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1 C i r c o l a r e d e l 1 6 n o v e m b r e P a g. 1 di 5 Circolare Numero 28/2011 Oggetto MANOVRA CORRETTIVA D.L. 98/2011 CONVERTITO IN L. 111/2011 CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 41/E DEL 05/08/2011 PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL AGENZIA ENTRATE DEL 05/08/2011 COMUNICATO STAMPA DEL 26/09/2011 COMUNICATO STAMPA AGENZIA ENTRATE DEL 26/09/2011 NOTA AGENZIA ENTRATE DEL 22/09/2011 Sommario COMUNICAZIONE DEI CONTRATTI DI LEASING E DI LOCAZIONE ALL ANAGRAFE TRIBUTARIA ENTRO IL Contenuto Con il Provvedimento direttoriale del 5 agosto 2011, l'agenzia delle Entrate ha imposto alle società di leasing di comunicare in via telematica i dati anagrafici dei soggetti con i quali hanno stipulato contratti di locazione finanziaria e operativa. Il comunicato stampa del 26 settembre 2011, che riprende una nota della Direzione centrale accertamento del 21 settembre, pare estendere notevolmente la portata del provvedimento, richiedendo una specifica comunicazione anche da parte di società commerciali (non finanziarie) che svolgono attività di mera locazione o di noleggio. Per i contratti del 2009 e del 2010, la comunicazione va inviata entro il prossimo 31 dicembre Inoltre l art. 23, comma 42, D.L. 98/2011, introduce per le aziende di noleggio di autoveicoli l obbligo di indicare in fattura gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui la stessa fa riferimento. La normativa di riferimento L art. 7, comma 12, D.P.R. 605/1973 stabilisce che ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, l'amministrazione finanziaria può richiedere a pubbliche Amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso. Il Provvedimento

2 C i r c o l a r e d e l 1 6 n o v e m b r e P a g. 2 di 5 dell'agenzia delle Entrate del 5 agosto 2011 dà esecuzione a questa facoltà, individuando i soggetti tenuti alla informativa e il relativo contenuto. Tali dati saranno utilizzati per il potenziamento degli accertamenti sintetici e da "redditometro", previsti dall'art. 38, commi 4 e ss., D.P.R. 600/1973, norma che è stata completamente riscritta dal D.L. 78/2010 e sulla quale si attendono ancora i provvedimenti attuativi. Il comma 4 dell'art. 38 prevede la possibilità di accertare il reddito delle persone fisiche sulla base dell'importo delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Il comma 5 stabilisce, inoltre, che la determinazione sintetica del reddito può essere fondata anche sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti individuati con un apposito Decreto Ministeriale. La comunicazione delle società di leasing si affianca al cosiddetto "spesometro", cioè agli elenchi delle operazioni Iva non inferiori ad euro 3.000, previsti dall'art. 21, D.L. 78/2010 (si veda Circolare di Studio del 01 luglio 2011 pubblicata nel sito internet dello Studio). I due adempimenti, come chiarisce il Provvedimento di agosto, sono alternativi. I dati inclusi nella comunicazione delle società di leasing non andranno cioè ripetuti nello spesometro. Anzi, in base a quanto si desume dalla nota dell'agenzia delle entrate 21 settembre 2011, i soggetti tenuti alla nuova comunicazione sono del tutto esonerati dagli elenchi Iva, anche con riferimento ad operazioni non oggetto del nuovo adempimento. Soggetti obbligati Non è ancora del tutto chiara l individuzione dei soggetti obbligati alla nuova comunicazione. Il Provvedimento del 5 agosto (unica reale fonte normativa, come previsto dall'art. 7, comma 12, D.P.R. 605/1973) richiama esclusivamente le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo, il successivo comunicato stampa del 26 settembre 2011, che, unitamente alla nota della Direzione centrale accertamento del 21 settembre, ha fornito i primi stringati chiarimenti sulla disposizione, afferma che devono presentare gli elenchi anche gli "operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio". Ulteriori operatori commerciali che, da quanto risulta dal medesimo comunicato stampa, dovrebbero essere costituiti dalle società di capitali - diverse dagli enti finanziari iscritti

3 C i r c o l a r e d e l 1 6 n o v e m b r e P a g. 3 di 5 negli appositi elenchi previsti dal D.Lgs. 385/ che svolgono attività di locazione o noleggio di beni immobili o mobili, tra cui ad esempio mezzi di trasporto. È stato chiarito poi che tra i soggetti obbligati alla comunicazione all'anagrafe tributaria non rientrano solo le società di noleggio proprietarie dei beni ma anche quelle che noleggiano beni a loro volta oggetto di noleggio. È il caso in cui, ad esempio, la società di noleggio di veicoli a lungo termine noleggia autovetture a soggetti che svolgono la stessa attività a breve. In questo caso l'adempimento con riferimento al bene si duplicherebbe. Oggetto della comunicazione Sono oggetto di comunicazione telematica, secondo le specifiche tecniche allegate al Provvedimento del 5 agosto scorso, i dati relativi a contratti di leasing finanziario e operativo, di noleggio e di locazione relativi ad autovetture, autocaravan, autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, immobili e beni mobili in genere stipulati con persone fisiche. A seguito di questa indicazione, che richiederà peraltro un ulteriore chiarimento ufficiale, l Agenzia delle Entrate ha chiarito, intervenendo al convegno dell Associazione finanziarie italiane (Afin), che i dati contenuti nei contratti di noleggio da trasmettere (si veda anche il comunicato stampa del 26 settembre 2011) riguardano esclusivamente beni come aeromobili, automobili e imbarcazioni. Viene, dunque, individuato un perimetro più ristretto rispetto alle comunicazioni a carico delle società di leasing che includono, invece, tutti i contratti in essere, tra cui il leasing immobiliare. Dopo il chiarimento dell Agenzia delle Entrate risultano essere esclusi dalla comunicazione: - i contratti di locazione su beni generici (tutti i beni potenzialmente oggetto di noleggio, come ad esempio le fotocopiatrici o le piattaforme aeree usate dai cantieri). Inoltre, tenuto conto che questi ultimi beni sono per lo più noleggiati a imprese, la comunicazione non sarebbe neanche stata in linea con l'obiettivo di ottenere dati sensibili per accertamenti sintetici in capo ai privati; - i contratti di locazione con riferimento agli immobili (tale conclusione scaturisce dall obbligo di pagamento delle società che svolgono attività di locazione di immobili nei confronti di privati di un imposta di registro, tramite la quale l'amministrazione Finanziaria viene in possesso dei dati del locatario); - i contratti di comodato gratuito;

4 C i r c o l a r e d e l 1 6 n o v e m b r e P a g. 4 di 5 - i contratti con riferimento al noleggio di navi e imbarcazioni stipulati dalle società armatoriali che svolgono la cosiddetta attività di shipping. In questo caso, infatti, il nolo della nave è strumentale a un contratto di trasporto di merci o derrate. Nella comunicazione occorre evidenziare: - gli identificativi anagrafici degli intestatari; - la tipologia del bene oggetto del contratto sulla base di talune categorie previste dalle istruzioni (auto, imbarcazioni, aeromobili, immobili, beni strumentali, altri beni); - l'ammontare dei canoni previsti dal contratto e l'importo pagato nell'anno di riferimento; - le garanzie prestate con riferimento ai contratti di leasing ovvero fideiussioni e garanzie atipiche (patto di riacquisto, lettera di patronage, impegno di subentro). I dati verranno acquisiti dall'amministrazione finanziaria tutelando la privacy degli interessati. Essi saranno raccolti al fine di valutare la capacità contributiva dei contribuenti, mediante analisi svolte in modo anonimo ed identificando i contribuenti soltanto in presenza di controlli fiscali avviati. Modalità di comunicazione La comunicazione si effettua con cadenza annuale, trasmettendo il file entro il 30 giugno dell'anno successivo. Per i contratti in essere nel 2011, pertanto, gli elenchi andranno presentati entro il 30 giugno In via transitoria, le società obbligate dovranno trasmettere, entro il prossimo 31 dicembre 2011, i dati relativi ai contratti che erano in corso nel 2009 e nel La comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente con il canale telematico Entratel o Fisconline, eventualmente avvalendosi di intermediari abilitati. I soggetti obbligati alla comunicazione, come sopra individuati, in assenza di dati da trasmettere per l'anno di riferimento, dovranno comunque inviare una comunicazione negativa entro il medesimo termine previsto per gli elenchi ordinari. Semplificazione per le attività di noleggio autoveicoli Viene introdotto l'obbligo per le aziende di noleggio di autoveicoli, soggetti che esercitano l'attività ex art. 84, D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 (Codice della strada), di indicare in fattura gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui la stessa fa riferimento.

5 C i r c o l a r e d e l 1 6 n o v e m b r e P a g. 5 di 5 La Circolare Ministeriale n. 41/E del 5/8/2011 spiega che il motivo della nuova norma va ricercato nella volontà di semplificare gli obblighi fiscali in un settore che ha avuto, negli ultimi anni, uno sviluppo notevole. In base alle nuove disposizioni il noleggiatore, applicando le regole generali contenute nell'art. 6, D.P.R. 633/1972 (ai sensi del quale "le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo"), dovrà: a) all atto della consegna del bene: non emettere la fattura e nessun altro documento fiscale non essendo ancora stato effettuato il pagamento del corrispettivo; b) all atto del pagamento del corrispettivo: emettere e consegnare o spedire al cliente la fattura ordinaria, nei modi e nei termini stabiliti dall art. 21, D.P.R. 633/1972. Pertanto, in luogo di una ricevuta e/o una ricevuta fiscale, la consegna al cliente del veicolo a titolo di noleggio resta documentata esclusivamente dagli appositi documenti e/o dalle scritture contabili del concedente, quali, ad esempio, il contratto di noleggio, stipulato prima della consegna, consegnato in copia al cliente. A tal fine è previsto che nella fattura emessa dopo il pagamento debbano essere indicati gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui la fattura medesima fa riferimento, così da creare un collegamento tra i due documenti. Infine, è disposto che la fattura dovrà, inoltre, essere consegnata direttamente al cliente (e non inviata a mezzo posta o altri mezzi) qualora lo stesso riconsegni l'autovettura in un punto noleggio abilitato all'emissione dei documenti fiscali. Sarà nostra premura dare ulteriori e successive informazioni sull argomento quando saranno forniti i chiarimenti che si attendono dall Agenzia delle Entrate. Restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni ed assistenza porgiamo cordiali saluti. Studio Brunello & Partner Dott. Daniele Liviero

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