CCNL SINTESI OCCHIALI - PMI. ottobre 2016 ESTREMI E PARTI STIPULANTI. 7 ottobre 2013 (parte normativa) 26 novembre 2013 (tabelle retributive)

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1 SINTESI CCNL OCCHIALI - PMI ottobre 2016 Data di stipula Decorrenza Scadenza Accordo di rinnovo 12 ottobre aprile marzo 2019 Accordo di rinnovo ESTREMI E PARTI STIPULANTI 7 ottobre 2013 (parte normativa) 26 novembre 2013 (tabelle retributive) Uniontessile e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil 1 gennaio marzo 2016 Uniontessile e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil Accordo di rinnovo 22 luglio gennaio dicembre 2012 Uniontessile e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uilta-Uil Accordo di rinnovo 10 ottobre gennaio dicembre 2011 Uniontessile e Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil CCNL 29 febbraio luglio dicembre 1999 Uniontessile e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil Campo di applicazione Minimi contrattuali Il c.c.n.l. si applica alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l occhialeria. DATI RETRIBUTIVI Liv. Minimo contrattuale Edr Indennità di funzione Q 2.039, , , ,62 10,33 82, , , , ,62 10, , , , ,09 10,33 4S 1.722, , , ,91 10, , , , ,29 10, , , , ,01 10, , , , ,42 10, , , , ,62 10,33 Scatti di anzianità Liv. Importo Liv. Importo 6 11,65 3 7,80 5 9,76 2 7,36 4-4S 8,26 1 6,84 Maturazione: 5 scatti biennali. Gli aumenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il lavoratore conserva in cifra l importo maturato e il numero degli scatti che si considerano maturati viene ricalcolato. Elemento di garanzia retributiva fino al 2016 dal ,00 240,00 L EGR viene erogato annualmente, con la retribuzione del mese di gennaio, ai dipendenti in forza dal 1 gennaio al 31 dicembre dell anno precedente che non abbiano percepito importi aggiuntivi al trattamento minimo contrattuale (con assorbimento fino a concorrenza di quanto individualmente erogato in aggiunta al minimo). Criteri di computo: l importo è ragguagliato alla durata del rapporto nell anno di riferimento (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero) ed è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale. L importo è omnicomprensivo dell incidenza sugli istituti legali e contrattuali, compreso il tfr. Criteri di utilizzo: l importo può essere utilizzato per l istituzione di premi aziendali. Mensilità aggiuntive Nel settore è prevista l erogazione, in occasione della ricorrenza natalizia, di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione mensile, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre (se il rapporto è iniziato/cessato in corso d anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Premio di risultato La contrattazione aziendale può individuare erogazioni economiche correlate al raggiungimento di obiettivi concordati rivolti ad incrementare la produttività, a migliorare la qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione di diversi parametri a carattere collettivo e/o individuale.

2 DATI RETRIBUTIVI Lavoro straordinario, notturno, festivo Altre voci Parametri retributivi Categorie e qualifiche Periodo di prova Regimi di orario Il lavoro straordinario è ammesso entro il limite individuale di 250 ore annuali fino al raggiungimento di un monte ore complessivo pari a 160 ore per dipendente. Le ore prestate tra le 160 e le 250 sono recuperate, a richiesta del lavoratore. Nei regimi di orario basati sui turni 6x6 non sono considerate straordinarie le ore prestate tra la 37a la 40a. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. È considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla retribuzione di fatto, comprensiva per i cottimisti dell utile di cottimo. Tipo di prestazione straordinario diurno 25% straordinario notturno 45% straordinario festivo 50% straordinario notturno festivo 70% notturno (non a turni) 30% festivo 40% festivo notturno 50% Maggiorazione Maggiorazioni per lavoro a squadre: 1,05% della retribuzione di fatto (turni diurni). Cottimisti: le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore all 8% dei minimi di retribuzione. Indennità di cassa o maneggio denaro: spetta all impiegato adibito al maneggio di denaro con responsabilità per errori, in misura pari al 7% del minimo di retribuzione. Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota oraria 173. Divisore per detrazioni (operai): il calcolo delle detrazioni per le ore di assenza viene effettuato dividendo la retribuzione mensile per il numero delle ore lavorative del mese. Numero di mensilità: 13. Assorbimento: l indennità di funzione assorbe il superminimo individuale fino a concorrenza di 30,99 euro. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 7 livelli professionali. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 21 e allegato specifico). Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni di sei mesi continuativi ovvero in più periodi frazionati nell arco di 24 mesi. Nel caso di sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, il nuovo livello è acquisito alla scadenza del termine di conservazione del posto dell assente. Il lavoratore riassegnato alle precedenti mansioni dopo aver sostituito per almeno 6 mesi un assente con diritto alla conservazione del posto, conserva il 50% della differenza retributiva (elemento retributivo nazionale più elementi collettivi aziendali). Svolgimento di mansioni inferiori. La permanenza nelle mansioni inferiori assegnate per esigenze di ordine tecnico e/o di modifica degli assetti organizzativi, non può prolungarsi oltre 2 mesi nell anno anche in periodi frazionati. Lo spostamento a mansioni inferiori è consentito a tempo indeterminato se motivato da inidoneità fisica del lavoratore o necessità aziendale di riduzione del personale e in assenza di altre soluzioni nell ambito del livello di provenienza. Qualifica/Livello Impiegati 6 6 mesi 5 4 mesi e mezzo altri liv. Intermedi 2 mesi 5 4 mesi e mezzo 4 2 mesi 4 4S 2 mesi mese e mezzo 1 2 settimane Esclusioni: non si applica il periodo di prova al lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa per le stesse mansioni, qualora abbia prestato attività subordinata per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell arco dei 2 anni antecedenti. Sospensione: la malattia e l infortunio sopravvenuti durante il periodo di prova lo sospendono per tutta la durata dell evento nei limiti del periodo di conservazione del posto (il trattamento economico spetta solo in caso di infortunio). Lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto: la durata del periodo di prova è computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 22 giornate e per ogni settimana 5 giornate (ovvero 26 giornate/mese e 6 giornate/settimana in caso di orario distribuito su 6 giorni). ORARIO DI LAVORO Orario normale: 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere, distribuite di norma su 5 giorni alla settimana. La durata media dell orario di lavoro non può superare 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolate come media su un periodo di 6 mesi; tale periodo viene elevato a 12 mesi in caso di incrementi di attività produttiva, termini di consegna tassativi, commesse eccezionali, lancio di nuove linee di prodotto, esigenze legate alla sostituzione di una posizione rimasta vacante per risoluzione del rapporto, avvio di nuove attività, esigenze che non possono essere soddisfatte con i normali assetti produttivi aziendali, fermi di produzione dovuti a cause di forza maggiore. Flessibilità: per garantire l ottimale utilizzo degli impianti e fronteggiare le variazioni dell intensità produttiva, l orario contrattuale può essere superato fino al limite (elevabile con accordo aziendale) delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore all anno. Maggiorazioni per le ore prestate oltre l orario contrattuale: - 17% per le prime 48 ore; - 20% per le ore successive. Lavoratori discontinui. Sono assunti per un orario di lavoro fino a 48 ore medie settimanali (la media è calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi). Lavoro a turni. Per prestazioni oltre 6 ore giornaliere l orario normale comprende mezz ora di riposo retribuito. Nel caso di introduzione di lavoro a turni distribuiti su 6 giorni, l orario è ridotto a 36 ore settimanali a parità di retribuzione. Maggiorazioni per i turni notturni: regime 5x8 44%; regime 6x6 38%. 2

3 Regimi di orario Banca ore ORARIO DI LAVORO Orario normale: 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere, distribuite di norma su 5 giorni alla settimana. La durata media dell orario di lavoro non può superare 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolate come media su un periodo di 6 mesi; tale periodo viene elevato a 12 mesi in caso di incrementi di attività produttiva, termini di consegna tassativi, commesse eccezionali, lancio di nuove linee di prodotto, esigenze legate alla sostituzione di una posizione rimasta vacante per risoluzione del rapporto, avvio di nuove attività, esigenze che non possono essere soddisfatte con i normali assetti produttivi aziendali, fermi di produzione dovuti a cause di forza maggiore. Flessibilità: per garantire l ottimale utilizzo degli impianti e fronteggiare le variazioni dell intensità produttiva, l orario contrattuale può essere superato fino al limite (elevabile con accordo aziendale) delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore all anno. Maggiorazioni per le ore prestate oltre l orario contrattuale: - 17% per le prime 48 ore; - 20% per le ore successive. Lavoratori discontinui. Sono assunti per un orario di lavoro fino a 48 ore medie settimanali (la media è calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi). Lavoro a turni. Per prestazioni oltre 6 ore giornaliere l orario normale comprende mezz ora di riposo retribuito. Nel caso di introduzione di lavoro a turni distribuiti su 6 giorni, l orario è ridotto a 36 ore settimanali a parità di retribuzione. Maggiorazioni per i turni notturni: regime 5x8 44%; regime 6x6 38%. Possono confluire in banca ore i permessi per ex festività, le ore di recupero della flessibilità non utilizzate collettivamente, le ore di lavoro supplementare, le giornate di riposo previste contrattualmente per usufruire di periodi di congedo retribuiti di lunga durata a fronte di particolari esigenze familiari o personali e, su richiesta scritta del lavoratore, le prime 32 ore annue di lavoro straordinario. Le ore accantonate sono fruite entro l anno solare successivo a quello della maturazione purché le assenze contemporanee per questo motivo non superino il 3% del personale e non ostino obiettive necessità aziendali connesse all infungibilità delle mansioni. Festività Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1 gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: - per le festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile; - per le festività coincidenti con la domenica o con il sabato spetta una quota giornaliera della retribuzione di fatto, in aggiunta alla retribuzione mensile. Ferie Permessi ROL - Ex festività Malattia 4 settimane Impiegati e intermedi Anzianità di servizio fino a 10 anni Da 11 a 18 anni oltre 18 anni 4 settimane 4 settimane e 1 giorno 5 settimane Maturazione: per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese non inferiore a 15 giorni è considerata mese intero). Malattia sopravvenuta: il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenuta malattia con ricovero ospedaliero. Permessi ROL giornalieri addetti lavoro a squadre Lavoratori turnisti (5 x 8 con riposo a scorrimento) turnisti (6 x 6) 56 ore 52 ore 64 ore 24 ore I permessi per i giornalieri, gli addetti al lavoro a squadre ed i turnisti 5x8 assorbono il trattamento relativo all ex festività del 4 novembre; i permessi per i turnisti 6x6 assorbono inoltre il compenso per la coincidenza della festività del 15 agosto con la domenica, con il sabato o con il periodo feriale. Maturazione: per ciascun anno di servizio, con esclusione dei periodi di assenza per maternità e servizio militare. Rapporti iniziati/ cessati in corso d anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Turnisti (5x8 con riposo a scorrimento): al raggiungimento di 50 notti di prestazione nell anno, possono usufruire nell anno successivo di ulteriori 8 ore annue di permesso. Permessi ex festività: 4 giornate per ogni anno di servizio. Ex festività del 4 novembre: viene erogato il trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica. VICENDE DEL RAPPORTO Periodo di comporto Periodo di assenza Integrazione fino al Per singola malattia: 13 mesi (esclusi periodi di ricovero ospedaliero). Nel caso di più malattie si sommano le assenze comprese nell arco dei 30 mesi (= 912 giorni) precedenti. dal 1 al 3 giorno dal 4 al 20 giorno dal 21 al 180 giorno 100% Intermedi e Impiegati primi 6 mesi 100% successivi 6 mesi 50% 50% (100% se la malattia ha una durata superiore a 22 giorni) 90% (100% se la malattia ha una durata superiore a 22 giorni) dopo il 180 giorno. In caso di cessazione del trattamento a carico Inps, il datore di lavoro corrisponde il 50% della retribuzione fino al termine del periodo di conservazione del posto. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: il lavoratore ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di sei mesi. L aspettativa non comporta decorrenza della retribuzione né dell anzianità di servizio. Lavoro a tempo determinato: il periodo di comporto è complessivamente pari alla metà della durata del contratto con un minimo di 30 giorni; a tal fine si cumulano tutte le assenze per malattia. Lavoro a tempo parziale: nel part-time verticale il periodo di comporto (13 mesi) e il periodo mobile (30 mesi) vengono proporzionalmente ridotti in relazione al minor orario pattuito. 3

4 Maternità Infortunio sul lavoro Congedo matrimoniale Servizio militare Corsi di studio e attività formative VICENDE DEL RAPPORTO Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere l intera retribuzione per i primi cinque mesi di assenza. Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione per tutto il periodo di comporto. In caso di matrimonio compete al lavoratore un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge in materia Formazione continua. I lavoratori che intendono frequentare corsi di formazione correlati all attività dell azienda, organizzati da enti pubblici o direttamente gestiti dalle Regioni ovvero che siano inviati dall azienda a frequentare corsi previsti da piani formativi concordati, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti (non cumulabili con i permessi per lavoratori studenti), per un massimo di 150 ore pro-capite, a carico di un monte ore determinato all inizio di ogni anno moltiplicando 6 ore per il numero dei dipendenti. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo avviene su base biennale. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2% dei dipendenti con un minimo di una unità. Diritto allo studio. Se iscritti e frequentanti corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti e corsi di formazione professionale concordati a livello aziendale, possono usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore costituito presso ciascuna azienda in misura pari a 10 ore annue per dipendente, per un massimo di 150 ore pro capite per triennio (250 ore nel caso di corsi sperimentali per il recupero della scuola dell obbligo o di studio della lingua italiana per lavoratori stranieri, 350 ore per corsi di alfabetizzazione degli adulti), utilizzabili anche in un solo anno, purché le ore di corso siano in rapporto di almeno 2:1 (3:2 per i corsi sperimentali) con quelle richieste come permesso. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2,50% della forza occupata (nelle aziende fino a 200 dipendenti le frazioni di numero risultanti dall applicazione della percentuale sono arrotondate all unità superiore). Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti che devono sostenere prove di esame, possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni precedenti gli esami (i permessi non sono retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico); spettano inoltre 120 ore di permessi non retribuiti nell anno solare. Altri permessi e aspettative Gravi infermità e lutti familiari. Al lavoratore a tempo indeterminato viene concesso un permesso retribuito per un massimo di 3 giorni nell arco di un anno in caso di decesso o di grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente risultante da certificazione anagrafica. Permessi e aspettative. Aspettativa per gravi motivi familiari: può essere concesso, a richiesta, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a due anni; nell ambito di questo periodo è prevista un aspettativa da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 3 mesi, per gravi necessità personali di carattere straordinario. Alla lavoratrice madre adibita a lavoro che comprenda anche turni notturni può essere concessa un aspettativa per necessità di assistenza del bambino di età fino a 18 mesi. Limitazioni: le aspettative di cui sopra e quelle per riabilitazione di tossicodipendenti non possono comportare l assenza contemporanea di oltre il 2% dei lavoratori. Riabilitazione tossicodipendenti. Il lavoratore che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a tre anni. Al lavoratore che ne faccia richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma seguito da un familiare tossicodipendente, l azienda concede un periodo di aspettativa fino a 3 mesi. I suddetti periodi di aspettativa non comportano obbligo retributivo. Trasferta Trasferimento L impiegato inviato in trasferta di durata superiore a 24 ore ha diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, a un indennità pari al 30% della retribuzione giornaliera. L indennità è pari al 20% dopo il primo mese di permanenza in trasferta. Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (per sé e famiglia) e di trasloco, è dovuta un indennità commisurata al 50% della retribuzione mensile ovvero, se si tratta di trasferimento con congiunti a carico, al 100% della medesima retribuzione. L indennità è ridotta della metà qualora l azienda metta a disposizione dell impiegato l alloggio. DISCIPLINE SPECIALI Apprendistato professionalizzante e retribuzione (apprendisti assunti dal ) Livello (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) S S S S (1) Livello di destinazione finale dell apprendista (2) dell apprendistato (mesi) (3) Livello di riferimento per la retribuzione

5 DISCIPLINE SPECIALI Apprendistato professionalizzante Altri tipi di apprendistato Lavoro a tempo determinato Lavoro a tempo parziale Lavoro ripartito Lavoro stagionale Telelavoro Somministrazione di lavoro Lavoro a domicilio Riduzione della durata: fino a 6 mesi, applicabili al terzo periodo, per gli apprendisti che abbiano in precedenza svolto presso la stessa azienda uno stage o tirocinio di pari durata. Formazione: sono dedicate alla formazione tra 80 e 120 ore medie annue, comprensive di quelle eventualmente previste dall offerta formativa pubblica. Malattia: si applica la disciplina generale. Recesso: in caso di dimissioni prima della scadenza del periodo di apprendistato il preavviso è regolato dalle norme generali. Anzianità di servizio: è utile per la maturazione e la corresponsione degli aumenti periodici di anzianità; gli aumenti sono erogati nelle misure previste dal livello di appartenenza. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Limiti. L impresa può utilizzare nel corso dell anno solare, per i due tipi di contratto a termine (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine) complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori non superiore al 25% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell assunzione (le frazioni sono arrotondate all unità superiore; la percentuale indicata può essere elevata con accordo aziendale); è comunque consentita l assunzione di almeno 5 lavoratori con contratto a tempo determinato e/o somministrazione a termine. Esclusioni: sono escluse da limitazioni le assunzioni intervenute per le causali previste dalla legislazione vigente ed i contratti a tempo determinato riferiti alle seguenti ipotesi: lavorazioni connesse all aggiudicazione di commesse pubbliche che presentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva; particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti al normale portafoglio ordini; sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti/lavorazioni; attività non programmabili e non riconducibili nell attività ordinaria dell impresa. Sono altresì esclusi da limitazioni i lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione per ragioni sostitutive o ai sensi della L. n. 68/1999. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la Dtl. Sostituzione di lavoratori con affiancamento. Nell ipotesi di assunzione a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, è consentito l affiancamento del sostituito per un massimo di due mesi collocabili nel periodo precedente e/o successivo all assenza. Particolarità: Malattia (vedi), Preavviso (vedi). Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero alla variazione in aumento della sua durata, per una quantità non eccedente il 50% dell orario contrattuale. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno 3 giorni. Trattamento economico: per le ore oggetto di variazione spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 15%. Lavoro supplementare. Consentito con il consenso del lavoratore fino al raggiungimento dell orario pieno settimanale, quando ricorrono le seguenti fattispecie: incrementi di attività produttiva, di campionario, di inventario, di confezionamento e spedizione del prodotto; sostituzione di lavoratori assenti; esecuzione di un incarico definito o predeterminato; formazione dei lavoratori neo assunti; adeguamento dei programmi informatici aziendali; supporto tecnico in materia di sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi; attività di riparazione e manutenzione; stati di necessità. Trattamento economico: il lavoro supplementare è compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 24%. Trasformazione del rapporto. le aziende sono tenute: - a valutare positivamente, ove non osti l infungibilità delle mansioni, le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale entro il limite complessivo del 10% del personale in forza a tempo indeterminato; - ad accogliere, entro il limite complessivo dell 8%, le richieste di trasformazione motivate da gravi problemi di salute del richiedente o da necessità di assistere il coniuge o parenti di primo grado affetti da malattie che richiedano assistenza continua nonché, ove non osti l infungibilità delle mansioni, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua correlati all attività aziendale. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (e viceversa, se l interessato ne fa successivamente richiesta); tali trasformazioni non sono considerate ai fini del raggiungimento del limite percentuale da ultimo indicato. Particolarità: Periodo di prova (vedi), Malattia (vedi). Retribuzione: viene corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato, con eventuale conguaglio annuale per gli scostamenti riferiti agli istituti indiretti e differiti. Lavoro straordinario e flessibilità: viene considerato lavoro straordinario quello effettuato dal lavoratore che ha prolungato la prestazione oltre l orario complessivo settimanale; si applica il regime di flessibilità. Maturazione degli istituti: in deroga a quanto previsto in via ordinaria, la maturazione dei ratei mensili della tredicesima mensilità, delle ferie e dei permessi per ex festività e per riduzione di orario avviene in misura direttamente proporzionale al lavoro svolto da ogni coobbligato in ciascun mese. della prestazione: la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che ciascun coobbligato si impegna a svolgere sono indicati nel contratto di lavoro, ferma restando la possibilità per i coobbligati di determinare discrezionalmente la sostituzione o la modificazione dell orario, previa comunicazione al datore di lavoro (preavviso: una settimana; le variazioni che non comportano modifiche durature all orario concordato possono essere comunicate con un giorno di preavviso). Le assenze per ferie, permessi (compresi permessi da banca ore e per riduzione di orario) e aspettative sono comunicate con almeno due giorni di preavviso. Sostituzioni: l assenza di uno dei coobbligati trasferisce l obbligo della prestazione all altro lavoratore, che è pertanto tenuto a sostituire l assente senza soluzione di continuità. Solo in caso di oggettivo impedimento connesso a malattia/infortunio, che non consenta di avvisare tempestivamente l altro coobbligato, la sostituzione può avvenire entro il giorno successivo a quello dell evento. Assenze di lunga durata: le parti possono concordare il subentro temporaneo di un nuovo lavoratore. Risoluzione del rapporto con uno dei coobbligati: l altro è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell orario complessivo. Le parti possono concordare la trasformazione del rapporto condiviso in rapporto a tempo pieno oppure il proseguimento del rapporto ripartito con un nuovo coobbligato. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Nozione: per telelavoro si intende la prestazione effettuata con l ausilio di strumenti telematici al di fuori della sede di lavoro aziendale. Tale modalità di esecuzione della prestazione deve essere prevalente rispetto a quella tradizionale e può essere svolta per periodi predefiniti e/o in alternanza al lavoro effettuato presso l azienda. Retribuzione: al telelavoratore compete la retribuzione prevista dal c.c.n.l. e dagli accordi di secondo livello. Orario di lavoro: al lavoratore in regime di telelavoro si applica la disciplina prevista dalla legge e dal c.c.n.l., fermo restando che azienda e lavoratore possono stabilire una diversa collocazione e durata della prestazione lavorativa nell arco della giornata. Il lavoratore deve rendersi disponibile in fasce orarie prestabilite per connessioni operative con l azienda. Limiti. Per la somministrazione a termine trovano applicazione i limiti previsti per il lavoro a tempo determinato (vedi). Il lavoratore a domicilio riceve lo stesso trattamento economico previsto per i lavoratori interni, a parità di orario e di produzione. Ad ogni periodo di paga (o in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie) vengono corrisposte le seguenti maggiorazioni da computarsi sull ammontare complessivo della retribuzione percepita nel periodo di riferimento. Maggiorazioni % Indennità sostitutiva della tredicesima mensilità, delle ferie e delle festività 23,00 Indennità forfettaria per periodi di incapacità lavorativa 0,50 Indennità sostitutiva del tfr 7,40 Rimborso spese per l uso di macchine, locali, energia e accessori 2,00 5

6 DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA Attività sindacale Permessi retribuiti Previdenza complementare Assistenza integrativa Polizze assicurative Contributi contrattuali Assemblea: nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. La convocazione dell assemblea va comunicata all azienda con un preavviso di almeno 2 giorni, riducibile a uno in caso di urgenza. Assemblee riguardanti più aziende che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti possono essere convocate congiuntamente dalle organizzazioni sindacali stipulanti. Componenti RSU: il numero dei componenti è stabilito con riferimento al numero dei dipendenti dell unità produttiva: - 3 componenti nelle unità da 16 a 120 dipendenti; - 6 nelle unità da 121 a 360 dipendenti; - 9 nelle unità da 361 a 600 dipendenti; - 12 nelle unità da 601 a 840 dipendenti; - 15 nelle unità da 841 a dipendenti; - il numero dei componenti aumenta di 3 unità per scaglioni di 240 dipendenti nelle unità di maggiori dimensioni. Delegato d impresa: viene eletto nelle imprese da 5 a 15 dipendenti. Rappresentanti per la sicurezza: sono individuati tra i componenti delle RSU in numero di: - 1 nelle unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti; - 2 nelle unità che occupano da 121 a 200 dipendenti; - 3 nelle unità che occupano da 201 a dipendenti; 6 nelle unità che occupano oltre dipendenti. Dirigenti RSU: hanno diritto ai seguenti permessi retribuiti: - nelle unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti, 2 ore all anno per ogni dipendente, ripartite in parti uguali tra tutti i componenti; - nelle unità produttive che occupano oltre 120 dipendenti, 8 ore mensili per ciascun componente (cumulabili nell arco dell anno solare). Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi permessi retribuiti fino a una giornata al mese, cumulabili quadrimestralmente. Rappresentanti per la sicurezza: spettano le seguenti ore di permesso nell anno solare: - 12 ore nelle unità produttive fino a 5 dipendenti; - 30 ore nelle unità da 6 a 15 dipendenti; - 40 ore nelle unità da 16 a 120 dipendenti; - 70 ore nelle unità da 121 a 200 dipendenti. Nelle unità produttive con più di 200 dipendenti spettano ad ogni rappresentante 40 ore all anno. WELFARE CONTRATTUALE Contribuzione al Fondapi. A carico azienda: 1,70% dell elemento retributivo nazionale; a decorrere dall l aliquota è elevata all 1,80%. A carico lavoratore: 1,50% della stessa base di computo; a decorrere dall l aliquota è elevata all 1,60%. E previsto inoltre il versamento dell intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l attività lavorativa dopo il (2% dell elemento retributivo nazionale se l attività è iniziata in precedenza). Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. Quadri. Hanno diritto ad una copertura anche in forma assicurativa per le spese e l assistenza legale in caso di procedimenti civili/ penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l esercizio delle funzioni svolte. Contribuzione a carico delle aziende aderenti al sistema: A) Fondo sicurezza: - 18 euro/anno (1,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per le aziende prive del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; - 6 euro/anno (0,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per le altre aziende. B) Fondo sviluppo bilateralità: - 6 euro/anno (0,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno, per lo sviluppo dell apprendistato; - 3 euro/anno (0,25 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo parziale, per lo sviluppo dell apprendistato. C) Fondo sostegno al reddito: 28 euro/anno (2,33 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore. D) Osservatorio della contrattazione e del lavoro: - 8 euro/anno (0,66 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, per l introduzione ed il sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale, nonché per la contrattazione territoriale di secondo livello; - 12 euro/anno (1 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per ulteriori attività correlate di assistenza contrattuale. Importo sostitutivo: i datori di lavoro che non aderiscono al sistema e non versano i relativi contributi erogano a ciascun lavoratore un importo forfettario, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear) pari a 25 euro/mese per 13 mensilità. Per i lavoratori assunti a tempo parziale, l importo è ragguagliato all orario di lavoro. Preavviso ESTINZIONE DEL RAPPORTO Livello 4-4S 12 giorni (96 ore) altri livelli 6 giorni (48 ore) Intermedi Livello Anzianità di servizio fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni 5 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi 4 mezzo mese 1 mese 1 mese e mezzo I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. In caso di dimissioni il preavviso è ridotto alla metà. Impiegati Livello Anzianità di servizio fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni 6 2 mesi 3 mesi 4 mesi 5 1 mese e mezzo 2 mesi 2 mesi e mezzo altri livelli 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Trattamento di fine rapporto Lavoro a tempo determinato: in caso di risoluzione anticipata ad opera del lavoratore la durata del preavviso è ridotta alla metà entro il limite di durata del rapporto. Fanno eccezione le durate previste per gli operai che restano confermate nella misura ordinaria. Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge. 6

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