ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DEL CINEMA E DELLA TELEVISIONE
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1 ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DEL CINEMA E DELLA TELEVISIONE Lezione n. 4 PRINCIPI ISPIRATORI DELL INTERVENTO PUBBLICO
2 LIVELLI TERRITORIALI ORIGINE DELLE RISORSE PUBBLICHE CINEMA vs AUDIOVISIVO LIVELLO TERRITORIALE CINEMA AUDIOVISIVO SOVRANAZIONALE NAZIONALE SUBNAZIONALE
3 PRINCIPI ITALIA COSTITUZIONE ITALIANA ART. 9: (cultura) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. ART. 21, c. 1: (libertà di espressione e stampa) Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. ART. 33, c.1: (diritto all istruzione) L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. ART 117: (decentramento amministrativo) Fra le materie di legislazione concorrente: valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. LEGGE N: 220/2016, Disciplina del cinema e dell audiovisivo ART. 1, c. 1 e 2: (oggetto e finalità) La Repubblica ( ) promuove e sostiene il cinema e l audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale. ( ) Cinema e audiovisivo ( ) attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.
4 TRATTATO DELL UNIONE EUROPEA (TUE) q q PRINCIPI EUROPA ART. 5, rapporti fra UE e Paesi membri: principio di sussidiarietà delimita l'ambito di azione dell'unione. La cultura rientra fra le competenze nazionali (Trattato di Lisbona, 2007) Le politiche commerciali e le regole della concorrenza rientrano nella competenza concorrente fra Stati membri e UE (Trattato di Lisbona, 2007) ART. 151, Cultura : 1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. 2. L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, scambi culturali non commerciali, creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. 1993, atto fondativo dell UE, introdotto da Trattato di Maastricht (1992). Poi modificato da Trattato di Lisbona, 2007 Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario Sono elencati alcuni settori che si ritengono culturalmente rilevanti, ma mancano le relative definizioni: l'azione è statale e, se necessario, l'ue può "appoggiare e integrare" le iniziative nazionali.
5 PRINCIPI EUROPA L Unione Europea riconosce l importanza fondamentale all attività di sostegno nazionale alle produzioni cinematografiche ed audiovisive, promosse da tutti gli Stati europei con differenti misure applicate in particolare alle fasi di creazione e produzione. L obiettivo comune è di garantire l espressione della cultura e del potenziale creativo che saranno poi in grado di generare sviluppo e consolidamento economico nel settore audiovisivo. DIVERSITA CULTURALE (UNESCO) ECCEZIONE CULTURALE (UE)
6 DIVERSITA CULTURALE UNESCO 2001: dichiarazione universale sulla diversità culturale UNESCO: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura, fondata nel Scopo: promuovere pace e comprensione fra paesi attraverso istruzione, scienza e cultura. Oggi vi aderiscono 195 paesi ART. 1 La diversità culturale, patrimonio comune dell'umanità La cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio. La diversità si rivela attraverso gli aspetti originali e le diverse identità presenti nei gruppi e nelle società che compongono l'umanità. Fonte di scambi, d'innovazione e di creabvità, la diversità culturale è, per il genere umano, necessaria quanto la biodiversità per qualsiasi forma di vita. In tal senso, essa costituisce il patrimonio comune dell'umanità e deve essere riconosciuta e affermata a beneficio delle generazioni presenti e future. ART. 8 I beni e i servizi culturali, merci diverse dalle altre Di fronte agli attuali mutamenti economici e tecnologici, che aprono vaste prospettive alla creazione e all'innovazione, un'attenzione particolare deve essere riservata alla diversità dell'offerta creabva, al doveroso rispedo dei dirie degli autori e degli arbsb così come alla specificità dei beni e dei servizi culturali che, in quanto portatori di identità, di valori e di senso, non devono essere considerati delle merci o beni di consumo. ART. 9 Le politiche culturali quali catalizzatori di creatività Le politiche culturali devono assicurare la libera circolazione delle idee e delle opere e nello stesso tempo creare le condizioni favorevoli alla produzione e diffusione di beni e servizi culturali diversificati, attraverso istituzioni culturali che dispongano di mezzi per affermarsi su scala locale e mondiale. Spetta a ciascuno Stato, nel rispetto degli obblighi internazionali, definire la propria politica culturale e realizzarla con gli strumenti più adeguati, sia che si tratti di sostegni operativi che di quadri normativi appropriati.
7 ECCEZIONE CULTURALE NASCITA DEL PRINCIPIO DELL ECCEZIONE CULTURALE Nasce nel 1986, Uruguay Round: revisione degli accordi internazionali sul libero scambio GATT (General Agreement on Tariffs and Trade - accordo generale sulle tariffe doganali e del commercio), applicazione estesa anche ai servizi. Ø Obiettivo: proteggere specificamente cinema e audiovisivo Lo Stato può intervenire nelle dinamiche del libero mercato per sostenere le industrie cinematografiche e audiovisive, che per le loro caratteristiche non sopravvivrebbero da sole e la cui esistenza è essenziale allo sviluppo culturale e sociale di ogni comunità Cinema (e audiovisivo) come prodotto di valore artistico e sociale deve essere protetto dalla legge della domanda e dell offerta che non garantisce la diversità e pluralismo RICADUTE DEL PRINCIPIO DELL ECCEZIONE CULTURALE Legittima l'intervento regolativo e finanziario dei poteri pubblici nazionali per correggere le distorsioni internazionali provocate dal mercato Legittima l'attribuzione dei poteri in materia culturale agli stati membri, sottraendo la materia oggetto di eccezione alle decisioni degli organi comunitari dell'unione (fattore di decentramento delle competenze)
8 ECCEZIONE CULTURALE COS E IL PRINCIPIO DELL ECCEZIONE CULTURALE È il principio che rende possibile l intervento pubblico a favore del cinema e dell audiovisivo UE: cinema e audiovisivo, in quanto cultura, sono strumenti di promozione e consolidamento dell identità culturale europea Deroga (provvisoria) al divieto di aiuti di stato (ispirato al principio del libero mercato - cfr. regole stabilite dai trattati dell'unione in materia di libertà di scambio e libera concorrenza), finalizzata a proteggere l identità e le specificità di una cultura dal rischio di una progressiva convergenza verso un modello culturale unico
9 STATO E REGIONI: POTESTA LEGISLATIVA Riforma costituzionale del 2001 revisione Titolo V, art. 117 (e 118): la potestà legislativa generale in Italia appartiene allo Stato e alle Regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie. La competenza a legiferare può essere: Esclusiva dello Stato: es. su politica estera, difesa, previdenza, ambiente, Concorrente: es. istruzione, ricerca, salute, cultura, Residuale (esclusiva) delle Regioni: altre materie non previste negli elenchi precedenti. Costituzione, Art.117, c. 1: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Costituzione, Art.117, c. 3 CULTURA = valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. Il Cinema è contemplato fra i beni culturali. L audiovisivo non cinematografico non rientra in una specifica competenza. Attualmente, per estensione, ci rientra, grazie all esplicitazione dell estensione contenuta nella Legge n. 220/2016
10 STATO E REGIONI: COMPETENZA CONCORRENTE Cinema materia di competenza concorrente: principi generali definiti da Stato e legislazione di dettaglio da Regioni Rif. solo Cinema: vuoto di competenze su AV, ma ora per estensione è equiparato al cinema Legge n. 112/2013 Valore cultura Estensione TC a AV Art. 4. Riconoscimento FC e coordinamento Stato Regioni per fondi regionali (attesa decreto attuativo) L. Costit. 3/2001, riforma titolo V Primo fondo Regionale FVG Crescita e maturazione dei fondi regionali Legge n. 220/2016, Disciplina cinema e AV
11 COMPETENZE PRODO TTO SOGGETTI ISTITUZIONALI STATALI UNIONE EUROPEA REGIONI CINEMA Legge n. 220/2016 AUDIOVISIVO Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo Direzione Generale Cinema Per il prodotto: Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo Direzione Generale Cinema Per le reti: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni Ente di vigilanza: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni COMMISSIONE EUROPEA: DG CNECT Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie Directorate General for Communications Networks, Content & Technology. Competenze: - Digital economy and society (DSM) - Research and innovation - Business and industry - Culture and media A livello subnazionale non ci sono attribuzioni e competenze definite e non c è obbligo di intervento e regolamentazione del settore. Ogni regione attribuisce la competenza su cinema e audiovisivo a uno o più assessorati: Cultura Attività produttive Turismo Formazione
12 AIUTI SELETTIVI vs AUTOMATICI IN BASE ALLA MODALITA DI SELEZIONE: assegnati in base a una procedura di selezione affidata generalmente a una commissione, composta di persone scelte secondo i criteri previsti dalla legge, alle quali è attribuito un certo potere discrezionale e che quindi decidono a quali opere o imprese assegnare il sostegno, in base a criteri qualitativi e quantitativi e a una valutazione in cui la componente soggettiva costituisce una variabile determinante. es. contributi selettivi, contributi alla promozione, AIUTI SELETTIVI AIUTI AUTOMATICI Tendenza: progressivo spostamento dagli aiuti selettivi a quelli automatici assegnati in base a criteri oggettivi, calcolati tramite l attribuzione di punteggi in relazione a variabili predeterminate. Non c è discrezionalità. es. contributi automatici, tax credit
13 AIUTI DIRETTI vs INDIRETTI IN BASE AL MECCANISMO CON CUI VIENE EROGATO IL SOSTEGNO: erogazioni a fondo perduto (o prestiti rimborsabili) destinati all opera tramite l impresa (qualsiasi fase della filiera) o l autore destinati a opere per attività non ancora realizzate (assegnati in base a procedura di selezione) o già realizzate (assegnati in base a risultati ottenuti) criteri di assegnazione selettivi o automatici; fanno generalmente riferimento alle caratteristiche dell opera, del cast artistico e dell impresa. es. contributi selettivi e automatici, contributi alla promozione, AIUTI DIRETTI AIUTI INDIRETTI Tendenza: progressivo spostamento dagli aiuti diretti a quelli indiretti erogazioni concesse in quota rispetto a un valore definito destinati all opera tramite l impresa (qualsiasi fase della filiera) destinati a opere per attività non ancora realizzate (assegnati in base a procedura automatica) criteri di assegnazione sempre automatici es. tax credit, risparmio fiscale calcolato in percentuale rispetto a un costo definito, secondo un complesso sistema di variabili
14 GRIGLIA DEGLI AIUTI TIPO DI AIUTO SELETTIVO AUTOMATICO DIRETTO E: Europa Creativa MEDIA Sviluppo (es); Eurimages N: contributo selettivo R: tutti i fondi regionali E: Europa Creativa MEDIA Sales agents (es) N: contributo automatico INDIRETTO - N: tax credit
15 FONDI PRINCIPALI LIVELLO TERRITORIALE EUROPA STATO STRUMENTO Europa Creativa Eurimages Contributi selettivi Contributi automatici Tax credit Contributi alla promozione ENTE COMPETENTE Commissione Europea Consiglio d Europa MiBACT - DGC REGIONI Fondi vari Film Commission, Regioni
16 Gruppo ESERCITAZIONE Articoli di legge Argomenti Note e materiali aggiuntivi 1 1 e 3 oggetto e finalità, principi costituzione e altri riferimenti di testo 2 2 definizioni tutti i decreti 3 5 e 6 nazionalità cinema e tv decreto 4 10 e 11 funzionalità statale, Consiglio Superiore sito dgc e mibact, altri riferimenti 5 12 e 13 obiettivi finanziamento, Fondo decreto riparto e 12 tax credit da dividere, affrontare con cautela, eventuali altri materiali e 12 contributi automatici decreto 8 26 e 12 contributi selettivi decreto e bando 9 27 e 12 promozione decreto e bando 10 8 e e 29 valorizzazione sale e piano straordinario cfr tax credit programmaione e ristrutturazione sale cineteca nazionale e piano straordinario documentazione di supporto digitalizzazione patrimonio delega per tutela minori (censura) cfr normativa vigente 13 4 regioni documentazione di supporto
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