REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL MEDICI

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1 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL MEDICI Testo approvato nel I Congresso Nazionale di Federazione, Roma 3/4/5 Maggio 2005; aggiornato e approvato dal Consiglio Generale del 20 dicembre 2006 e nel corso del II Congresso Nazionale di Federazione, Roma 5/6/7/8 Maggio 2009; aggiornato e approvato nel corso del Consiglio Generale del 18 dicembre 2009 e nel corso del III Congresso Nazionale di Federazione, Roma 7/8/9/10 Maggio 2013, aggiornato e approvato dal Consiglio Generale del 6 dicembre 2013; aggiornato e approvato dal Consiglio Generale del 16 giugno 2016.

2 PARTE I CAPITOLO I NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI ED AI DIRIGENTI Iscrizione e tesseramento Art. 1 La domanda d iscrizione alla Federazione Cisl Medici deve essere sottoscritta dall interessato e di norma trasmessa alla Segreteria della Federazione Territoriale o alla Federazione Regionale competente che la attiva e ne trasmette copia alla Segreteria Nazionale. Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute negli Statuti e nei Regolamenti, la Segreteria del Sindacato Territoriale o Regionale può respingere la domanda di iscrizione con decisione motivata dandone comunicazione all interessato. Contro la delibera di non accettazione della domanda, l aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni. Ai sensi dell Art. 1 dello Statuto della Federazione Cisl Medici e dell Art. 2 del Regolamento Confederale, i medici, i veterinari e gli odontoiatri dipendenti, convenzionati e libero professionisti in trattamento di quiescenza che continuano a svolgere una attività lavorativa professionale come lavoratori a contratto, dipendenti, consulenti, convenzionati o libero professionisti continuano ad iscriversi alla Federazione Cisl Medici, fintanto che rimangono iscritti al rispettivo Ordine Professionale e possono accedere a tutte le cariche del Sindacato, comprese le segreterie a tutti i livelli. I medici, i veterinari e gli odontoiatri in trattamento di quiescenza possono volontariamente iscriversi anche alla categoria dei pensionati. Art. 2 L iscrizione alla Federazione Cisl Medici va fatta nel territorio in cui si svolge la attività lavorativa. Tutti gli specialisti ambulatoriali (medici, veterinari, odontoiatri ed altri laureati del ruolo sanitario), nonché i medici, i veterinari, gli odontoiatri ed altri laureati del ruolo sanitario con rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con retribuzione oraria, devono presentare la delega di iscrizione al Sindacato Cisl Medici in tutte le Aziende dove svolgono l attività lavorativa, pena la decadenza dall iscrizione al Sindacato. Per i libero professionisti (medici, odontoiatri, veterinari ed altri laureati del ruolo sanitario), o per chi esercita l attività di consulenza, o di incarico a contratto, è consentita l iscrizione nel territorio di residenza o dove viene svolta l attività principale.

3 Art. 3 L iscrizione alla Federazione Cisl Medici decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi. All inizio di ciascun anno, e comunque entro il 30 aprile, agli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, va consegnata la tessera per l anno in corso. Art. 4 I soci espulsi dalla Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo del Consiglio Generale Regionale, (trascorsi almeno tre anni dall espulsione). La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti del Direttivo medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice. I soci espulsi dall Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della Federazione a cui erano iscritti al momento dell espulsione, o, in mancanza, a quello Regionale. La ratifica della struttura avverrà nell organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente. In caso di parere sfavorevole, il socio interessato può presentare, entro 30 giorni, ricorso alla Segreteria Nazionale Cisl Medici, che sottoporrà la definitiva decisione al Comitato Esecutivo nazionale della Federazione Cisl Medici. CAPITOLO II Le incompatibilità funzionali e generali Art. 5 Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Confederale nel dare attuazione agli articoli 2 e 3 dello statuto sono incompatibili fra loro le cariche di Segreteria Nazionale, Regionale, Territoriale e Aziendale di Federazione, ad eccezione dei Segretari Aziendali e Territoriali Cisl Medici che possono far parte rispettivamente delle Segreterie Territoriali e Regionali della Federazione, ma non in qualità di Segretario Regionale Generale o Aggiunto. Art. 6 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 7 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla Cisl. Sono enti collaterali alla Cisl gli enti promossi dalla Cisl ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della Cisl (INAS-).

4 Sono associazioni collaterali alla Cisl (SICET - ADICONSUM - ISCOS ANOLF - ANTEAS) le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, delle USR-USI e delle UST, e le associazioni formalmente promosse dalla Cisl nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa. Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano. Sono società collaterali alla Cisl le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Cisl, delle federazioni di categoria, delle USR-USI, o delle UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'organizzazione. Rientrano nelle società collaterali alla Cisl anche le cooperative costituite di iniziativa dell'organizzazione ed i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'organizzazione costituite per i fini di cui al precedente comma. Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla Cisl Medici come previsto dalle norme statutarie e/o regolamentari. Art. 7 Sono incompatibili: - gli incarichi di Segreteria ed esecutivi ai vari livelli con gli incarichi di legale rappresentante titolare o con eventuale funzione supplente (Presidente, Vice Presidente, Amministratore delegato, Direttore Generale, Commissario, Vice Commissario) di Enti, Associazioni, Società, Aziende Pubbliche o Private, anche se collaterali alla CISL, o di Enti o Società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelli di origine contrattuale di cui al precedente art. 6, comma 4. Nel caso di Associazioni collaterali alla CISL o alla Federazione, la norma di cui al presente comma può non applicarsi per il periodo di tre anni a decorrere dalla costituzione dell Associazione. Sono inoltre incompatibili: - gli incarichi di Segreteria ed Esecutivi a tutti i livelli con incarichi manageriali o di componente dei Consigli di Amministrazione comunque denominati o dei Collegi dei Sindaci di Enti, Società o Associazioni, comprese le Società cooperative, non collaterali alla CISL, che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze

5 lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. A tale norme è possibile derogare nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione. Art. 8 L identificazione delle attività, degli incarichi e delle Associazioni che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della Federazione viene attribuita al giudizio politico del Comitato Esecutivo Nazionale che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia. Spetta alla Segreteria Nazionale, in presenza di specifico e motivato ricorso, sottoporre alla decisione del Comitato Esecutivo Nazionale il giudizio di incompatibilità con attività, incarichi e Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale Art. 9 Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest ultima. I Comitati Esecutivi delle strutture orizzontali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità (ex art. 6 del Regolamento Confederale) in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o Consigli dei livelli istituzionali subcomunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati. Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 30 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l autorizzazione, come previsto dal Regolamento, decadono dalle cariche sindacali. Chi viene candidato a cariche istituzionali decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte. I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali per candidatura o per mandato istituzionale, possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati: a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale; b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale; c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

6 Art. 10 Le decadenze, operano automaticamente e le iniziative per la decadenza dei dirigenti sindacali vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio. In mancanza, provvede la Segreteria Regionale o La Segreteria Nazionale di Federazione. La decadenza deve essere comunicata all interessato per lettera raccomandata A.R. e per conoscenza alla Segreteria Nazionale della Federazione, alla Segreteria Regionale della Federazione e alla Segreteria Confederale corrispondente. Le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle rispettive Segreterie Territoriali. In mancanza provvede la Segreteria Regionale o la Segreteria Nazionale. In caso di decadenza o di dimissione del Segretario Generale di Federazione di qualsiasi livello, decade tutta la Segreteria. In caso di decadenza o di dimissione di tutta la Segreteria, per tutti gli adempimenti e per la convocazione degli Organismi Statutari provvede la Segreteria Nazionale della Federazione, che può a ciò delegare la Segreteria sovraordinata a quella decaduta. La sostituzione dei dirigenti decaduti o dimissionari dovrà avvenire nel rispetto dello Statuto e del Regolamento della Federazione Cisl Medici. Per integrare il Consiglio Generale Nazionale, La Segreteria Nazionale attiva il meccanismo della cooptazione/sostituzione su indicazione della Struttura Regionale interessata. Per il Consiglio Regionale, l indicazione per la sostituzione spetta alla rispettiva Struttura Territoriale. Per il Consiglio Territoriale la sostituzione per cooptazione è decisa dalla Struttura Territoriale stessa. Le cooptazioni per le sole sostituzioni per decadenza o per dimissioni, sono in deroga a quanto previsto dall Art. 13 dello Statuto della Federazione, in quanto non alterano la composizione numerica dell Organo. Le cooptazioni/sostituzioni devono essere approvate almeno con la maggioranza dei 2/3 del Consiglio Generale della struttura che attiva la cooptazione stessa su indicazione della rispettiva Segreteria. Art. 11 Ai fini dell applicazione dell Art. 10 dello Statuto della Federazione Cisl Medici, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria, si stabilisce che: a) per le Segreterie Generali e Aggiunte di Federazione Regionale e Territoriale è di 3 mandati;

7 b) Per la Segreteria Generale di Federazione Nazionale è di 2 mandati, più il 3 mandato con il voto favorevole del 2/3 dei votanti del Consiglio Generale. Le disposizioni previste nel presente comma sono vincolate alla modifica dell art. 17 dello Statuto. Il dirigente sindacale a qualsiasi livello di Federazione non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi. Il Dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale a qualsiasi livello confederale o di Federazione non potrà essere rieletto nella stessa segreteria con ruolo diverso. NORMA TRANSITORIA: Nei processi di scorporo, fusione o accorpamento, il mandato ricoperto al verificarsi di uno dei predetti processi non concorre a determinare il periodo massimo, di cui al comma 1, con i mandati precedentemente e successivamente ricoperti. Gli effetti di cui sopra operano nei confronti del medesimo dirigente esclusivamente per un solo mandato. Il Raggiungimento del 65 anno di età rappresenta causa di cessazione dalla carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello. In coerenza e nel rispetto degli Artt. 1, 10 e 12 dello Statuto della Federazione Cisl Medici, dell Art. 1 del presente Regolamento e della conseguente specificità professionale e lavorativa, per i medici chirurghi, per gli odontoiatri e per i medici veterinari l eventuale titolarità di un trattamento di quiescenza in presenza di continuità lavorativa professionale, attestata dalla iscrizione al rispettivo Ordine, è compatibile con l elezione e il mantenimento di tutte le cariche di Segreteria a qualsiasi livello, compresi quindi i Segretari Generali e Aggiunti, fino al compimento del 65 anno di età. Sono incompatibili con gli incarichi di Segreteria ai vari livelli: a) le cariche istituzionali e di vertice a livello di Governo, Regioni, Province e Comuni; b) le cariche di Legale Rappresentante, Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale, o Commissario e Direttore del Personale di Società e Aziende Pubbliche e Private; c) gli incarichi manageriali, dirigenziali o di staff con rapporto fiduciario con il Presidente o con il Direttore Generale in tutte le Aziende e gli Enti Pubblici e Privati. Nelle strutture e aziende sanitarie tale incompatibilità derivante da rapporto fiduciario si intende valere solamente per gli incarichi di staff come controparte dell attività sindacale;

8 d) le cariche di Presidenza e di Segreteria di Partiti politici o di Associazioni e Movimenti che sono in contrasto, interferenti, o in conflitto di interesse con l attività sindacale. Sono compatibili gli incarichi di consulenza, purché non assumano la connotazione di cui ai commi a, b, c, d. Fatto salvo quanto specificamente previsto dallo Statuto e dal Regolamento, sono compatibili con tutte le cariche di Segreteria ai vari livelli, comprese quelle di Segreteria Generale: 1) tutti gli incarichi e le cariche ordinistiche della FNOMCeO, e di tutti gli Enti Previdenziali e Assistenziali dei medici, degli odontoiatri e dei veterinari, nonché di Società Scientifiche, Fondazioni e Istituzioni Pubbliche e Private del settore sanitario e socio-assistenziale; 2) gli incarichi e le cariche in Fondazioni, Associazioni e Organizzazioni culturali, sociali, politiche, scolastiche, universitarie, giornalistiche, religiose, caritatevoli, di pubblico e privato soccorso medico-chirurgico e di protezione civile, di volontariato e di no profit; 3) gli incarichi di insegnamento; 4) gli incarichi in Enti di ricerca; 5) gli incarichi in Federazioni, in Associazioni sindacali mediche e società scientifiche; 6) esercitare in tutte le forme l attività di libera professione; 7) esercitare l attività giornalistica e pubblicistica, e occupare incarichi e cariche in società e organizzazioni del settore; 8) gli incarichi e le cariche del CNEL; 9) gli incarichi e le cariche nelle società e nelle organizzazioni per l aggiornamento professionale. Art. 12 E ammessa la doppia iscrizione al Sindacato medico. Per ricoprire incarichi Direttivi, Esecutivi o di Segreteria è richiesta l iscrizione unica ed esclusiva alla Cisl Medici. Ad eccezione degli incarichi di Segreteria ai vari livelli, apposita deroga per far parte di organismi direttivi della Cisl Medici può essere concessa dall Esecutivo Nazionale unicamente a chi ricopre incarichi in organizzazioni affiliate alla Federazione Cisl Medici.

9 CAPITOLO III La designazione dei rappresentanti della Federazione Cisl Medici Art. 13 Su proposta della Segreteria, i Comitati Esecutivi ai vari livelli sono competenti a designare i rappresentanti della Federazione in Enti, Associazioni e/o Società ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale spettante per competenza tenuta presente la esigenza di assicurare: a) la piena autonomia del sindacato; b) il più alto grado di competenza e professionalità; c) la massima funzionalità degli organi sindacali. Art. 14 Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell attività svolta; ricevono dalle stesse le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l Organizzazione sindacale. Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell eventuale revoca del mandato. Art. 15 Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo confederale nel regolamento economico. PARTE II NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI CAPITOLO IV Validità delle sedute e votazioni

10 Art. 16 Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli Organi è necessario che all inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti. Art. 17 Le votazioni negli Organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 10% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 18. Art. 18 Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in Commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi. Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli Statuti e dalle presenti norme, senza presentazione di formali candidature. Il Segretario Generale e i componenti l Organo che esercita l elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli Organi da eleggere. Per la composizione della Segreteria Nazionale si rinvia al regolamento della confederazione (vedi art. 78 e 82 del presente regolamento). E possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti. Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi ed Organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, ferma restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori. Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato esecutivo a seguito di dimissioni, decadenza, pensionamento, decesso o quant altro. Per la elezione dei Comitati Esecutivi o similari si può procedere con voto palese, con il voto unanime dei votanti del Consiglio Generale. Art. 19 Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL, a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

11 CAPITOLO V Dimissioni dagli Organi Art. 20 Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall Organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tale scopo di norma entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive. Le dimissioni del Segretario Generale ai vari livelli comportano le dimissioni della rispettiva Segreteria. In caso di dimissione o di decadenza di tutta la Segreteria vengono a decadere conseguentemente i rispettivi componenti di diritto del Comitato Esecutivo, che non potrà essere riconvocato se non dopo l elezione della nuova Segreteria, atta a completare la composizione dell Esecutivo stesso con i nuovi membri di diritto. CAPITOLO VI Modalità di svolgimento delle riunioni Art. 21 La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli Organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all ordine del giorno. Per l illustrazione delle mozioni d ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore ed uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi 5 minuti. Le Segreterie ai vari livelli hanno facoltà di far intervenire, alle riunioni degli Organi, dirigenti di Strutture che non ne siano componenti o esperti per le particolari materie in discussione. I singoli componenti degli Organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi. Art. 22 Le assenze dalle riunioni degli Organi devono essere giustificate per iscritto, anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'organizzazione.

12 I componenti degli Organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza. Dopo tre assenze continuative e ingiustificate dall Organo Statutario, regolarmente convocato, di cui si è componente, si decade da componente dell Organo stesso. La decadenza viene dichiarata dalla Segreteria del livello corrispondente e comunicata per lettera raccomandata. Contro tale decisione l interessato può presentare entro 30 giorni motivato ricorso scritto spedito per lettera raccomandata alla Segreteria che ne ha dichiarato la decadenza. Su tale istanza decide a maggioranza di 2/3 l Organo Statutario di cui l interessato era componente. CAPITOLO VII Collegio dei Probiviri e Collegio dei Sindaci Art. 23 La convocazione di ciascun Collegio è effettuata dai rispettivi Presidenti di loro iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti. Il Presidente del Collegio dei Sindaci di norma convoca i componenti titolari del Collegio fissando l ordine del giorno. In caso di assenza di uno o due titolari vengono convocati i componenti supplenti. Le decisioni di ciascun Collegio sono prese di norma a maggioranza semplice e controfirmate. In occasione del Consiglio Generale della Federazione i Presidenti convocano tutti i componenti dei rispettivi Collegi. In caso di gravi motivi o di inefficienza, la Segreteria Nazionale, espletati gli opportuni interventi per comporre le condizioni di collegialità e di funzionalità autonoma degli Organi, può sottoporre al Consiglio Generale di deliberare a maggioranza di 2/3 la decadenza di uno o più componenti dei Collegi. I componenti decaduti o dimessi sono sostituiti, tra un Congresso e l altro, dal Consiglio Generale. I Collegi hanno facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

13 Art. 24 Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari, spetta a tutti i soci ed alle strutture della CISL e della Federazione. Essa va inoltre notificata a tutte le parti a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 25 I ricorsi al Collegio dei Probiviri della Federazione devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione. I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso. I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell evento. Il ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall evento o dalla comunicazione della pronuncia del Collegio Probivirale della Federazione, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presentazione. Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dello Statuto Confederale. A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del ricorrente ed a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio. Il termine di 90 giorni di cui al 1 comma resta sospeso dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, nonché dalla data di celebrazione del Congresso Nazionale di Federazione alla data di insediamento del nuovo Collegio. Art. 26 Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri della Federazione non si pronunci entro il termine previsto dal Regolamento, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei Probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell interessato o della Federazione competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia. Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del ricorso, il Collegio Confederale dei Probiviri deve decidere in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei Probiviri di prima istanza. Il termine di 180 giorni di cui al comma precedente resta sospeso dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, nonché dalla data di celebrazione del Congresso Confederale alla data di insediamento del nuovo Collegio.

14 Art. 27 Ai fini della determinazione delle competenze del Collegio dei Probiviri si deve far riferimento all oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dai ricorrenti. I termini di tempo necessari per dirimere formalmente eventuali conflitti di competenza sospendono il decorso dei termini perentori di ricorso del presente Regolamento. Art. 28 Ai fini del calcolo dei termini perentori del Regolamento sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale. Art. 29 Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli Organi sono di competenza del Collegio dei Probiviri della Federazione. Il Collegio Confederale dei Probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia del predetto Collegio dei Probiviri. Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all esame della Commissione Verifica Poteri dell istanza congressuale di grado superiore. Per quanto non previsto dal presente Regolamento sul Collegio dei Probiviri, si applica per analogia il Regolamento Confederale. PARTE III ORGANI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE CAPITOLO VIII Il Congresso Nazionale Art. 30 Il Consiglio Generale, contestualmente alla indizione del Congresso Nazionale, emana il Regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso. Approva lo schema di Regolamento del Congresso Nazionale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste, con l obiettivo di realizzare una effettiva presenza femminile nella composizione del consiglio generale pari al 30 per cento.

15 Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il %, i regolamenti congressuali, a tutti i livelli, dovranno prevedere una appropriata percentuale, anche di giovani medici. CAPITOLO IX Il Consiglio Generale Nazionale Art. 31 Il Consiglio Generale è composto da n 98 componenti ed è costituito da: a) 78 componenti eletti dal Congresso a suffragio universale; b) 20 rappresentanti delle Federazioni Regionali e delle province autonome, laddove statutariamente e organizzativamente costituite, nella persona dei Segretari Generali. Per quanto riguarda il punto a) va garantita una equilibrata presenza di genere e di giovani. Il Consiglio generale può articolarsi in Dipartimenti e Commissioni di lavoro aperti anche alla partecipazione di non componenti del Consiglio su specifici progetti relativi alla politica economica, contrattuale, organizzativa, formativa, internazionale. Nella prima seduta del Consiglio Generale all inizio di ogni anno sociale si provvede a comunicare le integrazioni e le decadenze sulla base di una relazione presentata dalla Segreteria. Partecipano alle riunioni del Consiglio Generale con voto consultivo, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri, i rappresentanti della Federazione dei pensionati provenienti dalla categoria. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano inoltre, con solo diritto di parola i legali rappresentanti delle associazioni e/o rappresentanti che hanno stipulato patti associativi con la Cisl Medici. Possono partecipare al Consiglio Generale con solo diritto di parola i responsabili degli Uffici Rapporti Internazionali, Legislativo nonché, su valutazione della Segreteria Nazionale, Dirigenti Sindacali provenienti dalla categoria che abbiano incarichi confederali. Art. 32 Il Consiglio generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

16 Il componente più anziano di età dell'ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza. Art. 33 Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale venga eletto componente della Segreteria Nazionale ed opti per quest ultima carica, resterà componente del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario nazionale. I membri di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria nazionale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi tenendo conto della provenienza. Nel caso in cui un membro di diritto si dimetta o decada dalla carica sarà reintegrato tenendo conto della provenienza. Nel caso in cui un componente di diritto del Consiglio Generale venga eletto nel Consiglio Generale stesso, deve optare per la carica di diritto e il rimanente componente del Consiglio viene indicato dalla Struttura di appartenenza del componente di diritto Art. 34 La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conseguente indicazione dell ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d urgenza. La Segreteria nazionale invia di norma almeno 7 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all ordine del giorno. La convocazione straordinaria è effettuata dalla Segreteria nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.. Art. 35 La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conseguente indicazione dell ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d urgenza. La Segreteria nazionale invia di norma almeno 7 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all ordine del giorno. La convocazione straordinaria è effettuata dalla Segreteria nazionale)che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta. I servizi di Segreteria sono forniti dagli uffici della Federazione nazionale. La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero , o ancora PEC.

17 Il Consiglio Generale può prevedere che le funzioni di Segreteria amministrativa possano essere svolte da un componente esterno alla Segreteria Nazionale. E possono essere affidati incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti. Tali componenti partecipano alle riunioni della segreteria nazionale senza diritto di voto. (vedi art. 18) Art. 36 La Segreteria Nazionale può, nel corso dei lavori del Consiglio Generale, svolgere comunicazioni concernenti l attività dell Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti. Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all approvazione del Consiglio Generale. La Segreteria nazionale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all ordine del giorno della sessione successiva. Art. 37 La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale. Alla convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni. La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta. Art. 38 Il Consiglio Generale può costituire Commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale. Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina, al suo interno, le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti. I componenti le Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria. Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

18 Le commissioni sono convocate dalla Segreteria Nazionale. Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l attività del Consiglio Generale. Art. 39 Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale. Art. 40 Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Sindaci, su proposta della Segreteria provvede alla ricostituzione del plenum di tali organi in sostituzione dei membri vacanti. CAPITOLO X Il Comitato Esecutivo Nazionale Art. 41 Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto: a) da n. 28 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno; b) dai componenti la Segreteria Nazionale; c) dalla Responsabile del Coordinamento Donne; d) dal Responsabile dei Dipartimenti. Art. 42 La convocazione del Comitato Esecutivo Nazionale e la conseguente indicazione dell ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza. La richiesta di convocazione dell Esecutivo Nazionale da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all ordine del giorno. La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

19 La Segreteria Nazionale è competente a predisporre l adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli Organi e la nomina di un Commissario. Art. 43 Il Comitato Esecutivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Nazionale, delegato a ciò dal Segretario Generale. Art. 44 Il Coordinamento Donne Medico della Cisl Medici è composto, su proposta della Segreteria Nazionale, da 8 donne individuate tra le donne componenti il Consiglio Generale, e 6 donne individuate tra le Coordinatrici Regionali. La Segreteria Nazionale può integrare la composizione del Coordinamento Donne fino a un massimo di 5 componenti e ha facoltà di sostituzione in caso di dimissioni o di decadenza. In caso di tre o più assenze ingiustificate, la Segreteria può sostituire le componenti del Coordinamento Donne. La decadenza viene comunicata al Consiglio Generale. La composizione di cui al comma precedente, con gli opportuni adeguamenti si applica anche ai Coordinamenti Donne Regionali e Territoriali. La Responsabile del Coordinamento Nazionale sarà nominata dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Nazionale, sentito il Coordinamento Donne, tra le componenti del Consiglio Generale. Il Coordinamento viene convocato dalla Segreteria Nazionale di intesa con la Responsabile del Coordinamento stesso. Al Coordinamento partecipa il Segretario Generale o un suo delegato. La Segreteria Nazionale predispone il regolamento per il Coordinamento Donne Medico che dev essere approvato dal Consiglio Generale, prima di procedere all insediamento stesso del Coordinamento e alla nomina della Responsabile. Nel corso del primo mandato congressuale della Federazione Cisl Medici e successivamente nelle more degli adempimenti previsti dall Art. 44 del Regolamento, la Segreteria Nazionale della Federazione può nominare la Responsabile e due Vice Responsabili del Coordinamento Donne purché componenti del Consiglio Generale Nazionale e al fine di inviare rappresentanti della Federazione nel Coordinamento Donne della Confederazione. Tali nomine possono essere revocate e sostituite dalla Segreteria Nazionale e decadono automaticamente all attuazione di quanto previsto all Art. 44 del presente Regolamento.

20 I Dipartimenti costituiscono strutture di competenze funzionali ed operative di supporto alla Segreteria Nazionale ed agli organismi della Federazione Cisl Medici. I Responsabili dei Dipartimenti sono componenti di diritto dell Esecutivo e, su specifiche tematiche, possono essere invitati alle riunioni della Segreteria. PARTE IV LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE CAPITOLO XI Le Federazioni Regionali Art. 45 Il Congresso Regionale è il massimo Organo della Federazione a livello regionale. Spetta al Congresso Regionale: a) pronunciarsi sulla relazione politico sindacale, finanziaria e organizzativa della Federazione Regionale; b) eleggere i componenti il Consiglio Regionale; c) eleggere i membri del Collegio dei Sindaci; d) eleggere i delegati al Congresso Nazionale della Federazione; f) eleggere i delegati al Congresso USR. Art. 46 Compete alla Federazione Regionale: a) l attuazione degli stessi compiti della Federazione Nazionale in ambito Regionale, ivi compresa la proclamazione degli scioperi; b) la rappresentanza della categoria nella Unione Sindacale Regionale (USR) della CISL; c) il coordinamento dell attività politico contrattuale e organizzativa delle Federazioni Territoriali/Provinciali: d) il coordinamento dell attività di contrattazione di livello regionale previste da norme contrattuali delle singole Amministrazioni; e) sostenere l attività delle Federazioni Territoriali/Provinciali per le politiche contrattuali, di formazione sindacale specialistica integrata degli interventi confederali nell ambito della gestione delle risorse umane, con servizi tecnici e di staff professionali;

21 f) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell ambito delle quote contributive di propria competenza derivanti dal riparto automatico; g) la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale, nonché delle politiche di settore nella regione. Queste ultime con il coordinamento della Unione Sindacale Regionale (USR); h) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato. Art. 47 Il Consiglio Regionale è l Organo deliberante della Federazione a livello Regionale tra un Congresso e l altro. Esso si riunisce almeno 2 volte l anno ed è formato da componenti eletti dal Congresso e da componenti di diritto. La convocazione straordinaria è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta. Compete al Consiglio Regionale: a) deliberare, per lo svolgimento del Congresso, sulle materie delegate dal Regolamento dei Congressi, approvato dal Consiglio Generale della Federazione Nazionale; b) stabilire, su proposta del Segretario Generale, il numero dei componenti della Segreteria Regionale ed eventualmente prevedere, sempre su proposta del Segretario Generale, la carica di Segretario Generale Aggiunto; c) eleggere tra i propri componenti il Comitato Esecutivo e la Segreteria della Federazione Regionale; d) eleggere il Presidente del Collegio dei Sindaci; e) deliberare la convocazione del Congresso straordinario ove ricorrano le condizioni previste; f) esaminare ed approvare gli schemi della relazione che la Segreteria sottoporrà al Congresso; g) designare, revocare e sostituire i componenti da designare nelle strutture superiori. Il Congresso può valutare l opportunità di dotare il Consiglio Generale di Federazione di un proprio Presidente Art. 48 Il Consiglio Regionale è composto: a) per non più del 50% da: - Segretari Generali delle Federazioni Territoriali/Provinciali; - la responsabile del Coordinamento Donne Regionale;

22 b) da membri eletti dal Congresso Regionale. Il numero complessivo dei componenti il Consiglio sarà contenuto nei seguenti limiti: - fino a 100 iscritti fino a 20 componenti; - da 100 a 500 iscritti fino a 40 componenti; - da 500 a iscritti fino a 50 componenti; - con oltre iscritti fino a 70 componenti. Le Regioni unificate in unica struttura con i Territori, la Regione Valle D Aosta, e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono derogare ai limiti di cui al comma precedente. Limiti specifici verranno decisi dal Consiglio Generale che precede la convocazione del Congresso Nazionale. Il Consiglio Generale Regionale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della segreteria delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento al numero dei suoi componenti e sulla opportunità di prevedere il Segretario Generale Aggiunto. Il Consiglio Generale decide il numero dei componenti il Comitato Esecutivo. Il Consiglio Generale Regionale elegge al suo interno, con separate votazioni: - il Segretario Generale Regionale; - il Segretario Generale Aggiunto, ove previsto; - i Componenti la Segreteria; - il Comitato Esecutivo; - il Presidente del Collegio dei Sindaci. Nomina la Responsabile del Coordinamento Donne Regionale, il Responsabile del Coordinamento Cisl Giovani Medici ed i Responsabili dei Dipartimenti che sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo. Art. 49 Comitato Esecutivo Regionale Compete al Comitato Esecutivo: a) convocare il Consiglio Regionale fissandone l ordine del giorno; b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione Regionale; c) ogni altro compito ad esso affidato dal Consiglio Regionale che rientri tra le competenze della Federazione Regionale. Nel caso di non costituzione del Comitato Esecutivo, i compiti ad esso attribuiti sono di competenza del Consiglio Regionale.

23 Art. 50 Segreteria Regionale La composizione della Segreteria Regionale è 3 componenti compreso il Segretario Generale e può essere previsto un Segretario Aggiunto garantendo la presenza di genere. E possibile inoltre affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti. Spetta alla Segreteria Regionale: a) prendere tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione provvedendo al necessario coordinamento sindacale-organizzativo delle Federazioni Territoriali/Provinciali; b) rappresentare la Federazione nei confronti dei terzi; c) predisporre bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all approvazione del Comitato Esecutivo; d) svolgere tutte le attività e mandati affidati dagli Organi della Federazione Nazionale; e) predisporre l istruttoria circa i provvedimenti di gestione straordinaria; f) convocare il Comitato Esecutivo; g) svolgere l attività di contrattazione di livello regionale, ove prevista da norme contrattuali delle diverse Amministrazioni; La rappresentanza legale della Federazione nell ambito e nei limiti delle competenze previste dallo Statuto, spetta al Segretario Generale Regionale. Art. 51 Le Federazioni Regionali devono trasmettere alla Federazione Nazionale, la composizione dei loro Organi con le variazioni sopravvenute, i bilanci e i rendiconti, l anagrafe degli iscritti, nonché comunicare le convocazioni dei loro Organi con relativi ordini del giorno. Le Federazioni Regionali hanno l obbligo di adottare unicamente le deleghe di iscrizione predisposte dalla Segreteria Nazionale. Art. 52 Collegio dei Sindaci della Federazione Regionale Il Collegio dei Sindaci della Federazione Regionale provvede al controllo Amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma del presente Regolamento. I Sindaci sono eletti dal Congresso Regionale. In caso di vacanza, alla sostituzione tra un Congresso e l altro provvede il Consiglio Generale Regionale.

24 CAPITOLO XII Le Federazioni Territoriali o Provinciali Art. 53 Il Congresso Territoriale/Provinciale è il massimo organo deliberante della Federazione Territoriale. Esso è costituito, sulla base delle norme contenute nell apposito Regolamento Congressuale deliberato dal Consiglio Generale Nazionale della Federazione, da delegati eletti nelle assemblee congressuali di posto di lavoro, delle Strutture Aziendali Sindacali, o dall Assemblea degli iscritti. Spetta al Congresso: a) pronunciarsi sulla relazione politico-sindacale e finanziaria; b) determinare gli indirizzi generali della Federazione; c) eleggere i Componenti il Consiglio Territoriale/Provinciale; d) eleggere i delegati al Congresso della Federazione Regionale; e) eleggere i delegati al Congresso dell Unione Sindacale Territoriale (UST) della CISL; f) eleggere, ove è previsto, il Collegio dei Sindaci della Federazione Territoriale. Art. 54 Compete alle Federazioni Territoriali/Provinciali: a) curare l attuazione degli stessi compiti della Federazione Nazionale in ambito territoriale/provinciale, ivi compreso la proclamazione degli scioperi; b) rappresentare la categoria nell Unione Sindacale Territoriale (UST) della CISL; c) coordinare l attività delle Strutture Aziendali Sindacali di posto di lavoro e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (SAS/RSA) attraverso un adeguato supporto tecnico-organizzativo; d) sostenere l'attività di proselitismo sui posti di lavoro; e) svolgere tutte quelle attività e mandati ad esso affidati dagli Organi Nazionali e Regionali della Federazione; f) gestire le risorse finanziarie nell ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico; g) la titolarità della contrattazione decentrata e delle politiche di settore, in armonia con le strutture aziendali e con il coordinamento dell Unione Territoriale; h) coordinare l attività contrattuale delle SAS/RSA; i ) designare, revocare e sostituire i componenti da designare nelle strutture superiori, secondo le norme previste dalla Statuto e dal Regolamento. Le Strutture Territoriali della Federazione e la relativa Dirigenza possono essere denominate Provinciali, laddove il Territorio corrisponde alla Provincia.

25 Art. 55 Il Consiglio Generale è l Organo deliberante della Federazione Territoriale tra un Congresso e l altro. Esso si riunisce almeno due volte l anno ed è formato da componenti eletti dal Congresso e da componenti di diritto. La convocazione straordinaria è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta. Spetta al Consiglio: a) deliberare per lo svolgimento del Congresso sulle materie delegate dal Regolamento delle Assemblee Congressuali di base e dal Regolamento dei Congressi approvati dal Consiglio Generale della Federazione Nazionale; b) stabilire, su proposta del Segretario Generale, il numero dei componenti della Segreteria Territoriale ed eventualmente prevedere, sempre su proposta del Segretario Generale, la carica di Segretario Generale Aggiunto; c) deliberare la convocazione del Congresso straordinario ove ricorrano le condizioni previste dallo Statuto; d) eleggere fra i propri componenti la Segreteria Territoriale e il Comitato Esecutivo; e) deliberare sulle iniziative e proposte concernenti le materie politico-sindacali di competenza della Federazione a livello provinciale o territoriale. Il Consiglio Territoriale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria Territoriale e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo. Art. 56 Il Consiglio Generale territoriale è composto : - da componenti eletti dal Congresso nelle quantità previste dai singoli regolamenti; - dalla Responsabile del Coordinamento femminile territoriale; - dai Segretari Aziendali, ove previsto. In coerenza con i deliberati confederali sulla composizione numerica degli organi si indicano i numeri a cui di norma le Federazioni sono invitate ad attenersi: - entro 25 iscritti fino a 7 componenti; - da 25 a 50 iscritti fino a 11 componenti; - da 50 a 150 iscritti fino a 15 componenti; - con oltre 150 iscritti fino a 50 componenti. I Consigli Generali dei sindacati territoriali, ogni qual volta si verifichino decadenze o dimissioni, possono reintegrare il numero dei loro componenti eletti dal congresso, in

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