C O M U N E D I T U R R I PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO Piazza Sandro Pertini, TURRI

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1 C O M U N E D I T U R R I PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO Piazza Sandro Pertini, TURRI G.C. n. 76 Del DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Programmazione triennale fabbisogno di personale 2018/2020 e piano annuale delle assunzioni L'ANNO DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTI del mese di LUGLIO in Turri, alle ore 12,25 nella solita sala delle riunioni della casa comunale appositamente convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE, con la presenza dei signori : Presenti Dr. Martino Picchedda Sindaco X Marco Atzori Vice-sindaco X Tiziana Atzeni Assessore X Casula Giuliana.. Assessore X Assenti Assume la presidenza il Dr. Martino Picchedda nella sua qualità di Sindaco, Assiste alla seduta ai fini della redazione del verbale ai sensi di legge Dr. Fabio Fulghesu - Segretario Comunale PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS N 267/2000 (UFFICIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO) PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PARERE: Favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dr. Daniele Lai 1

2 OGGETTO: Programmazione triennale fabbisogno di personale 2018/2020 e piano annuale delle assunzioni 2020 LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO: - che l'art comma 1 - della legge n. 449/1997 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale; - che l'art. 6 del D.Lgs 165/2001, nonché gli artt. 89 e 91 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; VISTO il D.Lgs , n 267 il quale, all'art. 91, detta disposizioni in materia di assunzioni e di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed al successivo art. 92, 1 comma, dispone testualmente: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti"; VISTA la Legge , n 311 (Legge Finanziaria 2005) e in particolare l'art.1, comma 557, il quale stabilisce testualmente "I comuni con popolazione inferiore ai abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza."; VISTA la Legge , n 296 (legge finanziaria 2007) ed a tal fine, in particolare, il comma 562 dell'articolo unico, che recita testualmente "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558",così come modificato dal comma 11 dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44; VISTI il comma 79 e 121 dell'articolo 3 della la Legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria 2008), i quali disciplinano in materia di assunzioni presso gli enti locali, prevedendo specifiche disposizioni per il rispetto dei limiti di spesa, facendo salva la possibilità di avvalersi, comunque, di personale di altre amministrazioni anche per esigenze temporanee; VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n 165/2001, come modificato dal D.L. n 4/2006, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n 80/2006, dal precitato comma 79, art. 3 della stessa legge n 244/2007, e, da ultimo, dal l'art.49 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assunzioni a tempo determinato e per esigenze temporanee ed eccezionali da parte delle pubbliche amministrazioni; 2

3 VISTA la Legge 22 dicembre 2008, n 203 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato " (legge finanziaria 2009); VISTO l'art. 1, commi 424 e seguenti, della Legge n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) a mente del quale le Regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano, a pena di nullità, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie del personale di area vasta; VISTA la Circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie contenente linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di personale contenuti nei citati commi 424 e seguenti della legge di stabilità 2015; CONSIDERATO che, attualmente, alla luce delle predette disposizioni delle leggi finanziarie sopracitate, per i piccoli Comuni, non soggetti al patto di stabilità, per le assunzioni anche ai fini della sostituzione di personale, continuano a trovare applicazione, in via generale, le disposizioni di cui al suddetto comma 562 legge n 296/2006, come sopra modificato, tenuto conto dei vincoli di spesa; PRESO ATTO che dall'analisi scaturente dalla ricognizione annuale della dotazione organica come rivisitata, non sussiste personale in esubero, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 165/01 (come modificato dall'art. 16 l. 183/2011) (divieto di assunzione di personale ), come da deliberazione di G.C. n. 5 del ; VISTO che l'art. 11-quater D. L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 dispone: " All' articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "40%" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento" ", con cui si fa divieto assoluto di assunzione per gli enti locali la cui spesa di personale sia superiore al 50% della spesa corrente e si impone, per le nuove assunzioni, il limite del 20% della spesa di cui alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, limite quest'ultimo non applicabile ai piccoli comuni secondo la Corte dei Conti a sezioni riunite n.4/contr/11, restando fermo il limite delle cessazioni di cui all'anno precedente ex art. 1 comma 562 legge 296/2006 c.d. Turn over; VISTO il CCNL sottoscritto in data relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni - Autonomie Locali; VISTO il CCNL sottoscritto in data relativo al quadriennio normativo ed al biennio economico e nel CCNL successivo del 14 settembre 2000 e del CCNL sottoscritto in data biennio economico 2000/2001; VISTI i successivi vigenti CCNL del comparto non Dirigenti Regioni e Autonomie Locali; VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.91 del , modificato con atto n. 13/2012, esecutiva; VISTO il Decreto Lgs , n 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; DATO ATTO : - che l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. lg.vo n. 267/2000 e succ. m. i.; 3

4 - che la spesa del personale calcolata al netto degli oneri con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 art. 76 D.L. 112/08 citato ( e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di co.co.co. per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 267/00 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente) presenta il rispetto di tali limitazioni; - che quindi risulta rispettato il principio di riduzione della spesa di personale sostenute dall'ente; VISTO quanto disposto dall'art. 35 e 36 del D. Lgs n. 165/2001 in merito al reclutamento del personale e all'utilizzo del lavoro flessibile; ATTESO che: - ai sensi di quanto disposto dall'art. 34 bis D. L.vo n. 165/2001 e s.m. prima di avviare le procedure di assunzione di personale si dovrà provvedere alle comunicazioni previste per la gestione del personale in disponibilità; - nel caso di concorso pubblico, dovendo, per espressa previsione dell'art. 30 comma 2 bis D. Lg.vo n. 165/2001, dar corso alla mobilità fra enti, è opportuno fissare preventivamente i criteri di scelta del personale interessato al passaggio diretto da altre amministrazioni; RILEVATO pertanto che il Comune di Turri, oltre all' assunzione con procedura di mobilità volontaria, può dar corso agli adempimenti per effettuare assunzioni con le modalità ritenute più idonee, senza altri vincoli se non quelli derivanti dalle norme di legge e quelli derivante dalla necessaria copertura finanziaria e comunque nel rispetto del turnover del personale cessato; CONSIDERATO, in relazione al fabbisogno di personale, i servizi erogati e da erogare in rapporto agli obiettivi di governo nonché il ruolo e le funzioni del comune a medio termine, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di decentramento; RITENUTO necessario predisporre il programma triennale del fabbisogno di personale prevedendo i nuovi posti che si intendono ricoprire nel triennio 2018/2020, con particolare riguardo alle assunzioni da effettuare nell'anno 2018; PRECISATO che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire; CONSIDERATE tutte le riserve di legge previste a favore delle categorie protette dalla legge n. 68/99 e per il personale militare; VISTA la propria precedente deliberazione n. 02 del di ricognizione di soprannumero e/o eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, il cui esito è appunto negativo; VISTA la dotazione organica vigente che qui si riepiloga: A) AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 1 Istruttore direttivo part time D2 - coperto per 35 h n. 1 Istruttore C1 - vacante n. 1 Agente polizia locale C1 - vacante n. 1 Collaboratore professionale B7 - coperto B) AREA TECNICA 4

5 n. 1 Istruttore direttivo geom. D3 - coperto n. 1 operaio Esecutore B1 part-time - coperto 33 h C) AREA SOCIO -ASSISTENZIALE CULTURALE n. 1 Istruttore direttivo D3 - coperto Dato atto che il Comune di Turri ha una popolazione inferiore a 1000 abitanti e che è prevista nel 2018 la copertura di un posti a tempo indeterminato, e che le stesse, potranno avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto della vigente normativa sui vincoli assunzionali e del contenimento della spesa del personale entro i limiti del 2008, così come previsto dal comma 562, art. 1 della L. 296/2006, così come modificato dal comma 11 dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44; Considerato che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, fissa un limite di spesa pari al 100% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009; Atteso che l art. 36 del d.lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. VISTA la manovra finanziaria estiva (D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010) che disciplina l'effettuabilità delle assunzioni negli enti locali; VISTO il parere espresso dalla Corte dei Conti - sezione Lombardia atti n. 955 del che fornisce corretta interpretazione della norma del DL n. 78, secondo cui i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, a partire dal 1 gennaio 2011, possono fare nuove assunzioni solamente per sostituire il personale cessato nell'anno precedente sempre che la loro spesa complessiva di personale incida in misura inferiore al 40 (ora 50%) per cento sulla spesa corrente e sia inferiore a quella sostenuta nel 2004, ora 2008; DATO atto che il rapporto di incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente è inferiore al 50 % e la spesa risulta inferiore a quella del 2008, giusto prospetto dimostrativo redatto dal servizio finanziario e qui allegato quale parte integrante e sostanziale; Considerato che l art. 1 comma 557, della legge 311/2004 dispone che I comuni con popolazione inferiore a abitanti possono servirsi dell attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall amministrazione di provenienza la fattispecie non costituisce una assunzione con contratto flessibile, ma un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno e pertanto non è soggetta ai limiti stabiliti dall art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 (Corte dei Conti Toscana, parere n. 6 del ; Corte dei Conti Sicilia, parere n. 4/2013); il Servizio Demografico del Comune di Turri è dal 30/06/2017 senza personale e ha la necessità di questa figura professionale per continuare ad assolvere ad una funzione che è fondamentale ed infungibile, ai sensi dell art 21, comma 3, della legge n. 42/2009; il Servizio Vigilanza del Comune di Turri al è da diverso tempo senza personale e ha la necessità di questa figura professionale per continuare ad assolvere ad una funzione che è fondamentale ed infungibile, ai sensi dell art 21, comma 3, della legge n. 42/2009; l utilizzo della citata formula organizzativa consente a questo Ente di assolvere e garantire una funzione fondamentale e nel contempo rispettare tutte le norme vigenti in materia di personale; 5

6 DATO atto che, della presente programmazione, saranno informate le rappresentanze sindacali, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L.; DATO ATTO inoltre il Comune di Turri rispetta le disposizioni di cui al D.lgs. 11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e che è stato adottato, con deliberazione G.C. n. 4 del il Piano triennale delle Azioni Positive; PRECISATO che al momento dell'effettiva assunzione verrà garantita la copertura finanziaria; VISTI: - l'art. 45 del D. Lg.vo n. 504/92 e succ. m.; - il D. Lg.vo n. 165/2001 e s.m. - il D. lg.vo n. 150/09, - la legge 127/97 ed il D. Lg.vo n. 267/2000; - l'art. 39 della legge 449/97, l'art. 29 della L. 448/2001, - la legge 296 del ed in specifico i commi 557, - la legge 244 del (finanziaria 2008) la legge finanziario 2009 e 2010, 267/2000; - lo statuto comunale ed il vigente statuto concorsuale; VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio ai sensi art. 49 comma 1 del T.U.E.L.; Acquisito il parere del revisore dei conti verbale n. 4 del registrato al prot. n. 528 del CON voti unanimi espressi in forma palese D E L I B E R A 1. Di dare atto che la presente programmazione rispetta i limiti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa; 2. di prendere atto dell'esito negativo della ricognizione sull'eventuale soprannumero e/o eccedenze di personale avvenuta con deliberazione G.M. n. 05 del ; 3. di dare atto che, a norma dell'art. 48 comma 1 del D.lgs. 11 aprile 2006, è stato approvato il Piano triennale delle Azioni Positive tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto possano impedire la piena realizzazione delle pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne e che favoriscano il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche e che comunque, al momento, rispetta le disposizioni di cui al D.lgs. 11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" ; 4. Di approvare, per le motivazioni in premessa, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018/2020, e la sua articolazione annuale, nella quale è previsto: Descrizione Unità Quota utilizzabile Utilizzabile dal Programmazione Cessazioni anno 1 (Cat. C) 100% (Cat. C) 2017 Cessazioni anno 0,00 0% Cessazioni anno ,00 0% - 0 6

7 Anno 2018: A tempo indeterminato : 1 assunzione. A tempo determinato : Assunzione n. 1 Agente di polizia municipale cat C part time per massimo 12 h settimanali ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n. 311/2004 o altra tipologia di assunzione flessibile fino a 36 ore. 5. Di dare atto quindi: - che relativamente all anno 2018 si prevede una nuova assunzione di personale a tempo indeterminato a seguito del pensionamento della dipendente di Cat. C, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e tenuto conto dei limiti alle assunzioni previsti dalle norme vigenti, nonché di nuove possibilità che verranno stabilite da successive disposizioni legislative secondo il seguente schema : PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2018 Categoria Profilo professionale vacante C Istruttore Area Amm.vo contabile C Istruttore Area Vigilanza Servizio FT/PT Modalità di reclutamento Tempo di attivazione procedura FT Compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e secondo la normativa vigente nell anno di riferimento dell assunzione, previa anche verifica dell assenza di graduatorie valide per la stessa categoria e profilo e l assenza di vincitori di concorsi che non siano stati assunti dall amministrazione; art.1 comma 557 della legge n. 311/2004 o altra assunzione flessibile Compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e secondo la normativa vigente nell anno di riferimento dell assunzione, previa anche verifica dell assenza di graduatorie valide per la stessa categoria e profilo e l assenza di vincitori di concorsi che non siano stati assunti dall amministrazione; in tempo utile per la tempestiva sostituzione entro 01/01/ /01/ Di dare atto che per gli anni 2019 e 2020 non si prevedono, al momento, nuove assunzioni di personale se non a seguito di un adeguamento delle previsioni del fabbisogno del personale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e tenuto conto dei limiti alle assunzioni previsti dalle norme vigenti, nonché di nuove possibilità che verranno stabilite da successive disposizioni legislative; 6. Di dare atto che l'assunzione di cui sopra potrà essere effettuata solo ed esclusivamente nel rispetto della vigente normativa vigente sui vincoli assunzionali e del contenimento della spesa del personale entro i limiti del 2008, così come previsto dal comma 562, art. 1 della L. 296/2006, così come modificato dal comma 11 dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44; 7. Di dichiarare, con successiva unanime votazione, il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo, ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 7

8 Di quanto si è redatto il presente verbale che previa lettura viene sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE (Dr. Martino Picchedda ) IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Fabio Fulghesu) ============================================================ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE IL Segretario Comunale attesta su conforme dichiarazione del messo Comunale che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal dove resterà per giorni 15 consecutivi. TURRI lì (Dr. Fabio Fulghesu) 8

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