CIRCOLARE n. 11 / 2013

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1 Terrazzini & partners consulenti del lavoro p.i./c.f Via Campanini n Milano Via Marsala n Lodi Via De Amicis n Vigevano t f CIRCOLARE n. 11 / 2013 ASPI / MINI ASPI La Legge n. 92/2012, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, ha introdotto nuove norme relativamente agli ammortizzatori sociali. In particolare l art. 2, comma 1, L. 92/2012 istituisce con decorrenza 1 gennaio 2013, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l occupazione: l indennità di disoccupazione ASPI e indennità di disoccupazione denominata MINI-ASPI. Le due nuove prestazioni hanno sostituito a tutti gli effetti le prestazioni di: - disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali; - disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti; - disoccupazione speciale edile; - mobilità (con decorrenza dal 01/01/2017). FINANZIAMENTO ASPI MINI-ASPI L'art. 2, commi 25-30, L. 92/2012 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2013, al finanziamento dell'aspi e della MINI- ASPI concorrono i seguenti contributi: 1) contributo ordinario; 2) contributo addizionale; 3) contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 1) contributo ordinario: pari all'1,61% (determinato dalla somma dell ex contributo per la disoccupazione e dal contributo per il finanziamento dei fondi interprofessionali) della retribuzione imponibile, con la precisazione che tale contributo è dovuto anche per i soci delle cooperative di cui al D.P.R. 602/1970, per gli apprendisti e per gli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione 2) contributo addizionale: pari all'1,40% della retribuzione imponibile, dovuto SOLO con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato NON a tempo indeterminato, con esclusione delle seguenti categorie di lavoratori: a) lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; b) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 1525/1963, nonché - per i periodi contributivi maturati dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; c) apprendisti; d) lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001 Al fine di incentivare le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro a termine, l'art. 2, c. 30, L. 92/2012 prevede la restituzione, nel limite massimo di 6 mensilità, del contributo addizionale in argomento che potrà essere recuperato (superato il periodo di prova) dai datori di lavoro che, alla scadenza, trasformano il rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato. La restituzione può avvenire anche se il datore di lavoro, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, riassume il medesimo lavoratore a tempo indeterminato. In tal caso, tuttavia, opererà una riduzione corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione. In sintesi, quindi, la restituzione piena (sei mensilità) ricorrerà solamente nei casi di trasformazione (entro la scadenza) del contratto da tempo determinato a indeterminato nonché nell'ipotesi di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine. 3) contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato: pari al 41% di 1.180= (importo annualmente rivalutato sulla base dell indice ISTAT) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3

2 anni. Tale contributo è dovuto (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro generi in capo al lavoratore il teorico diritto all ASPI, a prescindere dall effettiva percezione della stessa; restano pertanto escluse dall obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di: - dimissioni, ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità; - risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici; - decesso del lavoratore. Stante il nuovo impianto della norma, si precisa che: - il contributo è scollegato all'importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time); - per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario; - nell'anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato; quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell'1,40%. Nel computo dell'anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all'art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001; - la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata. ESEMPIO CALCOLO CONTRIBUTO LICENZIAMENTO: Anzianità aziendale lavoratore: 18 mesi Contributo mensile 1.180,00 X 41% : 12 = 40,32= Contributo dovuto 40,32 X 18 = 725,70= L'art. 2, c. 33, L. 92/2012, dispone l'esclusione dal versamento del predetto contributo, fino al 31 dicembre 2016, dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, c. 4, L. 223/1991. Inoltre, ai sensi del successivo comma 34, il contributo in argomento non è dovuto, per il periodo , nei seguenti casi: - licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL; - interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Infine, in forza della previsione contenuta all'art. 34, comma 54, lett. b) L. 221/2012, restano escluse dal contributo in questione anche le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria (si precisa che tale ultima esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di "tutela dei lavoratori anziani" di cui all'art. 4 della legge n. 92/2012). Ai fini della individuazione del momento impositivo, l INPS ha chiarito che l'obbligo contributivo debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro. In sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da "gennaio a marzo 2013", il versamento di tale contributo potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16/06/2013 (denuncia contributiva relativa al mese di maggio 2013).

3 ASPI Soggetti destinatari Possono beneficiare dell ASPI tutti i lavoratori dipendenti del settore privato compresi gli apprendisti e i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato; sono invece esclusi: - i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni ex art. 1 D.Lgs. 165/2001; - gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato destinatari della specifica indennità di disoccupazione agricola; - i lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno stagionale; - i giornalisti professionisti e pubblicisti nonché i praticanti giornalisti (in quanto agli stessi la tutela contro la disoccupazione involontaria è garantita da apposita assicurazione obbligatoria gestita dall'inpgi); - i religiosi, i frati e le monache che prestano attività lavorativa in favore di ordini e congregazioni e i sacerdoti secolari che esplicano la loro attività di culto alle dipendenze di privati ed enti non concordatari. Requisiti richiesti Per poter beneficiare dell ASPI i lavoratori devono: 1) essere in stato di disoccupazione involontario. Ai sensi dell art. 2, c. 1, D.Lgs. 181/2000 il lavoratore dovrà comprovare lo stato di disoccupazione presentandosi presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio e dovrà rendere una dichiarazione attestante l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Dovendo essere lo stato di disoccupazione involontario sono esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, con la precisazione che danno comunque diritto alla prestazione per disoccupazione: a) le dimissioni qualora avvengano: - durante il periodo tutelato di maternità (ossia da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio); - per giusta causa; b) la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro qualora sia intervenuta: - per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici; - nell ambito della procedura preventiva ed obbligatoria di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro ai sensi dell art. 1, c. 40, L. 92/2012 (ossia in caso licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di datore di lavoro con più di 15 dipendenti.. 2) poter far valere un anzianità contributiva di almeno 2 anni (ossia devono essere trascorsi almeno 2 anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione). 3) poter far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l inizio del periodo di disoccupazione; ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti, si considerano utili: - i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato; - i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; - i periodi di lavoro all estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione; - l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare. Diversamente, non sono considerati utili i periodi: - di lavoro all'estero in Stati con i quali l Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale; - di malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro ovviamente nel rispetto del minimale retributivo; - di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore; - di assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

4 Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, l eventuale presenza dei suddetti periodi, non considerati utili, deve essere neutralizzata, in quanto ininfluente, con conseguente ampliamento del biennio di riferimento. Base di calcolo e misura L'indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33 (retribuzione media mensile). L importo dell indennità risulta pari a: - 75% della retribuzione media mensile, nel caso in cui tale retribuzione sia uguale o inferiore a 1.180= (importo annualmente rivalutato sulla base dell indice ISTAT); - 75% di 1.180= più 25% del differenziale tra la retribuzione media mensile e tale importo ( 1.180=), nel caso in cui la retribuzione media mensile sia superiore a 1.180=. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di C.i.g.s. (per l anno 2013 pari a 1.152,90=). All'indennità come sopra determinata si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione. Durata della prestazione Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell arco dei prossimi tre anni. Nel periodo transitorio la durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini: a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: - 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni; - 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni; b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: - 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni; - 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni; - 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni; c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: - 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni; - 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, - 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni. A regime, dal 1 gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data: - per i lavoratori di età inferiore ai 55 anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di ASPI che di MINI ASPI negli ultimi 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro; - per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo ASPI che di MINI ASPI negli ultimi 18 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Presentazione della domanda Per fruire dell'indennità, che è corrisposta mensilmente, è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione e spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'inps, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

5 Il termine di due mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile che è così individuato: a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro; b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria; c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (es.: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; d) ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro; e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate; f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa. Nuova attività lavorativa in corso di prestazione In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, l'indennità ASPI è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennità riprende d ufficio a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. La sospensione e la ripresa dell'indennità avvengono anche in caso di lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi in uno Stato estero. In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'inps entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. L'INPS, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, riduce il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80% dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma Per l'anno 2013, le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000= (al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (in sostanza, per l anno 2013, entro tali limiti è possibile cumulare indennità ASPI e corrispettivi per prestazioni di lavoro accessorio). Decadenza Il lavoratore decade dalla fruizione delle indennità ASPI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi; c) svolgimento di un'attività in forma autonoma senza la comunicazione all INPS di svolgimento della stessa; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'aspi. Sono considerate ipotesi di decadenza anche: a) il rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti o la non partecipazione regolare; b) la non accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui il lavoratore ha diritto. Le predetti disposizioni si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Anticipazione dell indennità In via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità ASPI può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento - pari al numero di mensilità non ancora percepite

6 - al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. MINI ASPI All indennità di disoccupazione MINI-ASPI si applica la stessa disciplina dell indennità di disoccupazione ASPI (già fin qui illustrata) per quanto attiene a: a. destinatari; b. stato di disoccupazione; c. retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione; d. misura della prestazione; e. decorrenza della prestazione; f. modalità e tempi di presentazione della domanda; g. svolgimento di attività di lavoro autonomo e di lavoro accessorio durante la percezione della prestazione; h. decadenza dall indennità (con la precisazione che per la MINI-ASPI la durata del nuovo contratto di lavoro subordinato deve essere superiore a cinque giorni); i. anticipazione dell indennità. Requisiti richiesti L'indennità è riconosciuta ai lavoratori che, a partire dal 1 gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: 1) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell art. 2, c. 1, D.Lgs. 181/2000; 2) possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l assicurazione obbligatoria. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Si chiarisce che non è richiesto il requisito dell anzianità assicurativa. Durata della prestazione L indennità MINI-ASPI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, dedotti gli eventuali periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Distinti saluti. TERRAZZINI & PARTNERS 02/04/2013

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