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1 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS ANNO 2005 JAHR 2005 PARTE PRIMA LEGGI E DECRETI REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE [BO C190 R050 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo 2005, n. 5/L Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, delle opere e degli acquisti finanziati dalla Regione... pag. 7 ERSTER TEIL GESETZE UND DEKRETE AUTONOME REGION TRENTINO - SÜDTIROL [AM C190 R050 ] DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION vom 4. März 2005, Nr. 5/L Verordung betreffend die Modalitäten und Fristen der Rechnungslegung und Überprüfung der von der Region finanzierten Tätigkeiten, Bauten, Arbeiten und Ankäufe.Seite 7 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE [BO A050 R050 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 febbraio 2005, n. 5 Modifica al decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, concernente l attività di affitto di camere e appartamenti per ferie... pag. 10 [BO V025 C240 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 febbraio 2005, n. 43/1.1 «Società Ginnastica Merano», con sede in Merano, via Matteotti 37 - cancellazione dal registro provinciale delle organizzazioni di volontariato... pag. 18 [BO P017 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 febbraio 2005, n. 53/1.1 Associazione «Seniorenclub Bruneck» con sede in Brunico, via Stuck n. 3 - riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione nel registro delle persone giuridiche... pag. 19 [BO V025 C240 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 febbraio 2005, n. 54/1.1 Associazione «Blau-Weiss Rasen» con sede in Rasun/Anterselva, Rasun di Sotto 145, cancellazione dal registro provinciale delle organizzazioni di volontariato... pag. 19 [BO P017 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 febbraio 2005, n. 56/1.1 «Associazione turistica parco naturale Monte Corno Antervio - San Lugano - Trodena» con sede in Trodena - riconoscimento della personalità giuridica privata AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [AM A050 R050 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 9. Februar 2005, Nr. 5 Abänderung des Dekretes des Landeshauptmanns vom 27. August 1996, Nr. 32, in geltender Fassung, betreffend die Verordnung über die private Vermietung von Gästezimmern und Ferienwohnungen...Seite 10 [AM V025 C240 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 15. Februar 2005, Nr. 43/1.1 «Turnverein Meran», mit Sitz in Meran, Matteottistr Streichung aus dem Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen...Seite 18 [AM P017 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 16. Februar 2005, Nr. 53/1.1 Verein «Seniorenclub Bruneck» mit Sitz in Bruneck, Stuckstraße Nr. 3 - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Register der juristischen Personen des Privatrechtes...Seite 19 [AM V025 C240 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 17. Februar 2005, Nr. 54/1.1 Verein «Blau-Weiss Rasen» mit Sitz in Rasen/Antholz, Niederrasen 145, Streichung aus dem Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen...Seite 19 [AM P017 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 18. Februar 2005, Nr. 56/1.1 «Tourismusverein Wandergebiet Naturpark Trudner Horn Altrei - San Lugano - Truden» mit Sitz in Truden - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und

2 2 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom ed iscrizione nel registro delle persone giuridiche... pag. 20 [BO R060 ] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO 8 febbraio 2005, n. 103/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti speciali pericolosi e non - Windegger Armin & Co Snc, Glorenza... pag. 20 [BO R060 ] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO 10 febbraio 2005, n. 108/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Nova Levante, Nova Levante... pag. 27 Eintragung in das Register der juristischen Personen des Privatrechtes...Seite 20 [AM R060 ] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 8. Februar 2005, Nr. 103/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Windegger Armin & Co OHG, Glurns...Seite 20 [AM R060 ] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 10. Februar 2005, Nr. 108/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Welschnofen, Welschnofen...Seite 27 DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN AUTONOME PROVINZ TRIENT [BO P016 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 2005, n. 9 Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n del 20 settembre 2002 e s.m. concernente «Criteri, modalità e ordine di priorità per la predisposizione e per l'attuazione dei patti territoriali di cui all'articolo 12 ter della legge provinciale n. 4/1996 così come da ultimo modificata dall'articolo 6 della legge provinciale n. 1/2002»... pag. 32 [BO C180 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 febbraio 2005, n. 153 Legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 art nomina Commissario per il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Manzano con sede in Manzano di Mori... pag. 33 [BO T050 V015 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 2005, n. 312 LP 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - Progetto preliminare di «Recupero dell area sportiva in località Palù» - Comune di Cloz - valutazione favorevole con prescrizioni... pag. 33 [BO A030 C056 R050 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 2005, n. 329 Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo a misure di sostegno allo sviluppo rurale - piano di sviluppo rurale - misura 5: zone svantaggiate - testo unico termini e modalità di attuazione per l'anno pag. 36

3 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom [BO C056 A030 R050 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 2005, n. 330 Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo a misure di sostegno allo sviluppo rurale - piano di sviluppo rurale - misura 6: misure agroambientali - testo unico termini e modalità di attuazione per l anno pag. 47 [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 2005, n. 376 LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Grigno: piano regolatore generale - approvazione con modifiche d ufficio... pag. 55 [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 2005, n. 393 LP , n. 22 e s.m. - Comune di Castello Tesino - Pieve Tesino - Cinte Tesino - varianti al piano regolatore generale - approvazione con modifiche d ufficio... pag. 56 [BO E020 ] COMPRENSORIO BASSA VALS. E TESINO - COMMISS. ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITAT. 3 marzo 2005 Graduatoria comprensoriale provvisoria relativa al 1 semestre 2004 dei richiedenti l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica - LP n. 16/90 «Interventi a favore delle persone anziane»... pag. 58 [BO E020 ] COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA - COMMISS.NE ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA 1 marzo 2005, n. 1/2004 LP 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. - delibera della Giunta provinciale n del 21 giugno 1991 e s.m.i. - formazione seconda graduatoria definitiva del biennio 2 sem sem relativa alle domande di assegnazione alloggi di edilizia abitativa pubblica presentate nel periodo 1 gennaio giugno pag. 59 Comune di AMBLAR [BO P025 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 febbraio 2005, n. 4 Art. 42 bis della LP 5 settembre 1991 n rettifica artt. 9.2 e 9.3 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Amblar e autorizzazione all inoltro di istanza di modifica alla Giunta provinciale... pag. 61 [BO C110 C090 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 febbraio 2005, n. 6 Piano commerciale del Comune di Amblar. pag. 65

4 4 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 febbraio 2005, n. 354 Comune di Racines: approvazione di una modifica al piano urbanistico con integrazioni d ufficio... pag. 68 [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 febbraio 2005, n. 356 Comune di Racines: approvazione di una modifica al piano urbanistico con integrazioni d ufficio... pag. 70 [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 febbraio 2005, n. 358 Comune di Selva dei Molini: approvazione di una modifica al piano urbanistico... pag. 72 [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 febbraio 2005, n. 373 Comune di Salorno: approvazione definitiva di una modifica al piano urbanistico con correzioni d ufficio... pag. 73 [BO M040 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2005, n. 465 Approvazione del piano provinciale delle cave e delle torbiere... pag. 75 [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2005, n. 476 Comune di Sarentino: approvazione di una modifica al piano urbanistico... pag. 77 [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2005, n. 482 Comune di Laces: approvazione di modifiche al piano urbanistico... pag. 78 [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2005, n. 483 Comune di Lauregno: approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico... pag. 79 [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2005, n. 484 Comune di San Leonardo in Passiria: approvazione di modifiche al piano urbanistico con una modifica d ufficio... pag. 82 [AM P025 ] AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. Februar 2005, Nr. 354 Gemeinde Ratschings: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit Ergänzungen von Amts wegen...seite 68 [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. Februar 2005, Nr. 356 Gemeinde Ratschings: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit Ergänzungen von Amts wegen...seite 70 [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. Februar 2005, Nr. 358 Gemeinde Mühlwald: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan...Seite 72 [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. Februar 2005, Nr. 373 Gemeinde Salurn: Endgültige Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit Korrekturen des Amtes...Seite 73 [AM M040 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Februar 2005, Nr. 465 Genehmigung des Landesplans für Gruben, Steinbrüche und Torfstiche...Seite 75 [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Februar 2005, Nr. 476 Gemeinde Sarntal: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan...Seite 77 [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Februar 2005, Nr. 482 Gemeinde Latsch: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan...Seite 78 [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Februar 2005, Nr. 483 Gemeinde Laurein: Teilweise Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan..Seite 79 [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Februar 2005, Nr. 484 Gemeinde St. Leonhard in Passeier: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Abänderung von Amts wegen...seite 82

5 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom [BO T050 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2005, n. 487 Modifica alla deliberazione della Giunta provinciale n dell' «Approvazione delle modalità per usufruire delle agevolazioni fiscali per i veicoli con filtro antiparticolato»... pag. 83 [BO I030 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2005, n. 488 Programma 2005 e programma provvisorio per la realizzazione delle reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione... pag. 84 [BO R060 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2005, n. 489 Approvazione del programma per la progettazione e la realizzazione di servizi ed impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi nonché per l acquisto dei relativi mezzi e per l approntamento delle aree necessarie al servizio... pag. 90 [BO P015 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 febbraio 2005, n. 575 Cancellazione del vincolo di tutela archeologica - p.f. 943/3, CC Magré, Comune di Magré sulla Strada del Vino... pag. 96 [BO V015 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 febbraio 2005, n. 592 Progetto per la costruzione della nuova pista da sci con impianto di innevamento «Maierl» e sostituzione dell esistente impianto di risalita «Absam - Maierl» nel Comune di Nova Ponente - richiesta di approvazione di una variante... pag. 97 [BO V015 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 febbraio 2005, n. 593 Valutazione dell impatto ambientale: approvazione del progetto per la costruzione del nuovo impianto di risalita «Speikboden» nel Comune di Campo Tures... pag. 97 [BO S120 D020 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 febbraio 2005, n. 598 Assunzione dei terreni facenti parte della strada provinciale 151/Spinga... pag. 98 [BO S050 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 febbraio 2005, n. 617 Abbonamento annuale per alunne ed alunni... pag. 98 [AM T050 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Februar 2005, Nr. 487 Änderung des Beschlusses der Landesregierung Nr vom «Genehmigung der Modalitäten für die Steuererleichterungen von Kraftfahrzeugen mit Partikelfilter»...Seite 83 [AM I030 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Februar 2005, Nr. 488 Programm 2005 und provisorisches Programm für den Bau von Kanalisationen und der entsprechenden Kläranlagen...Seite 84 [AM R060 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Februar 2005, Nr. 489 Genehmigung des Programms für die Projektierung und Schaffung von Diensten und Einrichtungen für die Sammlung, Abfuhr und Beseitigung der festen Abfälle sowie für den Ankauf der entsprechenden Fahrzeuge und für die Bereitstellung der für den Dienst notwendigen Flächen...Seite 90 [AM P015 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 28. Februar 2005, Nr. 575 Aufhebung der archäologischen Denkmalschutzbindung - Gp. 943/3, KG Margreid, Gemeinde Margreid an der Weinstraße...Seite 96 [AM V015 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 28. Februar 2005, Nr. 592 Projekt zur Errichtung einer neuen Schipiste mit Beschneiungsanlage «Maierl» und Erneuerung der bestehenden Aufstiegsanlage «Absam - Maierl» in der Gemeinde Deutschnofen - Ansuchen um Genehmigung einer Variante...Seite 97 [AM V015 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 28. Februar 2005, Nr. 593 Umweltverträglichkeitsprüfung: Genehmigung des Projektes für die Errichtung der neuen Aufstiegsanlage «Speikboden» in der Gemeinde Sand in Taufers...Seite 97 [AM S120 D020 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 28. Februar 2005, Nr. 598 Übernahme der zur Landesstraße 151/Spinges gehörenden Grundflächen...Seite 98 [AM S050 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 28. Februar 2005, Nr. 617 Jahresabonnement für Schülerinnen und Schüler...Seite 98

6 6 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom [BO D040 R050 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 2 marzo 2005, n. 1/05 Modifica ed integrazione del regolamento recante «Regolamento delle indennità, compensi e trattamento di missione»... pag.100 [AM D040 R050 ] BESCHLUSS DES LANDTAGES vom 2. März 2005, Nr. 1/05 Abänderung und Ergänzung der Verordnung «Bestimmungen über Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Außendienstvergütungen»...Seite 100 ANNO 2004 JAHR 2004 PARTE SECONDA ORDINANZE E SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE ZWEITER TEIL BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE VERFASSUNGSGERICHTSHOF [BO E030 C220 ] CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 8 novembre 2004, n. 66 Ordinanza dell'8 novembre 2004 emessa dalla Corte di Appello di Trento, Sez. Distaccata di Bolzano, sugli appelli riuniti Girardi Rolando ed altri c/ Durnwalder Luis ed altri... pag.103 [AM E030 C220 ] VERFASSUNGSGERICHT - BESCHLUSS vom 8. November 2004, Nr. 66 Beschluss vom 8. November 2004, erlassen vom Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen betreffend die zusammengelegten Berufungen Rolando Girardi und andere gegen Luis Durnwalder und andere...seite 103 SUPPLEMENTO N. 1 BEIBLATT NR. 1 ANNO 2005 JAHR 2005 LEGGI E DECRETI GESETZE UND DEKRETE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [S F060 C090 A030 ] LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 2005, n. 3 Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia

7 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom ANNO 2005 JAHR 2005 PARTE PRIMA LEGGI E DECRETI REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE ERSTER TEIL GESETZE UND DEKRETE AUTONOME REGION TRENTINO - SÜDTIROL [BO C190 R050 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo 2005, n. 5/L Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, delle opere e degli acquisti finanziati dalla Regione [AM C190 R050 ] DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION vom 4. März 2005, Nr. 5/L Verordung betreffend die Modalitäten und Fristen der Rechnungslegung und Überprüfung der von der Region finanzierten Tätigkeiten, Bauten, Arbeiten und Ankäufe IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Preso atto che l Amministrazione regionale sostiene finanziariamente numerose iniziative per la realizzazione di attività ed opere, nonché per l effettuazione di acquisti promossi da altri Enti o Associazioni in vari settori dell attività amministrativa; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 4 marzo 2005; Visto l art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Nach Feststellung der Tatsache, dass die Regionalverwaltung zahlreiche Initiativen betreffend die Durchführung von Tätigkeiten, Bauten und Arbeiten sowie Ankäufe von anderen Körperschaften oder Vereinigungen auf verschiedenen Sektoren der Verwaltungstätigkeit finanziert; Aufgrund des Beschlusses des Regionalausschusses Nr. 74 vom 4. März 2005; Aufgrund des Art. 43 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670; decreta verfügt DER PRÄSIDENT DER REGION - è approvato e reso esecutivo il Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, delle opere e degli acquisti finanziati dalla Regione. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. - Die Verordnung betreffend die Modalitäten und Fristen der Rechnungslegung und Überprüfung der von der Region finanzierten Tätigkeiten, Bauten, Arbeiten und Ankäufe wird genehmigt und für wirksam erklärt. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Trento, 4 marzo 2005 Trient, 4. März 2005 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE L. DURNWALDER DER PRÄSIDENT DER REGION L. DURNWALDER

8 8 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom REGOLAMENTO VERORDNUNG Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, delle opere e degli acquisti finanziati dalla Regione Verordnung betreffend die Modalitäten und Fristen der Rechnungslegung und Überprüfung der von der Region finanzierten Tätigkeiten, Bauten, Arbeiten und Ankäufe CAPO I Disposizione per la rendicontazione delle attività finanziate dalla Regione I. KAPITEL Bestimmung für die Rechnungslegung der von der Region finanzierten Tätigkeiten Art. 1 Art. 1 (Definizione) (Begriffsbestimmung) 1. Ai fini del presente regolamento per rendicontazione si intende l insieme degli adempimenti richiesti ai beneficiari per consentire l accertamento da parte della Regione del corretto utilizzo delle agevolazioni concesse e la loro conseguente erogazione. 2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai finanziamenti erogati in base ad e- spressa disposizione di legge a soggetti pubblici o privati. (1) Für die Zwecke dieser Verordnung ist unter Rechnungslegung die Gesamtheit der Handlungen zu verstehen, welche die Empfänger vorzunehmen haben und die Überprüfung seitens der Region der korrekten Verwendung der gewährten Unterstützungen und deren darauf folgende Zuweisung ermöglichen. (2) Die Bestimmungen dieser Verordnung werden nicht auf Finanzierungen angewandt, die aufgrund ausdrücklicher Gesetzesbestimmungen öffentlichen oder privaten Rechtssubjekten zugewiesen werden. Art. 2 Art. 2 (Modalità di rendicontazione delle attività svolte da soggetti pubblici e privati) (Modalitäten für die Rechnungslegung der von öffentlichen und privaten Rechtssubjekten durchgeführten Tätigkeiten) 1. Ai fini dell erogazione del contributo finanziario, o del saldo nel caso in cui siano intervenute delle anticipazioni, concesso dalla Regione per lo svolgimento di attività, i beneficiari devono provvedere alla rendicontazione presentando la seguente documentazione: a) relazione illustrativa sottoscritta dall interessato o dal legale rappresentante dell ente o associazione contenente la descrizione dettagliata dell attività, realizzata con il finanziamento della Regione; b) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà sottoscritta dall interessato o dal legale rappresentante dell ente o associazione concernente, relativamente all iniziativa, le entrate conseguite e l ammontare complessivo delle spese sostenute; c) idonea documentazione di spesa (fatture, ricevute fiscali, note spese, ecc ) per una somma pari almeno all ammontare del contributo concesso. 2. Qualora le spese sostenute siano inferiori alla spesa ammessa, l ufficio competente provvede alla proporzionale riduzione del contributo da corrispondere. (1) Für die Zwecke der Zuweisung des von der Region für die Durchführung von Tätigkeiten gewährten finanziellen Beitrags oder des Saldos - falls Beträge vorgestreckt wurden - müssen die Empfänger die Rechnungslegung abfassen und nachstehende Unterlagen einreichen: a) vom Betroffenen oder vom gesetzlichen Vertreter der Körperschaft oder der Vereinigung unterzeichneter Bericht mit der detaillierten Schilderung der mit der Finanzierung der Region durchgeführten Tätigkeiten; b) vom Betroffenen oder vom gesetzlichen Vertreter der Körperschaft oder der Vereinigung unterzeichnete Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes betreffend die im Rahmen der Initiative erzielten Einnahmen und das Gesamtausmaß der bestrittenen Kosten; c) geeignete Ausgabenbelege (Rechnungen, Steuerquittungen, Kostenrechnungen usw.) mindestens im Ausmaß des gewährten Beitrags. (2) Liegt das Ausmaß der bestrittenen Kosten unter der zulässigen Ausgabe, so sorgt das zuständige Amt für die proportionale Kürzung des zu entrichtenden Beitrags.

9 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Non sono soggetti a tale riduzione i finanziamenti concessi per interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali. 3. Per la rendicontazione di attività di gestione in luogo della documentazione di cui alle precedenti lettere b) e c) deve essere prodotto il bilancio consuntivo relativo all esercizio finanziario a cui l attività svolta è imputata e una relazione sull attività. Die Finanzierungen, die für Initiativen von Völkern der Nicht-EG-Länder, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen Verhältnissen befinden, unterliegen nicht genannter Kürzung. (3) Für die Rechnungslegung betreffend eine Verwaltungstätigkeit ist anstelle der Unterlagen laut vorstehenden Buchst. b) und c) der Haushaltsabschluss des Haushaltsjahres, auf welches sich die Tätigkeit bezieht, sowie ein Tätigkeitsbericht vorzulegen. Art. 3 Art. 3 (Modalità per la verifica di opere realizzate da enti pubblici e da soggetti privati e per l acquisto di beni) (Modalitäten für die Überprüfung der von öffentlichen Körperschaften und privaten Rechtssubjekten verwirklichten Bauten und Arbeiten und für den Ankauf von Gütern) 1. Per l erogazione dei finanziamenti concessi per la realizzazione di opere o per l acquisto di beni, le modalità di erogazione e le verifiche di liquidazione sono fissati nei singoli provvedimenti, in relazione alla specificità di ogni opera realizzata o di ogni acquisto. (1) Für die Zuweisung der Finanzierungen, die für die Verwirklichung von Arbeiten und Bauten oder für den Ankauf von Gütern gewährt werden, sind die Modalitäten für die Zuweisung und die Überprüfung der Liquidierungen in den einzelnen Maßnahmen und in Bezug auf die Spezifizität der jeweilig verwirklichten Bauten und Arbeiten oder eines jeden Ankaufs festgesetzt. Art.4 (Liquidazione) 1. Il dirigente della struttura competente liquida il contributo concesso dopo aver verificato la rendicontazione e dopo aver valutato la regolarità, la ammissibilità e l attinenza della spesa. In tale sede egli può consentire la compensazione fra le varie voci del preventivo oppure l ammissibilità di voci di spesa non preventivate, qualora esse abbiano contribuito alla positiva realizzazione dell intervento finanziato, dandone motivazione nel decreto di liquidazione, ovvero può disporre la riduzione del contributo assegnato, qualora le spese sostenute siano inferiori alla spesa ammessa. Qualora ricorrano qualificati motivi può disporre il pagamento anche ove l intervento finanziato sia stato realizzato parzialmente. Art.4 (Liquidierung) (1) Der Leiter der zuständigen Organisationseinheit liquidiert den gewährten Beitrag nach Überprüfung der Rechnungslegung und nach Feststellung der Ordnungsmäßigkeit, der Zulässigkeit und des Zusammenhanges der Ausgabe. Zugleich kann er die Aufrechnung unter den verschiedenen Posten des Voranschlags oder die Zulässigkeit der nicht voranschlagten Ausgabenposten bewilligen, falls diese zur positiven Durchführung der finanzierten Initiative gedient haben, indem er im Liquidierungsdekret den Grund angibt, oder er kann die Kürzung des zugewiesenen Beitrags verfügen, falls die bestrittenen Kosten unter der zugelassenen Ausgabe liegen. Falls spezifische Gründe vorliegen, kann er die Zahlung auch dann verfügen, wenn die finanzierte Initiative nur zum Teil durchgeführt wurde. CAPO II Disposizioni relativi ai controlli II. KAPITEL Bestimmungen für die Kontrollen Art. 5 Art. 5 (Controlli) (Kontrollen) 1. Per i controlli si applicano le disposizioni di cui all art. 25 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di (1) Auf die Kontrollen finden die Bestimmungen laut Art. 25 der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 16. November 2004, Nr. 7/L genehmigten Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 31. Juli

10 10 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom accesso ai documenti amministrativi approvato con decreto del Presidente della Regione del 16 novembre 2004, n. 7/L. 1993, Nr. 13 betreffend Bestimmungen auf dem Gebiet des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen Anwendung. CAPO III Disposizioni finali III. KAPITEL Schlussbestimmungen Art. 6 Art. 6 (Decorrenza) (Beginn der Wirkungen) 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall entrata in vigore del presente anche a quei finanziamenti per i quali la rendicontazione non sia ancora completata. (1) Die Bestimmungen laut dieser Verordnung werden ab dem Tag des In-Kraft-Tretens dieser Verordnung auch auf die Finanzierungen, für die noch keine vollständige Rechnungslegung vorliegt, angewandt. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [BO A050 R050 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 febbraio 2005, n. 5 (Registrato alla Corte dei Conti il , registro 1, foglio 4) Modifica al decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, concernente l attività di affitto di camere e appartamenti per ferie [AM A050 R050 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 9. Februar 2005, Nr. 5 (Registriert beim Rechnungshof am , Register 1, Blatt 4) Abänderung des Dekretes des Landeshauptmanns vom 27. August 1996, Nr. 32, in geltender Fassung, betreffend die Verordnung über die private Vermietung von Gästezimmern und Ferienwohnungen IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA vista la deliberazione della Giunta provinciale n dell il seguente regolamento emana DER LANDESHAUPTMANN hat den Beschluss der Landesregierung Nr vom zur Kenntnis genommen und folgende Verordnung: erlässt Articolo 1 Artikel 1 1. L articolo 1 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, è così sostituito: Articolo 1 bis Classificazione delle camere e degli appartamenti 1. Le camere e gli appartamenti ammobiliati per ferie di cui all articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, vengono classificati secondo i settori di qualità in quattro categorie contrassegnate da un sole a quattro soli, i cui simboli sono riprodotti nell allegato. 1. Artikel 1 bis des Dekrets des Landeshautpmanns vom 27. August 1996, Nr. 32, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: Artikel 1 bis Einstufung der Gästezimmer und Ferienwohnungen 1. Die Gästezimmer und möblierten Ferienwohnungen laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender Fassung, werden nach Qualitätsbereichen in vier Kategorien eingestuft, die mit einer Sonne bis vier Sonnen in der im Anhang festgelegten Form gekennzeichnet werden.

11 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Le aziende classificate ai sensi del comma 1 possono offrire camere ed appartamenti per ferie. Tali aziende sono denominate esercizi misti. I settori di qualità vengono rilevati per tutte le unità abitative. L unità abitativa che raggiunge il punteggio minore funge da base per la valutazione. 3. Nella classificazione di cui al comma 1 si tiene conto dei settori di qualità casa, arredamento e servizio. I tre settori di qualità vengono classificati con soli in base ai seguenti punteggi minimi: 2. In einem nach Absatz 1 eingestuften Privatvermieterbetrieb dürfen Gästezimmer und Ferienwohnungen angeboten werden. Solche Betriebe werden Mischbetriebe genannt. Sämtliche Beherbergungseinheiten werden in Bezug auf die Qualitätsbereiche berücksichtigt. Als Grundlage für die Bewertung wird die Beherbergungseinheit mit der niedrigsten Punktezahl herangezogen. 3. Bei der Einstufung laut Absatz 1 werden die Qualitätsbereiche Haus, Ausstattung und Service berücksichtigt. Die drei Qualitätsbereiche werden aufgrund folgender Mindestpunktezahlen mit Sonnen eingestuft: a) settore di qualità casa: a) Qualitätsbereich Haus: 1) punteggio minimo per due soli: 15 punti 1) Mindestpunktezahl für zwei Sonnen: 15 Punkte 2) punteggio minimo per tre soli: 19 punti 2) Mindestpunktezahl für drei Sonnen: 19 Punkte 3) punteggio minimo per quattro soli: 22 punti 3) Mindestpunktezahl für vier Sonnen: 22 Punkte b) settore di qualità arredamento : b) Qualitätsbereich Ausstattung: 1) punteggio minimo per due soli: 1) Mindestpunktezahl für zwei Sonnen: - 66 punti per camere - 66 Punkte für Zimmer - 73 punti per appartamenti - 73 Punkte für Ferienwohnungen - 69 punti per esercizi misti - 69 Punkte für Mischbetriebe 2) punteggio minimo per tre soli: 2) Mindestpunktezahl für drei Sonnen: - 82 punti per camere - 82 Punkte für Zimmer - 90 punti per appartamenti - 90 Punkte für Ferienwohnungen - 86 punti per aziende miste - 86 Punkte für Mischbetriebe 3) punteggio minimo per quattro soli: 3) Mindestpunktezahl für vier Sonnen: - 99 punti per camere - 99 Punkte für Zimmer punti per appartamenti Punkte für Ferienwohnungen punti per esercizi misti Punkte für Mischbetriebe - c) settore di qualità servizio: c) Qualitätsbereich Service: 1) punteggio minimo per due soli: 1) Mindestpunktezahl für zwei Sonnen: - 36 punti per camere - 36 Punkte für Zimmer - 32 punti per appartamenti - 32 Punkte für Ferienwohnungen - 35 punti per esercizi misti - 35 Punkte für Mischbetriebe 2) punteggio minimo per tre soli: 2) Mindestpunktezahl für drei Sonnen: - 45 punti per camere - 45 Punkte für Zimmer - 39 punti per appartamenti - 39 Punkte für Ferienwohnungen - 43 punti per esercizi misti - 43 Punkte für Mischbetriebe 3) punteggio minimo per quattro soli: 3) Mindestpunktezahl für vier Sonnen: - 54 punti per camere - 54 Punkte für Zimmer - 48 punti per appartamenti - 48 Punkte für Ferienwohnungen - 52 punti per esercizi misti Punkte für Mischbetriebe. 4. Il catalogo dei criteri con indicazione dei vari punteggi per la classificazione delle aziende di cui al comma 1 viene approvato dalla Giunta provinciale. 5. Nella categoria un sole sono classificate le aziende in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, per l esercizio dell attività concernente l alloggiamento di ospiti. 4. Der Kriterienkatalog mit Angabe der entsprechenden Punkte für die Einstufung der Privatvermieterbetriebe laut Absatz 1 wird von der Landesregierung genehmigt. 5. In die Kategorie eine Sonne werden jene Betriebe eingestuft, welche die Mindestvoraussetzungen besitzen, die laut Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender Fassung, für die Beherbergungstätigkeit erforderlich sind.

12 12 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Nella categoria due soli sono classificate le aziende che nella valutazione dei tre settori di qualità di cui al comma 3, raggiungono la media di due soli. Ai fini della classificazione di tali aziende si presuppone inoltre la presenza all interno della camera o dell appartamento per ferie, di una zona bagno riscaldabile, dotata di doccia o vasca da bagno e toilette, con acqua calda corrente nel corso dell intera giornata. 7. Nella categoria tre soli sono classificate le aziende che, nella valutazione dei settori di qualità di cui al comma 3, raggiungono la media di tre soli, purché per ognuno dei tre settori di qualità raggiungono almeno due soli. Ai fini della classificazione di tali aziende si presuppone inoltre la presenza, all interno della camera o dell appartamento per ferie, di una stanza da bagno a sé stante, riscaldabile e dotata di doccia o vasca da bagno e toilette, con acqua calda corrente nel corso dell intera giornata. 8. Nella categoria quattro soli sono classificate le aziende che, nella valutazione dei tre settori di qualità di cui al comma 3, raggiungono rispettivamente quattro soli. Ai fini della classificazione di tali aziende si presuppone inoltre la presenza, all interno della camera o dell appartamento per ferie, di una stanza da bagno a sé stante, riscaldabile e dotata di doccia o vasca da bagno e toilette, con acqua calda corrente nel corso dell intera giornata. 9. La domanda di classificazione é presentata all Ufficio provinciale turismo. La classificazione viene effettuata in base al catalogo dei criteri di cui al comma 4 da parte dell Ufficio provinciale turismo. La classificazione viene comunicata all affittuario privato di camere ed appartamenti per ferie, al Comune territorialmente competente ed all associazione turistica. 10. La Giunta provinciale autorizza l uso di cartelli distintivi uniformi graficamente raffiguranti il simbolo del sole corrispondenti alla categoria di appartenenza. L utilizzo di altri simboli di classificazione non è ammesso. 11. Una nuova classificazione può essere richiesta non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della classificazione precedente. 6. In die Kategorie zwei Sonnen werden jene Betriebe eingestuft, die bei der Bewertung der drei Qualitätsbereiche laut Absatz 3 im Durchschnitt zwei Sonnen erreichen. Für die Einstufung dieser Betriebe wird außerdem vorausgesetzt, dass im Gästezimmer bzw. in der Ferienwohnung ein beheizbarer Sanitärbereich mit Dusche oder Bad und WC vorhanden ist, der ganztägig über fließendes Warmwasser verfügt. 7. In die Kategorie drei Sonnen werden jene Betriebe eingestuft, die bei der Bewertung der drei Qualitätsbereiche laut Absatz 3 im Durchschnitt drei Sonnen erreichen, wobei in jedem der drei Qualitätsbereiche mindestens zwei Sonnen erreicht werden müssen. Für die Einstufung dieser Betriebe wird außerdem vorausgesetzt, dass im Gästezimmer bzw. in der Ferienwohnung ein räumlich getrennter, beheizbarer Sanitärbereich mit Dusche oder Bad und WC vorhanden ist, der ganztägig über fließendes Warmwasser verfügt. 8. In die Kategorie vier Sonnen werden jene Betriebe eingestuft, die bei der Bewertung der drei Qualitätsbereiche laut Absatz 3 jeweils vier Sonnen erreichen. Für die Einstufung dieser Betriebe wird außerdem vorausgesetzt, dass im Gästezimmer bzw. in der Ferienwohnung ein räumlich getrennter, beheizbarer Sanitärbereich mit Dusche oder Bad und WC vorhanden ist, der ganztägig über fließendes Warmwasser verfügt. 9. Der Antrag auf Einstufung wird an das Landesamt für Tourismus gerichtet. Die Einstufung erfolgt aufgrund des Kriterienkatalogs laut Absatz 4 durch das Landesamt für Tourismus. Die Einstufung wird dem Privatvermieter, der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde und dem Tourismusverein mitgeteilt. 10. Die Landesregierung genehmigt eine einheitliche Beschilderung mit Sonnensymbolen, die der Einstufungskategorie entsprechen. Es dürfen keine anderen Einstufungssymbole verwendet werden. 11. Eine Neueinstufung darf erst sechs Monate nach dem Tag der vorhergehenden Einstufung beantragt werden. Articolo 2 Artikel 2 1. L articolo 1 ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, è così sostituito: Articolo 1 ter Classificazione delle aziende agrituristiche 1. Le aziende agricole che svolgono attività agrituristica ai sensi dell articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, e sono iscritte in modo definitivo nell elenco provinciale degli operatori agrituristici ai sensi dell articolo 4 della stessa legge possono utilizzare l apposito marchio e la dicitura agriturismo 1. Artikel 1 ter des Dekrets des Landeshautpmanns vom 27. August 1996, Nr. 32, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: Artikel 1 ter Einstufung der Betriebe, die Urlaub auf dem Bauernhof anbieten 1. Landwirtschaftliche Betriebe, die gemäß Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 57, in geltender Fassung, Urlaub auf dem Bauernhof anbieten und gemäß Artikel 4 dieses Gesetzes endgültig im Landesverzeichnis der Unternehmer für Urlaub auf dem Bauernhof eingetragen sind, dürfen das entsprechende Logo und die

13 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom per dare stagionalmente ospitalità negli edifici siti nel fondo dell imprenditore agricolo, qualora siano state classificate secondo i criteri e le modalità contenuti nei seguenti commi. A tal fine le aziende agricole sono classificate in quattro categorie contrassegnate da uno a quattro fiori, i cui simboli sono riprodotti nell allegato. 2. In un azienda agricola classificata ai sensi del comma 1 possono essere offerte sia camere che appartamenti. Tali aziende sono denominate aziende miste. Di tutte le unità di alloggio viene valutata la qualità dell arredamento. L unità di alloggio che raggiunge il punteggio minore funge da base per la valutazione. 3. Nella classificazione di cui al comma 1 si tiene conto dei settori di qualità azienda agricola, arredamento e servizio. I tre settori di qualità vengono classificati con fiori in base ai punteggi minimi seguenti: Bezeichnung Urlaub auf dem Bauernhof für die saisonsmäßige Beherbergung von Gästen in Gebäuden auf Grundstücken des Betriebs verwenden, wenn die Einstufung nach den in den folgenden Absätzen enthaltenen Kriterien und Modalitäten vorgenommen wurde. Zu diesem Zweck werden die landwirtschaftlichen Betriebe in vier Kategorien eingestuft, die mit einer bis vier Blumen in der im Anhang festgelegten Form gekennzeichnet werden. 2. In einem nach Absatz 1 eingestuften landwirtschaftlichen Betrieb dürfen sowohl Zimmer als auch Ferienwohnungen angeboten werden. Diese Betriebe werden Mischbetriebe genannt. Sämtliche Beherbergungseinheiten werden auf die Qualität ihrer Ausstattung hin überprüft. Als Grundlage für die Bewertung wird die Beherbergungseinheit mit der niedrigsten Punktezahl herangezogen. 3. Bei der Einstufung laut Absatz 1 werden die Qualitätsbereiche Bauernhof, Ausstattung und Service berücksichtigt. Die drei Qualitätsbereiche werden aufgrund folgender Mindestpunktezahlen mit Blumen eingestuft: a) settore di qualità azienda agricola: a) Qualitätsbereich Bauernhof: 1) punteggio minimo per due fiori: 20 punti 1) Mindestpunktezahl für zwei Blumen: 20 Punkte 2) punteggio minimo per tre fiori: 25 punti 2) Mindestpunktezahl für drei Blumen: 25 Punkte 3) punteggio minimo per quattro fiori: 30 punti 3) Mindestpunktezahl für vier Blumen: 30 Punkte b) settore di qualità arredamento: b) Qualitätsbereich Ausstattung: 1) punteggio minimo per due fiori: 1) Mindestpunktezahl für zwei Blumen: - 54 punti per camere - 54 Punkte für Zimmer - 62 punti per appartamenti - 62 Punkte für Ferienwohnungen - 58 punti per aziende miste - 58 Punkte für Mischbetriebe 2) Punteggio minimo per tre fiori: 2) Mindestpunktezahl für drei Blumen: - 68 punti per camere - 68 Punkte für Zimmer - 78 punti per appartamenti - 78 Punkte für Ferienwohnungen - 73 punti per aziende miste - 73 Punkte für Mischbetriebe 3) Punteggio minimo per quattro fiori: 3) Mindestpunktezahl für vier Blumen: - 82 punti per camere - 82 Punkte für Zimmer - 94 punti per appartamenti - 94 Punkte für Ferienwohnungen - 88 punti per aziende miste - 88 Punkte für Mischbetriebe c) settore di qualità servizio : c) Qualitätsbereich Service : 1) Punteggio minimo per due fiori: 1) Mindestpunktezahl für zwei Blumen: - 34 punti per appartamenti - 34 Punkte für Ferienwohnungen - 38 punti per aziende miste - 38 Punkte für Mischbetriebe - 42 punti per camere o appartamenti con colazione - 42 Punkte für Zimmer bzw. Ferienwohnungen mit Frühstück 2) Punteggio minimo per tre fiori: 2) Mindestpunktezahl für drei Blumen: - 42 punti per appartamenti - 42 Punkte für Ferienwohnungen - 47 punti per aziende miste - 47 Punkte für Mischbetriebe - 52 punti per camere o appartamenti con colazione - 52 Punkte für Zimmer bzw. Ferienwohnungen mit Frühstück 3) Punteggio minimo per quattro fiori: 3) Mindestpunktezahl für vier Blumen: - 50 punti per appartamenti - 50 Punkte für Ferienwohnungen - 56 punti per aziende miste - 56 Punkte für Mischbetriebe - 62 punti per camere o appartamenti con colazione Punkte für Zimmer bzw. Ferienwohnungen mit Frühstück.

14 14 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Il catalogo dettagliato dei criteri con indicazione dei vari punteggi per la classificazione delle aziende agrituristiche di cui al comma 1 viene approvato dalla Commissione provinciale per l agriturismo. 5. Nella categoria un fiore sono classificate le aziende in possesso dei requisiti minimi richiesti per l iscrizione nell elenco provinciale degli operatori agrituristici ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche. 6. Nella categoria due fiori sono classificate le aziende che, nella valutazione dei tre settori di qualità di cui al comma 3, raggiungono la media di due fiori. Ai fini della classificazione di tali aziende si presuppone inoltre la presenza, all interno della camera o dell appartamento, di una zona bagno riscaldabile, dotata di doccia o vasca da bagno e toilette, con acqua calda corrente nel corso dell intera giornata. 7. Nella categoria tre fiori sono classificate le aziende che, nella valutazione dei settori di qualità di cui al comma 3, raggiungono la media di tre fiori, purché ad ognuno dei tre settori di qualità siano assegnati almeno due fiori. Ai fini della classificazione di tali aziende si presuppone inoltre la presenza, all interno della camera o dell appartamento, di una stanza da bagno a sé stante, riscaldabile e dotata di doccia o vasca da bagno e toilette, con acqua calda corrente nel corso dell intera giornata. 8. Nella categoria quattro fiori sono classificate le aziende che, nella valutazione dei tre settori di qualità di cui al comma 3, raggiungono rispettivamente quattro fiori. Ai fini della classificazione di tali aziende si presuppone inoltre la presenza, all interno della camera o dell appartamento, di una stanza da bagno a sé stante, riscaldabile e dotata di doccia o vasca da bagno e toilette, con acqua calda corrente nel corso dell intera giornata. 9. La domanda di classificazione é presentata all Ufficio provinciale per l edilizia rurale o all ufficio distrettuale dell agricoltura territorialmente competente. La classificazione viene effettuata in base al catalogo dei criteri di cui al comma 4 da parte dell Ufficio provinciale edilizia rurale. La classificazione viene comunicata all azienda che svolge attività agrituristica, al Comune territorialmente competente e all associazione turistica. 10. La Commissione provinciale per l agriturismo autorizza l uso di cartelli distintivi uniformi, graficamente raffiguranti il simbolo floreale corrispondente alla categoria di appartenenza. Solo le aziende iscritte definitivamente nell elenco provinciale degli operatori agrituristici possono esporre il cartello distintivo corrispondente alla loro offerta; è vietato l utilizzo di altri simboli di classificazione riguardanti l attività di ricezione. 4. Der detaillierte Kriterienkatalog mit Angabe der entsprechenden Punkte für die Einstufung der landwirtschaftlichen Betriebe laut Absatz 1 wird von der Landeskommission für den Urlaub auf dem Bauernhof genehmigt. 5. In die Kategorie eine Blume werden jene Betriebe eingestuft, welche die Mindestvoraussetzungen besitzen, die gemäß Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 57, in geltender Fassung, für die Eintragung in das Landesverzeichnis der Unternehmer, die Urlaub auf dem Bauernhof anbieten, erforderlich sind. 6. In die Kategorie zwei Blumen werden jene Betriebe eingestuft, die bei der Bewertung der drei Qualitätsbereiche laut Absatz 3 im Durchschnitt zwei Blumen erreichen. Für die Einstufung dieser Betriebe wird außerdem vorausgesetzt, dass im Zimmer bzw. in der Ferienwohnung ein beheizbarer Sanitärbereich mit Dusche oder Bad und WC vorhanden ist, der ganztägig über fließendes Warmwasser verfügt. 7. In die Kategorie drei Blumen werden jene Betriebe eingestuft, die bei der Bewertung der drei Qualitätsbereiche laut Absatz 3 im Durchschnitt drei Blumen erreichen, wobei für jeden der drei Qualitätsbereiche mindestens zwei Blumen vergeben werden müssen. Für die Einstufung dieser Betriebe wird außerdem vorausgesetzt, dass im Zimmer bzw. in der Ferienwohnung ein räumlich getrennter, beheizbarer Sanitärbereich mit Dusche oder Bad und WC vorhanden ist, der ganztägig über fließendes Warmwasser verfügt. 8. In die Kategorie vier Blumen werden jene Betriebe eingestuft, die bei der Bewertung der drei Qualitätsbereiche laut Absatz 3 jeweils vier Blumen erreichen. Für die Einstufung dieser Betriebe wird außerdem vorausgesetzt, dass im Zimmer bzw. in der Ferienwohnung ein räumlich getrennter, beheizbarer Sanitärbereich mit Dusche oder Bad und WC vorhanden ist, der ganztägig über fließendes Warmwasser verfügt. 9. Der Antrag auf Einstufung wird an das Landesamt für ländliches Bauwesen oder an das gebietsmäßig zuständige Bezirksamt für Landwirtschaft gerichtet. Die Einstufung erfolgt aufgrund des Kriterienkatalogs laut Absatz 4 durch das Landesamt für ländliches Bauwesen. Die Einstufung wird dem Betrieb der Urlaub auf dem Bauernhof anbietet, der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde und dem Tourismusverein mitgeteilt. 10. Die Landeskommission für den Urlaub auf dem Bauernhof genehmigt eine einheitliche Beschilderung mit dem der Einstufung entsprechenden Blumensymbol. Nur die im Landesverzeichnis für Urlaub auf dem Bauernhof endgültig eingetragenen Betriebe dürfen die ihrem Angebot entsprechende Beschilderung anbringen; es dürfen keine anderen Einstufungssymbole für die Beherbergungstätigkeit verwendet werden.

15 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Una nuova classificazione può essere richiesta non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della classificazione precedente. 11. Eine Neueinstufung darf erst sechs Monate nach dem Tag der vorhergehenden Einstufung beantragt werden. Articolo 3 Artikel 3 1. L articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, è così sostituito: 1. Artikel 8 des Dekrets des Landeshaupmanns vom 27. August 1996, Nr. 32, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: Articolo 8 Arikel 8 Norme transitorie Übergangsbestimmungen 1. Gli affittuari privati di camere e appartamenti per ferie possono richiedere la classificazione entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L Ufficio provinciale turismo provvede alla classificazione secondo i nuovi criteri. 2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l Ufficio provinciale turismo classifica in base alle nuove modalità tutte le aziende di affittuari privati. 3. I titolari delle aziende agricole che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, offrono stagionalmente ospitalità negli edifici siti nei loro fondi nell ambito dell attività agrituristica, possono richiedere la classificazione entro due anni dall entrata in vigore. L Ufficio provinciale edilizia rurale provvede alla classificazione secondo i nuovi criteri. 4. Entro tre anni dall entrata in vigore del presente decreto l Ufficio provinciale edilizia rurale classifica secondo le nuove modalità tutte le aziende agricole che danno stagionalmente ospitalità negli edifici siti nei loro fondi. 5. Ai fini del rilevamento e della valutazione dei dati per la compilazione dei cataloghi dei criteri la Giunta provinciale nomina un gruppo di lavoro. Questo resta in carica per la durata di tre anni ed è composto da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale degli affittuari privati di camere ed appartamenti per ferie e rispettivamente delle aziende agrituristiche, un rappresentante dell ufficio provinciale turismo ed un rappresentante dell ufficio edilizia rurale. 1. Die Privatvermieter können innerhalb von zwei Jahren ab In-Kraft-Treten dieses Dekrets die Einstufung beantragen. Das Landesamt für Tourismus nimmt die Einstufung nach den neuen Kriterien vor. 2. Innerhalb von drei Jahren ab In-Kraft-Treten dieses Dekrets stuft das Landesamt für Tourismus alle Privatvermieterbetriebe neu ein. 3. Die Inhaber bzw. Inhaberinnen der landwirtschaftlichen Betriebe, die bei In-Kraft-Treten dieses Dekrets die saisonsmäßige Beherbergung von Gästen in Gebäuden auf Grundstücken des Betriebs anbieten, können innerhalb von zwei Jahren die Einstufung beantragen. Das Landesamt für ländliches Bauwesen nimmt die Einstufung nach den neuen Kriterien vor. 4. Innerhalb von drei Jahren ab In-Kraft-Treten dieses Dekrets stuft das Landesamt für ländliches Bauwesen alle landwirtschaftlichen Betriebe neu ein, die die saisonsmäßige Beherbergung von Gästen in Gebäuden auf Grundstücken des Betriebs anbieten. 5. Zwecks Datenerfassung und - auswertung für das Erstellen der Kriterienkataloge ernennt die Landesregierung eine Arbeitsgruppe. Diese bleibt für die Dauer von drei Jahren im Amt und besteht aus je einem Vertreter der in Südtirol repräsentativsten Organisation der Privatvermieter bzw. der Urlaub am Bauernhof - Betriebe, einem Vertreter des Landesamtes für Tourismus und einem Vertreter des Landesamtes für ländliches Bauwesen. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Bolzano, 9 febbraio 2005 Bozen, 9. Februar 2005 IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA O. SAURER DER LANDESHAUPTMANNSTELLVERTRETER O. SAURER

16 16 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Note Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Anmerkungen Hinweis Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. Note all articolo 1: Anmerkungen zum Artikel 1: Il decreto del Presidente della Giunta provinciale del 27 agosto 1996, n. 32, contiene le modalità di esercizio dell attività di affitto di camere ed appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali. La legge provinciale dell 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, contiene la disciplina dell affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie. Il testo dell articolo 1 della legge provinciale dell 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, è il seguente: Das Dekret des Landeshauptmannes vom 27. August 1996, Nr. 32, beinhaltet die Modalitäten für die Ausübung der privaten Vermietung von Gästezimmern und Ferienwohnungen und Voraussetzungen der entsprechenden Räume. Das Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender Fassung, beinhaltet die Regelung der privaten Vermietung von Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen. Der Text von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 1. (Ambito di applicazione) 1. (Anwendungsbereich) (1) È soggetto alle disposizioni della presente legge chi fornisce servizio di alloggio in non più di sei camere o quattro appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale. (1/bis) Non sono soggette alla disciplina della presente legge le locazioni di camere ed appartamenti nel caso in cui il vitto e l'alloggio non vengono prestati in forma imprenditoriale, purché non venga svolta un'attività di promozione rispettivamente di intermediazione o non ci si avvalga della stessa, a condizione che entro l'arco di un anno non vengano conclusi più di quattro contratti d'affitto per camera rispettivamente appartamento. Per questa forma di locazione non sono considerate prestazioni di servizio la messa a disposizione dell'attrezzatura e dell'arredamento nonché l'erogazione di acqua, energia e riscaldamento. 2) (2) Chi esercita individualmente l'attività di cui al comma 1 può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande, deve destinare a svolgere detta attività prevalentemente persone appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo e non è tenuto a iscriversi nel registro di cui all'articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, né negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, né in elenchi o repertori similari. Tale esonero si applica anche a coloro che svolgono attività agrituristiche ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n ) (3) Le funzioni amministrative relative all'attuazione della presente legge vengono, in quanto non sia diversamente previsto, delegate al sindaco competente per territorio. (1) Dieses Gesetz gilt für Personen, die in einem Gebäude, das nicht als Betriebsstätte eingestuft ist, in höchstens sechs Zimmern oder vier möblierten Ferienwohnungen Beherbergung anbieten. (1/bis) Nicht unter dieses Gesetz fällt die Vermietung von Zimmern und Wohnungen, wenn weder Verpflegung noch Beherbergung als unternehmerische Dienstleistung erbracht wird und sofern keine Werbe- bzw. Vermittlungstätigkeit entfaltet oder in Anspruch genommen wird und nicht mehr als vier Mietverträge je Zimmer bzw. Wohnung jährlich abgeschlossen werden. Nicht als Dienstleistung gelten bei dieser Art von Vermietung die Zurverfügungstellung von Einrichtung und Haushaltsgegenständen und die Versorgung mit Wasser, Energie und Heizung. 2) (2) Wer die in Absatz 1 genannte Tätigkeit als Einzelperson ausübt, darf Speisen und Getränke nur an Hausgäste verabreichen, muss vorwiegend Mitglieder der Familiengemeinschaft oder gewohnheitsmäßig mit dieser im gemeinsamen Haushalt lebende Personen mit der Tätigkeit betrauen und muss weder im Verzeichnis laut Artikel 4 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 57, noch im Namensverzeichnis der Handelstreibenden noch in ähnlichen Registern oder Verzeichnissen eingetragen sein. Diese Befreiung gilt auch für jene, welche "Urlaub auf dem Bauernhof" im Sinne des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 57, anbieten. 3) (3) Die mit der Anwendung dieses Gesetzes verbundenen Verwaltungsaufgaben. Note all articolo 2: Anmerkungen zum Artikel 2: La legge provinciale del 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, contiene la disciplina e lo sviluppo dell agriturismo. Il testo dell articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, è il seguente: Das Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 57, in geltender Fassung, beinhaltet die Regelung und Förderung des Urlaubs auf dem Bauernhof. Der Text von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 57, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 2. (Definizione di attività agrituristiche) 2. (Definition des Begriffes "Urlaub auf dem Bauernhof") (1) Ai fini della presente legge, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricreazione ed ospitalità svolte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od (1) Im Sinne dieses Gesetzes umfasst der Urlaub auf dem Bauernhof die Bewirtung, Beherbergung und Betreuung von Gästen durch landwirtschaftliche Unternehmer laut Artikel 2135

17 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230/bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione di strutture aziendali od interaziendali agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento bestiame), la cui attività deve comunque restare prioritaria rispetto a quella agrituristica. (2) Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, non costituisce distrazioni dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. des Zivilgesetzbuches - dabei kann es sich um Einzelunternehmer, um Vereinigungen oder um Familienunternehmen laut Artikel 230/bis des Zivilgesetzbuches handeln - durch Nutzung der eigenen oder zwischenbetrieblichen landwirtschaftlichen Anlagen; die landwirtschaftliche Nutzung (Bearbeitung des landwirtschaftlichen Grundes, Wald- und Viehwirtschaft) muss jedoch gegenüber den Leistungen in Zusammenhang mit dem Urlaub auf dem Bauernhof den Vorrang haben. (2) Werden die in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen eingehalten, so bedeutet das Anbieten des Urlaubs auf dem Bauernhof keine Zweckentfremdung der landwirtschaftlichen Grundstücke und der betroffenen Gebäude. (3) Rientrano fra le attività di cui al comma 1: (3) Zu den in Absatz 1 angeführten Leistungen zählen: a) dare stagionalmente ospitalità negli edifici siti nel fondo dell'imprenditore agricolo e somministrare pasti alle persone alloggiate; b) vendere i beni agricoli ed artigianali prodotti nell'azienda; c) gestire ristori di campagna ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39; d) somministrare per la consumazione sul posto e su malghe in esercizio pasti, alimenti e bevande costituiti prevalentemente da spuntini e da piatti tipici locali ivi comprese le bevande a carattere alcolico e superalcoolico; la capacità massima di posti a sedere non può superare 30 unità per azienda; e) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate. a) die saisonsmäßige Beherbergung von Gästen in Gebäuden, die sich auf den Grundstücken des landwirtschaftlichen Unternehmers befinden, sowie die Verabreichung von Mahlzeiten an die Hausgäste, b) der Verkauf landwirtschaftlicher und handwerklicher Erzeugnisse des Betriebes, c) die Führung von Buschenschenken im Sinne des Landesgesetzes vom 12. August 1978, Nr. 39, d) die Verabreichung von Speisen, Lebensmitteln und Getränken am Hofe und auf bewirtschafteten Almen, wobei es sich vorwiegend um Imbisse und ortsübliche Gerichte handeln muss - einschließlich alkoholischer und hochgradig alkoholischer Getränke; in jedem Betrieb dürfen nicht mehr als 30 Sitzplätze vorhanden sein, e) die Organisation von Freizeit- und kulturellen Veranstaltungen im Bereich des Hofes oder der zusammengeschlossenen Betriebe. (4) Nell'esercizio delle attività di cui alla lettera d) del comma 3 almeno il 50 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve essere di produzione aziendale ed almeno un ulteriore 40 per cento deve provenire da produttori agricoli, singoli od associati, o da cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti agricoli della provincia. A tal fine sono considerati di produzione aziendale oltre agli alimenti ed alle bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola, altresì quelli ricavati, anche attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell'azienda medesima. 2) (5) Chi esercita un'attività ai sensi dell'articolo 2, comma 3, deve adibire a questa attività prevalentemente persone appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo. 3) (6) La durata massima di gestione annua dei ristori di campagna è elevata a 180 giorni. (4) Für Leistungen laut Absatz 3 Buchstabe d) müssen mindestens 50 Prozent der Rohstoffe, die jährlich für die Verabreichung der Speisen und Getränken verwendet werden, aus der Eigenproduktion stammen und mindestens weitere 40 Prozent aus der Produktion landwirtschaftlicher Einzelunternehmer, deren Vereinigungen oder landwirtschaftliche Produktions- und Absatzgenossenschaften in Südtirol. Im Sinne dieser Bestimmung werden außer Speisen und Getränke, die direkt auf dem Hof erzeugt werden, auch solche als Eigenproduktion angesehen, die - auch außerhalb des Hofes - aus Rohstoffen gewonnen werden, die vom Hofe stammen. 2) (5) Wer eine Tätigkeit im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 ausübt, muss dazu vorwiegend die Mitarbeit von Personen, die der Familiengemeinschaft angehören, oder von Personen, die normalerweise mit der Familie im gemeinsamen Haushalt leben, in Anspruch nehmen. 3) (6) Die Höchstdauer des Buschenschankes wird auf 180 Tage erhöht. Il testo dell articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, è il seguente: Der Text von Artikel 4 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 57, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 4. (Elenco provinciale degli operatori agrituristici) 4. (Landesverzeichnis der Unternehmer, die Urlaub auf dem Bauernhof anbieten) (1) Salvo quanto previsto nel successivo articolo 5, i conduttori di aziende agricole possono svolgere l'attività agrituristica di cui al precedente titolo, soltanto se sono iscritti nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici istituito presso l'ispettorato provinciale per l'agricoltura. (2) A tal fine l'interessato deve proporre apposita domanda contenente: a) la documentazione attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2; b) l'impegno formale ad esercitare l'attività agrituristica per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, attenendosi alle limitazioni di cui all'articolo 2 ed alle prescrizioni richiamate nell'articolo 5; c) la descrizione dettagliata delle attività agrituristiche che si intende svolgere; d) l'indicazione degli edifici e delle aree che si intende adibire ad uso agrituristico; 1) Unbeschadet des Artikels 5 dürfen landwirtschaftliche Unternehmer den im I. Titel angeführten Urlaub auf dem Bauernhof nur dann anbieten, wenn sie im entsprechenden Landesverzeichnis eingetragen sind, das im Landwirtschaftsinspektorat der Landesverwaltung eingerichtet ist. (2) Wer in das Verzeichnis eingetragen werden will, muss einen entsprechenden Antrag stellen und dabei a) den Nachweis über die Einstufung als landwirtschaftlicher Unternehmer im Sinne von Artikel 2 erbringen, b) sich verpflichten, den Urlaub auf dem Bauernhof wenigstens fünf Jahre lang und innerhalb der Grenzen laut Artikel 2 und gemäß den in Artikel 5 verwiesenen Vorschriften anzubieten, c) die vorgesehene Tätigkeit genau beschreiben, d) die Gebäude und Flächen angeben, die für den Urlaub auf dem Bauernhof verwendet werden sollen.

18 18 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom e) la specificazione della capacità ricettiva; f) l'indicazione dei periodi di esercizio; g) una idonea documentazione dalla quale emerga l'ubicazione e le dimensioni dell'azienda e la tipologia produttiva; h) una idonea documentazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, ed all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1973, n. 59. (3) Sulle domande decide la commissione provinciale per l'agriturismo di cui al successivo articolo 6, attenendosi ai criteri eventualmente stabiliti dalla Giunta provinciale e dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti occorrenti per l'iscrizione. In tale ambito la commissione accerta l'idoneità morale del richiedente sulla base della documentazione di cui al comma 2, lettera h), e valuta il rapporto di connessione e complementarietà tra l'attività agricola e quella agrituristica, la compatibilità con le strutture turistiche già esistenti nella zona, la disponibilità di spazi ed edifici ed il loro arredamento, il numero degli addetti ed il grado del loro impegno agricolo. (4) Per la verifica dei dati risultanti dalla documentazione allegata alle domande ai sensi del comma 2, lettere a), b), e) e g), la commissione può avvalersi della collaborazione da parte dei funzionari dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura. (5) Valutata positivamente la domanda da parte della commissione, il segretario della stessa iscrive il conduttore dell'azienda agricola nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici e rilascia un certificato attestante le attività consentite, fatte salve le prescrizioni e disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia ed, in specie, quelle di cui alla normativa richiamata nel seguente articolo 5. (6) Qualora la commissione accerti l'inidoneità ricettiva dei locali destinati all'utilizzazione agrituristica per mancanza o carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, o altre insufficienze, il segretario della commissione può rilasciare un certificato provvisorio di idoneità, nel quale sono descritti tali elementi ed i lavori di adeguamento, alla cui realizzazione è subordinata l'iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici. e) die Aufnahmekapazität angeben, f) die Betriebszeiten angeben, g) Unterlagen vorlegen, aus denen die Lage und die Größe des Betriebes sowie die Produktionsart hervorgehen, h) geeignete Unterlagen vorlegen, aus denen der Besitz der Voraussetzungen hervorgeht, die in Artikel 11 und Artikel 92 des Einheitstextes des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit, genehmigt mit königlichem Dekret vom 18. Juni 1931, Nr. 773, und in Artikel 5 des Gesetzes vom 9. Februar 1973, Nr. 59, vorgesehen sind. (3) Über die Anträge entscheidet die in Artikel 6 genannte Landeskommission für den Urlaub auf dem Bauernhof unter Einhaltung der durch die Landesregierung gegebenenfalls festgelegten Kriterien, nachdem sie sich versichert hat, dass die Voraussetzungen für die Eintragung gegeben sind. In diesem Bereich überprüft die Kommission die moralische Eignung des Gesuchstellers aufgrund der unter Absatz 2 Buchstabe h) vorgesehenen Unterlagen und bewertet die Zusammenhänge zwischen Landwirtschaft und Urlaub auf dem Bauernhof und das Ausmaß der gegenseitigen Ergänzung, die Verfügbarkeit mit den in der Gegend bereits bestehenden Fremdenverkehrsstrukturen, die Verfügbarkeit an Räumen und Gebäuden und deren Einrichtung sowie die Zahl der Arbeitskräfte und deren Einsatz im landwirtschaftlichen Betrieb. (4) Für die Überprüfung der Angaben, die aus den im Sinne von Absatz 2 Buchstaben a), b), e) und g) dem Antrag belegten Angaben hervorgehen, kann die Kommission die Mitarbeit der Beamten des Landwirtschaftsinspektorates in Anspruch nehmen. (5) Auf die positive Begutachtung des Gesuches durch die Kommission hin trägt ihr Schriftführer den Leiter des landwirtschaftlichen Betriebes in das Landesverzeichnis der Unternehmer, die Urlaub auf dem Bauernhof anbieten, ein und stellt eine Bescheinigung aus, aus der die bewilligten Leistungen hervorgehen; die einschlägigen Rechtsvorschriften, im besonderen aber Artikel 5 dieses Gesetzes, bleiben aufrecht. (6) Stellt die Kommission fest, dass die für den Urlaub auf dem Bauernhof bestimmten Räume nicht geeignet sind, weil die in Artikel 3 Absatz 2 angegebenen Voraussetzungen ganz oder teilweise fehlen oder andere Mängel vorliegen, so kann der Schriftführer der Kommission eine provisorische Eignungsbescheinigung ausstellen, in der die beanstandeten Mängel und die nötigen Arbeiten angegeben werden; die Eintragung ins Landesverzeichnis erfolgt erst dann, wenn die Mängel beseitigt sind. [BO V025 C240 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 febbraio 2005, n. 43/1.1 «Società Ginnastica Merano» con sede in Merano, via Matteotti 37 - cancellazione dal registro provinciale delle organizzazioni di volontariato [AM V025 C240 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 15. Februar 2005, Nr. 43/1.1 «Turnverein Meran» mit Sitz in Meran, Matteottistr Streichung aus dem Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen omissis IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA dispone - la cancellazione dal registro provinciale delle organizzazioni di volontariato della Società Ginnastica Merano con sede in Merano, via Matteotti 37, iscritta nella sezione c) del suddetto registro con decreto Presidente d.p. n. 154/1.1. dd verfügt DER LANDESHAUPTMANN - die Streichung aus dem Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen des Turnvereins Meran, mit Sitz in Meran, Matteottistr. 37, eingetragen unter Abschnitt c) desselben Verzeichnisses mit Dekret des Landeshauptmannes, Nr. 154/1.1. vom

19 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER [BO P017 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 febbraio 2005, n. 53/1.1 Associazione «Seniorenclub Bruneck» con sede in Brunico, via Stuck n. 3 - riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione nel registro delle persone giuridiche [AM P017 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 16. Februar 2005, Nr. 53/1.1 Verein «Seniorenclub Bruneck» mit Sitz in Bruneck, Stuckstraße Nr. 3 - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Register der juristischen Personen des Privatrechtes omissis... IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA decreta - di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell art. 1 del DPR 361/2000 dell associazione Seniorenclub Bruneck con sede Brunico, via Stuck n. 3 e di iscriverla al registro provinciale delle persone giuridiche al numero 234. Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER verfügt DER LANDESHAUPTMANN - den Verein Seniorenclub Bruneck, mit Sitz in Bruneck, Stuckstraße Nr. 3 als juristische Person des Privatrechtes im Sinne von Art. 1 des DPR Nr. 361/2000 anzuerkennen und in das Landesregister der juristischen Personen unter Nummer 234 einzutragen. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER [BO V025 C240 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 febbraio 2005, n. 54/1.1 Associazione «Blau-Weiss Rasen» con sede in Rasun/Anterselva, Rasun di Sotto 145, cancellazione dal registro provinciale delle organizzazioni di volontariato omissis IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA dispone - la cancellazione dal registro provinciale delle organizzazioni di volontariato dell Associazione Blau-Weiss Rasen con sede in Rasun/Anterselva, Rasun di Sotto 145, iscritta nella sezione c) del suddetto registro con decreto Presidente d.p. n. 20/1.1. dd [AM V025 C240 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 17. Februar 2005, Nr. 54/1.1 Verein «Blau-Weiss Rasen» mit Sitz in Rasen/Antholz, Niederrasen 145, Streichung aus dem Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen verfügt DER LANDESHAUPTMANN - die Streichung aus dem Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen des Vereins Blau-Weiss Rasen, mit Sitz in Rasen/Antholz, Niederrasen 145, eingetragen unter Abschnitt c) desselben Verzeichnisses mit Dekret des Landeshauptmannes, Nr. 20/1.1. vom

20 20 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER [BO P017 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 febbraio 2005, n. 56/1.1 «Associazione turistica parco naturale Monte Corno Antervio - San Lugano - Trodena» con sede in Trodena - riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione nel registro delle persone giuridiche omissis IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA decreta - di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell art. 1 del DPR 361/2000 dell associazione Associazione turistica parco naturale Monte Corno Antervio - San Lugano - Trodena con sede in Trodena e di iscriverla al registro provinciale delle persone giuridiche al numero 235. Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER [AM P017 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 18. Februar 2005, Nr. 56/1.1 «Tourismusverein Wandergebiet Naturpark Trudner Horn Altrei - San Lugano - Truden» mit Sitz in Truden - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Register der juristischen Personen des Privatrechtes. verfügt DER LANDESHAUPTMANN - den Verein Tourismusverein Wandergebiet Naturpark Trudner Horn Altrei - San Lugano - Truden, mit Sitz in Truden als juristische Person des Privatrechtes im Sinne von Art. 1 des DPR Nr. 361/2000 anzuerkennen und in das Landesregister der juristischen Personen unter Nummer 235 einzutragen. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER [BO R060 ] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO 8 febbraio 2005, n. 103/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti speciali pericolosi e non - Windegger Armin & Co Snc, Glorenza [AM R060 ] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 8. Februar 2005, Nr. 103/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Windegger Armin & Co OHG, Glurns IL DIRETTORE D'UFFICIO GESTIONE RIFIUTI DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT omissis... autorizza ermächtigt la Ditta Windegger Armin & Co Snc con sede legale in Glorenza (BZ), Via Puni 19, fino al , con nudie Firma Windegger Armin & Co OHG mit rechtlichem Sitz in Glurns (BZ), Punistr. 19, bis ,

21 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom mero d'autorizzazione: 2309, ad effettuare il deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità: Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: oli minerali per circuiti idraulici, clorurati Quantità: 0,5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati Quantità: 0,5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: oli sintetici per circuiti idraulici Quantità: 2 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati Quantità: 0,5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati Quantità: 0,5 t/anno mit, Ermächtigungsnummer: 2309, zur Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte der unten angeführten Abfallarten und Mengen: Abfallkodex: Abfallart: chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis Menge: 0,5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis Menge: 0,5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: synthetische Hydrauliköle Menge: 2 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis Menge: 0,5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis Menge: 0,5 t/jahr Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione Quantità: 2 t/anno Abfallkodex: Abfallart: synthetische Maschinen-, Getriebe- Schmieröle Menge: 2 t/jahr und Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua Quantità: 3 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: fanghi di prodotti di separazione olio/acqua Quantità: 3 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: fanghi da collettori Quantità: 1 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese le miscele) Quantità: 3 t/anno Abfallkodex: Abfallart: feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl- /Wasserabscheidern Menge: 3 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern Menge: 3 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Schlämme aus Einlaufschächten Menge: 1 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) Menge: 3 t/jahr Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: clorofluorocarburi, HCFC, HFC Quantità: 0,1 t/anno Abfallkodex: Abfallart: Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFKW Menge: 0,1 t/jahr H-FCKW, Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: altri solventi e miscele di solventi, alogenati Quantità: 0,1 t/anno Abfallkodex: Abfallart: andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische Menge: 0,1 t/jahr

22 22 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: altri solventi e miscele di solventi Quantità: 0,3 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti Quantità: 100 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Quantità: 0,5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose Quantità: 0,1 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce Quantità: 1 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: veicolo fuori uso Quantità: 50 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio Quantità: 2 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce Quantità: 1 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: liquidi per freni Quantità: 0,5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose Quantità: 0,5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce Quantità: 1 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF Quantità: 20 t/anno Abfallkodex: Abfallart: andere Lösemittel und Lösemittelgemische Menge: 0,3 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: gemischte Verpackungen Menge: 100 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Menge: 0,5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Menge: 0,1 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Menge: 1 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: aufgegebene Fahrzeuge Menge: 50 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Ölfilter Menge: 2 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Menge: 1 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Bremsflüssigkeiten Menge: 0,5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 0,5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Menge: 1 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Menge: 20 t/jahr

23 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Quantità: 10 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio Quantità: 0,5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: batterie contenenti mercurio Quantità: 0,5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: batterie alcaline (tranne ) Quantità: 0,5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: altre batterie e accumulatori Quantità: 0,1 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose Quantità: 10 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione contenenti amianto Quantità: 20 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose Quantità: 10 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci , e Quantità: 100 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vaglio Quantità: 10 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti dell eliminazione della sabbia Quantità: 20 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane Quantità: 50 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili Quantità: 3 t/anno Abfallkodex: Abfallart: Bleibatterien Menge: 10 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Ni-Cd-Batterien Menge: 0,5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Quecksilber enthaltende Batterien Menge: 0,5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Alkalibatterien (außer ) Menge: 0,5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: andere Batterien und Akkumulatoren Menge: 0,1 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 10 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: asbesthaltige Baustoffe Menge: 20 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 10 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter , und fallen Menge: 100 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Sieb- und Rechenrückstände Menge: 10 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Sandfangrückstände Menge: 20 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser Menge: 50 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die Speiseöle und -fette enthalten Menge: 3 t/jahr

24 24 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce Quantità: 1 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose Quantità: 1 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce Quantità: 10 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali Quantità: 1 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce Quantità: 10 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti non specificati altrimenti Quantità: 5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti non specificati altrimenti Quantità: 5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce Quantità: 5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) Quantità: 5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce Quantità: 1 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce Quantità: 20 t/anno Abfallkodex: Abfallart: Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Menge: 1 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 1 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Menge: 10 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser enthalten Menge: 1 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Menge: 10 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Abfälle a. n. g. Menge: 5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Abfälle a. n. g. Menge: 5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter fällt Menge: 5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) Menge: 5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Menge: 1 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Menge: 20 t/jahr

25 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose Quantità: 1 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: solventi Quantità: 0,5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: acidi Quantità: 0,5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: pesticidi Quantità: 0,5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Quantità: 1 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Quantità: 50 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Quantità: 0,2 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce Quantità: 1 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze pericolose Quantità: 0,1 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di cui alla voce Quantità: 1 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici Quantità: 0,1 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce Quantità: 0,2 t/anno Abfallkodex: Abfallart: wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 1 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Lösemittel Menge: 0,5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Säuren Menge: 0,5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Pestizide Menge: 0,5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Menge: 1 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Menge: 50 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 0,2 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Menge: 1 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 0,1 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Menge: 1 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel Menge: 0,1 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Menge: 0,2 t/jahr

26 26 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci , o nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Quantità: 1 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce Quantità: 0,5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci e , contenenti componenti pericolose Quantità: 50 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale Quantità: 10 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti della pulizia delle fognature Quantità: 1 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Quantità: 100 t/anno Sede di stoccaggio: Via Puni 19 - Zona artigianale Glorenza 1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda dd La messa in riserva (R13) riguarda esclusivamente le seguenti tipologie CER: , e (rifiuti non pericolosi) nonché , , , , e (rifiuti pericolosi). 3. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 4. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 5. La fase di stoccaggio definitivo e trattamento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire Abfallkodex: Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter , oder fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten Menge: 1 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Menge: 0,5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter und fallen Menge: 50 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Straßenkehricht Menge: 10 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Abfälle aus der Kanalreinigung Menge: 1 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Sperrmüll Menge: 100 t/jahr Ort der Zwischenlagerung: Punistr Handwerkerzone Glurns 1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den Planunterlagen zum Ansuchen vom aufgestellt werden. 2. Die Ansammlung (R13) für Dritte betrifft ausschließlich folgende Abfallarten EAK: , und (nicht gefährliche Abfälle) sowie , , , , und (gefährliche Abfälle). 3. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 4. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 5. Die endgültige Lagerung und die Behandlung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermäch-

27 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti. 6. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 12 del testo aggiornato del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla CCIAA competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il MUD ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del Si fa osservare che con delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. 8. Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche o del presente decreto; l'autorizzazione è subordinata ad ogni ulteriore norma regolamentare (anche provinciale), che dovesse intervenire nella materia. IL DIRETTORE D UFFICIO G. ANGELUCCI tigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 6. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 12 des aktualisierten Textes des Legislativdekretes Nr. 22 vom 5. Februar 1997 ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom einzureichen. 7. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307/91 vom beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. 8. Diese Maßnahme wird widerrufen oder geändert, sofern die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze, gegen technische Vorschriften oder gegen dieses Dekret vorliegt; die Ermächtigung unterliegt jeder weiteren einschränkenden Bestimmung (auch des Landes), die auf diesem Gebiet erlassen wird. DER AMTSDIREKTOR G. ANGELUCCI [BO R060 ] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO 10 febbraio 2005, n. 108/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Nova Levante, Nova Levante IL DIRETTORE D'UFFICIO GESTIONE RIFIUTI [AM R060 ] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 10. Februar 2005, Nr. 108/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Welschnofen, Welschnofen DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT omissis... autorizza ermächtigt il Comune di Nova Levante con sede legale in Nova Levante (BZ), Via Roma 57, fino al , con nudie Gemeinde Welschnofen mit rechtlichem Sitz in Welschnofen (BZ), Romstr. 57, bis , mit Er-

28 28 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom mero d'autorizzazione: 2300, ad effettuare il deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi dei sotto elencati tipi di rifiuti: Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti non specificati altrimenti Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: oli dispersi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: oli sintetici per circuiti idraulici Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: fanghi di prodotti di separazione olio/acqua Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese le miscele) Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica (contenitori per liquidi fino a 10 litri di volume) Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: batterie al piombo mächtigungsnummer: 2300, zur Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte der unten angeführten Abfallarten: Abfallkodex: Abfallart: Abfälle a. n. g. Abfallkodex: Abfallart: Farb - und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Dispersionsöl Abfallkodex: Abfallart: synthetische Hydrauliköle Abfallkodex: Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis Abfallkodex: Abfallart: Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern Abfallkodex: Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff (Flüssigkeitsbehälter bis zu 10 Liter Volumenenthalt) Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Metall Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Glas Abfallkodex: Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung Abfallkodex: Abfallart: Altreifen Abfallkodex: Abfallart: Bleibatterien

29 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: batterie contenenti mercurio Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: batterie alcaline (tranne ) Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: altre batterie e accumulatori Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: legno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: catrame di carbone e prodotti contenenti catrame Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti misti di costruzioni e demolizioni Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: carta e cartone Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vetro Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: solventi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: acidi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: pesticidi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Abfallkodex: Abfallart: Ni-Cd-Batterien Abfallkodex: Abfallart: Quecksilber enthaltende Batterien Abfallkodex: Abfallart: Alkalibatterien (außer ) Abfallkodex: Abfallart: andere Batterien und Akkumulatoren Abfallkodex: Abfallart: getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren Abfallkodex: Abfallart: Holz Abfallkodex: Abfallart: Kohlenteer und teerhaltige Produkte Abfallkodex: Abfallart: Eisen und Stahl Abfallkodex: Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle Abfallkodex: Abfallart: Papier und Pappe/Karton Abfallkodex: Abfallart: Glas Abfallkodex: Abfallart: Lösemittel Abfallkodex: Abfallart: Säuren Abfallkodex: Abfallart: Laugen Abfallkodex: Abfallart: Fotochemikalien Abfallkodex: Abfallart: Pestizide Abfallkodex: Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Abfallkodex: Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten

30 30 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettroniche (schede elettroniche) Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci , o nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti , e Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: legno, contenente sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: plastica Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: metallo Abfallkodex: Abfallart: elektronische Geräte (z. B. gedruckte Schaltungen) Abfallkodex: Abfallart: Speiseöle und -fette Abfallkodex: Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel Abfallkodex: Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter , oder fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten Abfallkodex: Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter , und Abfallkodex: Abfallart: Holz, das gefährliche Stoffe enthält Abfallkodex: Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter fällt Abfallkodex: Abfallart: Kunststoffe Abfallkodex: Abfallart: Metalle

31 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Sede di stoccaggio: Centro di riciclaggio del Comune di Nova Levante 1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nel progetto approvato con parere favorevole dell Ufficio gestione rifiuti, prot. n /654 del Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 3. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 4. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti. 5. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 12 del testo aggiornato del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla CCIAA competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il MUD ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del Si fa osservare che con delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. 7. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l inosservanza delle pre- Abfallkodex: Abfallart: Sperrmüll Ort der Zwischenlagerung: Recyclinghof der Gemeinde Welschnofen 1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den mit Gutachten des Amtes für Abfallwirtschaft, Prot. Nr /654 vom , genehmigten Projekt aufgestellt werden. 2. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 3. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 4. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 5. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 12 des aktualisierten Textes des Legislativdekretes Nr. 22 vom 5. Februar 1997 ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom einzureichen. 6. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307/91 vom beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. 7. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschrif-

32 32 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom scrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. IL DIRETTORE D UFFICIO G. ANGELUCCI ten nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. DER AMTSDIREKTOR G. ANGELUCCI DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [BO P016 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 2005, n. 9 Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n del 20 settembre 2002 e s.m. concernente «Criteri, modalità e ordine di priorità per la predisposizione e per l'attuazione dei patti territoriali di cui all'articolo 12 ter della legge provinciale n. 4/1996 così come da ultimo modificata dall'articolo 6 della legge provinciale n. 1/2002» omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato A della deliberazione n dd. 20 settembre 2002 e s.m. concernente "Criteri, modalità e ordine di priorità per la predisposizione e per l'attuazione dei patti territoriali di cui all'articolo 12 ter della legge provinciale n. 4/1996 così come da ultimo modificata dall'articolo 6 della legge provinciale n. 1/2002", come di seguito indicato: Allegato A al punto terzo periodo - dopo le parole "presentazione della domanda" sono aggiunte le seguenti: "; nel caso in cui la realizzazione dell'iniziativa richieda l'approvazione di modifiche urbanistiche e/o delle necessarie valutazioni di impatto ambientale il termine di presentazione della documentazione predetta decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige delle modifiche e/o valutazioni stesse."; 2. di dare atto che la modifica di cui al punto 1. si applica anche ai patti già avviati; 3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA M. MORESCHINI

33 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom [BO C180 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 febbraio 2005, n. 153 Legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 art nomina Commissario per il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Manzano con sede in Manzano di Mori omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di nominare, per quanto in premessa esposto, il dott. Matteo Fronchetti, nato a Trento il 20 agosto 1969 e residente a Trento in località Candriai n. 42, Commissario del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Manzano, con i seguenti incarichi: a) provvedere alla individuazione dei nominativi della Consulta che lo dovrà affiancare nella gestione dell ente predetto ai sensi del DPR 947/1962 e che verrà nominata con successivo provvedimento; b) provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell ente ed in particolare assumere, a termini dell art. 26 dello Statuto, i compiti propri del Presidente; c) indire e presiedere nuove elezioni per la designazione dei nuovi organi del Consorzio provvedendo al successivo passaggio delle consegne al Presidente neoeletto. 2. di stabilire che lo stesso rimarrà in carica fino all insediamento del nuovo Presidente del Consorzio e comunque non oltre il 10 agosto 2005 e che in tale periodo dovrà redigere sintetici rapporti trimestrali volti ad informare il Servizio vigilanza e promozione dell attività agricola sui progressivi sviluppi della sua attività, connessa agli incarichi sopra elencati; 3. di fissare in Euro 500,00 mensili oltre al rimborso delle spese vive, interamente a carico del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Manzano, il compenso spettante al Commissario per l espletamento dei suoi compiti; 4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA M. MORESCHINI [BO T050 V015 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 2005, n. 312 LP 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - Progetto preliminare di «Recupero dell area sportiva in località Palù» - Comune di Cloz - valutazione favorevole con prescrizioni omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1) di dare atto del superamento dei termini stabiliti dall art. 5, comma 7, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, motivato dagli approfondimenti richiesti dal Comitato provinciale per l ambiente, come specificato in premessa;

34 34 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom ) di esprimere, per i motivi di cui in premessa, valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare di Recupero dell area sportiva in località Palù, nel Comune di Cloz, in conformità al parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato provinciale per l ambiente nel verbale di deliberazione n. 3/2005 di data 19 gennaio 2005, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (omissis); 3) di subordinare la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di cui al punto 1) al rispetto delle seguenti prescrizioni: 1. La progettazione esecutiva dell intervento dovrà essere elaborata tenendo conto dei seguenti aspetti: a) le aree di tutela assoluta dei pozzi presenti a valle del campo sportivo, con estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente alle opere di captazione o infrastrutture di servizio alle stesse, ai sensi dell art. 21, comma 4, del D.Lgs. 152/1999 (Servizio geologico, Azienda provinciale per i servizi sanitari); b) il settore a bosco compreso fra l'area dell attuale campo sportivo e la linea di impluvio del rio Ridi, non dovrà essere interessato da interventi di sbancamento e di riprofilatura del terreno, ma vi si dovrà mantenere la copertura forestale attuale, intervenendo eventualmente con un leggero diradamento al fine di collocarvi le attrezzature previste, quali tavolini, panchine, punti fuoco e percorsi sentieristici (Servizio foreste e fauna); c) dovranno essere chiaramente indicate le modalità di drenaggio, di raccolta e di recapito delle acque meteoriche e pertinenti l area (Servizio foreste e fauna); d) l area a parcheggio prevista alla base della zona sportiva dovrà essere ricavata contenendo il più possibile i movimenti di terreno (Servizio foreste e fauna) e dovrà rispettare la distanza di legge dei dieci metri dal confine demaniale rappresentato dalla sponda sinistra del rio Ridi (p.f. 2745/1) (Servizio sistemazione montana); dovrà essere inoltre previsto un sistema d impermeabilizzazione della superficie a parcheggio con la raccolta ed il convogliamento delle acque ad un sistema di trattamento (pozzetto decantatore/disoleatore) prima del loro smaltimento (APPA - Settore tecnico, APPA - Unità organizzativa per la valutazione dell impatto ambientale); e) la progettazione deve essere supportata da idonea relazione geologico-geotecnica (Servizio geologico); f) deve essere prevista la necessaria dotazione dei servizi igienici per il pubblico e le strutture dovranno rispondere alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche (Dipartimento istruzione - Ufficio attività sportive e ricreative); g) Il progetto esecutivo deve prevedere il riutilizzo del materiale di risulta proveniente dagli scavi. Si ricorda che in base alle linee guida allegate alla deliberazione di Giunta provinciale n di data 19 luglio 2004, il provvedimento urbanistico edilizio o il provvedimento finale che consente la realizzazione del progetto di utilizzazione delle terre e rocce da scavo deve indicare espressamente, ove ne ricorrano i presupposti, l eventuale esonero del materiale scavato dal regime dei rifiuti. In caso contrario l accumulo di materiale in attesa di una destinazione finale non definita e individuata si configura come un deposito temporaneo di rifiuti, disciplinato dall articolo 6, lettera m) del D.Lgs. 22/97. Si fa presente che le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo provvedono a verificare l effettiva destinazione all uso autorizzato dei materiali; a tal fine l utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione (APPA Settore tecnico). 2. Copia del progetto esecutivo dovrà essere depositata all UO VIA preliminarmente al rilascio delle successive autorizzazioni per il controllo delle prescrizioni (APPA - Unità Organizzativa per la valutazione dell impatto ambientale). 3. Si richiama la necessità della presenza del geologo in fase esecutiva (Servizio geologico). 4. Ai fini della tutela dei pozzi e sorgenti, destinati anche ad uso idropotabile, e considerato che l intervento si configura come una modifica e ampliamento di una struttura sportiva esistente, l utilizzazione di concimi chimici, di fertilizzanti o di pesticidi deve essere limitata allo stretto necessario ed è subordinata alla predisposizione di specifico piano di utilizzazione di tali sostanze, che tenga conto delle condizioni idrogeologiche e geologiche del sito - esaminate anche nell ambito della procedura di valutazione d impatto ambientale - e della vulnerabilità delle risorse idriche. Il piano di utilizzazione deve essere preventivamente approvato dal Servizio geologico provinciale e dall UO Prevenzione ambientale dell Azienda provinciale per i servizi sanitari. Dal contenuto della perizia geologica annessa al progetto sembra emergere l opportunità che l area di rispetto idrogeologico su cui insiste l intervento venga ridefinita. In questa prospettiva il Comune di Cloz può presentare specifica richiesta alla Provincia, supportata da idonea documentazione tecnica (Servizio geologico, Azienda provinciale per i servizi sanitari).

35 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Dovranno essere adottati, sia in fase cantieristica, sia in fase di utilizzo e gestione dell impianto sportivo, tutti i provvedimenti necessari a salvaguardare le risorse idropotabili presenti in zona (Azienda Provinciale per i Servizi sanitari). 6. Dovranno essere attivati sistemi per il contenimento della diffusione di polveri dovute all attività cantieristica ed al traffico veicolare intra ed extra cantiere, (bagnatura dei percorsi e pulizia di eventuali accessi su strade principali asfaltate) (Azienda Provinciale per i Servizi sanitari). 7. Per le aree di salvaguardia relative a risorse idriche destinate al consumo umano, valgono le disposizioni limitative d uso, nonché di divieto imposto dalla normativa vigente in materia e pertanto ogni intervento ricadente all interno delle suddette aree, se ammesso, dovrà essere eseguito adottando tutti i provvedimenti necessari al fine di tutelare in modo assoluto, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, la risorsa idropotabile (Azienda Provinciale per i Servizi sanitari); 8. Per quanto riguarda la sostenibilità economica e la definizione del bacino d utenza dell opera, il proponente deve produrre all Ufficio Attività sportive e ricreative e al Servizio sviluppo aree montane e patti territoriali, nelle successive fasi di progettazione dell intervento, una relazione di approfondimento in ordine alle motivazioni che rendono necessario il potenziamento della struttura esistente, in rapporto anche alle effettive esigenze del territorio, la realizzazione di particolari strutture impiantistiche, quali la tribuna di circa 500 posti a sedere, gli spazi per l atletica leggera e i due campi da bocce privi delle dimensioni regolamentari per la pratica della relativa disciplina, nonché in ordine ai costi di gestione dell opera in questione (Ufficio attività sportive e ricreative, Servizio sviluppo aree montane e patti territoriali); 4) di segnalare al proponente la necessità di osservare le seguenti raccomandazioni e disposizioni normative: 1. Per lo scarico delle acque bianche nel rio Ridi e per l eventuale ampliamento della viabilità (ponte) è necessario che il Comune di Cloz produca istanza di concessione al Servizio sistemazione montana per l occupazione del demanio idrico (Servizio sistemazione montana). 2. L utilizzo a scopo potabile dell acqua proveniente dal pozzo ubicato a valle dell area sportiva di cui all oggetto, è subordinato all emissione del Giudizio di qualità ed idoneità d uso ai sensi dell articolo 4 del DM 26 marzo Detto giudizio, rilasciato dall Unità operativa prevenzione ambientale dell Azienda Provinciale per i Servizi sanitari previa richiesta scritta, è fondato sulle risultanze dell esame ispettivo e dei controlli analitici secondo quanto previsto dal DM 26 marzo 1991 (Azienda provinciale per i servizi sanitari). 3. I progetti relativi a nuove opere di captazione e di accumulo, con eventuali sistemi di trattamento/potabilizzazione, di risorse idriche da destinare al consumo umano distribuite a terzi, dovranno essere sottoposti all Unità operativa prevenzione ambientale dell Azienda Provinciale per i Servizi sanitari, per l emissione del parere igienico-sanitario di competenza (Azienda provinciale per i servizi sanitari); 5) di stabilire, ai sensi dell art. 9, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., che l efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale abbia durata quinquennale; 6) di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Cloz, proponente dell opera, inoltre ai Servizi provinciali e alle Amministrazioni coinvolte nell istruttoria; 7) di demandare alle strutture provinciali espressamente individuate ai punti 3) e 4), in collegamento con i rispettivi Dipartimenti, la vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni previste dal presente provvedimento; 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Ai sensi di quanto disposto dall art. 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA M. MORESCHINI

36 36 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom [BO A030 C056 R050 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 2005, n. 329 Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo a misure di sostegno allo sviluppo rurale - piano di sviluppo rurale - misura 5: zone svantaggiate - testo unico termini e modalità di attuazione per l'anno 2005 omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1) di stabilire i termini e le modalità di attuazione relativi alla concessione per l anno 2005 dell indennità compensativa nelle zone svantaggiate di cui alla misura 5 del Piano di sviluppo rurale (di seguito denominato PSR), come descritto nell allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di delimitare i territori soggetti a svantaggi naturali nei quali si applica l indennità compensativa elencandoli nell allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3) di fare riferimento per i termini dei procedimenti di cui alla misura 5 del PSR alla deliberazione della Giunta provinciale n del 24 maggio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni; 4) di accogliere le richieste di aiuto presentate da nuovi soggetti e che pertanto instaurano nuovi impegni quinquennali purchè sia sottoscritta la clausola di adattamento per il nuovo periodo di programmazione; 5) di specificare che i richiedenti che nel 2004 hanno concluso l impegno quinquennale previsto alla misura 5 del PSR possono prorogare il periodo d impegno per ulteriori due anni, fino a tutto il 2006; 6) di subordinare l applicazione dell incremento dell importo massimo per ettaro di superficie coltivata nonché dell importo compensativo riservato alle aziende zootecniche da latte all avvenuta approvazione da parte della Comunità Europea della richiesta di modifica inoltrata dalla Provincia Autonoma di Trento di data 24 dicembre 2004, prot. 5860/ASS/A022/2549/D325/2004 citata nelle premesse; 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA M. MORESCHINI

37 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom RIFERIMENTI NORMATIVI Allegato 1 - Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante norme relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e a- broga taluni regolamenti; - Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C(2000)2667 del 15 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione basato sul piano di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento; - Deliberazione della Giunta provinciale n del 20 ottobre 2000, che approva il PSR per la Provincia Autonoma di Trento; - Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell 11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio; - Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1257/1999; - Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG); - Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio; - Manuale delle procedure e dei controlli trasmesso dall'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) versione approvata al Comitato Nazionale di Sorveglianza sullo Sviluppo Rurale del 9 luglio 2001 presso il MIPAF (versione del 14 marzo 2003); - Deliberazione della Giunta provinciale n. 300 di data 16 febbraio 2004 con la quale sono approvate le linee guida per la definizione delle modalità di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). 1. FINALITÀ Nei territori delimitati dalla Giunta provinciale ed indicati nell allegato n. 2, è concessa agli imprenditori a- gricoli un indennità compensativa annua intesa ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti del territorio che pregiudicano l attività agricola. 2. BENEFICIARI L indennità compensativa viene concessa agli imprenditori agricoli: - che operano abitualmente e stabilmente nel territorio della provincia di Trento (interamente svantaggiato ai sensi della direttiva CEE 268/75); - che coltivano almeno due ettari di superficie agraria utilizzata; - che si impegnano a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento del premio erogato ai sensi del Regolamento CE n. 1257/99; - che utilizzano, nell'anno per il quale viene corrisposto il premio e sull'intera superficie aziendale, pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l ambiente e di conservare lo spazio naturale, secondo la buona pratica agricola normale (di seguito denominata BPAn) così come definita nell'allegato 1 del PSR. Per beneficiare dell indennità compensativa le aziende degli imprenditori agricoli richiedenti devono avere il centro aziendale ubicato entro il territorio provinciale.

38 38 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom In aziende composte di più corpi, per centro aziendale si intende il corpo sul quale di regola sono ubicati la casa e/o i fabbricati rurali dove è custodito il bestiame per il maggior periodo dell anno. 3. SUPERFICIE AGRARIA UTILIZZATA Per il calcolo della superficie agraria utilizzata dall azienda si tiene conto anche di quella ubicata nella zona 3 nonché dei fondi ricadenti in comuni extraprovinciali limitrofi al territorio della provincia di Trento a condizione che il titolo di possesso di questi ultimi sia comprovato da idonea dichiarazione nel caso di terreni in proprietà oppure da un contratto di affitto regolarmente registrato negli altri casi. Per il calcolo della superficie agraria utilizzata e della superficie foraggiera totale, gli alpeggi estivi praticati secondo l usanza dell alpeggio locale sono presi in considerazione secondo un parametro di ettari 0,30 per UBA alpeggiata. Per chi alpeggia fuori Provincia non viene applicato tale parametro. Per il calcolo della superficie foraggiera totale i prati consociati a frutteto sono presi in considerazione solo se l investimento è inferiore a 50 piante da frutto per ettaro omogeneamente distribuite sulla superficie della particella fondiaria dichiarata. Non viene considerata ai fini del computo della superficie foraggiera totale la superficie rientrante in contratti stipulati tra aziende biologiche, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n del 12 luglio 2002, per lo spargimento delle deiezioni animali e per l'approvvigionamento delle produzioni vegetali; Nel caso di aziende che praticano l'alpeggio estivo nonché per gli allevamenti ovini e/o caprini semibradi o transumanti l indennità compensativa è concessa solo agli imprenditori che coltivano, in provincia di Trento, almeno due ettari di superficie agraria utilizzata escluso l alpeggio. I greggi semibradi o transumanti devono inoltre pascolare per il maggior periodo dell anno nelle zone delimitate ai fini della concessione dell indennità compensativa (zona 1 e zona 2). 4. PRODUZIONI INTERESSATE Per il calcolo dell ammontare dell indennità compensativa si valuta solo la superficie agraria utilizzata ricadente nei territori delimitati nelle zone 1 e ENTITÀ DEGLI AIUTI La misura dell indennità viene fissata in base al punteggio aziendale calcolato come segue: A. ZONIZZAZIONE: sono ammissibili a premio le superfici ricomprese nella zona 1 e nella zona 2 come indicato nel Piano di sviluppo rurale ; il fattore della zona 1 viene stabilito in 1,5 mentre nella zona 2 viene confermato il fattore 1 come indicato nel Piano di sviluppo rurale. L ubicazione del centro aziendale è individuata di norma con l appezzamento ove sono ubicati i fabbricati. Per individuare l esatta ubicazione del centro aziendale si deve fare riferimento all apposita cartografia depositata in originale presso il Dipartimento competente in materia di agricoltura e, per i territori di competenza, presso gli uffici agricoli periferici. B. PENDENZA DEI TERRENI: per l anno 2005 viene assegnato valore 1 alle aziende con pendenza media dei terreni inferiore all 8%; valore 1,15 alle aziende con pendenza media dei terreni maggiore o uguale all 8% ed inferiore al 13% e valore 1,30 alle aziende con pendenza media dei terreni superiore o uguale al 13%; C. TIPO DI PRODUZIONE: per l anno 2005 si definisce un importo base pari a 125,00 Euro/ha per le produzioni zootecniche, ridotto a 50,00 Euro/ha nel caso dei greggi transumanti e 100,00 Euro/ha per le altre produzioni. Per le altre produzioni il minimo di superficie coltivabile per l ammissione all indennità compensativa fa riferimento ai raggruppamenti di coltura riportati nell allegato n. 3. Oltre a quelle indicate nel Piano di sviluppo rurale non sono ammesse a premio le superfici coltivate ad orto familiare, a pero, a melo, a pesco e ad alberi di natale.

39 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom D. STRUTTURA ECONOMICA DELL AZIENDA: viene valutata esclusivamente nel caso di aziende zootecniche non transumanti. Ferme restando le modalità indicate nel piano di sviluppo rurale, i parametri per il computo del punteggio vengono così fissati per l anno 2005: a) ampiezza dell azienda: - classe da 2 fino a 10 ha punti 5 - classe oltre 10 fino a 20 ha punti 4 - classe oltre 20 fino a 30 ha punti 3 - classe oltre i 30 ha punti 2 b) composizione delle foraggiere: - classe da 0 fino al 10% punti 5 - classe oltre 10 fino a 20% punti 3 - classe oltre 20 fino a 30% punti 2 - classe oltre il 30% punti 1 c) rapporto carico UBA/foraggere: - classe fino a 0,6 punti 4 - classe oltre 0,6 fino a 1,4 punti 5 - classe oltre 1,4 fino a 2 punti 4 - classe oltre 2 fino a 2,5 punti 2,5 - classe oltre 2,5 punti 0 d) tipologia dell'allevamento: per l'anno 2005 tale parametro non viene preso in considerazione. E. TUTELA AMBIENTALE: per l anno 2005 alle aziende zootecniche non transumanti che aderiscono alla misura 6 "Misure agroambientali" del PSR si assegnano: - aziende biologiche punti 4 - aziende non biologiche punti 2 F. AZIENDE ZOOTECNICHE DA LATTE Alle aziende zootecniche da latte che conferiscono giornalmente il loro prodotto ad imprese di trasformazione è concesso un importo aggiuntivo netto calcolato come segue: Importo aggiuntivo ( ) = n. conferimenti di latte giornalieri x (55 x sup_ foraggiere + 100). Condizioni di ammissibilità: Il fattore di correzione (K), con un valore pari a 10 assunto inizialmente, potrà essere successivamente rideterminato in base al numero ed alla tipologia delle domande presentate al fine di assicurare che il livello medio di tutte le indennità compensative non superi il massimale di 250,00 Euro/ha. Per le aziende che presentano rapporti oltre le 3 UBA/ha di colture foraggiere viene esclusa la concessione dell indennità compensativa. Sono altresì escluse dalla concessione dell'indennità compensativa le superfici foraggiere che eccedono il limite di 2,5 ettari per UBA in allevamento. Nel caso di allevamenti transumanti, in considerazione della particolare modalità di utilizzazione delle risorse foraggiere, si prescinde dall'applicazione dei limiti di carico sopra riportati. L importo minimo per domanda che può formare oggetto di concessione dell indennità compensativa non può essere inferiore a Euro 150,00, mentre l'importo massimo per domanda è stabilito in ,00 Euro. Per la trasformazione degli animali in UBA si farà riferimento alla tabella in Appendice al piano di sviluppo rurale. Ai fini del dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami, di cui all'allegato 1 al PSR, vengono definite zone di alta montagna i territori ricadenti nella zona B "Alpeggi" come definita nella misura 6 del PSR. 6. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande devono essere presentate, complete della documentazione richiesta, entro 30 giorni dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, utilizzando i moduli appositamente predisposti dalla Provincia e debitamente compilati in tutte le loro parti.

40 40 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Nel caso di domande presentate da società è obbligatoria l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA. La sottoscrizione della domanda non necessita di autenticazione se effettuata in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero se la stessa è presentata unitamente a fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi di quanto disposto dall art. 38 del DPR n Le domande vanno presentate dal conduttore delle imprese agricole. Alla domanda deve essere allegato l elenco di tutte le particelle fondiarie costituenti la superficie aziendale, utilizzando i modelli predisposti dalla Provincia. Qualora non sia già stata presentata negli anni precedenti per analoghe finalità, va allegata copia fotostatica della mappa delle particelle fondiarie interessate all iniziativa. Le domande che alla data della loro presentazione risultano prive della documentazione richiesta non sono ammissibili alle agevolazioni. Al fine di consentire l adeguamento dei dati previsionali riportati negli elenchi di cui sopra alla effettiva utilizzazione dell azienda, è data facoltà al richiedente di rettificare entro il 15 maggio 2005, senza aumento delle superfici totali originariamente dichiarate, i dati relativi alle particelle fondiarie e al bestiame detenuto, ed entro il 15 giugno 2005, termine massimo al quale devono fare riferimento, i dati relativi al bestiame di cui si prevede l'alpeggio. I dati dichiarati per la domanda di premio PSR misura 5 - Indennità compensativa costituiscono variazione al fascicolo aziendale. 7. SISTEMI DI CONTROLLO 7.1. CONTROLLI AMMINISTRATIVI Il Servizio competente effettua controlli amministrativi preventivi su tutte le domande di aiuto, anche attraverso l utilizzo di una base di dati informatizzata del Sistema informativo agricolo provinciale, che comprendono: - la verifica dei requisiti soggettivi richiesti per la concessione degli aiuti; - la verifica incrociata delle particelle dichiarate mediante un sistema di identificazione alfanumerico delle particelle fondiarie, al fine di evitare che uno stesso aiuto venga concesso più volte per la stessa particella fondiaria nello stesso anno; - la verifica della consistenza del bestiame bovino detenuto avvalendosi anche della documentazione fornita dai competenti servizi veterinari. In caso di documentazione incompleta o affetta da errore sanabile, l Ufficio competente richiede all interessato le integrazioni o le correzioni necessarie alla regolarizzazione della documentazione già prodotta, ai sensi dell art. 3 comma 4 della LP 30 novembre 1992, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni CONTROLLI IN LOCO Oltre ai predetti controlli amministrativi il Servizio competente effettua controlli in loco che prevedono verifiche su un campione che rappresenti almeno il 5% delle domande di aiuto e riguardano: - la verifica delle superfici dichiarate sulla base dei dati catastali; - la verifica sulla effettiva coltivazione delle superfici dichiarate; - la verifica delle UBA dichiarate; - la verifica del rispetto dell impegno a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio; - la verifica del rispetto dell'impegno ad adottare, secondo la BPAn, pratiche agricole compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente e di conservare lo spazio naturale. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso e vertono sull insieme delle particelle fondiarie e/o degli a- nimali detenuti. Tuttavia è ammesso un preavviso limitato, che non può oltrepassare le 48 ore, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve, pertanto, consentire l accesso alla propria azienda e fornire i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti. Le operazioni effettuate in sede di verifica in loco devono essere riportate in apposito verbale di accertamento redatto sulla base del modello predisposto dall Ufficio competente. I controlli in loco relativi alla misura 5 sono effettuati dal Servizio strutture gestione e sviluppo delle Aziende Agricole.

41 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom I funzionari che effettuano il controllo in loco devono essere diversi dai funzionari responsabili del procedimento di concessione dei premi. I controlli in loco vertono sull'insieme delle particelle per le quali è stato richiesto l'aiuto, tuttavia l'effettiva ispezione sul posto può essere limitata ad un campione corrispondente almeno alla metà delle particelle oggetto della domanda. La scelta di avvalersi di tale possibilità e la scelta delle particelle su cui effettuare il controllo spetta al funzionario controllore in base a criteri di efficienza ed efficacia del controllo. Per la determinazione delle superfici coltivate si stabilisce quanto segue: - considerato che nella realtà locale è consueta la presenza nei prati e pascoli di alberi o arbusti isolati o a piccoli gruppi, tali superfici non sono detratte dalla superficie ammissibile a condizione che le stesse siano inferiori al 10% della superficie totale; - considerato che siepi, muri e fossi rientrano per tradizione fra le buone pratiche agricole di coltivazione o uso del suolo, la superficie corrispondente è considerata interamente utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri. Qualora tali superfici siano superiori a detti limiti si provvede alla detrazione dell intera superficie accertata. 8. SANZIONI La domanda di aiuto viene respinta laddove l istruttoria abbia evidenziato la mancanza dei requisiti e/o dei presupposti richiesti per la concessione degli aiuti dalla vigente normativa in materia ovvero laddove l'interessato, benché richiesto, non abbia provveduto a regolarizzare e/o integrare la domanda o la documentazione prodotta, ai sensi di quanto disposto dal precedente punto DECADENZA PARZIALE La decadenza parziale comporta il ricalcolo degli importi spettanti al beneficiario secondo le seguenti modalità: a) per difformità riguardanti le superfici: - qualora la superficie accertata risulti superiore a quella dichiarata in domanda, l importo del premio viene calcolato sulla base della superficie dichiarata; - qualora la superficie dichiarata in domanda superi la superficie accertata, l aiuto viene concesso sulla base della superficie accertata. Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, qualora la differenza tra quanto dichiarato in domanda e quanto effettivamente accertato, sia maggiore del 3% o di 2 ettari, ma non superiore al 20% di quanto accertato, ai fini della determinazione del premio la superficie effettivamente accertata viene ridotta di 2 volte la differenza accertata; b) per difformità riguardanti i capi detenuti: - se la percentuale di difformità, intesa come rapporto tra i capi per i quali sono state riscontrate irregolarità diviso il numero totale dei capi accertati, è inferiore o uguale al 20% dei capi accertati, l'importo del premio è il minore tra quello calcolato sulla base dei capi accertati e quello calcolato sulla base dei capi dichiarati in domanda DECADENZA TOTALE La domanda non è ammessa a contributo, ovvero gli aiuti già concessi sono soggetti a decadenza totale, qualora si accerti che: - il beneficiario o un proprio rappresentante impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo non prestando collaborazione; - sia sopravvenuta la perdita dei requisiti di concessione degli aiuti, salvo che le modifiche non siano imputabili alla volontà del beneficiario o nel caso che questi abbia cessato definitivamente l attività agricola dopo aver adempiuto agli impegni per almeno tre anni e ne abbia dato comunicazione agli uffici competenti ovvero sia riscontrabile una delle cause di forza maggiore riportate nel PSR; - l'azienda non attui le BPAn; - per difformità riguardanti la superficie qualora la differenza tra la superficie dichiarata in domanda e quella accertata ed ammissibile all aiuto sia superiore al 20% di quanto accertato; - per difformità riguardanti i capi animali detenuti: se la percentuale di difformità - intesa come rapporto tra i capi per i quali sono state riscontrate irregolarità diviso il numero totale di capi accertati è superiore al 20% dei capi accertati.

42 42 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Le cause di forza maggiore e le relative prove devono essere comunicate dal beneficiario al Servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole entro il termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario stesso è in grado di farlo RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI La decadenza totale o parziale comporta in ogni caso, fatti salvi i casi di forza maggiore, l obbligo, a carico del beneficiario, di rimborsare le somme indebitamente percepite, maggiorate dei relativi interessi, calcolati a partire dalla data di notifica all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data di rimborso degli importi dovuti al tasso legale vigente in vigore al momento della notifica all'imprenditore dell'obbligo di restituzione. Per data di notifica si intende la data in cui l'imprenditore riceve la comunicazione dell'inizio procedimento di revoca. Gli interessi non sono tuttavia dovuti qualora il pagamento indebito sia avvenuto per errore dell Amministrazione competente. Qualora in occasione del controllo si accertino difformità riferibili anche alle precedenti annualità nell ambito del quinquennio d impegno, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo le modalità di ricalcolo del premio descritte ai punti 8.1 e 8.2. Nel caso del mancato rispetto dell impegno ad adottare le BPAn e a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio salvo i casi di forza maggiore, gli aiuti concessi sono revocati ed è disposto il recupero delle somme erogate. Il recupero di importi indebitamente concessi può anche essere effettuato, qualora possibile, mediante una detrazione operata sul primo pagamento utile a favore del beneficiario interessato. In tal caso gli interessi sulle somme da detrarre sono calcolati a partire dalla data di notifica all'imprenditore dell'obbligo di restituzione, come sopra definita, sino alla data di detrazione degli importi dovuti che viene stabilita nel giorno 15 ottobre 2005, quale termine ultimo di approvazione con decreto degli elenchi di liquidazione trasmessi dall'amministrazione provinciale ad AGEA di Roma per la campagna in corso. Per le domande contenute negli elenchi di liquidazione inviati ad AGEA successivamente al 15 ottobre 2005, il suddetto termine viene fissato nel giorno 31 dicembre Qualora non sia possibile operare la detrazione di cui al capoverso precedente non è richiesta la restituzione di importi inferiori o uguali a 100 euro, al netto degli interessi, per imprenditore e per periodo di erogazione del premio. Si considera causa di forza maggiore, e pertanto è possibile recedere dall'impegno assunto senza obbligo di restituzione dei premi già percepiti, il grave danneggiamento delle superfici soggette ad impegno provocato da fauna selvatica. Quanto sopra si applica sia ai procedimenti di revoca non ancora avviati, sia ai procedimenti di revoca non ancora conclusi. ELENCO DELLE ZONE SVANTAGGIATE Allegato 2 ZONA 1 C1 - VALLE DI FIEMME: Capriana, Carano, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Panchià, Predazzo, Tesero, Valfloriana, Varena, Ziano di Fiemme. C2 - PRIMIERO: Canal S. Bovo, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico, Transacqua. C3 - BASSA VALSUGANA E TESINO: Bieno, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Pieve Tesino, Roncegno (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località S. Brigida e Monte di Mezzo), Ronchi Valsugana, Samone, Telve di Sopra, Telve (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Parise e Masi), Torcegno e tutte le aree comprensoriali non irrigate, non ricomprese nei comuni amministrativi o parti di essi sopra indicati, situate ad un'altitudine superiore ai 450 metri, delimitate in cartografia.

43 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom C4 - ALTA VALSUGANA: Baselga di Piné, Bedollo, Bosentino (limitatamente all'area compresa fra S. Caterina e Migazzone, delimitata in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Calceranica (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della frazione Campregheri, con esclusione delle superfici irrigate), Caldonazzo (limitatamente all'area della località Piattelle delimitata in cartografia, conesclusione delle superfici irrigate), Centa S. Nicolò, Civezzano (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Bosco, Penedallo e S. Agnese, con esclusione delle superfici irrigate), Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Lavarone, Luserna, Palù del Fersina, Pergine Valsugana (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Canezza, Valar, S. Vito, S. Caterina, Bus e Guardia, con esclusione delle superfici irrigate), Sant'Orsola, Vattaro (limitatamente alle aree delimitate in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Vignola Falesina. C5 - VALLE DELL'ADIGE: Albiano, Andalo, Cavedago, Cavedine (limitatamente alle aree delimitate in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Cembra, Cimone, Fai della Paganella, Faver, Garniga, Giovo (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della frazione Masen, con esclusione delle superfici irrigate), Grauno, Grumes, Lisignago, Lona Lases, Molveno, Segonzano, Sover, Spormaggiore (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Sedriago e Castel Belfort, con esclusione delle superfici irrigate), Terlago (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della località Monteterlago), Trento (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni di Baselga del Bondone, Celva, Cimirlo, Cirocolo, Cortesano, Doss Moronari, Gorghe, Montevaccino, Sardagna, Sopramonte, Valsorda e Villamontagna, con esclusione delle superfici irrigate), Valda, Vezzano (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Margone e Ranzo). C6 - VAL DI NON: Amblar, Bresimo, Castelfondo, Cavareno, Don, Malosco,Ronzone, Ruffré, Rumo, Sfruz. C7 - VAL DI SOLE: Caldes (limitatamente alla destra orografica del fiume Noce delimitata in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Cavizzana (limitatamente alla destra orografica del fiume Noce delimitata in cartografia, con esclusione delle superfici irrigate), Commezzadura, Dimaro, Malé (limitatamente ai territori comunali situati ad una altitudine superiore ai 900 mt. slm e le aree non irrigate a monte dell'abitato di Magras delimitate in cartografia), Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Vermiglio. C8 - VALLI GIUDICARIE: Bersone, Bleggio Inferiore (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della Frazione Duvredo, con esclusione delle superfici irrigate), Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Daone, Daré, Dorsino, Fiavé, Giustino, Lardaro, Lomaso (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Comano, Godenzo, Lundo, Poia e delle superfici non irrigate dalla Valle di Lomasone), Massimeno, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, S.Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della località Riccomassimo), Strembo, Tione, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo. C9 - ALTO GARDA E LEDRO: Arco (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Braila, Bé, Carobbi, Troiana, Padaro e S.Giovanni), Bezzecca, Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Riva del Garda (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Campi di Riva e Pregasina), Tenno, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto. Tutte le aree comprensoriali, non ricomprese nei comuni amministrativi o parte di essi sopra indicati, coltivate ad olivo, delimitate in cartografia. C10 - VALLAGARINA: Ala (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della località Valle dei Ronchi, Valle di San Valentino, Riondera, nonché alle aree non irrigate delimitate in cartografia della località Prabubolo), Avio (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Piani, Corna Piana e Riondera), Brentonico, Folgaria, Isera (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Lenzima e Patone), Mori (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Manzano, Nomesino, Pannone, Valle S. Felice e Varano), Ronzo Chienis, Rovereto (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Cisterna e Senter, con esclusione delle superfici irrigate), Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villalagarina (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della località Castellano). C11 - LADINO DI FASSA: Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga, Vigo di Fassa. NB: Sono considerate altresì zone particolarmente svantaggiate le zone non ricomprese nel territorio dei comuni amministrativi o parte di essi elencati in precedenza situate ad un'altitudine slm superiore ai 900 m. Tali zone sono rilevabili dall'apposita cartografia concernente la delimitazione delle zone particolarmente svantaggiate depositata in originale presso il Dipartimento agricoltura e alimentazione e, per il territorio di competenza presso gli uffici agricoli periferici.

44 44 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom ZONA 2 C2 - PRIMIERO: Fiera di Primiero. C3 - BASSA VALSUGANA E TESINO: Tutte le aree delimitate in cartografia ricomprese nei comuni amministrativi o parte di essi sotto indicate situate ad un'altitudine inferiore ai 450 mt.: Ivano Fracena, Spera, Telve (escluse le aree delimitate in cartografia delle località Parise e Masi), Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Novaledo, Ospedaletto, Roncegno (escluse le aree delimitate in cartografia delle frazioni S. Brigida e Monte di Mezzo), Scurelle, Strigno, Villagnedo. C4 - ALTA VALSUGANA: Civezzano (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni o località Magnago, Mazzanigo, Barbaniga, Bampi, Roveré, Torchio, Seregnano, Garzano, Orzano e alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia delle frazioni Bosco, S. Agnese e Penedallo), Bosentino (escluse le superfici non irrigate dell'area compresa fra S. Caterina e Migazzone delimitata in cartografia), Calceranica (limitatamente alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia della frazione Campregheri), Caldonazzo (limitatamente alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia della località Piattelle), Levico Terme (limitatamente al fondovalle nonché alle frazioni Barco, Santa Giuliana e Campiello), Pergine Valsugana (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Viarago, Zava, Visintainer, Masetti, Assizzi, Pozza, Nogaré, Canzolino, Madrano, Vigalzano, Casalino e alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia delle frazioni S.Vito, S. Caterina, Canezza, Valar, Bus e Guardia), Vattaro (escluse le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia), Vigolo Vattaro. C5 - VALLE DELL'ADIGE: Cavedine (escluso il territorio sito nel piano Sarca e le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia), Giovo (escluse le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia della frazione Masen), Trento (limitatamente alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia delle frazioni Valsorda, Montevaccino di Martignano, Cimirlo, Cirocolo, Doss Moronari e Gorghe), Vezzano (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Fraveggio, Lon e Ciago), Calavino (escluso il territorio sito nel piano Sarca), Faedo (escluso il territorio sito nella piana dell'adige), Lasino (escluso il territorio sito nel piano Sarca, Spormaggiore (escluse le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia delle località Sedriago e Castel Belfort), Terlago (escluse le aree delimitate in cartografia della località Monte Terlago), Trento (limitatamente alle frazioni Cadine, Vigolo Baselga, Oltrecastello di Povo, Tavernaro, Vigo Meano, Gazzadina e alle superfici irrigate delle aree delimitate in cartografia delle frazioni Sopramonte, Baselga del Bondone, Celva di Povo, Villamontagna di Cognola e Cortesano). C6 - VAL DI NON: Brez (limitatamente ai territori situati ad un'altitudine inferiore ai 900 mt. slm delle frazioni Carnalez, Plaz e Salobbi), Fondo (esclusi i territori comunali situati ad un'altitudine superiore ai 900 mt. slm), Romeno (esclusi la frazione di Malgolo e i territori comunali situati ad un'altitudine superiore ai 900 mt. slm), Sarnonico (esclusi i territori comunali situati ad una altitudine superiore ai 900 mt. slm), Smarano (esclusi i territori comunali situati ad una altitudine superiore ai 900 mt. slm), Tres (esclusa la frazione di Vion), Vervò (esclusa la frazione di Priò). C7 - VAL DI SOLE: Caldes (escluse le superfici non irrigate delimitate in cartografia poste sulla destra orografica del fiume Noce), Cavizzana (con l'esclusione delle superfici non irrigate delimitate in cartografia poste sulla destra orografica del fiume Noce), Croviana, Malé (esclusi i territori comunali situati ad un'altitudine superiore ai 900 mt. slm e le aree non irrigate a monte dell'abitato di Magras delimitate in cartografia), Monclassico, Terzolas. C8 - VALLI GIUDICARIE: Bleggio Inferiore (escluse le superfici non irrigate delle aree delimitate in cartografia della frazione Duvredo), Lomaso (escluse le aree delimitate in cartografia delle frazioni di Comano, Godenzo, Lundo, Poia e delle superfici non irrigate della Valle di Lomasone), Storo (escluse le aree delimitate in cartografia della frazione Riccomassimo), Condino. C9 - ALTO GARDA E LEDRO: Arco (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Laghel, Somier, Grezzi, Gabòr, Buse, Oselera, Rìzola, Pàveri, Nogaiole, Ronchiel e Romarzolo con esclusione delle aree delimitate in cartografia coltivate ad olivo), Dro (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Lizzone, Campagnola e Molinei con esclusione delle aree delimitate in cartografia coltivate ad olivo) Nago-Torbole (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località La Gorte, Prealta e Brae con esclusione delle aree delimitate in cartografia coltivate ad olivo), Riva del Garda (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Deva e Roncaglie e alla località Monte Brione con esclusione delle aree delimitate in cartografia coltivate ad olivo), Drena.

45 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom C10 - VALLAGARINA: Ala (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della località Pozzo, Prabubolo, Corno e Maso Tarello), Villalagarina (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della frazione Pederzano), Besenello (limitatamente alle aree delimitate in cartografia della località Dietro Beseno), Isera (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle località Reviano e Folas), Mori (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni o località Talpina, Besagno e Sano), Nogaredo (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Sasso e Noarna), Pomarolo (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni Savignano e Servis), Rovereto (limitatamente alle aree delimitate in cartografia delle frazioni o località Noriglio, Toldi, Zaffoni, Pasquali, Saltaria e alle superfici irrigate delimitate in cartografia delle frazioni Cisterna e Senter). La zona 3 ricomprende i restanti territori provinciali. ZONA 3 Allegato 3 ALTRE PRODUZIONI: RAGGRUPPAMENTI COLTURALI AI FINI DEL CALCOLO DELLA SUPERFICIE MINIMA (1000 METRI QUADRATI) 1. SEMINATIVI INTENSIVI: 0500 PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE 3000 ALTRE COLTURE MINORI 4210 FLORICOLTURA IN PIENO CAMPO 4211 LILIUM 4212 IRIS 4213 DELPHINIUM 4300 ORTICOLE IN PIENO CAMPO 4301 CAVOLO CAPPUCCIO 4302 CAVOLO CAPPUCCIO MERCATO 4303 CAROTA 4304 CAVOLO VERZA 4305 CAVOLO 4306 COSTA 4307 CIPOLLA (KG BULBI) 4308 CIPOLLA PIANTINE 4309 FINOCCHIO 4310 FAGIOLO DA GRANELLA 4311 ICEBERG 4312 INDIVIA 4313 INSALATE 4314 MELANZANA 4315 MELONE 4316 PEPERONE 4317 POMODORO 4318 PORRI 4319 RADICCHIO CHIOGGIA PRECOCE 4320 FRAGOLA 4321 FRAGOLINA DI BOSCO 4323 RADICCHIO CHIOGGIA TARDIVO 4324 RADICCHIO TREVISO 4325 SEDANO FOGLIA 4326 SEDANO RAPA 4327 ZUCCHINE 4328 CETRIOLO

46 46 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom CAVOLFIORE 4331 FRAGOLA IN PIENO CAMPO 4332 FRAGOLA IN PIENO CAMPO CON COPERTURA 4340 PATATA DA MENSA 4341 PATATA - BEA 4342 PATATA - ALTRE VARIETÀ 4343 PATATA - WILIA 4344 PATATA - PRIMURA 4345 PATATA - KENNEBEC 4350 PATATA DA SEME 4360 FAGIOLINO 4361 CICORIA 4362 RAPE 4363 ZUCCHE 4364 CAVOLO BROCCOLO 5300 PROTETTE IN TUNNELS 5310 ORTICOLE IN TUNNELS 5350 FLORICOLE IN TUNNELS 6000 VIVAI 6100 VIVAI VITE 6200 VIVAI POMACEE 6300 VIVAI DRUPACEE 6400 VIVAI ARBUSTIVE 6500 VIVAI FRAGOLE 2. ALTRI SEMINATIVI: 4000 COLTURE ERBACEE 4100 CERALICOLE 4101 AVENA 4103 MAIS GRANELLA 4104 ORZO 4105 SEGALE 4150 ALTRE CEREALICOLE 3. VIGNETI INTENSIVI: 1000 VITICOLE 1100 VITIGNI BIANCHI 11nn tutte le varietà di vitigni bianchi (da 1101 a 1110) 1200 VITIGNI ROSSI 12nn tutte le varietà di vitigni rossi (da 1201 a 1209) 4. ALTRE FRUTTA: 2300 SUSINO 2400 CILIEGIO 2500 OLIVO 2700 ALBICOCCO 2900 ALTRE ARBOREE 3100 LAMPONE 3101 LAMPONE PROGRAMMATO 3110 LAMPONE CON COPERTURA 3200 RIBES E UVA SPINA 3210 RIBES CON COPERTURA 3300 ACTINIDIA 3400 MIRTILLO GIGANTE 3410 MIRTILLO CON COPERTURA 3500 MORA 3510 MORA CON COPERTURA 3900 ALTRE ARBUSTIVE

47 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom ALTRE COLTIVAZIONI 2800 NOCE 2810 CASTAGNO 2820 COTOGNO 2830 NESPOLO 3600 NOCCIOLO [BO C056 A030 R050 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 2005, n. 330 Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo a misure di sostegno allo sviluppo rurale - piano di sviluppo rurale - misura 6: misure agroambientali - testo unico termini e modalità di attuazione per l anno 2005 omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1) di fissare i termini e le modalità di attuazione, per l annualità 2005, per le misure agroambientali di cui alla misura 6 del Piano di sviluppo rurale (di seguito denominato PSR), come descritto nell allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di accogliere nuove domande presentate dai richiedenti per gli aiuti previsti dalla misura 6 del PSR che instaurano nuovi impegni quinquennali purché sia sottoscritta la clausola di adattamento per il nuovo periodo di programmazione; 3) di accogliere le domande presentate dai richiedenti per le nuove azioni: Bovini di razza Grigio Alpina, Capre di razza Pezzata Mochena e Pecore di razza Fiemmese Tingola e di subordinare l inserimento delle stesse negli elenchi di liquidazione da inviare all AGEA, all avvenuta approvazione da parte degli Uffici comunitari della richiesta di modifica della Provincia Autonoma di Trento di data 24 dicembre 2004, prot. n. 5860/A022/2549/D325/2004, citata nelle premesse; 4) di fare riferimento, per i termini dei procedimenti di cui alla Misura 6 del PSR, alla deliberazione della Giunta provinciale n del 24 maggio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni; 7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA M. MORESCHINI RIFERIMENTI NORMATIVI Allegato 1 - Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante norme relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga, fra gli altri, il regolamento CEE n. 2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1999;

48 48 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C(2000)2667 del 15 settembre 2000 che approva il documento di programmazione basato sul piano di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento; - Deliberazione della Giunta provinciale n del 20 ottobre 2000, che approva il PSR per la Provincia Autonoma di Trento; - Decisione della Commissione C(2001) 4056 del 6 dicembre 2001 che approva le modifiche del PSR che prevedono l integrazione della sottomisura Allevamento di specie animali locali minacciate d estinzione - con le azioni: Bovini di razza Rendena; Cavallo da Tiro pesante rapido (TPR); - Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C(2004)1655 del 22 aprile 2004 che approva la modifica al PSR misura 6 nella parte introduttiva al capitolo Localizzazione - La Zona B - gli Alpeggi ; - Regolameto (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell 11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio; - Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999; - Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG); - Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) 1782/2003 del Consiglio; - Manuale delle procedure e dei controlli trasmesso dall Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) versione approvata al Comitato Nazionale di Sorveglianza sullo Sviluppo Rurale del 9 luglio 2001 presso il MIPAF (versione del 14 marzo 2003); - Deliberazione della Giunta provinciale n. 300 di data 16 febbraio 2004 con la quale sono approvate le linee guida per la definizione delle modalità di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). 1. FINALITÀ La presente misura si pone come obiettivo di fornire agli agricoltori aiuti volti a compensare le perdite di reddito conseguenti all applicazione di metodi di produzione più compatibili con l ambiente o a incentivare il mantenimento di pratiche estensive al fine di tutelare lo spazio rurale e le peculiarità paesaggistiche e naturalistiche del territorio provinciale. 2. GENERALITÀ Ai richiedenti che intendono ampliare i loro impegni, precedentemente assunti, su nuove particelle fondiarie per una superficie complessiva superiore al 10% di quanto dichiarato inizialmente, sono tenuti ad assumere un nuovo impegno di cinque anni su tutta la superficie coltivata oggetto della domanda di premio ed a sottoscrivere la clausola di adattamento per il nuovo periodo di programmazione. Le domande presentate per gli aiuti previsti dalla misura 6 del PSR che instaurano un nuovo impegno quinquennale fino a tutto il 2009, devono essere complete della sottoscrizione della clausola di adattamento per il nuovo periodo di programmazione; Eventuali richieste di adesione alla misura 6.6 del PSR presentate nell annata in corso non sono ammissibili e potranno transitare, su richiesta degli interessati, nella misura 9 del PSR stesso.

49 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom IMPORTO AIUTI Si applicano per ciascuna sottomisura o azione gli importi massimi previsti dal PSR. Nel caso di aziende che richiedono aiuti ai sensi della sottomisura 6.4 "Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione" e contemporaneamente aiuti per la sottomisura 6.2 oppure per la sottomisura 6.3, limitatamente alla coltivazione dei prati stabili con modalità particolarmente conservative, il massimale per ettaro di superficie foraggiera è fissato in 450 Euro TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande devono essere presentate, debitamente compilate in tutte le loro parti e complete della documentazione richiesta, entro 30 giorni dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, utilizzando i moduli appositamente predisposti dalla Provincia Autonoma di Trento. Nel caso di domande presentate da società è obbligatoria l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA. La sottoscrizione della domanda non necessita di autenticazione se effettuata in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero se la stessa è presentata unitamente a fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi di quanto disposto dall art. 38 del DPR n Le domande vanno presentate dal conduttore delle imprese agricole DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA Fatto salvo quanto diversamente riportato per le singole misure, alla domanda dovrà essere allegato l'elenco di tutte le particelle fondiarie costituenti la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale utilizzando i modelli predisposti dalla Provincia e, qualora non sia già stata presentata nell'anno precedente, copia fotostatica delle mappe catastali delle particelle fondiarie interessate all iniziativa. La predetta documentazione sarà depositata presso il Servizio competente. I dati dichiarati per le domande di premio PSR misura 6 - Misure agroambientali costituiscono variazione al fascicolo aziendale. Per le sottomisure 6.2 azione e 6.4 la verifica della consistenza del bestiame bovino detenuto dai richiedenti dei premi verrà effettuata avvalendosi anche della documentazione fornita dai competenti servizi veterinari. Nel caso di aziende iscritte all elenco degli operatori biologici, per la verifica della consistenza del bestiame bovino, gli uffici competenti potranno avvalersi dei dati dichiarati nel programma annuale di produzione presentato per l'annata in corso agli organismi di controllo ai sensi del DM per l'attuazione del Reg. CEE 2092/91. Al fine di consentire l adeguamento dei dati previsionali riportati negli elenchi di cui sopra alla effettiva utilizzazione dell azienda, è data facoltà al richiedente di rettificare, senza aumento delle superfici e, nel caso della sottomisura 6.4, delle UBA totali originariamente dichiarate, entro il 15 maggio 2005, i dati relativi alle particelle fondiarie e/o al bestiame fermo restando l'impegno quinquennale. Le domande che alla data della loro presentazione risultano prive della documentazione richiesta non sono ammissibili alle agevolazioni. Al fine di non incorrere nelle penalità previste per le singole misure nel PSR, i richiedenti sono tenuti a conservare ed aggiornare i registri e/o le schede tecniche relative alle singole misure SISTEMI DI CONTROLLO Controlli amministrativi. Il Servizio competente effettua controlli amministrativi preventivi su tutte le domande di aiuto, anche attraverso l utilizzo di una base di dati informatizzata dal Sistema informativo agricolo provinciale, che comprendono: - la verifica dei requisiti soggettivi richiesti per la concessione degli aiuti; - la verifica incrociata delle particelle dichiarate mediante un sistema di identificazione alfanumerico delle particelle fondiarie, al fine di evitare che uno stesso aiuto venga concesso più volte per la stessa particella fondiaria nello stesso anno; - la verifica della consistenza del bestiame bovino detenuto avvalendosi anche della documentazione fornita dai competenti servizi veterinari. In caso di documentazione incompleta o affetta da errore sanabile, l Ufficio competente richiede all interessato le integrazioni o le correzioni necessarie alla regolarizzazione della documentazione già prodotta, ai sensi dell art. 3 comma 4 della LP 30 novembre 1992, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni.

50 50 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Controlli in loco. Oltre ai predetti controlli amministrativi il Servizio competente effettua controlli in loco iniziali che prevedono verifiche su un campione che rappresenti almeno il 5% delle domande di aiuto e riguardano: - la verifica del rispetto degli impegni essenziali ed accessori assunti; - la verifica delle superfici dichiarate sulla base dei dati catastali; - la verifica delle UBA dichiarate. Per quanto possibile, il controllo relativo ad un beneficiario verte su tutti gli impegni assunti dallo stesso nell ambito della misura 6 Misure agroambientali. I controlli in loco successivi prevedono verifiche su un campione che rappresenti almeno il 5% delle aziende beneficiarie dell aiuto e riguardano, oltre alle verifiche sopra riportate, anche la verifica sul rispetto degli impegni per un quinquennio. I controlli in loco relativi alla misura 6 sono effettuati dal servizio competente, così come individuato successivamente per ogni singola sottomisura. I funzionari che effettuano il controllo in loco devono essere diversi dai funzionari responsabili del procedimento di concessione dei premi. I controlli in loco vertono sull'insieme delle particelle per le quali è stato richiesto l'aiuto, tuttavia l'effettiva ispezione sul posto può essere limitata ad un campione corrispondente almeno alla metà delle particelle oggetto della domanda. La scelta di avvalersi di tale possibilità e la scelta delle particelle su cui effettuare il controllo spetta al funzionario controllore in base a criteri di efficienza ed efficacia del controllo. Per la determinazione delle superfici, limitatamente ai controlli di cui alla misura 6 sottomisura 6.2 (mantenimento di pratiche estensive), si stabilisce quanto segue: - considerato che nella realtà locale è consueta la presenza nei prati e pascoli di alberi o arbusti isolati o a piccoli gruppi, tali superfici non sono detratte dalla superficie ammissibile a condizione che le stesse siano inferiori al 10% della superficie totale; - considerato che siepi, muri e fossi rientrano per tradizione fra le buone pratiche agricole di coltivazione o uso del suolo, la superficie corrispondente è considerata interamente utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri. Qualora tali superfici siano superiori a detti limiti si provvede alla detrazione dell intera superficie accertata SANZIONI La domanda di aiuto viene respinta laddove l istruttoria abbia evidenziato la mancanza dei requisiti e/o dei presupposti richiesti per la concessione degli aiuti dalla vigente normativa in materia, ovvero laddove l interessato, benché richiesto, non abbia provveduto a regolarizzare o ad integrare la domanda o la documentazione prodotta, ai sensi di quanto disposto dal precedente punto Decadenza parziale La decadenza parziale comporta il ricalcolo degli importi spettanti al beneficiario con riferimento alla sottomisura (azione, intervento) specifica cui si riferisce e secondo le seguenti modalità: a) nel caso di premi a superficie: - qualora la superficie accertata risulti superiore a quella dichiarata in domanda, l importo del premio viene calcolato sulla base della superficie dichiarata; - qualora la superficie dichiarata in domanda superi la superficie accertata, l aiuto viene concesso sulla base della superficie accertata. Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, qualora la differenza tra quanto dichiarato in domanda e quanto effettivamente accertato, sia maggiore del 3% o di 2 ettari, ma non superiore al 20% di quanto accertato, ai fini della determinazione del premio la superficie effettivamente accertata viene ridotta di 2 volte la differenza accertata; - per difformità riguardanti i capi detenuti: se la percentuale di difformità, intesa come rapporto tra i capi per i quali sono state riscontrate irregolarità diviso il numero totale dei capi accertati, è inferiore o uguale al 20% dei capi accertati, l'importo del premio è il minore tra quello calcolato sulla base dei capi accertati e quello calcolato sulla base dei capi dichiarati in domanda. b) nel caso di premi per capi detenuti: - qualora i capi accertati risultino superiori a quelli dichiarati in domanda, l importo del premio viene calcolato sulla base dei capi dichiarati;

51 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom qualora i capi dichiarati risultino superiori ai capi accertati, l aiuto viene concesso sulla base dei capi accertati; Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, l importo dell aiuto viene così ridotto: 1) della percentuale di difformità - intesa come rapporto tra i capi per i quali sono state riscontrate irregolarità diviso il numero totale di capi accertati - nel caso le irregolarità riguardino non più di 3 animali, ovvero, nel caso le irregolarità riguardino più di 3 animali e tale percentuale sia inferiore o uguale al 10% dei capi accertati; 2) di due volte la percentuale di difformità nel caso le irregolarità riguardino più di 3 animali e tale percentuale sia superiore al 10% ed inferiore o uguale al 20% dei capi accertati. c) casi diversi: La decadenza parziale è altresì disposta ove la somma delle inadempienze tecniche riferite agli impegni accessori risulti inferiore al 20% e in tal caso il premio concedibile, al netto delle eventuali ulteriori decadenze parziali di cui ai punti a) e b) precedenti, viene ridotto di una percentuale corrispondente alla somma delle inadempienze tecniche riscontrate Decadenza totale per sottomisura (azione, intervento): La domanda non è ammessa a contributo, ovvero gli aiuti già concessi sono soggetti a decadenza totale, ove si accerti, per la sottomisura (azione, intervento) specifica a cui si riferisce, che: - il beneficiario o un proprio rappresentante impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo non prestando collaborazione; - sia sopravvenuta la perdita dei requisiti di concessione degli aiuti e dei presupposti necessari per l adesione al PSR, salvo che le modifiche non siano imputabili alla volontà del beneficiario o nel caso questi abbia cessato definitivamente l attività agricola dopo aver adempiuto agli impegni per almeno tre anni e ne abbia dato comunicazione agli uffici competenti ovvero sia riscontrabile una delle cause di forza maggiore riportate nel PSR; - per i premi a superficie: - la differenza tra la superficie dichiarata in domanda e quella accertata ed ammissibile all aiuto è superiore al 20% di quanto accertato; - se la percentuale di difformità - intesa come rapporto tra i capi per i quali sono state riscontrate irregolarità diviso il numero totale di capi accertati è superiore al 20% dei capi accertati; - per i premi per capi animali detenuti: - qualora si constati che la percentuale di difformità - intesa come rapporto tra i capi per i quali sono state riscontrate irregolarità diviso il numero totale di capi accertati - sia superiore al 20% dei capi accertati; - il beneficiario non ha adempiuto ad almeno uno degli impegni essenziali sottoscritti e previsti dalla specifica azione; - l inadempimento di più impegni accessori nell ambito della singola azione comporti decadenze parziali in quantità superiore al 20% dell aiuto concedibile. Le cause di forza maggiore devono essere notificate per iscritto entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di farlo. 2.6 RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI La decadenza totale o parziale comporta in ogni caso, fatti salvi i casi di forza maggiore, l obbligo a carico del beneficiario di rimborsare le somme indebitamente percepite, maggiorate dei relativi interessi calcolati a partire dalla data di notifica all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data di rimborso degli importi dovuti al tasso legale vigente in vigore al momento della notifica all'imprenditore dell'obbligo di restituzione. Per data di notifica si intende la data in cui l imprenditore riceve la comunicazione dell inizio procedimento di revoca. Gli interessi non sono tuttavia dovuti qualora il pagamento indebito sia avvenuto per errore dell Amministrazione competente. Qualora in occasione del controllo si accertino difformità riferibili anche alle annualità precedenti nell ambito del quinquennio d impegno, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo le modalità di ricalcolo del premio descritte ai punti e Limitatamente all azione (Conservazione delle aree prative), nel caso si accertino difformità riguardanti il grado di meccanizzazione, si procederà al ricalcolo dei premi concessi nelle annualità precedenti e si effettuerà il recupero degli importi concessi in eccedenza, maggiorati del 20%.

52 52 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Il recupero di importi indebitamente concessi può anche essere effettuato, qualora possibile ed in conformità a quanto disposto dall art. 49, comma 2, del Reg. CE 2419/2001, mediante una detrazione operata sul primo pagamento utile a favore del beneficiario interessato. In tal caso gli interessi sulle somme da detrarre sono calcolati a partire dalla data di notifica all'imprenditore dell'obbligo di restituzione, come sopra definita, sino alla data di detrazione degli importi dovuti che viene stabilita nel giorno 15 ottobre 2005, quale termine ultimo di approvazione con decreto degli elenchi di liquidazione trasmessi dall'amministrazione provinciale ad AGEA per la campagna in corso. Per le domande contenute negli elenchi di liquidazione inviati ad AGEA successivamente al 15 ottobre 2005, il suddetto termine viene fissato nel giorno 31 dicembre Qualora non sia possibile operare la detrazione di cui al capoverso precedente non è richiesta la restituzione di importi inferiori o uguali a 100 euro, al netto degli interessi, per imprenditore e per periodo di erogazione del premio. Si considera causa di forza maggiore, e pertanto è possibile recedere dall'impegno assunto senza obbligo di restituzione dei premi già percepiti, il grave danneggiamento delle superfici soggette ad impegno provocato da fauna selvatica. Quanto sopra si applica sia ai procedimenti di revoca non ancora avviati, sia ai procedimenti di revoca non ancora conclusi. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente deliberazione, si rinvia a quanto previsto dal PSR, dal manuale delle procedure e dei controlli trasmesso da AGEA e dalla normativa in vigore. SOTTOMISURA 6.1 INTRODUZIONE E/O MANTENIMENTO DEI METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA L'istruttoria delle domande di premio viene effettuata dal Servizio Strutture, Gestione e Sviluppo delle Aziende Agricole. I controlli in loco sono effettuati d intesa con il Servizio Vigilanza e Promozione dell Attività A- gricola - Ufficio Per la Qualità delle Produzioni Agroalimentari. In caso di rinnovi di colture arboree, per ovviare ai problemi legati alla stanchezza del terreno derivante dal succedersi nel tempo della stessa coltivazione, in osservanza alla pratica da sempre consigliata del riposo del suolo, è possibile intercalare per un anno una coltura miglioratrice (da sovescio e/o colture orticole) al fine di ripristinarne le caratteristiche di fertilità naturale. In questo caso l impegno quinquennale assunto prosegue con l adeguamento del premio liquidato alla coltura temporaneamente adottata. SOTTOMISURA 6.2 MANTENIMENTO DI PRATICHE ESTENSIVE AZIONE CONSERVAZIONE DELLE AREE PRATIVE L'istruttoria delle domande di premio viene effettuata dal Servizio Strutture Gestione e Sviluppo delle Aziende Agricole. I controlli in loco relativi alle superfici coltivate con metodo biologico sono effettuati d intesa con il Servizio Vigilanza e Promozione dell Attività Agricola - Ufficio Per la Qualità delle Produzioni Agroalimentari. 1. Beneficiari dell'aiuto Per beneficiare del premio le aziende degli imprenditori agricoli richiedenti devono avere il centro aziendale ubicato entro il territorio provinciale. Per il calcolo della superficie agraria utilizzata dall'azienda, nella domanda può essere inserita la superficie delle particelle fondiarie coltivate che si estendono nei comuni extra provinciali limitrofi al territorio della provincia di Trento a condizione che il titolo di possesso sia comprovato da idonea dichiarazione nel caso di terreni in proprietà, oppure da un contratto di affitto regolarmente registrato negli altri casi. Per tali superfici non si concedono contributi fatto salvo quanto previsto da specifiche convenzioni tra la Provincia Autonoma di Trento e le Province interessate. In questo caso, il Servizio competente della Provincia di Trento è autorizzato ad effettuare i previsti controlli amministrativi e sopralluoghi con il proprio personale anche a carico delle superfici di pertinenza dell azienda del richiedente che ricadano entro i confini della Provincia confinante. Le aziende zootecniche per beneficiare del premio devono presentare un carico di UBA per ettaro di superficie foraggiera totale non superiore a 2,5 e non superiore a 2 nel caso di coltivazione con metodo biologico. Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un pa-

53 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom rametro di 0,30 ettari per UBA al pascolo. Non viene considerata ai fini del computo della superficie foraggiera totale la superficie rientrante in contratti stipulati tra aziende biologiche, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n del 12 luglio 2002, per lo spargimento delle deiezioni animali e per l approvvigionamento delle produzioni vegetali; Nel caso di allevamenti transumanti, in considerazione della particolare modalità di utilizzazione delle risorse foraggiere, si prescinde dall applicazione dei limiti di carico sopra riportati. I prati consociati a frutteto sono presi in considerazione solo se l'investimento è inferiore a 50 piante da frutto per ettaro omogeneamente distribuite sulla superficie della particella fondiaria dichiarata. La trasformazione di impegni agroambientali dalla coltivazione di superfici a prato stabile con metodo biologico ad impegni rientranti nella sottomisura 6.1. non comporta l inizio di un nuovo impegno quinquennale in quanto i vantaggi ambientali sono sempre assicurati dall applicazione dei metodi dell agricoltura biologica. AZIONE CONSERVAZIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO MEDIANTE L'ALPEGGIO DEL BESTIAME L'istruttoria delle domande di premio viene effettuata dal Servizio Strutture Gestione e Sviluppo delle Aziende Agricole. 1. Documentazione da allegare alla domanda Ogni richiedente può presentare un'unica domanda per tutti gli alpeggi gestiti e per i quali assume l'impegno quinquennale. Alla domanda dovrà essere allegato l'elenco delle particelle fondiarie interessate all'iniziativa utilizzando il modello predisposto dalla Provincia. Non è necessario allegare le mappe catastali. Ai fini del rispetto delle limitazioni al carico di bestiame per ettaro, come specificato dal punto 1 lett. c) dei "Criteri per la concessione degli aiuti" dell azione del PSR, il richiedente è tenuto a fornire entro il 15 giugno apposita dichiarazione riportante la distinta del bestiame alpeggiato su ogni singola malga. Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario della malga, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione dello stesso che indichi il titolo giuridico di possesso della malga medesima. SOTTOMISURA 6.3 IMPIEGO DI ALTRI METODI DI PRODUZIONE COMPATIBILI CON LE ESIGENZE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI, NONCHÉ CON LA CURA DELLO SPAZIO NATURALE E DEL PAESAGGIO. AZIONE RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLE AREE OLIVICOLE. L'istruttoria delle domande di premio viene effettuata dal Servizio Strutture Gestione e Sviluppo delle Aziende Agricole. AZIONE RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL CASTAGNETO. L'istruttoria delle domande di premio viene effettuata dal Servizio Strutture, Gestione e Sviluppo delle Aziende Agricole. AZIONE COSTITUZIONE E/O MANTENIMENTO DI SIEPI L'istruttoria delle domande di premio viene effettuata dal Servizio Strutture, Gestione e Sviluppo delle Aziende Agricole. Per le superfici rientranti nell area dei biotopi l istruttoria delle stesse viene effettuata dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura. 1. Documentazione da allegare alla domanda. I richiedenti, proprietari dei fondi interessati devono presentare l'estratto tavolare o idonea dichiarazione, qualora non sia già stata presentata nell anno precedente, atta a dimostrare il titolo di proprietà delle particelle fondiarie interessate all'iniziativa, nonché dichiarare la SAU in proprietà ripartita per singole colture. I richiedenti devono inoltre presentare una copia fotostatica delle mappe catastali relative alle particelle fondiarie oggetto dell'intervento, con riportata la disposizione delle siepi da realizzare.

54 54 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom AZIONE (AZIONI A - B - C) MISURE AGROAMBIENTALI NEL SISTEMA DEI BIOTOPI L'istruttoria delle domande di aiuto viene effettuata dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura. AZIONE B CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DI SPAZI NATURALI E SEMI NATURALI E DEGLI ELEMENTI DELL'AGROECOSISTEMA E DEL PAESAGGIO AGRARIO E IMPIEGO DI METODI DI PRODUZIONE COMPATIBILI CON LE ESIGENZE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI INTERVENTO - B.1.- CONSERVAZIONE E CURA DI FILARI E DI ALBERI ISOLATI 1. Documentazione da allegare alla domanda. I richiedenti, proprietari dei fondi interessati devono presentare l'estratto tavolare o idonea dichiarazione, qualora non sia già stata presentata nell anno precedente, atta a dimostrare il titolo di proprietà delle particelle fondiarie interessate all'iniziativa, nonché dichiarare la SAU in proprietà ripartita per singole colture. I richiedenti devono inoltre presentare copia fotostatica delle mappe catastali relative alle particelle fondiarie interessate con indicazione, almeno approssimativa, della disposizione degli stessi qualora non sia già stata presentata nell anno precedente. INTERVENTO - B.2.- CONSERVAZIONE E CURA DEI BOSCHETTI E DEI BOSCHI RIPARIALI 1. Documentazione da allegare alla domanda. I richiedenti, proprietari dei fondi interessati devono presentare l'estratto tavolare o idonea dichiarazione, qualora non sia già stata presentata nell anno precedente, atta a dimostrare il titolo di proprietà delle particelle fondiarie interessate all'iniziativa, nonché dichiarare la SAU in proprietà ripartita per singole colture. SOTTOMISURA 6.4 ALLEVAMENTO DI SPECIE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ESTINZIONE L'istruttoria delle domande di aiuto viene effettuata dal Servizio Strutture Gestione e Sviluppo delle Aziende Agricole. 1. Documentazione da allegare alla domanda. La domanda è completata con la lista dei capi iscritti: al libro genealogico per i bovini di razza Rendeva, i bovini di razza Grigio Alpina ed il Cavallo da Tiro Pesante Rapido (TPR), al registro anagrafico regionale per il Cavallo Norico, al registro anagrafico provinciale per le capre di razza Pezzata mochena e le pecore di razza Fiemmese Tingola ed a un registro anagrafico per la Capra Bionda dell'adamello. 2. Ciascun animale oggetto dell'aiuto deve di norma essere detenuto dall'imprenditore per un periodo non inferiore a 5 mesi dalla presentazione della domanda. 3. Le aziende per beneficiare del premio devono presentare un carico di UBA per ettaro di superficie foraggiera totale non superiore a 2,5 e non superiore a 2 nel caso di aziende biologiche. Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,30 ettari per UBA al pascolo. Nel caso di allevamenti transumanti, in considerazione della particolare modalità di utilizzazione delle risorse foraggiere, si prescinde dall applicazione dei limiti di carico sopra riportati.

55 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom SOTTOMISURA 6.5 COLTURA E MOLTIPLICAZIONE DEI VEGETALI ADATTI ALLE CONDIZIONI LOCALI E MINACCIATI DI EROSIONE GE- NETICA AZIONE PREMIO PER LA COLTIVAZIONE DI GRANOTURCO LOCALE DA GRANELLA L'istruttoria delle domande di aiuto viene effettuata dal Servizio Strutture Gestione e Sviluppo delle Aziende Agricole. SOTTOMISURA 6.6 CURA DEI TERRENI AGRICOLI ABBANDONATI Eventuali richieste di adesione alla misura 6.6 del PSR presentate nell annata in corso non sono ammissibili e potranno transitare, su richiesta degli interessati, nella misura 9 del PSR stesso. [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 2005, n. 376 LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Grigno: piano regolatore generale - approvazione con modifiche d ufficio Con la deliberazione commissariale n. 2 di data 1 aprile 2004, ai sensi degli articoli 40 e ss. della LP , n. 22 e s.m. (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), veniva adottato - in via definitiva - il piano regolatore generale del Comune di Grigno. Gli atti venivano esaminati dalla Commissione urbanistica provinciale la quale, analizzato attentamente quanto proposto alla luce degli aspetti motivazionali della variante ed interpellati l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, i Servizi ed Uffici provinciali per quanto di rispettiva competenza, si esprimeva con verbale di deliberazione n. 44/2004 di data 14 ottobre A seguito dell esame tecnico, la CUP evidenziava problemi di coordinamento con le pianificazioni provinciali sovraordinate (PGUAP, biotopi e SIC, piano Cave, piano di smaltimento dei RSU, etc.) e di integrazione con le normative provinciali e nazionali di settori specifici (commercio, inquinamento, etc.). Con particolare riferimento alle previsioni del sistema ambientale, la Commissione urbanistica provinciale riteneva opportuno che il Parco del Brenta fosse sostenuto da un adeguato apparato normativo e che medesima attenzione meritava anche la tutela delle aree agricole di interesse primario. La CUP richiedeva inoltre la riduzione o la modifica di alcuni piani attuativi e proponeva all Amministrazione comunale di riconsiderare il piano attuativo denominato PA1 (variante n. 94) e di stralciare i piani di lottizzazione denominati PL2 (variante n. 22) e PL3 (variante n. 26). Con comunicazione dd. 27 gennaio 2005, il verbale di deliberazione della CUP n. 44/2004 di data 14 ottobre 2004 veniva trasmesso all Amministrazione comunale, la quale condivideva in gran parte i rilievi effettuati e presentava controdeduzioni a sostegno delle scelte effettuate che chiedeva venissero confermate. Rispetto alle controdeduzioni del Comune, si ritiene di condividere la conservazione del piano di lottizzazione denominato PL2, compensandola con un sostanziale ridimensionamento del piano attraverso la soppressione di un area edificabile limitrofa, così come proposto dalla stessa Amministrazione comunale. Ai fini della LP 13 marzo 2002, n. 5 in tema di usi civici, si precisa che la nuova area a campeggio coinvolta, così come del resto prospettato nella Conferenza dei Servizi di data 31 luglio 2003, viene stralciata con il presente provvedimento conformemente anche al parere della Commissione urbanistica provinciale. In considerazione di quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter proporre alla Giunta provinciale alla Giunta provinciale l approvazione del nuovo piano regolatore generale in argomento con l introduzione, nei relativi elaborati delle modifiche d ufficio precedentemente precisate e risultanti, salvo le deduzioni del Comune e limitatamente all area denominata PL2, dal parere della Commissione urbanistica provinciale. Per praticità e trasparenza, si è provveduto a far approntare dal Comune un testo completo della variante in oggetto, già comprensivo delle modifiche d ufficio disposte con la presente deliberazione, testo che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. LA GIUNTA PROVINCIALE

56 56 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom omissis delibera 1) di introdurre nel piano regolatore generale del Comune di Grigno, definitivamente adottato con deliberazione commissariale n. 2 di data 1 aprile 2004, le modifiche d ufficio in premessa sintetizzate; 2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1), il piano regolatore generale del Comune di Grigno di cui alla deliberazione commissariale n. 2/2004 in argomento, negli atti che, comprensivi delle modifiche, si allegano come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (omissis); 3) di dare atto che con le modifiche d ufficio di cui al punto 1), il piano regolatore generale del Comune di Grigno è da considerarsi adeguato alla variante 2000 al piano urbanistico provinciale; 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA M. MORESCHINI [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 2005, n. 393 LP , n. 22 e s.m. - Comune di Castello Tesino - Pieve Tesino - Cinte Tesino - varianti al piano regolatore generale - approvazione con modifiche d ufficio Con deliberazione consiliare n. 16 dd il Comune di Cinte Tesino adottava una variante al PRG vigente secondo i presupposti di cui alla LP n. 4 e s.m. in quanto legato alla realizzazione dei Patti Territoriali Tesino-Vanoi. Analogamente per le medesime finalità operavano quindi il Comune di Castello Tesino con deliberazione consiliare n. 35 dd e Pieve Tesino con deliberazione consiliare n. 33 dd Tutti gli atti prodotti erano esaminati dalla Commissione urbanistica provinciale che si esprimeva rispettivamente in seduta , e Tutte le valutazioni della CUP erano improntate ad una serie di considerazioni generali in ordine agli aspetti di riferimenti ai vincoli, agli indirizzi e criteri del PUP e ad una puntuale valutazione analitica e di critica su alcune delle modifiche che presentano problematicità paesaggistico-ambientale, contraddittorietà ai vincoli del PUP e soprattutto necessità di approfondimento sotto il profilo della sostenibilità economica e delle concrete ricadute sulle comunità coinvolte con particolare riferimento alla definizione di alcuni consistenti interventi ricettivi denominati Baite del Lagorai e contraddistinti dalla tipologia del villaggio albergo, per una volumetria complessiva teorica di oltre mc. Le valutazioni della CUP erano trasmesse ai Comuni interessati che con nota n. 368 dd per il Comune di Pieve Tesino, n dd e n dd per il Comune di Castello Tesino formulavano opportune controdeduzioni. Tali elementi integrativi erano oggetto di ulteriori approfondimenti, di verifiche anche con sopralluoghi e di confronti con le Amministrazioni comunali tenuto conto della rilevanza delle iniziative sulle realtà locali ai fini di un rilancio socio-economico di quelle comunità senza suscitare aspettative economicamente o territorialmente insostenibili. Le varianti così come proposte possono essere organizzate secondo due principali filoni. Una serie di limitate e puntuali modifiche attinenti il potenziamento e il completamento di situazioni esistenti nei settori abitativi e/o produttivi, la ristrutturazione e/o l ampliamento di attività ricettive esistenti per lo più collocate nei centri abitati ed infine alcune aree alberghiere rilevanti per dimensione e collocazione, le cui principali proposte sono riferite alle località di Cavallara al passo Broccon, Celado ex Bailo e Cinte Tesino tutte assieme ad altre, ulteriormente individuate sul territorio, riconducibili al progetto denominato Baite del Lagorai. Tale progetto, consistente per dimensione, distribuzione e con caratterizzazione tipologica del villaggio albergo è stato oggetto di ulteriori valutazioni con studi appositamente commissionati che hanno evidenziato la necessità di tenere conto di criteri di cautela e di ridimensionare conseguentemente l intero programma sulla base di effettivi criteri di sostenibilità economia e territoriale.

57 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Fatte queste premesse la Giunta provinciale ritiene possibile formulare una valutazione positiva rispetto alle varie e puntuali iniziative ricettive alberghiere in corrispondenza delle aree abitative riconoscendone la naturale compatibilità urbanistica ed anche per quelle ulteriori puntuali modifiche sulle quali la Commissione urbanistica nel suo parere e le controdeduzioni dei Comuni confermano nella sua compatibilità territoriale. Relativamente al progetto Baite del Lagorai la Giunta provinciale osserva che le iniziative proposte appaiono, oltreché di rilevante impatto ambientale per la relativa dimensione in termini di volumetrie prospettate, problematiche sul piano della economicità e dei riflessi indotti sulle comunità interessate. Su questi presupposti la Giunta provinciale, tenuto conto dell atto di indirizzo sul turismo (deliberazione della Giunta provinciale n dd ), nonché dell atto preliminare per la predisposizione e l attuazione dei Patti territoriali (deliberazione della Giunta provinciale n. 161 dd ), riconoscendo l esigenza di avviare un processo di sviluppo socio economico importante per l intero territorio del Tesino ma cosciente che questo processo non può non essere accompagnato da una attenta valutazione dei principi di responsabilità, di sostenibilità socio economica e di attenta gestione delle risorse territoriali, propone le seguenti modifiche d ufficio alle varianti pattizie in oggetto considerando prioritario indirizzare e correttamente dimensionare le iniziative verso la tipologia dell albergo tradizionale al fine di garantire che gli investimenti costituiscano fonte locale di reddito e si configurino nei termini classici della esperienza ricettiva turistica trentina e limitando di conseguenza la proposta del villaggio albergo, che costituisce una tipologia da sperimentare, alla sola località di Cinte Tesino riconoscendo per essa i caratteri della diretta prossimità dell abitato ma regolandone l utilizzo secondo parametri tesi ad evitare possibili fenomeni trasformativi o comunque speculativi: a) stralcio, conformemente ai rilievi della CUP delle modifiche: - per il Comune di Castello Tesino di quelle contraddistine dai numeri 6,8,10,11,13,15,16, 20 nonché parzialmente 5 come espressamente segnalato dal Comune, sulle cartografie; - Per il Comune di Pieve Tesino di quelle contraddistinte con i numeri 15 e 16 sulle cartografie; b) relativamente allo sviluppo alberghiero delle località Cavallara al passo Brocon, Celado (ex villaggio SAT) ed Ex Bailo integrazione della parte normativa di zona attraverso l introduzione del vincolo di destinazione ad albergo tradizionale di cui alla lettera a) del comma 1 dell articolo 5 della LP 7/2002 con una volumetria massima di mc per la loc. Cavallara e Celado e rispettivamente del recupero anche con demolizione e ricostruzione del volume del fabbricato esistente in corrispondenza del manufatto Ex Bailo ; c) integrazione all articolo 41 D2 delle norme di zona per l area alberghiera in prossimità di Cinte Tesino secondo i seguenti presupposti che contraddistinguono l obbligatorio piano di attuazione: - non frazionabilità della proprietà del complesso e garanzia della unitarietà della gestione alberghiera secondo le norme della legge provinciale n. 7/2002, come modificata dal DDL n. 23/XIII ; - numero massimo posti letto 200; - volume massimo fuori terra mc ; - esclusione della tipologia di residenza turistico alberghiera; - non ammissibilità di autonomi servizi di cucina; - visto di conformità del competente Servizio provinciale; - disposizioni sulla composizione generale del complesso sulle tipologie sia dei nuclei (più moduli aggregati) sui materiali e le sistemazioni esterne. Con le predette modificazioni d ufficio che si sostanziano in un vasto e consistente ridimensionamento dello sviluppo ricettivo e con le garanzie di attenta gestione delle iniziative, si ritiene che le varianti in argomento siano passibili di approvazione. Per trasparenza e praticità si è provveduto a far approntare un testo delle varianti, già comprensivo delle predette modifiche che si allega parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di introdurre nelle varianti ai PRG dei Comuni di Cinte Tesino, Castello Tesino e Pieve Tesino, di cui alle deliberazioni consiliari rispettivamente n. 16 dd , n. 35 dd e n. 33 dd le modifiche d ufficio di cui alla lettera a), b) e c) della premessa; 2. di approvare conseguentemente con le modifiche di cui al punto 1) le varianti in argomento nel testo che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (omissis);

58 58 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom di impegnarsi, tenendo conto che appare necessario comunque garantire che il modello di sviluppo sia realizzato attraverso un processo attuativo progressivo e controllato, correlato alla riscontratata positività degli investimenti a livello macroeconomico dell area, via via che i medesimi vengano attuati, a riesaminare il mutamento di destinazione da albergo tradizionale a villaggio-albergo dell area alberghiera di Celado, alla luce di due condizioni: - temporalmente non prima del 2009 e comunque a distanza di almeno due anni dall ultimazione delle iniziative proposte a Cinte Tesino; - previa verifica da parte della Provincia dei risultati di impatto socio-economico locale delle iniziative in loc. Cinte Tesino, dalla quale emerga l opportunità di ripetere tale modello di offerta; 4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso le sedi comunali a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA M. MORESCHINI [BO E020 ] COMPRENSORIO BASSA VALS. E TESINO - COMMISS. ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITAT. 3 marzo 2005 Graduatoria comprensoriale provvisoria relativa al 1 semestre 2004 dei richiedenti l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica - LP n. 16/90 «Interventi a favore delle persone anziane» LA COMMISSIONE COMPRENSORIALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI Premesso che sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del è stata pubblicata la graduatoria definitiva del 2 semestre 2003 dei richiedenti l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica; rende noto di aver proceduto con i criteri e le modalità di attuazione della LP 18 giugno 1990 n. 16, approvati dalla Giunta provinciale con provvedimento n dd e smi. alla formazione della graduatoria provvisoria relativa al 1 semestre 2004 di cui all'allegata tabella A); La domanda presentata dal signor Maffei Gianpietro, è esclusa in quanto il richiedente ha rinunciato in data prot. n.13380/6-2 al proseguimento della pratica. La domanda presentata dalla signora Marchi Lina, è esclusa in quanto la richiedente ha rinunciato in data prot. n.1375/6-2 al proseguimento della pratica. La domanda presentata dalla signora Debortoli Flora è esclusa in quanto la richiedente ha rifiutato in data prot. 1288/6-3 all assegnazione di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare nel Comune indicato nella domanda. A tutti sarà data comunicazione con le modalità previste dall'art. 3, comma 5 del "Regolamento di attuazione" della LP 16/90; inoltre la graduatoria provvisoria sarà depositata nelle Segreterie dei Comuni del Comprensorio C.3 a disposizione del pubblico. IL PRESIDENTE B. PEROZZO IL SEGRETARIO G DALLA ROSA

59 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C03 BASSA VALSUGANA EDILIZIA PUBBLICA - GRADUATORIA PROVVISORIA (G) - SEMESTRE 1 ANNO 2004 Allegato A) Posiz. Cognome Nome PUNTI Zone Omogenee 1. PAPARUSSO PAOLO BEZZELE PIERINA TORGHELE OTTILIA PATERNOSTER MARJA TISON GIORGIO [BO E020 ] COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA - COMMISS.NE ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA 1 marzo 2005, n. 1/2004 LP 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. - delibera della Giunta provinciale n del 21 giugno 1991 e s.m.i. - formazione seconda graduatoria definitiva del biennio 2 sem sem relativa alle domande di assegnazione alloggi di edilizia abitativa pubblica presentate nel periodo 1 gennaio giugno 2004 LA COMMISSIONE COMPRENSORIALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI Premesso che ha proceduto, ai sensi dell'art. 3 dei "Criteri e modalità di attuazione della LP 16/90" di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n dd. 21 giugno 1991 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 - stessi atti - alla formazione della graduatoria provvisoria relativa alle domande presentate dai soggetti di cui all'art. 2 della LP 18 giugno 1990, n. 16 e succ. mod. ed integr., nel periodo: 1 gennaio giugno 2004 (verbale n. 12/2004 dd ); Preso atto che tutti i richiedenti sono stati informati del punteggio a loro attribuito e della possibilità di produrre eventuali controdeduzioni scritte con le modalità previste dalla vigente normativa; Accertato che non è stata proposta entro i termini fissati alcuna controdeduzione scritta ai punteggi assegnati; Visto l'art. 4 dei "Criteri e modalità di attuazione della LP 16/90" di cui alla delibera della Giunta provinciale n dd. 21 giugno 1991 e s.m.i.; Vista la LP 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. ed in particolare l'art. 4; Tutto ciò premesso, a voti unanimi, espressi a norma di legge formula 1. la graduatoria definitiva, nonché le sottograduatorie per zone omogenee, relative alle domande presentate nel periodo 1 gennaio giugno 2004 da parte di persone anziane che intendono ottenere in locazione semplice alloggi di edilizia abitativa pubblica, nei termini di cui all allegato A che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale in n. 3 fogli; 2. di provvedere, ai sensi e nei modi previsti dall art. 3 della deliberazione della GP n dd e s.m.i., alla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE L. NICOLUSSI CASTELLAN IL SEGRETARIO R. TURRI

60 60 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom

61 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Comune di AMBLAR [BO P025 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 febbraio 2005, n. 4 Art. 42 bis della LP 5 settembre 1991 n rettifica artt. 9.2 e 9.3 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Amblar e autorizzazione all inoltro di istanza di modifica alla Giunta provinciale Ai sensi dell art. 42 bis della LP n. 22/1991 e ss.mm. non richiedono la procedura di variante al PRG i seguenti atti: a) la correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del piano regolatore generale; b) gli adeguamenti conseguenti alle correzioni di cui alla lett. a), allo scopo di eliminare previsioni contrastanti fra loro. Gli atti relativi alla rettifica degli errori materiali e gli adeguamenti necessari per eliminare previsioni contrastanti fra loro, vengono predisposti dalle Amministrazioni comunali e approvati con deliberazione del Consiglio comunale. In seguito tutta la documentazione relativa alla rettifica e conseguente adeguamento viene trasmessa al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della PAT che provvede ad aggiornare l archivio della pianificazione e a pubblicare la deliberazione del Consiglio comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Resta applicabile il potere di annullamento riconosciuto alla Giunta provinciale dall art. 134 della LP n. 22/1991. Il PRG del Comune di Amblar, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n dd e pubblicato sul BUR il , prevede nella parte Nord dell abitato un ampia zona, che in cartografia è indicata: con il colore giallo, il numero 05 ed il simbolo PL. La legenda del PRG prevede invece, con il colore giallo: le aree contraddistinte da 04 (insediamenti abitativi di nuova espansione intensiva, le aree contraddistinte da 05 e da un asterisco (insediamenti abitativi di nuova espansione estensiva), ed infine le aree contraddistinte da 05 e da PL denominate semplicemente Piano di Lottizzazione. Da una lettura della cartografia e della legenda in essa indicata si suppone che l area interessata dalla lottizzazione sia da considerarsi compresa tra le aree di nuova espansione estensiva, le quali sono caratterizzate da una densità fondiaria ed un altezza massima inferiori rispetto alle aree di nuova espansione intensiva. La lettura delle norme di attuazione invece contraddice questo assunto, dato che nell art relativo alle aree di espansione estensiva non viene riportata espressamente nessuna prescrizione specifica per le lottizzazioni, mentre nell art. 9.2, relativo alle aree di espansione intensiva si fa esplicito riferimento alle aree contrassegnate con PL (omissis - nelle aree contrassegnate nelle planimetrie in scala 1:2000 e 1:5000 con PL l edificazione è ammessa solo mediante piano di lottizzazione. Per le lottizzazioni in corso di realizzazione avranno vigore fino alla loro scadenza. ). L ultimo comma inoltre richiama esplicitamente la zona in questione nel modo seguente: omissis - il piano di lottizzazione dovrà prevedere che la quota della strada di penetrazione centrale e soprattutto la quota del piano terra dei nuovi fabbricati sia riportata a quella del solaio attuale del magazzino comunale dei Vigili del Fuoco adiacente la zona soggetta a lottizzazione.. È evidente dunque come vi sia una incongruenza fra quanto riportato in cartografia e quanto detto nelle norme di attuazione, ed in particolare che in cartografia la zona in questione va considerata zona residenziale estensiva, mentre secondo le norme va considerata zona residenziale intensiva. L Amministrazione comunale, a fronte della difficoltà di e- sprimere un parere di conformità urbanistica sul Piano Guida in località Corten che successivamente dovrà svilupparsi in un Piano di Lottizzazione, ha intenzione di correggere tale incongruenza facendo ricorso all art. 42 bis della LP n. 22/91 e s.m. che, come già detto, prevede al comma 1 lettera a) la possibilità di correggere errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli elaborati del piano regolatore generale. In particolare, anche sulla base di quanto riportato nella relazione dd assunta al protocollo dell ente in data sub 323, a firma dell ing. Roberto Battocletti, sostituitosi all estensore del piano ing. Pellegrini, dopo la sua scomparsa, l Amministrazione comunale ha ritenuto di considerare come corretta l indicazione della cartografia di piano, e quindi ha ritenuto di correggere l errore trasportando i riferimenti alle lottizzazioni dall art. 9.2 Aree di espansione intensiva al successivo articolo 9.3 Aree di espansione estensiva. Tale convinzione nasce dalle seguenti considerazioni: 1) dall esame della distribuzione cartografica delle varie zone si nota come le zone intensive sono composte unicamente da lotti isolati di piccole dimensioni, mentre al contrario tra le zone estensive è compresa una zona di dimensioni molto maggiori, confrontabili con quelle della zona di lottizzazione che è oggetto della difficoltà interpretativa. In base a questo sembra corretto ritenere che una zona di notevole dimensione come la lottizzazione debba essere inserita per analogia tra le aree di espansione estensiva;

62 62 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom ) Le norme di attuazione prevedono per le aree di espansione intensiva un altezza massima di 10,50 metri ed un indice di densità fondiaria di 1,80 m cubi/metro quadro, mentre per le zone di espansione estensiva sono ridotti rispettivamente a 9,50 e 1,50. L edificazione nelle aree di espansione estensiva quindi è soggetta a limiti più restrittivi. L ultimo comma dell art. 9.2 è stato inserito tra le norme attuazione a seguito delle osservazioni della CUP ed a seguito di sopralluogo effettuato dai funzionari provinciali: lo scopo di tale norma è quello di limitare al minimo indispensabile l impatto paesaggistico delle nuove costruzioni. Per quanto detto, è evidente quindi che l inserimento della zona di lottizzazione tra le aree di espansione estensiva rispetta maggiormente l intento della CUP di limitare l impatto paesaggistico delle nuove costruzioni. In conclusione con la presente rettifica alle previsioni del PRG si provvederà a modificare le norme di attuazione, eliminando dall art. 9.2 tutti i riferimenti alla zona di lottizzazione, che verranno invece inseriti senza modifiche nell art. 9.3 Aree di espansione estensiva quest ultimo articolo verrà infine leggermente modificato al primo comma inserendo nella descrizione delle aree estensive il riferimento alla numerazione ed alla simbologia effettivamente presenti in cartografia. La formulazione rettificata degli artt. 9.2 e 9.3 delle norme di attuazione è pertanto la seguente: Aree di espansione intensiva. Sono aree da urbanizzare da destinare a soddisfare il fabbisogno di abitazioni, arretrato e dell immediato futuro. Valgono le seguenti norme: - densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 1,8 m3 /m2; - superficie del lotto: non può essere inferiore a 500 m2; - altezza del fabbricato: non può essere superiore a 10,50 m; - distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione; per i tracciati stradali nell ambito di lottizzazioni, dalla data di approvazione dei relativi PdL verranno rispettate distanze dal ciglio uguali a quelle previste per strade esistenti di corrispondente categoria; - distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m. Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati; la distanza dai confini dei volumi interrati è di 1,50 salvo accordi con i proprietari limitrofi, - distanza tra i fabbricati: non può essere inferiore ai 10 m.; - abrogato; - tipologia ammessa: edificio isolato o a schiera con volumi non in contrasto con quelli circostanti; - copertura con colmi orientati secondo la massima pendenza o paralleli ai colmi degli edifici circostanti esistenti; - materiali ammessi: tutti quelli tradizionali locali (legno, intonaco rustico, pietra facciavista, ecc.) utilizzati e messi in opera secondo la tradizione del luogo o in analogia con edifici circostanti. L utilizzo di nuovi materiali non dovrà contrastare con le tipologie esistenti; - vanno rispettati i criteri di tutela ambientale. - abrogato Aree di espansione estensiva. Sono aree da urbanizzare da destinare a soddisfare il fabbisogno di abitazioni, arretrato e dell immediato futuro. Sono contraddistinte in cartografia dal numero 05 e dall asterisco o dal simbolo PL. Valgono le seguenti norme: - densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 1,5 m3 /m2; - superficie del lotto: non può essere inferiore a 500 m2; - altezza del fabbricato: non può essere superiore a 9,50 m; - distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione; per i tracciati stradali nell ambito di lottizzazioni, dalla data di approvazione dei relativi PdL verranno rispettate distanze dal ciglio uguali a quelle previste per strade esistenti di corrispondente categoria; - distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m. Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati; la distanza dai confini dei volumi interrati è di 1,50 salvo accordi con i proprietari limitrofi, - distanza tra i fabbricati: non può essere inferiore ai 10 m.; - tipologia ammessa: edificio isolato o a schiera con volumi non in contrasto con quelli circostanti; - materiali ammessi: tutti quelli tradizionali locali (legno, intonaco rustico, pietra facciavista, ecc.) utilizzati e

63 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom messi in opera secondo la tradizione del luogo o in analogia con edifici circostanti. L utilizzo di nuovi materiali non dovrà contrastare con le tipologie esistenti; - vanno rispettati i criteri di tutela ambientale; - nelle aree contrassegnate nelle planimetrie in scala 1:2000 e 1:5000 con PL l edificazione è ammessa solo mediante piano di lottizzazione. Per le lottizzazioni in corso di realizzazione avranno vigore fino alla loro scadenza. - il piano di lottizzazione dovrà prevedere che la quota della strada di penetrazione centrale e soprattutto la quota del piano terra dei nuovi fabbricati sia riportata a quella del solaio attuale del magazzino comunale dei Vigili del Fuoco adiacente la zona soggetta a lottizzazione. Nell esaminare il progetto di piano guida la Commissione Edilizia comunale ha peraltro evidenziato un ulteriore tematica rappresentata dalla obiettiva difficoltà di rispettare la prescrizione apparente dell ultimo comma dell attuale art. 9.3 come modificato in conseguenza del procedimento di correzione di errore materiale. Dopo aver risolto il problema della correzione dell errore e trovata la corretta collocazione nelle norme di attuazione,della zona soggetta al Piano di Lottizzazione, è stata riscontrata, anche da parte della Commissione Edilizia Comunale, riunitasi nella seduta del , una evidente difficoltà nell applicazione dell ultimo paragrafo dell art. 9.2 che a seguito della rettifica andrà collocato nell art. 9.3; Il paragrafo letteralmente riporta: - il piano di lottizzazione dovrà prevedere che la quota della strada di penetrazione centrale e soprattutto la quota del piano terra dei nuovi fabbricati sia riportata a quella del solaio attuale del magazzino comunale dai Vigili del Fuoco adiacente la zona soggetta a lottizzazione. Ci si chiede in particolare quale sia il corretto significato da dare all espressione la quota.., sia riportata a quella del solaio attuale del magazzino comunale ; un interpretazione restrittiva quanto letterale di tale assunto comporterebbe che tutta l area oggetto di lottizzazione sia spianata, in modo che tutte le costruzioni e la strada di penetrazione siano impostate allo stesso livello: un semplice esame delle quote del terreno riportate sulla planimetria di rilievo fa notare immediatamente che tale soluzione comporterebbe uno sbancamento di grossissima entità, che nei punti più sfavoriti raggiungerebbe un altezza di una decina di metri; inoltre lo sbancamento di migliaia di metri cubi di terreno e di roccia dovrebbe essere associato forzatamente alla necessità di realizzare delle imponenti opere di sostegno della strada comunale esistente e dei terreni all esterno della lottizzazione. È evidente che l interpretazione letterale della norma comporterebbe oltre ad una difficoltà ad attuare il Piano anche e soprattutto un vero e proprio scempio ambientale e paesaggistico che sarebbe contrario ad ogni interesse pubblico e ad ogni forma di corretta pianificazione territoriale, oltre al fatto che andrebbe contro lo spirito della norma stessa, voluta ed inserita d ufficio dalla Giunta provinciale a seguito delle osservazioni da parte della CUP, con l intento di limitare il più possibile l impatto ambientale. La deliberazione della Giunta provinciale n dell , con riferimento all area in parola, ha così disposto: - per l area individuata a nord est del centro storico, assoggettata a obbligo di lottizzazione, sulla quale la CUP aveva rilevato la carenza di analisi paesaggistico ambientali su possibili nuovi interventi edificatori, considerate le controdeduzioni prodotte dal Comune, verificato che l area risulta già edificabile dal piano vigente (D3 terziaria - con possibilità di aggiunta di strutture a funzione alberghiera), dopo apposito sopralluogo, si ritiene che l introduzione di alcune disposizioni normative specifiche aggiunte all articolo Aree di espansione intensiva - che assicurano il rispetto dei criteri di tutela ambientale e, all interno del piano di lottizzazione, dettano specifici criteri di intervento, l area in questione possa essere mantenuta delle nuove costruzioni, Lo spirito della norma dovrebbe essere quello di limitare l impatto ambientale cercando di abbassare la quota della strada e dei nuovi edifici ad un livello compatibile con le preesistenze circostanti; Per questo motivo, appurata l oggettiva impossibilità di applicare la norma, come evidenziato nella relazione dell ing. Roberto Battocletti del sub 349, preme inoltrare istanza alla Giunta provinciale, affinché, con il sistema dalla stessa ritenuto più opportuno, venga eliminata o modificato l ultimo paragrafo dell attuale 9.2 che a seguito di rettifica verrà inserito nell art. 9.3, affinché allo stesso si possa dare una corretta applicazione; IL CONSIGLIO COMUNALE Udita la relazione e condivise le argomentazione nella stessa contenute; Rilevato come l incongruenza tra la cartografia di Piano e gli artt. 9.2 e 9.3 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Amblar, così come attualmente formulati, non consenta, per errore materiale, l applicazione di nessuna delle due disposizioni; Ritenuto pertanto di attivare la procedura di rettifica della norma quale disciplinata dall art. 42 bis della LP n. 22/1991 e ss.mm. ricorrendone i presupposti dalla stessa indicati; Rilevato inoltre come si sia riscontrata una oggettiva impossibilità di applicazione dell ultimo paragrafo dell art. 9.2 che a seguito di rettifica sarà inserito nell art. 9.3, e ritenuto dunque opportuno inoltrare istanza alla Giunta provinciale affinché la stessa, in autotutela, elimini o modifichi il suddetto assunto; Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell art. 56 della LR n. 1/1993, dal tecnico comunale;

64 64 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Rilevato che, in considerazione della natura del provvedimento, non necessita acquisire il parere di regolarità contabile né l attestazione di copertura finanziaria; Visto il vigente TULLRROC approvato con DPGR n. 4/L così come modificato dalla LR n. 10 e dalla LP n. 7/20040 Vista la LR n. 1/1993 e ss.mm.; Visto lo Statuto comunale; Vista la LP n. 22/1991 e in particolare l art. 42 bis; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n dd ; Dopo ampia e approfondita discussione; Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente con l assistenza degli scrutatori previamente nominati delibera 1. di rettificare, per quanto sopra esposto e ai sensi dell art. 42 bis della LP n. 22/1991, gli artt. 9.2 e 9.3 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Amblar; 2. di dare atto che la nuova formulazione degli artt. 9.2 e 9.3 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Amblar è la seguente: Aree di espansione intensiva. Sono aree da urbanizzare da destinare a soddisfare il fabbisogno di abitazioni, arretrato e dell immediato futuro. Valgono le seguenti norme: - densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 1,8 m3 /m2; - superficie del lotto: non può essere inferiore a 500 m2; - altezza del fabbricato: non può essere superiore a 10,50 m; - distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione; per i tracciati stradali nell ambito di lottizzazioni, dalla data di approvazione dei relativi PdL verranno rispettate distanze dal ciglio uguali a quelle previste per strade esistenti di corrispondente categoria; - distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m. Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati; la distanza dai confini dei volumi interrati è di 1,50 salvo accordi con i proprietari limitrofi; - distanza tra i fabbricati: non può essere inferiore ai 10 m.; - abrogato; - tipologia ammessa: edificio isolato o a schiera con volumi non in contrasto con quelli circostanti; - copertura con colmi orientati secondo la massima pendenza o paralleli ai colmi degli edifici circostanti esistenti; - materiali ammessi: tutti quelli tradizionali locali (legno, intonaco rustico, pietra facciavista, ecc.) utilizzati e messi in opera secondo la tradizione del luogo o in analogia con edifici circostanti. L utilizzo di nuovi materiali non dovrà contrastare con le tipologie esistenti; - vanno rispettati i criteri di tutela ambientale; - abrogato Aree di espansione estensiva. Sono aree da urbanizzare da destinare a soddisfare il fabbisogno di abitazioni, arretrato e dell immediato futuro. Sono contraddistinte in cartografia dal numero 05 e dall asterisco o dal simbolo PL. Valgono le seguenti norme: - densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 1,5 m3 /m2; - superficie del lotto: non può essere inferiore a 500 m2; - altezza del fabbricato: non può essere superiore a 9,50 m; - distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione; per i tracciati stradali nell ambito di lottizzazioni, dalla data di approvazione dei relativi PdL verranno rispettate distanze dal ciglio uguali a quelle previste per strade esistenti di corrispondente categoria; - distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m. Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati; la distanza dai confini dei volumi interrati è di 1,50 salvo accordi con i proprietari limitrofi;

65 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom distanza tra i fabbricati: non può essere inferiore ai 10 m.; - tipologia ammessa: edificio isolato o a schiera con volumi non in contrasto con quelli circostanti; - materiali ammessi: tutti quelli tradizionali locali (legno, intonaco rustico, pietra facciavista, ecc.) utilizzati e messi in opera secondo la tradizione del luogo o in analogia con edifici circostanti. L utilizzo di nuovi materiali non dovrà contrastare con le tipologie esistenti; - vanno rispettati i criteri di tutela ambientale; - nelle aree contrassegnate nelle planimetrie in scala 1:2000 e 1:5000 con PL l edificazione è ammessa solo mediante piano di lottizzazione. Per le lottizzazioni in corso di realizzazione avranno vigore fino alla loro scadenza; - il piano di lottizzazione dovrà prevedere che la quota della strada di penetrazione centrale e soprattutto la quota del piano terra dei nuovi fabbricati sia riportata a quella del solaio attuale del magazzino comunale dei Vigili del Fuoco adiacente la zona soggetta a lottizzazione. ; 3. di trasmettere la presente al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della PAT per gli adempimenti di competenza; 4. di incaricare il Sindaco ad inoltrare presso la Giunta provinciale di Trento, istanza per l eliminazione o la modifica dell ultimo paragrafo dell art. 9.2 che a seguito di rettifica verrà inserito nell art. 9.3 e riportante: - il piano di lottizzazione dovrà prevedere che la quota della strada di penetrazione centrale e soprattutto la quota del piano terra dei nuovi fabbricati sia riportata a quella del solaio attuale del magazzino comunale dai Vigili del fuoco adiacente la zona soggetta a lottizzazione, affinché allo stesso si possa dare corretta applicazione; 5. di dare evidenza, ai sensi dell art. 5 della LR n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi: - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell art. 97 c. 9 DPGR , n. 4/L; - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell art. 8 del DPR , n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ai sensi dell art. 2, lett. B) della legge ; 6. di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile. IL PRESIDENTE F. MENGHINI IL SEGRETARIO COMUNALE E. BRIGHENTI [BO C110 C090 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 febbraio 2005, n. 6 Piano commerciale del Comune di Amblar NORME DI ATTUAZIONE Articolo 1 - Contenuti e fonti normative 1. Le presenti disposizioni sono volte a disciplinare il rilascio di autorizzazioni riferite ad apertura, ampliamento, trasferimento, variazione e aggiunta di settore merceologico di medie strutture di vendita in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3 e 8, comma 2 della legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento" e con gli Indirizzi generali per insediamento delle medie e grandi strutture di vendita approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 339 di data 16 febbraio 2001 e successive modificazioni. 2. La disciplina contenuta nei successivi articoli delle presenti disposizioni si intende regolata dalle seguenti fonti normative e relative integrazione e/o modificazioni: a) legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento" (di seguito denominata legge provinciale );

66 66 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom b) regolamento di esecuzione della legge provinciale di cui alla precedente lettera a), emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n /Leg. di data 18 dicembre 2000 e ss.mm. (di seguito, regolamento di esecuzione ); c) deliberazioni della Giunta provinciale n. 339 e n. 340 di data 16 febbraio 2001 e ss.mm., concernenti rispettivamente gli Indirizzi generali per l insediamento delle medie e grandi strutture di vendita e i Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Articolo 2 - Obiettivi 1. Nell'adottare conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge provinciale i Criteri per l'insediamento sul proprio territorio delle medie strutture di vendita, il Comune di Amblar intende perseguire l obiettivo di promuovere un equilibrato sviluppo delle medie strutture di vendita con lo scopo di contribuire a creare una offerta efficiente e articolata, suscettibile di proporre ai consumatori una adeguata possibilità di scelta nonché di favorire presenza e sviluppo delle medie imprese commerciali anche per il ruolo da queste svolto sotto il profilo occupazionale. Articolo 3 - Tipologie di strutture distributive 1. Conformemente a quanto stabilito dall articolo 2, comma 1 delle legge provinciale e dalle disposizioni recate dall articolo 4 della deliberazione della Giunta provinciale n. 339 di data 16 febbraio 2001, sono da intendersi: a) per esercizi di vicinato le strutture di vendita con superficie fino a 100 m2; b) per medie strutture di vendita gli esercizi con superficie superiore a quella di vicinato e fino a 400 m2; c) per grandi strutture di vendita gli esercizi con superficie superiore a quella prevista per le medie strutture di vendita. 2. Conformemente a quanto stabilito dall articolo 7 della legge provinciale e dalle disposizioni recate dall articolo 4 della deliberazione della Giunta provinciale n. 339 di data 16 febbraio 2001, l attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: settore alimentare, con vendita di soli prodotti alimentari; settore non alimentare, con vendita di soli prodotti non alimentari; settore misto, con vendita congiunta di prodotti alimentari e non alimentari. 3. L attività commerciale può essere esercitata oltre che con riferimento ai settori merceologici di cui al comma 2. anche con l utilizzazione delle tabelle speciali riservate a titolari di farmacie, rivendite di generi di monopolio, impianti di distribuzione automatica carburanti come riportate nell allegato 1 del regolamento di esecuzione. Articolo 4 - Esercizi e superficie di vendita 1. Per esercizio di vendita al dettaglio, come definito dall articolo 13 comma 1 e seguenti del regolamento di esecuzione deve intendersi il locale o complesso di locali nei quali si svolge detta attività, costituito da una unità immobiliare autonoma, fisicamente separata da altre unità immobiliari contigue mediante pareti stabilmente chiuse su tutti i lati, dal pavimento al soffitto o controsoffitto. 2. Qualora l esercizio di vendita al dettaglio risulti costituito da più locali, fra gli stessi deve sussistere un collegamento diretto tale da consentire l agevole transito del pubblico mediante atri o corridoi, mentre nel caso di locali situati su piani diversi il collegamento diretto deve essere assicurato a mezzo di scale. 3. Qualora più esercizi di vendita al dettaglio siano ubicati nel medesimo fabbricato, ciascuno di questi deve essere dotato di accesso e servizio cassa autonomi, nonché essere fisicamente separato dagli altri esercizi mediante pareti stabili dal pavimento al soffitto o controsoffitto. 4. L esercizio congiunto negli stessi locali delle attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande o dell attività artigianale è consentito subordinatamente al rispetto della disciplina prevista per detti settori, delle norme igienico-sanitarie e di quelle urbanistico-edilizie, ivi comprese quelle sulle destinazioni d uso e sugli spazi minimi di parcheggio. 5. Secondo quanto previsto dall articolo 15 del regolamento di esecuzione, per superficie di vendita si intende l area destinata alla esposizione e vendita delle merci al pubblico, ivi compresa quella destinata alla sosta e transito del pubblico all interno dell esercizio. Nella superficie di vendita è compresa quella destinata a uffici a- perti al pubblico e quella occupata da banchi, scaffalature, armadi, box e da contenitori, impianti e attrezzature in genere. Rientrano nella superficie di vendita gli spazi compresi fra le casse e l entrata dell esercizio e gli eventuali soppalchi, mentre sono esclusi servizi igienici, scale e giroscale interni, volumi tecnici quali ascensori, cavedi, locali per impianti termici e idraulici. Dalla superficie di vendita è esclusa quella destinata a magazzini, depositi o

67 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom locali di lavorazione, che devono essere separati dai locali di vendita con pareti o divisorie stabilmente fissate al suolo. È altresì esclusa quella destinata ad uffici con destinazione d uso che non consenta l utilizzazione come locali di esposizione e vendita al pubblico. Negli esercizi del settore alimentare o misto è considerata superficie di vendita l area retrostante i banchi di vendita, utilizzata per lavorazione e confezionamento in locali non accessibili al pubblico e separati da pareti stabilmente fissate al suolo. 6. Nei locali non compresi nella superficie di vendita non è consentito l accesso al pubblico. Articolo 5 - Apertura di medie strutture di vendita 1. L'apertura di nuove medie strutture di vendita del settore alimentare e/o misto e del settore non alimentare è disciplinata tenendo conto del criterio degli indici di densità come previsto dall'articolo 5, comma 2 dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 339 di data 16 febbraio Le aperture di cui al precedente comma 1 sono autorizzate nel periodo di validità del presente atto entro i limiti di superficie autorizzabile indicati nell'allegato 1 alle presenti norme di attuazione. 3. Posto che le autorizzazioni per apertura di nuove medie strutture di vendita non possono risultare per ciascun esercizio commerciale inferiori o pari a 100 m2, la quota di superficie di cui all allegato 1 scaturente per il settore alimentare/misto, non potendo utilizzarsi per una nuova apertura, è da subito attribuita e fa cumulo con il contingente individuato per il settore non alimentare. 4. Le domande per l apertura di nuove medie strutture di vendita presentate all entrata in vigore del presente provvedimento sono esaminate considerando nell istruttoria la priorità data dalla data di presentazione dell istanza. 5. Qualora il contingente risulti inferiore rispetto a quanto richiesto nelle domande per nuove attivazioni ritenute ammissibili, dette domande potranno essere accolte limitatamente e fino alla concorrenza della quota di contingente disponibile. Articolo 6 - Ampliamenti di superficie 1. Conformemente a quanto stabilito dall articolo 12, commi 2 e 3 del regolamento di esecuzione, per ampliamento di un esercizio di vicinato si intende l aumento della superficie di vendita dello stesso fino ai limiti massimi indicati nell articolo 2, comma 1, lettera a) della legge, mentre per ampliamento di un media struttura di vendita si intende l aumento della superficie di vendita dell esercizio oltre i predetti limiti e fino ai limiti massimi indicati nell articolo 2, comma 1, lettera b) della legge, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 2. L ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture è autorizzato sulla base dei presenti criteri entro il limite percentuale massimo del 100%. Tale incremento è usufruibile nella sua totalità una volta nell arco di ciascun triennio decorrente dalla data di efficacia del presente provvedimento. 3. Come previsto dall articolo 5, comma 6 dell allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 339 di data 16 febbraio 2001 è consentito l ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato finalizzato all attivazione di una media struttura di vendita alle seguenti condizioni: l'esercizio oggetto di ampliamento deve risultare esistente alla data del 24 maggio 2000; l'ampliamento di superficie è ammesso fino al raddoppio del limite previsto dall'art. 2 comma 1 lettera a) della legge; la nuova media struttura così attivata non potrà essere successivamente ampliata per tre anni, decorrenti dalla autorizzazione all'ampliamento. Articolo 7 - Trasferimenti 1. Per trasferimento di un esercizio si intende lo spostamento dell attività commerciale all interno dello stesso comune in altri locali di una diversa via o piazza o di un diverso edificio o di una diversa unità immobiliare dello stesso edificio. 2. Il trasferimento di sede di medie strutture di vendita è autorizzato sono nell'ambito del territorio comunale e rispetta i criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge provinciale. Articolo 8- Ampliamenti e variazioni di settore merceologico 1. L'estensione di settore merceologico con l'aggiunta del settore non alimentare a quello alimentare o viceversa è consentita esclusivamente mediante la concentrazione con altra media struttura di vendita di diverso settore merceologico.

68 68 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom La variazione di settore merceologico, finalizzata a sostituire il settore alimentare con quello non alimentare o viceversa, è considerata quale apertura di un nuovo esercizio ed è pertanto subordinata al rispetto dei criteri previsti dal precedente articolo La variazione comporta la rinuncia alla autorizzazione precedente e l'inoltro di una domanda di apertura di una nuova media struttura appartenente ad un diverso settore merceologico e non può essere richiesta qualora l'autorizzazione precedente fosse riferita ad entrambi i settori merceologici o al settore alimentare/misto. Articolo 9- Periodo di efficacia, modifiche e integrazioni dei criteri comunali 1. Il provvedimento di approvazione dei presenti criteri per l insediamento sul territorio comunale delle medie strutture di vendita diviene efficace a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Decorso il periodo di tre anni dalla data di efficacia dei presenti criteri si procederà da aggiornarli come previsto dagli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali approvati dalla Giunta provinciale. Il presente atto protrae in ogni caso la propria efficacia anche dopo la decorrenza del termine citato, fino alla data di efficacia del provvedimento di aggiornamento. 3. Il presente atto dovrà comunque essere modificato e/o integrato anche prima della naturale scadenza in conformità a eventuali modifiche e/o integrazioni degli indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita approvati dalla Giunta provinciale come previsto dall articolo 3, comma 3 della legge provinciale. Allegato: Metodo 1 - Applicazione degli indici di densità Metodo 2 - Applicazione dei limiti di sviluppo. Il testo integrale dell allegato è depositato, in libera visione, presso l'ufficio Segreteria. IL SEGRETARIO COMUNALE E. BRIGHENTI PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 febbraio 2005, n. 354 Comune di Racines: approvazione di una modifica al piano urbanistico con integrazioni d ufficio [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. Februar 2005, Nr. 354 Gemeinde Ratschings: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit Ergänzungen von Amts wegen Visto il piano urbanistico comunale vigente di Racines; Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici: Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Ratschings; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde, laut grafischer Unterlagen beantragt: Delibera consiliare n. 10 del 26 aprile 2004 Ratsbeschluss Nr. 10 vom 26. April 2004 Stralcio della condotta forzata sul lato destro del Rio Giovo, inserimento della posizione attuale della presa d acqua e della nuova condotta forzata sul lato sinistro del Rio Giovo, trasformazione della zona per attrezzature collettive in zona produttiva con destinazione particolare centrale idroelettrica, nonché in- Streichung der Druckrohrleitung am rechten Ufer des Jaufentalbaches, Eintragung der heutigen Position der Wasserfassung und der neuen Druckrohrleitung am linken Ufer des Jaufentalbaches, Umwidmung der Zone für öffentliche Einrichtungen in Gewerbegebiet mit besonderer Zweckbestimmung Wasserkraft-

69 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom tegrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale; Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell art. 2 della legge provinciale dell 11 agosto 1997, n. 13, espressi nella seduta del 2 dicembre 2004, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al parere della Commissione urbanistica provinciale; Visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell 11 agosto 1997, n. 13; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi delibera werk, sowie Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan; Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, sowie auf das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission im Sinne des Art. 2 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, welche in der Sitzung vom 2. Dezember 2004 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung dem Gutachten der Landesraumordnungskommission entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13; Dies vorausgeschickt, beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form 1) Di approvare con integrazioni d ufficio la modifica al piano urbanistico comunale, proposta dal Comune di Racines come segue: 1) Die von der Gemeinde Ratschings beantragte Abänderung zum Bauleitplan mit Ergänzungen von Amts wegen wie folgt zu genehmigen: Delibera consiliare n. 10 del 26 aprile 2004 Ratsbeschluss Nr. 10 vom 26. April 2004 Lo stralcio della condotta forzata sul lato destro del Rio Giovo, l inserimento della posizione attuale della presa d acqua e della nuova condotta forzata sul lato sinistro del Rio Giovo, la trasformazione della zona per attrezzature collettive in zona produttiva con destinazione particolare centrale idroelettrica, nonché l integrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale sono approvate. D ufficio l area è classificata ai sensi della legge urbanistica provinciale come zona per insediamenti produttivi con la specifica destinazione d uso come impianto idroelettrico. Le norme d attuazione al piano urbanistico comunale sono integrate con il seguente articolo che è corretto d ufficio per adeguarlo al testo di legge: Zona produttiva per centrali idroelettriche La zona presso la centrale dell impianto idroelettrico del Comune di Vipiteno a Casateia comprende le a- ree destinate ai sensi dell art. 44/bis, comma 4 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, come zona per insediamenti produttivi con la specifica destinazione d uso per impianto idroelettrico. Die Streichung der Druckrohrleitung am rechten Ufer des Jaufentalbaches, die Eintragung der heutigen Position der Wasserfassung und der neuen Druckrohrleitung am linken Ufer des Jaufentalbaches, die Umwidmung der Zone für öffentliche Einrichtungen in Gewerbegebiet mit besonderer Zweckbestimmung Wasserkraftwerk, sowie die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan werden genehmigt. Von Amts wegen wird die Fläche laut Raumordnungsgesetz als Gewerbegebiet mit besonderer Zweckbestimmung für E-Werk gekennzeichnet. Die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan werden mit folgendem Artikel ergänzt, welcher von Amts wegen in Anpassung an das Gesetz korrigiert wird: Gewerbegebiet für Wasserkraftwerke Die Zone beim Krafthaus des Wasserkraftwerkes der Gemeinde Sterzing in Gasteig umfasst die Flächen, welche im Sinne des Artikels 44/bis, Absatz 4 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, als Gewerbegebiet mit besonderer Zweckbestimmung für ein Wasserkraftwerk bestimmt sind.

70 70 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Per questa zona deve essere redatto un piano d attuazione ai sensi della legge provinciale dell 11 agosto 1997, n. 13. Vale il seguente indice: 1. densità edilizia massima: 3,0 m3/m2 In assenza del piano d attuazione valgono inoltre i seguenti indici: 2. rapporto massimo di copertura: 60% 3. altezza massima degli edifici: 10,50 m 4. distanza minima dal confine: 5 m 5. distanza minima tra gli edifici: 10 m 6. rapporto massimo di superficie impermeabile: 70% 7. almeno il 10% della superficie del lotto è da sistemare a verde. L Ufficio sistemazione bacini montani nord (lettera dell 8 novembre 2004, prot. n. 9486) ha e- spresso parere favorevole in merito; 2) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER Für diese Zone ist im Sinne des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, ein Durchführungsplan zu erstellen. Es gilt folgende Bauvorschrift: 1. höchstzulässige Baumassendichte: 3,0 m3/m2 Bis zur Erstellung des Durchführungsplanes gelten weiters folgende Bauvorschriften: 2. höchstzulässige überbaute Fläche: 60% 3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 10,50 m 4. Mindestgrenzabstand: 5 m 5. Mindestgebäudeabstand: 10 m 6. höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 70% 7. mindestens 10% des Baugrundstückes sind zu begrünen. Das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord (Schreiben vom 8. November 2004, Prot. Nr. 9486) hat das Vorhaben befürwortet; 2) diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 febbraio 2005, n. 356 Comune di Racines: approvazione di una modifica al piano urbanistico con integrazioni d ufficio [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. Februar 2005, Nr. 356 Gemeinde Ratschings: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit Ergänzungen von Amts wegen Visto il piano urbanistico comunale vigente di Racines; Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo l allegato grafico: Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Ratschings; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt: Delibera consiliare n. 9 del 26 aprile 2004 Ratsbeschluss Nr. 9 vom 26. April 2042 Inserimento di un bacino artificiale nella zona sciistica Racines-Giovo a Racines di Dentro; Eintragung eines Speicherbeckens im Skigebiet Ratschings-Jaufen in Innerratschings; Constatato che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell art. 2 della legge provinciale dell 11 agosto 1997, n. 13, espressi nella seduta Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Nach Anhören des Gutachtens der Landesraumordnungskommission und des gesonderten Gutachtens der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, welche

71 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom del 16 dicembre 2004, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al parere della Commissione urbanistica provinciale; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell 11 agosto 1997, n. 13; Ciò premesso LA GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi delibera in der Sitzung vom 16. Dezember 2004 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung dem Gutachten der Landesraumordnungskommission entspricht; Gestützt auf die Art.19, 20 und 21 des Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13; Dies vorausgeschickt beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form 1) Di approvare con integrazioni d ufficio la modifica al piano urbanistico comunale proposta dal Comune di Racines come segue: 1) Die von der Gemeinde Ratschings beantragte Abänderung zum Bauleitplan mit Ergänzungen von Amts wegen wie folgt zu genehmigen: Delibera consiliare n. 9 del 26 aprile 2004 Ratsbeschluss Nr. 9 vom 26. April 2004 L inserimento di un bacino artificiale nella zona sciistica Racines-Giovo a Racines di Dentro è approvato in conformità al parere del Comitato per la valutazione dell impatto ambientale (delibera della Giunta provinciale n del 18 ottobre 2004) ad uso innevamento ed antincendio. D ufficio la zona è inserita come zona per attrezzature collettive con iniziativa privata e le norme di attuazione al piano urbanistico comunale sono integrate di consequenza. Inoltre nel piano delle infrastrutture è inserito il simbolo Serbatoio. L art. 14 (Zona per attrezzature collettive) delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale viene integrato con il seguente comma: La zona per attrezzature collettive nel comprensorio sciistico Racines-Giovo a Racines di Dentro specificamente contrassegnata nel piano di zonizzazione è destinata alla realizzazione di un bacino idrico per l innevamento artificiale e per l antincendio. Essa può essere realizzata e gestita con iniziativa privata ai sensi dell art. 16 della legge provinciale dell 11 agosto 1997, n. 13. L Ufficio gestione risorse idriche (lettera del 10 settembre 2004, prot. n ) ha espresso parere favorevole in merito; 2) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER Die Eintragung eines Speicherbeckens im Skigebiet Ratschings-Jaufen in Innerratschings wird in Anlehnung an das Gutachten des Umweltverträglichkeitsbeirates (Beschluss der Landesregierung Nr vom 18. Oktober 2004) für Beschneiungs- und Löschzwecke genehmigt. Von Amts wegen wird die Zone als Zone für öffentliche Einrichtungen mit Privatinitiative eingetragen und die Durchführungsbestimmungen entsprechend ergänzt. Außerdem wird im Infrastrukturenplan das Symbol Reservoir eingetragen. Der Art. 14 (Zone für öffentliche Einrichtungen) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird mit folgendem Absatz ergänzt: Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichnete Zone für öffentliche Einrichtungen im Skigebiet Ratschings-Jaufen in Innerratschings ist für die Errichtung eines Speicherbeckens für künstliche Beschneiung und Löschzwecke bestimmt. Sie kann im Sinne des Art. 16 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, mit Privatinitiative verwirklicht und verwaltet werden. Das Amt für Gewässernutzung (Schreiben vom 10. September 2004, Prot. Nr ) hat das Vorhaben befürwortet; 2) diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER

72 72 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 febbraio 2005, n. 358 Comune di Selva dei Molini: approvazione di una modifica al piano urbanistico [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. Februar 2005, Nr. 358 Gemeinde Mühlwald: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan Visto il piano urbanistico rielaborato del comune di Selva dei Molini; Constatato che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l allegato grafico: Nach Einsichtnahme in den überarbeiteten Bauleitplan der Gemeinde Mühlwald; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage beantragt: Delibera consiliare n. 15 del 14 settembre 2004 Ratsbeschluss Nr. 15 vom 14. September 2004 Trasformazione di ca m2 di bosco in zona di verde agricolo nei pressi del maso Kassiler a Selva dei Molini; Constatato che avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell art. 2 della legge provinciale dell 11 agosto 1997, n. 13, espressi nella seduta del 20 gennaio 2005, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde ai suddetti pareri; Visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell 11 agosto 1997, n. 13; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi delibera Umwidmung von ca m2 Wald in Landwirtschaftsgebiet im Bereich der Hofstelle Kassiler in Mühlwald; Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingegangen sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, sowie auf das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, welche in der Sitzung vom 20. Jänner 2005 erteilt wurden und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung den genannten Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13; Dies vorausgeschickt, beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form Delibera consiliare n. 15 del 14 settembre 2004 Ratsbeschluss Nr. 15 vom 14. September 2004 Di approvare la trasformazione di ca m2 di bosco in zona di verde agricolo nei pressi del maso Kassiler a Selva dei Molini; l Ispettorato forestale ha dato l autorizzazione per il cambio coltura con decreto n. 34 dell 11 ottobre Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER Die Umwidmung von ca m2 Wald in Landwirtschaftsgebiet im Bereich der Hofstelle Kassiler in Mühlwald zu genehmigen; das Forstinspektorat Bruneck hat mit Dekret Nr. 34 vom 11. Oktober 2004 die Ermächtigung zur Kulturänderung erteilt. Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER

73 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 febbraio 2005, n. 373 Comune di Salorno: approvazione definitiva di una modifica al piano urbanistico con correzioni d ufficio [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. Februar 2005, Nr. 373 Gemeinde Salurn: Endgültige Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit Korrekturen des Amtes Visto il piano urbanistico comunale vigente di Salorno; Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico: Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Salurn; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: Delibera consiliare n. 13 del Ratsbeschluss Nr. 13 vom Nell articolo 21 - parcheggi e garages pubblici, delle norme di attuazione al piano urbanistico, viene proposto di sostituire il comma 3 con la seguente dicitura: Il parcheggio pubblico delimitato sulla p.f. 266, CC Salorno, è destinato ai sensi dell art. 16 del TU delle leggi urbanistiche provinciali. È previsto l insediamento di un parcheggio per autotrasportatori con annesse costruzioni adibite all assistenza dei mezzi e del personale. Tali edifici dovranno rispettare un indice volumetrico pari a 0,3 m3/m2, un indice di copertura pari al 30% ed avere un altezza massima (media ponderale) non superiore a 7,5 m. Le distanze dai confini dagli edifici dovranno misurare rispettivamente 5,0 m e 10,0 m. Vista la delibera consiliare n. 6 dell , con la quale il Comune ha preso posizione su un osservazione, presentata avverso la succitata delibera consiliare; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del , facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Constatato che la Giunta provinciale con delibera n del ha sottoposto al Comune di Salorno una proposta di modifica circa la variante richiesta, in merito alle quale il Consiglio comunale con delibera n. 1 del ha espresso parere favorevole, presentando insieme alle controdeduzioni, la documentazione grafica richiesta, il parere della Rip Servizio strade (in merito all accesso) (nota del prot. n. 352) e la relazione geologica (per la zona produttiva). Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, LP dell , n. 13; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE Im Artikel 21 - öffentliche Parkplätze und Garagen, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan soll Absatz 3 durch folgenden Wortlaut ersetzt werden: Der auf der Gp. 266, KG Salurn, ausgewiesene Parkplatz ist im Sinne des Art. 16 des ET der Landesraumordnungsgesetze zweckbestimmt. Es ist die Errichtung eines Parkplatzes für Schwerfahrzeuge mit zugehörigen Dienstgebäuden für Personal und Fahrzeuge vorgesehen. Für diese Gebäude gilt ein Baumassenindex von maximal 0,3 m3/m2. Die überbaute Fläche darf 30% der ausgewiesenen Grundstücksfläche nicht überschreiten. Die mittlere Gebäudehöhe darf maximal 7,5 m betragen. Der minimale Grenzabstand und der minimale Gebäudeabstand müssen jeweils 5,0 m und 10,0 m betragen. Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr. 6 vom , mit welchem die Gemeinde zu einem Einwand Stellung genommen hat, der gegen obigen Ratsbeschluss vorgebracht wurde; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Festgestellt, dass die Landesregierung mit Beschluss Nr vom der Gemeinde Salurn einen Abänderungsvorschlag zu obigem Antrag unterbreitet hat, den der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 1 vom gutgeheißen hat und gleichzeitig mit den Gegenäußerungen die geforderte graphische Unterlage, das Gutachten der Abteilung 12 - Straßendienst (hinsichtlich der Einfahrt) (Schreiben vom Prot. Nr. 352) und den geologischen Bericht (für das Gewerbegebiet) vorgelegt hat. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom , Nr. 13; Dies vorausgeschickt, beschließt

74 74 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom ad unanimità di voti legalmente espressi delibera 1. di approvare definitivamente, con correzioni d ufficio, la modifica al piano urbanistico, proposta dal Comune di Salorno con delibera consiliare n. 13 del , come segue: La richiesta viene accettata nel senso che d ufficio una parte della zona venga classificata come zona produttiva con un indice basso (0,8 m3/m2), che rende possibile la realizzazione di m3 ca., secondo la documentazione grafica di cui alle controdeduzioni del Comune, con relativa integrazione d ufficio dell articolo 16 zone produttive delle norme di attuazione al piano urbanistico. La rimanente parte viene d ufficio classificata come zona per parcheggio di autocarri e macchine edili, adeguando al riguardo anche la legenda e le norme di attuazione (viene inserito un nuovo l articolo 30 e stralciato nell articolo 21 il comma 3). Il nuovo articolo 30 Zona per parcheggio di autocarri e macchine edili, che viene inserito d ufficio, ha il seguente testo: Questa zona comprende le aree riservate esclusivamente alla sosta di autocarri e macchine edili; essa deve essere dotata di un idonea pavimentazione. Sulle aree interessate è vietata qualsiasi edificazione ad esclusione dei lavori strettamente necessari per l allestimento e la manutenzione del parcheggio medesimo. Il testo che viene aggiunto all articolo 16 Zone produttive delle norme di attuazione al piano urbanistico è il seguente: Per la zona produttiva, situata nell ambito della zona per parcheggio di autocarri e macchine edili, la densità edilizia massima è di 0,8 m3/m2. Le osservazioni in merito presentate vengono respinte, in conformità alle conclusioni motivate del Consiglio comunale, che la Giunta provinciale fa proprie; 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form 1. Die von der Gemeinde Salurn mit Ratsbeschluss Nr. 13 vom beantragte Abänderung zum Bauleitplan, mit Korrekturen des Amtes, wie folgt, endgültig zu genehmigen: Der Antrag wird in dem Sinne befürwortet, dass von Amts wegen ein Teil der Zone als Produktionszone mit geringer Dichte (0,8 m3/m2) ausgewiesen wird, in welcher eine Kubatur von rund m3 zulässig ist, gemäß graphischer Unterlage der Gemeinde zu den Gegenäußerungen mit entsprechender Ergänzung von Amts wegen des Artikel 16 Gewerbegebiet der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan. Der restliche Teil wird von Amts wegen als Zone für Abstellplätze für Lastkraftwagen und Baumaschinen eingetragen und Legende und Durchführungsbestimmungen diesbezüglich angepasst (neuer Artikel 30 wird angefügt und im Artikel 21 Absatz 3 gestrichen). Der von Amts wegen neu eingefügte Artikel 30 Zone für Abstellplätze für Lastkraftwagen und Baumaschinen lautet wie folgt: Diese Zone umfasst die Flächen, welche ausschließlich für das Abstellen von Lastkraftwagen und Baumaschinen vorbehalten sind. Sie muss mit geeigneter Bodenbefestigung ausgestattet werden. Auf diesen Flächen ist jegliche Bauführung untersagt, mit Ausnahme jener Arbeiten, welche für das Anlegen und die Instandhaltung des Abstellplatzes erforderlich sind. Der Zusatz zu Artikel 16 Gewerbegebiete der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan lautet wie folgt: Für das Gewerbegebiet im Bereich des Abstellplatzes für Lastkraftwagen und Baumaschinen, beträgt die höchstzulässige Baumassendichte 0,8 m3/m2. Die diesbezüglich eingebrachten Einwände werden mit den begründeten Schlussfolgerungen des Gemeinderates abgelehnt, die sich die Landesregierung zu eigen macht; 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER

75 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom [BO M040 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2005, n. 465 Approvazione del piano provinciale delle cave e delle torbiere [AM M040 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Februar 2005, Nr. 465 Genehmigung des Landesplans für Gruben, Steinbrüche und Torfstiche Con delibera della Giunta provinciale n di data 12 giugno 2002 è stato approvato ai sensi della LP n. 32 di data 12 agosto 1976, sostituita con LP n. 7 di data 19 maggio 2003, il piano provinciale delle cave e delle torbiere. La sentenza del TAR - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano, n. 19/2004, ha accolto parzialmente il ricorso della GEF Srl contro la Provincia Autonoma di Bolzano per annullamento della delibera della Giunta provinciale n di data 12 giugno 2002 avente come oggetto Autorizzazione del piano provinciale delle cave e delle torbiere (allegato 1). Mit Beschluss der Landesregierung Nr vom 12. Juni 2002 wurde der Landesplan für Gruben, Steinbrüche und Torfstiche im Sinne des LG Nr. 32 vom 12. August 1976, ersetzt durch LG Nr. 7 vom 19. Mai 2003, genehmigt. Das Urteil des Verwaltungsgerichtes - Autonome Sektion für die Provinz Bozen, Nr. 19/2004, hat den Rekurs der GEF GmbH gegen die Autonome Provinz Bozen wegen Aufhebung des Beschlusses der Landesregierung Nr vom 12. Juni 2002 betreffend Genehmigung des Landesplans für Gruben, Steinbrüche und Torfstiche teilweise angenommen (Anlage 1). Con delibera della Giunta provinciale n di data 19 luglio 2004 il piano provinciale delle cave e torbiere è stato autorizzato a sensi della legge provinciale di data 19 maggio 2003, n. 7. Nell ambito di un ricorso è stato riscontrato un errore di forma nella procedura amministrativa per l autorizzazione del piano di settore. È pertanto opportuno ripetere il procedimento amministrativo a partire dall indizione della conferenza dei servizi avente come oggetto l autorizzazione del piano provinciale delle cave e delle torbiere. L autorizzazione del piano cave viene ora disciplinata dall art. 2 della legge provinciale n. 7 del 19 maggio 2003, in applicazione del procedimento di cui agli artt. 11, 12 e 13 della legge urbanistica provinciale n. 13 di data 11 agosto 1997 e successive modifiche. Con atto n. 498 di data 12 gennaio 2005 l Assessore all Industria ha disposto di indire una conferenza dei servizi per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del piano provinciale delle cave e delle torbiere (allegato 2). La conferenza dei servizi ha esaminato le proposte del piano provinciale delle cave e delle torbiere autorizzato con delibera della Giunta provinciale n di data 12 dicembre 1998, esprimendo il proprio parere nella seduta di data 19 gennaio 2005 (allegato 3). 23 schede sono state aggiornate tenendo conto di nuove autorizzazioni rilasciate e di avvenute sistemazioni di cave esaurite, come da elenco allegato (allegato 4). Mit Beschluss der Landesregierung Nr vom 19. Juli 2004 wurde der Landesplan für Gruben, Steinbrüche und Torfstiche im Sinne des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7, genehmigt. Im Rahmen eines Rekurses wurde ein formeller Fehler beim Verwaltungsverfahren für die Genehmigung des Fachplans festgestellt. Es ist somit sinnvoll das Verwaltungsverfahren beginnend mit der Einsetzung der Konferenz der Dienststellen betreffend die Genehmigung des Landesplanes für Gruben, Steinbrüche und Torfstiche zu wiederholen. Die Genehmigung des Abbauplans erfolgt nun im Sinne des Art. 2 des Landesgesetzes Nr. 7 vom 19. Mai 2003, unter Anwendung des Verfahrens laut Art. 11, 12 und 13 des Landesraumordnungsgesetzes Nr. 13 vom 11. August 1997 in geltender Fassung. Mit Schreiben Nr. 498 vom 12. Jänner 2005 hat der Landesrat für Industrie verfügt, eine Konferenz der Dienststellen einzuberufen, damit die berührten öffentlichen Interessen bei der Erstellung des Landesplans für Steinbrüche, Gruben und Torfstiche gleichzeitig einer gemeinsamen Prüfung unterzogen werden (Anlage 2). Die Konferenz der Dienststellen hat die Vorschläge des Landesplans für Gruben, Steinbrüche und Torfstiche laut Beschluss der Landesregierung Nr vom 12. Dezember 1998 überprüft und in der Sitzung vom 19. Jänner 2005 das eigene Gutachten erteilt (Anlage 3). 23 Karteikarten wurden ajouriert unter Berücksichtigung neu erteilter Genehmigungen und erfolgter Sistemierung erschöpfter Gruben, gemäß beiliegendem Verzeichnis (Anlage 4).

76 76 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom La scheda I 7 - Sossai/Riga - Comune di Varna viene modificata in quanto è stata inserita la superficie di 15 Ha inizialmente prevista nel piano cave approvato in via preliminare con delibera della Giunta provinciale n di data 30 dicembre Riguardo la scheda SS 11, cave Casagranda-Piffi il parere della Conferenza dei servizi ha previsto la riapertura delle cave Piffi-Nardoni nell osservanza delle seguenti condizioni: chiusura del traffico pubblico sull attuale tracciato della SS 241, esecuzione di opere di consolidamento del versante critico, eliminazione di rischi di caduta sassi, divieto di intaccare la morena. Tali condizioni rendono di fatto non attuabile qualsiasi attività estrattiva in cava. In seguito alla particolare problematica della cava Piffi-Nardoni sono stati richiesti ulteriori pareri al fine di raggiungere un chiarimento definitivo. I parerei espressi dall Ufficio geologia e prove materiali, Foreste e lo studio geologico-geomeccanico eseguito dallo Studio Geo 3, in considerazione della pericolosità dell area classificata anche dalla carta della zonazione del rischio idro-geologico della Provincia autonoma di Bolzano come zona R4, a rischio geologico ed idrogeologico elevato, portano alla conclusione che pur realizzando opere di consolidamento in parete e di protezione (barriere paramassi), pur ingenti ed onerose, non possono essere in grado di garantire la sicurezza del sito e delle aree limitrofe (allegati 5, 6, 7). Inoltre il Comune territorialmente competente di Cornedo all Isarco si è espresso contro la riapertura della cava Piffi-Nardoni per le numerose motivazioni indicate specificatamente nel proprio parere di data 5 febbraio 2003 (allegato 8). Si ritiene pertanto opportuno stralciare dalla scheda SS 11 la zona di ampliamento e consentire esclusivamente la prosecuzione dell attività estrattiva nella cava Casagranda già autorizzata, senza l uso di esplosivo. In allegato alla presente delibera viene riportato per ogni singolo giacimento il parere della Conferenza dei servizi espresso in data 19 gennaio 2005, come da verbale di seduta di data n. 1578, parte integrante della presente delibera (allegato 3). Il piano provinciale delle cave e delle torbiere è costituito da due volumi: Parte descrittiva Criteri di massima per il piano di settore Elenco cave e note esplicative Cartografia su varie scale. Gli artt. 12 e 13 della legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 prevedono il procedimento di approvazione del piano di settore, gli effetti del piano e la sua attuazione tramite i Piani urbanistici comunali. Die Karteikarte I 7 - Sossai/Riggertal - Gemeinde Vahrn wird abgeändert indem die im vorläufig genehmigten Abbauplan, laut Beschluss der Landesregierung Nr vom 30. Dezember 1998, vorgesehene Fläche von 15 Ha eingetragen wird. Bezüglich der Karteikarte SS 11 - Brüche Casagranda-Piffi sah das Gutachten der Dienstkonferenz für die Wiedereröffnung der Brüche Piffi- Nardoni folgende Bedingungen vor: Schließung der SS 241 für den öffentlichen Verkehr, Durchführung von Sicherheitsarbeiten am kritischen Hang, Beseitigung der Steinschlaggefahr, Verbot des Einbeziehens der Moräne im Abbau. Diese Bedingungen schließen de facto jegliche Abbautätigkeit im Bruch aus. Auf Grund der besonderen Problematik des Bruches Piffi-Nardoni wurden in der Folge weitere Gutachten zur definitiven Abklärung eingeholt. Die Gutachten des Amtes für Geologie und Baustoffprüfung, Forstwirtschaft und das geologischegeomechanische Gut-achten der Bürogemeinschaft Geo 3, unter Berücksichtigung der Gefährlichkeit des Gebietes, das auch in der Gefahrenzonenkarte der Autonomen Provinz Bozen als R4-Zone und demnach als Zone mit hohem geologischen Risiko klassifiziert ist, lassen schließen, dass auch bedeutende und kostspielige Sicherungs- und Schutzmaßnahmen keinesfalls fähig sind die Sicherheit im Steinbruch und den umliegenden Bereich zu gewährleisten (Anlagen 5, 6, 7). Weiters hat sich auch die ortszuständige Gemeinde Karneid aus mehreren näher in ihrem Gutachten vom 5. Februar 2003 angeführten Gründen gegen die Wiedereröffnung des Bruches Piffi-Nardoni ausgesprochen (Anlage 8). Es ist deshalb angebracht, die Erweiterungszone von der Karteikarte SS 11 zu streichen und lediglich die Weiterführung der Abbautätigkeit im schon genehmigten Bruch Casagranda ohne Einsatz von Sprengstoff, zu erlauben. In der Anlage zu diesem Beschluss wird für jedes einzelne Vorkommen das Gutachten der Konferenz der Dienststellen vom 19. Jänner 2005 beigelegt, laut Sitzungsprotokoll Nr vom , welches integrierender Bestandteil dieses Beschlusses ist Anlage 3). Der Landesplan für Gruben, Steinbrüche und Torfstiche besteht aus zwei Bänden: Beschreibender Teil Richtlinien für den Fachplan Liste der Vorkommen und Bemerkungen Karten in verschiedenen Maßstäben. Art. 12 und 13 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, regeln das Verfahren der Genehmigung des Fachplanes, dessen Rechtswirkungen und die Umsetzung in den Bauleitplänen der Gemeinden.

77 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Tutto ciò premesso, sentito il relatore, a voti u- nanimi legalmente espressi, LA GIUNTA PROVINCIALE delibera Dies alles vorausgeschickt, nach Anhören des Berichterstatters, beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit 1) di annullare la propria delibera n di data 19 luglio 2004; 2) di approvare il piano di settore delle cave e delle torbiere, costituito da due volumi, con le modifiche indicate nelle premesse. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER 1) den eigenen Beschluss Nr vom 19. Juli 2004 aufzuheben; 2) den wie in den Prämissen abgeänderten Fachplan der Gruben, Steinbrüche und Torfstiche, bestehend aus zwei Bänden, zu genehmigen. DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2005, n. 476 Comune di Sarentino: approvazione di una modifica al piano urbanistico [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Februar 2005, Nr. 476 Gemeinde Sarntal: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan Visto il piano urbanistico comunale vigente di Sarentino; Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico: Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Sarntal; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: Delibera consiliare n. 68 del Ratsbeschluss Nr. 68 vom Stralcio della zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici, sulla p.f. 685 in località Stetto, che era prevista per la costruzione del centro per la protezione civile, e trasformazione in zona di verde agricolo, secondo l allegato grafico. Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del , facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, LP dell , n. 13; Ciò premesso, Streichung der Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung, auf Gp. 685 in der Örtlichkeit Steet, welche für den Bau des Zivilschutzzentrums vorgesehen war und Umwidmung in Landwirtschaftsgebiet, gemäß graphischer Unterlage. Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom , Nr. 13; Dies vorausgeschickt,

78 78 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom LA GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi delibera 1. di approvare lo stralcio della zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici, sulla p.f. 685 in località Stetto, nonché la trasformazione della relativa area in zona di verde agricolo, come proposto dal Comune di Sarentino con delibera consiliare n. 68 del Ivi era prevista la costruzione del centro per la protezione civile; 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form 1. die von der Gemeinde Sarntal mit Ratsbeschluss Nr. 68 vom beantragte Streichung der Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung, auf Gp. 685 in der Örtlichkeit Steet, sowie die Umwidmung besagter Fläche in Landwirtschaftsgebiet, zu genehmigen. Es war dort der Bau des Zivilschutzzentrums vorgesehen; 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2005, n. 482 Comune di Laces: approvazione di modifiche al piano urbanistico [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Februar 2005, Nr. 482 Gemeinde Latsch: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan Visto il vigente piano urbanistico del Comune di Laces; Premesso che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici: Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Latsch; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan laut grafischer Unterlagen beantragt: Delibera consiliare n. 15 del 20 maggio 2004 Ratsbeschluss Nr. 15 vom 20. Mai 2004 Previsione di una zona residenziale C2 - zona di e- spansione su una parte della p.f. 338, CC Morter (ca mq) Ausweisung einer Wohnbauzone C2 - Erweiterungszone auf einer Teilfläche der Gp. 338, KG Morter (ca m2) Delibera consiliare n. 32 del 17 settembre 2004 Ratsbeschluss Nr. 32 vom 17. September 2004 Ampliamento della zona d espansione per insediamenti produttivi Rinner sulla p.f. 85/2, CC Colorano tramite trasformazione di ca. 800 mq di zona di verde agricolo Constatato che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell art. 2 della legge urbanistica provinciale dell , n. 13 (per la delibera consiliare n. 32 del 17 settembre 2004), espressi nella seduta del 3 febbraio 2004, facendo presente che le sottoriportate decisioni della Giunta provinciale corri- Erweiterung des Gewerbeerweiterungsgebietes Rinner auf der Gp. 85/2, KG Goldrain durch Umwidmung von ca. 800 m2 Landwirtschaftsgebiet Festgestellt, dass gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission und das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13 (für den Ratsbeschluss Nr. 32 vom 17. September 2004), die in der Sitzung vom 3. Februar 2004 erteilt wurden, und darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Entschei-

79 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom spondono a detti pareri; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale dell , n. 13; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi delibera dungen der Landesregierung genannten Gutachten entsprechen; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13; Dies vorausgeschickt, beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form 1. di approvare la previsione di una zona residenziale C2 - zona di espansione su una parte della p.f. 338, CC Morter (ca mq), proposta dal Comune di Laces con delibera consiliare n. 15 del 20 maggio 2004, in quanto sussiste il fabbisogno di un area edificabile; 2. di approvare l ampliamento della zona d espansione per insediamenti produttivi Rinner sulla p.f. 85/2, CC Colorano tramite trasformazione di ca. 800 mq di zona di verde agricolo, proposto con delibera consiliare n. 32 del 17 settembre 2004, in quanto sussiste il fabbisogno di un ulteriore area produttiva; 3. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER 1. die von der Gemeinde Latsch mit Ratsbeschluss Nr. 15 vom 20. Mai 2004 beantragte Ausweisung einer Wohnbauzone C2 - Erweiterungszone auf einer Teilfläche der Gp. 338, KG Morter (ca m2) zu genehmigen, da der Bedarf an Bauland gegeben ist; 2. die mit Ratsbeschluss Nr. 32 vom 17. September 2004 beantragte Erweiterung des Gewerbeerweiterungsgebietes Rinner auf der Gp. 85/2, KG Goldrain durch Umwidmung von ca. 800 m2landwirtschaftsgebiet zu genehmigen, da der Bedarf an einer zusätzlichen Produktionsfläche gegeben ist; 3. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2005, n. 483 Comune di Lauregno: approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Februar 2005, Nr. 483 Gemeinde Laurein: Teilweise Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan Visto il vigente piano urbanistico del Comune di Lauregno; Premesso che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici: Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Laurein; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan laut grafischer Unterlagen beantragt: Delibera consiliare n. 12 del 25 giugno 2004 Ratsbeschluss Nr. 12 vom 25. Juni 2004 a) Spostamento della strada provinciale nell ambito del centro abitato di ca. 4 m verso nord; b) Modifica dell allacciamento stradale nell ambito strada provinciale - strada verso il campo sportivo; c) Previsione di nuovi parcheggi a favore del Municipio, della scuola elementare, dell asilo e del nuovo tracciato della strada provinciale, nonché a) Verlegung der Landesstraße im Bereich des Ortskerns um ca. 4 m gegen Norden; b) Änderung des Straßenknotens im Bereich Landesstraße - Straße zum Sportplatz; c) Ausweisung von neuen Parkplätzen, zugunsten des Gemeindehauses, der Grundschule, des Kindergartens und der neu trassierten Landestraße,

80 80 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom a sud della locanda Stern e sotto la chiesa; d) Trasformazione dei parcheggi situati a nord della chiesa in verde pubblico, nonché riduzione della superficie per attrezzature collettive nello stesso ambito e rettifica della superficie per attrezzature collettive ad est dell asilo; e) Ampliamento del cortile della chiesa a nord di questa tramite spostamento della strada del paese tra chiesa e canonica; f) Ampliamento della superficie per attrezzature collettive sotterranea nell ambito chiesa - strada del paese sowie südlich des Gasthauses Stern und unterhalb der Kirche; d) Umwidmung der Parkplätze nördlich der Kirche im öffentlichen Grün, sowie Reduzierung der Fläche für öffentliche Einrichtung in diesen Bereich und Begradigung der Fläche für öffentliche Einrichtung östlich des Kindergartens; e) Vergrößerung des Kirchhofes nördlich der Kirche durch verschieben der Dorfstraße zwischen Kirche und Widum; f) Vergrößerung der Fläche für unterirdische öffentliche Einrichtung in Bereich Kirche - Dorfstraße Delibera consiliare n. 13 del 25 giugno 2004 Ratsbeschluss Nr. 13 vom 25. Juni 2004 Inserimento di una strada di circonvallazione nell ambito della chiesa con collegamento di una strada d accesso ai masi soprastanti il centro abitato Constatato che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale nonché il distinto parere parzialmente positivo della Commissione integrata ai sensi dell art. 2 della legge urbanistica provinciale dell , n. 13, espressi nella seduta del 13 gennaio 2005, facendo presente che le sottoriportate decisioni della Giunta provinciale corrispondono a detti pareri; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale dell , n. 13; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi delibera Eintragung der Umfahrungsstraße im Bereich der Kirche mit Anbindung eines Fahrweges zu den Höfen oberhalb des Dorfzentrums Festgestellt, dass gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission und das teilweise positive gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission gemäß Art. 2 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13, die in der Sitzung vom 13. Januar 2005 erteilt wurden, und darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Entscheidungen der Landesregierung genannten Gutachten entsprechen; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13; Dies vorausgeschickt, beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form 1. a) di approvare lo spostamento della strada provinciale nell ambito del centro abitato di ca. 4 m verso nord, proposto dal Comune di Lauregno con delibera consiliare n. 12 del 25 giugno 2004, per addolcire la curva; b) di approvare la modifica dell allacciamento stradale nell ambito strada provinciale - strada verso il campo sportivo, per garantire un entrata ed un uscita risp. nella e dalla strada provinciale senza pericolo; c) di approvare la previsione di nuovi parcheggi a favore del Municipio, della scuola elementare, dell asilo e del nuovo tracciato della strada provinciale, nonché a sud della locanda Stern e sotto la chiesa, in quanto sussiste il fabbisogno di posti macchina; 1. a) die von der Gemeinde Laurein mit Ratsbeschluss Nr. 12 vom 25. Juni 2004 beantragte Verlegung der Landesstraße im Bereich des Ortskerns um ca. 4 m gegen Norden zu genehmigen, um die Kurve zu entschärfen; b) die beantragte Änderung des Straßenknotens im Bereich Landesstraße - Straße zum Sportplatz zu genehmigen, um eine Ausund Einfahrt in die Landesstraße gefahrlos zu gewährleisten; c) die beantragte Ausweisung von neuen Parkplätzen, zugunsten des Gemeindehauses, der Grundschule, des Kindergartens und der neu trassierten Landestraße, sowie südlich des Gasthauses Stern und unterhalb der Kirche zu genehmigen, da der Bedarf an Autoabstellplätzen gegeben ist;

81 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom d) di approvare la trasformazione dei parcheggi situati a nord della chiesa in verde pubblico, nonché la riduzione della superficie per attrezzature collettive nello stesso ambito e la rettifica della superficie per attrezzature collettive ad est dell asilo; e) di approvare l ampliamento del cortile della chiesa a nord di questa tramite spostamento della strada del paese tra chiesa e canonica; f) di approvare l ampliamento della superficie per attrezzature collettive sotterranea nell ambito chiesa - strada del paese, per consentire la costruzione di una cappella interrata; L Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 30 dicembre 2004, prot. n ) e l Ufficio Servizio Strade del Burgraviato (lettera dell 11 gennaio 2005, prot. n. 93) hanno e- spresso parere favorevole in merito; 2. di rigettare l inserimento di una strada di circonvallazione nell ambito della chiesa, proposto con delibera consiliare n. 13 del 25 giugno 2004, in conformità al parere negativo dell Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 30 dicembre 2004, prot. n ), in quanto la prevista strada di circonvallazione dovrebbe essere realizzata in un terreno ripido, e di conseguenza sarebbero necessari dei muri di sostegno che porterebbero ad un danno del quadro locale e dell impressione paesistica generale. Anche secondo il parere negativo dell Ufficio Servizio Strade del Burgraviato (lettera dell 11 gennaio 2005, prot. n. 95) l inserimento della strada di circonvallazione non può essere approvato, in quanto ai sensi dell art. 45 del Codice della strada la nuova strada d accesso deve avere una distanza di 300 m dalla prossima più vicina (riducibile a 100 m dall Amministrazione comunale), e nell ambito del previsto incrocio sussistono insufficienti condizioni di visibilità. Anche per ragioni di costi, di traffico e di tutela paesaggistica la previsione della strada di circonvallazione non può essere accolta. Viene però approvato il nuovo accesso ai masi soprastanti il centro paese; 3. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. d) die Umwidmung der Parkplätze nördlich der Kirche im öffentlichen Grün, sowie die Reduzierung der Fläche für öffentliche Einrichtung in diesen Bereich und die Begradigung der Fläche für öffentliche Einrichtung östlich des Kindergartens zu genehmigen; e) die Vergrößerung des Kirchhofes nördlich der Kirche durch verschieben der Dorfstraße zwischen Kirche und Widum zu genehmigen; f) die beantrage Vergrößerung der Fläche für unterirdische öffentliche Einrichtung in Bereich Kirche - Dorfstraße zu genehmigen, um den Bau einer unterirdischen Friedhofskapelle zu ermöglichen; Das Amt für Landschaftsökologie (Schreiben vom 30. Dezember 2004, Prot. Nr ) und das Amt für Straßendienst Burggrafenamt (Schreiben vom 11. Januar 2005, Prot. Nr. 93) haben die Abänderung befürwortet; 2. die mit Ratsbeschluss Nr. 13 vom 25. Juni 2004 beantragte Eintragung der Umfahrungsstraße im Bereich der Kirche in Anlehnung an das negative Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 30. Dezember 2004, Prot. Nr ) abzulehnen, da die vorgesehene Umfahrungsstraße in einem steilen Gelände errichtet werden müsste und somit hohe Stützmauern erforderlich wären, welche eine starke Beeinträchtigung des Ortsbildes und des landschaftlichen Gesamteindruckes mit sich bringen würden. Laut negativen Gutachten des Amtes für Straßendienst Burggrafenamt (Schreiben vom 11. Januar 2005, Prot Nr. 95) kann die Eintragung der Umfahrungsstraße ebenfalls nicht gutgeheißen werden, da laut Art. 45 der Straßenverkehrsordnung die neue Zufahrtsstraße einen Abstand von 300 m zur Nächsten aufweisen muss (reduzierbar auf 100 m durch die Gemeindeverwaltung) und im Bereich der geplanten Kreuzung unzureichende Sichtverhältnisse bestehen. Auch aus Kostengründen, Verkehrsgründen und Landschaftsschutzgründen kann der Ausweisung der Umfahrungsstraße nicht stattgegeben werden. Die neue Zufahrt zu den Höfen oberhalb des Dorfzentrums wird jedoch genehmigt; 3. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER

82 82 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2005, n. 484 Comune di San Leonardo in Passiria: approvazione di modifiche al piano urbanistico con una modifica d ufficio [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Februar 2005, Nr. 484 Gemeinde St. Leonhard in Passeier: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Abänderung von Amts wegen Visto il vigente piano urbanistico del Comune di San Leonardo in Passiria; Premesso che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici: Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde St. Leonhard in Passeier; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen beantragt: Delibera consiliare n. 30 dell 8 ottobre 2004 Ratsbeschluss Nr. 30 vom 8. Oktober 2004 Trasformazione da zona di verde pubblico in zona di verde agricolo (ca. 740 mq) Umwidmung von öffentlicher Grünfläche in Landwirtschaftsgebiet (ca. 740 m2) Delibera consiliare n. 31 dell 8 ottobre 2004 Ratsbeschluss Nr. 31 vom 8. Oktober 2004 Integrazione dell art. 14 (zona d espansione per insediamenti produttivi) delle norme di attuazione al piano urbanistico con il seguente testo: Per la zona per insediamenti produttivi Lände1 valgono le seguenti norme: 1. densità edilizia massima: 8,4 mc/mq 2. superficie coperta: 70% 3. altezza massima degli edifici: 12,00 m Nei casi di comprovata necessità tecnica - funzionale può essere superata l altezza sopra indicata Constatato che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 3 febbraio 2004, facendo presente che le sottoriportate decisioni della Giunta provinciale corrispondono a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale dell , n. 13; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi delibera 1. di approvare la trasformazione da zona di verde pubblico in zona di verde agricolo (ca. 740 mq), proposta dal Comune di San Leonardo in Passiria con delibera consiliare n. 30 dell 8 ottobre 2004, in quanto l area non è adatta per l utilizzo come zona di verde pubblico; Ergänzung des Art. 14 (Gewerbeerweiterungsgebiet) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan mit folgendem Wortlaut: Für das Gewerbegebiet Lände1 gelten folgende Bestimmungen: 1. höchstzulässige Baumassendichte: 8,4 m3/m2 2. überbaubare Fläche: 70% 3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 12,00 m Im Falle einer nachgewiesenen technischen oder funktionellen Notwendigkeit darf das angeführte Höhenmaß überschritten werden Festgestellt, dass gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 3. Februar 2004 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Entscheidungen der Landesregierung genanntem Gutachten entsprechen; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13; Dies vorausgeschickt, beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form 1. die von der Gemeinde St. Leonhard in Passeier mit Ratsbeschluss Nr. 30 vom 8. Oktober 2004 beantragte Umwidmung von öffentlicher Grünfläche in Landwirtschaftsgebiet (ca. 740 m2) zu genehmigen, da die Fläche nicht für die Nutzung als öffentliche Grünfläche geeignet ist;

83 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom di approvare l integrazione dell art. 14 (zona d espansione per insediamenti produttivi) delle norme di attuazione al piano urbanistico, proposta con delibera consiliare n. 31 dell 8 ottobre 2004, nel senso che, d ufficio viene stralciato l ultimo comma. Il testo che viene aggiunto è quindi il seguente: Per la zona per insediamenti produttivi Lände1 valgono le seguenti norme: 1. densità edilizia massima: 8,4 mc/mq 2. superficie coperta: 70% 3. altezza massima degli edifici: 12,00 m ; 3. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER 2. die mit Ratsbeschluss Nr. 31 vom 8. Oktober 2004 beantragte Ergänzung des Art. 14 (Gewerbeerweiterungsgebiet) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan in dem Sinne zu genehmigen, dass von Amtswegen der letzte Absatz gestrichen wird. Der hinzuzufügende Text lautet somit: Für das Gewerbegebiet Lände1 gelten folgende Bestimmungen: 1. höchstzulässige Baumassendichte: 8,4 m3/m2 2. überbaubare Fläche: 70% 3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 12,00 m ; 3. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER [BO T050 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2005, n. 487 Modifica alla deliberazione della Giunta provinciale n dell' «Approvazione delle modalità per usufruire delle agevolazioni fiscali per i veicoli con filtro antiparticolato» [AM T050 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Februar 2005, Nr. 487 Änderung des Beschlusses der Landesregierung Nr vom «Genehmigung der Modalitäten für die Steuererleichterungen von Kraftfahrzeugen mit Partikelfilter» LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG omissis... delibera 1. Il punto 3. lettera a) della deliberazione della Giunta provinciale n dell viene sostituito come segue: a) I veicoli dotati sin dall origine di filtro antiparticolato devono avere un emissione di particolato allo scarico pari o inferiore a 0,01 g/km. A partire dall tale limite è fissato a 0,005 g/km. 2. La disposizione di cui al punto 1. si applica a partire dall La presente deliberazione va pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER beschließt 1. Der Punkt 3, Buchstabe a) des Beschlussses der Landesregierung Nr vom wir folgt ersetzt: a) Fahrzeuge, bei denen der Partikelfilter werkseitig montiert wurde, müssen eine Partikelemission gleich oder kleiner als 0,01 g/km einhalten. Ab dem beträgt dieser Grenzwert 0,005 g/km. 2. Die Bestimmung vom Punkt 1. gilt ab dem Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region Trentino Südtirol veröffentlicht. DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER

84 84 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom [BO I030 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2005, n. 488 Programma 2005 e programma provvisorio per la realizzazione delle reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione [AM I030 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Februar 2005, Nr. 488 Programm 2005 und provisorisches Programm für den Bau von Kanalisationen und der entsprechenden Kläranlagen omissis... LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1) di approvare l allegato programma 2005 ed il programma provvisorio per la realizzazione delle reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione; 2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER beschließt DIE LANDESREGIERUNG 1) das beiliegende Programme 2005 und das provisorische Programm für den Bau von Kanalisationen und der entsprechenden Kläranlagen; 2) den vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER PROGRAMMA 2005 E PROGRAMMA PROVVISORIO di cui all art. 54 della legge provinciale , n. 8, concernente: contributi per la realizzazione delle reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione ed interventi a tutela delle acque PROGRAMM 2005 UND PROVISORISCHES PROGRAMM betreffend: Zuschüsse für den Bau von Kanalisationen und der entsprechenden Kläranlagen und für Maßnahmen zum Schutz der Gewässer, gemäß Art. 54 des Landesgesetzes vom , Nr. 8 DIRETTIVE PER IL PROGRAMMA DI INTERVENTO Con delibera della Giunta provinciale n del 23 marzo 1981 è stato approvato il piano provinciale, con il quale sono state stabilite le direttive di massima per la realizzazione di impianti depurativi e dei collettori principali di collegamento con le reti fognarie comunali. In base al principio già seguito nei programmi precedenti volti ad una razionale centralizzazione degli scarichi e degli impianti depurativi, si procede a concentrare gli sforzi nella realizzazione di collettori intercomunali e di fondovalle, cercando nel contempo di intervenire nei punti in cui la situazione attuale dei ricettori è maggiormente precaria. Inoltre, per snellire le procedure e sensibilizzare maggiormente le amministrazioni comunali, si è provveduto alla costituzione di Consorzi tra i Comuni interessati, che provvedono alla realizza-zione di opere di loro pertinenza. RICHTLINIEN FÜR DAS MASSNAHMENPROGRAMM Mit Beschluss der Landesregierung Nr vom 23. März 1981 ist ein Landesplan genehmigt worden, mit welchem die Richtlinien für die Errichtung von Kläranlagen und der entsprechenden Hauptsammler als Verbindung zu den gemeindeinternen Kanalisationsnetzen festgelegt werden. Aufgrund des bereits in den bisherigen Programmen verfolgten Grundsatzes, eine Zentralisierung der Abwässer und der Kläranlagen zu verfolgen, ist man bestrebt, übergemeindliche Hauptsammler zu errichten und vor allem an jenen Stellen einzugreifen, wo das Abwasserproblem am schwerwiegendsten ist. Überdies sind zwischen den Gemeinden Abwasserverbände gegründet worden, die der Aufsicht der zuständigen Landesorgane unterliegen, um die Bauvorhaben zu beschleunigen und die Gemeindeverwaltungen dafür zu gewinnen.

85 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Nella distribuzione dei mezzi finanziari disponibili si è cercato di integrare o completare i finanziamenti delle opere in corso o prossime all appalto. Inoltre è previsto uno stanziamento di Euro ,00 per il finanziamento di opere fuori programma da realizzarsi a cura di Comuni, loro Consorzi e Comunità Comprensoriali nonché di aziende speciali e di società di capitale a prevalente partecipazione pubblica, in quanto rivestono carattere di urgenza e necessità. Bei der Verteilung der finanziellen Mittel wurde versucht, die Finanzierung jener Anlagen zu ergänzen, die bereits in Bau sind oder demnächst vergeben werden. Außerdem ist ein Betrag von Euro ,00 für die Finanzierung von Vorhaben vorgesehen, die nicht im Programm aufscheinen, und von den Gemeinden, deren Verbänden und Bezirksgemeinschaften sowie von Sonderbetrieben und Kapitalgesellschaften mit mehrheitlicher Beteiligung der öffentlichen Hand durchgeführt werden, sofern sie Dringlichkeitscharakter haben. PROGRAMMA DI INTERVENTO 2005 Ciò premesso il presente programma si articola nei seguenti punti fondamentali: MASSNAHMENPROGRAMM 2005 Dies vorausgeschickt, gliedert sich das vorliegende Programm folgendermaßen: I) Interventi diretti a cura dell Amministrazione provinciale (cap ) Per il completamento di opere di fognatura e depurazione realizzate direttamente dalla Provincia e per progettazioni disposte a cura dell Amministrazione provinciale viene stanziato a carico del bilancio 2005 l importo di complessivi Euro ,00. I) Direkte Maßnahmen zu Lasten der Landesverwaltung (Kap ) Für die Fertigstellung von Kanalisationen und Kläranlagen, die direkt von der Landesverwaltung durchgeführt werden und für verschiedene Projektierungen, über die die Landesverwaltung verfügt, wird zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 der Betrag von insgesamt Euro ,00 bereitgestellt. II) Contributi a favore di Comuni, loro Consorzi e Comunità Comprensoriali nonché di aziende speciali e di società di capitale a prevalente partecipazione pubblica - (cap ) Con delibera della Giunta provinciale n del , pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del , n. 43/I-II, sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione di contributi ai sensi del comma 1 della succitata legge provinciale; I lavori per la realizzazione delle opere vengono eseguiti dai rispettivi Comuni, Consorzi smaltimento acque di rifiuto o dalle Aziende speciali nonché società di capitale a prevalente partecipazione pubblica. Per i contributi a favore dei beneficiari di cui al pt. II viene stanziato a carico del bilancio 2005 l importo di complessivi Euro ,00. Nei precedenti anni finanziari nell ambito dei programmi triennali sono già stati impegnati a carico dei bilanci 2005 e 2006 Euro ,74, di cui a carico del bilancio 2005 Euro ,36 ed a carico del bilancio 2006 Euro II) Beiträge zugunsten von Gemeinden, deren Verbänden und Bezirksgemeinschaften sowie von Sonderbetrieben und Kapitalgesellschaften mit mehrheitlicher Beteiligung der öffentlichen Hand - (Kap ) Mit Beschluss der Landesregierung Nr vom , veröffentlicht im Amtsblatt der Region vom , Nr. 43/I-II, wurden die Richtlinien und Modalitäten für die Gewährung und Auszahlung von Beiträgen im Sinne von Absatz 1 des obgenannten Landesgesetzes genehmigt. Die Arbeiten zur Verwirklichung der Vorhaben werden von der jeweiligen Gemeinde bzw. von den genannten Abwasserverbänden oder Sonderbetrieben sowie Kapitalgesellschaften mit mehrheitlicher Beteiligung der öffentlichen Hand durchgeführt. Für Beiträge an die unter Pt. II angeführten Begünstigten wird zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 der Betrag von insgesamt Euro ,00 bereitgestellt. In den vorangehenden Haushaltsjahren wurden im Rahmen der Dreijahresprogramme bereits Euro ,74 zu Lasten der Haushaltsjahre 2005 und 2005 gebucht, davon zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 Euro ,36 und zu

86 86 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom ,38. Lasten des Haushaltsjahres 2006 Euro ,38. Tali stanziamenti con il presente programma vengono confermati come segue: a) Consorzio tra i Comuni di Aldino, Montagna e Trodena per lo smaltimento delle acque di scarico nelle frazioni San Lugano, Redagno e Fontanefredde rete fognaria principale Fontanefredde - Brückenwirt (a carico del bilancio 2005 = Euro ,36) b) Consorzio per lo smaltimento delle acque di scarico Media Pusteria maggiori costi per l impianto di trattamento termico per fanghi presso l impianto di depurazione Tobl (a carico del bilancio 2005 = Euro ,00) Diese Bereitstellungen werden mit vorliegendem Programm wie folgt bestätigt: a) Konsortium zwischen den Gemeinden Aldein, Montan und Truden zur Abwasserbeseitigung in den Fraktionen San Lugano, Radein und Kaltenbrunn Hauptkanalisation Kaltenbrunn - Brückenwirt (zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 = Euro ,36) b) Abwasserverband Mittleres Pustertal Mehrkosten für thermische Verwertungsanlage für Klärschlamm bei der Kläranlage Tobl (zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 = Euro ,00) c) Consorzio acque reflue Alta Val Venosta c) Abwasserverband Obervintschgau ampliamento dell impianto di depurazione di Glorenza Erweiterung der Kläranlage Glurns (a carico del bilancio 2005 = Euro (zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 = Euro , ,00 a carico del bilancio 2006 = Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2006 = Euro ,00) ,00) d) Comunità Comprensoriale Valle Isarco d) Bezirksgemeinschaft Eisacktal rete fognaria principale Albergo Stern - fermata di Funes - Chiusa Hauptkanalisation Gasthof Stern - Villnösser Haltestelle - Klausen (a carico del bilancio 2005 = Euro (zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 = Euro ,20) ,20) e) ECO-Center Spa e) ECO-Center AG ampliamento linea fanghi dell impianto di depurazione Val d Ega (a carico del bilancio 2005 = Euro ,63) Erweiterung Schlammlinie der Kläranlage Eggental (zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 = Euro ,63) f) Comune di Valle Aurina f) Gemeinde Ahrntal rete fognaria principale masi Platter (a carico del bilancio 2005 = Euro ,38) Hauptkanalisation Platterhöfe (zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 = Euro ,38) g) Comune di Brunico g) Gemeinde Bruneck rete fognaria principale Riscone paese - 2 lotto Hauptkanalisation Reischach Dorf - 2. Baulos (a carico del bilancio 2005 = Euro (zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 = Euro ,15) ,15) h) Comune di Laces h) Gemeinde Latsch rete fognaria principale Via dei Mulini - Morter (a carico del bilancio 2005 = Euro ,72) Hauptkanalisation Mühlgasse - Morter (zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 = Euro ,72)

87 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom i) Comune di Laives i) Gemeinde Leifers rete fognaria principale S. Giacomo - Espen Hauptkanalisation St. Jakob - Espen (a carico del bilancio 2005 = Euro (zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 = Euro ,22) ,22) j) Comune di Magré s.s.d.v. j) Gemeinde Margreid a.d.w. impianto di depurazione di Favogna Kläranlage Fennberg (a carico del bilancio 2005 = Euro (zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 = Euro ,38) ,38) k) Comune di Rio di Pusteria k) Gemeinde Mühlbach rete fognaria principale maso Anrather - maso Unterplotzn (a carico del bilancio 2005 = Euro ,49) Hauptkanalisation Anratherhof - Unterplotznhof (zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 = Euro ,49) l) Comune di Renon l) Gemeinde Ritten rete fognaria principale Himmelreich - Longomoso (a carico del bilancio 2005 = Euro ,00) Hauptkanalisation Himmelreich - Lengmoos (zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 = Euro ,00) m) Comune di Campo Tures m) Gemeinde Sand in Taufers rete fognaria principale Oberabner - Obergasse ad Acereto in Ahornach Hauptkanalisation Oberabner - Obergasse (a carico del bilancio 2005 = Euro ,40) (zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 = Euro ,40) n) Comune di Senales n) Gemeinde Schnals impianto di depurazione di Senales - lavori di ottimizzazione Kläranlage Schnals - Optimierungsarbeiten (a carico del bilancio 2005 = Euro (zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 = Euro ,19) ,19) o) Comune di Tesimo o) Gemeinde Tisens rete fognaria principale Tesimo - Nalles Hauptkanalisation Tisens - Nals (a carico del bilancio 2005 = Euro (zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 = Euro , ,00 a carico del bilancio 2006 = Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2006 = Euro ,38) ,38) p) Comune di Funes p) Gemeinde Villnöss rete fognaria principale impianto di depurazione - fermata di Funes - 2 lotto Hauptkanalisation Kläranlage - Villnösser Haltestelle - 2. Baulos (a carico del bilancio 2005 = Euro (zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 = Euro ,24) ,24) L importo residuo viene previsto per la realizzazione delle opere sottoelencate; una parte degli investimenti complessivi verrà impegnata a carico del biennio : 1) Consorzio smaltimento acque di rifiuto Bassa Atesina Sud impianto di depurazione Bassa Atesina Sud - sostituzione raschiatore a catena (costo totale = ca. Euro ,00) Der Restbetrag wird für die Verwirklichung der unten angeführten Bauvorhaben vorgesehen, wobei ein Teil der Gesamtinvestitionen zu Lasten des Zweijahreszeitraumes gebucht wird: 1) Abwasserkonsortium Unterland Süd Kläranlage Unterland Süd - Austausch Kettenräumer (Gesamtkosten = ca. Euro ,00)

88 88 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom ) Comunità Comprensoriale Burgraviato 2) Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt rete fognaria principale Stazione di Merano - 1 lotto (costo totale = ca. Euro ,00) Hauptkanalisation Bahnhof Meran - 1. Baulos (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 3) Comunità Comprensoriale Salto - Sciliar 3) Bezirksgemeinschaft Salten - Schlern rete fognaria principale Prato Isarco - Campodazzo (costo totale = ca. Euro ,00) Hauptkanalisation Blumau - Atzwang (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 4) Comunità Comprensoriale Wipptal 4) Bezirksgemeinschaft Wipptal impianto di depurazione Wipptal - progetto prevenzione incendi (costo totale = ca. Euro ,00) Kläranlage Wipptal - Brandschutzprojekt (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 5) Comune di Nova Ponente 5) Gemeinde Deutschnofen rete fognaria principale Laab - Vallarsa Hauptkanalisation Laab - Brandental (costo totale = ca. Euro ,00) (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 6) Comune di Campo di Trens 6) Gemeinde Freienfeld rete fognaria principale Egg - Niederried - Pfulters (costo totale = ca. Euro ,00) Hauptkanalisation Egg - Niederried - Pfulters (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) rete fognaria principale di Mules (costo totale = ca. Euro ,00) Hauptkanalisation Mauls (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 7) Comune di Cornedo 7) Gemeinde Karneid vasca ritenzione di Cardano - spostamento Rückhaltebecken Kardaun - Verlegung (costo totale = ca. Euro ,00) (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) rete fognaria principale Prato Isarco - Cardano - spostamento canale sotto la pista ciclabile (costo totale = ca. Euro ,00) Hauptkanalisation Blumau - Kardaun - Verlegung Kanal unter Radweg (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 8) Comune di Montagna 8) Gemeinde Montan rete fognaria principale Casignano Hauptkanalisation Gschnon (costo totale = ca. Euro ,00) (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 9) Comune di Naturno 9) Gemeinde Naturns rete fognaria principale Stazione di Senales - 1 lotto (costo totale = ca. Euro ,00) Hauptkanalisation Bahnhof Schnals - 1. Baulos (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 10) Comune di Parcines 10) Gemeinde Partschins rete fognaria principale piazza Gerold - Hauptkanalisation Geroldplatz - Mair/Giessen - 2 lotto Mair/Giessen - 2. Baulos (costo totale = ca. Euro ,00) (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 11) Comune di Braies 11) Gemeinde Prags rete fognaria principale a Braies - VII lotto Hauptkanalisation Prags - VII. Baulos (costo totale = ca. Euro ,00) (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 12) Comune di Rasun Anterselva 12) Gemeinde Rasen Antholz rete fognaria principale Goste - zona industriale - lavori di risanamento Sanierungsarbeiten Hauptkanalisation Goste - Industriezone - (costo totale = ca. Euro ,00) (Gesamtkosten = ca. Euro ,00)

89 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom ) Comune di Campo Tures 13) Gemeinde Sand in Taufers rete fognaria principale Pojen - Campo Tures Hauptkanalisation Pojen - Sand in Taufers (costo totale = ca. Euro ,00) (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 14) Comune di Sarentino 14) Gemeinde Sarntal rete fognaria principale Kandelsberg - Hauptkanalisation Kandelsberg - Weissenbach - 1. Baulos Weissenbach - 1 lotto (costo totale = ca. Euro ,00) (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 15) Comune di Scena 15) Gemeinde Schenna rete fognaria principale Vicolo Stickel Hauptkanalisation Stickelgasse (costo totale = ca. Euro ,00) (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 16) Comune di Senales 16) Gemeinde Schnals rete fognaria principale Masocorto - Vernago Hauptkanalisation Kurzras - Vernagt (costo totale = ca. Euro ,00) (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 17) Comune di San Pancrazio 17) Gemeinde St. Pankraz impianto di depurazione di S. Pancrazio - Kläranlage St. Pankraz - Anpassung an adeguamento ai valori limite Grenzwert (costo totale = ca. Euro ,00) (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 18) Comune di Tires 18) Gemeinde Tiers rete fognaria principale Vajolet - Gartl Hauptkanalisation Vajolet - Gartl (costo totale = ca. Euro ,00) (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 19) Comune di Ultimo 19) Gemeinde Ulten rete fognaria principale Larcherberg - Pracupola Hauptkanalisation Larcherberg - Kuppelwies (costo totale = ca. Euro ,00) (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) rete fognaria principale S. Geltrude -Doppler - progetto suppletivo e di variante - 4 lotto (costo totale = ca. Euro ,00) Hauptkanalisation St. Gertraud - Doppler - Zusatz- und Variante-projekt - 4. Baulos (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 20) Comune di Funes 20) Gemeinde Villnöss rete fognaria principale Malga Zannes - 1 Hauptkanalisation Zanser Alm - 1. Baulos lotto (costo totale = ca. Euro ,00) (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 21) Ditta SEAB SpA 21) Firma SEAB AG rete fognaria principale bivio Merano - Via Hauptkanalisation Meraner Kreuzung - Sigmundskronerstraße Castel Firmiano (costo totale = ca. Euro ,00) (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 22) Servizi Municipalizzati di Bressanone 22) Stadtwerke Brixen rete fognaria principale Moardorf II Hauptkanalisation Moardorf II (costo totale = ca. Euro ,00) (Gesamtkosten = ca. Euro ,00) 23) Per opere fuori programma da realizzare a cura dei Comuni e loro Consorzi nonchè delle Aziende speciali e società di capitale a prevalente partecipazione pubblica viene stanziato l importo di Euro ,00. 23) Für Arbeiten außerhalb des Programmes, welche von den Gemeinden und deren Verbänden sowie den Sonderbetrieben und Kapitalgesellschaften mit mehrheitlicher Beteiligung der öffentlichen Hand ausgeführt werden, ist ein Betrag von Euro ,00 vorgesehen.

90 90 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom ) Per progettazioni disposte a cura dei Comuni e loro Consorzi nonchè delle Aziende speciali e delle società di capitale a prevalente partecipazione pubblica viene stanziato a carico del bilancio corrente un importo di ca. Euro ,00. 24) Für die Projektierungen, welche von den Gemeinden und deren Verbänden sowie den Sonder-betrieben und den Kapitalgesellschaften mit mehrheitlicher Beteiligung der öffentlichen Hand durchgeführt werden, wird zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres ein Betrag von ca. Euro ,00 bereitgestellt. Stanziamento complessivo a carico dell esercizio finanziario 2005: Insgesamt zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 zu finanzieren: Interventi diretti della provincia Direkte massnahmen des Landes CAPITOLO Euro ,00 KAPITEL Euro ,00 contributi zuschüsse CAPITOLO Euro ,00 KAPITEL Euro ,00 Si attesta che i suindicati contributi sono erogati ai sensi dell art. 54 della legge provinciale , n. 8, secondo i criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n del Es wird bescheinigt, dass die oben angeführten Beiträge in Anwendung des Art. 54 des Landesgesetzes vom , Nr. 8 auf der Grundlage der mit Beschluss der Landesregierung Nr vom festgelegten Kriterien bemessen wurden. [BO R060 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2005, n. 489 Approvazione del programma per la progettazione e la realizzazione di servizi ed impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi nonché per l acquisto dei relativi mezzi e per l approntamento delle aree necessarie al servizio [AM R060 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Februar 2005, Nr. 489 Genehmigung des Programms für die Projektierung und Schaffung von Diensten und Einrichtungen für die Sammlung, Abfuhr und Beseitigung der festen Abfälle sowie für den Ankauf der entsprechenden Fahrzeuge und für die Bereitstellung der für den Dienst notwendigen Flächen omissis... LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1) di approvare in base all allegato il programma per la progettazione e la realizzazione di servizi ed impianti per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi nonché per l acquisto dei relativi mezzi e per l approntamento delle aree necessarie al servizio; 2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER beschließt DIE LANDESREGIERUNG 1) das beiliegende Programm für die Projektierung und Schaffung von Diensten und Einrichtungen für die Sammlung, Abfuhr und Beseitigung der festen Abfälle sowie für den Ankauf der entsprechenden Fahrzeuge und die Bereitstellung der für den Dienst notwendigen Flächen zu genehmigen; 2) den vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER

91 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Programma per la progettazione e la realizzazione di impianti e servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi nonché per l acquisto dei relativi mezzi e per l approntamento delle aree necessarie ai servizi (art. 3 della LP , n. 57 e successive leggi di finanziamento) relativo al triennio Considerato che con i precedenti programmi, relativi agli esercizi finanziari si sono già avviati i principali interventi in ordine alla realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ed all organizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti. Il presente programma costituisce la necessaria integrazione e continuazione di quanto finora realizzato: A) CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI, LORO CON- SORZI E COMUNITÀ COMPRENSORIALI NONCHÉ AZIENDE SPECIALI E SOCIETÀ DI CAPITALE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA E PRI- VATI CHE ATTUANO GLI INTERVENTI PREVISTI DALL ART. 9 DELLA LP 57/76 (CAP ) Vista la legge provinciale del , n. 10, Vista la legge provinciale del , n. 11; Vista la delibera della Giunta provinciale n. 35 dell , pubblicata nel Bollettino della Regione del , n. 5/I-II, concernente la fissazione di criteri e modalità per la concessione di contributi in base all art. 2 della Legge provinciale n. 57/76; Tenendo conto delle direttive e disposizioni finanziarie citate a carico del triennio verranno eseguiti i seguenti interventi: Programm für die Projektierung und Realisierung von Anlagen und Diensten für die Sammlung, Abfuhr und Beseitigung der festen Abfälle sowie für den Ankauf der entsprechenden Fahrzeuge und für die Bereitstellung der für den Dienst erforderlichen Flächen (Art. 3 des LG vom , Nr. 57 und nachfolgende Finanzierungsgesetze) für den Dreijahreszeitraum Mit den früheren Programmen aus den Haushaltsjahren wurden die wichtigsten Maßnahmen für die Müllbeseitigung und die Organisation der Müllsammeldienste ergriffen. Das gegenständliche Programm stellt somit die notwendige Ergänzung und Fortsetzung der bisher durchgeführten Maßnahmen dar. A) BEITRÄGE ZUGUNSTEN VON GEMEINDEN, DEREN VERBÄNDEN UND BEZIRKSGEMEINSCHAFTEN SOWIE SONDERBETRIEBE UND KAPITALGESELL- SCHAFTEN MIT MEHRHEITSBETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHEN HAND UND PRIVATE, DIE IM ART. 9 DES LG 57/76 VORGESEHENEN MASS- NAHMEN DURCHFÜHREN (KAP ). Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom , Nr. 10; Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom , Nr. 11; Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 35 vom , veröffentlicht im Amtsblatt der Region vom , Nr. 5/I-II, betreffend die Festsetzung von Kriterien und Modalitäten für die Gewährung von Beiträgen laut Art. 2 des Landesgesetzes Nr. 57/76; Unter Berücksichtigung der genannten Richtlinien und Finanzbestimmungen werden zu Lasten des Dreijahreszeitraumes folgende Vorhaben durchgeführt: 1. Studi e programmi 1. Studien und Konzepte Per l elaborazione di studi e programmi di interesse sovvracomunale viene stanziato in base al presente programma un importo di 5.000,00. Für die Ausarbeitung von Studien und Konzepten von übergemeindlichem Interesse wird zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres der Betrag von insgesamt 5.000,00 bereitgestellt. 2. Costruzione di impianti di compostaggio 2. Errichtung von Kompostieranlagen Per la costruzione di impianti di compostaggio e di postcompostaggio nel caso di impianti di fermentazione viene stanziato in base al presente programma un importo ,00. Für die Errichtung von Kompostieranlagen und Anlagen zur Nachkompostierung bei Vergärungsanlagen wird zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres der Betrag von insgesamt ,00 bereitgestellt:

92 92 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Comunità Comprensoriale Valle Pusteria: adattamento dell impianto di compostaggio di Brunico (costo totale ca ,00); Bezirksgemeinschaft Pustertal: Adaptierung des Kompostwerkes in Bruneck (Gesamtkosten ca ,00); 3. Costruzione di impianti di fermentazione 3. Errichtung von Vergärungsanlagen Per la realizzazione di impianti di fermentazione viene stanziato in base al presente programma l importo di complessive ,00. Comunità Comprensoriale Burgraviato: Realizzazione dell impianto anaerobico Tisner Auen costi suppletivi (importo totale ca ,00) Für die Errichtung von Vergärungsanlagen wird zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres der Betrag von insgesamt ,00 bereitgestellt. Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt: Errichtung der Vergärungsanlage Tisner Auen Zusatzkosten (Gesamtbetrag ca ,00) 4. Costruzione di centri di riciclaggio ed isole ecologiche Per la realizzazione dei progetti sottoelencati viene stanziato in base al presente programma un importo di complessivi ,00: Comune di Riffiano: Realizzazione di un centro di riciclaggio (costo totale ca ,00) Comune di Laion: Realizzazione di un centro di riciclaggio (costo totale ca ,00) Comune di Chiusa/Latzfons: Realizzazione di un centro di riciclaggio (costo totale ca ,00) Comune di Nova Levante/Lago di Carezza: Realizzazione di un centro di riciclaggio (costo totale ca ,00) Comune di Vadena: Realizzazione di un centro di riciclaggio (costo totale ca ,00) 4. Errichtung von Recyclinghöfe und Wertstoffinseln Für die Verwirklichung der unten angeführten Vorhaben wird zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres der Betrag von ,00 zur Verfügung gestellt: Gemeinde Riffian: Errichtung eines Recyclinghofes (Gesamtkosten ca ,00) Gemeinde Lajen: Errichtung eines Recyclinghofes (Gesamtkosten ca ,00) Gemeinde Klausen/Latzfons: Errichtung eines Recyclinghofes (Gesamtkosten ca ,00) Gemeinde Welschnofen/Karer-see: Errichtung eines Recyclinghofes (Gesamtkosten ca ,00) Gemeinde Pfatten: Errichtung eines Recyclinghofes (Gesamtkosten ca ,00) 5. Costruzione di centri di recupero materiali 5. Errichtung von Wertstoffzentren Per la realizzazione dei progetti sottoelencati viene stanziato in base al presente programma l importo di complessive ,00, di cui in base ai programmi triennali ,22 sono già stati impegnati gli anni scorsi e precisamente a favore: Comunità Comprensoriale Valle Isarco: Costruzione di un centro gestione rifiuti a Naz Sciaves (costo totale ca ,00) Für die Verwirklichung der unten angeführten Vorhaben wird zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres der Betrag von insgesamt ,00 bereitgestellt, davon wurden aufgrund der Dreijahresprogramme ,22 in den vorangehenden Jahren gebucht und zwar zu Gunsten: Bezirksgemeinschaft Eisacktal: Errichtung eines Abfallwirtschaftszentrums in Schabs (Gesamtkosten ca ,00)

93 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Realizzazione di stazioni di trasbordo rifiuti 6. Errichtung von Müll-Umladestationen Per la realizzazione di stazioni di trasbordoi viene stanziato in base al presente programma l importo di ,00. Comunità Comprensoriale Burgraviato: Realizzazione della stazione di trasbordo rifiuti Falschauer - spese suppletive (costo totale ca ,00) Für die Verwirklichung von Müll-Umladestationen wird zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres der Betrag von insgesamt ,00 bereitgestellt. Bezirksgemeinschaft Burggrafen-amt: Errichtung der Müllumladestation Falschauer - Mehrkosten (Gesamtkosten ca ,00) 7. Realizzazione di impianti inceneritori rifiuti 7. Errichtung von Müllverbrennungsanlagen Per la realizzazione di impianti inceneritori per rifiuti o per la manutenzione straordinaria degli stessi viene stanziato in base al presente programma l importo di 5.000,00; Für die Verwirklichung von Müllverbrennungsanlagen oder deren außerordentliche Wartung wird zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres der Betrag von insgesamt 5.000,00; 8. Realizzazione di impianti di smaltimento di fanghi da depurazione Per la realizzazione di impianti di smaltimento di fanghi da depurazione viene stanziato in base al presente programma l importo di complessive 5.000,00; 8. Errichtung von Klärschlammentsorgungsanlagen Für den Bau von Klärschlammentsorgungsanlagen wird zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres der Betrag von insgesamt 5.000,00 bereitgestellt; 9. Realizzazione o ampliamento di discariche 9. Errichtung oder Erweiterung von Mülldeponien Per la realizzazione di stazioni di trasbordo viene stanziato in base al presente programma l importo di Lire ,00 di cui in base ai programmi triennali ,18 sono già stati impegnati l anno scorso: gli importi residui vengono impegnati a carico dei bilanci del biennio : Ditta eco-center SpA: Ampliamento a monte della discarica Ischia Frizzi a Vadena (costo totale ca ,00) Comunità Comprensoriale Valle Isarco: E- sproprio dell areale della discarica di Sciaves (costi totali ca ,00) Comunità Comprensoriale Valle Pusteria: Recoltivazione della discarica di Dobbiaco (Costo totale ca ,00) Für die Verwirklichung der obgenannten Maßnahmen wird zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres der Betrag von insgesamt ,00 bereitgestellt, davon wurden aufgrund der Dreijahresprogramme ,18 im vorangehenden Jahr gebucht, die Restbeträge werden zu Lasten des Zweijahreszeitraumes gebucht: Firma eco-center AG: Bergseitige Erweiterung der Mülldeponie Frizzi Au in Pfatten (Gesamtkosten ca ,00) Bezirksgemeinschaft Eisacktal: Enteignung des Deponiegeländes der Mülldeponie in Schabs (Gesamtkosten ca ,00) Bezirksgemeinschaft Pustertal: Rekultivierung der Mülldeponie Toblach (Gesamtkosten ca ,00) 10. Acquisto di mezzi meccanici, automezzi, etc. 10. Ankauf von Maschinen, Fahrzeugen, usw. Per l acquisto dei mezzi meccanici, di automezzi e di ogni altra attrezzatura necessaria al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento verranno stanziati gli importi eventualmente residui. Für den Ankauf der Maschinen, Fahrzwuge und aller sonstigen Ausrüstungen, die für den Einsammel-, Abfuhr- und Beseitigungsdienst notwendig sind, werden die Beiträge die eventuell übrigbleiben, bereitgestellt.

94 94 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Siti inquinati 11. Altlasten Per interventi di risanamento delle ex - discariche di rifiuti o di altre aree inquinate, disposti secondo un apposito programma di priorità e di urgenza nel quale sono previsti diversi livelli di contributo, approvato con delibera della Giunta provinciale n del , sono previsti contributi a carico del presente programma per complessive ,00. Comunità Comprensoriale Val Venosta: Risanamento dell ex-discarica di Sluderno (costo totale ca ,00) Comune di Vandoies: Risanamento dell ex discarica (costo totale ca ,00) Comunità Comprensoriale Valle Isarco: Risanamento di un deposito ad Albes (costo totale ca ,00) Comune di Egna: Risanamento dell ex discarica (costo totale ca ,00); Comune di Lana : Risanamento dell areale ex-shell/margesin (costo totale ca ,00) Für Sanierungsmaßnahmen von Ex-Mülldeponien oder anderen verseuchten Flächen, welche aufgrund eines Prioritäten- und Dringlichkeitsprogrammes mit entsprechender Einstufung der Landesbeiträge mit Beschluss der Landesregierung Nr vom bestimmt worden sind, sind zu Lasten des vorliegenden Programmes Beiträge über insgesamt ,00 vorgesehen. Bezirksgemeinschaft Vinschgau: Sanierung der Altlast Schluderns (Gesamtkosten ca ,00) Gemeinde Vintl: Sanierung der Altlast (Gesamtkosten ca ,00) Bezirksgemeinschaft Eisacktal: Sanierung der Altlast Albeins (Gesamtkosten ca ,00) Gemeinde Neumarkt: Sanierung der ehemaligen Mülldeponie (Gesamtkosten ca ,00) Gemeinde Lana: Sanierung des Geländes ex- Shell/Margesin (Gesamtkosten ca ,00) B) INTERVENTI DIRETTI A CARICO DELL AMMINI- STRAZIONE PROVINCIALE (CAP ) 1) Risanamento di discariche ed altre aree inquinate a cura dell amministrazione provinciale Per studi, indagini, progetti pilota ed altri interventi di risanamento delle discariche di Castelfirmiano, e Dodiciville ed altre discariche, con particolare riferimento al problema del trattamento dei percolati ed alle captazioni dei biogas, è previsto uno stanziamento di ca ,00 di cui in base ai programmi triennali ,62 sono già stati impegnati l anno scorso per il risanamento della Collina Pasquali. Totale complessivo stanziamenti ai sensi della LP , n. 57, art. 2 B) DIREKTE MASSNAHMEN ZU LASTEN DER LAN- DESVERWALTUNG (KAP ) 1) Sanierung von Mülldeponien und anderen verseuchten Flächen direkt durch die Landesverwaltung Für Studien, Erhebungen, Pilotprojekten und anderen Sanierunsmaßnahmen bei den Mülldeponien von Sigmundskron, und Pasquali Hügel und anderen Deponien, mit besonderem Augenmerk auf das Problem der Behandlung des Sickerwassers und der Fassung des Biogases ist die Bereitstellung von ca ,00 vorgesehen, davon wurden aufgrund der Dreijahresprogramme ,62 im vorangehenden Jahr gebucht, und zwar für die Sanierung des Pasquali Hügels. Insgesamt zu finanzieren im Sinne des LG Nr. 57 vom , Art.2 Lettera a) Buchstabe a) Capitolo (ex-capitolo Kapitel (Ex-Kapitel 85050) , ,00 di cui già impegnati: ,62 davon bereits gebucht: ,62 Lettera b) Buchstabe b) Capitolo (ex-capitolo 85051) Kapitel (Ex-Kapitel 85051) , ,00 di cui già impegnati: ,40 davon bereits gebucht: ,40

95 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Riepilogo degli stanziamenti Zusammenfassung der Bereitstellungen ai sensi della LP , n. 57 im Sinne des Lg.es vom , Nr. 57 e successive modifiche ed integrazioni in geltender Fassung capitolo e capitolo Kapitel und Kapitel A) Contributi ai Comuni e loro Consorzi e Privati A) Beiträge an Gemeinden und deren Verbände und Privaten 1. Elaborazione di studi e programmi 5.000,00 2. Costruzione di impianti di compostaggio ,00 3. Costruzione di impianti di fermentazione ,00 4. Costruzione di centri di riciclaggio ed isole ecologiche ,00 5. Costruzione di centri di recupero materiali ,00 6. Realizzazione di stazioni di trasbordo rifiuti ,00 7. Realizzazione di impianti inceneritori per rifiuti 5.000,00 8. Realizzazione di impianti di smaltimento di fanghi da depurazione 5.000,00 9. Realizzazione o ampliamento di discariche , Acquisto di mezzi meccanici, automezzi, etc. 0 1) Ausarbeitung von Studien und Konzepte 5.000,00 2) Errichtung von Kompostieranlagen ,00 3) Errichtung von Vergärungsanlagen ,00 4) Errichtung von Recyclinghöfen und Wertstoffinseln ,00 5) Errichtung von Wertstoffzentren ,00 6) Errichtung von Müll-Umladestationen ,00 7) Errichtung von Müllverbrennungsanlagen 5.000,00 8) Errichtung von Klärschmlammentsorgungsanlagen 5.000,00 9) Errichtung und Erweitung von Mülldeponien ,00 10) Ankauf von Maschinen, Fahrzeugen u.s.w Siti inquinati ,00 11) Altlasten ,00 TOTALE ,00 INSGESAMT ,00 B) Interventi diretti a carico dell amministrazione provinciale 1. Risanamento di discariche ed altre aree inquinate a cura dell amministrazione provinciale ,00 B) Direkte Maßnahmen zu Lasten der Landesverwaltung 1. Sanierung von Mülldeponien und anderen verseuchten Flächen direkt durch die Landesverwaltung ,00 TOTALE ,00 INSGESAMT ,00

96 96 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom [BO P015 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 febbraio 2005, n. 575 Cancellazione del vincolo di tutela archeologica - p.f. 943/3, CC Magré, Comune di Magré sulla Strada del Vino [AM P015 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 28. Februar 2005, Nr. 575 Aufhebung der archäologischen Denkmalschutzbindung - Gp. 943/3, KG Margreid, Gemeinde Margreid an der Weinstraße omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera a) la cancellazione del vincolo di tutela archeologica ai sensi del decreto legislativo , n. 42, riguardante la p.f. 943/3 in PT 511/II CC Magré Proprietario: Comune di Magré sulla Strada del Vino Vincolo di tutela archeologica: deliberazione della Giunta provinciale del , n Motivazione: si è potuto accertare che nei 90 m2 staccati dalla p.f. 942 CC Caldaro ed inglobati alla p.f. 943/3 CC Caldaro non sono presenti nel sottosuolo resti archeologici; b) di presentare all Ufficio Tavolare di Egna domanda di cancellazione dell annotazione del vincolo di tutela archeologica agli effetti della citata legge a carico della particella di cui sopra, autorizzando il Direttore della Ripartizione Beni culturali della Provincia Autonoma di Bolzano a presentare la relativa domanda all ufficio tavolare di Egna. c) di notificare la presente deliberazione in via amministrativa al proprietario della particella vincolata.. beschließt DIE LANDESREGIERUNG a) Die Aufhebung der archäologischen Denkmalschutzbindung im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom , Nr. 42 betreffend die Gp. 943/3 in Ezl. 511/II, KG Margreid Eigentümer: Gemeinde Margreid a. d. Weinstraße Denkmalschutzbindung: Beschluss der Landesregierung vom Nr Begründung: Es konnte nachgewiesen werden, dass in der von der Gp. 942 abgetrennten und der Gp. 943/3 zugeschriebenen Teilfläche (90 m2) keine archäologischen Reste vorliegen; b) Beim Grundbuchsamt in Neumarkt den Antrag auf Löschung der Anmerkung der archäologischen Denkmalschutzbindung im Sinne des Gesetzes zu Lasten der oben angeführten Parzelle zu stellen und gleichzeitig den Direktor der Abteilung Denkmalpflege der Autonome Provinz Bozen Südtirol zu ermächtigen, den diesbezüglichen Antrag beim Grundbuchsamt in Neumarkt einzubringen; c) von diesem Beschluss im Verwaltungswege den Eigentümer der unter Schutz gestellten Parzelle zu verständigen. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER

97 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom [BO V015 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 febbraio 2005, n. 592 Progetto per la costruzione della nuova pista da sci con impianto di innevamento «Maierl» e sostituzione dell esistente impianto di risalita «Absam - Maierl» nel Comune di Nova Ponente - richiesta di approvazione di una variante omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di accogliere la richiesta della Obereggen SpA di approvazione di una variante alla stazione a valle dell impianto di risalita "Absam - Maierl" nel Comune di Nova Ponente alle condizioni di cui nel parere del Comitato VIA 1/2005 del ; 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER [AM V015 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 28. Februar 2005, Nr. 592 Projekt zur Errichtung einer neuen Schipiste mit Beschneiungsanlage «Maierl» und Erneuerung der bestehenden Aufstiegsanlage «Absam - Maierl» in der Gemeinde Deutschnofen - Ansuchen um Genehmigung einer Variante. beschließt DIE LANDESREGIERUNG 1. das Ansuchen der Obereggen AG um Genehmigung einer Variante betreffend die Talstation der Aufstiegsanlage "Absam - Maierl" in der Gemeinde Deutschnofen zu genehmigen, wobei jedoch die im Gutachten des UVP-Beirates Nr. 1/2005 vom festgelegten Auflagen einzuhalten sind; 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER [BO V015 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 febbraio 2005, n. 593 Valutazione dell impatto ambientale: approvazione del progetto per la costruzione del nuovo impianto di risalita «Speikboden» nel Comune di Campo Tures omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di approvare il progetto della Speikboden SpA per la costruzione del nuovo impianto di risalita Speikboden nel Comune di Campo Tures, alle condizioni imposte dal comitato VIA nel parere n. 2/2005; 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER [AM V015 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 28. Februar 2005, Nr. 593 Umweltverträglichkeitsprüfung: Genehmigung des Projektes für die Errichtung der neuen Aufstiegsanlage «Speikboden» in der Gemeinde Sand in Taufers. beschließt DIE LANDESREGIERUNG 1. das Projekt der Speikboden AG für die Errichtung der neuen Aufstiegsanlage Speikboden in der Gemeinde Sand in Taufers zu genehmigen, wobei die im Gutachten des UVP-Beirates Nr. 2/2005 enthaltenen Auflagen einzuhalten sind; 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER

98 98 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom [BO S120 D020 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 febbraio 2005, n. 598 Assunzione dei terreni facenti parte della strada provinciale 151/Spinga omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di assumere in proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade le particelle fondiarie 497/10, 495/4, 497/12 in PT 52/II CC Sciaves e le particelle fondiarie 272/3, 191/13, 192/5, 196/3 und 190/5 in PT 12/II CC Aica; 2. gli organi competenti dell amministrazione provinciale e del comune di Naz-Sciaves provvederanno alla firma del relativo atto di consegna; 3. la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER [AM S120 D020 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 28. Februar 2005, Nr. 598 Übernahme der zur Landesstraße 151/Spinges gehörenden Grundflächen. beschließt DIE LANDESREGIERUNG 1. die Gp. 497/10, 495/4, 497/12 in Ezl. 52/II KG Schabs und die Gp. 272/3, 191/13, 192/5, 196/3 und 190/5 in Ezl. 12/II KG Aicha in das Eigentum der Autonomen Provinz Bozen: Öffentliches Gut- Straßen zu übernehmen; 2. die zuständigen Organe der Landesverwaltung und der Gemeinde Natz-Schabs werden die entsprechende Übergabeurkunde unterzeichnen; 3. dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht. DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER [BO S050 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 febbraio 2005, n. 617 Abbonamento annuale per alunne ed alunni omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di approvare l allegato A, che è parte integrante della presente deliberazione, relativo ad abbonamenti annuali per alunne ed alunni. [AM S050 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 28. Februar 2005, Nr. 617 Jahresabonnement für Schülerinnen und Schüler. beschließt DIE LANDESREGIERUNG 1. die Anlage A, betreffend Jahresabonnements für Schülerinnen und Schüler, die wesentlicher Bestandteil des vorliegenden Beschlusses ist, zu genehmigen. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. A. AUCKENTHALER DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. A. AUCKENTHALER

99 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Allegato A Abbonamento annuale per alunne ed alunni Anlage A Jahresabonnement für Schülerinnen und Schüler Articolo 1 Aventi diritto 1. Le sotto elencate categorie, pagando un importo una tantum, possono richiedere il rilascio di un abbonamento annuale, che autorizza all utilizzo gratuito di tutti i mezzi di trasporto del sistema integrato: a) alunne e alunni che frequentano scuole di ogni ordine e grado o corsi serali con residenza o dimora in Provincia; b) studentesse e studenti iscritti in un Università o in una Scuola Superiore in Alto Adige che non hanno superato i 24 anni e che risiedono da almeno un anno in Provincia di Bolzano. Artikel 1 Anspruchsberechtigte 1. Die unten angeführten Kategorien erhalten gegen eine einmalige Gebühr ein Jahresabonnement, das zur kostenlosen Benützung aller Verkehrsmittel des Transportverbundsystems berechtigt: a) Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen und Grade, sowie Abendschülerinnen und -schüler welche in Südtirol ansässig sind oder dort ihren Wohnsitz haben; b) Studierende bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres, die an einer Universität oder Fachhochschule in Südtirol inskribiert sind und ihren Wohnsitz seit mindestens einem Jahr in Südtirol haben. Articolo 2 Quota annuale 1. Alunne ed alunni che hanno diritto al servizio di trasporto scolastico secondo i criteri per l ammissione al servizio di trasporto scolastico, per l emissione dell abbonamento annuale pagano la seguente quota: a) scuola elementare e scuola secondaria di I grado: 50,00 Euro b) scuola secondaria di II grado, scuola professionale e corsi serali: 100,00 Euro; 2. Dall importo da pagare ai sensi del comma 1 viene detratto il contributo spese per il trasporto scolastico. 3. Alunne ed alunni che non hanno diritto al servizio di trasporto scolastico, per l emissione dell abbonamento annuale pagano la seguente quota: a) scuola elementare e scuola secondaria di I grado: 100,00 Euro; b) scuola secondaria di II grado, scuola professionale e corsi serali: 150,00 Euro. 4. Studentesse e studenti di cui all articolo 1, comma 1, lettera b), per l emissione dell abbonamento annuale pagano 150,00 Euro. Artikel 2 Jahresgebühr 1. Schülerinnen und Schüler, die Anrecht auf Schülerbeförderung laut Richtlinien für die Durchführung des Schülerbeförderungsdienstes haben, bezahlen für die Ausstellung des Jahresabonnements folgende Gebühr: a) Grund- und Sekundarschule I. Grades: 50,00 Euro; b) Sekundarschule II Grades, Berufs- und Abendschule: 100,00 Euro. 2. Vom Betrag, der laut Absatz 1 zu bezahlen ist, wird der bereits entrichtete Kostenbeitrag für die Schülerbeförderung abgezogen. 3. Schülerinnen und Schüler, die kein Anrecht auf Schülerbeförderung haben, bezahlen für die Ausstellung des Jahresabonnements folgende Gebühr: a) Grundschule und Sekundarschule I. Grades: 100,00 Euro; b) Sekundarschule II Grades, Berufs- und Abendschule: 150,00 Euro. 4. Studierende laut Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b), bezahlen für die Ausstellung des Jahresabonnements 150,00 Euro. Articolo 3 Riduzioni 1. Se più appartenenti alla stessa famiglia chiedono l abbonamento annuale, agli importi di cui all articolo 2 si applicano le seguenti riduzioni: Artikel 3 Ermäßigungen 1. Beantragen mehrere Kinder einer Familie ein Jahresabonnement, gelten auf die Beträge laut Artikel 2 folgende Ermäßigungen:

100 100 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom a) per il secondo figlio: 30% b) per il terzo figlio: 50% c) per il quarto e ogni successivo figlio: 80%. 2. Le riduzioni di cui sopra si applicano partendo dal figlio più giovane al figlio più anziano. 3. Famiglie monoparentali pagano la metà dell importo calcolato in base all articolo 2 ed ai commi 1 e 2 del presente articolo. a) für das zweite Kind: 30% b) für das dritte Kind: 50% c) für das vierte und jedes weitere Kind: 80%. 2. Diese Ermäßigungen werden angewendet, beginnend beim jüngsten bis zum ältesten Kind. 3. Alleinerziehende bezahlen die Hälfte des Betrages, der aufgrund des Artikels 2 und der Absätze 1 und 2 dieses Artikels errechnet wird. Articolo 4 Convalida e controllo dei titoli di viaggio 1. Ogni singola corsa effettuata con l abbonamento annuale per alunne ed alunni deve essere convalidata, escluse le corse alle quali autorizza lo scuola pass in base ai criteri per l ammissione al trasporto scolastico. Artikel 4 Entwertung und Kontrolle der Fahrscheine 1. Jede einzelne Fahrt mit dem Jahresabonnement für Schülerinnen und Schüler, ausgenommen die Fahrten, zu denen der Schulpass laut Richtlinien für die Durchführung des Schülerbeförderungsdienstes berechtigt, muss entwertet werden. [BO D040 R050 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 2 marzo 2005, n. 1/05 Modifica ed integrazione del regolamento recante «Regolamento delle indennità, compensi e trattamento di missione» omissis IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO delibera 1. di approvare l allegata proposta di modifica e integrazione del regolamento recante Regolamento delle indennità, compensi e trattamento di missione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 2. di invitare la commissione per il regolamento interno a procedere all'esame delle proposte di modifica e integrazione del regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, con l'obiettivo di rendere più efficienti e produttivi i lavori del Consiglio, in particolare quelli in aula, nel rispetto del doveroso equilibrio tra gli interessi e i diritti della maggioranza politica e della minoranza politica; 3. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. LA PRESIDENTE V. STIRNER BRANTSCH [AM D040 R050 ] BESCHLUSS DES LANDTAGES vom 2. März 2005, Nr. 1/05 Abänderung und Ergänzung der Verordnung «Bestimmungen über Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Außendienstvergütungen» beschließt DER SÜDTIROLER LANDTAG 1. den beiliegenden Entwurf betreffend die Abänderung und Ergänzung der Verordnung Bestimmungen über Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Außendienstvergütungen, der einen wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt, zu genehmigen; 2. die Geschäftsordnungskommission aufzufordern, sich mit den Vorschlägen zur Abänderung und Ergänzung der Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages auseinander zu setzen, mit dem Ziel, die Arbeiten des Südtiroler Landtages, insbesondere jene im Plenum, unter Wahrung des gebotenen Ausgleiches zwischen den Interessen und Rechten der politischen Mehrheit und jenen der politischen Minderheit, effizienter und ergebnisorientierter zu gestalten; 3. festzuhalten, dass der vorliegende Beschluss im Amtsblatt der Region veröffentlicht werden und am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft treten wird. DIE PRÄSIDENTIN V. STIRNER BRANTSCH

101 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom Modifica ed integrazione del regolamento recante Regolamento delle indennità, compensi e trattamento di missione Abänderung und Ergänzung der Verordnung Bestimmungen über Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Außendienstvergütungen Articolo 1 Artikel 1 Il titolo del regolamento è così sostituito: "Regolamento delle indennità, dei compensi e rimborsi nonché delle detrazioni in caso di assenza". Der Titel der Verordnung erhält folgende Fassung: Bestimmungen über Entschädigungen, Vergütungen, Rückvergütungen sowie Abzüge bei Abwesenheit Articolo 2 Artikel 2 L'articolo 2 del "Regolamento delle indennità, compensi e trattamento di missione" è così sostituito: Artikel 2 der Verordnung Bestimmungen über Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Außendienstvergütungen erhält folgende Fassung: "Articolo 2 Artikel 2 1. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale o di commissioni, consulte o comitati comunque denominati insediati presso il Consiglio provinciale ai consiglieri/alle consigliere spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute, qualora non abbiano la residenza abituale nel luogo in cui si svolge la seduta. Vengono rimborsate - dietro presentazione del relativo biglietto - le spese per l'utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico o le spese derivanti dall'uso del proprio automezzo. In quest'ultimo caso il rimborso delle spese di viaggio consiste in un'indennità chilometrica nella misura stabilita all'articolo 3, comma Il rimborso delle spese di viaggio spetta anche nel caso in cui la seduta dell'organo collegiale non abbia avuto luogo per mancanza del numero legale o per un altro motivo non prevedibile." 1. Den Landtagsabgeordneten steht für die Teilnahme an den Sitzungen des Landtages oder wie immer benannter Kommissionen, Beiräte oder Ausschüsse, die beim Landtag eingerichtet sind, wenn sie nicht an jenem Ort wohnen, an welchem die jeweilige Sitzung stattfindet, die Rückvergütung der entsprechenden Reisekosten zu. Dabei werden entweder die Ausgaben für die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels gegen Vorlage der entsprechenden Fahrscheine oder jene für die Benützung des eigenen Kraftfahrzeuges rückvergütet. In letzterem Fall erfolgt die Rückvergütung der Reisespesen in Form der Ausbezahlung eines Kilometergeldes in dem im Sinne von Artikel 3 Absatz 4 festgelegten Ausmaß. 2. Die Rückvergütung der Reisespesen steht auch für den Fall zu, dass die Sitzung wegen Beschlussunfähigkeit des Kollegialorgans oder aus einem sonstigen unvorhersehbaren Grund nicht stattgefunden hat. Articolo 3 Artikel 3 1. Dopo l'articolo 2 del "Regolamento delle indennità, compensi e trattamento di missione" è inserito il seguente articolo: "Articolo 2-bis 1. Fa parte dei doveri di ogni consigliere/consigliera partecipare alle sedute del Consiglio provinciale, delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali è stato chiamato/ è stata chiamata a far parte. 2. Se un consigliere/una consigliera non partecipa a una seduta del Consiglio provinciale senza giustificazione, dalla diaria che gli/le spetta ai sensi della normativa vigente vengono detratti i seguenti importi netti: a) 150 euro in caso di assenza da una giornata di sedute composta da seduta antimeridiana, pomeridiana e notturna; 1. Nach Artikel 2 der Verordnung Bestimmungen über Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Außendienstvergütungen wird folgender Artikel eingefügt: Artikel 2-bis 1. Zu den Pflichten eines/einer Abgeordneten gehört es, an den Sitzungen des Landtages sowie der Kommissionen und anderen Kollegialorgane, zu deren Mitglied er/sie berufen worden ist, teilzunehmen. 2. Nimmt ein Abgeordneter/eine Abgeordnete ungerechtfertigt an einer Landtagssitzung nicht teil, werden von dem ihm/ihr im Sinne der geltenden Bestimmungen zustehenden Tagegeld folgende Nettobeträge abgezogen: a) 150 Euro im Falle der Abwesenheit bei einer gesamten aus einer Vormittags-, Nachmittags- und Nachtsitzung bestehenden Sitzungseinheit;

102 102 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom b) 100 euro in caso di assenza da una giornata di sedute composta da seduta antimeridiana e pomeridiana; c) 50 euro in caso di assenza da una mezza giornata di seduta o da una seduta di durata inferiore. b) 100 Euro im Falle der Abwesenheit bei einer gesamten aus einer Vormittags- und Nachmittagssitzung bestehenden Sitzungseinheit; c) 50 Euro im Falle der Abwesenheit bei einer halbtägigen Sitzung oder Sitzung kürzerer Dauer. b) partecipazione o meno alle votazioni effettuate nel corso della seduta, nelle quali la presenza ovvero l'assenza viene inequivocabilmente constatata mediante l'appello nominale. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 per la valutazione della presenza o assenza di un consigliere/di una consigliera vengono presi in considerazione i seguenti elementi: 3. Für die Beurteilung der Anwesenheit bzw. Abwesenheit eines/einer Abgeordneten in Hinblick auf die Anwendung der Bestimmungen von Absatz 2 werden folgende Elemente herangezogen: a) presenza o assenza all'inizio della seduta; a) Anwesenheit bzw. Abwesenheit bei Sitzungsbeginn; b) Teilnahme oder Nichtteilnahme an den in der Sitzung durchgeführten Abstimmungen, bei denen die Anwesenheit bzw. Abwesenheit durch Namensaufruf zweifelsfrei festgestellt wird. 4. È considerato/a presente all'inizio della seduta non solo il consigliere/la consigliera che risponda all'appello nominale effettuato all'inizio della seduta, ma anche il consigliere/la consigliera che entri in aula prima della conclusione dei cosiddetti lavori preliminari e che segnali la propria presenza, ai fini della registrazione ufficiale, al/alla componente dell'ufficio di presidenza responsabile della registrazione delle presenze/assenze. Tra i lavori preliminari rientrano la lettura e l'approvazione del verbale/dei verbali della seduta precedente/delle sedute precedenti, la lettura, ai sensi dell articolo 110, comma 5, del regolamento interno del Consiglio provinciale, delle interrogazioni a cui non è stata data risposta nonché le eventuali comunicazioni del/della presidente. 5. considerato altresì presente in occasione di una votazione il consigliere/la consigliera che prima ovvero nel corso della votazione dichiari di non partecipare alla votazione stessa. 6. L importo indicato al comma 1, lettera c), viene detratto per intero anche qualora un consigliere/una consigliera presente al momento dell'appello nominale all'inizio della seduta ovvero entrato/a in aula prima della conclusione dei lavori preliminari non partecipi di seguito in modo ingiustificato ad almeno il 50 per cento delle votazioni effettuate con le modalità indicate al comma 3, lettera b). L'importo indicato nella stessa disposizione e da portare in detrazione viene invece ridotto alla metà per i consiglieri/le consigliere che sono risultati assenti ingiustificati/sono risultate assenti ingiustificate all'appello nominale di inizio seduta o non sono entrati/entrate in aula prima della chiusura dei lavori preliminari, ma che di seguito hanno partecipato ad almeno il 50 per cento delle votazioni effettuate con le modalità indicate al comma 3, lettera b). 7. La giustificazione dell'assenza da una seduta del Consiglio provinciale deve essere presentata di norma per iscritto indicandone il motivo; la dichiarazione deve pervenire prima dell'inizio della seduta. In casi urgenti è ammissibile una comunicazione verbale anche tramite terzi, alla quale deve tuttavia seguire entro una settimana una giustificazione scritta. 4. Als bei Sitzungsbeginn anwesend gilt nicht nur der/die Abgeordnete, der/die auf den dort vorgenommenen Namensaufruf antwortet, sondern auch der bzw. die Abgeordnete, der/die noch vor Abschluss der sogenannten Eröffnungsarbeiten der Sitzung eintrifft und seine Anwesenheit zwecks amtlicher Kenntnisnahme dem für die Führung der Anwesenheitsliste zuständigen Präsidiumsmitglied meldet. Zu den Eröffnungsarbeiten gehören die Verlesung und Genehmigung des Protokolls/der Protokolle der vorhergehenden Sitzung/en, die Verlesung nicht beantworteter Anfragen im Sinne von Artikel 110 Absatz 5 der Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages sowie allfällige Mitteilungen des Präsidenten/der Präsidentin. 5. Als bei einer Abstimmung anwesend gilt auch der/die Abgeordnete, der/die vor bzw. im Zuge der Abstimmung erklärt, an der entsprechenden Abstimmung nicht teilzunehmen. 6. Der in Absatz 1 Buchstabe c) vorgesehene Betrag wird im vollen Ausmaß auch dann abgezogen, wenn ein Abgeordneter/eine Abgeordnete zwar beim Namensaufruf zu Sitzungsbeginn anwesend ist bzw. vor Abschluss der in Absatz 4 genannten Eröffnungsarbeiten eintrifft, in der Folge allerdings ungerechtfertigterweise nicht an wenigstens 50 Prozent der gemäß Absatz 3 Buchstabe b) durchgeführten Abstimmungen teilnimmt. Der in derselben Bestimmung angeführte, in Abzug zu bringende Betrag wird dagegen auf die Hälfte reduziert, wenn ein Abgeordneter/eine Abgeordnete zwar ungerechtfertigterweise beim Namensaufruf zu Sitzungsbeginn abwesend ist bzw. nicht vor Abschluss der Eröffnungsarbeiten eintrifft, in der Folge aber an wenigstens 50 Prozent der gemäß Absatz 3 Buchstabe b) durchgeführten Abstimmungen teilnimmt. 7. Die Entschuldigung für die Abwesenheit bei einer Landtagssitzung muss grundsätzlich schriftlich unter Angabe der entsprechenden Gründe erfolgen; die Erklärung muss vor Sitzungseröffnung beigebracht werden. In dringenden Fällen ist eine mündliche Entschuldigung - auch über Dritte - zulässig, auf welche allerdings innerhalb einer Woche eine schriftliche Entschuldigung folgen muss.

103 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom È considerata comunque valida la giustificazione se l'assenza è da ricondurre a una delle seguenti cause: a) esercizio di un incarico istituzionale; b) malattia, ricovero in ospedale, visita medica, effettuazione di analisi di laboratorio, terapie e simili; c) citazione giudiziaria; d) gravi motivi familiari; e) causa di forza maggiore. 9. Fino a quando il Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol provvederà all'erogazione delle indennità in favore dei consiglieri/delle consigliere provinciali, le detrazioni previste dal presente articolo verranno effettuate dal Consiglio regionale sulla base di una comunicazione scritta - inviatagli mensilmente dal/dalla presidente del Consiglio provinciale - delle detrazioni da effettuare dalla diaria dei consiglieri interessati/delle consigliere interessate ai sensi della disciplina definita nei commi precedenti. Gli importi detratti rimangono nel bilancio del Consiglio regionale." 8. Eine Entschuldigung gilt auf alle Fälle als gerechtfertigt, wenn für die Abwesenheit einer der folgenden Gründe vorgebracht wird: a) Wahrnehmung eines institutionellen Auftrages; b) Krankheit, Krankenhausaufenthalt, Arztbesuch, Durchführung von Laboranalysen, Therapien u.ä.; c) gerichtliche Vorladung; d) schwerwiegende familiäre Gründe; e) höhere Gewalt. 9. Solange der Regionalrat der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Aufwandsentschädigung der Landtagsabgeordneten aufkommt, werden die in diesem Artikel vorgesehenen Abzüge vom Regionalrat vorgenommen, und zwar auf der Grundlage einer monatlichen schriftlichen Mitteilung des Landtagspräsidenten/der Landtagspräsidentin über die den einzelnen Abgeordneten gegenüber im Sinne der in den vorhergehenden Absätzen näher beschriebenen Regelung zu tätigenden Abzüge. Die in Abzug gebrachten Beträge verbleiben im Haushalt des Regionalrates. ANNO 2004 JAHR 2004 PARTE SECONDA ORDINANZE E SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE ZWEITER TEIL BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE VERFASSUNGSGERICHTSHOF [BO E030 C220 ] [AM E030 C220 ] CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA VERFASSUNGSGERICHT - BESCHLUSS N. 66 Reg. ordinanze 2005 Nr. 66 Beschlussregister 2005 PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTI- TUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87 Ordinanza dell'8 novembre 2004 emessa dalla Corte di Appello di Trento, Sez. Distaccata di Bolzano, sugli appelli riuniti Girardi Rolando ed altri c/ Durnwalder Luis ed altri VOM PRÄSIDENTEN DES VERFASSUNGSGERICHTSHOFES IM SINNE DES ART. 25 DES GESETZES VOM 11. MÄRZ 1953, Nr. 87 VERFÜGTE VERÖFFENTLICHUNG Beschluss vom 8. November 2004, erlassen vom Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen betreffend die zusammengelegten Berufungen Rolando Girardi und andere gegen Luis Durnwalder und andere 52/04 Ord. 52/04 Beschluss CORTE DI APPELLO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO OBERLANDESGERICHT TRIENT AUSSENABTEILUNG BOZEN La Corte di Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano, in persona dei magistrati Das Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen, in nachstehender Zusammensetzung - Dr. Heinrich Zanon presidente - Dr. Heinrich Zanon Präsident - Dr. Renzo Pacher consigliere - Dr. Renzo Pacher Richter - Dr. Bernhard Lageder consigliere, - Dr. Bernhard Lageder Richter, riunita in camera di consiglio; versammelt in nichtöffentlicher Sitzung,

104 104 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom visti gli atti della causa civile iscritta al numero 172/04 RG. a seguito di appello proposto da Girardi Rolando, Lobis Markus, Troger Christian, Senoner Klaus Robert, Comploj Hubert, Martini Toni, Berger Karl, Gruber Johann, Michaeler Hans-Jörg, Siller Rudolf, Unterhuber Anton Franz e Weisssteiner Ferdinand Oswald nei confronti di Durnwalder Dr. Luis, del Presidente pro tempore del Consiglio provinciale di Bolzano, del Presidente pro tempore del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e del PM avverso la sentenza numero 808/04 dd pronunciata dal Tribunale di Bolzano nella sua Sede principale nonché gli atti della causa civile iscritta al numero 177/04 RG. a seguito di appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano nei confronti di Durnwalder Dr. Luis, del Presidente pro tempore del Consiglio provinciale di Bolzano, del Presidente pro tempore del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige nonché di Girardi Rolando, Lobis Markus, Troger Christian, Senoner Klaus Robert, Comploj Hubert, Martini Toni, Berger Karl, Gruber Johann, Michaeler Hans-Jörg, Siller Rudolf, Unterhuber Anton Franz e Weisssteiner Ferdinand Oswald ad impugnazione della medesima sentenza (procedimenti poi riuniti sotto il numero 172/04 RG. all'udienza del ); uditi in pubblica udienza, a seguito di relazione fatta dal presidente, i procuratori delle parti costituite ed il Procuratore Generale presso questa Sezione Distaccata della Corte di Appello; sciogliendo la riserva formulata alla specificata udienza del ; ha pronunciato la seguente ORDINANZA. Svolgimento del processo Nach Einsichtnahme in die Akten des unter Nr. 172/04 RG eingetragenen Zivilverfahrens aufgrund der Berufung, die von Rolando Girardi, Markus Lobis, Christian Troger, Klaus Robert Senoner, Hubert Comploj, Toni Martini, Karl Berger, Johann Gruber, Hans-Jörg Michaeler, Rudolf Siller, Anton Franz Unterhuber und Ferdinand Oswald Weisssteiner gegen Dr. Luis Durnwalder, den amtierenden Präsidenten des Südtiroler Landtags, den amtierenden Präsidenten des Regionalrates der Region Trentino-Südtirol und den Staatsanwalt zur Anfechtung des vom Landesgericht Bozen in dessen Hauptsitz erlassenen Urteils vom , Nr. 808/04 eingelegt wurde, sowie in die Akten des unter Nr. 177/04 RG eingetragenen Zivilverfahrens aufgrund der Berufung, die vom Staatsanwalt beim Landesgericht Bozen gegen Dr. Luis Durnwalder, den amtierenden Präsidenten des Südtiroler Landtags, den amtierenden Präsidenten des Regionalrates der Region Trentino-Südtirol sowie Rolando Girardi, Markus Lobis, Christian Troger, Klaus Robert Senoner, Hubert Comploj, Toni Martini, Karl Berger, Johann Gruber, Hans-Jörg Michaeler, Rudolf Siller, Anton Franz Unterhuber und Ferdinand Oswald Weisssteiner zur Anfechtung des genannten Urteils eingelegt wurde (beide Verfahren wurden in der Verhandlung vom unter Nr. 172/04 RG zusammengelegt); Nachdem in öffentlicher Verhandlung nach dem Bericht des Präsidenten die Anwälte der Parteien, die sich in das Verfahren eingelassenen haben, und der Generalstaatsanwalt bei dieser Außenabteilung des Oberlandesgerichts angehört wurden und der in genannter Verhandlung vom formulierte Vorbehalt aufgehoben wurde; hat den nachstehenden BESCHLUSS erlassen. Ablauf des Verfahrens Con il ricorso dd presentato al Tribunale di Bolzano nella sua Sede principale, Girardi Rolando, Lobis Markus, Troger Christian, Senoner Klaus Robert, Comploj Hubert, Martini Toni, Berger Karl, Gruber Johann, Michaeler Hans-Jörg, Siller Rudolf, Unterhuber Anton Franz e Weisssteiner Ferdinand Oswald, tutti nella loro veste di cittadini iscritti nelle liste elettorali di comuni della Provincia di Bolzano e per l'effetto chiamati a partecipare alle elezioni del Consiglio provinciale di Bolzano indette per il giorno e sfociate nella elezione a consigliere provinciale di Durnwalder Dr. Luis, poi convalidata dal Consiglio provinciale in data , domandarono che il predetto consigliere Durnwalder fosse dichiarato decaduto di diritto, sin dall'origine, dalla relativa carica per avere ricoperto, da diversi anni e fino a tutto il ossia fino alla naturale sca- Mit dem beim Landesgericht Bozen in dessen Hauptsitz eingelegten Rekurs vom haben Rolando Girardi, Markus Lobis, Christian Troger, Klaus Robert Senoner, Hubert Comploj, Toni Martini, Karl Berger, Johann Gruber, Hans-Jörg Michaeler, Rudolf Siller, Anton Franz Unterhuber und Ferdinand Oswald Weisssteiner, in ihrer Eigenschaft als Bürger, die in den Wählerlisten von Gemeinden der Provinz Bozen eingetragen und somit bei der für den anberaumten Wahl des Südtiroler Landtags, welche die am vom Landtag bestätigte Wahl von Dr. Luis Durnwalder zum Landtagsabgeordneten zur Folge hatte, wahlberechtigt waren, beantragt, den Amtsverfall des vorgenannten Landtagsabgeordneten Durnwalder von Rechts wegen und von Beginn an zu erklären, weil er für mehrere Jahre und bis zum , d.h. bis zum natürlichen Ablauf

105 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom denza del relativo mandato assunto per il triennio 2001/03, la qualifica di membro del consiglio di amministrazione della Sadobre Spa, della quale la Provincia Autonoma di Bolzano era stata socio con una quota di partecipazione eccedente il 50%, versando così esso Durnwalder, alla data dell'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature, nella situazione di ineleggibilità prevista dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge regionale n. 7 recepita dall'art. 1 comma 1 della legge provinciale n. 4. Il consigliere Durnwalder, costituendosi con comparsa dd , resistette alla domanda, facendo sostanzialmente valere che la carica di membro del consiglio di amministrazione della Sadobre Spa da esso rivestita non era bastata a produrre la denunciata situazione di conflitto, in quanto l'art. 11 comma 1 lett. c) della legge regionale numero 7/83 richiamata dai ricorrenti, per il dato testuale e per la sua collocazione sistematica in seno all'impianto normativo, era venuto a disciplinare esclusivamente la posizione dell'amministratore o dirigente che avesse ricoperto la qualifica di legale rappresentante di società per azioni con partecipazione maggioritaria dell'ente (Regione o Provincia) ed era anche stato conformemente e ripetutamente interpretato ed applicato dal competente Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige, da varie legislature, in vari altri casi del tutto analoghi. Con l'ora appellata sentenza numero 808/04 dd il Tribunale di Bolzano provvide a rigettare la domanda a spese compensate, richiamando a tal fine gli insegnamenti impartiti dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 129 dd e pervenendo, attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 11 della citata legge regionale, al risultato che la qualifica di membro del consiglio di amministrazione della Sadobre Spa ricoperta dal Durnwalder avesse integrato una semplice causa di incompatibilità accostabile a quelle rimaste disciplinate dal successivo art. 12 e, nel caso di specie, venuta meno in epoca pacificamente anteriore al momento in cui era stata deliberata la convalida della contestata elezione del predetto consigliere. Con il proposto appello i cittadini elettori originari ricorrenti, censurando la validità dell'interpretazione effettuata dal primo giudice e sostenendo che una corretta lettura della norma avrebbe imposto l'inquadramento della fattispecie, anche perché testualmente definita come di ineleggibilità, fra quelle disciplinate dall'art. 10 delle legge regionale, tornarono a domandare che l'adita Corte di Appello, ravvisata la denunciata situazione di ineleggibilità, dichiarasse la cessazione dalla carica fin dall'origine del consigliere Durnwalder. des für den Dreijahreszeitraum 2001/2003 übernommenen Auftrags, das Amt eines Mitglieds des Verwaltungsrats der Sadobre AG, an der die Autonome Provinz Bozen mit einem Kapitalanteil von über 50% beteiligt war, bekleidet hatte und daher sich am letzten für die Vorlegung der Kandidaturen gültigen Tag in einer Lage befand, die den Nichtwählbarkeitsbedingungen laut Art. 10 in Verbindung mit Art. 11 des durch Art. 1 Abs. 1 des Landesgesetzes vom , Nr. 4 übernommenen Regionalgesetzes vom , Nr. 7 entsprach. Der Landtagsabgeordnete Durnwalder ließ sich mit Schriftsatz vom in das Verfahren ein und widersetzte sich dem Antrag, mit der grundlegenden Behauptung, das von ihm bekleidete Amt als Mitglied des Verwaltungsrats der Sadobre AG sei kein ausreichender Grund für das Zustandekommen der vermuteten Konfliktsituation gewesen, da der Buchst. c) des Art. 11 Abs. 1 des Regionalgesetzes Nr. 7/1983, auf den die Beschwerdeführer verwiesen haben, aufgrund dessen Wortlauts und dessen Stellung im gesamten Gefüge ausschließlich zur Regelung des Falles diene, dass ein Verwalter oder Leiter das Amt eines gesetzlichen Vertreters von Aktiengesellschaften mit Mehrheitskapital der Körperschaft (Region oder Provinz) bekleidet, und dass genannte Bestimmung vom zuständigen Regionalrat der Region Trentino-Südtirol seit mehreren Gesetzgebungsperioden in anderen ganz ähnlichen Fällen wiederholt in diesem Sinne ausgelegt und angewandt worden sei. Durch das nun angefochtene Urteil vom , Nr. 808/04 wies das Landesgericht Bozen den Antrag mit Kostenaufhebung zurück. Dabei berief es sich auf die vom Verfassungsgerichtshof mit Erkenntnis vom , Nr. 129 festgelegten Richtlinien und kam durch die verfassungsrechtlich ausgerichtete Interpretation des Art. 11 des erwähnten Regionalgesetzes zur Schlussfolgerung, das von Herrn Durnwalder bekleidete Amt als Mitglied des Verwaltungsrates der Sadobre AG sei, genauso wie jene, die im nachfolgenden Art. 12 vorgesehen sind, als ein einfacher Unvereinbarkeitsgrund zu betrachten, der im betreffenden Fall zweifelsohne vor dem Zeitpunkt beseitigt worden war, an dem die Bestätigung der beanstandeten Wahl des genannten Landtagsabgeordneten beschlossen wurde. Durch die eingelegte Berufung bestritten die ursprünglich beschwerdeführenden wahlberechtigten Bürger die Gültigkeit der vom Gericht erster Instanz gegebenen Interpretation mit der Behauptung, dass der Tatbestand nach korrekter Auslegung der Bestimmung unter jene fallen müsste, die im Art. 10 des Regionalgesetzes geregelt sind, auch weil dieser wörtlich als Nichtwählbarkeitsgrund definiert wird, und wiederholten ihr Gesuch an das angerufene Oberlandesgericht, das Bestehen des erwähnten Nichtwählbarkeitsgrundes anerkennen und den Amtsverfall des Landtagsabgeordneten Durnwalder von Beginn an erklären zu wollen.

106 106 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom II Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, sviluppando autonomo appello per contestare la soluzione interpretativa percorsa dal Tribunale in aderenza a quella risalente sentenza "additiva" della Consulta, insistette, per l'ipotesi che la posizione del consigliere Durnwalder non fosse ritenuta sussumibile sotto le norme dettate a disciplina delle ipotesi di ineleggibilità, che fosse dichiarata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 comma 1 della legge provinciale numero 4/03 e dell'art. 11 della legge regionale numero 7/83 in quanto venuti a ledere il principio della ragionevolezza ed a risultare praticamente inapplicabili per ragioni sostanzialmente identiche a quelle già valutate, seppure in riferimento ad una diversa legge intervenuta su materia analoga, appunto con la specificata pronuncia emessa nell'anno L'appellato consigliere Durnwalder, invece, costituendosi nuovamente, si limitò ad invocare il rigetto delle proposte impugnazioni. A cause di appello già avviate il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige approvò la legge regionale n. 3 ("interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983 n. 7"), il cui unico articolo 1 (interpretazione autentica) recita: "1. Nell' articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, le espressioni amministratori o dirigenti, ovunque ricorrano, sono riferite esclusivamente a soggetti titolati alla rappresentanza esterna dell'ente o società." Tale legge, essendo stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige numero 41/I-II del , entrò in vigore il , ossia con lo stesso giorno per il quale era stata fissata l'udienza di discussione nei due giudizi di appello, poi riuniti. Peraltro ancora prima ed in previsione dell'entrata in vigore della predetta legge regionale gli appellanti cittadini elettori, presentando memoria difensiva dd , avevano eccepito l'illegittimità costituzionale della nuova normativa per un duplice ordine di considerazioni: sotto un primo profilo in quanto la potestà legislativa a dettare la disciplina affidata alla nuova legge, anche sotto l'aspetto interpretativo, sarebbe dovuta considerarsi riservata, in virtù della novella apportata dalla legge costituzionale n. 2 allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al Consiglio provinciale di Bolzano, per cui il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, legiferando in materia, sarebbe venuto a violare le previsioni statutarie sul punto; e sotto un profilo ulteriore e di merito, in quanto la recentissima norma interpretativa, innovando con effetti retroattivi, senza che fossero emerse esigenze di vera interpretazione, ad una disciplina Der Staatsanwalt beim Landesgericht Bozen legte eine eigene Berufung ein, um die vom Landesgericht in Anlehnung an das addierende Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes gegebene Interpretation anzufechten, und bestand darauf, dass - sollte sich die Regelung der Nichtwählbarkeitsgründe auf die Stellung des Landtagsabgeordneten Durnwalder als nicht anwendbar herausstellen - die nicht offensichtliche Unbegründetheit der Frage nach der Verfassungsmäßigkeit des Art. 1 Abs. 1 des Landesgesetzes Nr. 4/2003 in Verbindung mit Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 7/1983 erklärt wird, da sie den Grundsatz der Sachangemessenheit verletzen und sich in der Praxis als nicht anwendbar erweisen, und zwar aus den gleichen Gründen, die bereits - obwohl in Bezug auf ein anderes Gesetz zur Regelung desselben Sachgebiets - im genannten Erkenntnis aus dem Jahre 1975 erläutert wurden. Der berufungsbeklagte Landtagsabgeordnete Durnwalder ließ sich erneut in das Verfahren ein und beschränkte sich darauf, die Rückweisung der eingelegten Anfechtungen zu beantragen. Als die Berufungsverfahren bereits eingeleitet waren, genehmigte der Regionalrat von Trentino- Südtirol das Regionalgesetz vom , Nr. 3 ("Authentische Interpretation von Artikel 11 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7"), dessen einziger Artikel 1 (Authentische Interpretation) folgendermaßen lautet: "(1) In Artikel 11 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7, in geltender Fassung, beziehen sich die Termini Verwalter oder Leiter, wo immer sie vorkommen, ausschließlich auf Personen, die eine Körperschaft oder Gesellschaft nach außen vertreten." Dieses Gesetz wurde im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol vom , Nr. 41/I-II veröffentlicht und trat am in Kraft, d.h. am selben Tag, für den die Verhandlung betreffend die zwei, später zusammengelegten Berufungsverfahren anberaumt war. In Hinblick auf das In-Kraft-Treten des genannten Regionalgesetzes hatten die beschwerdeführenden wahlberechtigten Bürger schon vorher - im Verteidigungsschriftsatz vom die Verfassungswidrigkeit der neuen Regelung aus zweierlei Gründen behauptet: In erster Linie, weil nach der Novellierung des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol infolge des Verfassungsgesetzes vom Nr. 2 die Gesetzgebungsbefugnis in dem vom neuen Gesetz geregelten Sachbereich auch in Bezug auf Interpretationsmaßnahmen dem Südtiroler Landtag vorbehalten sei, so dass der Regionalrat der Region Trentino-Südtirol durch Erlass dieses Gesetzes die einschlägigen Bestimmungen des Statuts verletzt habe; Und in zweiter Linie unter einem inhaltlichen Gesichtspunkt, weil das neue Interpretationsgesetz, das nicht aufgrund gerechtfertigter Auslegungsbedürfnisse eine bereits bestehende, an und für sich klare und eindeutige Re-

107 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom tracciata da una normativa già di per sé chiara ed inequivoca, peraltro in pendenza di un giudizio avente per oggetto l'applicazione di tale normativa, sarebbe stata emanata senza il doveroso rispetto dei generali principi di ragionevolezza, della tutela dell'affidamento e della coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico, in specifica violazione degli artt. 3, 51 e 102 della Carta costituzionale. Invocarono pertanto i predetti appellanti cittadini elettori che, previa deliberazione della rilevanza ai fini della decisione da emettere nell'instaurata controversia e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità sollevate negli illustrati termini, l'adita Corte rimettesse gli atti alla Corte Costituzionale per il relativo giudizio. Il Procuratore Generale, presentando in udienza una propria nota dd e facendo in essa valere l'impostazione innovativa e non già interpretativa della nuova legge regionale, ne contestò l'applicabilità alla fattispecie portata all'esame della Corte, insistendo per l'accoglimento delle richieste formulate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale con l'interposto gravame. L'appellato consigliere Durnwalder, mediante memoria dd prodotta e scambiata sempre in udienza, resistette a tutte le nuove avversarie richieste, invocandone il rigetto. Considerazioni in diritto Essendo la Corte chiamata a pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale finora a più riprese sollevate dalle diverse parti e dovendo, per ragioni di ordine logico, essere preminentemente verificata la rilevanza, agli effetti della controversia da decidere in questa sede, delle questioni di legittimità costituzionale sviluppate dagli appellanti cittadini elettori con la memoria difensiva dd , s'impone una preliminare analisi dell'intrinseca funzione perseguita dal legislatore con l'emanazione della citata legge regionale n. 3. Balza, infatti, agli occhi come tale legge, ove non la si potesse ritenere caratterizzata da contenuti interpretativi di per sé retroattivi, essendo entrata in vigore il senza alcuna specifica disposizione che ne avesse previsto l'applicazione retroattiva, non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame. Va, tuttavia, pur a prescindere dalla (non determinante) conforme autodefinizione emergente dall'intitolazione, riconosciuta l'intrinseca natura interpretativa della predetta legge, in quanto indubbiamente non venuta ad innovare ai contenuti dell'art. 11 della legge regionale n. 7, bensì a rendere genericamente più chiara ed inequivoca la portata delle gelung rückwirkend ändert, während ein Verfahren betreffend deren Anwendung anhängig ist, ohne gebührende Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze der Sachangemessenheit, des Vertrauensschutzes und der Kohärenz und Sicherheit der Rechtsordnung erlassen worden sei und insbesondere die Art. 3, 51 und 102 der Verfassung verletze. Daher beantragten die vorgenannten beschwerdeführenden wahlberechtigten Bürger, dass das angerufene Gericht - nach Feststellung der Relevanz der oben erläuterten Gesetzmäßigkeitsfragen in Hinblick auf die im eingeleiteten Streitverfahren zu fällende Entscheidung und der nicht offensichtlichen Unbegründetheit derselben - dem Verfassungsgerichtshof die Akten zur Entscheidung weiterleitet. Der Generalstaatsanwalt legte in der Verhandlung den eigenen Schriftsatz vom vor, in welchem er behauptete, das neue Regionalgesetz stelle keine Interpretation sondern eine Neuerung dar, die Anwendbarkeit desselben in Bezug auf den vom Gericht behandelten Tatbestand bestritt und die Annahme der vom Staatsanwalt beim Landesgericht mit dem eingelegten Rechtsmittel formulierten Anträge forderte. Der berufungsbeklagte Landtagsabgeordnete Durnwalder widersetzte sich mit Schriftsatz vom , der in der Verhandlung vorgelegt und ausgetauscht wurde, sämtlichen neuen gegnerischen Anträgen und beantragte deren Rückweisung. Zur Rechtsfrage Da sich das Gericht über die von den verschiedenen Parteien mehrmals aufgeworfenen Verfassungsmäßigkeitsfragen aussprechen muss und da aus Gründen der Logik in erster Linie die Relevanz der von den beschwerdeführenden wahlberechtigten Bürgern mit dem Verteidigungsschriftsatz vom aufgeworfenen Verfassungsmäßigkeitsfragen in Hinblick auf den hier zu entscheidenden Rechtstreit zu überprüfen ist, ist es vorerst notwendig, auf die eigentlichen Zwecke einzugehen, die der Gesetzgeber mit dem Erlass des erwähnten Regionalgesetzes vom , Nr. 3 verfolgen wollte. Es ist nämlich offensichtlich, dass genanntes Regionalgesetz - sofern die darin enthaltene Interpretation an und für sich nicht als rückwirkend betrachtet werden sollte - auf den hier behandelten Tatbestand nicht anwendbar wäre, da es am in Kraft getreten ist und von keiner besonderen Bestimmung betreffend dessen rückwirkende Anwendung begleitet war. Auch abgesehen von der dahin gehenden (jedoch nicht ausschlaggebenden), dem Gesetzestitel entnehmbaren Eigendefinition, ist die wesentliche Auslegungsfunktion des genannten Gesetzes anzuerkennen, da es zweifelsohne nicht bezweckt, den Inhalt des Art. 11 des Regionalgesetzes vom , Nr. 7 zu novellieren, sondern nur dazu dient, die Tragweite

108 108 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom originarie espressioni "rappresentanti legali, amministratori o dirigenti" riportate alle lettere b) e c) del comma 1, quando il significato della predetta norma, se intesa secondo il dato letterale e messa a raffronto con il dettato del comma 4 del successivo art. 12, ma soprattutto se valutata alla luce della costante interpretazione che allo stesso art. 11 risulta essere stata data nella pratica applicazione dalla Commissione di convalida del Consiglio regionale e dal Consiglio stesso da più legislature, era divenuto e poteva ragionevolmente ritenersi opinabile. È vero che la tesi interpretativa sostenuta fin dal giudizio di prime cure e ribadita in questa sede dal consigliere Durnwalder, secondo cui la dicitura "rappresentanti legali, amministratori o dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione o delle Province autonome" dovrebbe equivalere a quella di "legali rappresentanti, siano essi amministratori o dirigenti" delle considerate società per azioni, sembrerebbe a prima vista smentita dalla mancanza di una virgola a seguito del vocabolo "dirigenti" (la cui presenza soltanto avrebbe reso più stringente o addirittura imposto la lettura reclamata dal Durnwalder), tantopiù che l'analogo precetto dettato dalla precedente lettera b) del comma 1, riferito ai "rappresentanti legali, amministratori o dirigenti di imprese o società volte al profitto di privati e sussidiati dalla Regione o dalle Province", risulta sempre carente di identica virgola e che perdippiù la versione tedesca della norma qui in esame ("die gesetzlichen Vertreter, die Verwalter oder Leiter von Aktiengesellschaften mit Mehrheitskapital der Region oder der autonomen Provinzen") sembrerebbe sempre ancora incompatibile con la voluta specificazione accompagnatoria da abbinare e riferire ai legali rappresentanti, se appunto da intendersi come i soli colpiti dalla previsione di ineleggibilità. Né si dimentichi che la predetta tesi sembrerebbe ulteriormente smentita dal fatto che, alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'art. 11, si fosse fatto richiamo a "rappresentanti legali di società o imprese private... legati con la Regione o con le Province..." senza alcuna specificazione, quando la medesima tecnica legislativa sarebbe potuta essere adottata nelle successive lettere b) e c), sempre che effettivamente si fosse inteso riferire la relativa disciplina esclusivamente ai rappresentanti legali. Una serie di elementi e non trascurabili imperfezioni terminologiche della legge regionale numero 7/83 rendono però in qualche maniera sostenibile la tesi avanzata dal consigliere Durnwalder e, di riflesso, quantomeno dubbi i propositi perseguiti dal legislato- der ursprünglichen, im Abs. 1 Buchst. b) und c) verwendeten Ausdrücke "die gesetzlichen Vertreter, die Verwalter oder Leiter" klarer und eindeutiger zu definieren, sofern die Bedeutung dieser Vorschrift aufgrund deren Wortlaut und im Vergleich mit dem Inhalt des Abs. 4 des nachfolgenden Art. 12, aber vor allem im Lichte der herkömmlichen Interpretation des Art. 11, die von der Wahlbestätigungskommission des Regionalrats und vom Rat selbst in der Praxis seit mehreren Gesetzgebungsperioden ständig gegeben wurde, fraglich geworden war und berechtigterweise als solche betrachtet werden konnte. Es stimmt, dass die im Verfahren erster Instanz vorgebrachte und hier vom Landtagsabgeordneten Durnwalder bestätigte Auslegung, wonach der Wortlaut "rappresentanti legali, amministratori o dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione o delle Province autonome" ("die gesetzlichen Vertreter, die Verwalter oder Leiter von Aktiengesellschaften mit Mehrheitskapital der Region oder der autonomen Provinzen") auf "die gesetzlichen Vertreter, seien sie Verwalter oder Leiter" der genannten Aktiengesellschaften zu beziehen sei, beim ersten Blick dadurch widerlegt schiene, dass nach dem Wort "Leiter" kein Beistrich vorkommt (aufgrund dessen die vom Landtagsabgeordneten Durnwalder befürwortete Interpretation zwingender oder sogar unbestreitbar geworden wäre), zumal der Beistrich auch in der ähnlichen Formulierung unter vorstehendem Buchst. b) des Abs. 1 betreffend "die gesetzlichen Vertreter, die Verwalter oder Leiter von Unternehmen oder Gesellschaften mit Gewinnzwecken zugunsten von Privatpersonen, die von der Region oder den Provinzen durch dauernde Subventionen, Zuweisungs- oder Zinsgarantien unterstützt werden," fehlt und die deutsche Fassung der betreffenden Vorschrift ("die gesetzlichen Vertreter, die Verwalter oder Leiter von Aktiengesellschaften mit Mehrheitskapital der Region oder der autonomen Provinzen") sowieso auszuschließen schiene, dass es sich - wie behauptet - um eine zum Begriff gesetzliche Vertreter beigefügte Spezifikation handelt, so dass sich nur Letztere in einer Lage der Nichtwählbarkeit befinden würden. Außerdem ist es nicht zu vergessen, dass diese Auslegung durch die weitere Tatsache widerlegt schiene, dass unter Buchst. a) des genannten Art. 11 Abs. 1 auf "gesetzliche Vertreter von Gesellschaften oder privaten Unternehmen... gegenüber der Region oder den Provinzen gebunden sind..." ohne nähere Angaben hingewiesen wird, wobei die gleiche Rechtsetzungstechnik in den nachfolgenden Buchst. b) und c) hätte angewandt werden können, wenn die effektive Absicht bestanden hätte, die betreffende Regelung ausschließlich auf die gesetzlichen Vertreter zu beziehen. Jedoch erscheint der Standpunkt vom Landtagsabgeordneten Durnwalder irgendwie vertretbar und daher auch die vom regionalen Gesetzgeber mit der betreffenden Vorschrift verfolgte Zielsetzung wenigstens fraglich, wenn die nachstehenden Umstände und

109 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom re regionale con la norma in esame: il fatto che, nella società per azioni, secondo quanto disposto dall'art c.c. e per assolutamente pacifica elaborazione giurisprudenziale, i poteri di rappresentanza possano finire effettivamente affidati tanto ad amministratori (soci o non soci, investiti a norma dell'art c.c.) quanto a direttori generali (ossia a lavoratori qualificati, non necessariamente investiti anche della carica di amministratore, pur risultando la medesima cumulabile con quella del dipendente); il fatto che, nelle disposizioni dettate alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale, si fosse fatto significativamente uso della disgiunzione "o", poco indicata a fare apparire semplicemente elencativa la sequenza dei riportati concetti "rappresentanti legali", "amministratori" e "dirigenti", soprattutto se raffrontata a quella emergente dalla successiva lettera d), nella quale il richiamo, evidentemente cumulativo, ai "consulenti legali, amministrativi e tecnici" risulta essere stato fatto con pertinente ricorso alla congiunzione "e"; il fatto che la norma risulti essere stata formulata in evidente aderenza all'analoga disposizione dettata - a livello nazionale - nella legge n. 154 ("norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale"), la quale significativamente, elencando all'art. 2 le situazioni di ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, contempla al numero 10 del comma 1 "i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune", facendo proprio ricorso alla congiunzione "e"; la poca determinatezza terminologica dei concetti "amministratori" e "dirigenti" impiegati, la quale - quanto al secondo - risulta avvalorata dal fatto che la Suprema Corte, con la recente sentenza numero dd , fosse dovuta intervenire per chiarire, seppure in riferimento all'appena citato n. 10 del primo comma dell'art. 2 della predetta legge n. 154, che la "ivi recepita nozione di dirigente non è da intendere, nel senso proprio dell'art c.c., come indicativa di una specifica categoria di prestatori di lavoro subordinato, bensì come riferimento alla posizione di quanti concorrano - come coloro che compongono il suddetto organo collegiale amministrativo - all'elaborazione delle scelte gestorie e di politica economica della società stessa"; die nicht unerheblichen terminologischen Ungenauigkeiten des Regionalgesetzes Nr. 7/1983 in Betracht gezogen werden: Die Tatsache, dass die Vertretungsbefugnisse in den Aktiengesellschaften laut Art des Zivilgesetzbuchs und laut unbestrittener Rechtsprechung in der Tat sowohl den Verwaltern (Gesellschafter oder nicht Gesellschafter, die gemäß Art des Zivilgesetzbuchs beauftragt werden) als auch den Generaldirektoren (d.h. qualifizierten Arbeitnehmern, die nicht unbedingt auch das Amt eines Verwalters bekleiden, obwohl Letzteres mit der Stellung eines Angestellten kumulierbar ist) erteilt werden können; Die Tatsache, dass im Wortlaut des Art. 11 Abs. 1 Buchst. b) und c) des Regionalgesetzes kennzeichnend die Disjunktion "oder" verwendet wurde, die nicht sehr geeignet ist, um die Reihenfolge der angegebenen Begriffe "gesetzliche Vertreter", "Verwalter" und "Leiter" als bloße Auflistung erscheinen zu lassen, vor allem im Vergleich mit der unter nachfolgendem Buchst. d) angegebenen Reihefolge, in der die offensichtliche kumulative Auflistung "die Rechtsberater, Verwaltungsberater und technischen Berater" zweckgemäß durch die Konjunktion "und" hergestellt wurde; Die Tatsache, dass diese Vorschrift offensichtlich in Anlehnung an die entsprechende gesamtstaatliche Bestimmung laut Gesetz vom , Nr. 154 (Bestimmungen über Nichtwählbarkeit und Unvereinbarkeit in Bezug auf die Stellung eines Regionalratsabgeordneten, eines Landtagsabgeordneten, eines Gemeinderatsmitglieds und eines Mitglieds des Stadtbzw. Ortsviertelrates sowie über die Unvereinbarkeit der Ämter in Bezug auf die Bediensteten des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes) formuliert wurde, in welchem bei der Auflistung der Gründe für die Nichtwählbarkeit zum Amt eines Regionalratsabgeordneten, eines Landtagsabgeordneten, eines Gemeinderatsmitglieds und eines Mitglieds des Stadt- bzw. Ortsviertelrates unter Art. 2 Abs. 1 Z. 10 "die gesetzlichen Vertreter und die Leiter der Aktiengesellschaften mit Mehrheitskapital der Region, der Provinz oder der Gemeinde" nicht zufällig durch Verwendung der Konjunktion "und" erwähnt werden; Die terminologische Unbestimmtheit der verwendeten Begriffe "Verwalter" und "Leiter", die in Bezug auf Letztere durch die Tatsache bestätigt wird, dass der Kassationsgerichtshof mit Urteil vom 9. Juli 2003, Nr einschreiten musste, um zu klären - wenn auch in Bezug auf den soeben erwähnten Art. 2 Abs. 1 Z. 10 des vorgenannten Gesetzes vom , Nr , dass der dort enthaltene Begriff Leiter nicht im eigentlichen Sinne des Art des Zivilgesetzbuchs als Bezeichnung einer besonderen Gruppe von Arbeitnehmern zu verstehen ist, sondern auf die Stellung jener Personen zu beziehen ist, die - wie die Mitglieder des genannten kollegialen Verwaltungsorgans - an Entscheidungen zur Geschäftsführung und zur wirtschaftlichen Ausrichtung der Gesellschaft beteiligt sind;

110 110 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom e, non ultimo, il fatto che alle lettere a), b), c) e d) del comma 4 del successivo art. 12 della legge regionale numero 7/83 si fosse fatto un analitico e dettagliato richiamo alle figure di "presidente", di "membro del consiglio di amministrazione", di "direttore generale" e di "dirigente" di enti, istituti e società varie, quando il ricorso agli identici concetti avrebbe certamente contribuito a rendere univoco il precetto formulato alle lettere b) e c) del comma 1 dell' art. 11, sempre che lo si fosse inteso estendere, oltre che ai legali rappresentanti, anche a semplici membri del consiglio di amministrazione o a fantomatici diversi dirigenti. A ciò si aggiunga che l'esigenza interpretativa, a seguito dei dubbi sorti a seguito e per effetto dell'iniziativa giudiziaria assunta dagli attuali appellanti cittadini elettori, risulta essere stata avvertita proprio in considerazione del fatto (avvalorato da documenti prodotti dal consigliere Durnwalder nel giudizio di prime cure) che, già all'inizio della passata legislatura, la Commissione di convalida del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e lo stesso Consiglio, evidentemente a seguito di sospetti di ineleggibilità già allora sorti in ordine a diversi consiglieri eletti in provincia di Bolzano e risultati membri di consigli di amministrazione di società con capitale maggioritario della Provincia Autonoma di Bolzano (dei consiglieri Werner Frick, Alois Kofler e Michael Josef Laimer in particolare), avessero ogni volta deciso per l'insussistenza della situazione di conflitto, escludendo così l'applicabilità della contestata norma alla fattispecie. Dalla ritenuta incontrovertibile natura interpretativa della recentissima legge regionale numero 3/04 discende così la sua retroattiva forza vincolante e concreta applicabilità alla fattispecie da esaminare. Va altresì precisato, ad ulteriore supporto della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dagli appellanti cittadini elettori in riferimento alla specificata legge regionale numero 3/04, come l'ipotetica declaratoria di illegittimità della medesima avrebbe da comportare la rivisitazione della posizione del consigliere Durnwalder alla luce del disposto dell'art. 11 della legge regionale numero 7/83, da intendersi come dettato a disciplina di ipotesi di autentica ineleggibilità. Ritiene, infatti, a tale riguardo la Corte che la interpretazione costituzionalmente guidata data alla norma dal primo giudice non regga al vaglio critico, risultando sufficientemente chiara, oltre che esaustiva e sistematicamente valida, la disciplina emergente dal combinato disposto degli artt. 10, 11 e 12 della citata legge. Se, infatti, l'art. 12 contempla le ipotesi di incompatibilità di cariche dettando anche i meccanismi Und, nicht zuletzt, die Tatsache, dass im Abs. 4 Buchst. a), b), c) und d) des nachfolgenden Art. 12 des Regionalgesetzes Nr. 7/1983 das Amt eines "Präsidenten", eines "Mitgliedes des Verwaltungsrates", eines "Generaldirektors" und eines "leitenden Bediensteten" von Körperschaften, Instituten und Gesellschaften ausführlich und detailliert aufgelistet wurden, wobei die gleiche Auflistung sicherlich dazu beigetragen hätte, den Inhalt des Art. 11 Abs. 1 Buchst. b) und c) eindeutig zu formulieren, vorausgesetzt, dass sich dieser nicht nur auf die gesetzlichen Vertreter, sondern auch auf einfache Mitglieder des Verwaltungsrates oder auf sonstige, nicht näher bestimmte Leiter beziehen sollte. Es ist außerdem zu berücksichtigen, dass infolge des Verfahrens, das von den heutigen beschwerdeführenden wahlberechtigten Bürgern eingeleitet wurde, Zweifel entstanden waren, und dass sich das Interpretationsbedürfnis gerade daraus ergab, dass (wie aus den vom Landtagsabgeordneten Durnwalder im Verfahren erster Instanz vorgelegten Unterlagen hervorgeht) bereits am Anfang der vergangenen Gesetzgebungsperiode die Wahlbestätigungskommission des Regionalrats der Region Trentino-Südtirol und der Rat selbst offensichtlich, nachdem schon damals die Nichtwählbarkeit mehrerer Ratsabgeordneten vermutet wurde, die in der Provinz Bozen gewählt worden waren und sich als Verwaltungsratsmitglieder von Gesellschaften mit Mehrheitskapital der Autonomen Provinz Bozen herausgestellt hatten (insbesondere die Ratsabgeordneten Werner Frick, Alois Kofler und Michael Josef Laimer) - jedes Mal das Nichtbestehen der Konfliktsituation erklärt und somit die Anwendbarkeit der beanstandeten Vorschrift auf diesen Tatbestand ausgeschlossen hatten. Aus dem angeblich unbestreitbaren Auslegungscharakter des neuen Regionalgesetzes Nr. 3/2004 ergeben sich also seine bindende Rückwirkung und seine konkrete Anwendbarkeit auf den zu behandelnden Tatbestand. Als zusätzliche Bestätigung der Relevanz der von den beschwerdenführenden wahlberechtigten Bürgern aufgeworfenen Fragen nach der Verfassungsmäßigkeit des genannten Regionalgesetzes Nr. 3/2004 ist zu bemerken, dass infolge dessen eventueller Gesetzwidrigkeitserklärung die Stellung des Landtagsabgeordneten Durnwalder im Lichte des Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 7/1983 neu überprüft werden musste, wobei der Artikel als Regelung von echten Nichtwählbarkeitsgründen zu verstehen wäre. Das Oberlandesgericht ist nämlich der Meinung, dass die vom Gericht erster Instanz anhand der Verfassungsbestimmungen gegebene Interpretation dieser Vorschrift einer kritischen Prüfung nicht Stand hält, da die Regelung laut Art. 10 in Verbindung mit Art. 11 und 12 des erwähnten Gesetzes nicht nur ausführlich und systematisch strukturiert, sondern auch klar ist. Wenn nämlich im Art. 12 die Fälle der Unvereinbarkeit von Ämtern und die Verfahren für deren wirk-

111 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom per la loro efficace e tempestiva rimozione, appare più che evidente come gli artt. 10 e 11 traccino, entrambi, l'alternativa disciplina di situazioni definite tutte di ineleggibilità. Non a caso l'art. 11 (con la rubrica "Altre cause di ineleggibilità") riprende tale concetto tanto all'inizio del comma 1 ("Non sono eleggibili inoltre: a)... b)... c)...") quanto al successivo comma 2 ("Non sono eleggibili infine: a)... b) abrogato e c)..."). Ne consegue che la disciplina dettata dai commi 2 e 3 dell'art secondo cui le cause di ineleggibilità previste al primo comma (rispettivamente per membri del Governo, Commissari del Governo, sindaci dei comuni maggiori, magistrati, militari di alto rango, dipendenti regionali o provinciali ed ecclesiastici in particolari situazioni) sono destinate a non produrre effetto qualora l'interessato cessi dalle relative funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell incarico o richiesta di collocamento in aspettativa rispettivamente intervenuti non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature - non può non essere applicata in via analogica in riferimento alle ulteriori cause di ineleggibilità previste nell'art. 11, da ritenersi sempre destinate a non avere effetto se rimosse, con l'abbandono delle considerate cariche ostative (di cui al comma 1) ovvero con la presentazione del conto finanziario o di amministrazione nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 o dell'estinzione del debito prevista dalla successiva lettera c), entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature. Si deve cioè ritenere che gli insegnamenti sviluppati dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero 129 del , richiamati dal Tribunale nella sentenza ora appellata per ritenere incompleto l'impianto dell'art. 11 e sostanzialmente inapplicabile alle relative situazioni le disposizioni dettate dai commi 2 e 3 del precedente art. 10 e per così giungere, in via interpretativa, a fare rientrare la situazione di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo art quella venuta ad interessare il consigliere Durnwalder - fra le ipotesi di incompatibilità e, soprattutto, a ritenere in concreto sanato il conflitto a causa della cessazione della carica intervenuta prima della convalida dell'elezione, non si attaglino in alcun modo alla fattispecie in esame. La considerata pronuncia della Corte delle leggi, infatti, risulta essere intervenuta in riferimento all'art. 15 n. 3 del DPR n. 570, quando tale norma prevedeva, raggruppandole e concentrandole nell'unica categoria di cause denominate di ineleggibilità e senza precisare a quale arco temporale dovesse aversi riguardo per ritenerne la sussistenza e perduranza, tutta una serie di situazioni di conflitto di interessi che, negli strumenti legislativi approvati a disciplina dell'identica materia in epoca successiva sia a livello nazionale che nelle regioni autonome e così ancora e same und umgehende Beseitigung bestimmt werden, so ist es unverkennbar, dass sowohl der Art. 10 als auch der Art. 11 eine alternative Regelung betreffend Umstände, die allesamt als Nichtwählbarkeitsbedingungen definiert sind, enthalten. Nicht zufällig kommt dieser Begriff im Art. 11 (mit der Überschrift "Weitere Nichtwählbarkeitsgründe") sowohl am Anfang des Abs. 1 ("Nicht wählbar sind ferner: a)... b)... c)...") als auch im nachfolgenden Abs. 2 ("Nicht wählbar sind schließlich: a)... b) aufgehoben und c)...") vor. Daraus folgt, dass die in den Art. 10 Abs. 2 und 3 enthaltene Regelung - wonach die im Abs. 1 vorgesehenen Nichtwählbarkeitsgründe (für Mitglieder der Regierung, Regierungskommissäre, Bürgermeister der größeren Gemeinden, Richter, ranghohe Offiziere, Bedienstete der Region oder der Provinzen und Geistlichen in besonderen Situationen) unwirksam sind, wenn der Betroffene innerhalb des letzten Tages, der für die Vorlegung der Kandidaturen festgesetzt wurde, infolge von Rücktritt, Versetzung, Widerruf des Auftrags oder Antrag auf Versetzung in den Wartestand seine Funktionen nicht mehr ausübt - genauso auch in Bezug auf die weiteren Nichtwählbarkeitsgründe laut Art. 11 unbedingt angewandt werden muss, die gleichfalls unwirksam sind, wenn sie innerhalb der Frist für die Vorlegung der Kandidaturen durch Verzicht auf die als unvereinbar geltenden Ämter (laut Abs. 1) oder durch Vorlegung des Finanzoder Verwaltungskontos im Falle laut Abs. 2 Buchst. a) oder durch Tilgung der Schuld laut dem nachfolgenden Buchst. c) beseitigt werden. Es wird also die Meinung vertreten, dass die vom Verfassungsgerichtshof mit Erkenntnis vom , Nr. 129 festgelegten Richtlinien - auf deren Grundlage das Landesgericht im nun angefochtenen Urteil gemeint hat, das Gefüge des Art. 11 sei unvollständig und die Bestimmungen laut Abs. 2 und 3 des vorstehenden Art. 10 seien auf die darin angeführten Situationen letztendlich nicht anwendbar, um dann im Wege der Interpretation den Umstand gemäß Art. 11 Abs. 1 Buchst. c), d.h. die Lage, in der sich der Landtagsabgeordnete Durnwalder befand, auf die Unvereinbarkeitsgründe zurückzuführen und vor allem die konkrete Konfliktsituation durch das vor Bestätigung der Wahl erfolgte Ausscheiden vom Amt als aufgehoben zu erklären - keinesfalls auf den hier behandelten Tatbestand zutreffen. Genanntes Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes wurde in Bezug auf Art. 15 Z. 3 des DPR vom , Nr. 570 ausgesprochen, als diese Bestimmung unter der einzigen Kategorie der Nichtwählbarkeitgründe und ohne Angabe des zeitlichen Rahmens für deren Bestehen und Fortbestehen eine Reihe von Interessenkonfliktsituationen zusammenfasste, die in den später genehmigten Gesetzesmaßnahmen zur Regelung dieses Sachgebiets sowohl auf gesamtstaatlicher Ebene als auch in den autonomen Regionen, und auch in dem hier behandelten Regionalge-

112 112 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom proprio nella ora invocata legge regionale n. 7, finirono incluse o fra le cause tuttora definite di ineleggibilità (soggiacenti, agli effetti di una loro efficace e tempestiva eliminazione, a disciplina sostanzialmente impostata sul principio della rimozione entro il termine utile per la presentazione delle candidature e quindi anticipata ad un momento anteriore alla consultazione degli elettori) o, in alternativa, fra le cause di incompatibilità (passibili di rimozione in epoca successiva alle elezioni, purché attuata entro la data della convalida). Ne consegue che la più elaborata e comunque completa disciplina della precisata materia, quale appunto ottenuta con la legge regionale numero 7/83, non può che avere reso assolutamente non pertinenti ed obsoleti, ai fini della presente controversia, i rilievi e le precisazioni sviluppati dalla Corte Costituzionale nella specificata sentenza (interpretativa di rigetto) emessa nell ormai lontano anno A ciò si aggiunga che la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 7123 dd , pur dopo essersi sforzata a tracciare la differenza ontologica intercorrente tra le cause di ineleggibilità alle cariche pubbliche elettive (definite come quelle condizioni personali del cittadino consistenti nel possesso di determinate cariche pubbliche o private o dello status di dipendente di alcuni enti che limitano il diritto di elettorato passivo del cittadino e che, se non rimosse entro un certo termine precedente le elezioni, le invalidano senza che al cittadino sia consentito di scegliere, una volta eletto, tra l'ufficio precedentemente ricoperto e quello elettivo) e le cause di incompatibilità (individuate in quelle volte a garantire il regolare esercizio delle funzioni pubbliche mediante il divieto di cumulo della carica elettiva con altre cariche, ma non incidenti sul diritto di elettorato passivo del cittadino che è posto di fronte alla scelta di optare per l'una o l'altra carica), ebbe a stabilire - in aderenza, peraltro, a quanto in precedenza chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 276 dd che la valutazione circa l'inserimento di cariche ritenute configgenti con un determinato mandato elettivo nel novero delle cause di ineleggibilità a consigliere regionale ovvero fra quelle di incompatibilità, ove non irragionevole, è da intendersi rimessa alla discrezionalità del legislatore (nella specie regionale). Nel caso in esame, quindi, non appare condivisibile nemmeno il ragionamento che risulta avere portato il Tribunale di Bolzano, nella sentenza ora impugnata e per via interpretativa, a ritenere più appropriata l'inclusione della carica in concreto rivestita dal consigliere Durnwalder nella Sadobre Spa fra quelle implicanti una semplice incompatibilità e, quindi, a ritenere che la situazione di conflitto fosse rimasta setz vom , Nr. 7, entweder den weiterhin als Nichtwählbarkeitgründe bezeichneten Bedingungen (deren Beseitigung auf einen Zeitpunkt vor dem Wahlgang vorverlegt wurde und grundsätzlich als wirksam und rechtzeitig betrachtet wird, wenn sie innerhalb der Frist für die Vorlegung der Kandidaturen erfolgt) oder alternativ den Unvereinbarkeitsgründen (die auch nach den Wahlen, jedoch spätestens bis zum Tag der Bestätigung beseitigt werden können) zugeordnet wurden. Demzufolge ist es offensichtlich, dass nach Einführung einer detaillierteren und auf jeden Fall vollständigeren Regelung dieses Sachgebiets durch das Regionalgesetz Nr. 7/1983 die Argumente und Schlussfolgerungen, die vom Verfassungsgerichtshof im genannten Erkenntnis aus dem inzwischen weit zurückliegenden Jahr 1975 (betreffend eine ablehnende Interpretation) dargelegt wurden, überholt sind und auf den hier behandelten Rechtstreit nicht mehr zutreffen. Hinzu kommt, dass der Kassationsgerichtshof in seinem Urteil vom , Nr. 7123, nachdem er sich darum bemüht hatte, den wesentlichen Unterschied zwischen den Gründen für die Nichtwählbarkeit zu öffentlichen Wahlämtern (dabei handle es sich um persönliche, auf Bürger, die bestimmte öffentliche bzw. private Ämter bekleiden oder Bedienstete von bestimmten Körperschaften sind, zutreffende Umstände, welche ihr passives Wahlrecht einschränken und - wenn sie nicht innerhalb einer bestimmten Frist vor dem Wahltermin beseitigt werden - die Wahl ungültig machen, wobei dem Bürger nicht gestattet wird, sich nach der Wahl entweder für das vorher bekleidete Amt oder für das Wahlamt zu entscheiden) und den Unvereinbarkeitsgründen (die dazu vorgesehen sind, um die Kumulierbarkeit des Wahlamtes mit anderen Ämtern zu verhindern und die ordnungsgemäße Ausübung der öffentlichen Funktionen zu gewährleisten, aber das passive Wahlrecht des Bürgers nicht beeinträchtigen, da er sich für das eine oder das andere Amt entscheiden kann) zu bestimmen, im Einklang mit dem vorhergehenden Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs vom , Nr. 276 festgelegt hat, dass die Entscheidung, ob das Bekleiden eines Amtes, von dem angenommen wird, es stünde mit einem bestimmten Wahlmandat in Widerspruch, einen Grund für die Nichtwählbarkeit zum Regionalratsabgeordneten oder einen Unvereinbarkeitsgrund darstellt, in der Ermessensfreiheit des (in diesem Fall regionalen) Gesetzgebers liegt, sofern dieser im Rahmen des Vernünftigen entscheidet. Im vorliegenden Fall scheint es auch nicht möglich, die vom Landesgericht Bozen in dem nun angefochtenen Urteil im Wege der Interpretation abgeleitete Schlussfolgerung zu teilen, wonach das vom Landtagsabgeordneten Durnwalder in der Sadobre AG konkret bekleidete Amt als einfacher Unvereinbarkeitsgrund einzustufen sei und daher auf die Konfliktsituation die Regelung laut Art. 12 des Regionalgeset-

113 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom soggetta alla disciplina dettata nell'art. 12 della legge regionale numero 7/83. Proprio il fatto che il legislatore regionale, novellando gli artt. 11 e 12 della predetta legge regionale numero 7/83 con la legge regionale n. 5, avesse voluto sopprimere la lettera b) del secondo comma dell'art. 11 ("coloro che hanno liti pendenti, ad eccezione di quelle in materia tributaria, in quanto parte in procedimento civile o amministrativo con la Regione o con le Province di Trento e di Bolzano") e contestualmente inserire, dopo il comma terzo dell'art. 12, l'ulteriore comma 3-bis ("Non può ricoprire la carica di consigliere regionale colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con le Province Autonome di Trento e di Bolzano. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità."), sta a significare come esso legislatore si fosse ritenuto investito del considerato potere di discrezionale scelta ed avesse, con quella modifica legislativa, confermato la validità anche sotto il profilo terminologico dell'originaria inclusione delle situazioni di conflitto previste dall'art. 11 nella categoria dell'ineleggibilità, e fosse soltanto perché diversamente il trasporto della previsione del soggetto avente liti in corso con l'ente dall'art. 11 al successivo art. 12 non avrebbe avuto alcun senso logico né meno che mai prodotto pratiche conseguenze. Risultando così appurata la rilevanza, ai fini della decisione richiesta nell' instaurata controversia, delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, va altresì ravvisata la loro non manifesta infondatezza sotto i profili prospettati dai cittadini elettori (seppure con non pertinente richiamo all'art. 70 della Carta costituzionale, quando le norme di riferimento dovevano e debbono essere quelle corrispondenti dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Si deve, infatti, in primo luogo, seriamente dubitare che alla Regione Trentino-Alto Adige fosse spettata la potestà legislativa all'emissione della legge regionale numero 3/04 e che il potere ad intervenire in materia non fosse, invece, come dagli appellanti cittadini elettori affermato, da intendersi passato ed ormai riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 4 della legge costituzionale n. 2 allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige nel testo approvato con DPR n. 670 (ed in particolare agli artt. 25 e 47) è, infatti, innegabile come, dall'entrata in vigore della novella, il Consiglio regionale, anziché essere espressione di elezione diretta dei cittadini come nel passato (con la precisazione che i consiglieri regionali risultati eletti nelle due province andavano a formare i Consigli provinciali rispettivamente di Trento e di Bolzano), fosse finito per così dire degradato a semplice sommatoria dei due Consigli provinciali zes Nr. 7/1983 anzuwenden sei. Gerade die Tatsache, dass der regionale Gesetzgeber durch Regionalgesetz vom , Nr. 5 zur Änderung der Art. 11 und 12 des genannten Regionalgesetzes Nr. 7/1983 den Buchst. b) des Art. 11 Abs. 2 ("diejenigen, die als Partei in einem Zivil- oder Verwaltungsverfahren mit der Region oder den Provinzen Trient und Bozen, Rechtsstreite, jene auf dem Gebiet der Steuern ausgenommen, anhängig haben;") gestrichen und gleichzeitig nach dem Abs. 3 des Art. 12 den zusätzlichen Abs. 3-bis ("Das Amt eines Regionalratsmitgliedes darf nicht bekleiden, wer als Partei in einem Zivil- oder Verwaltungsverfahren mit der Region oder mit den Autonomen Provinzen Trient und Bozen einen Streit anhängig hat. Die Anhängigkeit eines Streites in Steuersachen bringt nicht die Unvereinbarkeit mit sich.") hinzugefügt hat, zeigt, dass sich der Gesetzgeber für berechtigt hielt, von dieser Ermessensfreiheit Gebrauch zu machen, und durch diese Gesetzesänderung auch in terminologischer Hinsicht die ursprüngliche Klassifizierung der im Art. 11 vorgesehenen Konfliktsituationen als Nichtwählbarkeitsgründe bestätigt hat, und sei es auch nur, weil sonst die Verlegung der Bestimmung betreffend Personen, die einen anhängigen Rechtsstreit mit der Körperschaft haben, vom Art. 11 zum nachfolgenden Art. 12 keinen logischen Sinn und überhaupt keine praktischen Folgen gehabt hätte. Nachdem die Relevanz der aufgeworfenen Verfassungsmäßigkeitsfragen in Hinblick auf die Entscheidung des eingeleiteten Rechtstreits festgestellt wurde, muss auch deren nicht offensichtliche Unbegründetheit in Bezug auf die Aspekte, die von den wahlberechtigten Bürgern (obwohl mit unzutreffendem Verweis auf Art. 70 der Verfassung, denn eigentlich waren und sind die entsprechenden Bestimmungen des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol als Bezugsnormen zu betrachten) dargelegt wurden, festzustellen. In erster Linie ist es nämlich ernsthaft zu bezweifeln, ob die Region Trentino-Südtirol befugt war, das Regionalgesetz Nr. 3/2004 zu erlassen, oder ob vielmehr die Gesetzgebungsbefugnis in diesem Bereich - wie die beschwerdeführenden wahlberechtigten Bürger behaupten - auf die Autonome Provinz Bozen übertragen würde und dieser nunmehr vorbehalten sei. Nachdem das Sonderstatut für Trentino-Südtirol in der mit DPR vom , Nr. 670 genehmigten Fassung (und insbesondere die Art. 25 und 47) durch Art. 4 des Verfassungsgesetzes vom , Nr. 2 geändert wurde, ist es nämlich unbestreitbar, dass der Regionalrat seit In-Kraft-Treten der Novelle nicht mehr direkt von den Bürgern gewählt wird - wie es in der Vergangenheit war, als sich die Landtage aus den in der jeweiligen Provinz gewählten Regionalratsabgeordneten zusammensetzten - sondern sozusagen zur einfachen Summe zweier unabhängig und getrennt zu wählender Landtage degradiert worden ist,

114 114 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom autonomamente e separatamente eletti e come a ciascuna Provincia Autonoma fosse rimasto attribuito (secondo la dicitura dell'art. 47 novellato) il potere di determinare con propria legge provinciale approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, seppure in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto degli obblighi internazionali e tenuto conto delle differenziate disposizioni dettate dallo stesso Statuto rispettivamente per le due Province, la forma di governo della provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori. Non a caso entrambe le province risultano avere prontamente provveduto ad approvare, rendendo obsoleta la disciplina transitoria tracciata ai commi 2 e 3 dell' art. 4 della citata legge costituzionale numero 2/01, le previste leggi provinciali, emanando la Provincia Autonoma di Trento la legge n. 2 ("Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia") e la Provincia Autonoma di Bolzano appunto la richiamata legge n. 4 ("Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno 2003"). Ne consegue che, dall'intervenuta attuazione della nuova disciplina statutaria e dall'entrata in vigore delle considerate leggi provinciali, i consiglieri provinciali eletti nella Provincia Autonoma di Trento e quelli eletti in quella di Bolzano (seppure destinati a comporre congiuntamente anche il Consiglio regionale) possono astrattamente derivare e sono venuti in concreto a derivare la rispettiva investitura da elezioni rimaste disciplinate da norme chiaramente differenziate e nemmeno preordinate a garantire - come, errando, sembrerebbe avere ritenuto il primo giudice nell'appellata sentenza - né unitarietà né identità di presupposti e di effetti. Va anche rilevato come la legge trentina, risultando così espressione proprio dell'autonomia riconosciuta in materia al relativo Consiglio provinciale, si fosse premurata a disciplinare in maniera completa ed originaria, seppure rifacendosi a schemi mutuati da più antichi strumenti legislativi anche statali, le diverse ipotesi di non candidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità (dedicando alla relativa disciplina il capo II e, si badi, facendo rientrare fra le ipotesi di incompatibilità, disciplinate dall'art. 17, al comma 4, fra altre anche la posizione del "legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società al cui capitale la Regione o la Provincia Autonoma di Trento partecipino oppure nei confronti dei quali i medesimi enti assegnino finanziamenti"), mentre la legge bolzanina non risulta essersi soffermata sull'argomento con norme specifiche, limitandosi al comma 1 dell'unico articolo 1 della legge a richiamare genericamente e quindi anche a proposito della disciplina dell'ineleggibilità e dell'incom- und dass jeder Autonomen Provinz (nach dem Wortlaut des geänderten Art. 47) die Befugnis zuerkannt wurde, mit eigenem Landesgesetz, das vom Landtag mit absoluter Mehrheit seiner Mitglieder zu genehmigen ist, - wenngleich in Übereinstimmung mit der Verfassung und den Grundsätzen der Rechtsordnung der Republik sowie unter Achtung der internationalen Verpflichtungen und der unterschiedlichen Bestimmungen die im Statut für jede einzelne Provinz vorgesehen sind - die Regierungsform der Provinz und insbesondere die Modalitäten für die Wahl des Landtages, des Landeshauptmanns und der Landesräte zu bestimmen. Nicht zufällig haben beide Provinzen für die schnelle Genehmigung der vorgesehenen Landesgesetze gesorgt, so dass die in den Art. 4 Abs. 2 und 3 des erwähnten Verfassungsgesetzes Nr. 2/1001 enthaltene Übergangsregelung als überholt gilt. So hat die Autonome Provinz Trient das Landesgesetz vom , Nr. 2 ("Bestimmungen über die Direktwahl des Landtags und des Landeshauptmanns der Provinz Trient") und die Autonome Provinz Bozen das soeben erwähnte Landesgesetz vom , Nr. 4 ("Bestimmungen über die im Jahr 2003 anfallende Wahl des Südtiroler Landtages") erlassen. Seitdem die neuen Bestimmungen des Statuts zur Anwendung gekommen und genannte Landesgesetze in Kraft getreten sind, besteht also für die in der Autonomen Provinz Trient bzw. in der Autonomen Provinz Bozen jeweils gewählten Landtagsabgeordneten (obwohl sie gemeinsam auch den Regionalrat bilden) die theoretische Möglichkeit (die übrigens bereits in die Praxis umgesetzt wurde), ihr Mandat durch Wahlen zu erhalten, die nunmehr von klar getrennten Bestimmungen geregelt werden, welche nicht einmal den Zweck haben - wie das Gericht erster Instanz in dem angefochtenen Urteil irrtümlicherweise angenommen zu haben scheint -, weder einheitliche noch identische Voraussetzungen und Wirkungen zu gewährleisten. Es ist übrigens zu bemerken, dass durch das Landesgesetz der Provinz Trient die dem Landtag zuerkannte Autonomie auf diesem Sachgebiet wahrgenommen wurde und - wenngleich nach dem Vorbild auch auf gesamtstaatlicher Ebene vorbestehender Gesetzesmaßnahmen - die verschiedenen Gründe für die Nichtaufstellung als Kandidat, die Nichtwählbarkeit und die Unvereinbarkeit in vollständiger und selbständiger Form geregelt wurden (sie sind im II. Kapitel enthalten, wobei bemerkenswert unter den mit dem Amt eines Landtagsabgeordneten unvereinbaren Ämtern im Art. 17 Abs. 4 auch jenes "eines gesetzlichen Vertreters, eines Geschäftsführers, eines Generaldirektors oder eines leitenden Bediensteten von Körperschaften, Anstalten oder Gesellschaften, von denen die Region oder die Autonome Provinz Trient Kapitalanteile besitzen oder denen sie Finanzierungen gewähren" vorgesehen ist), während im Landesgesetz der Provinz Bozen diesbezüglich keine ausführlichen Bestimmungen formuliert wurden und

115 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom patibilità non più toccata dai successivi commi dedicati ad altre materie, alla precedente legge regionale ("Ai fini delle elezioni del Consiglio provinciale da indirsi nell'anno 2003 trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui ai seguenti commi"). La scorciatoia così percorsa dal legislatore provinciale non è, però, ovviamente bastata a fare sopravvivere una qualsivoglia potestà legislativa della Regione Trentino-Alto Adige sulla materia indicata e deve fare ritenere, ammesso che la volontà del (nuovo) legislatore al riguardo fosse rimasta oscura per presunte imperfezioni della richiamata legge regionale e che il dettato della medesima fosse apparso bisognoso di un intervento di completamento o di interpretazione, che fosse spettato proprio ed esclusivamente alla Provincia Autonoma di Bolzano (e per essa al Consiglio provinciale di Bolzano) rimediare all'inconveniente e provvedere, se dal caso, all'approvazione di una legge interpretativa. Appare, d'altra parte, assai poco lineare che la relativa iniziativa fosse stata assunta dalla Regione Trentino-Alto Adige soltanto perché in altri tempi e sotto il vigore dello Statuto speciale nell'originaria versione era stata appunto essa ad emettere la legge ora apparsa bisognosa di "aggiustamento", quando ormai nella relativa potestà legislativa erano subentrate le due province ed era certamente assurdo che a ridisegnare l'assetto istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, seppure sotto forma di una legge interpretativa riferita ad una legge regionale divenuta obsoleta e sopravvissuta unicamente per effetto del richiamo ad esso fatto nella legge provinciale numero 4/03 approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano, si fossero intromessi, a fianco dei consiglieri bolzanini, i colleghi trentini. Anche i sospetti di incostituzionalità sollevati dai cittadini elettori censurando che la recente legge interpretativa, approvata in pendenza di un giudizio vertente proprio sull'applicazione della norma ora fatto oggetto di interpretazione autentica, sarebbe venuta ad urtare contro i principi costituzionalmente garantiti della ragionevolezza, della tutela dell'affidamento e della certezza dell'ordinamento giuridico e, per l'effetto, a violare gli artt. 3, 51 e 102 della Carta costituzionale, appaiono tutt altro che pretestuosi, tanto da giustificare e richiedere ancora una relativa declaratoria di non manifesta infondatezza. Se, infatti, la Corte Costituzionale ha avuto ripetutamente occasione di stabilire come, purché non si venga a ledere il fondamentale disposto dell'art. 25 della Carta costituzionale che fa divieto di legiferare im Abs. 1 des einzigen Artikels 1 des Gesetzes nur ein allgemeiner Verweis auf das vorbestehende Regionalgesetz enthalten ist, der auch die Regelung der Nichtwählbarkeits- und Unvereinbarkeitsgründe betrifft, da sich die nachfolgenden Absätze damit nicht befassen und sich auf andere Sachbereiche beziehen ("Für die im Jahr 2003 anfallende Wahl des Südtiroler Landtags finden die Bestimmungen laut Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7, in geltender Fassung, Anwendung, soweit sie mit den folgenden Absätzen vereinbar sind."). Der vom Landesgesetzgeber gewählte Abkürzungsweg ist jedoch selbstverständlich nicht ausreichend, um irgendwelche Gesetzgebungsbefugnis der Region Trentino-Südtirol im genannten Sachgebiet aufrechtzuerhalten, und es ist anzunehmen, dass, falls der Wille des (neuen) Gesetzgebers wegen vermeintlicher Ungenauigkeiten des erwähnten Regionalgesetzes nicht klar genug war und eine Ergänzung bzw. eine Interpretation dessen Inhalts für notwendig erachtet wurde, gerade und ausschließlich die Autonome Provinz Bozen (und in deren Vertretung der Südtiroler Landtag) für die Beseitigung des Missstandes und für die eventuelle Genehmigung eines Interpretationsgesetzes zuständig gewesen wäre. Andererseits erscheint es sehr unkonsequent, dass die diesbezügliche Initiative von der Region Trentino-Südtirol ergriffen wurde, nur weil in der Vergangenheit - als das Sonderstatut in der ursprünglichen Fassung galt - das nun "anpassungsbedürftige" Gesetz von der Region erlassen wurde. Da nun die Gesetzgebungsbefugnis in diesem Sachbereich auf beide Provinzen übergegangen ist, war es sicherlich sinnlos, dass sich bei der Neugestaltung des institutionellen Aufbaus der Autonomen Provinz Bozen - sei es auch mittels eines Interpretationsgesetzes betreffend ein nunmehr überholtes Regionalgesetz, das einzig und allein aufgrund des diesbezüglichen Verweises, der in dem vom Südtiroler Landtag genehmigten Landesgesetz Nr. 4/2003 enthalten ist, aufrechterhalten wurde - neben den Südtiroler Landtagsabgeordneten ihre Trentiner Kollegen mit einbezogen wurden. Auch die Einwände der wahlberechtigten Bürger bezüglich der vermuteten Verfassungswidrigkeit des jüngsten Interpretationsgesetzes, da dieses bei Anhängigkeit eines gerichtlichen Verfahrens gerade betreffend die Anwendung der Vorschrift, deren authentische Interpretation im neuen Gesetz beinhaltet war, genehmigt worden sei und die verfassungsrechtlich verankerten Grundsätze der Sachangemessenheit, des Vertrauens und der Sicherheit der Rechtsordnung sowie die Art. 3, 51 und 102 der Verfassung verletzt habe, erscheinen keineswegs belanglos und sind gerechtfertigterweise als nicht offensichtlich unbegründet zu erklären. Wenn auch der Verfassungsgerichtshof mehrmals Gelegenheit hatte festzustellen, dass, sofern die grundlegende Bestimmung des Art. 25 der Verfassung, wonach keine rückwirkenden Gesetze im straf-

116 116 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom con efficacia retroattiva in materia penale, sia da considerare legittima e non di per sé irragionevole l'emanazione di leggi con effetti retroattivi, non importa se interpretative o autenticamente innovative, quando la disciplina da esse emergente non contrasti con il dettato della ragionevolezza e non comporti la lesione di altri valori o interessi costituzionalmente protetti (cfr. C.Cost n. 229), e se è vero che, in riferimento a leggi interpretative, la violazione del principio di ragionevolezza è stata normalmente esclusa in presenza di comprovate situazioni di incertezza e di reali esigenze di chiarificazione (cfr. C.Cost n. 402 e n. 374), non va sottaciuto che la violazione del dettato dell'art. 3 Cost. è stata ravvisata in ipotesi in cui una norma di interpretazione autentica con effetti retroattivi era venuta a trovarsi in urto con l'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico per riscontrata non prevedibilità della soluzione interpretativa adottata dal legislatore (cfr. C.Cost n. 525). La Corte delle leggi, con la sentenza numero 397 dd , ha altresì precisato che non è contestabile che il legislatore ordinario abbia il potere di dettare norme dall'applicazione dalle quali possono derivare effetti nei riguardi dei procedimenti giudiziari in corso, specie allorché tale intervento sia dettato al fine di impedire una situazione di irrazionale disparità di trattamento, e che in simili casi la legge interpretativa, pur interferendo necessariamente nella sfera del potere giudiziario, non incide sul principio della divisione dei poteri, dal momento che essa agisce sul piano astratto delle fonti normative e determina una indiretta incidenza generale su tutti i giudizi, presenti o futuri, senza far venire meno la potestas iudicandi, bensì semplicemente ridefinendo il modello di decisione cui l'esercizio di detta potestà deve attenersi. La Corte non ha però mancato di soggiungere che, allorquando, risulti l'intenzione della legge interpretativa di vincolare il giudice ad assumere una determinata decisione in specifiche ed individuate controversie, la funzione perde la propria natura ed assume contenuto meramente provvedimentale. A ciò si aggiunga, per tornare alla specifica materia dell'ineleggibilità ad una carica elettiva e delle incompatibilità, che la Corte di Cassazione, con la già richiamata sentenza numero 7123 dd , prendendo lo spunto dalla pure già citata legge n. 154, venuta a trasformare alcune precedenti condizioni di ineleggibilità in cause di incompatibilità e, soprattutto, soffermandosi sull'art. 12, secondo cui le nuove norme dovevano essere applicate anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al momento dell'entrata della legge, se non ancora definiti con sentenza passata in giudi- rechtlichen Bereich erlassen werden dürfen, nicht verletzt wird, der Erlass von rückwirkenden Gesetzen - egal ob sie Interpretationen oder echte Neuerungen betreffen -, als zulässig und an und für sich nicht unvernünftig zu betrachten ist, soweit die darin enthaltene Regelung dem Grundsatz der Sachangemessenheit nicht widerspricht und keine anderen verfassungsrechtlich geschützten Werte oder Interessen verletzt (vgl. Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom , Nr. 229), und selbst wenn es stimmt, dass in Bezug auf Interpretationsgesetze die Verletzung des Grundsatzes der Sachangemessenheit normalerweise ausgeschlossen wurde, falls die rechtliche Zweifelhaftigkeit und das Klarstellungsbedürfnis nachgewiesen sind (vgl. Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom Nr. 402 und , Nr. 374), ist es nicht zu verschweigen, dass die Verletzung des Art. 3 der Verfassung in dem Falle festgestellt wurde, dass eine rückwirkende Vorschrift über die authentische Interpretation das Vertrauen der Gesellschaftsmitglieder in der Sicherheit der Rechtsordnung verletzt, da die vom Gesetzgeber gegebene Auslegung als unvorhersehbar anerkannt wurde (vgl. Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom , Nr. 525). Der Verfassungsgerichtshof hat außerdem mit Erkenntnis vom , Nr. 397 klargestellt, dass dem ordentlichen Gesetzgeber die unbestreitbare Befugnis zusteht, Bestimmungen zu erlassen, deren Anwendung sich auf die laufenden Gerichtsverfahren auswirken kann, insbesondere wenn diese Maßnahmen darauf abzielen, eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung zu verhindern, und dass in solchen Fällen das Interpretationsgesetz, das notwendigerweise auf den Bereich der Gerichtsgewalt einwirkt, jedoch den Grundsatz der Gewaltenteilung nicht beeinträchtigt, da es die abstrakte Ebene der Rechtsquellen betrifft und indirekte allgemeine Auswirkungen auf alle gegenwärtigen oder künftigen Verfahren hat, indem es die potestas iudicandi nicht abschafft, sondern einfach den Rahmen neu definiert, nach dem sich die Ausübung dieser Befugnis zu richten hat. Dieses Gericht muss jedoch hinzufügen, dass, falls aus dem Interpretationsgesetz die Absicht hervorgeht, den Richter zu einer bestimmten Entscheidung in besonderen und genau angegebenen Rechtstreiten zu zwingen, diese Maßnahme ihren eigentlichen Charakter verliert und sich in eine Verfügung umwandelt. Zur spezifischen Frage der Nichtwählbarkeit zu Wahlämtern und der Unvereinbarkeit von Ämtern ist noch zu beachten, dass der Kassationsgerichtshof im bereits erwähnten Urteil vom , Nr auf das obengenannte Gesetz vom , Nr. 154, das einige Nichtwählbarkeitsbedingungen in Unvereinbarkeitsgründe umgewandelt hatte, und vor allem auf Art laut dem die neuen Vorschriften auch auf die beim In-Kraft-Treten des Gesetzes laufenden und nicht mit rechtskräftigem Urteil abgeschlossenen Verfahren betreffend die Nichtwählbarkeit und die Unvereinbarkeit anzuwenden sind - Bezug genommen

117 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom cato, ha avuto cura di avvertire come tale disciplina fosse venuta ad integrare eccezione alla regola non sufficiente a consentire una generalizzata applicazione del principio ad altre leggi analoghe in assenza di specifica disposizione in esse inserita e, nel caso di specie, resa meno scandalosa dal fatto che la retroattività della nuova disciplina a situazioni già divenute oggetto di controversia ancora pendente fosse stata prevista in una legge statale, venuta appunto a regolare la materia dell'ineleggibilità e delle incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e quella dell'incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, mentre non ha avuto remore a soggiungere la Suprema Corte che, qualora una clausola analoga fosse stata inserita in una legge da organo intento a disciplinare le regole riguardanti le proprie elezioni, essa si presterebbe a sicuri sospetti di incostituzionalità, anche perché nella relativa assemblea sarebbero potuti sedere (con diritto di voto) alcuni rappresentanti eletti in condizioni di ineleggibilità, i quali, votando per l'efficacia retroattiva della nuove regole elettorali, sarebbero finiti con il decidere circa la propria sorte (la permanenza o meno nell'assemblea stessa). Ebbene, essendo fin troppo evidente come nel caso in esame si fosse verificata proprio l'illustrata situazione e come, con la disciplina retroattiva dettata dalla contestata legge regionale numero 3/04, si fosse venuti non soltanto a capovolgere, ad elezioni espletate, la definizione dei presupposti di accesso alle relative candidature, lasciando consolidata l'esclusione dei potenziali aspiranti alla carica di consigliere provinciale che in ipotesi avessero rinunciato alla candidatura e quindi all'esercizio del diritto di elettorato passivo in ottemperanza alla nel passato a prima vista ostativa formulazione della norma ora fatta oggetto di interpretazione, ma, soprattutto, ad influenzare l'esito del giudizio già anteriormente promosso dai cittadini elettori attuali appellanti per fare valere l'ineleggibilità del consigliere Durnwalder fondata su quella medesima norma, la richiesta verifica della compatibilità della nuova legge con i principi stabiliti negli artt. 3, 51 e 102 della Carta costituzionale appare più che giustificata ed imposta. Quanto precisato in precedenza ad illustrazione della rilevanza delle questioni appena esaminate rende, invece, evidente la manifesta infondatezza della diversa questione di legittimità costituzionale sollevata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano in riferimento alla legge regionale numero 7/83 e la quale, in ipotesi, sarebbe potuta divenire rilevante in caso di pronuncia di inammissibilità o di rigetto sulle questioni che stanno per essere rimesse al vaglio della Corte delle leggi, sicché su tale hatte, um zu bemerken, dass diese Vorschriften eine Ausnahmeregelung bilden, die nicht ausreicht, um die allgemeine Anwendung dieses Grundsatzes auf andere ähnliche Gesetze zu rechtfertigen, sofern sie keine spezifische Bestimmung enthalten, und dass im behandelten Fall die Rückwirkung der neuen Regelung in Bezug auf noch anhängige Rechtstreite weniger bedenklich war, da sie in einem Staatsgesetz betreffend die Unvereinbarkeit der Ämter und die Nichtwählbarkeit zum Amt eines Regionalratsabgeordneten, eines Landtagsabgeordneten, eines Gemeinderatsmitglieds und eines Mitglieds des Stadt- bzw. Ortsviertelrates sowie die Unvereinbarkeit der Ämter in Bezug auf die Bediensteten des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes vorgesehen wurde. Dabei unterstrich der Kassationsgerichtshof, dass die Einführung einer solchen Klausel in ein Gesetz, mit dem ein Organ die eigene Wahl regelt, sicherlich den Verdacht der Verfassungswidrigkeit erregen würde, auch weil die in die betreffende Versammlung gewählten Vertreter, auf welche eventuell ein Nichtwählbarkeitsgrund zutrifft, über das eigene Schicksal (ihr Verbleiben in der Versammlung oder nicht) durch Ausübung des Stimmrechtes entscheiden könnten, indem sie für die Rückwirkung der neuen Wahlvorschriften stimmen. Es ist also allzu offensichtlich, dass im behandelten Fall gerade die soeben dargelegte Situation zustande gekommen war, und dass durch die rückwirkende Regelung laut dem beanstandeten Regionalgesetz Nr. 3/2004 nicht nur die festgelegten Voraussetzungen für den Zugang zu den betreffenden Kandidaturen nach erfolgten Wahlen gründlich verändert wurden - wobei die potentiellen Bewerber zum Amt eines Landtagsabgeordneten ausgeschlossen blieben, die gegebenenfalls auf die Kandidatur und somit auf die Ausübung des passiven Wahlrechts verzichtete hatten, um sich an den Wortlaut der nun interpretierten Vorschrift zu halten, die damals beim ersten Blick ein Hindernis darzustellen schien -, sondern vor allem der Ausgang des Verfahrens beeinflusst wurde, das die heutigen beschwerdeführenden wahlberechtigten Bürger schon vorher eingeleitet hatten, um die Nichtwählbarkeit des Landtagsabgeordneten Durnwalder aufgrund derselben Bestimmung anerkennen zu lassen, und aus diesen Gründen erscheint der Antrag auf Überprüfung der Vereinbarkeit des neuen Gesetzes mit den Grundsätzen, die in den Art. 3, 51 und 102 der Verfassung festgelegt sind, mehr als begründet und geboten. Aus den obigen Ausführungen hinsichtlich der Relevanz der soeben behandelten Fragen ergibt sich hingegen die offensichtliche Unbegründetheit der anderslautenden, vom Staatsanwalt beim Landesgericht Bozen aufgeworfenen Frage nach der Verfassungsmäßigkeit des Regionalgesetzes Nr. 7/1983, die eventuell von Belang sein könnte, falls der Verfassungsgerichtshof die ihm mit vorliegendem Beschluss unterbreiteten Fragen als unzulässig erklären oder zurückweisen sollte, und daher im Moment beiseite

118 118 Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del Amtsblatt Nr. 11/I-II vom ulteriore questione non vi sarà da provvedere al momento. P.Q.M., gelassen wird. A.d.G. erklärt la Corte di Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano, visto l'art. 134 Cost. ed applicati gli artt. 23 e ss. legge n. 87; das Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen, aufgrund des Art. 134 der Verfassung und in Anwendung der Art. 23 ff. des Gesetzes vom 11. März 1953, Nr. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'unico art. 1 della legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 3 sollevate per ritenuto suo contrasto con il combinato disposto degli artt. 4, 25 e 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con DPR n. 670, come rimasto modificato per effetto della legge costituzionale n. 2, nonché con gli artt. 3, 51 e 102 della Costituzione; sospende il procedimento di appello in corso; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per il relativo giudizio; dispone che, a cura della cancelleria, copie della presente ordinanza siano notificate alle parti, alla Procura Generale presso questa Sezione Distaccata della Corte di Appello nonché al Presidente pro tempore della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige e che di essa sia fatta comunicazione al Presidente pro tempore del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige. die Fragen nach der Verfassungsmäßigkeit des einzigen Artikels 1 des Regionalgesetzes von Trentino- Südtirol vom , Nr. 3, die in Hinblick auf dessen vermutlichen Widerspruch mit Art. 4 in Verbindung mit Art. 25 und 47 des mit DPR vom , Nr. 670 genehmigten und durch das Verfassungsgesetz vom , Nr. 2 geänderten Sonderstatuts für Trentino-Südtirol sowie mit den Art. 3, 51 und 102 der Verfassung aufgeworfen wurden, für relevant und für nicht offensichtlich unbegründet; setzt das laufende Berufungsverfahren aus; verfügt die unmittelbare Weiterleitung der Akten an den Verfassungsgerichtshof zur Entscheidung; verfügt, dass eine Kopie dieses Beschlusses durch die Gerichtskanzlei den Parteien, der Generalstaatsanwaltschaft bei dieser Außenabteilung des Oberlandesgerichtes sowie dem amtierenden Präsidenten des Regionalausschusses von Trentino-Südtirol zugestellt werden und dass der amtierende Präsidenten des Regionalrats von Trentino-Südtirol vom Beschluss in Kenntnis gesetzt wird. Bolzano, 3 novembre 2004 Bozen, den 3. November 2004 IL PRESIDENTE DEL 2 COLLEGIO DR. H. ZANON DER PRÄSIDENT DES 2. SENATS DR. H. ZANON IL CANCELLIERE C1 DER KANZLEILEITER C1 R. PECHLANER R. PECHLANER Depositata in cancelleria l 8 novembre 2004 Hinterlegt in der Gerichtskanzlei am 8. November 2004

119 PROPRIETARIO/EDITORE BESITZER/VERLEGER BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom Iscrizione al ROC n dell Eintragung im ROC Nr vom Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2 Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Ilse Facchini Verantwortlicher Direktor: Ilse Facchini COMPOSIZIONE Centro stampa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige STAMPA Grafica Veneta Srl - Trebaseleghe (PD) DRUCK Druckerei der Autonomen Region Trentino-Südtirol VERVIELFÄLTIGUNG Grafica Veneta Srl - Trebaseleghe (PD) PUBBLICAZIONI DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE (LR , n. 6 e successive modifiche) VERÖFFENTLICHUNGEN DES AMTSBLATTES DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL (RG vom , Nr. 6 und nachfolgende Änderungen) PARTE I PARTE II: (si pubblica il martedì) atti regionali, provinciali e comunali; atti statali e comunitari; I. Teil Akte der Region, der Provinzen und der Gemeinden II. Teil Akte des Staates und der Europäischen Union (erscheint am Dienstag) PARTE III: (si pubblica il venerdì) annunzi legali; III. Teil: (erscheint am Freitag) Amtsanzeigen PARTE IV: (si pubblica il lunedì) concorsi ed esami; IV. Teil: Wettbewerbe und Prüfungen (erscheint am Montag) PARTE V: personale regionale e provinciale. (si pubbl. una volta al mese) I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE ALMENO 10 GIORNI PRI- MA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE MUNITI DI SUPPORTO MAGNETICO O A MEZZO E_MAIL: [email protected] PER GLI AVVISI A PAGAMENTO LA LUNGHEZZA DELLA RIGA È CALCOLATA CON DENSITÀ DI SCRITTURA DI 67 CARATTERI/RIGA, COMPRESI GLI SPAZI VUOTI ED I SEGNI DI PUNTEGGIATURA. V. Teil: Personal der Region und der Provinzen (erscheint einmal im Monat) DIE TEXTE MÜSSEN 10 TAGE VOR DEM DATUM DER VERÖFFENTLICHUNG MIT ENTSPRECHENDER DISKETTE ODER ÜBER E_MAIL: [email protected] EINTREFFEN. DIE ANZEIGEN MÜSSEN BIS ZU 67 SCHRIFTZEICHEN PRO ZEILE AUFWEI- SEN, WOBEI DIE LEERSCHRITTE UND DIE INTERPUNKTIONSZEICHEN INBE- GRIFFEN SIND. MODALITÀ PER LE INSERZIONI A PAGAMENTO MODALITÄTEN FÜR DIE ENTGELTLICHEN ANZEIGEN * I testi delle inserzioni devono essere bollati, se previsto dalle norme. * Die Anzeigentexte müssen, falls dies gesetzlich vorgesehen ist, mit Stempelmarken versehen sein. * Ad ogni richiesta di inserzione verrà inviato un bollettino postale prestampato munito di tutti gli estremi di versamento sul conto corrente postale n intestato alla Amministrazione Bollettino Ufficiale - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Trento. Per il pagamento si raccomanda l utilizzo di tale bollettino prestampato! * Jedem Ansuchen um Anzeige folgt ein vorgedruckter mit allen Überweisungsdaten ausgefüllter Posterlagschein, der die Überweisung auf das Postkontokorrent Nr zu Gunsten der Verwaltung des Amtsblattes - Autonome Region Trentino-Südtirol Trient vorsieht. Bitte verwenden Sie für die Einzahlung nur diesen Vordruck! * Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni, devono riportare la qualifica e la firma chiara e leggibile di chi inoltra la richiesta. * Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità, del preciso indirizzo, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA, del soggetto al quale deve essere inviata l eventuale corrispondenza ed emessa la fattura. * Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia del Bollettino Ufficiale nel quale è riportata l'inserzione stessa. * Laut den geltenden Gesetzesbestimmungen müssen die Anzeigen die klare und leserliche Unterschrift und die Eigenschaft des Ansuchers aufweisen. * Alle Anzeigen müssen mit den Personalien, der Steuernummer bzw. der Mehrwertsteuernummer, sowie der genauen Anschrift der Person, an welche die Korrespondenz zu richten und die entsprechende Rechnung auszustellen ist, versehen sein. * Als Nachweis für die erfolgte Veröffentlichung wird auf dem gewöhnlichen Postweg ein Exemplar des Amtsblattes, in welchem die Anzeige veröffentlicht ist, zugesandt. TARIFFE PER LE INSERZIONI TARIFE FÜR DIE ANZEIGEN (deliberazione della Giunta regionale n del ) (Beschluss des Regionalausschusses Nr vom ) Testata Diritto fisso per il massimo di tre righe a disposizione dell inserzionista (ragione sociale, indirizzo, ecc.) Euro 27,80 + IVA Testo Per ogni riga o frazione di riga Euro 6,70 + IVA Titel Text Feste Gebühr für max. 3 Zeilen (nur die Hauptangaben des Atragstellers: Firmenname, Anschrift Gesellschaftskapital, Mehrwertsteuernummer, usw.). Für jede ganze oder unvollständige Zeile Euro 27,80 + MwSt. Euro 6,70 + MwSt.

120 CONDIZIONI DI ABBONAMENTO BEZUGSPREISE FÜR ABONNEMENTS (deliberazione della Giunta regionale n del ) (Beschluss des Regionalausschusses Nr vom ) PARTI I e II: I. UND II. TEIL annuale Euro 73,00 jährlich Euro 73,00 semestrale Euro 45,00 halbjährlich Euro 45,00 PARTE III: III. TEIL annuale Euro 45,00 jährlich Euro 45,00 semestrale Euro 28,00 halbjährlich Euro 28,00 PARTE IV: IV. TEIL annuale Euro 52,00 jährlich Euro 52,00 semestrale Euro 36,00 halbjährlich Euro 36,00 PARTE V: V. TEIL annuale Euro 8,00 jährlich Euro 8,00 semestrale Euro 6,00 halbjährlich Euro 6,00 L attivazione cronologica dell abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo dell utente nell archivio dati. È quindi possibile sottoscrivere abbonamenti in qualsiasi periodo dell anno. Der Ablauf des Abonnements beginnt ab Einfügung des Namens des Beziehers im Datenarchiv. Folglich kann man sich jederzeit im Laufe des Jahres abonnieren. PREZZI DI VENDITA FASCICOLI VERKAUFSPREISE (deliberazione della Giunta regionale n del ) (Beschluss des Regionalausschusses Nr vom ) Il prezzo del singolo fascicolo è il seguente: Der Preis eines Heftes beträgt: - Per le parti I-II, III e IV Euro 1,00 - für die Teile I.-II., III. und IV. Euro 1,00 - Per la parte V Euro 0,50 - für den V. Teil Euro 0,50 Il prezzo dei fascicoli relativo a supplementi e numeri straordinari è il Der Preis der Hefte bezüglich Beiblätter und Sondernummern beträgt: seguente: - fino a 75 pagine: Euro 1,50 - bis zu 75 Seiten: Euro 1,50 - oltre 75 pagine: Euro 1,50 - über 75 Seiten: Euro 1,50 + Euro 1,00 ogni ulteriori 50 pagine o frazione di almeno 25 pagine + Euro 1,00 für jede 50 Seiten mehr oder Bruchteile von wenigstens 25 Seiten - Il costo di fascicoli arretrati (fascicoli pubblicati da oltre un anno dalla data di richiesta) è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli del Bollettino Ufficiale possono essere reperiti presso l Amministrazione del Bollettino Ufficiale Trento, Via Gazzoletti 2, e presso la Libreria Disertori - Via Diaz 11 - Trento. - Der Preis der älteren Hefte (über einem Jahr veröffentlichte Ausgaben) wird verdoppelt. Die Amtsblätter können bei der Verwaltung des Amtsblattes in Trient, Via Gazzoletti 2, und bei der Bücherei Libreria Disertori, Via Diaz 11 in Trient, bezogen werden. PAGAMENTI Il pagamento degli abbonamenti e dei singoli fascicoli dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il conto corrente postale n intestato a: ÜBERWEISUNGEN Die Einzahlung der Abonnements und der einzelnen Ausgaben muss ausschließlich auf das Postkontokorrent Nr zu Gunsten der: AMMINISTRAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE Regione autonoma Trentino-Alto Adige Via Gazzoletti Trento erfolgen. VERWALTUNG DES AMTSBLATTES Autonome Region Trentino-Südtirol Via Gazzoletti Trient Informazioni - Informationen Fax: E_Mail Internet: [email protected] Ilse Facchini Direttore Uff. Bollettino Direktor Amt für das Amtsblatt... Tel E_mail: [email protected] Livia Rossi Abbonamenti/Abonnements... Tel E_mail: [email protected] Egon Dipoli Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil... Tel E_mail: [email protected] Carla Bonvecchio Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil... Tel E_mail: [email protected] Carmela Di Blasi Redaz. Parte III/ Redaktion III. Teil... Tel E_mail: [email protected] Helmuth Schwarz Redaz. Parte IV/ Redaktion IV. Teil... Tel E_mail: [email protected] Antonietta Sicilia Redaz. Parte V/ Redaktion V. Teil... Tel Marco Lazzeri Invio copie arretr./versand älterer Hefte... Tel Referenti per Internet Hedwig Kapeller Tel Giorgio Moser Tel E_mail: [email protected]

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