Decisione N del 29 aprile 2015

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1 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) DE CAROLIS (RM) ROSSI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore MARINARO MARCO Nella seduta del 02/04/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorso concerne il mancato protesto di un assegno presentato all incasso dalla ricorrente il 30/04/2014 presso la propria banca (negoziatrice) e tratto sulla resistente. Quest ultima, in particolare, in prima presentazione ha restituito il titolo con la causale manca valuta per l incasso, laddove invece il titolo recava sul retro la dicitura girata per l incasso, del tutto equivalente alla prima. La ricorrente è stata quindi costretta a ripresentare il titolo all incasso, il 15/05/2014, per vederselo poi nuovamente restituito impagato e non protestato con la causale presentato fuori termine per il protesto. Nel contestare altresì la mancata iscrizione del nominativo del traente presso la CAI (Centrale d Allarme Interbancaria), la ricorrente chiede la condanna della banca al pagamento in suo favore dell importo facciale del titolo, oltre le spese, gli interessi e ogni altro importo riconosciuto in suo favore dall ABF. Pag. 2/6

2 La banca resistente si oppone, eccependo innanzitutto la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, che non è sua cliente, e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. DIRITTO 1. Il Collegio ritiene di dover pregiudizialmente esaminare l eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente proposta dall intermediario la quale non era né è sua cliente. Dalla lettura della definizione di cliente contenuta nelle Disposizioni ABF, alla sez. I, par. 3, nella consolidata interpretazione dell Arbitro, si può pervenire agevolmente a ritenere tale eccezione priva di pregio. È stato già chiarito infatti che, ai fini dell attribuzione della qualità di cliente di un intermediario, è sufficiente l esistenza di un contatto sociale qualificato e tale appare certamente quello che si stabilisce in caso di richiesta di pagamento dell assegno (alla quale oltretutto la banca trattaria, almeno se si accede a un più che autorevole indirizzo interpretativo, è anche obbligata ex lege nei confronti del prenditore, là dove sussistano i presupposti di legittimità dell ordine e sussista a disponibilità di fondi sul conto di traenza alla data di presentazione) quel che è dirimente è che, ai sensi delle Disposizioni attuative del sistema emanate dalla Banca d Italia, quella di cliente (a cui spetta la legittimazione ad adire la procedura di arbitrato) risulta nozione ampia che ricomprende «chiunque sia entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari, ivi compresi i servizi di pagamento», sicché tale formula sufficientemente ampia permette di riconoscere la legittimazione ad agire anche al prenditore di un assegno nei confronti della banca trattaria (in termini, Coll. Napoli, dec. n. 3354/2014). 2. Passando al merito della controversia, il Collegio è chiamato a valutare la correttezza dell operato della trattaria, la quale pur riscontrata la mancanza di fondi per il pagamento dell assegno in questione lo ha restituito impagato per irregolarità della girata (con annotazione sul titolo: manca valuta per incasso ). È peraltro la stessa resistente, in sede di controdeduzioni, ad ammettere che la dicitura stampigliata sul verso del titolo girata per l incasso può dirsi del tutto equivalente a quella, prevista dall Accordo interbancario in materia, valuta per l incasso. La questione diviene allora quella di valutare se la mancanza sul verso del titolo anche del timbro o, meglio, dell indicazione della ragione sociale della banca negoziatrice possa costituire un motivo legittimamente ostativo del protesto del titolo, sia pure in presenza del c.d. timbro di Stanza, dal quale risulta la denominazione della negoziatrice, e pur avendo la banca trattaria contestualmente riscontrato la mancanza di fondi per il pagamento sul conto del traente. Sul punto, si osserva che l art. 26, comma 1, l. ass. non prescrive formule sacramentali per la clausola apposta alla girata al momento in cui il titolo viene messo all incasso. Ed infatti come si è già rilevato è proprio l intermediario resistente in sede di controdeduzioni a ritenere che la formula presente sul titolo girata per l incasso sia utile e sufficiente allo scopo (pur dopo averlo ritenuto irregolare proprio con l annotazione manca Pag. 3/6

3 valuta per l incasso ). Peraltro l art.. 43, comma 1, l. ass precisa come l assegno non trasferibile non possa essere girato se non al banchiere per l incasso, come è accaduto nel caso oggetto del ricorso. E l ulteriore requisito del timbro della negoziatrice non sia richiesto dalla legge (ex art. 2009, comma 2, c.c., «è valida la girata anche se non contiene l indicazione del giratario»), ma dall Accordo interbancario vigente in materia ai fini della corretta identificazione della banca prima prenditrice. Tuttavia, si deve rilevare che il titolo - presentato tempestivamente per l incasso e alla stanza di compensazione e, quindi, ampiamente nei termini per il protesto - conteneva la clausola di intrasferibilità, l indicazione girata per l incasso e la banca negoziatrice era sicuramente identificabile in virtù del c.d. timbro di Stanza. Posto dunque che anche a dire dell intermediario resistente alcun dubbio poteva porsi circa la corretta apposizione della formula relativa alla valuta per l incasso, ed occorrendo dunque solo verificare se la banca trattaria avrebbe potuto correttamente identificare la banca negoziatrice secondo quanto richiesto dalla legge ed anche dalla guida operativa approntata dall ABI al fine di sollecitare condotte corrette, puntuali e possibilmente conformi utili ad agevolare la rapidità delle operazioni che seguono all incasso degli assegni, questo Arbitro ritiene che ben avrebbe potuto o meglio dovuto ritenere compiutamente identificato e correttamente negoziato l assegno procedendo dunque all accertamento della mancanza di fondi procedendo nei termini alla levata del protesto. 3. La banca contesta che l assegno de quo, tratto su piazza, sia stato presentato in tempo utile per il pagamento (ovverosia entro otto giorni, ex art. 32, comma 1, l. ass.) e che, quindi, il nominativo del traente potesse essere legittimamente iscritto presso la Centrale di Allarme Interbancaria ex art. 9-bis della legge n. 386/90. Per quanto esposto sopra tuttavia appare evidente che il titolo sia stato posto all incasso tempestivamente e che, quindi, occorre fare riferimento alla prima presentazione del titolo per il pagamento da parte della ricorrente (e cioè il 30 aprile 2014, data di emissione del titolo), in quanto presentazione ad avviso della resistente irregolare, stante appunto l irregolarità della girata. 4. Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente dunque che la condotta dell intermediario resistente non è stata conforme alla normativa vigente avendo omesso sia la levata del protesto sia l iscrizione in CAI. Sul punto si richiama la pronuncia del Collegio di Coordinamento n del 10 maggio 2013 con la quale sono state chiarite la funzione del protesto e della iscrizione in CAI. Rinviando alle più estese motivazioni di quella decisione può dunque affermarsi che la tutela dell interesse del portatore del titolo non può dirsi quindi estranea alle finalità di tutela delle norme che disciplinano il protesto. Ed è quindi indubbio che la sua levata, in mancanza di giranti obbligati in via di regresso, sia da ritenersi, non solo pienamente legittima (Cass. 10 gennaio 2000, n. 2742), ma anche doverosa per la banca trattaria - alla stregua dei principi di correttezza e buona fede che gli intermediari sono tenuti ad Pag. 4/6

4 osservare nelle loro relazioni d affari (Banca d It., Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, 29 luglio 2009, Sez. I, 1.3) tutte le volte che le circostanze del caso concreto facciano ritenere opportuno il ricorso a tale formalità al fine di indurre il debitore al pagamento di quanto dovuto, evitando al portatore del titolo il disagio e il costo di doversi attivare per recuperare il suo credito (Coll. Coord., dec. n. 2567/2013). Peraltro, l incidenza negativa e della segnalazione in CAI nella vita di relazione del debitore inadempiente è quindi ben più grave di quella determinata dalla pubblicazione del protesto, i cui effetti sono destinati ad operare solo sul piano reputazionale. Ciò è ancor più evidente quando, come nel caso di specie, l avvio della procedura per la segnalazione sarebbe stata determinata dal mancato pagamento per difetto di provvista: in casi simili, infatti, la segnalazione è preceduta da un preavviso di revoca diretto ad offrire al traente la possibilità di evitare l iscrizione in CAI effettuando il pagamento dell importo facciale dell assegno - maggiorato degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la costatazione equivalente - entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo (art. 9 bis, comma 1, l. 386/90). Trattasi indubbiamente di un beneficio che si è inteso accordare al debitore, in considerazione delle gravi conseguenze che derivano dalla segnalazione. Ma non può negarsi che tale previsione, risolvendosi in un incentivo al volontario (e sollecito) adempimento della prestazione, possa risultare vantaggiosa anche per il creditore (Coll. Coord., dec. n 2567/2013). 5. Pertanto, la mancata levata del protesto e la mancata attivazione delle procedure relative alla segnalazione in CAI del mancato pagamento dell assegno per difetto di provvista da parte dell intermediario resistente deve essere qualificata come illegittima. Resta dunque da determinare la misura del pregiudizio che tali omissioni possono avere causato alla ricorrente. Certamente tale misura non può coincidere con l intero importo espresso dal titolo per cui è lite, vuoi perché la perdita di un opportunità è fatto la cui capacità lesiva va attentamente vagliata in ragione delle concrete utilità che il suo sfruttamento avrebbe potuto assicurare, vuoi perché la semplice perdita di chance non può tradursi nell accollo, in capo al soggetto responsabile, dell intero pregiudizio subìto dal danneggiato ove il medesimo non dia prova di essersi attivato per la riduzione del relativo pregiudizio (Coll. Milano, dec. n. 1055/2013). Accertata la ricorrenza di un danno che si presenta quale perdita di chance e in assenza di altri possibili criteri di determinazione del suo preciso ammontare, tale danno può essere quantificato ricorrendo al criterio equitativo ex art c.c. Considerando i molteplici aspetti della vicenda all origine del presente procedimento, ritiene questo Collegio congruo e conforme ad equità determinare l importo dovuto a titolo di risarcimento del danno nell ammontare omnicomprensivo di 1.500,00. Pag. 5/6

5 P.Q.M. Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l intermediario corrisponda alla ricorrente la somma complessiva di euro 1.500,00 a titolo risarcitorio. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

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