Segnalazioni Settore Attività amministrative e finanziarie per il Governo del territorio aprile Parcheggi
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- Fausto Gattini
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1 Segnalazioni Settore Attività amministrative e finanziarie per il Governo del territorio aprile 2012 Parcheggi Vi sono tre categorie di parcheggi, soggetti a discipline diverse: 1) i parcheggi "liberi", costruiti con licenza edilizia antecedente all entrata in vigore della "legge ponte" (1 settembre 1967), soggetti alla disciplina del Codice civile, senza limite alla loro destinazione e negoziabilità. Sono considerati liberi anche i parcheggi realizzati in forza della legge Tognoli, ma venduti separatamente dall immobile principale a soggetti che dimorano nel medesimo comune. 2) i parcheggi "obbligati", previsti nel progetto dell immobile per ottenere il rilascio della licenza o concessione edilizia o del permesso di costruire, in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione. 3) i parcheggi "facoltativi" (ex articolo 9, legge 24 marzo 1989 n. 122). Il concetto di pertinenza è espresso dall articolo 817 del Codice civile: la pertinenza è caratterizzata da un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla cosa principale, protratto nel tempo e impresso da un comportamento volontario e durevole del proprietario della cosa principale; per la costituzione del vincolo pertinenziale, la proprietà della cosa principale e della pertinenza debbano coincidere nel medesimo soggetto (Cassazione, 6 settembre 2002 n ). Parcheggi pertinenziali più semplice vendere i box auto realizzati al piano terreno o nel sottosuolo dei vecchi fabbricati, anche separatamente dall abitazione. LEGGE 4 aprile 2012, n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0056) (GU n. 82 del Suppl. Ordinario n.69) Art. 10, TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (12A04078) DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019) (GU n. 33 del Suppl. Ordinario n.27)
2 Art. 10, TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 Art. 10 Parcheggi pertinenziali 1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e' sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilita' dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puo' essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione.». L. 17 agosto 1942, n (1). Legge urbanistica (1/a) Art. 41-sexies. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione (1). Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse (2). (1) Articolo aggiunto dall'articolo 18, della legge 6 agosto 1967, n. 765 e, successivamente, così sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n (2) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
3 Legge 24 marzo 1989, n. 122 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (TOGNOLI)(1) (2). Art I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente (1). [2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, l'istanza per l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il Sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.] (2) 3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate salvo che si tratti di proprietà non condominiale dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile (3). 4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti (4): a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni; b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione; c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
4 d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti. 5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli. 6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonché gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n (1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 37, l. 7 dicembre 1999, n (2) A decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1 agosto 2002, n. 185, il presente comma è sostituito dal seguente (ex art. 136, commi 1 e 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380): "2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività." (3) Comma così modificato dall'art. 17, comma 90, l. 15 maggio 1997, n (4) Alinea così modificato dall'art. 10, d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 30.
5 (11 ottobre 2010) Divieto di edificabilità per i parcheggi interrati nelle fasce cimiteriali: Consiglio di Stato: V sezione, sentenza n. 6671/2010 vincolo assoluto nel raggio di 200 metri, riducibili a 50 in casi speciali, per le aree cimiteriali; un comune può negare un permesso di costruire chiesto per la realizzazione di un parcheggio interrato all interno di una fascia cimiteriale, poiché la fascia di salvaguardia si pone come vincolo assoluto di inedificabilità Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. (Testo coordinato) Tutela ed uso del suolo. Art. 27. (Fasce e zone di rispetto) [5] Nelle zone di rispetto dei cimiteri, definite dal Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, che devono avere profondità non inferiore a metri 150, non sono ammesse nuove costruzioni ne' l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali. [6] Ove la situazione orografica, o l'assetto degli abitati e gli edifici esistenti, non consentano - anche ai fini dell'ampliamento degli impianti cimiteriali esistenti - fasce di rispetto della profondità di metri 150, il Piano Regolatore Generale, sulla base di adeguata documentazione, può prevedere con specifiche prescrizioni la parziale riduzione di tali profondità. [9] Le aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di protezione di cui ai commi precedenti possono essere computate, ai fini della edificabilità nelle aree limitrofe, in quanto ammesso dal Piano Regolatore Generale e nei limiti da esso prescritti. [13] Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi.
6 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE 13 ottobre 2005 Cessione del diritto di superficie su aree pubbliche per la realizzazione di parcheggi. (Determinazione n. 8/2005). (GU n. 290 del ) LEGGE 28 novembre 2005, n. 246 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno (GU n. 280 del 1 dicembre 2005) AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE 13 ottobre 2005 Cessione del diritto di superficie su aree pubbliche per la realizzazione di parcheggi. (Determinazione n. 8/2005). La costituzione del diritto di superficie e' subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti: a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a 90 anni; b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione; c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori; d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti. Si evidenzia che: a) la legge 24 marzo 1989, n. 122, e s.m. persegue la finalità di promuovere la realizzazione d'immobili destinati a parcheggi sia pubblici sia privati, anche al fine di decongestionare il traffico, prevedendo una serie di agevolazioni di natura finanziaria; b) per accedere alle suddette agevolazioni, le amministrazioni interessate, come stabilito dall'art. 3 della legge n. 122/1989, sono tenute a redigere ed approvare il piano urbano dei parcheggi (P.U.P.), indicando le localizzazioni e i dimensionamenti dei parcheggi in relazione ai fabbisogni e al piano urbano del traffico; c) i parcheggi definiti «privati» e «pertinenziali», previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge n. 122/1989 sono privati in senso stretto, in quanto sono realizzati nel sottosuolo o nel piano terreno di immobili privati e sono soggetti a denuncia di inizio attività; d) i parcheggi disciplinati dal comma 4 del medesimo articolo non possono ritenersi tali, in quanto, pur previsti per essere destinati a pertinenza di immobili privati, gli stessi vengono realizzati su aree pubbliche e rientrano nella nozione di «opere pubbliche», che soddisfano esigenze d'interesse generale (il decongestionamento del traffico), sono inserite in un atto di programmazione territoriale (P.U.P.) sono
7 opere di urbanizzazione cedute al privato esclusivamente in diritto di superficie e destinate a ritornare, allo scadere del termine di durata del diritto superficiario, in regime di piena proprietà nel patrimonio dell'ente interessato; e) trattandosi di opere pubbliche, per la realizzazione di parcheggi non può essere costituito sic et simpliciter un diritto di superficie in favore di privati, i quali realizzano a propria cura e spese le relative opere, ma deve necessariamente trovare applicazione la disciplina sui lavori pubblici di cui alla legge n. 109/1994 e s.m.i., con conseguente scelta del costruttore con le procedure ivi contemplate; la concessione di costruzione e gestione e' la modalità che correttamente trova applicazione per le fattispecie in esame; f) gli interventi che interessano aree esterne ad edifici scolastici, impianti sportivi e un parcheggio da cedere in parte allo stesso ente interessato sono qualificabili come opere pubbliche, in quanto direttamente finalizzati alla loro fruibilità da parte della collettività e realizzabili, pertanto, con le procedure indicate nella stessa legge quadro. (10 dicembre 2005) Scompare la pertinenza la legge di semplificazione 2005 consente la vendita separata dall unità immobiliare servita, ma i posti auto della legge Tognoli restano legati all immobile servito cedibili soltanto quelli realizzati in applicazione degli standard della legge del 42. All articolo 12 sono liberalizzate le cessioni extra condominiali diventano trasferibili le aree di parcheggio realizzate in attuazione del permesso a costruire Legge 28 novembre 2005, n. 246 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 Art. 12. (Disposizioni in materia di atti notarili) 9. All'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta ne' da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse".
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