I Procedimenti di separazione e divorzio

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "I Procedimenti di separazione e divorzio"

Transcript

1 giugno 2013 I Procedimenti di separazione e divorzio LA L. N 219/12 PROBLEMATICHE IN TEMA DI COMPETENZA FUNZIONALE E RITO APPLICABILE A. Fondo patrimoniale SOMMARIO 03 B. Usufrutto dei beni di un coniuge nell interesse del minore 04 C. Sentenza sostitutiva del consenso del primo genitore al secondo riconoscimento 05 D. Autorizzazione all inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia di uno dei genitori 05 E. Cognome 06 1

2 F. Autorizzazione ad impugnare il riconoscimento da parte del riconosciuto minore d età 06 G. Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità nel caso di minori 07 H. Decisioni in caso di contrasto tra genitori su questioni importanti per il figlio (art. 316 c.c.) 07 I. La competenza sulle questioni rientranti nell art. 317-bis c.c. 09 J. Limiti di competenza del giudice ordinario nei procedimenti ex art. 333 c.c. 10 K. Rito applicabile ai procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori 12 L. Rito applicabile ai procedimenti ex art.333 c.c. 13 2

3 LA L. N 219/12 PROBLEMATICHE IN TEMA DI COMPETENZA FUNZIONALE E RITO APPLICABILE Una delle più significative modifiche introdotte dalla legge n 219/2012 riguarda la materia della competenza giurisdizionale, con la rivisitazione del c.d. sistema binario di attribuzioni in materia di filiazione, tradizionalmente ripartito tra giudice ordinario e tribunale per i minorenni. Con questa novella, realizzata con la modifica dell art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il legislatore ha inteso dare una struttura unitaria ad un sistema che appariva eccessivamente frammentato. Con questo lavoro di aggiornamento si intende esaminare in modo più analitico quelle che sono le novità introdotte dal legislatore della riforma. In particolare, l art. 3, comma 1, della legge n.219/2012, estrapola dalla disciplina dell art.38 disp. att. c.c. il riferimento ai seguenti articoli del codice civile: 171, 194, comma 2, 250, 252, 262, 264, 269, comma 1, 316, 317-bis. Di tal che, le materie contemplate nei predetti articoli del codice civile vengono attratte alla competenza del giudice ordinario. Esaminiamo nel dettaglio quali sono le competenze trasferite al giudice ordinario, secondo l ordine di elencazione della legge. A. Fondo patrimoniale L art. 171 c.c. dispone che il fondo patrimoniale si scioglie nel momento in cui interviene il divorzio tra i coniugi o l annullamento del matrimonio. In tale caso, in presenza di figli minori, il legislatore si preoccupa di prorogare la permanenza del fondo nell interesse di questi: questa previsione è assolutamente coerente con la funzione stessa dell istituto, il quale è destinato a salvaguardare le esigenze di mantenimento, assistenza e contribuzione della famiglia. Al fine di tutelare il preminente interesse del figlio minore di coniugi tra cui interviene divorzio o annullamento del vincolo, il comma 2 dell art. 171 c.c. sancisce la prosecuzione del fondo fino al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ovvero dell ultimo figlio in presenza di più fratelli; e aggiunge: In tal caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per 3

4 l amministrazione del fondo. Le norme per l amministrazione dei beni del figlio possono consistere nell attribuire l amministrazione dei beni ad uno dei genitori e nella predisposizione di cautele dirette a preservare i beni nell interesse del figlio, compresa laddove necessario la nomina di un amministratore esterno. Il terzo comma dell art. 171 c.c. contempla, inoltre, un intervento anche più incisivo del giudice, stabilendo che, considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo. È evidente come tale disposizione preveda una esautorazione dei genitori, talchè l intervento giudiziale deve ipotizzarsi soltanto in casi di particolare necessità, ovverossia in presenza di un concreto pericolo di depauperamento dei beni del fondo. Ante riforma tali provvedimenti erano assunti dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con provvedimento reclamabile avanti alla Corte d appello; d ora innanzi verranno assunti dal giudice ordinario. B. Usufrutto dei beni di un coniuge nell interesse del minore Con riferimento alla divisione dei beni della comunione legale tra coniugi, l art. 194, comma 1, c.c. stabilisce che essa si effettui ripartendo in parti uguali l attivo e il passivo. Il comma 2 della disposizione si preoccupa, per tale eventualità, di salvaguardare l interesse dei figli minori, prevedendo che il giudice possa costituire, a favore di uno dei coniugi, usufrutto su parte dei beni dell altro, in relazione alle necessità della prole. La decisione al riguardo è stata attribuita al tribunale ordinario. Il relativo procedimento prima della novella si svolgeva in camera di consiglio avanti al tribunale per i minorenni, pur avendo natura contenziosa. Esso, infatti, veniva avviato, normalmente su ricorso del genitore/coniuge collocatario dei figli. Con la riforma ed alla luce della natura contenziosa del procedimento, la competenza esclusiva è stata attribuita al tribunale ordinario. 4

5 C. Sentenza sostitutiva del consenso del primo genitore al secondo riconoscimento Ulteriore novità introdotta dalla L. 219/12 è la riformulazione dell art. 250 c.c. con riferimento specifico al procedimento che si instaura allorchè il genitore che per primo ha riconosciuto il figlio non acconsenta al riconoscimento da parte dell altro genitore. L iter giudiziale si articola in due fasi, di cui una necessaria e l altra eventuale. La prima prende avvio con la notifica del ricorso dell interessato al genitore rifiutante il consenso; la seconda, eventuale, a natura contenziosa, che si apre con l opposizione del destinatario del ricorso. La peculiare procedura, a forte connotazione contenziosa, impone la giurisdizione del tribunale ordinario per le maggiori garanzie di attuazione delle regole del giusto processo. D. Autorizzazione all inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia di uno dei genitori Altra competenza attribuita al giudice ordinario è quella in ordine alla domanda di inserimento nella famiglia del genitore del figlio minore di uno dei coniugi, che sia stato concepito fuori dal matrimonio. Peculiarità della previsione contenuta nell art. 252 c.c. è quella di attribuire al giudice la valutazione e decisione circa l opportunità di detto inserimento, e questo perché va tutelato, da un lato, l interesse del figlio a non essere inserito in un contesto familiare altrui che potrebbe essergli ostile e nocivo; e dall altro l interesse del nucleo familiare (già esistente) contro i rischi potenzialmente derivanti dall inserimento in esso di un soggetto nuovo. Su questa premessa, il nuovo art. 252 dispone che l eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all interesse del minore e sia accertato il consenso dell altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. Pertanto, compete al giudice stabilire le condizioni che il genitore, cui il figlio è affidato, deve osservare e quelle cui deve attenersi,invece, l altro genitore. La decisione del giudice riguarda l esercizio della potestà e l affidamento del minore, e, pertanto, considerato, altresì, il trasferimento al Giudice ordinario della 5

6 competenza di cui all art. 316 c.c., l attribuzione al medesimo giudice ordinario anche di tale profilo rappresenta la conseguenza naturale. E. Cognome Con la riforma introdotta dalla L. n 219/12 sono state attibuite al giudice ordinario anche le competenze di cui all art. 262 c.c., che disciplina l attribuzione del cognome paterno al figlio che sia stato riconosciuto. All uopo è il caso di rammentare come il legislatore ha previsto che il figlio riconosciuto tardivamente dal padre, aggiunge il cognome del padre a quello della madre oppure lo sostituisce ad esso, previa autorizzazione del giudice. A tal riguardo va, altresì, rimarcato come sulla questione cognome la giurisprudenza della Suprema Corte ha dato particolare rilievo all età del figlio. All uopo ha sancito il principio per cui l aggiunta del cognome paterno a quello materno, invece della sostituzione, potrebbe risultare scelta più opportuna quando il secondo riconoscimento avvenga dopo molti anni dalla nascita del figlio, e questi abbia portato il solo cognome materno per molti anni, identificandosi con esso (Cass. civ., 6 Novembre 2009 n 23635; in senso conforme Trib. Minorenni Milano, 10 Gennaio 2011). Di contro si è affermato che il giudice potrebbe considerare conforme all interesse del figlio la sostituzione del cognome paterno a quello della madre, in quei casi in cui il figlio abbia ancora una tenera età, considerando che il disagio potenzialmente derivantegli dalla sostituzione appaia del tutto trascurabile di fronte al vantaggio che lo stesso potrà ricevere in futuro dal fatto di portare, come di consueto, il solo cognome paterno, evitando in tal modo curiosità in ordine alle sue vicende personali (Cass. civ., 17 Luglio 2007 n 15953). F. Autorizzazione ad impugnare il riconoscimento da parte del riconosciuto minore d età Altra materia di cui è stato investito il giudice ordinario è quella relativa all autorizzazione del giudice per l impugnazione del riconoscimento da parte del minore. Al riguardo, atteso che il minore non ha tale legittimazione, gli unici soggetti che possono attivare tale procedimento, così come previsto dall art. 264 c.c., devono rivolgersi al giudice per ottenere l autorizzazione all impugnazione del riconoscimento, previa nomina di n curatore speciale. Il procedimento ha natura di volontaria giurisdizione. 6

7 G. Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità nel caso di minori Ulteriore competenza trasferita al giudice ordinario è quella relativa ai giudizi di accertamento giudiziale della paternità e maternità di cui all art. 269, comma 1, c.c., allorchè si tratti di un azione riguardante un soggetto minore d età. La disposizione va letta, altresì, in relazione a quanto prevede il successivo art. 273 c.c. in ordine alla necessaria autorizzazione del giudice, quando l azione nell interesse del minore venga esperita dal tutore. Riguardo alla titolarità della competenza per detta autorizzazione le opinioni sono state discordanti, mentre oggi appare ragionevole e coerente riconoscere detta competenza al tribunale ordinario. H. Decisioni in caso di contrasto tra genitori su questioni importanti per il figlio (art. 316 c.c.) Una delle più rilevanti novità in punto di trasferimento di competenza introdotto dalla L. n 219/12 è quella relativa alle decisioni contemplate dall art. 316 c.c. Invero, l art. 316 c.c. regolamenta l esercizio congiunto della potestà genitoriale, disciplinando l esercizio di quella situazione giuridica complessa in cui consiste appunto la potestà genitoriale, che si sostanzia nell assumere, da parte dei genitori del minore, le decisioni relativa alla cura e alla protezione del figlio nonché al suo sviluppo fisio-psichico. La fattispecie classica che viene disciplinata da detta disposizione è quella in cui entrambi i genitori esercitano congiuntamente la potestà. Prima della Novella l esercizio congiunto delle responsabilità genitoriali ricorreva, tipicamente, nei casi di convivenza familiare, dato che nella separazione l esercizio congiunto della potestà non era contemplato. Invero, con la legge n.54/2006, che ha introdotto l affidamento condiviso anche nella separazione genitoriale, è sorto il problema del coordinamento della nuova disciplina con l art. 316 c.c., non abrogato, né modificato nella sua formulazione. A ben vedere, il comma 2 dell art. 316 c.c. e il comma 3 dell art. 155 c.c. prevedono due discipline astrattamente sovrapponibili. La sovrapposizione, tuttavia, non è perfetta atteso che l art. 316 c.c. conserva uno specifico ambito di operatività. L art. 155 c.c., comma 3, c.c. regolamenta l esercizio della potestà genitoriale sui figli di genitori separati o che si separano, nonché dei genitori divorziati e dei genitori non coniugati che interrompono la convivenza; l art. 316 c.c., invece, riguarda l esercizio della potestà genitoriale nel contesto della famiglia sorta dal matrimonio dei genitori che vive assieme anche con figli adottivi. 7

8 Il richiamo operato dall art. 317-bis c.c. all art. 316 c.c., consente poi di applicare quest ultima disposizione anche alle famiglie c.d. di fatto, costituite cioè da genitori non coniugati e figli tra loro conviventi. Nel sistema anteriore alla riforma si poneva il problema di verificare a quale giudice o a quali diversi giudici fosse attribuita la competenza a risolvere le questioni nel caso di contrasto sull esercizio della potestà genitoriale. L art. 316, comma 3, c.c. prevedeva che : In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. L art. 155, comma 3, c.c., invece, prevedeva, in caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice. Sul piano strettamente processuale, quest ultima norma andava, poi, coordinata con quanto prevede l art. 709-ter c.p.c. secondo cui: Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell affidamento è competente il giudice del procedimento i corso. Per i procedimenti di cui all articolo 710 era competente il tribunale del luogo di residenza del minore. Sulla base di tale tessuto normativo, andava verificato quale fosse l organo giudiziario competente nelle due distinte fattispecie. Con riferimento alla fattispecie disciplinata dall art. 316 c.c. non sussistevano dubbi, dato il chiaro tenore dell art. 38 disp. att. c.c., il quale includeva espressamente l art. 316 c.c. nella competenza del tribunale per i minorenni. Riguardo, invece, la previsione dell art. 155, comma 3, c.c., la competenza doveva essere determinata previo coordinamento con l art. 709-ter commi 1 e 2 c.p.c., introdotto ex novo dalla legge n.54/2006. Tale disposizione indicava nel giudice del procedimento in corso il giudice funzionalmente competente a risolvere le questioni relative all esercizio della potestà genitoriale, che insorgano tra genitori non più conviventi, a prescindere dal fatto se siano o meno coniugati. Purtuttavia tale previsione determinava una distribuzione della competenza funzionale tra giudice ordinario e giudice minorile, a seconda che la controversia fosse insorta tra genitori coniugati e legalmente separati o in fase di separazione o tra genitori non coniugati, ex conviventi. Invero, alla luce dell ordinanza della Corte di cassazione n.8362/2007 si realizzava la concentrazione in capo al giudice minorile della competenza relativa a tutti i profili relativi ai rapporti tra genitori e figli ex naturali, compresi i profili economici. 8

9 Oggi, invece, si è superato questo sistema misto di competenze, con attribuzione al giudice ordinario di competenza tanto relativamente alle questioni di cui all art. 155, terzo comma, c.c. che di quelle ex art. 316 c.c. I. La competenza sulle questioni rientranti nell art. 317-bis c.c. Il legislatore della novella ha posto l attenzione anche sull art. 317 bis c.c., norma che era già il risultato di un importante passo in avanti verso la sostanziale equiparazione tra figli naturali e figli legittimi, così come operata dal legislatore del Invero, l art. 317-bis c.c. regolamenta l esercizio della potestà genitoriale riguardo al figlio naturale riconosciuto o la cui genitorialità sia stata giudizialmente accertata e dichiarata. Non solo, ma con la modifica dell art. 251 c.c. è stato esteso dal legislatore della novella 2012 l ambito operativo dell art. 317 bis c.c. anche ai figli c.d. incestuosi a seguito di riconoscimento. Al riguardo, va detto che ci si è chiesti se, in seguito all entrata in vigore della L. n 54/2006, l art. 317 bis c.c. fosse norma da considerare abrogata ovvero quale dovesse essere la chiave interpretativa in punto di coordinamento. Più nello specifico, va detto che le maggiori riserve ermeneutiche nascevano dalla clausola di estensione delle norme introdotte dalla legge n.54/2006 anche alla filiazione naturale, alla luce di quanto previsto nell art. 4, comma 2 della legge predetta, secondo cui le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Di qui l interrogativo se anche i genitori non coniugati dovessero far riferimento, per le questioni relative all esercizio della potestà genitoriale, all art. 155 c.c., e ciò sia nel caso in cui la necessità di regolamentazione sorgesse dal venir meno di una convivenza di fatto, sia nel caso in cui fosse mancata, ab origine, una convivenza tra i genitori. Dopo significative quanto autorevoli dispute dottrinarie, va detto come, allo stato, il coordinamento tra le due disposizioni si realizza secondo le seguenti direttive: a. quando v è il figlio riconosciuto da un solo genitore: applicazione art. 317 bis, 1 co., c.c.; b. quando vi sono figli riconosciuti da entrambi i genitori conviventi: applicazione art. 317 bis, 2 co., c.c.; 9

10 c. quando vi sono genitori non conviventi che comunque non abbiano ancora fatto ricorso al giudice per la regolamentazione dell affidamento: applicazione art. 317 bis, 2 co., seconda parte, c.c.; d. quando vi sono genitori di fatto che interrompono la convivenza e si rivolgono al giudice per regolamentare l affidamento: applicazione art. 155 c.c.. J. Limiti di competenza del giudice ordinario nei procedimenti ex art. 333 c.c. La seconda parte del comma 1 dell art.3 contempla un ulteriore novità, laddove dispone che anche per i procedimenti di cui all art.333 c.c. la competenza del tribunale per i minorenni è rimessa al giudice ordinario nell ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o di divorzio o giudizio ai sensi dell art. 316 c.c. Il legislatore aggiunge che in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Siamo obiettivamente in presenza di un fondamentale correttivo al principio di concentrazione delle tutele per quanto concerne la gestione dei procedimenti di cui all art.333 c.c. Al fine di comprendere al meglio la portata della novella è necessario esaminare quale fenomenologia viene regolamentata. Pendente un procedimento separativo tra i coniugi o di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, può essere necessario adottare un provvedimento limitativo della potestà genitoriale, alle condizioni e nei limiti di cui all art.333 c.c. Tale provvedimento può consistere in una misura di affidamento del minore ai servizi socio-assistenziali o anche, nei casi più gravi, nella sua collocazione eterofamiliare: la sua adozione, normalmente, è la conseguenza di incontri approfonditi diretti a verificare l esistenza di condotte genitoriali inadeguate e fonti di un pregiudizio grave a carico del minore, dopo una puntuale indagine. Prima della riforma, la competenza funzionale in materia era riservata in via esclusiva al giudice c.d. specializzato, e ciò anche quando fosse pendente il giudizio di separazione. 10

11 Si determinava, così, un meccanismo farragginoso e illogico per le parti: da un lato il giudice della separazione si trovava spesso nell impossibilità di regolamentare l affidamento del figlio ai genitori e i rapporti tra genitori e figlio, dovendo attendere le determinazioni prevalenti del tribunale per i minorenni. In altri casi, qualora cioè il giudice della separazione avesse assunto provvedimenti sui rapporti genitore-figlio noncurante della pendenza dell altro procedimento, poteva determinarsi una situazione caratterizzata da provvedimenti contrastanti. Di qui la necessità di un riordino procedurale, realizzato dalla novella con cui il legislatore ha sancito che il procedimento relativo alla separazione/divorzio/regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio è di competenza del tribunale ordinario, con la eventuale concomitante gestione delle misure contemplate dall art.333 c.c. Nonostante i benèfici effetti della riforma, purtuttavia come già osservato da attenta dottrina si pongono comunque degli interrogativi in ordine alla estensione della sfera di competenza del giudice ordinario relativamente ai procedimenti di cui all art.333 c.c. Il dubbio nasce dalla lettura del nuovo comma 1 dell art. 38 disp. att. c.c., laddove l esclusione della competenza del tribunale per i minorenni viene limitata all ipotesi in cui già sia pendente giudizio di separazione o di divorzio o giudizio ex art.316 c.c.. L inciso sia in corso non lascia spazio a dubbi: se l apertura di un fascicolo ex art.333 c.c. si verifica quando tra i genitori non è in corso un procedimento di regolamentazione per l affidamento del figlio, si rientra nell ipotesi della generale competenza del tribunale per i minorenni. E tale conclusione, del resto, è coerente con la voluntas legis, la quale è nel senso di confermare in capo al giudice specializzato i procedimenti de potestate. Quindi, se non esiste alcun procedimento pendente tra i genitori davanti al tribunale ordinario, il giudizio ex art. 333 c.c. dovrà essere trattato dal tribunale minorile. D altro canto, qualora il tribunale per i minorenni sia stato adito ex art.333 c.c. e il relativo giudizio sia pendente, la successiva introduzione del giudizio di separazione/divorzio non produrrà alcun effetto nel senso che i due procedimenti rimarranno autonomi e distinti. Ma, esiste un ulteriore ipotesi dubbia, allorchè il genitore intenda agire sia per la separazione o il divorzio sia, e al contempo, per invocare una misura ex art.333 c.c. 11

12 A parere di chi scrive tale fattispecie non sembra potersi includere nella previsione del nuovo art.38 disp. att., atteso che la formulazione contestuale delle due domande esclude che possa dirsi già pendente il giudizio di separazione. L incertezza interpretativa potrebbe avere una soluzione, nel momento in cui si attivasse prima il giudizio innanzi al tribunale ordinario, e in pendenza di esso si proponesse ricorso per i provvedimenti ex art. 333 c.c. Altra questione oggetto di dibattito è quella che nasce dall analisi della seconda parte del comma 1 dell art. 38 disp. att. c.c., in cui si attribuisce al giudice ordinario la competenza per i procedimenti ex art. 333 c.c. nei casi di litispendenza di giudizio ai sensi dell art. 316 c.c.. Il problema principale riguarda le ragioni del richiamo al procedimento ex art. 316 c.c. e per altro verso il mancato riferimento all art.317 bis c.c.. Come detto, l art. 316 c.c. regolamenta l esercizio della potestà genitoriale nelle situazioni della famiglia sorta dal matrimonio dei genitori che vive unita, anche laddove i figli siano adottivi, mentre l art.317-bis c.c. (come novellato) si occupa dell esercizio della potestà genitoriale nel caso di figlio riconosciuto da un solo genitore (comma 1), nel caso di figli riconosciuti da entrambi genitori tra loro conviventi (comma 2, prima parte, c.c.) e, ancora, nel caso di genitori non conviventi che non abbiano ancora fatto ricorso al giudice per la regolamentazione dell affidamento (comma 2, seconda parte, c.c.). Ebbene, seguendo un procedimento logico-deduttivo, si può affermare che i procedimenti ex artt. 333 c.c. siano attratti alla competenza del giudice ordinario non soltanto quando sia pendente un giudizio di separazione o di divorzio, ma anche quando sia pendente un giudizio ex art.317-bis e 155 c.c. K. Rito applicabile ai procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori Come detto, i procedimenti relativi all affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, a seguito della riforma andranno introdotti davanti al tribunale ordinario. Il nuovo art. 38, comma 2, disp. att., c.c., stabilisce che a detti procedimenti debbano applicarsi, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. c.p.c. Per l effetto, il rito camerale che il tribunale dovrà adottare per regolamentare i rapporti genitori-figli nati fuori dal matrimonio è il rito proprio dei procedimenti ex 12

13 art. 333 c.c. nel procedimento pendente ex artt. 316 e 317-bis c.c. avanti al tribunale ordinario. Per quanto concerne, invece, i giudizi relativi all affidamento e mantenimento dei figli che siano pendenti avanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della nuova legge, gli stessi proseguiranno davanti allo stesso organo, come è logico concludere, e come è espressamente desumibile dalle disposizioni transitorie: il comma 2 dell art. 4, infatti, espressamente sancisce che ai processi relativi all affidamento e al mantenimento dei figli dei genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il comma 2 dell articolo 3 della presente legge. Pertanto, tutti detti procedimenti, sia successivi all entrata in vigore della nuova legge, sia pendenti avanti al tribunale per i minorenni a tale data, dovranno seguire le forme dei procedimenti in camera di consiglio, così come regolamentati dagli artt. 737 ss. c.p.c. L. Rito applicabile ai procedimenti ex art.333 c.c. Per quanto concerne, infine, i giudizi incidenti sulla potestà genitoriale a celebrarsi innanzi al tribunale ordinario, va subito detto che non pochi dubbi interpretativi sono ravvisabili in ordine al rito applicabile. Preliminarmente, va osservato come ai procedimenti de potestate si applica l art.336 c.c.: detta norma, stabilendo che il tribunale provvede in camera di consiglio, dopo aver assunto sommarie informazioni e aver sentito il pubblico ministero, richiama il procedimento camerale. Il procedimento in esame si svolge, dunque, con le forme proprie dei c.d. procedimenti di volontaria giurisdizione. Fatta questa premessa, deve rilevarsi come si è dibattuto molto sia in dottrina che in giurisprudenza sulla legittimità costituzionale dell art. 336 c.c. con particolare riferimento alla compatibilità tra forme procedimentali e principio del giusto processo. Allo stato, considerato che i procedimenti di cui all art. 333, in punto di condotta del genitore come pregiudizievole ai figli, in linea di principio si devono svolgere secondo le forme di cui all art. 336 c.c., nasce il problema di individuare il rito applicabile dinanzi al tribunale ordinario alla luce della L. n 217/12. Invero, la nuova legge si limita a stabilire che in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni 13

14 richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario (art.38, comma 1, ultima parte c.c.). La norma non dice, invero, se il giudice competente per detti provvedimenti sia quello della separazione, ma più genericamente il giudice ordinario. Di conseguenza, deve escludersi che l attrazione del procedimento ex art. 333 c.c. venga esercitata dal tribunale ordinario quale giudice della separazione, e ciò nonostante questa appaia la soluzione più logica. Né è ipotizzabile la riunione dei due procedimenti davanti al giudice della separazione, considerate le diversità dei due riti di separazione e camerale. Per l effetto, si può ritenere che il ricorso ex art. 333 c.c. debba essere presentato secondo le normali regole dell art. 737 ss. c.p.c., con la conseguente nomina di un giudice relatore, il quale potrà non essere coincidente con il giudice istruttore della causa di separazione. Di conseguenza, nella pratica potrà verificarsi il caso in cui i due procedimenti si svolgono nello stesso tribunale, ma innanzi a giudici diversi, con la applicazione di riti differenti. È evidente come tale anomalia procedimentale andrebbe risolta con un opportuno intervento regolamentare finalizzato ad inserire nel medesimo ed unico procedimento separativo o divorzile l assunzione degli eventuali provvedimenti ex art. 333, sulla falsa riga di quanto già avviene per i ricorsi ex artt. 709-ter c.p.c. 14

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

i diritti dei membri della famiglia legittima.

i diritti dei membri della famiglia legittima. Secondo il dettato dell art 30 della Costituzione, la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, salvo il limite di compatibilità con i diritti dei membri della

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO Relatore: avv. Maria Teresa Saporito CAMERA PER I MINORI DI SALERNO ANNA AMENDOLA Salerno, 27 maggio 2010 LA FILIAZIONE NATURALE L acquisto dello status di figlio naturale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

Legge 8 febbraio 2006, n. 54 Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (BINDI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (MASTELLA)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (BINDI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (MASTELLA) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2514-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (BINDI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (MASTELLA) E DAL MINISTRO

Dettagli

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia. Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

La Legge n. 54/2006 ha disposto che, in caso di separazione o divorzio, il giudice disponga, come regola generale, l AFFIDAMENTO CONDIVISO

La Legge n. 54/2006 ha disposto che, in caso di separazione o divorzio, il giudice disponga, come regola generale, l AFFIDAMENTO CONDIVISO La Legge n. 54/2006 ha disposto che, in caso di separazione o divorzio, il giudice disponga, come regola generale, l AFFIDAMENTO CONDIVISO in base al quale i figli restano affidati ad entrambi i genitori

Dettagli

Consenso Informato e Privacy

Consenso Informato e Privacy Consenso Informato e Privacy Consenso e Privacy sono le basi fondanti del moderno concetto di Medicina e una cura di qualità non può prescindere da essi, così come la stessa etica e deontologia degli interventi

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio

Dettagli

REGOLAMENTO. Bonus Bebè

REGOLAMENTO. Bonus Bebè COMUNE DI NURAGUS PROVINCIA DI CAGLIARI Piazza IV Novembre 08030 NURAGUS Tel. 0782/82101-821003 - Fax 0782/818063 segrcomune.nuragus@tiscali.it P.IVA 00697840916 C.F. 81000190918 REGOLAMENTO Bonus Bebè

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Presentazione della Collana... pag. V Introduzione...» VII Indice Sommario...» XI

INDICE-SOMMARIO. Presentazione della Collana... pag. V Introduzione...» VII Indice Sommario...» XI INDICE-SOMMARIO Presentazione della Collana... pag. V Introduzione...» VII Indice Sommario...» XI CAPITOLO I CENNI STORICI: EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI ADOZIONE 1. Introduzione... pag. 1 2. L'istituto dell'adozione

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

Trasferimenti in sede di separazione e divorzio. Domande Frequenti

Trasferimenti in sede di separazione e divorzio. Domande Frequenti CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Trasferimenti in sede di separazione e divorzio Domande Frequenti Sommario 1. Prima dell introduzione dell

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4478 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BELLILLO, ADDUCE, ANGIONI, BIELLI, BOGI, BULGARELLI, COLUCCINI, MAURA COSSUTTA, DEIANA, MAZZARELLO,

Dettagli

LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 1 GENNAIO CON LA LEGGE 219/2012.

LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 1 GENNAIO CON LA LEGGE 219/2012. A002569,1 A002569 FONDAZIONE INSIEME onlus. Da il sole24 ore del 7/1/2013, di Giorgio Vaccaro, giornalista. (legge 219/2012) Per la

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Parte I IL MATRIMONIO E I SUOI EFFETTI. LA CONVIVENZA. Sezione I La promessa di matrimonio. ... Pag. 3

INDICE SOMMARIO. Parte I IL MATRIMONIO E I SUOI EFFETTI. LA CONVIVENZA. Sezione I La promessa di matrimonio. ... Pag. 3 Parte I IL MATRIMONIO E I SUOI EFFETTI. LA CONVIVENZA La promessa di matrimonio... Pag. 3 Il matrimonio: celebrazione e invalidità Il matrimonio civile 1) La celebrazione del matrimonio civile... Pag.

Dettagli

Roma, 11 agosto 2009

Roma, 11 agosto 2009 RISOLUZIONE N. 214/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello, articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Eredità devolute ai minori e agli interdetti

Dettagli

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres.

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres. MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres. M. Finocchiaro; Rel. R. Lanzillo) Assegnazione della casa familiare Box auto Assenza del vincolo pertinenziale-

Dettagli

I doveri di solidarietà familiare. Premessa 31 1. Il principio di solidarietà nella Costituzione e nel diritto di famiglia

I doveri di solidarietà familiare. Premessa 31 1. Il principio di solidarietà nella Costituzione e nel diritto di famiglia Sommario XI Premessa alla nuova edizione Capitolo 1 Solidarietà familiare e sicurezza sociale nell assistenza alla famiglia 1 1. L assistenza (nella e) alla famiglia nel diritto delle persone fisiche 6

Dettagli

Ufficio Studi CODAU. Approfondimento. L'IMU e gli Enti non Commerciali - Università. Riferimenti

Ufficio Studi CODAU. Approfondimento. L'IMU e gli Enti non Commerciali - Università. Riferimenti Ufficio Studi CODAU "Documento redatto con il CONTRIBUTO DEI COMPONENTI dell'ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau Approfondimento L'IMU e gli Enti non Commerciali - Università Riferimenti

Dettagli

Seminario 20 febbraio 2014

Seminario 20 febbraio 2014 Seminario 20 febbraio 2014 Le modifiche della gius9zia minorile dal 7 febbraio 2014 l. n.219/2012 riconoscimento figli naturali d.lgs. n.154/2013 revisione disposizioni in materia di filiazione Il dirieo

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI CARLINO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO APPROVATO con deliberazione del C.C. n. 38 del 08/11/2012 AFFISSO all albo pretorio dal

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Cancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali

Cancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali avv. prof. Rolandino Guidotti : aspetti sostanziali e processuali Modena 10 ottobre 2013 10 ottobre 2013 1 Società in nome collettivo (non modificata riforma 2003) Art. 2311 c.c. (Bilancio finale di liquidazione

Dettagli

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 Divorzio breve ENTRATA IN VIGORE: 26 MAGGIO 2015 Legge 55 del 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione

Dettagli

INTRODUZIONE 1. Una premessa... 1

INTRODUZIONE 1. Una premessa... 1 INDICE INTRODUZIONE 1. Una premessa................................... 1 SEZIONE I: FILIAZIONE FUORI DEL MATRIMONIO: PROSPETTIVA STORICA E COMPARATA 1. L età classica...................................

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III

1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Prestazioni Coordinamento generale Legale Direzione centrale Sistemi informativi

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto

Dettagli

ART.1 PRIMA ANNUALITÀ

ART.1 PRIMA ANNUALITÀ COMUNE DI GRESSAN COMMUNE DE GRESSAN REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI ASSEGNO POST-NATALE, AI SENSI DELL ART. 13 (COMMI 1,2,3 E 4) DELLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1998, N. 44 Approvazione

Dettagli

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in

Dettagli

INDICE. Prefazione...p. La filiazione: profili generali... 1

INDICE. Prefazione...p. La filiazione: profili generali... 1 INDICE Prefazione...p. XV La filiazione: profili generali... 1 I AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ Introduzione... 9 1 Disconoscimento della paternità in caso di mancata prova dell adulterio della

Dettagli

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.)

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) COSTITUZIONE AMMINISTRAZIONE EFFICACIA OPPONIBILITA REVOCATORIA CESSAZIONE REGIME FISCALE DOTT.SSA ALESSANDRA DE LEONARDIS OBIETTIVI DEL FONDO CONCETTO DI FAMIGLIA

Dettagli

====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano

====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano /RUGLQDQ]DVHQWHQ]DODSULPDGHO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLGL1DSROLFKHDIIURQWDLOSUREOHPDGHOOD FRPSHQ]D GHO JLXGLFH PLQRULOH LQ WHPD GL DIILGR FRQGLYLVR q VWDWD UHGDWWD GDO 3UHVLGHQWH 9LFDULR GU 6HUHQD %DWWLPHOOLHG

Dettagli

L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres.

L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres. L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres. Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Il Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o

Il Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o Ne bis in idem: modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. e divorzio (improcedibile il primo, se instaurato il secondo) commento a decreti del Tribunale di Genova, 31.01.2012 e 21.02.2012)

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

INDICE SOMMARIO DEL VOLUME

INDICE SOMMARIO DEL VOLUME INDICE SOMMARIO DEL VOLUME Indice per articoli... pag. VII Indice bibliografico...» XIII LILIANA ROSSI CARLEO INTRODUZIONE...» 1 TITOLO VI. DEL MATRIMONIO CAPO V. DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Interventi a favore della famiglia

Interventi a favore della famiglia QUESITI FORUM LAVORO 2015 * * * L INPS RISPONDE Interventi a favore della famiglia 1. In caso di parto gemellare il bonus bebè viene riconosciuto per entrambi i figli? Manca ancora il decreto attuativo

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Legge 19 ottobre 2015 n. 173

Legge 19 ottobre 2015 n. 173 Legge 19 ottobre 2015 n. 173 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. (G.U. n. 252 del 29 ottobre 2015) Entrata

Dettagli

Comune di Montemurlo

Comune di Montemurlo Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.

Dettagli

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE I) PREMESSE. L EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA. La mediazione, quale adempimento

Dettagli

5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE. 5.1 La dichiarazione di nascita

5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE. 5.1 La dichiarazione di nascita 5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE 5.1 La dichiarazione di nascita La dichiarazione di nascita è un atto obbligatorio per l iscrizione del/della neonato/a nel registro comunale dello stato civile (D.p.r.

Dettagli

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3338 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE e MARINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2005 Modifiche alla legge

Dettagli

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede \ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale

Dettagli

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro Circolare Informativa n 30/2013 Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag.3 1) Collocamento disabili e disciplina

Dettagli

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO a cura di Donatella Di Gruccio Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello

Dettagli

Direzione Generale. Roma, 02-01-2015. Messaggio n. 28

Direzione Generale. Roma, 02-01-2015. Messaggio n. 28 Direzione Generale Roma, 02-01-2015 Messaggio n. 28 Allegati n.1 OGGETTO: Dichiarazione ISEE ai fini della domanda di ammissione al beneficio relativo alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi

Dettagli

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino pregiudizio alla

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013 RISOLUZIONE N. 20/E Roma, 28 marzo 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati all estero profili elusivi e ipotesi di applicabilità

Dettagli

INDICE. Art. 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi)

INDICE. Art. 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi) Art. 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi) SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA COSTITUZIONALE 1. I rapporti personali tra coniugi a oltre trent anni dalla riforma del diritto di famiglia.....................................

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma **** Traduzione a cura di Sara DʼAttoma Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 36 Si dichiara che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici

Dettagli

Cass. civ. Sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 21633

Cass. civ. Sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 21633 Primi passi nell interpretazione dei rapporti tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario secondo il nuovo art.38 delle disposizioni di attuazione del codice civile Cass. civ. Sez. VI, 14 ottobre

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

CODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti

CODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti CODICE CIVILE LIBRO I Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti Art. 291 Condizioni L'adozione è permessa alle persone che

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 febbraio 2004 Oggetto:valutazione delle azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri Omogeneizzazione

Dettagli

Associazione C rescere

Associazione C rescere Organizzazione di Volontariato Associazione C rescere con la sindrome di Turner e altre Malattie Rare ONLUS ex art. 10 c. 8 dlgs n 460/1997 Via Massarenti 11-40138 Bologna presso la Clinica Pediatrica

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

Il mantenimento dei figli maggiorenni

Il mantenimento dei figli maggiorenni Il mantenimento dei figli maggiorenni Di Germano Palmieri L articolo 30 della Costituzione italiana sancisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori

Dettagli

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2216 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore ASCIUTTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2003 Modifica alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia

Dettagli

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno)

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) 1 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) Passiamo alla trattazione della: ITR/1037/QT, in data 19 novembre 2010, a firma dei Consiglieri Spreafico, Pizzul,

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad

Dettagli