Sistemi Sanitari, Società Consortile a responsabilità limitata sede legale: Via Senigallia, 18/ Milano Gruppo Fondiaria - Sai spa
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5 Cosa e coperto dal piano sanitario L indicazione delle Prestazioni coperte riportata qui di seguito vuole costituire solo uno strumento di facile e rapida consultazione per l Assistito. L esatta e completa descrizione delle Prestazioni è a tutti gli effetti di contratto quella contenuta nei Disciplinari per i notai in esercizio e per i titolari di pensione contenuti in Polizza ed inseriti in questa Guida. Chi gestisce il piano sanitario Sistemi Sanitari, Società Consortile a responsabilità limitata sede legale: Via Senigallia, 18/ Milano Gruppo Fondiaria - Sai spa Prestazioni Connesse Al Ricovero In caso di ricovero in Istituto di cura con o senza intervento chirurgico parto cesareo aborto terapeutico parto fi siologico intervento chirurgico ambulatoriale day hospital malattia oncologica o di lungo degenza La compagnia - tramite Sistemi Sanitari - rimborsa nel limite del massimale annuo di euro per anno e nucleo elevato a euro in caso di grande intervento chirurgico (vedi allegato 3): onorari del chirurgo, dell aiuto, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento; i diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l intervento); l assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i trattamenti fi sioterapici e rieducativi, i medicinali e gli esami effettuati durante il ricovero relativo 6
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8 Scoperto Ricovero in convenzionamento misto (struttura convenzionata ed equipe medica non convenzionata). In questo caso le competenze fatturate dalla Casa di Cura in regime di convenzione sono coperte integralmente e liquidate direttamente da Sistemi Sanitari per conto della Compagnia alla Casa di Cura. Le spese dell equipe medica non convenzionata e le altre spese connesse al ricovero non effettuate in convenzione, vengono rimborsate con l applicazione degli scoperti e delle franchigie previste alla voce Ricovero in strutture private non convenzionate e Ricovero in intramoenia. Fanno eccezione gli interventi chirurgici plafonati che, per la parte rimborsuale, vengono liquidati al netto delle spese fatturate dalla casa di cura fi no alla concorrenza del plafond. Ricovero a carico del Servizio Sanitario Nazionale Qualora il ricovero avvenga in una struttura ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale (non in regime di intramoenia) la Compagnia tramite Sistemi Sanitari rimborsa integralmente le eventuali spese sostenute nei 90 gg precedenti e nei 120 gg successivi al ricovero rimaste a carico dell assicurato o imputabili al solo trattamento alberghiero. In questo caso, però, l assicurato non potrà benefi ciare dell indennità sostitutiva. Indennita sostitutiva Indennita di convalescenza (valida solo per gli assistiti in attivita ) Nel caso in cui non venga richiesto il rimborso delle spese viene corrisposto a partire dal quarto giorno di ricovero una indennità giornaliera di. 105 per un massimo di 150 gg/anno procapite. Nel caso di degenze superiori a 10 gg continuativi a partire dal 21 giorno successivo alla dimissione viene corrisposta una indennità di 105 per ogni giorno di convalescenza in cui l Assistito non è stato in grado di svolgere la propria attività lavorativa. 9
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12 Come attivare le garanzie Assistenza diretta Prestazioni in strutture sanitarie convenzionate con Sistemi Sanitari La rete Sistemi Sanitari assicura all assistito una qualifi cata assistenza e professionalità. La capillarità dei centri convenzionati e la diffusione sull intero territorio nazionale consentono di ovviare al ricorso al fuori rete. L assistito che si rivolga alla rete, previa prenotazione tramite numero verde non dovrà anticipare alcunché a titolo di spesa (se non la franchigia di 20 per le prestazioni di diagnostica) essendo le prestazioni a completo carico della Compagnia che provvederà, tramite Sistemi Sanitari a liquidare le competenze alla struttura convenzionata. Centrale operativa In caso di necessità la Centrale Operativa di Sistemi Sanitari interviene su chiamata dell Assicurato per gestire l assicurazione Malattia prevista dalla polizza e fornire i servizi a norma delle garanzie prestate. La Centrale è in funzione tutti i giorni lavorativi, nel normale orario di uffi cio con le seguenti modalità: a) chiamate dall Italia: l Assicurato dovrà utilizzare il Numero Verde: Fax: b) chiamate dall estero: L Assicurato da qualunque Paese estero dovrà utilizzare il seguente numero telefonico: preceduto dal prefi sso internazionale per l Italia (+39). 13
13 Modalita di accesso all assistenza diretta A) Convenzione sia del centro sanitario che dell equipe medica: Se l Assicurato intende usufruire del Pagamento diretto in regime di convenzione sia del Centro Sanitario che dell Equipe Medica, è tenuto a: ottenere la prescrizione medica relativa alla prestazione richiesta compilata dal Medico curante; telefonare sempre e preventivamente alla Centrale Operativa, almeno due giorni lavorativi prima (salvo il caso di urgenza) della data presunta di ingresso nel Centro Sanitario Convenzionato, per ottenere l attivazione della garanzia. La Centrale Operativa, dopo aver accertato la regolarità assicurativa - eventualmente anche richiedendo all Assicurato altra documentazione medica (referti, risultati diagnostici, cartella clinica,ecc.) - autorizzerà la prestazione. Al momento dell accesso al Centro Convenzionato l Assicurato deve consegnare l originale della certifi cazione medica riportante la diagnosi. Al momento della dimissione l Assicurato salda solo le spese non indennizzabili in base alle condizioni di Polizza e quelle non inerenti alle patologie per le quali sia stato concesso il benestare. La Compagnia tramite Sistemi Sanitari paga in nome e per conto dell Assicurato le altre spese. Nel caso in cui la Centrale Operativa sulla base delle informazioni ricevute ritenga che la prestazione non sia Indennizzabile in base alle condizioni contrattuali,comunica la decisione al Centro Sanitario ed all Assicurato; quest ultimo deve sostenere in proprio le spese relative alle prestazioni richieste ed eventualmente richiedere il rimborso, secondo le modalità indicate in polizza, a: SISTEMI SANITARI Via Senigallia, 18/ Milano 14
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33 1) Condizioni generali di convenzione Art. 1 Effetto e durata La presente Convenzione stipulata tra la Fondiaria-Sai S.p.A.- Agenzia Generale di Roma - con sede in Torino - corso Galileo Galilei,12, e la Cassa Nazionale del Notariato, Ente Associativo, persona giuridica di diritto privato, con sede in Roma, via Flaminia 160, ha durata biennale, dalle ore del 30 giugno 2010 alle ore del 30 giugno 2012 e potrà essere prorogata dalla Contraente, previo consenso della Compagnia, di ulteriori 12 mesi e così via, tramite apposita comunicazione scritta da inviarsi all indirizzo della Compagnia a mezzo lettera Raccomandata A.R. con preavviso di 2 mesi rispetto alla scadenza. Espressamente è riconosciuta alla Cassa Nazionale del Notariato la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera Raccomandata A.R con preavviso di 60 giorni rispetto alla data in cui il recesso avrà effetto. Il recesso, ritualmente comunicato, opererà alla scadenza, senza che la Compagnia possa vantare alcun diritto e/o indennità. Art. 2 Modifiche Nessuna modifi ca delle garanzie e condizioni previste dalla presente Convenzione potrà essere introdotta e/o imposta dalla Compagnia, se non in base ad apposita modifi ca alla Convenzione stessa da apportarsi mediante stipula di una scrittura integrativa ad hoc sottoscritta dalla Compagnia e dalla Contraente. Art. 3 Oggetto della Convenzione Oggetto della presente Convenzione è l assicurazione del rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli assicurati in conseguenza d infortunio, malattia e parto nei termini, nella misura e con le modalità, anche di erogazione diretta delle prestazioni, indicate nella Convenzione stessa. Art. 4 - Effetto della copertura L assicurazione, ferme le modalità di pagamento di cui al successivo art. 2 Pagamento e regolazione del premio della sezione 5) Premio, ha effetto dalle ore del 30 giugno Per le rate successive è concesso un termine di mora di 60 giorni per il versamento di quanto dovuto. Se non viene pagato il premio o la regolazione del premio, l assicurazione resta sospesa dalle ore del sessantesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. 34
34 Art. 5 Assicurati Le garanzie di cui alla presente Convenzione, sono prestate in forma collettiva a favore degli iscritti alla Cassa: notai in esercizio e titolari di pensione Le garanzie di cui alla presente Convenzione sono estese a: a) Dipendenti e pensionati della Cassa del Notariato; b) Dipendenti e pensionati del Consiglio Nazionale del Notariato; c) Nuclei Familiari interi degli Assistiti Art. 6 Limiti di età Per coniuge o convivente more uxorio non è previsto limite di età. Per i figli è previsto il limite di 29 anni. Tale limite non opera per i fi gli conviventi ed inabili ad un qualsiasi lavoro profi cuo. Per gli altri soggetti di cui all art. 5 Assicurati lett. a), b) e c) della sezione 1) Condizioni Generali di Convenzione non è previsto alcun limite di età. Art. 7 Nucleo Familiare Il nucleo familiare è composto dall Assistito e dai suoi familiari conviventi come risultanti da stato di famiglia ovvero da autocertifi cazione della condizione di famiglia di fatto, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000. Quali familiari si intendono: il coniuge non legalmente separato convivente o il convivente more uxorio, i fi gli conviventi, non conviventi purché studenti di età inferiore a 29 anni. Per i fi gli ultraventinovenni conviventi, o non conviventi purché studenti, è possibile l estensione della copertura prevista per il capo nucleo titolare, previo il pagamento di un premio annuo ad hoc riportato all art. 1 Determinazione del Premio della sezione 5) Premio. Art. 8 Termini di decadenza per le adesioni Per le adesioni in forma individuale da parte dei soggetti di cui all ultimo comma dell art. 7 Nucleo Familiare della sezione 1) Condizioni Generali di Convenzione, è previsto un termine di 90 giorni dalla data di ingresso in copertura dell Assistito di riferimento. Art. 9 Variazioni in corso d anno degli assicurati Inclusione di nuovi iscritti individualmente in corso d anno. Possono essere, altresì, assicurati i professionisti che si iscriveranno alla Cassa del Notariato nel corso del periodo di durata del 35
35 contratto con decorrenza dalla data della domanda di iscrizione alla Cassa del Notariato, regolarmente presentata, attestata dal protocollo della Cassa medesima; il rateo di premio relativo verrà pagato all atto del conguaglio fi nale di cui al successivo art. 2 Pagamento e regolazione del premio della sezione 5) Premio. Per tutte le entrate avvenute nel primo semestre di decorrenza del contratto, il premio verrà calcolato con la corresponsione dell intero premio annuo. Per tutte le entrate avvenute nel secondo semestre, il premio verrà calcolato con la corresponsione del 60% dell intero premio annuo. Esclusione di iscritti in corso d anno Il venir meno dei requisiti di cui all art. 5 Assicurati della sezione 1) Condizioni Generali di Convenzione, non produce effetto ai fi ni della presente Convenzione fi no alla scadenza dell anno assicurativo. Tutte le uscite avvenute nel periodo assicurativo annuo verranno posticipate alla scadenza annuale. Art. 10 Clausola risolutiva espressa La presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell art del codice civile, si risolverà di diritto al verifi carsi di una delle situazioni di seguito indicate, fermo restando il diritto della Cassa Nazionale del Notariato di agire per il risarcimento dei danni subiti. 1. subappalto delle prestazioni contrattuali senza autorizzazione della stazione appaltante; 2. cessione del contratto 3. dopo tre inadempienze, contestate tramite raccomandata A.R. in ordine alla perfetta esecuzione del servizio; 4. provvedimenti a carico dei rappresentanti dell appaltatore di cui alla vigente normativa antimafi a; 5. revoca dell autorizzazione all esercizio delle attività oggetto della presente gara; 6. violazione degli obblighi di riservatezza. 36
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37 di lunga permanenza (cronicari, case di riposo ecc.) ancorché qualificate come cliniche o istituti di cura; i) le protesi dentarie e le cure odontoiatriche e delle paradontopatie non rese necessarie da infortunio indennizzabile a termini di polizza; j) l acquisto, la manutenzione e la riparazione di mezzi ausiliari a sostegno di handicap; k) le conseguenze dirette ed indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), a meno che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili a termini di polizza; l) le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, di atti violenti od aggressioni cui l Assicurato abbia partecipato attivamente, i quali abbiano finalità politiche o sociali; m) le conseguenze di movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche. Art. 3 Oneri fiscali Gli oneri fi scali relativi all assicurazione sono a carico della Contraente Art. 4 Altre assicurazioni La Contraente è tenuta a denunciare alla Compagnia l eventuale o successiva esistenza di altre assicurazioni da essa stipulate per il medesimo rischio. L Assicurato è esonerato dal dichiarare alla Compagnia l eventuale esistenza di altre polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, fermo l obbligo di darne avviso in caso di sinistro. Art. 5 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni devono essere fatte con lettera raccomandata, oppure con telegramma, o con telefax e posta 38
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39 proprie spese una brochure da inviare agli Assistiti concordando con la Contraente il testo, le modalità grafi che e la tipologia di materiale. La spedizione dovrà avvenire entro il primo settembre di ogni anno. Tutte le relative spese, postali comprese, sono interamente a carico di detta Società. Art. 10 Eventi per i quali è prestata l assicurazione La presente assicurazione è prestata per gli eventi indicati nelle sezioni 3) e 4) della presente Convenzione. Art. 11 Anticipi Nel caso di ricovero per i quali l istituto di cura richieda il versamento di un anticipo all atto dell ammissione, potrà essere richiesta alla Compagnia dall Assicurato o, nel caso di sua anche temporanea incapacità, da un Suo familiare una somma massima pari al 80% delle somme preventivate dall Istituto di cura, salvo conguaglio al termine del ricovero. Detta richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione medica che consenta di valutare l operatività della garanzia. Art. 12 Denuncia del sinistro L Assicurato deve presentare denuncia del sinistro alla Compagnia con la massima sollecitudine possibile a partire dal momento in cui ne viene a conoscenza. Art. 13 Modalità di erogazione delle prestazioni oneri dell assicurato a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società. Le spese (inerenti ricoveri, con o senza intervento chirurgico, compreso il parto e l aborto terapeutico, day hospital con o senza intervento, intervento chirurgico ambulatoriale, accertamenti diagnostici, terapie e visite specialistiche) relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente dalla 40
40 Compagnia alle strutture sanitarie convenzionate. Per aver diritto a tale assistenza diretta l Assicurato deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Compagnia con un preavviso di almeno due giorni. La Compagnia mette a disposizione la propria Centrale Operativa tramite la quale è possibile effettuare la prenotazione presso la rete convenzionata, richiedere informazioni relative agli istituti e medici convenzionati ed ottenere chiarimenti sulla portata delle garanzie di polizza. L Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all atto dell effettuazione della prestazione, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della malattia accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste. La Compagnia provvederà a liquidare direttamente alla struttura convenzionata le competenze per le prestazioni sanitarie autorizzate. La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all Assicurato né promuovere nei Suoi confronti azioni di rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie di polizza, eventuali scoperti e franchigie previste alle singole garanzie e per spese eccedenti il massimale assicurato o non autorizzate. Qualora venga effettuato in una struttura convenzionata un intervento chirurgico o un ricovero medico da parte di personale medico non convenzionato, tutte le spese relative al ricovero, ad eccezione di quelle fatturate dalla Casa di cura in regime di convenzione, verranno liquidate con le modalità previste alla lett. b) del presente articolo. b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società. Per ottenere il rimborso, nei limiti previsti dalla presente Convenzione, delle spese sostenute, l Assistito deve presentare la relativa richiesta, redatta su apposito mo- 41
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43 formità alla disciplina sul trattamento dei dati personali, pena la perdita del diritto al rimborso e/o all assistibilità. Qualora nel caso di utilizzo di strutture sanitarie private non accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale siano state attivate le procedure per ottenere il contributo previsto per l assistenza in forma indiretta, e il riconoscimento del diritto al contributo venga certifi cato e attestato nel suo ammontare dal Servizio Sanitario Nazionale, la Compagnia rimborserà integralmente l importo residuo a carico dell Assicurato relativamente a quanto oggetto di valutazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale (competenze della Casa di Cura/retta di degenza), applicando il disposto del presente comma per quanto non sia oggetto di valutazione del Servizio Sanitario Nazionale. c) Prestazioni presso il Servizio Sanitario Nazionale. Nel caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di assistenza diretta, e quindi con costo a completo carico del S.S.N., verrà attivata la garanzia prevista alla lettera C) Indennità Sostitutiva per Ricovero, dell art. 4 Prestazioni delle sezioni 3) e 4) della presente Convenzione. Qualora l Assicurato sostenga delle spese per trattamento alberghiero e per ticket sanitari, la Compagnia rimborserà integralmente quanto anticipato dall Assicurato nel limite del massimale assicurato, senza applicazione di franchigie e scoperti; in questo caso non verrà corrisposta l Indennità sostitutiva. Nel caso in cui il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con costo a carico dell Assicurato, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato alla lett. a) o alla lett. b) del presente articolo in dipendenza dell esistenza di un regime di convenzionamento. Per i ricoveri e le prestazioni extraricovero effettuati in 44
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45 luogo di residenza dell Assicurato). Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fi n d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazioni dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifi uti di fi rmare il relativo verbale; tale rifi uto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale defi nitivo. Art. 16 Foro competente Per tutte le controversie, relative all esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto e non defi nite ai sensi dei precedenti art. 14 Commissione paritetica e 15 Controversie-Arbitrato irrituale, sarà competente il Foro di Roma. Art. 17 Procedura attuativa Sulla base delle prescrizioni previste nella presente Convenzione, la Compagnia concorderà la procedura operativa idonea a garantire il rispetto degli impegni contrattuali assunti. Art. 18 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto qui non sia diversamente regolato, valgono le norme di legge. 46
46 3) Disciplinare per i notai in esercizio e per il personale in attivita della cassa del notariato e del consiglio nazionale del notariato Art. 1 - ASPETTI GENERALI Ai fini del presente disciplinare per Assistito si intende il notaio in esercizio e il personale in attività. La COMPAGNIA si impegna, sulla base di quanto concordato tramite il presente disciplinare ad erogare agli Assistiti ed ai rispettivi familiari di cui al successivo Art. 2 Benefi ciari delle prestazioni della presente sezione, contributi economici nei casi di malattia, infortunio e parto, secondo le norme appresso indicate. Art. 2 - BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI L assistenza, articolata secondo le prestazioni di cui al successivo Art. 4 Prestazioni della presente sezione, è prestata a favore dell Assistito e si estende al coniuge ed ai fi gli, ivi compreso il convivente more-uxorio e relativi fi gli.). L assistenza è operante: - indipendentemente dalle condizioni fi siche dell Assistito/i; - senza limiti di età; - senza limitazioni territoriali; - fino al compimento del 29 anno di età per i figli conviventi e non purchè studenti (fatta eccezione per coloro inabili al lavoro profi cuo). L assistenza è comunque operante fi no al termine dell anno assistenziale nel quale il fi glio abbia compiuto i 29 anni; - senza soluzione di continuità anche nel caso di ricovero con o senza intervento chirurgico che sia conseguenza di infortuni e/o eventi morbosi preesistenti alla data di attivazione della presente Convenzione e di Interventi di ricostruzione a seguito di interventi chirurgici demolitivi, 47
47 esclusivamente per patologie, anche se quest ultimi sono stati effettuati precedentemente all attivazione dell assistenza. Tali spese verranno rimborsate dalla Compagnia nel rispetto di quanto disposto dalla presente polizza. Per i figli conviventi, non conviventi ma studenti, che abbiano superato il 29 anno di età non assistiti al 30/6/2010, l intervento della COMPAGNIA, dalla data di decorrenza delle prestazioni (01/07/2010) è subordinato ad un termine di aspettativa che decorre dalla data di inclusione in copertura di: 270 giorni per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio; tuttavia, limitatamente a dette malattie, l assistenza decorre dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto dell assistenza stessa, purché dalla documentazione medica risulti che il concepimento sia avvenuto dopo tale data; 180 giorni per la cura delle malattie che siano l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di decorrenza del diritto alle prestazioni Art. 3 - LIMITI DI ASSISTENZA Le prestazioni di cui al presente Disciplinare sono erogate fi no alla concorrenza della complessiva somma di ,00 - elevata ad ,00 in caso di grande intervento chirurgico (quale ricompreso nell allegato elenco). - fermo restando quanto eventualmente previsto alle prestazioni di cui al successivo Art. 4. Prestazioni della presente sezione, ove per limite di assistenza per nucleo si intende la disponibilità unica ovvero la massima rimborsabile per tutti i componenti il nucleo familiare assistito per una o più malattie e/o infortuni che danno diritto al rimborso nell anno assistenziale. Nel caso di intervento chirurgico denominato plafonato di cui alla specifi ca tabella allegata, non effettuato in totale re- 48
48 gime di convenzione diretta con la COMPAGNIA, non verra rimborsata somma maggiore di quella indicata nella predetta tabella. Il limite di rimborso di cui alla predetta tabella è da intendersi riferito alle sole spese connesse al periodo di ricovero (o all intervento chirurgico). Nel caso in cui gli Assistiti vengano inclusi nell assistenza in data successiva (ad esempio: matrimonio, nuovi nati ecc.) opera il limite assistenziale annuo previsto per il nucleo. Art. 4 - PRESTAZIONI A- Prestazioni connesse a ricoveri presso ospedali o altri istituti o case di cura. La compagnia rimborsa: 1) In caso di intervento chirurgico, parto cesareo, aborto terapeutico, in istituto di cura o anche ambulatoriale od in regime di Day Hospital: - onorari del chirurgo, dell aiuto, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento; i diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l intervento); - l assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i trattamenti fi sioterapici e rieducativi, i medicinali e gli esami effettuati durante il ricovero relativo all intervento subito; - rette di degenza; - accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell istituto di cura nei 90gg. precedenti il ricovero; esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fi sioterapici e rieducativi, cure termali (escluse le spese alberghiere), l acquisto e/o il noleggio di apparecchi protesici e sanitari (incluse le carrozzelle ortopediche) effettuate nei 120gg. successivi al termine del ricovero e rese necessarie dall intervento chirurgico; 49
49 - spese per il prelievo di organi o parte di essi: il ricovero relativo al donatore e gli accertamenti diagnostici, l assistenza medica ed infermieristica, l intervento chirurgico di espianto, le cure, i medicinali e le rette di degenza. - spese per il rimpatrio della salma, in caso di decesso avvenuto all estero conseguente ad un ricovero con intervento chirurgico, con il limite di 5.000,00; in caso di decesso in Italia il trasporto dal luogo di decesso al comune di residenza dell Assistito con il limite di 2.000,00. 2) In caso di ricovero in istituto di cura che non comporti intervento chirurgico (compreso il parto fi siologico) o in caso di Day Hospital nonché a seguito di malattia oncologica o di lungo degenza correlata a patologie che impongono la prestazione di cure erogabili esclusivamente in ambiente ospedaliero (ritenendosi per tali le strutture di diagnosi e cura, con esclusione, quindi, delle strutture residenziali, quali ad esempio case di riposo o R.S.A.): - l assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i trattamenti fi sioterapici e rieducativi, i medicinali, gli esami effettuati durante il ricovero e resi necessari dalla patologia causa del ricovero stesso; - rette di degenza; - accertamenti diagnostici compresi gli onorari medici effettuati anche al di fuori dell istituto di cura nei 90 gg. precedenti il ricovero; esami, medicinali, prestazioni mediche, trattamenti fi sioterapici e rieducativi, cure termali (escluse le spese alberghiere), l assistenza infermieristica per le patologie di cui all allegato elenco dei grandi eventi morbosi) effettuate nei 120gg. successivi al termine del ricovero e rese necessarie dal ricovero stesso; - in caso di i ricoveri dovuti a lungo degenza la COMPA- GNIA non rimborserà somma maggiore di ,00 anno/nucleo con il limite di 120gg anno/nucleo; - spese per il rimpatrio della salma, in caso di decesso avvenuto all estero conseguente ad un ricovero o Day Hospital senza intervento, con il limite di 5.000,00; in 50
50 caso di decesso in Italia il trasporto dal luogo di decesso al comune di residenza dell Assistito con il limite di 2.000,00; - in caso di Day Hospital a scopo preventivo non è previsto il rimborso di visite specialistiche, di analisi cliniche e di esami strumentali. 3) La COMPAGNIA rimborsa inoltre, le spese sostenute a fronte di: - vitto e pernottamento in istituto di cura, o struttura alberghiera, per un accompagnatore dell assistito infermo con il limite giornaliero di 100,00 e con un massimo di 30gg. anno/nucleo; le spese di viaggio dell accompagnatore e comprovate da documentazione giustifi cativa verranno rimborsate con il limite di 1.500,00 per anno/nucleo. - trasporto in ambulanza all istituto di cura e viceversa con il limite di 1.550,00 per anno/nucleo; - trasporto con altro mezzo idoneo di trasporto sanitario (anche aereo) all istituto di cura e viceversa con il limite di 2.500,00 per anno/nucleo. B- SCOPERTO Il rimborso delle spese di cui alla precedente lett. A prevede: Ricoveri effettuati in totale regime di convenzione diretta con la COMPAGNIA (sia struttura sanitaria che équipe medica) lett. A punti 1) e 2): non viene applicato alcuno scoperto. Ricoveri effettuati in regime di intramoenia (con costo totalmente a carico dell Assistito) lett. A punti 1) e 2): applicazione di uno scoperto del 20% con il massimo di 3.000,00. Ricoveri effettuati non in totale convenzione diretta con la COMPAGNIA lett. A punti 1) e 2): in caso di intervento chirurgico non compreso nell allegato elenco Interventi 51
51 chirurgici plafonati il rimborso avverrà previa applicazione di uno scoperto del 20% con un minimo di 3.000,00 per ricovero (compresi gli interventi chirurgici effettuati in regime di Day Hospital o ambulatorialmente). Per i ricoveri a carico del S.S.N., il rimborso delle spese per prestazioni effettuate nei giorni precedenti e successivi il ricovero nonché della differenza di classe relativa alle spese di degenza (entrambe nei limiti previsti alla precedente lett. A) non prevede l applicazione di alcuno scoperto. C INDENNITA SOSTITUTIVA PER RICOVERO Nel caso in cui l Assistito, a seguito di ricovero, non abbia presentato richiesta di rimborso, la COMPAGNIA corrisponderà, a partire dal quarto giorno di ricovero un indennità di 105,00 per ogni giorno di ricovero per una durata massima di 150 giorni anno/pro-capite. D INDENNITA DI CONVALESCENZA La COMPAGNIA per il solo Assistito in attività ed indipendentemente da quanto previsto alla precedente lett. C) Indennità Sostitutiva per Ricovero, per degenze superiori a 10 giorni in via continuativa, computabili dal primo giorno del ricovero, corrisponde dopo la dimissione dall istituto di cura, un indennità di 105,00 per ogni giorno di convalescenza in cui l Assistito non è stato in grado di svolgere la propria attività lavorativa. Tale inabilità deve essere certifi - cata da medico La suddetta indennità viene corrisposta dal 21 giorno successivo al giorno di dimissione. E INDENNITA GIORNALIERA PER IMMOBILIZZA- ZIONE GESSATA La COMPAGNIA corrisponde un indennità giornaliera per immobilizzazione gessata da infortunio e malattia. Qualora l infortunio o la malattia abbiano comportato gessatura, la COMPAGNIA corrisponde una diaria di 105,00 al giorno per tutto il periodo della gessatura stessa, con una durata massima di 180 giorni per anno/nucleo. L indennità per 52
52 gessatura è cumulabile con quella di degenza e di convalescenza ma, in questo caso il periodo di convalescenza rimborsabile non potrà eccedere il periodo di gessatura. F - PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE E/O AMBU- LATORIALI La COMPAGNIA rimborsa, con il limite assistenziale di ,00 anno/nucleo, Prestazioni di alta specializzazione e terapie (di cui al successivo punto 1) e con il limite assistenziale di 5.000,00 anno/nucleo per Prestazioni specialistiche (di cui al successivo punto 2). 1) PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E TERAPIE - AMNIOCENTESI - ANGIOGRAFIA - ARTROGRAFIA - BIOPSIA IN SCOPIA - BRONCOGRAFIA - CATETERISMO CARDIACO - CHEMIOTERAPIA - CISTERNOGRAFIA - CISTOGRAFIA - CISTOURETROGRAFIA - CLISMA OPACO - COBALTOTERAPIA - COLANGIOGRAFIA INTRAVENOSA - COLANGIOGRAFIA PERCUTANEA (PTC) - COLANGIOGRAFIA TRANS KEHR - COLECISTOGRAFIA - DACRIOCISTOGRAFIA - DEFECOGRAFIA - DIALISI - ECOCARDIOGRAFIA - ELETTROENCEFALOGRAMMA 53
53 - ELETTROMIOGRAFIA - ENDOSCOPIA A SCOPO DIAGNOSTICO O TERAPEUTICO - FISTOLOGRAFIA - FLEBOGRAFIA - FLUORANGIOGRAFIA - ISTEROSALPINGOGRAFIA - LASERTERAPIA A SCOPO FISIOTERAPICO - LINFOGRAFIA - MAMMOGRAFIA O MAMMOGRAFIA DIGITALE - MIELOGRAFIA - PET - POLIPECTOMIA - RADIOTERAPIA - RETINOGRAFIA - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE - RX ESOFAGO CON MEZZO DI CONTRASTO - RX STOMACO E DUODENO CON MEZZO DI CONTRASTO - RX TENUE E COLON CON MEZZO DI CONTRASTO - SCIALOGRAFIA - SCINTIGRAFIA - SPLENOPORTOGRAFIA - TAC ANCHE VIRTUALE - UROGRAFIA - VESCICULODEFERENTOGRAFIA - VIDEOANGIOGRAFIA - VILLOCENTESI - WIRSUNGGRAFIA Le prestazioni sopra elencate vengono rimborsate: - senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto se effettuate in convenzione diretta con la COMPAGNIA - con l applicazione di uno scoperto del 25% per ogni accertamento diagnostico o ciclo di cura effettuato non in regime di convenzione diretta con la COMPAGNIA. 54
54 2) PRESTAZIONI SPECIALISTICHE I. Onorari medici per visite specialistiche, con esclusione di quelle odontoiatriche, ortodontiche; II. analisi ed esami diagnostici (con l esclusione di quelli elencati al precedente punto 1 Prestazioni di alta specializzazione e terapie ) ivi compresi gli onorari dei medici; III. prestazioni terapiche e fi sioterapiche con l esclusione dell agopuntura. Le prestazioni sopra elencate vengono rimborsate: - con l applicazione di una franchigia pari ad 20,00 per ogni prestazione o ciclo di cura terapico o fi sioterapico (di cui al precedente punto III) effettuato in regime di convenzione diretta con la COMPAGNIA - con l applicazione di uno scoperto del 25% per ogni prestazione o ciclo di cura terapico o fi sioterapico (di cui al precedente punto III),effettuato non in regime di convenzione diretta con la COMPAGNIA. I tickets relativi alle prestazioni di cui sopra vengono rimborsati senza applicazione di alcuno scoperto. G - PROTESI La COMPAGNIA rimborsa, con il limite di 2.070,00 anno/nucleo, le spese per acquisto, noleggio e riparazione di protesi ortopediche ed apparecchi acustici. Rientrano anche gli ausili medici, ortopedici ed acustici (dietro prescrizione medica attestante la patologia): quali carrozzelle, tripodi, plantari ed apparecchi acustici. Le spese sopra indicate vengono rimborsate con uno scoperto del 20%. H - MEDICINA PREVENTIVA La COMPAGNIA rimborsa, con il limite di 500,00 per anno/nucleo le spese per: Uomini: visite urologiche, ecografi e dell addome per 55
55 accertamenti prostatici, esami citologici delle urine, accertamento dell antigene prostatico specifi co, ecografi a delle vie urinarie, anche non connessa ad accertamenti prostatici; Donne: effettuazione del PAP-test, visite ginecologiche, mammografi e o ecografi e mammarie in rapporto all età, ecografi a trans vaginale, MOC. Per tutti gli assicurati, radiografi a toracica e visita cardiologia con elettrocardiogramma (anche con sforzo massimale se ritenuto necessario). Le prestazioni sopra elencate vengono rimborsate senza applicazione di alcuno scoperto. I - PACCHETTO MATERNITA La COMPAGNIA rimborsa, con il limite di 700,00 anno/ pro-capite, le spese sostenute per le ecografi e e le analisi clinico chimiche. Inoltre sono comprese al massimo n. 4 visite di controllo ostetrico ginecologico ( elevate a n. 6 per gravidanza a rischio). Nel caso in cui le prestazioni siano effettuate in regime di convenzione diretta con la COMPAGNIA, le spese per le prestazioni erogate vengono accordate senza l applicazione di alcuno scoperto. Nel caso in cui le prestazioni non siano effettuate in regime di convenzione diretta con la COMPAGNIA, le spese sostenute vengono rimborsate con l applicazione di uno scoperto del 25% per ogni prestazione. I tickets relativi alle prestazioni di cui sopra vengono rimborsati senza applicazione di alcuno scoperto. L - CURE ONCOLOGICHE La COMPAGNIA rimborsa, le spese sostenute per prestazioni mediche ed infermieristiche, esami, accertamenti diagnostici, cure, trattamenti, terapie comprensive dell eventuale degenza in Day Hospital o in regime di ricovero, prescritte da medico specialista in seguito a patologie oncologiche con il limite massimo di ,00 anno/nucleo. Le prestazioni sopra elencate vengono rimborsate senza 56
56 applicazione di alcuno scoperto. Il rimborso delle suindicate prestazioni (qualora già previste nelle precedenti lett. A e F del presente articolo) avviene utilizzando in primo luogo il limite di assistenza indicato alla presente lett. L, successivamente, in caso di esaurimento dello stesso, utilizzando quello indicato alle su citate lett. A Prestazioni connesse a ricoveri presso ospedali o altri istituti o case di cura e F Prestazioni extraospedaliere e/o ambulatoriali M - DIARIA DA INABILITA TEMPORANEA La COMPAGNIA corrisponde, per il solo Assistito una diaria giornaliera di inabilità temporanea, anche non correlata a ricovero ospedaliero, in conseguenza di infortunio o malattia che comporti l incapacità a svolgere la propria prestazione professionale. Per inabilità temporanea si intende la perdita temporanea, in misura totale, della capacità dell Assistito ad attendere alle proprie occupazioni professionali. L Assistito deve presentare denuncia dell infortunio (con indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento e delle cause che lo determinarono) o della malattia, corredata di certificato medico, entro 15 giorni dall infortunio o dalla malattia oppure dal momento in cui l Assistito od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l Assistito deve inviare, a periodi non superiori a trenta giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni o della malattia. L Assistito, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della COMPAGNIA ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assistito. L Assistito dovrà fornire la prova del mancato svolgimento della propria prestazione professionale, mediante produzione della copia autentica della documentazione relativa alla specifica professione. Il limite assistenziale per ciascun giorno di inabilità temporanea è di 258,00 ed è prestata per un periodo massimo di 240 giorni per anno assistenziale e 57
57 non è cumulabile con l indennità di convalescenza di cui alla precedente lett. D Indennità di convalescenza. La prestazione viene erogata a partire dal 31 giorno successivo a quello di decorrenza della inabilità temporanea come comprovato dalla certifi cazione prevista alla precedente alinea. N - DIARIA DI NON AUTOSUFFICENZA Qualora all Assicurato venga riconosciuta la condizione di non autosuffi cienza dovuta alla necessità continua di un accompagnatore a causa dell incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita o all incapacità di deambulare senza un aiuto permanente, la COMPAGNIA si impegna a riconoscere una diaria mensile pari a 750,00, da frazionare in 25,00 al giorno in caso di decesso, per tutto il periodo di non autosuffi cienza ed entro il periodo di validità della presente Convenzione Tale condizione di non autosuffi cienza deve essere comprovata mediante la presentazione da parte dell Assistito del verbale di commissione di prima istanza per invalidità civile compilato in tutte le sue parti, dal quale risulti che la valutazione è stata fatta ai sensi della Legge 30 marzo 1971 n. 118 e della legge 15 ottobre 90 n La corresponsione della diaria verrà effettuata con cadenza semestrale posticipata o entro 30 giorni dalla scadenza a della Convenzione qualora l assistenza non venga rinnovata tra le Parti e con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della relativa domanda da parte della Cassa che provvederà a trasmetterla alla Compagnia che gestirà la pratica. Nel caso la valutazione contenga indicazioni di rivedibilità, l Assicurato dovrà presentare le successive certificazioni che accertino la permanenza dei presupposti per l erogazione della diaria in oggetto; la mancata presentazione comporterà l interruzione della erogazione. Il premio dovuto dalla Cassa Nazionale del Notariato per la diaria erogata dalla COMPAGNIA è pari all ammontare delle somme erogate a tale titolo oltre i costi di gestione determi- 58
58 nati nella percentuale del 4% della somma stessa e andrà versato alla COMPAGNIA trimestralmente. Sulla base di quanto defi nito dal presente articolo la COM- PAGNIA concorderà la procedura operativa per garantire la garanzia ivi prevista. 4) Disciplinare per i titolari di pensione della cassa nazionale del notariato e dipendenti in pensione della cassa del notariato e del consiglio nazionale del notariato Art. 1 - ASPETTI GENERALI Ai fini del presente disciplinare per Assistito si intende il notaio in pensione e il personale in pensione. La COMPAGNIA si impegna, sulla base di quanto concordato tramite il presente disciplinare ad erogare agli Assistiti ed ai rispettivi familiari di cui al successivo Art. 2 Benefi ciari delle prestazioni della presente sezione, contributi economici nei casi di malattia, infortunio e parto, secondo le norme appresso indicate. Art. 2 - BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI L assistenza, articolata secondo le prestazioni di cui al successivo Art. 4 Prestazioni della presente sezione, è prestata a favore dell Assistito e si estende al coniuge ed ai fi gli, ivi compreso il convivente more-uxorio e relativi fi gli. L assistenza è operante: - indipendentemente dalle condizioni fi siche dell Assicurato; - senza limiti di età; - senza limitazioni territoriali; - fino al compimento del 29 anno di età per i figli conviventi e non purchè studenti (fatta eccezione per coloro inabili al lavoro profi cuo). L assistenza è comunque operante fi no al termine dell anno assistenziale nel quale il fi glio abbia compiuto i 29 anni; 59
59 - senza soluzione di continuità anche nel caso di ricovero con o senza intervento chirurgico che sia conseguenza di infortuni e/o eventi morbosi preesistenti alla data di attivazione della presente Convenzione e di Interventi di ricostruzione a seguito di interventi chirurgici demolitivi, esclusivamente per patologie, anche se quest ultimi sono stati effettuati precedentemente all attivazione dell assistenza. Tali spese verranno rimborsate dalla Compagnia nel rispetto di quanto disposto dalla presente polizza. Per i figli conviventi, non conviventi ma studenti, che abbiano superato il 29 anno di età non assistiti al 30/6/2010, l intervento della COMPAGNIA, dalla data di decorrenza delle prestazioni (01/07/2010) è subordinato ad un termine di aspettativa che decorre dalla data di inclusione in copertura di: 270 giorni per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio; tuttavia, limitatamente a dette malattie, l assistenza decorre dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto dell assistenza stessa, purché dalla documentazione medica risulti che il concepimento sia avvenuto dopo tale data; 180 giorni per la cura delle malattie che siano l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di decorrenza del diritto alle prestazioni 3. - LIMITI DI ASSISTENZA Le prestazioni di cui al presente Disciplinare sono erogate fi no alla concorrenza della complessiva somma di ,00 - elevata ad ,00 in caso di grande intervento chirurgico (quale ricompreso nell allegato elenco) - fermo restando quanto eventualmente previsto alle prestazioni di cui al successivo Art. 4 Prestazioni della presente sezione, ove per limite di assistenza per nucleo si intende la disponibilità unica ovvero la massima rimborsabile per tutti i componenti il nucleo familiare assi- 60
60 stito per una o più malattie e/o infortuni che danno diritto al rimborso nell anno assistenziale. Nel caso di intervento chirurgico denominato plafonato di cui alla specifi ca tabella allegata, non effettuato in totale regime di convenzione diretta con la COMPAGNIA, non verra rimborsata somma maggiore di quella indicata nella predetta tabella. Il limite di rimborso di cui alla predetta tabella è da intendersi riferito alle sole spese connesse al periodo di ricovero (o all intervento chirurgico). Nel caso in cui gli Assistiti vengano inclusi nell assistenza in data successiva (ad esempio: matrimonio, nuovi nati ecc.) opera il limite assistenziale annuo previsto per il nucleo. Art. 4 - PRESTAZIONI A - Prestazioni connesse a ricoveri presso ospedali o altri istituti o case di cura La COMPAGNIA rimborsa: 1) In caso di intervento chirurgico, parto cesareo, aborto terapeutico, in istituto di cura o anche ambulatoriale od in regime di Day Hospital: - onorari del chirurgo, dell aiuto, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento; i diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l intervento); - l assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i trattamenti fi sioterapici e rieducativi, i medicinali e gli esami effettuati durante il ricovero relativo all intervento subito; - rette di degenza; - accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell istituto di cura nei 90gg. precedenti il ricovero; esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fi sioterapici e rieducativi, cure termali (escluse le spese alberghiere), l acquisto e/o il noleggio di apparecchi protesici e sanitari (incluse le 61
61 carrozzelle ortopediche) effettuate nei 120gg. successivi al termine del ricovero e rese necessarie dall intervento chirurgico; - spese per il prelievo di organi o parte di essi; il ricovero relativo al donatore e gli accertamenti diagnostici, l assistenza medica ed infermieristica, l intervento chirurgico di espianto, le cure, i medicinali e le rette di degenza. spese per il rimpatrio della salma, in caso di decesso avvenuto all estero conseguente ad un ricovero con intervento chirurgico, con il limite di 5.000,00; in caso di decesso in Italia il trasporto dal luogo di decesso al comune di residenza dell Assistito con il limite di 2.000,00. 2) In caso di ricovero in istituto di cura che non comporti intervento chirurgico (compreso il parto fi siologico) o in caso di Day Hospital nonché a seguito di malattia oncologica o di lungo degenza correlata a patologie che impongono la prestazione di cure erogabili esclusivamente in ambiente ospedaliero (ritenendosi per tali le strutture di diagnosi e cura, con esclusione, quindi, delle strutture residenziali, quali ad esempio case di riposo o R.S.A.): - l assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i trattamenti fi sioterapici e rieducativi, i medicinali, gli esami effettuati durante il ricovero e resi necessari dalla patologia causa del ricovero stesso; - rette di degenza; - accertamenti diagnostici compresi gli onorari medici effettuati anche al di fuori dell istituto di cura nei 90 gg. precedenti il ricovero; esami, medicinali, prestazioni mediche, trattamenti fi sioterapici e rieducativi, cure termali (escluse le spese alberghiere), l assistenza infermieristica per le patologie di cui all allegato elenco dei grandi eventi morbosi effettuate nei 120gg. successivi al termine del ricovero e rese necessarie dal ricovero stesso; - in caso di ricoveri dovuti a lungo degenza la COMPA- GNIA non rimborserà somma maggiore di ,00 anno/nucleo con il limite di 120gg anno/nucleo; 62
62 - spese per il rimpatrio della salma, in caso di decesso avvenuto all estero conseguente ad un ricovero o Day Hospital senza intervento, con il limite di 5.000,00; in caso di decesso in Italia il trasporto dal luogo di decesso al comune di residenza dell Assistito con il limite di 2.000,00; - in caso di Day Hospital a scopo preventivo non è previsto il rimborso di visite specialistiche, di analisi cliniche e di esami strumentali. 3) La COMPAGNIA rimborsa inoltre, le spese sostenute a fronte di: - vitto e pernottamento in istituto di cura, o struttura alberghiera, per un accompagnatore dell assistito infermo con il limite giornaliero di 100,00 e con un massimo di 30gg. anno/nucleo; le spese di viaggio dell accompagnatore e comprovate da documentazione giustifi cativa verranno rimborsate con il limite di 1.500,00 per anno/nucleo. - trasporto in ambulanza all istituto di cura e viceversa con il limite di 1.550,00 per anno/nucleo; trasporto con altro mezzo idoneo di trasporto sanitario (anche aereo) all istituto di cura e viceversa con il limite di 2.500,00 per anno/nucleo. B- SCOPERTO Il rimborso delle spese di cui alla precedente lett. A prevede: Ricoveri effettuati in totale regime di convenzione diretta con la COMPAGNIA (sia struttura sanitaria che équipe medica) lett. A punti 1) e 2): non viene applicato alcuno scoperto. Ricoveri effettuati in regime di intramoenia (con costo totalmente a carico dell Assistito) lett. A punti 1) e 2): applicazione di uno scoperto del 20% con il massimo di 1.500,00; Ricoveri effettuati non in totale convenzione diretta con la COMPAGNIA lett. A punti 1) e 2): in caso di intervento chirurgico non compreso 63
63 nell allegato elenco Interventi chirurgici plafonati il rimborso avverrà previa applicazione di uno scoperto del 20% con un minimo di 1.500,00 per ricovero (compresi gli interventi chirurgici effettuati in regime di Day Hospital o ambulatorialmente). Per i ricoveri a carico del S.S.N., il rimborso delle spese per prestazioni effettuate nei giorni precedenti e successivi il ricovero nonché della differenza di classe relativa alle spese di degenza (entrambe nei limiti previsti alla precedente lett. A) non prevede l applicazione di alcuno scoperto. C INDENNITA SOSTITUTIVA PER RICOVERO Nel caso in cui l Assistito, a seguito di ricovero, non abbia presentato richiesta di rimborso, la COMPAGNIA corrisponderà, a partire dal quarto giorno di ricovero un indennità di 105,00 per ogni giorno di ricovero per una durata massima di 150 giorni anno/pro-capite. D INDENNITA GIORNALIERA PER IMMOBILIZZA- ZIONE GESSATA La COMPAGNIA corrisponde un indennità giornaliera per immobilizzazione gessata da infortunio e malattia.qualora l infortunio o la malattia abbiano comportato gessatura, la COMPAGNIA corrisponde una diaria di 105,00 al giorno per tutto il periodo della gessatura stessa, con una durata massima di 180 giorni per anno/nucleo. L indennità per gessatura è cumulabile con quella di degenza e di convalescenza ma, in questo caso il periodo di convalescenza indennizzabile non potrà eccedere il periodo di gessatura. E - PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE E/O AMBU- LATORIALI 64
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