Ciascuna ricetta medica a lettura ottica deve riportare, scritti in modo chiaro e leggibile tutti i dati previsti. Quelli sottolineati sono

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1 Ciascuna ricetta medica a lettura ottica deve riportare, scritti in modo chiaro e leggibile tutti i dati previsti. Quelli sottolineati sono obbligatori: -cognome, nome dell assistito o iniziali, dove prescritto dalla legge; -indirizzo (dove prescritto dalla legge) dell assistito; -codice fiscale dell assistito; -codice STP per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio; -sigla della provincia e codice ASL di residenza dell assistito (vedi nota n /3 del 05/07/2005 dell Assessorato Igiene e Sanità); -prestazioni specialistiche prescritte, individuate preferibilmente con il codice del nomenclatore tariffario regionale; -priorità della prestazione: U (urgente), B (breve), D (differibile), P (programmata) (vedi l allegata D.G.R. n. 39/57 del 23/09/2011 allegato 1) -codice di esenzione, se previsto; -diagnosi o sospetto diagnostico; -numero totale delle prestazioni specialistiche prescritte; -data della prescrizione; -timbro con nome, cognome e codice regionale o matricola e firma del medico prescrittore. Nel caso il medico di assistenza primaria o il pediatra di libera scelta venga sostituito, deve essere apposto nel ricettario del medico titolare un doppio timbro: quello del medico titolare con codice regionale e quello del sostituto e la firma del medico sostituto. N.B. In caso di correzioni o modifiche è indispensabile che le stesse siano controfirmate in modo leggibile dal medico prescrittore. Si precisa che le ricette SSN devono contenere solo prestazioni individuate tra quelle elencate nel Nomenclatore Tariffario Regionale vigente ed erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ciascuna ricetta può contenere prestazioni di una sola branca specialistica (così come classificate nell allegato 3 della DGR.19/6 del 28/04/1998: Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali) e di norma ogni ricetta non può contenere più di otto prestazioni sempre della stessa branca specialistica, fatta eccezione per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione. (art. 35 Legge 449/97) e per le prestazioni di prelievo, qualunque esso sia. La circolare del Ministero della Sanità n 100/SCPS/15/162 spec. del 07/02/1994 prevede che in favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui al D.M. 01/02/1991 e ss.mm.ii. possano essere prescritte nella medesima ricetta anche più prestazioni dello stesso tipo, sempre con il rispetto del limite di otto prestazioni, da eseguirsi presso la medesima struttura in momenti successivi, indicati dal medico prescrittore, entro un periodo massimo di tre mesi dal momento del rilascio. (per esempio: esami clinici routinari, monitoraggio di farmaci specifici).

2 Il ricettario SNN è utilizzato anche per le proposte di ricovero e di cure termali. Il ricettario SNN NON può essere utilizzato: 1. per richiedere prestazioni nell interesse privato del cittadino come nel caso di esami o visite per il rilascio o rinnovo patenti di guida, rilascio o rinnovo porto d armi, uso assicurativo, rilascio di certificazioni da utilizzare in caso di visite per il riconoscimento di invalidità civile e/o Legge 104, 2. per screening di non comprovata efficacia (tutti a carico del cittadino richiedente), 3. per controlli per la medicina del lavoro (a carico del datore di lavoro), o richieste non inerenti lo stato di salute o dubbi diagnostici (esami prematrimoniali ecc ). 4. per comunicazioni con l ASL, per certificati di malattia, per certificazioni a corredo della domanda di invalidità, ecc. 5. nell espletamento dell attività libero professionale. Ciascuna ricetta non può contestualmente recare la prescrizione di prestazioni erogabili in regime di esenzione e prestazioni non erogabili in regime di esenzione. Per Visita specialistica prima visita - si definisce la visita in cui viene affrontato per la prima volta un preciso problema dell assistito, tale da motivare il suo ricorso alla struttura specialistica. Per Visita di controllo - visita successiva alla prima si definisce la visita nella quale un problema già noto viene rivalutato. La distinzione fra queste due tipologie di visite è indispensabile per consentire una corretta gestione delle prenotazioni da parte degli operatori del CUP. I soggetti riconosciuti esenti ai sensi del D.M. 28/05/1999 n 329, ss.mm.ii. e del D.M. 18/05/2001 n 279, salvo dove diversamente indicato, hanno diritto all esenzione anche per le visite brevi 89.01, necessarie al trattamento e al monitoraggio della malattia dalla quale si è affetti. Gli assistiti possono accedere alle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: odontoiatria, ostetricia-ginecologia, pediatria solo nel caso che l assistito non abbia il pediatra di libera scelta, psichiatria, oculistica, limitatamente all esame del visus. In questo caso il medico della struttura erogatrice che effettua la prestazione prescrive direttamente sul proprio ricettario SNN, la prestazione eseguita per le suddette specialità. La richiesta da parte del medico di famiglia (medico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta) di indagine, di prestazione o visita specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico.

3 Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, con l indicazione al medico curante. Qualora lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori consulenze specialistiche o ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del medico curante, prescrive sul proprio ricettario SSN gli ulteriori accertamenti necessari alla formulazione della risposta al quesito diagnostico. Stessa procedura deve essere seguita per la prima visita e gli eventuali accertamenti necessari dopo il ricovero, da effettuarsi entro 30 giorni dalla dimissione presso la stessa struttura sanitaria dove è avvenuto il ricovero e dietro richiesta dei medici della stessa struttura. Per le prestazioni di diagnostica si precisa la mancanza di termini di scadenza della ricetta, pertanto i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati non possono richiedere il rinnovo della ricetta se l'erogazione è ritardata da fattori contingenti e dipendenti dall'organizzazione propria dell'erogatore. Gli assistiti che si presentano di persona agli sportelli Cup/Ticket con ricette che: non riportano le eventuali esenzioni di cui si ha diritto, che sono di competenza del medico prescrittore, contengono prescrizioni di prestazioni per cui è prevista l esenzione assieme a prestazioni per le quali l esenzione non è applicabile, includono più di otto prestazioni, fatta eccezione per i cicli di medicina fisica e riabilitativa, che non possono superare il limite massimo di tre cicli. Nel caso di prestazioni che non recano l indicazione del ciclo, il limite massimo rimane sempre di otto prestazioni per ricetta, saranno costretti a ritornare dal medico prescrittore, al fine di avere la ricetta corretta. Si precisa che il retro della ricetta va obbligatoriamente compilato in caso di prescrizione a favore di assistiti da Istituzione Estere in temporaneo soggiorno, in possesso di Tessera Europea di Assicurazione Malattia o documento equivalente, inserendo i dati che si riferiscono a: istituzione competente - stato estero - numero di identificazione personale - numero di identificazione della tessera - firma dell assistito o di chi ne fa le veci, in caso di bambini - data di nascita dell assistito e scadenza della tessera. In questi casi il campo codice fiscale, presente sul verso della ricetta, non va compilato. Si sottolinea l importanza della compilazione, nelle suddette situazioni, del retro della ricetta, perché in mancanza l Azienda Sanitaria non può richiedere il rimborso agli Stati Esteri competenti delle prestazioni erogate agli assistiti,.

4 LIMITI DI PRESCRIVIBILITA': Ciascuna ricetta può contenere prescrizioni-proposte di una sola branca specialistica e può contenere al massimo otto diverse prestazioni appartenenti alla stessa branca, fatte salve le prestazioni di fisioterapia. Per la prescrizione di prestazioni appartenenti a branche specialistiche diverse è necessario compilare ricette distinte. Si precisa che la Circolare del Ministero della Sanità n 100/SCPS/ del 01/04/1997 prevede al paragrafo 2.2 che le prestazioni di prelievo, qualunque esso sia, citologico, di sangue arterioso, di sangue venoso, di sangue capillare, microbiologico non deve essere incluso nel conteggio delle prestazioni, sebbene debba essere riportato nella ricetta. La D.G.R. n. 11/7 del 21/03/2006 allegata ridefinisce i livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al DPCM 29 novembre 2001, afferenti alla branca specialistica di medicina fisica e riabilitativa; nell allegato 1 e 2 con le tabelle 1 e 2 e 3, sono specificate le condizioni generali e specifiche di erogabilità rispettivamente delle prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale (tab. 1), prestazioni di terapia fisica (tab. 2), altre prestazioni di riabilitazione (tab. 3). Le tabelle di cui all allegato 2 della suddetta D.G.R. sostituiscono, per la medicina fisica e riabilitazione, le indicazioni contenute nel Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di Assistenza Specialistica approvato con D.G.R. n. 19/6 del 28/04/1998 e richiamano per quanto concerne le prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, le modalità di erogazione già previste dalla DGR 43/9 del 20/12/2002. La D.G.R. n. 11/7 del 21/03/2006 prevede che la prescrizione delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa, formulata su ricettario SSN, debba essere corredata dalla scheda di valutazione e dal programma terapeutico-riabilitativo, redatto dallo specialista competente. Le prestazioni di fisiochinesiterapia recanti l indicazione del ciclo (max 10 sedute) possono essere prescritte su ciascuna ricetta fino ad un massimo di tre cicli. Nel caso di prestazioni che non recano l indicazione del ciclo, è da considerarsi limite massimo quello di otto prestazioni per ricetta. Le condizioni cliniche che necessitano di trattamenti di terapia fisica e riabilitativa sono quelle considerate appropriate, nel rispetto di linee guida generalmente riconosciute e con riferimento a specifici quadri patologici suscettibili di modificabilità, anche in relazione all età dell assistito. In determinati casi, particolari situazioni del paziente, le prestazioni possono essere erogate a domicilio del paziente solo per trattamento a favore di pazienti impossibilitati ad usufruire delle prestazioni in ambulatorio per gravi traumi agli arti inferiori, per riabilitazione post-acuta dopo intervento di protesi d anca e di ginocchio e per gravi deficit neurologici e motori, prestazioni non ripetibili per lo stesso problema clinico per più di tre cicli di otto sedute.

5 La D.G.R. n. 11/7 del 21/03/2006 prevede inoltre la possibilità di effettuare interventi di mantenimento, cioè cicli periodici di trattamento successivi al primo, che saranno considerati a carico del SSR per non più di tre cicli d intervento l anno. Infine la D.G.R. n. 41/29 del 29/07/2008, anch essa allegata, emana le disposizioni attuative del DPCM 5 marzo 2007, recante aggiornamento dei LEA, con particolare riferimento alla Densitometria Ossea, alla Chirurgia Refrattiva e alla Ossigenazione Iperbarica.

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