DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista

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1 1/8 OGGETTO DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D IMPOSTA DELL ANNO 2012 MODELLO 770/2013 SEMPLIFICATO E MODELLO 770/2013 ORDINARIO RIFERIMENTI NORMATIVI ARTT. 4 8/8BIS DPR N. 322; ART. 4 DPR N. 435; ART. 6 DPR N. 126; ARTT D.LGS N. 471; ART. 13 D.LGS N. 472; ART. 97, c. 10, lett. c) CLASSIFICAZIONE DT 770/2013 COLLEGAMENTI CIRCOLARE N. 29/12 ALLEGATI 1. SANZIONI AMMINISTRATIVE 2. SOGGETTI OBBLIGATI REFERENTE STUDIO Dott.ssa Antonietta Palladino La presente per comunicarvi che i sostituti d imposta che, con riferimento al 2012, devono presentare il mod. 770/2013 SEMPLIFICATO ovvero il mod. 770/2013 ORDINARIO devono provvedere all'invio telematico dello stesso entro il La dichiarazione dei sostituti d imposta continua ad essere suddivisa in due distinti modelli: modello 770/2012 SEMPLIFICATO; modello 770/2012 ORDINARIO. I modelli 770 Semplificato e Ordinario costituiscono due dichiarazioni distinte e autonome, in relazione ai dati richiesti per ciascuno di essi. I dati che devono essere indicati nel modello Semplificato non possono essere inseriti nel modello Ordinario e viceversa. Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione ed in particolare le modalità da seguire in caso di presentazione integrale o di sdoppiamento del modello. MODELLO 770/2013 SEMPLIFICATO Il modello 770/2013 Semplificato deve essere presentato dai sostituti d imposta (vedi allegato n. 2), per comunicare all Agenzia delle Entrate i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti in cui sono stati corrisposti nel corso dell anno 2012 i redditi soggetti a ritenuta alla fonte, ovvero somme o valori soggetti a contributi previdenziali o assistenziali. In particolare, si tratta dei seguenti redditi e somme: redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; indennità di fine rapporto; prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione; redditi di lavoro autonomo, anche occasionale; redditi diversi; provvigioni: somme o valori soggetti ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all INPS, all INPDAI, o all INPDAP somme o valori soggetti a premi assicurativi all INAIL. I sostituti d imposta hanno la facoltà di suddividere il modello 770 Semplificato in due parti, che possono essere inviate da due soggetti distinti (solitamente dottore commercialista e consulente del lavoro): una parte contenente il frontespizio, con i dati relativi al lavoro dipendente e assimilati, alle indennità di fine rapporto, alle prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione, ai premi assicurativi, ai contributi previdenziali ed ai dati relativi all assistenza fiscale prestata nel 2011 per il periodo d imposta precedente con i relativi prospetti SS (quadro che riporta i dati riassuntivi di ciascun modello), ST (quadro riepilogativo dei dati relativi alle ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive) e SX (quadro riepilogativo dei crediti e delle compensazioni) l altra parte contenente le Comunicazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi con i rispettivi prospetti SS (quadro che riporta i dati riassuntivi di ciascun modello), ST (quadro riepilogativo dei dati relativi alle ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive) e SX (quadro riepilogativo dei crediti e delle compensazioni); purché vengano rispettate le seguenti condizioni: devono essere trasmesse sia il quadro Comunicazioni dati relativi al lavoro dipendente e assimilati, sia il quadro Comunicazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ; non devono essere state effettuate compensazioni interne tra i versamenti di ritenute attinenti il lavoro dipendente e il lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli attinenti i redditi di capitale.

2 2/8 Queste diverse modalità di invio hanno comportato l inserimento nel frontespizio del Modello 770-semplificato del riquadro Redazione della dichiarazione, composto di quattro sezioni, con cui il sostituto deve fornire le informazioni circa la modalità di presentazione prescelta. Se l interessato è tenuto sia alla presentazione del mod. 770 SEMPLIFICATO che del mod. 770 ORDINARIO, i prospetti SS, ST ed SX: di regola, sono trasmessi con il mod. 770 ORDINARIO entro il ; possono essere inviati con il mod. 770 SEMPLIFICATO (entro il ), a condizione che non siano state effettuate compensazioni tra i versamenti riguardanti il mod. 770 SEMPLIFICATO e quelli riguardanti il mod. 770 ORDINARIO. Da quanto sopra deriva quindi che, il sostituto d'imposta deve inviare i prospetti SS, ST ed SX entro il con il mod. 770 SEMPLIFICATO se non deve presentare anche il mod. 770 ORDINARIO, oppure, se, pur dovendo presentare anche il mod. 770 ORDINARIO, lo stesso sceglie di allegare i predetti prospetti al mod. 770 SEMPLIFICATO, non avendo effettuato compensazioni tra i versamenti relativi ai due modelli. MODELLO 770 ORDINARIO Nel modello 770/2013 ORDINARIO devono essere indicati gli altri dati previsti, diversi da quelli che devono essere inseriti nel modello Semplificato. A titolo esemplificativo, si tratta: utili pagati nell anno 2012 da società di capitali; dei redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale e contributi degli enti pubblici e privati, corrisposti nel 2012; somme derivanti dal riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione; redditi di capitale, premi e vincite e proventi derivanti da accettazioni bancarie e da depositi a garanzia di finanziamenti; comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non residenti; proventi derivanti dalla partecipazione in OICVM di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, realizzati nell esercizio d impresa commerciale, ed a OICVM non conformi alle direttive comunitarie da chiunque percepiti; proventi derivanti dalla partecipazione in OICVM di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, realizzati da persone fisiche e soggetti di cui all art. 5 del T.U.I.R., non esercenti attività commerciali, nonché da enti non commerciali e da soggetti esenti o esclusi da IRES; titoli atipici; delle comunicazioni che devono essere effettuate dai notai e dagli altri intermediari ai fini del capital gain in regime di dichiarazione, ai sensi dell art. 10 del D. Lgs. n. 461/97, in relazione alle operazioni effettuate nel 2011; comunicazione dei dati dei versamenti dell imposta sostitutiva applicata nel 2011 sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari soggetti alla disciplina del D. Lgs. n. 239/1996, nonché sui dividendi di cui all art. 27-ter del D.P.R. n. 600/1973; somme corrisposte a titolo d indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. compensazioni operate e crediti d imposta utilizzati. COMPILAZIONE DEL MODELLO La dichiarazione deve essere compilata sui modelli (770/2013 SEMPLIFICATO e ORDINARIO) conformi a quelli approvati. I dati devono essere riportati in unità di euro, utilizzando le seguenti regole: DATI FISCALI: si procede al troncamento, ossia all eliminazione delle cifre dopo la virgola; DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI (INPS,INPDAI e INPDAP): si procede all arrotondamento con la consueta modalità: Se le cifre decimali sono inferiori a 50 centesimi si arrotonda per difetto; se le cifre decimali sono pari o superiori a 50 centesimi si arrotonda per eccesso. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE I modelli 770/2013 SEMPLIFICATO e ORDINARIO devono essere presentati esclusivamente in via telematica: direttamente, da parte dello stesso sostituto d imposta; ovvero tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (dottore commercialista o consulente del lavoro). I sostituti d imposta che intendono trasmettere direttamente in via telematica devono avvalersi del: servizio telematico Entratel, se devono presentare la dichiarazione in relazione ad un numero di soggetti superiori a 20; servizio telematico Internet, se devono presentare la dichiarazione in relazione ad un numero di soggetti fino a 20.

3 3/8 Per individuare il servizio telematico da utilizzare, il limite dei 20 soggetti va considerato separatamente in relazione ai modelli SEMPLIFICATO e ORDINARIO. Pertanto, in relazione al modello 770/2013 SEMPLIFICATO, per il computo dei percipienti occorre fare riferimento al numero di comunicazioni indicate nel riquadro REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE contenuto nel frontespizio, mentre per il modello 770/2013 ORDINARIO occorre fare riferimento al numero complessivo dei righi compilati nei quadri SF, SG, SK, SL, SO e SR e se uno stesso soggetto è indicato in più righi deve essere conteggiato più volte. I modelli 770/2013 SEMPLIFICATO e ORDINARIO, trasmessi in via telematica direttamente dal sostituto d imposta, si considerano presentati nel giorno di ricevimento da parte dell Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione continua ad essere costituita dalla comunicazione dell Agenzia delle Entrate con la quale si attesta l avvenuto ricevimento della dichiarazione trasmessa in via telematica. Gli intermediari abilitati sono obbligati a trasmettere all Agenzia delle Entrate, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel: le dichiarazioni da loro predisposte per conto del sostituto d imposta; le dichiarazioni predisposte dal sostituto di imposta per le quali hanno assunto l impegno della presentazione telematica. L intermediario abilitato è tenuto a: rilasciare al sostituto d imposta, contestualmente al ricevimento della dichiarazione o all assunzione dell incarico per la sua predisposizione, l impegno, datato e sottoscritto, a presentare in via telematica all Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; l impegno può essere rilasciato in forma libera; tuttavia, dovrà essere successivamente compilato anche il riquadro Impegno alla presentazione telematica posto nel frontespizio della dichiarazione; rilasciare al sostituto d imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal sostituto d imposta, unitamente a copia della comunicazione dell Agenzia delle Entrate che ne attesta l avvenuto ricevimento; conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporto informatico, per il periodo previsto dall art. 43 del DPR n. 600/73, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), ai fini dell eventuale esibizione all Amministrazione finanziaria in sede di controllo. La comunicazione dell Agenzia delle Entrate attestante l avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico viene trasmessa telematicamente da parte dell Agenzia delle Entrate all utente che ha effettuato l invio, entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della dichiarazione. Tale attestazione, consultabile attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, resta disponibile per 30 giorni, dopodiché la stessa può essere richiesta dal sostituto d imposta o dall intermediario ai competenti Uffici locali dell Agenzia delle Entrate, senza limiti di tempo. Per effetto delle nuove disposizioni, la suddetta attestazione costituisce, per il sostituto d imposta, la prova della presentazione della dichiarazione. L intermediario abilitato, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni, è soggetto all applicazione di una sanzione amministrativa da 516,00.- a 5.164,00.-. L utilizzo di una modalità non ammessa per la presentazione della dichiarazione (es. consegna in banca o in posta invece che tramite trasmissione telematica) comporta la nullità della stessa. La trasmissione telematica può essere effettuata da due soggetti diversi (sostituto d imposta o intermediario ovvero due intermediari) quando: vi è l obbligo di presentare sia il modello SEMPLIFICATO che quello ORDINARIO; viene suddiviso in due parti il modello SEMPLIFICATO. TERMINI DI PRESENTAZIONE Il modello 770/2013 SEMPLIFICATO e il modello 770/2013 ORDINARIO devono essere trasmessi in via telematica, direttamente o tramite intermediario, entro il 31 luglio 2013 CORREZIONE DELLA DICHIARAZIONE GIÀ PRESENTATA Nel caso in cui il sostituto d imposta intenda rettificare o integrare una dichiarazione modello 770/2013 Semplificato o Ordinario già presentata, deve: compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando nella seconda facciata del frontespizio la casella Correttiva nei termini, se i termini di presentazione non sono ancora scaduti; presentare una dichiarazione integrativa, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d imposta cui si riferisce, barrando nella seconda facciata del frontespizio la casella Dichiarazione integrativa, se i termini di presentazione sono già scaduti. I sostituti d imposta che hanno presentato il modello 770/2013 SEMPLIFICATO contenente un numero di comunicazioni superiore a 200 hanno la facoltà di inviare la dichiarazione correttiva nei termini o integrativa solo relativamente alle comunicazioni oggetto della rettifica o integrazione, allegando il frontespizio. Invece, per il

4 4/8 modello 770/2013 ORDINARIO non è prevista la possibilità di effettuare una rettifica o integrazione parziale, senza dover rifare tutta la dichiarazione COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI Essendo possibile presentare il Mod. 770/2013 SEMPLIFICATO in non più di due parti, predisposte da soggetti diversi (per esempio dal Dottore commercialista e dal Consulente del lavoro) si ritiene che detta modalità sia da preferire al fine di evitare scambi di dati che potrebbero comportare margini di errori in fase di trascrizione. È però necessario, preliminarmente, effettuare solo la verifica che non siano state effettuate compensazioni interne tra i versamenti di ritenute attinenti il lavoro dipendente e il lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli attinenti i redditi di capitale. Ove non vi siano state dette compensazioni, al fine di poter correttamente fornire la consulenza necessaria per compilare il modello 770/2013 SEMPLIFICATO relativamente ai prospetti Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, SS, ST e SX, per la parte di mia competenza, vogliate trasmettere allo Studio, ove non siano già state trasmesse, la seguente documentazione: le deleghe di pagamento (mod. F24) in originale dei versamenti delle ritenute effettuati relative alle somme erogate nel corso dell esercizio 2012; le copie delle certificazioni già compilate e consegnate agli interessati entro il ; i mastrini dei conti relativi alle ritenute dei redditi corrisposti ai lavoratori autonomi, alle ritenute su provvigioni inerenti agli intermediari del commercio. Ove non vi siano state compensazioni interne tra i versamenti di ritenute attinenti il lavoro dipendente e il lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli attinenti i redditi di capitale, al fine di poter correttamente fornire la consulenza necessaria per la compilazione del modello 770/2013 ORDINARIO vogliate comunicare allo Studio, ove non sia già stata trasmessa, la seguente documentazione: le deleghe di pagamento (mod. F24) in originale dei versamenti delle ritenute e effettuati relative alle somme erogate nel corso dell esercizio 2013; le copie delle certificazioni già compilate e consegnate agli interessati; i mastrini dei conti relativi alle ritenute dei redditi di capitale, nonché degli utili distribuiti ai soci di società di capitali. Si precisa la procedura che lo studio utilizzerà per la presentazione dei modelli 770 sia semplificato che ordinario. I casi prospettabili sono quattro e sono di seguito elencati: 1) Presentazione del solo modello 770 semplificato e non ci sono state compensazioni tra ritenute di lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo. In questo caso il consulente del lavoro e il mio studio presenteranno due distinti modelli 770 semplificati. 2) Presentazione del solo modello 770 semplificato e ci sono state compensazioni tra ritenute di lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo. Il mio studio trasmetterà al consulente del lavoro la stampa in bozza dei prospetti SS, ST e SX compilati, che provvederà a riportare gli stessi sul modello 770/2013 semplificato da lui compilato. 3) Presentazione del modello 770 semplificato e 770 ordinario e non ci sono state compensazioni tra ritenute di lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo. In questo caso si procederà all invio dei modelli in via autonoma. 4) Presentazione del modello 770 semplificato e 770 ordinario e ci sono state compensazioni tra ritenute di lavoro dipendente, lavoro autonomo e quelle attinenti i redditi di capitale. Il mio studio provvederà a comunicare al Vs. Consulente del lavoro l obbligo da parte del contribuente di presentare anche il modello 770/2013 ORDINARIO e il Vs. Consulente del lavoro sarà tenuto a trasmettere al mio studio i quadri SS, ST e SX, per la parte di Sua competenza, al fine di poterli inserire nel modello 770/2013 ORDINARIO che sarà compilato e trasmesso dal mio Studio. Restando a disposizione per ogni ulteriore delucidazione in merito porgo cordiali saluti. Dott. Damiano ADRIANI

5 5/8 ALLEGATO 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE FATTISPECIE SANZIONABILI Si intende tale, la dichiarazione presentata dopo la scadenza del termine ultimo, ma non oltre 90 giorni Si intende tale, la dichiarazione presentata successivamente ai 90 gg., ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo Si intende tale, la dichiarazione: presentata oltre ai 90 gg; oppure redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall Agenzia delle Entrate; o priva della sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante; (e non regolarizzata entro 30gg. dal ricevimento del) Si intende tale, la dichiarazione nella quale risultano indicati compensi, interessi e altre somme in misura inferiore a quella accertata. SANZIONI PREVISTE Da 258,00.- a 2.065,00.- La violazione può essere regolarizzata spontaneamente entro lo stesso termine con il pagamento di una sanzione ridotta pari a 1/12 di 258,00 ( 22,00). La violazione può essere regolarizzata spontaneamente entro lo stesso termine con il pagamento di una sanzione ridotta pari a 1/10 di 258,00.- ( 26,00). Se all omessa presentazione si accompagnano omissioni nel versamento delle ritenute: dal 120% al 240% dell ammontare delle ritenute non versate con un minimo di 258,00.- Se all omessa presentazione non si accompagnano omissioni nel versamento delle ritenute: da 258,00.- a 2.065,00.- Se all infedele dichiarazione si accompagnano omissioni nel versamento delle ritenute: dal 100% al 200% dell ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di 258,00.- Se all infedele dichiarazione non si accompagnano omissioni nel versamento delle ritenute: da 258,00.- a 2065,00.- L infedele dichiarazione può essere regolarizzata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo mediante: presentazione di dichiarazione integrativa; pagamento della sanzione ridotta. In tali casi la sanzione ridotta ammonta a 1/10 di 258,00.- sia nel caso in cui all infedele dichiarazione non si accompagnano omissioni o carenze nelle ritenute, sia nel caso in cui all infedele dichiarazione si accompagnano omissioni o carenze nelle ritenute. PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INCOMPLETA Si intende tale la dichiarazione nella quale risultano omessi o incompleti gli elementi previsti dall art. 4 del DPR n. 322/1998. Da 516,00 a 4.131,00.-

6 6/8 SEGUE ALLEGATO 1 OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO ALLE SCADENZE PREVISTE DELLE RITENUTE OMESSA EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE OMESSA INDICAZIONE DEI PERCEPENTI INCOMPLETEZZA DEI DATI NEL MODELLO DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE Si intendono tali i versamenti di ritenute alla fonte non effettuati, oppure effettuati in misura insufficiente o, comunque, oltre le prescritte scadenze. La sanzione per omessa effettuazione delle ritenute alla fonte si applica salva l applicazione delle disposizioni previste per il caso di omesso versamento. Omessa indicazione in dichiarazione di ciascun singolo soggetto nei confronti del quale sono state effettuate una più ritenute alla fonte. Tale sanzione si applica nel caso in cui il modello utilizzato per il versamento delle ritenute (Mod. F24) non contenga gli elementi necessari per l identificazione del soggetto che li esegue e per l imputazione della somma versata. 30% dell importo dovuto e non versato nei termini con possibilità di riduzione della sanzione: 1/3 (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione dell esito della liquidazione automatica della dichiarazione ex art. 36-bis del DPR 29 settembre, n. 600/1973; 2/3 (20%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione dell esito del controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del DPR 29 settembre, n. 600/1973. Il versamento tardivo o insufficiente di ritenute può essere regolarizzato: entro 30 gg. dalla scadenza, mediante versamento delle ritenute non versate in tutto o in parte, con l applicazione di una sanzione pari al 2,5% (1/12 del 30%) del predetto importo; dopo 30 gg. dalla scadenza originaria, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale sono state commesse, mediante versamento delle ritenute non versate in tutto o in parte, con l applicazione di una sanzione pari al 3 % (1/10 del 30%) del predetto importo. 20% dell ammontare non trattenuto. La violazione può essere regolarizzata con il pagamento di una sanzione pari al 2% dell ammontare delle ritenute non operate, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale sono state commesse. 51,00.- L omessa indicazione di uno o più percepenti nella dichiarazione può essere regolarizzata entro il termine per la presentazione della dichiarazione nell anno successivo mediante: presentazione di una dichiarazione integrativa; pagamento di una sanzione pari a 1/10 di 51,00.- ( 5,00.-). Da 103,00.- a 516,00.-

7 7/8 MODELLO 770 SEMPLIFICATO ALLEGATO 2 SOGGETTI OBBLIGATI Società di capitali residenti nel territorio dello Stato: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione; Enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato: enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali; Enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato: enti pubblici (comprese le regioni, le province e i comuni) e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali; Associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali istituite dai comuni e dalle province ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti; Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; Condomini; Società di persone residenti nel territorio dello Stato: società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice; Società di armamento residenti nel territorio dello Stato; Società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato; Società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti o professioni, residenti in Italia; Aziende coniugali se l attività è esercitata in forma societaria residenti nel territorio dello Stato; Gruppi europei d interesse economico (GEIE); Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole; Persone fisiche che esercitano arti e professioni; Curatori fallimentari; Eredi che non proseguono l attività del sostituto d imposta deceduto; Commissari liquidatori; Soggetti che corrispondono redditi esenti dall applicazione delle ritenute alla fonte ma assoggettati a contribuzione INPS e che erano tenuti alla presentazione del Mod. 01/M (ad esempio, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all estero assicurati in Italia); Amministrazioni dello Stato, incluse quelle con ordinamento autonomo che hanno operato le ritenute a norma dell art. 29 del D.P.R. n. 600/1973; Soggetti che hanno corrisposto compensi a lavoratori autonomi che hanno optato per i regimi agevolati relativamente alle nuove iniziative produttive e alle attività marginali e che non hanno effettuato la ritenuta alla fonte, secondo le disposizioni di legge; Titolari di posizione assicurativa INAIL, che devono comunicare i dati relativi al personale assicurato contro infortuni e malattie professionali; Tutte le amministrazioni sostituti d imposta iscritte alle gestioni confluite nell INPDAP e gli enti con personale iscritto per opzione all INPDAP; Sostituti d imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEDP; Amministrazioni che hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente assoggettabile a contribuzione previdenziale e/o assistenziale INPDAP anche per opzione, a percipienti iscritti alle seguenti gestioni: Cassa Pensioni Statali; Cassa Pensioni dipendenti enti locali; Cassa Pensioni Insegnanti; Cassa Pensioni Sanitari; Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari; INADEL; ENPAS; ENPDEDP; Cassa Unica del credito

8 SEGUE ALLEGATO 2 MODELLO 770 ORDINARIO 8/8 Società di capitali residenti nel territorio dello Stato: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione; Enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato: enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali; Enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato: enti pubblici (comprese le regioni, le province e i comuni) e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali; Associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite dai comuni e dalle province ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti; Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; Condomini; Società di persone residenti nel territorio dello Stato: società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice; Società di armamento residenti nel territorio dello Stato; Società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato; Società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti o professioni; Aziende coniugali se l attività è esercitata in forma societaria residenti nel territorio dello Stato; Gruppi europei d interesse economico (GEIE); Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole; Persone fisiche che esercitano arti e professioni; Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo; Curatori fallimentari; Commissari liquidatori; Eredi che non proseguono l attività del sostituto d imposta deceduto; Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti; Soggetti che hanno applicato nel 2008 l imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239; Soggetti che hanno applicato nel 2008 l imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; Soggetti che hanno applicato nel 2008 l imposta sostitutiva di cui all art. 6 del D. Lgs 21 novembre 1997, n. 461, nonché all art. 7 dello stesso D. Lgs limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell art. 73, comma 1, lett.a) e d) del T.U.I.R.; Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D. Lgs. n. 461/1997; Soggetti tenuti all obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2008.

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