STUDIO ANTONELLI A TUTTI I SIGG. CLIENTI LORO SEDI

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1 Dott. Alessandro Antonelli TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA REVISORE CONTABILE Dott.ssa Giancarla Berti COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE Dott. Federico Mambelli ASSISTENTE Dott. Alessandro Mengozzi COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE Dott. Stefano Sgarzani COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE Dott. Stefano Zanfini ASSISTENTE Forlì, 20 settembre 2006 A TUTTI I SIGG. CLIENTI LORO SEDI AREA: DICHIARAZIONI FISCALI CIRCOLARE N. 33/2006 Oggetto: Dichiarazione dei sostituti d imposta per il 2005: Indice: 1) Modello 770/2006 Semplificato Modalità di compilazione dei prospetti di maggiore interesse Termine di presentazione 2 ottobre 2006; 2) Modello 770/2006 Ordinario Modalità di compilazione dei quadri di maggiore interesse Termine di presentazione: 31 ottobre PREMESSA MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO SOGGETTI OBBLIGATI COMPOSIZIONE DEL MODELLO RIQUADRO FIRMA DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 770/2006 ORDINARIO SOGGETTI OBBLIGATI COMPOSIZIONE DEL MODELLO MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI TRONCAMENTO DEGLI IMPORTI TERMINI DI PRESENTAZIONE E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI TERMINI DI TRASMISSIONE DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO SUDDIVISIONE IN DUE PARTI DISTINTE DEL MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO... 9 Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 1

2 6.2.1 TRASMISSIONE INTEGRALE DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO SUSSISTENDO L OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEL MODELLO ORDINARIO TRASMISSIONE DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO IN DUE PARTI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770 ORDINARIO MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO - COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE PARTE B DATI FISCALI PARTE B DATI RELATIVI AL CONGUAGLIO COMPLESSIVO PARTE B INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ED EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE PARTE B DATI RELATIVI AL CUD PARTE B DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO (PUNTI DA 73 A 78) PARTE B DATI RELATIVI AL TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/ PARTE B DATI RELATIVI AL TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DALL 1/1/ PARTE B DATI RIEPILOGATIVI PARTE B COMPILAZIONE DELLA SEZIONE NEL CASO DI INDENNITÀ EROGATE A SEGUITO DI DECESSO DEL LAVORATORE DIPENDENTE AI SENSI DELL ART DEL C.C. OVVERO IN CASO DI EREDITÀ PARTE B COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE IN IPOTESI DI COMPENSI RELATIVI A RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A SOGGETTO NON RESIDENTE PARTE B COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE IN IPOTESI DI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SOGGETTA A TASSAZIONE SEPARATA PARTE B COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE IN IPOTESI DI INCENTIVO ALL ESODO SOGGETTO A TASSAZIONE AD ALIQUOTA AGEVOLATA (50% DELL ALIQUOTA APPLICATA SUL TFR) PARTE D - DATI DELL ASSISTENZA FISCALE PARTE D - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO EFFETTUATE NEI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE PARTE D - COMPILAZIONE IN IPOTESI DI CONGUAGLIO EFFETTUATO TARDIVAMENTE (OLTRE IL MESE DI LUGLIO) PARTE D - COMPILAZIONE IN IPOTESI DI CONGUAGLIO A CREDITO E DI RETTIFICATIVO A DEBITO PARTE D - COMPILAZIONE IN IPOTESI DI CONGUAGLIO A DEBITO E DI INTEGRATIVO MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO - COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE IN IPOTESI DI REDDITI CORRISPOSTI A SOGGETTI NON RESIDENTI DATI RELATIVI AL PERCETTORE ESTERO MODALITÀ DI COMPILAZIONE IN IPOTESI DI REDDITI CORRISPOSTI AD UN LAVORATORE AUTONOMO RESIDENTE MODALITÀ DI COMPILAZIONE IN IPOTESI DI PROVVIGIONI CORRISPOSTE AD AGENTE RESIDENTE MODALITÀ DI COMPILAZIONE IN IPOTESI DI COMPENSI PER ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE MODELLO 770/2006 ORDINARIO - QUADRO SI - UTILI PAGATI NELL ANNO PRIMO PROSPETTO - UTILI PAGATI NELL ANNO 2005 IN QUALITÀ DI EMITTENTE SECONDO PROSPETTO - UTILI ESTERI PAGATI NELL ANNO TERZO PROSPETTO UTILI DELIBERATI FINO AL 30 GIUGNO QUARTO PROSPETTO UTILI DELIBERATI DAL 1 LUGLIO 1998 E PROVENTI EQUIPARATI MODELLO 770/2006 ORDINARIO - QUADRO SK - COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ ED ENTI RESIDENTI E NON RESIDENTI SOGGETTI INTERESSATI ALLA COMPILAZIONE E CONTENUTO DEL QUADRO MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO ED ORDINARIO PROSPETTO/QUADRO ST RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE E IMPOSTE SOSTITUTIVE IMPORTI DA INDICARE NEL PROSPETTO/QUADRO ST MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO PUNTO 1 PERIODO DI RIFERIMENTO PUNTO 2 RITENUTE OPERATE PUNTO 3 IMPORTI UTILIZZATI A SCOMPUTO PUNTO 4 CREDITI D IMPOSTA UTILIZZATI A SCOMPUTO Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 2

3 PUNTO 5 IMPORTO VERSATO PUNTO 6 INTERESSI PUNTI 7 NOTE E 8 EVENTI ECCEZIONALI PUNTI 9 CODICE TRIBUTO, 11 CODICE REGIONE E 12 DATA DI VERSAMENTO COMPILAZIONE DEL PROSPETTO/QUADRO ST IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO COMPILAZIONE DEL PROSPETTO ST IN CASO DI ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE TRIBUTO E/O REGIONE MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO ED ORDINARIO - PROSPETTO/QUADRO SX - RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO/QUADRO SX RIEPILOGO DEI CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE RIEPILOGO ALTRI CREDITI COMPILAZIONE DEL MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO E ORDINARIO IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE CRITERI GENERALI DI COMPILAZIONE FUSIONE DI SOCIETÀ (PROPRIA O PER INCORPORAZIONE) AVVENUTA NEL COMUNICAZIONE DATI RELATIVI ALLE CERTIFICAZIONI DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI GLI ALTRI QUADRI E COMUNICAZIONI DATI COMPILAZIONE DEL QUADRO/PROSPETTO ST LA NUMERAZIONE DEI PROSPETTI/QUADRI E DELLE COMUNICAZIONI DATI FUSIONE DI SOCIETÀ (PROPRIA O PER INCORPORAZIONE) AVVENUTA NEL OPERAZIONI STRAORDINARIE CHE NON COMPORTANO LA ESTINZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI: TRASFERIMENTO DI DIPENDENTI A SEGUITO DI CONFERIMENTO, CESSIONE OD USUFRUTTO D AZIENDA O RAMI DI AZIENDA MODELLO 770/2006 (SEMPLIFICATO E ORDINARIO) DELL IMPRESA CONFERITARIA, CESSIONARIA O USUFRUTTUARIA MODELLO 770/2006 (SEMPLIFICATO E ORDINARIO) DELL IMPRESA CONFERENTE, CEDENTE O NUDA PROPRIETARIA MODELLO 770 INTEGRATIVO MODELLO 770 INTEGRATIVO A FAVORE DEL SOSTITUTO MODELLO 770 CORRETTIVO NEI TERMINI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE SANZIONI PREVISTE PER IL MODELLO MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO DICHIARAZIONE INFEDELE VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI ESECUZIONE E DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE Premessa. Con il provvedimento 17 gennaio 2006 dell Agenzia delle entrate, pubblicato nel S.O. n. 22 alla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006, sono stati approvati: il modello 770/2006 Semplificato, relativo all anno 2005, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte del sostituti d imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, dei dati delle certificazioni relative ai redditi più diffusi sui quali vige l obbligo di effettuazione delle ritenute, dell assistenza fiscale prestata, dei versamenti e delle compensazioni effettuate; il modello 770/2006 Ordinario, relativo all anno 2005, con le relative istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione dei sostituti d imposta per altri redditi soggetti a ritenuta (es. redditi di capitale) nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 3

4 Con successivo provvedimento del 18 aprile 2006, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 109 alla G.U. n. 101 del 3 maggio 2006, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle predette dichiarazioni. Con la presente circolare si intendono illustrare i quadri di maggiore interesse per le imprese in indirizzo, evidenziando le novità nella compilazione dei modelli 770/2006 Semplificato ed Ordinario. 2. Modello 770/2006 Semplificato. 2.1 Soggetti Obbligati. Il modello 770/2006 Semplificato deve essere compilato per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dal nuovo l'art. 4, comma 3-bis, del D.P.R. n. 322/1998, in base al quale i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, obbligati al rilascio della certificazione dei sostituti d imposta di cui all articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 600/1973, devono trasmettere, in via telematica all Agenzia delle entrate, gli stessi dati contenuti nella predetta certificazione, oltre a quelli necessari per la liquidazione dell imposta e dei contributi previdenziali dovuti all Inps, all Inpdap ed all Ipost e/o dei premi assicurativi dovuti all Inail. L obbligo di trasmissione dei dati di cui sopra sostituisce a tutti gli effetti quello di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta previsto dal comma 1 dell art. 4 del D.P.R. n. 322/1998. I sostituti di imposta, diversi da quelli che hanno effettuato ritenute sui redditi di capitale, che hanno erogato redditi, nel corso dell anno 2005, soggetti a ritenuta di cui agli articoli 23 (sui redditi di lavoro dipendente), 24 (sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), 25 (sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi), 25-bis (sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) e 29 (su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) del D.P.R. n. 600/1973, esauriranno i loro obblighi trasmettendo i dati relativi alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo e delle provvigioni nonché dei dati relativi alla assistenza fiscale prestata nel 2005, mediante la presentazione del nuovo modello semplificato, comprensivo dei dati relativi ai versamenti complessivamente effettuati e delle compensazioni operate. In sintesi, i sostituti d imposta di cui sopra esauriranno i loro adempimenti trasmettendo, entro il 30 settembre dell anno successivo a quello di erogazione: i dati relativi alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati; i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo e provvigioni; i dati complessivi dei versamenti effettuati e delle compensazioni operate. Inoltre le istruzioni alla compilazione del prospetto SX precisano che il modello 770/2006 Semplificato va compilato anche per esporre la scelta fra compensazione e rimborso del credito evidenziato nel precedente modello di dichiarazione, anche se nel corso dell anno 2005 non sono state operate ritenute. In questo caso unitamente al prospetto SX va presentato il solo frontespizio. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 4

5 2.2 Composizione del modello. Il modello si compone di un frontespizio e delle seguenti Comunicazioni e prospetti: Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, contenenti i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, alle indennità di fine rapporto ed equipollenti, alle altre indennità e all assistenza fiscale; Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, contenenti i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento di affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio e redditi diversi; Prospetto ST, contenente l indicazione delle ritenute alla fonte operate, delle trattenute per assistenza fiscale e delle imposte sostitutive: Prospetto SX, per l indicazione del riepilogo delle compensazioni effettuate. 2.3 Riquadro firma della dichiarazione. Qualora presso la società o l'ente esista un organo deputato alla funzione di controllo contabile (revisore contabile persona fisica, società di revisione o collegio sindacale), nel riquadro firma della dichiarazione apposto nel frontespizio deve essere apposta la firma dei soggetti che effettuano il suddetto controllo contabile (ad esempio in caso di controllo affidato ad una società di revisione va posta la firma del soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile) ovvero dal presidente se si tratta di organo collegiale. Dovrà essere altresì evidenziato il codice fiscale dell'incaricato del controllo contabile nell'apposita casella di nuova istituzione, mentre nell'altra nuova casella denominata "Soggetto" dovrà essere indicato uno dei seguenti codici: 1. se il controllo è esercitato dal revisore contabile; 2. se il controllo è esercitato dalla società di revisione; 3. se il controllo è esercitato dal Collegio sindacale. Nella sezione "Firma della dichiarazione", è presente la casella "Invio avviso telematico all'intermediario"; tale casella dovrà essere barrata qualora il sostituto d'imposta richieda che eventuali comunicazioni di irregolarità generate dalla liquidazione della dichiarazione siano inviate telematicamente all'intermediario incaricato della trasmissione della dichiarazione (avviso telematico). L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella "Ricezione avviso telematico" inserita nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica". Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità). Si ricorda che la sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni, pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta a un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 5

6 3. Modello 770/2006 Ordinario. Il secondo modello dichiarativo è costituito dal modello 770 Ordinario, che deve essere utilizzato dai sostituti d imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell anno 2005 e ad operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi ai versamenti effettuati, alle compensazioni operate ed ai crediti d imposta utilizzati. 3.1 Soggetti Obbligati. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione mod. 770/2006 Ordinario i soggetti che nel 2005 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a OICVM di diritto estero, utili derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi. Sono in ogni caso tenuti alla presentazione del modello 770/2006 Ordinario i soggetti che: hanno applicato nel 2005 l imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239; hanno applicato nel 2005 l imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell art 27- ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ; hanno applicato nel 2005 l imposta sostitutiva di cui all art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all art. 7 dello stesso D.Lgs. limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi); sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997; sono tenuti all obbligo di comunicazione degli utili pagati nel Si precisa che non è più richiesta la comunicazione relativa al deposito delle azioni per la partecipazione all assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie prevista dall art. 7, comma 4, della L. 1745/1962 per le società che nell anno 2005 non abbiano effettuato alcuna distribuzione di utili. Per effetto di tale chiarimento non sono più tenuti alla presentazione del modello Ordinario i soggetti che nel compilavano unicamente il quadro SK al fine di indicare i dati relativi ai soci che hanno depositato le proprie azioni al fine della partecipazione all assemblea ordinaria di bilancio Composizione del modello. Il modello 770/2006 Ordinario si compone di un frontespizio e di 11 quadri staccati, da SF a SR, oltre ai quadri ST ed SX concernenti il riepilogo delle ritenute operate, dei versamenti e delle compensazioni effettuate. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 6

7 4. Modalità di trasmissione telematica dei modelli. Ai sensi dell'art. 4, commi 3-bis e 4, del D.P.R. n. 322/1998, le dichiarazioni dei sostituti d'imposta devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica. Come già stabilito per la dichiarazione dello scorso anno, non è quindi possibile presentare la dichiarazione modello 770/2006 Semplificato ovvero Ordinario tramite banche convenzionate od uffici postali. L invio telematico può essere effettuato: direttamente tramite il servizio Entratel/Interent; indirettamente tramite intermediario abilitato, secondo le disposizioni di cui all articolo 3 commi 2, 2 bis e 3, del D.P.R n. 322/1998; L'obbligo generalizzato dell'utilizzo della trasmissione telematica si applica anche alle dichiarazioni presentate dall'estero. Pur nel silenzio delle istruzioni si ritiene che, in questo caso, il soggetto debba avvalersi, ai fini della trasmissione, di un intermediario abilitato. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi: del servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti; del servizio telematico Internet, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti. Al fine della verifica del predetto limite dei 20 soggetti occorre fare riferimento al numero delle comunicazioni indicate nel riquadro Redazione della dichiarazione del frontespizio del modello 770 Semplificato. I sostituti d imposta tenuti anche alla presentazione del modello Ordinario devono preventivamente effettuare tale verifica anche con riferimento a tale ultimo modello, in quanto qualora il modello Ordinario debba essere trasmesso utilizzando il servizio Entratel perché compilato con riferimento a un numero di soggetti superiore a 20 anche il modello Semplificato dovrà essere trasmesso attraverso il medesimo canale. Specifiche modalità di verifica del superamento del predetto limite di 20 soggetti sono state individuate per i sostituti d imposta che si avvalgono della facoltà di separare il modello 770 Semplificato. I sostituti in questione, infatti, dovranno tener conto del numero di comunicazioni indicato in ciascuna delle parti di cui si compone la dichiarazione considerando il maggior dei due. Al riguardo si forniscono le seguenti esemplificazioni. In caso di trasmissione di : 19 comunicazioni Dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale e 21 comunicazioni Dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (o viceversa), dovrà essere utilizzato il servizio telematico Entratel per entrambi le parti; 19 comunicazioni Dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale e 11 comunicazioni Dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (o viceversa), dovrà essere utilizzato il servizio telematico Internet per entrambi le parti; 19 comunicazioni Dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, 11 comunicazioni Dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e del Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 7

8 modello 770 Ordinario con riferimento a 42 soggetti, dovrà essere utilizzato, in ogni caso, Entratel; 19 comunicazioni Dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, 11 comunicazioni Dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e del modello 770 Ordinario con riferimento a 19 soggetti, dovrà essere utilizzato, in ogni caso, Internet. Le istruzioni alla compilazione precisano tuttavia che i soggetti i quali già risultano abilitati al servizio telematico Entratel devono continuare ad avvalersi in ogni caso di tale servizio. 5. Troncamento degli importi. Il mod. 770/2006 Semplificato/Ordinario è predisposto per la compilazione in euro e pertanto tutti gli importi indicati devono essere espressi in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono 755, , ,49 = 2.586,61 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 755; 865; 965; Gli importi dei dati contributivi dell INPS, dell IPOST e dell INPDAP vanno, invece, indicati arrotondati all unità di euro non riportando i decimali. L arrotondamento va effettuato all unità inferiore fino a 49 centesimi di euro, all unità superiore da 50 centesimi di euro in poi. Ad esempio, 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa Termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni Come detto, le dichiarazioni dei sostituti d imposta sono presentate esclusivamente in via telematica, direttamente ovvero per il tramite di soggetti abilitati. La C.M n. 48/E del 22 maggio 2001 ha chiarito che il contribuente che intende avvalersi degli intermediari abilitati deve consegnare a questi ultimi la dichiarazione in tempo utile per consentirne la trasmissione. Dovendo rispettare tale termine, l intermediario è quindi libero di rifiutare l incarico di trasmettere la dichiarazione predisposta dal contribuente qualora la stessa sia stata consegnata, ad esempio, entro il 2 ottobre 2006 ma in tempo ormai non più utile per la trasmissione telematica. 6.1 Termini di trasmissione del modello 770 Semplificato. In conformità a quanto previsto dall art. 4, comma 3-bis, del D.P.R. n. 322/1998 e dall art. 2, comma 9 del medesimo D.P.R., il provvedimento 17 gennaio 2006 dell Agenzia delle entrate di approvazione del modello 770/2006 Semplificato fissa al 2 ottobre 2006 il termine per trasmissione del modello Semplificato relativo all anno 2005, cadendo il 30 settembre di sabato ed essendo il 1 ottobre festivo. Tale termine non può essere ulteriormente prorogato, dal momento che il Provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate 17 gennaio 2006, precisa che tale modello non può essere compreso nella dichiarazione unificata, per la quale è prevista la trasmissione telematica entro il 31 ottobre Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 8

9 6.2 Suddivisione in due parti distinte del modello 770/2006 Semplificato. Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta per l'anno 2005 confermano, analogamente a quanto previsto per la dichiarazione relativa all anno 2004, che il modello 770/2006 Semplificato può essere suddiviso in due parti distinte che possono essere trasmesse da due diversi soggetti, se tale modalità risulta più agevole. In particolare, le istruzioni alla compilazione forniscono le seguenti alternative Trasmissione integrale del modello 770 semplificato sussistendo l obbligo di trasmissione del modello ordinario. In conformità alle precedenti istruzioni si prevede che, in presenza di un modello 770 ordinario, il sostituto d'imposta ha facoltà di produrre il modello 770 Semplificato: senza i prospetti ST ed SX, in quanto i dati in essi contenuti saranno evidenziati nei quadri ST e SX del modello 770 Ordinario; comprensivo dei prospetti ST ed SX ad esso relativi. Tale facoltà può essere esercitata solo qualora il sostituto non abbia operato compensazioni "interne" ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 445/1997 tra i versamenti attinenti al modello 770 Semplificato e quelli relativi al modello 770 Ordinario. In presenza delle suddette compensazioni torna applicabile la regola ordinaria e pertanto i prospetti ST ed SX, che comprendono i versamenti e le compensazioni complessivamente effettuate, vanno presentati unitamente al modello ordinario Trasmissione del modello 770 Semplificato in due parti. Le istruzioni, prevedono, la seguente suddivisione: parte 1: frontespizio + comunicazione dati lavoro dipendente ed assimilati, tfr, fondi pensione e contributi, dati assistenza fiscale + prospetti ST ed SX ad esso relativi parte 2: frontespizio + comunicazione dati lavoro autonomo, provvigioni ed alcuni redditi diversi + prospetti ST ed SX ad esso relativi. Tale nuova facoltà risulta possibile sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: che debbano essere trasmesse sia comunicazioni dati certificazioni di lavoro dipendente e assimilati, sia comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli attinenti ai redditi di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale. 6.3 Presentazione del modello 770 Ordinario. Con riferimento alla dichiarazione modello 770 Ordinario, l art. 4, comma 4-bis, del D.P.R. n. 322/1998 fissa il termine di trasmissione telematica al 31 ottobre di ciascun anno. Per l anno 2005, tale termine è quindi fissato al 31 ottobre Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 9

10 Solo quest ultima dichiarazione può essere compresa nella dichiarazione unificata ed a prescindere dal numero di soggetti cui la medesima si riferisce, giacché vi è coincidenza dei termini di presentazione. Si riepilogano di seguito i termini di presentazione dei modelli 770/2006: MODELLO DI DICHIARAZIONE PRESENTAZIONE IN BANCA O UFFICIO POSTALE TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO NON PREVISTA ENTRO IL 2 OTTOBRE 2006 MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO COMPRENSIVO DEI PROSPETTI ST ED SX SE IL SOSTITUTO D'IMPOSTA NON È TENUTO A PRESENTARE ANCHE IL MODELLO ORDINARIO NON PREVISTA ENTRO IL 2 OTTOBRE 2006 MODELLO 770/2006 ORDINARIO NON PREVISTA ENTRO IL 31 OTTOBRE 2006 MODELLO 770/2006 ORDINARIO COMPRESO NELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA NON PREVISTA ENTRO IL 31 OTTOBRE Modello 770/2006 Semplificato - Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale. In relazione ai nuovi obblighi dichiarativi previsti dal comma 3-bis dell art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati nonché all assistenza fiscale devono essere trasmessi compilando la sezione Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, così strutturata: parte A: contenente i dati relativi al percettore delle somme; parte B contenente i dati fiscali relativi alle somme erogate nel periodo d'imposta 2005; parte C contenente le informazioni relative alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali; parte D concernente i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel Si evidenzia che le comunicazioni richiedono l indicazione dei dati presenti nelle certificazioni rilasciate ai sostituiti; a tal fine, i campi già contenuti nel CUD/2006 sono riportati con la stessa numerazione ed evidenziati con il tratteggio. Inoltre, ove vengano richiesti dati non previsti dalla certificazione, le istruzioni relative agli ulteriori dati richiesti nel modello 770 sono evidenziate separatamente. Ogni comunicazione relativa al singolo percettore deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della comunicazione e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra. Il codice fiscale del sostituto d imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di operazioni societarie straordinarie e successioni. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 10

11 7.1. Parte B dati fiscali Parte B dati relativi al conguaglio complessivo. Per i conguagli complessivi i punti da 45 a 56 vanno compilati nel caso in cui il percettore del reddito abbia richiesto all ultimo datore di lavoro l applicazione dell istituto del conguaglio complessivo di cui all art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. Il sostituto d imposta che effettua le operazioni di conguaglio di fine anno tiene conto delle certificazioni reddituali (anche se rilasciate da soggetti non sostituti d imposta) che il percipiente consegna entro il 12 gennaio del periodo d imposta successivo. Nei punti 45 e 46 deve essere indicato l importo complessivo dei redditi corrisposti da altri soggetti e conguagliati dal sostituto d imposta, già inclusi, rispettivamente, nel punto 1 o 2 della comunicazione dati. Inoltre ove siano state effettuate le operazioni di conguaglio complessivo, nei punti da 1 a 42 la comunicazione deve riportare i dati complessivi dei diversi rapporti relativi, ad esempio, al totale di ritenute e detrazioni. I punti 45 e 46 vanno altresì compilati: ove si sia verificato nel 2005 un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall estinzione del precedente sostituto. I punti andranno compilati sia in relazione alle operazioni di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda nonché di scissione parziale, come pure in relazione alle operazioni di fusione propria o per incorporazione, scissione totale ovvero nel caso di scioglimento di società di persone e continuazione dell attività da parte di un socio in forma individuale. Eventuali retrodatazioni degli effetti contabili e fiscali delle operazioni non hanno rilievo ai fini dell adempimento; nell ipotesi di successione mortis causa. Le istruzioni alla compilazione prevedono una particolare causa di conguaglio, quella dei redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta. La causa sembra riferirsi a quelle ipotesi in cui le somme erogate al dipendente vengono assoggettate a ritenuta dal datore di lavoro, ma sono in parte corrisposte da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento (ad esempio distacco) esistente con quest'ultimo. Poiché fra datore di lavoro e terzo erogatore sarà obbligatorio un sistema di comunicazioni, che consenta di assoggettare correttamente a tassazione il reddito totale corrisposto, il datore di lavoro dovrà indicare nei punti da 45 a 56 della comunicazione dati i redditi corrisposti dal terzo erogatore, indicando al punto 48 (causa del conguaglio) il codice Parte B indennità di fine rapporto di lavoro dipendente ed equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale Parte B dati relativi al CUD Il punto 68 (indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell anno) è destinato ad accogliere: indennità di fine rapporto (anticipazioni, acconti e saldi); altre indennità e somme (incentivi all esodo ed indennità di preavviso); somme erogate a fronte di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro; Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 11

12 prestazioni pensionistiche in forma di capitale di cui all'art. 17, comma 1, lettera a-bis), del TUIR; indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e connesse anticipazioni soggette a tassazione separata di cui all'art. 17, comma 1, lettera c), del TUIR; somme erogate a titolo di rivalutazione sul trattamento di fine rapporto maturate a far data dal primo gennaio 2001 (C.M. n. 34/E del 2002). Trattandosi di importo erogato, la rivalutazione dovrà essere esposta al netto della corrispondente imposta sostitutiva il versamento dovrà essere indicato nel quadro/prospetto ST. Nel punto 69 vanno evidenziati eventuali acconti e anticipazioni delle indennità e somme erogate in anni precedenti; Nel successivo punto 70 vanno riportate le ritenute operate nel 2005 sulle indennità e somme di cui al punto 68. In tale casella non va compresa l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR (così le istruzioni alla compilazione del modello e la C.M. n. 34/E del 2002). Nel punto 71 vanno riportate le ritenute operate in anni precedenti sugli acconti e anticipazioni di cui al punto 69; Al punto 72: va indicata la percentuale spettante all'erede ai sensi dell'art C.C. delle indennità di fine rapporto e similari in precedenza indicate corrisposte nel 2005 a seguito di decesso del dipendente o soggetto assimilato Parte B dati relativi al rapporto di lavoro (punti da 73 a 78). Ai punti 73 e 74, rispettivamente, la data di inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro (che potrebbe essere avvenuta anche antecedentemente al 2005). Le istruzioni alla compilazione precisano che in caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto da un sostituto ad un altro va indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto In caso di anticipazione del TFR va indicata la data di richiesta dell anticipazione o, in alternativa il 31 dicembre 2004 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento ai fini della tassazione dell anticipazione). La data del 31 dicembre dell anno precedente la richiesta dell anticipo ovvero delle data di richiesta deve essere coerente con il criterio di tassazione scelto dal sostituto d imposta. (cfr C.M. n. 29/E del 2001). La C.M. 34/E del 2002 ha chiarito che tali caselle vanno compilate anche nell'ipotesi di erogazioni di indennità di fine mandato soggette al regime di tassazione separata, in tale ultima ipotesi i riferimenti andranno desunti dal contratto ovvero mandato anziché dai giorni di effettiva prestazione. In caso di anticipazioni sulle indennità di fine mandato soggette al regime di tassazione separata si indica la data dell erogazione. Il punto 75 quota eccedente, è relativo ai casi di accumulazione anomala del TFR che potevano verificarsi prima dell introduzione della nuova disciplina del trattamento di fine rapporto (Legge n. 297/1982) a seguito di quanto previsto da alcuni contratti collettivi di lavoro. Così come prescritto dalle istruzioni per la compilazione del modello, tale quota va esposta la netto della rivalutazione del TFR maturato dal 1 gennaio Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 12

13 I punti 76 e 77 contengono informazioni per la determinazione della spettanza della detrazione prevista dall art. 19, comma 1-ter, del TUIR, vale a dire la detrazione, pari ad euro 61,98 annui per i titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni. In particolare: al punto 76 i giorni di sospensione dal lavoro qualora la durata effettiva del rapporto abbia superato due anni per una delle cause previste ex art C.C. (ad esempio per effetto di malattia, infortunio, maternità e puerperio). al punto 77 deve essere barrata la casella se trattasi di contratto di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore ai due anni anche se per effetto delle cause di sospensione di cui all art del C.C.. il rapporto abbia durata nominale superiore a due anni. La C.M. n. 34/E del 2002 ha chiarito che il punto 77 deve essere barrato solo se spetta la detrazione prevista dall'art. 19, comma 1-ter, del TUIR. Ricorrendo tale fattispecie al punto 76 dovranno essere indicati i giorni di sospensione del rapporto di lavoro. La C.M. n. 29/E del 2001 precisa che, se per effetto delle cause di sospensione previste dal citato articolo 2110 del C C. (infortunio, malattia, gravidanza o puerperio) il rapporto ha durata superiore a due anni la detrazione va commisurata alla durata effettiva (al netto del periodo di sospensione; inoltre la detrazione non è riconosciuta per i periodi in cui non è maturato Tfr). Quest anno le istruzioni danno ampio risalto alla compilazione della casella 78, - Operazioni straordinarie (codice fiscale del sostituto) - relativo alla gestione delle anticipazioni e degli acconti erogati ad un dipendente transitato poi ad altro sostituto d imposta senza interruzione del rapporto di lavoro per effetto di operazioni straordinarie che possono o meno aver determinato l estinzione del precedente sostituto. A tale riguardo le istruzioni prendono in esame i quattro casi che potrebbero verificarsi: Caso n. 1 anticipazione erogata dal sostituto cedente in anni precedenti (2004 e precedenti) ed anticipazione acconto o saldo nell anno In questa ipotesi, a fronte di un unica comunicazione il sostituto dovrà compilare: o Multirigo A, avendo cura di indicare i dati del sostituto cedente esclusivamente ai punti 78, 98, 116 e 151; o Multiriogo B, in cui il sostituto subentrante compilerà tutti i punti necessari ad esclusione del punto 78; Caso n. 2 - anticipazione erogata dal sostituto cedente nell anno (2005) ed anticipazione o saldo nell anno 2005 da parte di nuovo sostituto d imposta. Anche in queste ipotesi a fronte di una unica comunicazione il sostituto dichiarante dovrà compilare: o Multirigo A, in cui indicare con riferimento al sostituto cedente tutti i punti necessari compreso il punto 78; o Multiriogo B in cui il sostituto subentrante indicherà tutti i punti necessari ad esclusione del punto 78; Caso n. 3 - anticipazione erogata dal sostituto cedente in anni precedenti (2004 e precedenti). In questa ipotesi il sostituto dichiarante non dovrà fornire nessuna esposizione dei dati nell anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti; Caso n. 4 - anticipazione erogata nell anno in cui è avvenuto il passaggio (2005) esclusivamente dal sostituto cedente. Il sostituto subentrante compilerà una unica Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 13

14 comunicazione compilando tutti i punti necessari, compreso il punto 78 in cui indicare il codice fiscale del sostituto d imposta cedente. Si chiarisce infine che rispetto alla modulistica approvata lo scorso anno, la sezione non accoglie più il periodo di commisurazione ed il periodo convenzionale. Tali informazioni vengono richieste autonomamente sia con riferimento al TFR maturato fino al 2000 sia relativamente al TFR maturato dal 2001 nelle rispettive sezioni Parte B Dati relativi al TFR ed altre indennità maturate al 31/12/2000. Al punto 91 - periodo di commisurazione al 31 dicembre 2000 viene richiesto di indicare il periodo (anni e mesi) compreso tra l inizio e la cessazione del rapporto di lavoro, per il quale è maturato il diritto alla corresponsione del TFR. Il periodo, precisano le istruzioni alla compilazione, deve comprendere eventuali riscatti, periodi di anzianità convenzionale e periodi di lavoro parziale ad esso riferibili. Con analogo criterio va compilato il punto 109 periodo di commisurazione dal 1 gennaio 2001 contenuto nella sezione TFR ed altre indennità maturate dal 1 gennaio 2001 in cui andrà indicato il residuo periodo di commisurazione. Al punto 92 - periodo convenzionale al 31 dicembre 2000 va indicato l eventuale periodo di anzianità convenzionale (anni e mesi) del quale si è tenuto conto per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ma durante il quale non vi è stata corresponsione di retribuzione relativa al rapporto di lavoro subordinato. A tale riguardo va predicisato che non si considera convenzionale l anzianità che matura in costanza del rapporto durante l assenza dal servizio per una causa consentita dalla legge (servizio di leva, astensione dal servizio in occasione del parto anche nel caso di astensione facoltativa post partum, periodo in cui la retribuzione e la formazione del tfr è ridotta). Le istruzioni alla compilazione chiariscono che non è convenzionale, e non va indicato al punto 92, il periodo lavorativo svolto presso un precedente datore di lavoro in caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto. Con analogo criterio va compilato il punto 110 periodo convenzionale dal 1 gennaio 2001 contenuto nella sezione TFR ed altre indennità maturate dal 1 gennaio 2001 in cui andrà indicato il residuo periodo convenzionale. I punti 93 e 111 (tempo parziale) devono essere utilizzati per indicare il periodo (anni e mesi) durante il quale il rapporto di lavoro si è svolto a tempo parziale per un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro riferiti al periodo indicato al punto 91 ovvero 109. Ai punti 94 e 112 va invece indicata la relativa percentuale, determinata dal seguente rapporto: ore lavorate/totale ore previste dal contratto nazionale. Le istruzioni alla compilazione precisano che se la percentuale nel corso del tempo è variata va esposta la percentuale risultante dalla media ponderata. Al punto 95 (ammontare maturato), l ammontare del TFR maturato fino al 31 dicembre 2000, inteso come importo accantonato fino a tale data al lordo delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, aumentato delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati. Al punto 96 (ammontare erogato) l ammontare del TFR erogato riferibile al TFR maturato al 31 dicembre L ammontare massimo da indicare nel presente punto deve essere considerato al netto di quanto erogato dal 1974 al 2004 a titolo di acconto o di anticipazione di cui al punto 98 e diminuito delle quote destinate al fondo di previdenza di cui al punto 100. Qualora l'importo ecceda quanto effettivamente corrisposto, la differenza sarà indicata al punto 114. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 14

15 Ai punti 97 e 115 (titolo dell erogazione) presenti nella sezione TFR ed altre indennità maturate al 31/12/200 e TFR ed altre indennità maturate dal 01/01/2001si deve riportare uno dei seguenti codici alfabetici: A) se si tratta di anticipazione; B) se si tratta di saldo; C) se si tratta di acconto: La C.M. 34/E del 2002 ha chiarito che se nello stesso periodo d'imposta ed in relazione al medesimo rapporto di lavoro vengono effettuate più erogazioni di somme del TFR a diverso titolo può essere compilata un unica comunicazione dati per la parte relativa alle indennità di fine rapporto indicando: il codice "B" (saldo) se sono stati corrisposti un acconto e/o un'anticipazione ed un saldo; il codice "C" (acconto) se sono stati corrisposti un anticipazione ed un successivo acconto. Ai punti 98 e 99 (rispettivamente TFR erogato in anni precedenti ed anno di ultima erogazione), trovano una diversa collocazione rispetto al precedente modello le informazioni relativi ad precedenti erogazioni di TFR. In particolare al punto 98 vanno indicati l importo del TFR riferibile al maturato al 31 dicembre 2000 erogato dal 1974 al 2004 a qualunque titolo : acconto; anticipazioni; importi erogati a titolo di saldo di TFR oggetto di riliquidazione qualora successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, siano riconosciute ulteriori quote di TFR o di altre indennità. In tale evenienza gli importi precedentemente riconosciuti a saldo andranno indicati come acconti nei punti 98 e 99. Nel nuovo punto 99 occorre invece indicare l anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 98. Nei punti 100 e 118 (tfr destinato al fondo pensione) vanno indicati gli ammontari complessivi del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2000 (punto 100) e dal primo gennaio 2001 (punto 118). Nel punto 101 va specificata la percentuale di deduzione calcolata in funzione del TFR trasferito. Le istruzioni alla compilazione chiariscono che la percentuale in questione non è quella risultante dal rapporto tra gli importi indicati nel punto 100 e 95, bensì quella risultante dalla media aritmetica ponderata (in funzione ad esempio dei mesi lavorati o delle quote di parttime) delle percentuali di TFR destinate in ciascun anno al fondo pensione. La C.M. n. 34/E del 2002 e le istruzioni alla compilazione del modello 770/2006 Semplificato precisano che tale punto non va compilato con riferimento ai c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi per i quali la deduzione compete indipendentemente dall eventuale destinazione di TFR alle forme pensionistiche complementari. Nel punto 102 va indicato l ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte, al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge. Dal punto 102 vanno altresì dedotti i Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 15

16 contributi a carico del lavoratore nei limiti preesistenti al 31 dicembre 2000, ovvero nei limiti non eccedenti il 4 per cento dell importo annuo dell imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro. Per le indennità commisurate alla durata del rapporto di lavoro (come ad esempio indennità integrative corrisposte dal datore di lavoro) al punto 102 andranno indicate le sole indennità maturate fino al 31 dicembre 2000, mentre al punto 119 sarà indicata la parte di indennità maturata successivamente al 31 dicembre Per indennità che maturano in maniera unitaria al momento stesso della cessazione del rapporto di lavoro (premi di prepensionamento, incentivi all esodo, somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria a seguito del tardivo pagamento del tfr, indennità di preavviso, transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, ecc.) la C.M. n. 34/E del 2002 ha precisato che l indennità, al netto di eventuali contributi obbligatori, dovrà essere suddivisa nella stessa proporzione del TFR maturato dal primo gennaio 2001 e quindi da riliquidare. A tale riguardo le istruzioni alla compilazione forniscono il seguente esempio, qualora il tfr sia pari ad euro (punti ) di cui euro maturato fino al 31 dicembre 2000 (punto 95) (80% di ) ed euro maturato dal primo gennaio 2001 (punto 113) (20% di ) l indennità netta di euro , dovrà essere così suddivisa: punto 102 l 80% di , pari ad euro ; punto 119 il 20% di , pari ad euro Le istruzioni alla compilazione chiariscono che in caso di esclusiva erogazione nell anno di altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR il sostituto dovrà riepilogare i dati delle erogazioni precedenti relative al TFR utili ai fini dell individuazione dell aliquota (data di cessazione del rapporto; ammontare maturato, periodo di commisurazione e rivalutazione) Al punto 103 va indicato il titolo dell erogazione delle altre indennità e somme di cui al recedente punto 102 utilizzando i seguenti codici: A) se si tratta di anticipazione; B) se si tratta di saldo; C) se si tratta di acconto; D) se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro; E) se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; F) se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai punti 104 e 105 (rispettivamente indennità erogate in anni precedenti e anno di ultima erogazione) vanno indicati: l importo del delle altre indennità e somme riferibile al maturato al 31 dicembre 2000 erogato dal 1974 al 2004 a qualunque titolo: o acconto; o anticipazioni; o importi erogati a titolo di saldo qualora successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, siano riconosciute ulteriori quote di altre indennità. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 16

17 Analogamente a quanto previsto per il TFR, gli importi precedentemente riconosciuti a saldo andranno indicati come acconti nei punti 104 e 105; l anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 104. Al punto 106 va indicato l importo ridotto al 50% delle somme corrisposte a titolo di incentivo all esodo ai sensi dell art. 19, comma 4-bis del TUIR e riferibile al maturato al 31 dicembre Si tratta delle indennità di esodo corrisposte a dipendenti che abbiano superato l età di 55 anni se uomini o 50 anni se donne. Ove non ricorrano le predette condizioni l indennità corrisposta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro va suddivisa per l intero ammontare fra i punti 102 e 119. Le istruzioni alla compilazione precisano che in caso di somme corrisposte a titolo di anticipazione sull incentivo all esodo non è possibile fruire del beneficio della tassazione con aliquota ridotta al 50%. Al punto 107 va indicato l importo, ridotto al 50%, dell incentivo all esodo erogato, a qualunque titolo, in anni precedenti riferibile al maturato al 31 dicembre (rispetto al precedente modello non viene più richiesta l indicazione del titolo) Il punto 108 (codice fiscale del sostituto), va compilato nella sola ipotesi in cui le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto e/o l incentivo all esodo agevolato evidenziati rispettivamente ai punti 102 e 106 siano stati erogati da altro sostituto d imposta diverso da quello che ha erogato il TFR. In questo caso al punto 108 occorre indicare il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR Parte B Dati relativi al TFR ed altre indennità maturate dall 1/1/2001. Al punto 113 va indicato, come precisano le istruzioni alla compilazione, l ammontare del TFR maturato dal 1 gennaio 2001 calcolato come al punto 95 ed al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. Il punto va compilato anche nel caso di erogazione di anticipazioni di TFR e, a tale riguardo, l importo da indicare è quello maturato alla data della richiesta ovvero al 31 dicembre 2004 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento). Diversamente dallo scorso anno le istruzioni alla compilazione non richiedono più l indicazione dell importo maturato alla fine dell anno. Nel punto 114 (TFR erogato nel 2005) va indicato l ammontare del TFR erogato, eccedente il punto 96, ovvero l intero ammontare erogato qualora non sia maturato TFR al 31 dicembre La istruzioni alla compilazione precisano, diversamente dallo scorso anno che l'ammontare erogato da indicare non deve comprendere la rivalutazione sul TFR maturata a decorrere dal primo gennaio I punti 116 e 117 sono utilizzati per indicare: l importo del TFR riferibile al maturato dal 1 gennaio 2001 erogato dal 1974 al 2004 a qualunque titolo : o acconto; o anticipazioni; o importi erogati a titolo di saldo di TFR oggetto di riliquidazione qualora successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, siano riconosciute ulteriori quote di TFR o di altre indennità. Gli importi precedentemente riconosciuti a saldo andranno indicati come acconti nei punti 116 e 117. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 17

18 l anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 116. Il punto 119 va indicato l ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2005 al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge (vedi precedente punto 102). Le istruzioni alla compilazione chiariscono che in caso di esclusiva erogazione nell anno di altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR il sostituto dovrà riepilogare i dati delle erogazioni precedenti relative al TFR utili ai fini dell individuazione dell aliquota (data di cessazione del rapporto; ammontare maturato, periodo di commisurazione e rivalutazione). Qualora siano state corrisposte indennità di fine mandato (collaborazioni coordinate e continuative) soggette a tassazione separata a sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) del TUIR, l'intero ammontare dell'indennità erogata andrà indicata nella predetta casella; in tale caso andranno compilati i successivi punti 120; 121; 122; 145; 148; 149; 151; 152; 153 e 154). Al punto 120 va indicato il titolo dell erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 119, utilizzano uno dei seguenti codici: A) se si tratta di anticipazione; B) se si tratta di saldo; C) se si tratta di acconto; D) se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro; E) se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; F) se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; G) se si tratta di anticipazione per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co); H) se si tratta di saldo per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co); L) se si tratta di acconto per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co); Ai punti 121 e 122 vanno indicati: l importo del delle altre indennità e somme riferibile al maturato dal 1 gennaio 2001 erogato dal 1974 al 2004 a qualunque titolo : i. acconto; ii. iii. anticipazioni; importi erogati a titolo di saldo qualora successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, siano riconosciute ulteriori quote di altre indennità. Gli importi precedentemente riconosciuti a saldo andranno indicati come acconti nei punti 121 e 122. l anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 121. Al punto 123 va indicato l importo, ridotto al 50%, delle somme corrisposte nel 2005 a titolo di incentivo all esodo ai sensi dell art. 19, comma 4-bis del TUIR e riferibile al maturato dal 1 gennaio 2001 (vedi precedente punto 106). Si tratta delle indennità di esodo corrisposte a dipendenti che abbiano superato l età di 55 anni se uomini o 50 anni se donne. Al successivo punto 124 va indicato l importo, ridotto al 50%, dell incentivo all esodo erogato, a qualunque titolo, in anni precedenti riferibile al maturato dal 1 gennaio Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 18

19 Parte B Dati riepilogativi. Al punto 144 va indicato il reddito di riferimento calcolato ai sensi degli articoli 19 o 20 del Tuir. Tale punto va compilato nelle ipotesi di erogazione di TFR, altre indennità non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. Al punto 145 va indicata l aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti, al TFR, alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, alle indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Al punto 146 va indicata esclusivamente l aliquota applicata: alle indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro; agli incentivi all esodo agevolati; alle prestazioni pensionistiche erogate ai c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi relativamente all importo maturato al 31 dicembre 2000 (aliquota del TFR). Al punto 147 va indicato il totale delle riduzioni applicate ai fini della determinazione degli imponibili. In particolare per il TFR l'importo di euro 309,87 (lire ) per ciascun anno fino al 31 dicembre 2000, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale. Qualora una parte del TFR sia destinata alle forme di previdenza complementare, l importo deve essere ridotto per i c.d. nuovi iscritti della percentuale indicata al punto 101. Al punto 148 va riportato il totale imponibile riferito a tutte le somme erogate sia nel 2005 che in anni precedenti, al netto delle riduzioni di cui al punto 147. In particolare va indicato l importo imponibile riferito alle seguenti prestazioni: Trattamento di fine rapporto; Altre indennità e somme; Incentivo all esodo agevolato ridotto del 50%; Indennità per la cessazione dei rapporti di co.co.co; Prestazioni in forma di capitale. Rispetto alla precedente modulistica viene meno la precedente tripartizione degli imponibili in imponibile riferito all importo maturato fino al 31 dicembre 2000; l imponibile riferito all importo maturato dal 1 gennaio 2001 ridotto delle rivalutazioni già assoggettate all imposta sostitutiva somma degli imponibili ivi inclusi l incentivo all esodo e le indennità per la cessazione dei rapporti di co.co.co Al punto 149 l imposta complessiva che si ottiene dall applicazione delle aliquote di punti 145 e 146 sui rispettivi imponibili. Il punto 150 evidenzia l importo complessivo delle detrazioni d imposta annue di euro 61,98 (lire ) sul TFR, spettanti fino a capienza del precedente punto 128, nei seguenti casi: Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 19

20 rapporti di lavoro che si risolvono nel periodo tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2005; rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni. Per i periodi inferiori all anno, le detrazioni spettanti devono essere rapportate al mese e ridotte in proporzione per i rapporti di lavoro a tempo parziale ( part time ). Le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni. Ove si verifichino le condizioni, le stesse possono competere anche contestualmente. Tali detrazioni sono riconosciute esclusivamente dal sostituto d imposta datore di lavoro e non subiscono riduzioni in caso di destinazione del TFR al fondo pensione. Nonostante il modello non richieda più l indicazione dell imposta afferente il TFR maturato dal 2001 va precisato che le detrazioni non possono comunque eccedere l imposta calcolata sul TFR maturato al 1 gennaio Nel punto 151 l importo complessivo delle ritenute operate su acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al Al punto 153 ritenute totali operate nel 2005, vale a dire quelle relative alle somme erogate nel Trattasi della differenza fra l imposta complessiva (punto 149) le detrazioni d imposta (punto 150) e le ritenute già operate per effetto di acconti e di anticipazioni (punto 151). Le istruzioni chiariscono che non devono essere indicate né l imposta sostitutiva sul TFR né l imposta sul risultato di gestione del fondo pensione. Qualora l importo delle ritenute dovute è inferiore a quello già versato in anni precedenti ed esposto nel punto 151, in tale punto deve essere indicato zero (il punto non può assumere valore negativo). Se invece l imposta complessiva di punto 149 è inferiore alle ritenute effettivamente operate nell anno 2005 il sostituto, che abbia restituito l eccedenza di imposta al sostituito entro i termini di consegna del CUD (15 marzo 2006), deve indicare nel punto 153 l importo di cui al punto 149. Nel punto 154 si devono invece esporre le ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell importo indicato nel precedente punto 153. Al punto 156 l importo complessivo della rivalutazione del TFR ai sensi dell'art C.C., già assoggettata ad imposta sostitutiva (maturata dal 1 gennaio 2001). Quest anno le istruzioni alla compilazione precisano che il punto va indicato al netto della relativa imposta sostitutiva. La casella dovrà inoltre essere compilato nei casi in cui siano state erogate nel 2005 a qualsiasi titolo TFR; altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ancorchè riferibili al maturato al 31 dicembre Nei punti da 160 a 177, si richiede di riportare i codici alfabetici desunti dalle annotazioni della certificazione CUD Parte B Compilazione della sezione nel caso di indennità erogate a seguito di decesso del lavoratore dipendente ai sensi dell art del C.C. ovvero in caso di eredità. La compilazione dei punti da 68 a 177 presenta alcune particolarità nell ipotesi in cui le indennità da indicare siano erogate ai sensi dell art del C.C. o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 20

21 In relazione alle indennità erogate a seguito del decesso di lavoratori dipendenti, la normativa fiscale prevede un particolare regime di tassazione delle somme corrisposte agli eredi del lavoratore e, conseguentemente, una specifica esposizione di tali dati nella sezione riservata alla compilazione dei dati relativi all indennità corrisposta in occasione del decesso. Innanzitutto va precisato che l attuale procedimento di determinazione delle imposte, anche a seguito dell introduzione del nuovo regime di tassazione del TFR ai sensi del D.Lgs. n. 47/2000 e successive modificazioni, è unitario in capo al lavoratore dipendente e, pertanto, anche in caso di decesso dello stesso, l aliquota è sempre determinata con riferimento all ammontare dell indennità così come maturata in capo al lavoratore dipendente defunto. Successivamente, tale aliquota media andrà applicata a ciascuna quota di indennità spettante agli aventi diritto o eredi. Si precisa inoltre che relativamente a ciascuna quota la base imponile di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 dovrà essere ridotta dell ammontare pari a 309,87 per l anno di anzianità (e misura ridotta per le frazioni di anno), da frazionare proporzionalmente secondo la quota di indennità effettivamente spettante a ciascun avente diritto, atteso il carattere paritetico delle varie quote di indennità erogate a tale titolo. In conseguenza di tale principio il datore di lavoro avrà quindi rilasciato tante certificazioni CUD, compilate anche per la parte relativa alle indennità di fine rapporto, a ciascuno degli eredi del lavoratore, riportanti la quota di indennità spettante tassabile con l aliquota determinata in capo al defunto. Il datore di lavoro tenuto alla compilazione della sezione in ipotesi di corresponsione delle indennità prima citate agli eredi del lavoratore defunto dovrà compilare: comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede: o nella parte A vanno indicati i dati anagrafici dell avente diritto o erede o nella parte B: i punti 1 e 5 vanno compilati con i redditi maturati in capo al defunto e riscossi dall erede (tipicamente ratei di tredicesima e retribuzione del mese) nonché le ritenute operate con l aliquota del primo scaglione di reddito (23%); non va compilato il punto 19 (imponibile irpef sul presupposto che tali redditi non scontano la tassazione ordinaria, bensì separata); i punti 57 e 60 vanno utilizzati in caso di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati di lavoro dipendente sui quali sono state operate ritenute; i punti da 68 a 71 compilati con riferimento all indennità così come complessivamente maturata in capo al deceduto; nel punto 72 deve essere indicata la percentuale spettante all avente diritto o erede al quale è stata consegnata la certificazione; compilare i punti da 73 a 156. A tale riguardo si richiama l attenzione sulla circostanza che le istruzioni alla compilazione del precedente modello prevedevano l esclusione della compilazione dei seguenti punti nella comunicazione dell erede; nel punto 157 il codice fiscale del dipendente deceduto. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 21

22 comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto in cui evidenziare: o punti da 1 a 69 somme riscosse dal deceduto; o punti 68 e seguenti vanno compilati con riferimento alle indennità corrisposte e le ritenute operate nel 2005 ma prima del decesso (così la C.M. n. 34 del 2002); o punti 158 e 159 in relazione agli aventi diritto o eredi. In caso di più eredi occorre compilare più volte i punti 158 e Parte B Compilazione della comunicazione in ipotesi di compensi relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a soggetto non residente. In relazione a tale fattispecie la C.M. n. 34/E del 2002 precisa che: qualora il percettore sia privo di codice fiscale rilasciato dall Amministrazione fiscale italiana non dovrà essere compilata una comunicazione dati lavoro dipendente ed assimilati dal momento che è stata rilasciata una certificazione in forma libera. Sarà tuttavia necessario riportare i dati relativi al versamento della ritenuta nel prospetto ST; qualora il percettore sia in possesso del codice fiscale interno, dovrà essere compilata la comunicazione dati lavoro dipendente ed assimilati, dal momento che è stata rilasciata la certificazione CUD. In particolare, viene precisato che nella parte B della comunicazione dovranno essere compilati il punto 2, indicando i compensi erogati e le eventuali indennità di fine mandato corrisposte ed al punto 5 specificando l'importo delle ritenute complessivamente operate, di norma pari al 30% dell'importo corrisposto Parte B Compilazione della comunicazione in ipotesi di indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa soggetta a tassazione separata. Nei punti da 68 a 72 dovranno essere riportati i dati relativi all'indennità già presenti nella certificazione CUD Si tratta dei seguenti dati: punto 68: indennità erogata nell'anno. Al riguardo si ritiene che l'importo vada indicato al netto di eventuali oneri contributivi, come ad esempio il contributo previdenziale trattenuto sull'indennità di fine mandato, se dovuto; punto 69: eventuali acconti corrisposti in anni precedenti; punto 70: ritenute operate nell'anno; punto 71: ritenute operate in anni precedenti. Ai punti 73 e 74 deve essere riportato il periodo in cui l'indennità è maturata, vale a dire il periodo che va dall'inizio del mandato ovvero del rapporto e la data di cessazione dello stesso. In caso di anticipazioni al punto 74 va indicata la data di erogazione. Ai punto 119 e 120 occorre indicare l'ammontare dell'indennità erogata nel 2005, mentre al successivo punto 120 "Titolo" uno tra i codici G ; H ; L. I punto 121 e 122 andranno utilizzati per specificare i dati relativi alle anticipazioni ed agli acconti delle indennità di fine mandato corrisposti nel 2004 e in anni precedenti. Al punto 145 l aliquota applicata, mentre ai punti 148 e 149, rispettivamente il totale imponibile e l imposta. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 22

23 Per quanto riguarda l esposizione delle ritenute, al punto 151 le ritenute operate in anni precedenti, mentre al punto 153 le ritenute totali operate nell anno Ove le predette somme fossero soggette al regime della tassazione ordinaria, in quanto sprovviste della condizioni previste dall'art. 17, comma 1, lett. c), del Tuir (diritto alla indennità risultante da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto di collaborazione), si renderebbe necessaria la loro indicazione al punto 1 della parte B Parte B Compilazione della comunicazione in ipotesi di incentivo all esodo soggetto a tassazione ad aliquota agevolata (50% dell aliquota applicata sul TFR). La struttura del modello 770/2006 Semplificato consente quest anno di evidenziare separatamente le somme corrisposte per incentivare l esodo dei dipendenti che abbiano superato l età di 55 anni se uomini ovvero di 50 anni se donne per le quali è prevista la riduzione a metà dell aliquota IRPEF calcolata sul TFR di cui all art. 19, comma 4-bis, del Tuir. La modulistica approvata richiede infatti l esposizione separata dell incentivo per la parte maturata fino al 31 dicembre 2000 e per la parte maturata dal 1 gennaio In relazione alle modalità espositive di tali somme, avremo quindi la seguente rappresentazione: al punto 68 va indicato l'intero ammontare della indennità corrisposta ed al punto 70 le relative ritenute operate; nei punto 106 e 123 vanno indicati gli importi ridotti al 50% delle somme corrisposte a titolo di incentivo all esodo per le quali si sono rese applicabili le disposizioni previste dall art. 19, comma 4-bis, del Tuir, rispettivamente maturate fino al 31 gennaio 2000 e dal 1 gennaio 2001; nei punti 107 e 124 l importo erogato in anni precedenti; Le istruzioni alla compilazione precisano che nel caso di erogazione nell anno del solo incentivo all esodo il sostituto dovrà altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al TFR da esso effettuate utili all individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro, ammontare maturato, periodo di commisurazione e rivalutazione). 7.2 Parte D - Dati dell assistenza fiscale La parte D della Comunicazione dati lavoro dipendente ed assimilati suddivide le operazioni di assistenza fiscale a seconda dell evento che le ha generate: all interno di ciascuna comunicazione sono previste una sezione relativa all assistenza 2005, una relativa alle rettifiche, ed una relativa ai conguagli non effettuati o non completati. Come conseguenza di tale tripartizione non dovranno essere più esposte, in via analitica, le operazioni di conguaglio che si sono protratte per più mesi, a prescindere dalla ragione (incapienza, rateazione, rettifica ). Per effetto di tale modifica, a ciascun assistito corrisponderà sempre una singola comunicazione, comprendente anche i dati relativi all'eventuale coniuge del contribuente che ha presentato dichiarazione modello 730/2005 in forma congiunta. Per ogni sezione è previsto che le operazioni di assistenza siano ripartite a seconda che riguardino: saldo IRPEF 2004; prima rata di acconto IRPEF 2005; Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 23

24 addizionale regionale 2004 dichiarante e coniuge; addizionale comunale 2004 dichiarante e coniuge; acconto su alcuni redditi soggetti a tassazione separata; seconda rata di acconto IRPEF Parte D - operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre I punti da 1 a 42 devono contenere il riepilogo dell assistenza fiscale prestata nell anno 2005 relativamente alle dichiarazioni mod. 730/2005. Il punto 1 è riservata alla indicazione del mese in cui è avvenuta l operazione di conguaglio (sarà 7 se si tratta del conguaglio di luglio) o comunque il mese in cui le operazioni stesse sono iniziate (ad esempio in caso di rateazione delle somme a debito). Le istruzioni precisano che i valori sono compresi tra 7 e 12. Valori successivi a «7» possono verificarsi in caso di operazioni di conguaglio effettuate o iniziate successivamente all ordinario termine di luglio, ad esempio in caso di ritardo imputabile al sostituto o al CAF, o nei confronti di pensionati. I punti da 2 a 9 sono relativi al saldo Irpef per il 2004 e all acconto Irpef (prima rata) per il Il punto 2 deve riportare l importo dell Irpef rimborsata all assistito mediante l utilizzo delle ritenute operate sulla retribuzione del mese di luglio. Nell ipotesi in cui l ammontare complessivo delle ritenute operate nel mese di luglio 2005 sia risultato incapiente, il sostituto d imposta avrà rimborsato gli importi residui operando sulle ritenute d acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d imposta fino ad esaurimento dei rimborsi medesimi. Anche in questa evenienza occorrerà compilare un singolo numero d ordine a prescindere dai mesi impiegati per il completamento del rimborso. In questo punto deve essere inoltre indicato il rimborso dell Irpef scaturente dalla presentazione di dichiarazione integrativa del mod. 730/2005 (si veda il successivo punto 36). Nel punto 3 va indicata l Irpef effettivamente trattenuta nel mese di luglio 2005 a saldo sui redditi posseduti dall assistito nel Con riferimento all assistenza prestata ai dipendenti, in caso di incapienza della retribuzione di luglio, è possibile trattenere la parte residua sulle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d imposta, e il datore di lavoro, dovrà compilare un unico numero d ordine, per tutte le trattenute effettuate dal mese di luglio fino al mese di completamento delle trattenute. In questa evenienza dovrà essere compilato anche il successivo punto 4 per indicare gli interessi per incapienza. Il punto 4 deve riportare l interesse dello 0,4% mensile trattenuto sulle somme corrisposte successivamente al mese di luglio in quanto la retribuzione corrisposta nel predetto mese è risultata d importo inferiore rispetto al totale delle somme a debito da conguagliare per imposte e contributi. Il punto 4 deve essere utilizzato anche per l indicazione degli interessi per rettifica del conguaglio (v. oltre punti da 43 a 52). Nello stesso punto 4 va indicato altresì l interesse dell 0,5% per la rateazione degli importi trattenuti, ai sensi dell art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Per ogni singolo rigo relativo agli importi da esporre nei punti da 2 a 32, qualora tutti gli importi del rigo siano inferiori all unità di euro occorre barrare le caselle di cui ai punti 5, 9, 13, 18, 23, Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 24

25 28 e 33. Relativamente all addizionale regionale e comunale all Irpef, anche se tutti gli importi del rigo sono inferiori all unità di euro, oltre a barrare la relativa casella è necessario indicare ugualmente il codice della regione ed il codice catastale del Comune. Il punto 6 è riservato alla annotazione del versamento della prima rata di acconto Irpef per il 2005 (se, ed in quanto, dovuta). Il punto 7 riguarda l indicazione degli interessi corrisposti in ipotesi di incapienza, e quindi l interesse dell 0,4% trattenuto sull acconto Irpef per il 2005 a partire dal mese di agosto qualora il debito complessivo scaturente dal conguaglio di luglio per imposte si sia rivelato maggiore della retribuzione o pensione netta pagata nello stesso mese (vedi punto 4), ovvero per rateazione (0,5%) sull acconto. Il punto 8 viene compilato qualora, a seguito di rettifica, il sostituto abbia effettuato rimborsi a titolo di prima rata di acconto per il Nei punti da 10 a 19 vengono riassunte, distintamente per il dichiarante e il coniuge dichiarante, le operazioni relative al versamento/rimborso di addizionale regionale a saldo del 2004 da trattenere o rimborsare per effetto di oneri dedotti o di maggiori redditi indicati nel modello 730/2005. Pertanto: nei punti 10 e 15 vengono indicati gli importi eventualmente rimborsati; nei punti 11 e 16 troveranno collocazione le somme trattenute; nei punti 12 e 17 vanno indicati gli interessi per incapienza e per rateazione trattenuti; nei punti 14 e 19 verranno indicati i codici delle regioni relativi rispettivamente al dichiarante e al coniuge dichiarante rilevabile dal modello 730 o Parimenti al tributo regionale, i punti da 20 a 29 sono riservati alla addizionale comunale dovuta/rimborsata al contribuente e all eventuale coniuge dichiarante. I punti da 30 a 33 della parte D sono riservati all eventuale acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata prelevato in occasione del conguaglio di luglio. I punti 34 ( Tipo conguaglio ), 35 ( Rettificativo ), 36 («Integrativo») e 37 ( Mod. 730/2005 ) si riferiscono a casi e/o eventi particolari che hanno determinato, rispettivamente, un ritardo nelle operazioni di conguaglio, una rettifica delle stesse, la integrazione della dichiarazione a favore del contribuente ovvero la impossibilità di procedere alla liquidazione delle imposte Parte D - Compilazione in ipotesi di conguaglio effettuato tardivamente (oltre il mese di luglio). Nell ipotesi di consegna tardiva del modello il sostituto tenuto all effettuazione delle operazioni di conguaglio compilerà la sezione nel seguente modo: nella parte riferita all assistenza fiscale 2005 (punti da 1 a 33) sono riportate le operazioni effettuate tardivamente indicando il mese in cui effettivamente si sono svolte; nel punto 34 tipo di conguaglio la lettera C, desunta dalla seguente tabella: Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 25

26 A CONGUAGLIO TARDIVO DERIVANTE DA MOD B CONGUAGLIO TARDIVO DERIVANTE DA COMUNICAZIONE MOD PERVENUTA ENTRO I TERMINI C CONGUAGLIO CONSEGUENTE A COMUNICAZIONE TARDIVA DI MOD D MOD O MOD DA CUI NON RISULTA ALCUN DEBITO O CREDITO al punto 72 la data di ricezione del modello Poiché tale fattispecie ha comportato un tardivo versamento di imposte (semprechè l assistito fosse a debito) la data di ricezione del modello confermerà che la sanzione per il tardivo versamento di imposte prevista dall art. 13 del D.Lgs n. 471/1997 si renderà applicabile nei confronti dell autore della violazione (cfr. C.M. n. 122/E del 1999) Parte D - Compilazione in ipotesi di conguaglio a credito e di rettificativo a debito. Le operazioni di rettifica scaturiscono, di norma, da errori od omissioni da parte dei soggetti che liquidano le dichiarazioni mod. 730/2005. Generalmente tali irregolarità vengono rimosse attraverso l elaborazione di modelli rettificativi (730-3 ovvero 730-4, a seconda che la correzione sia operata dal sostituto d imposta che ha prestato assistenza diretta ovvero dal CAF dipendenti) dai quali possono scaturire un maggior rimborso o un minor debito ovvero un minor rimborso o un maggior debito. A seguito dell elaborazione dei citati modelli rettificativi i sostituti rideterminano le somme da trattenere/ rimborsare effettuando nuovi conguagli a partire dal primo mese successivo alla nuova elaborazione o comunicazione. Poiché l'attuale disciplina non stabilisce sanzioni specifiche, i conguagli rettificativi comportano l applicazione di sanzioni nella sola ipotesi in cui tali conguagli abbiano determinato un tardivo versamento delle somme dovute dal contribuente. A seguito dell elaborazione del modello rettificativo, il sostituto d imposta dovrà operare nel seguente modo: indicare i rimborsi effettuati a seguito della prima liquidazione a credito in corrispondenza dei punti 2, 8, 10, 15, 20, 25, 32 e 41; riportare i recuperi delle maggiori somme rimborsate effettuati a seguito di liquidazione rettificativa nei punti da 44 a 50 e punto 52; compilare i punti 43 e 51 con il mese in cui viene effettuata la rettifica; esporre gli importi trattenuti a seguito di liquidazione rettificativa rispettivamente nei punti 3, 6, 11, 16, 21, 26, 30 e 39; compilare il punto 35, utilizzando la lettera A desunta tra i seguenti codici: A CONGUAGLIO DERIVANTE DA MOD O RETTIFICATIVO; B C D E F CONGUAGLIO TARDIVO DERIVANTE DA MOD RETTIFICATIVO; CONGUAGLIO TARDIVO DERIVANTE DA COMUNICAZIONE MOD RETTIFICATIVA; CONGUAGLIO A SEGUITO DI RETTIFICA DI UNA PRECEDENTE COMUNICAZIONE TARDIVAMENTE PERVENUTA AL SOSTITUTO PER LA QUALE NON È STATO EFFETTUATO IL CONGUAGLIO; CONGUAGLIO A SEGUITO DI RETTIFICA DI UNA PRECEDENTE COMUNICAZIONE TEMPESTIVAMENTE PERVENUTA AL SOSTITUTO MA PER LA QUALE NON È STATO EFFETTUATO IL CONGUAGLIO; RETTIFICA DEL SOLO CODICE REGIONE; Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 26

27 G RETTIFICA DEL CODICE COMUNE. indicare al punto 73 la data di ricezione del modello rettificativo Parte D - Compilazione in ipotesi di conguaglio a debito e di integrativo. Le operazioni che comportano l integrazione del mod 730/2005 scaturiscono da errori od omissioni commessi dai contribuenti la cui correzione comporta unicamente un maggior rimborso o un minor debito. Tale dichiarazione poteva essere presentata entro il 31 ottobre 2005 esclusivamente ad un CAF dipendenti, anche nel caso in cui la dichiarazione da integrare sia stata presentata al sostituto d imposta o all ente pensionistico. I rimborsi scaturenti dalla suddetta dichiarazione sono di norma eseguiti dal sostituto con la retribuzione erogata nel mese di dicembre. Venendo ad esaminare le modalità di compilazione della sezione nell ipotesi di conguaglio a debito e di successiva dichiarazione integrativa, si precisa che: nei punti 3, 6, 11, 16, 21, 26 e 30 si deve riportare quanto complessivamente trattenuto nel mese di luglio a prescindere dai rimborsi effettuati a seguito dell integrazione (quindi l importo lordo ante integrazione); nei punti 2, 8, 10, 15, 20, 25 e 32 si deve riportare quanto complessivamente rimborsato; il punto 36, va barrato. Si precisa infine che se il conguaglio di luglio, in luogo dell evidenziazione di un debito, evidenzi un credito, ai punti 2, 8, 10, 15, 20, 25 e 32 deve essere riportato quanto complessivamente rimborsato. 8 Modello 770/2006 Semplificato - Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La comunicazione deve essere utilizzata per inviare all Amministrazione finanziaria i dati relativi: a somme erogate nel corso del 2005 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all art. 53 del TUIR o redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, dello stesso TUIR, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, ivi inclusi i compensi per lavoro autonomo corrisposti nell anno a soggetti che hanno optato per regimi agevolati relativi alle nuove iniziative ed alle attività marginali di cui agli artt. 13 e 14 della Legge n. 388/2000; a provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d affari, corrisposte nel 2005, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all art. 19 del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998, assoggettate a ritenuta a titolo d imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973; ad indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003 già imputate per competenza e tassate come reddito d impresa, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell art. 17, comma 1, del TUIR); Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 27

28 a compensi di cui all art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) anche se sui medesimi non sono state operate ritenute alla fonte poichè di ammontare non eccedente euro. Non vanno invece indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale; Ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della comunicazione e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra. Il termine "comunicazione" non sempre coincide con quello di "certificazione" tant'è vero che, a fronte di un'unica certificazione di tutti i redditi corrisposti in tempi diversi nel 2005, si ritiene possibile utilizzare più comunicazioni contenute nel modello 770/2006 Semplificato (una per ogni erogazione di compensi). In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità: totalizzare i vari importi e compilare un unica comunicazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale; compilare tante comunicazioni quanti sono i compensi erogati nell anno avendo cura di numerare progressivamente le singole comunicazioni riguardanti il medesimo percipiente; indicare una sola volta i dati anagrafici del percipiente ed il progressivo comunicazione ed utilizzare più righi per esporre i dati relativi a ciascun importo erogato, compilando più righi da 16 a 34. Qualora ad uno stesso percipiente siano state corrisposte somme a vario titolo, soggette a differente regime impositivo (ad esempio una provvigione ed una indennità suppletiva di clientela), dovranno essere utilizzati tanti numeri d ordine quante sono le diverse tipologie di somme corrisposte. I dati relativi al comune, alla provincia, alla via ed al numero civico del domicilio fiscale del percipiente vanno sempre indicati nel primo numero d ordine riferito allo stesso percipiente. Il codice fiscale del sostituto d imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di operazioni societarie straordinarie e successioni. 8.1 Modalità di compilazione della Comunicazione in ipotesi di redditi corrisposti a soggetti non residenti. Si tratta dei redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti non residenti per attività svolta in Italia, ancorché a fronte di prestazioni rese nell esercizio di impresa, i quali scontano la ritenuta del 30% (dal 1 gennaio 1998) a titolo d imposta, ai sensi dell art. 25, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, salvo esoneri o riduzioni previste da convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Si ritiene che nessuna indicazione, debba essere fornita per le prestazioni rese all estero da soggetti non residenti, anche se il relativo pagamento è stato effettuato da un soggetto sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, come ad esempio nel caso di compensi corrisposti ad un legale tedesco che ha avviato una pratica di recupero crediti in tale paese. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 28

29 Sono altresì oggetto di comunicazione i dati relativi a soggetti non residenti che hanno percepito compensi per l utilizzazione di opere dell ingegno, invenzioni industriali, know how e simili, ecc. (royalties, redevances, ecc.), assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta del 30% sul 75% della base imponibile (art. 25, ultimo comma, D.P.R. n. 600/1973) ovvero alla minore misura di ritenuta prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall Italia con numerosi Paesi esteri. Sono inoltre oggetto di comunicazione, tramite l utilizzo della nuova causale P, i compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, sempreché le attrezzature si trovino nel territorio dello Stato. Per questi compensi l art. 25, ultimo comma, secondo periodo del D.P.R. n. 600/1973 prevede una ritenuta a titolo d'imposta, nella misura del trenta per cento Dati relativi al percettore estero. In proposito le istruzioni precisano che se il percipiente è un non residente devono essere utilizzati i punti da 12 a 15 e precisamente: nel punto 12 deve essere indicato il codice di identificazione fiscale rilasciato dall Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un Autorità amministrativa del paese di residenza; nei punti 13 e 14 vanno indicati, rispettivamente, la località di residenza estera e il relativo indirizzo; nel punto 15 si deve evidenziare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla tabella SG - Elenco dei paesi esteri, posta nell Appendice posta alle istruzioni ministeriali. Nelle istruzioni non viene chiarito se, in relazione ai compensi corrisposti a soggetti non residenti, sia sufficiente la sola indicazione del codice identificato rilasciato dallo Stato estero ovvero sia comunque necessaria la compilazione del punto 1 relativo all indicazione del codice fiscale rilasciato dall autorità italiana al soggetto fiscale estero. Al riguardo si ritiene che analogamente alla compilazione del modello 770/2006 Semplificato il codice fiscale del percettore estero non vada indicato se nel punto 15 è indicato il codice dello Stato estero. 8.2 Modalità di compilazione in ipotesi di redditi corrisposti ad un lavoratore autonomo residente. La compilazione della comunicazione dati sarà effettuata secondo le seguenti modalità: nel punto 16 la causale A ; nel punto 19 va indicato l ammontare lordo del compenso corrisposto nel 2005 comprensivo, eventualmente, della quota di contributo previdenziale addebitata al sostituto d imposta da parte del lavoratore autonomo iscritto alla Gestione Separata INPS (nella misura massima del 4 per cento) nonché delle somme non assoggettate a ritenuta (rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio). Al riguardo si precisa invece che il contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato. Ugualmente non deve essere indicata neppure l Iva corrisposta dal sostituto d imposta al lavoratore autonomo soggetto, non assumendo alcun rilievo quanto all oggetto di rilevazione della dichiarazione; Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 29

30 nel punto 21 (altre somme non soggette a ritenuta) vanno indicate eventuali somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti per conto dei committenti, (spese di bollo, diritti etc.), semprechè risultanti dalle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta; nel punto 22 va indicato l imponibile determinato dalla differenza tra l ammontare lordo di cui al punto 19 e le somme non soggette a ritenute indicate nel punto 21; nel punto 23 va indicato l importo delle ritenute operate nell anno. 8.3 Modalità di compilazione in ipotesi di provvigioni corrisposte ad agente residente. La compilazione della comunicazione dati sarà effettuata secondo le seguenti modalità: nel punto 16 la causale Q monomandatario, ovvero R plurimandatario; nel punto 19 occorrerà indicare il totale corrisposto nel 2005 sia in denaro (compresi gli eventuali rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio), sia in natura (ad esempio, viaggi premio), al lordo delle somme non soggette a ritenuta ed al netto dell Iva. Si precisa che nel punto 19 (ammontare lordo) non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell art. 25-bis del citato D.P.R. n. 600/1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista (ad esempio provvigioni corrisposte ad agenzie di viaggio); nel punto 21 vanno indicate le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti per conto dei committenti, preponenti o mandanti. Dovrà altresì essere riportata la quota di provvigioni esclusa dalla base imponibile, pari al 50 per cento ovvero all 80 per cento a seconda che i percipienti non abbiano dichiarato (in quanto non si avvalgono di collaboratori ovvero per mera dimenticanza) ovvero abbiano dichiarato ai loro committenti, preponenti o mandanti, secondo le modalità di cui al D.M. 16 aprile 1983, che nell esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell opera di terzi, richiedendo conseguentemente la riduzione della base imponibile; nel punto 22 va indicato l imponibile determinato dalla differenza tra l ammontare lordo di cui al punto 19 e le somme non soggette a ritenute indicate nel punto 21; nel punto 23 va indicato l importo delle ritenute operate nell anno. 8.4 Modalità di compilazione in ipotesi di compensi per attività di lavoro autonomo occasionale. L'articolo 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003 ha previsto, con decorrenza dal 1 gennaio 2004, che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a cinquemila euro. A tale riguardo, la circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 ha precisato che il reddito di cinquemila euro costituisce comunque una fascia di esenzione e che, pertanto, in caso di superamento di detta fascia, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. La previsione normativa in esame ha comportato, a fini di controllo dell'operato del sostituto d'imposta da parte dell'amministrazione, la previsioni di due nuovi campi nella comunicazione dati certificazioni redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 30

31 Nei punti 31 "contributi previdenziali a carico del datore di lavoro" e 32 "contributi previdenziali a carico del lavoratore", precisano le istruzioni, dovrà infatti essere indicato l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi annui superiori a 5mila euro derivanti dalle attività contrassegnate al punto 16 della comunicazione dai codici M (lavoro autonomo occasionale) e V (provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio). Nel nuovo punto 33 (spese rimborsate), dovranno essere esposte le spese rimborsate dal committente sui compensi erogati ai lavoratoti autonomi occasionali, ciò in considerazione della circostanza che la base imponibile contributiva INPS va assunta al netto delle spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura. 9. Modello 770/2006 Ordinario - Quadro SI - Utili pagati nell anno Sono tenuti alla compilazione del quadro SI le società per azioni ed in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative a responsabilità limitata, le società di mutua assicurazione e gli enti commerciali che nel 2005 hanno corrisposto utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione (art. 27 del D.P.R. n. 600/1973). Per effetto del quarto comma dell art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente a partire dal 1 luglio 1998, sono tenuti alla compilazione del quadro SI anche i sostituti d imposta che sono intervenuti nella riscossione degli utili corrisposti da società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Si ricorda che non devono essere inseriti nel presente quadro, bensì nella sezione Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modello 770-Semplificato, gli utili corrisposti nel 2005 ai promotori ed ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, poiché tali proventi sono stati inclusi dall art. 53, 2 comma, lett. d), del Tuir fra i redditi di lavoro autonomo soggetti a tale ultima disciplina (art. 33, comma 4, lett. a, del D.P.R. n. 42/1988). Il quadro non contiene più l indicazione della data di assunzione della delibera di distribuzione, né dell ammontare del dividendo imputato a ciascuna azione o quota, del numero delle azioni o quote, nonché dell ammontare complessivo degli utili cui si riferiva ciascuna delibera, essendo richiesta esclusivamente l indicazione complessiva degli utili pagati nel 2005, sia in denaro che in natura, distinti esclusivamente, con riferimento all ammontare, tra quelli deliberati fino al 30 giugno 1998 e quelli deliberati dal 1 luglio Il quadro SI si presenta anche quest anno suddiviso nei seguenti quattro prospetti. 9.1 Primo prospetto - Utili pagati nell anno 2005 in qualità di emittente. Il primo prospetto (rigo SI2) deve essere compilato dalle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, dalle cooperative a responsabilità limitata e dagli altri enti commerciali soggetti all Ires che nel 2005 hanno corrisposto utili, sotto qualsiasi forma e denominazione, sia in denaro che in natura, in qualità di emittenti, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli s.p.a. Il rigo SI2 deve contenere l indicazione dell ammontare degli utili corrisposti nel 2005, specificando, a colonna 1, quelli la cui distribuzione è stata deliberata fino al 30 giugno 1998 e, a colonna 2, quelli la cui distribuzione è stata deliberata dal 1 luglio Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 31

32 9.2 Secondo prospetto - Utili esteri pagati nell anno Il secondo prospetto (rigo SI3) deve essere compilato dai soggetti che nel corso del 2005 sono intervenuti nella riscossione degli utili corrisposti da società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Anche tale rigo dovrà comprendere l importo complessivo degli utili, sia in denaro che in natura, pagati nel 2005 al lordo delle imposta applicate all estero, con l indicazione distinta di quelli la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente al 30 giugno 1998 e quelli la cui distribuzione è stata deliberata dal 1 luglio Con riferimento alla compilazione di tale rigo, anche le istruzioni che accompagnano il modello di dichiarazione per l anno 2005 precisano che per gli utili distribuiti da soggetti non residenti, qualora non sia nota la data della delibera, può essere presa a riferimento la data di messa in pagamento degli utili. 9.3 Terzo prospetto Utili deliberati fino al 30 giugno Il terzo prospetto (righi da SI4 a SI11) è riservato all indicazione degli utili pagati nel corso del 2005 la cui delibera di distribuzione sia stata assunta entro il 30 giugno 1998 (e, quindi, anche se la stessa risale ad anni precedenti ed anche se gli utili sono stati pagati dopo il 30 giugno 1998), nonché alle ritenute operate nel corso del In tale prospetto, essendo riferito agli utili soggetti alla disciplina previgente, è rimasto il rigo SI11 per l indicazione degli utili ancora da corrispondere al , al netto degli eventuali dividendi per i quali si è prescritto il diritto alla riscossione. Ipotizzando che la società ALFA abbia deliberato in data 30 aprile 1997 una distribuzione di utili per lire e che in tale occasione abbia corrisposto ai soci solamente l importo di lire , se nel 2005 ha pagato l importo residuo di euro ,27 (equivalente a lire ), dovrà indicare tale ultima somma in uno dei righi da SI4 a SI9, senza riportare nulla nel rigo SI11 (dal momento che gli utili sono stati interamente distribuiti entro il 2005). Nel caso in cui, invece, la predetta Società ALFA abbia provveduto ad erogare nel 2005 la somma di euro ,71 (equivalente a lire ), oltre ad indicare tale importo in uno dei righi dal SI4 a SI9, dovrà riportare l importo residuo di euro 5.164,57 (equivalente a lire ) nel rigo SI11, come residuo da distribuire al Infine, se la Società ALFA, nel corso del 2005, non ha corrisposto utili, non sarà tenuta alla compilazione del quadro in esame, né tantomeno alla compilazione del rigo SI11. Nei righi da SI4 a SI8 di tale prospetto occorrerà dunque indicare: nella colonna 1, l ammontare complessivo degli utili pagati nel 2005, compresi quelli di fonte estera; nella colonna 2, l intera aliquota complessivamente applicata. Sulla base delle istruzioni fornite per la compilazione del quadro, l importo degli utili assoggettato alla stessa misura di ritenuta andrà indicato una sola volta essendo richiesta, a colonna 2, l indicazione della misura complessiva dell aliquota applicata, cioè comprensiva sia della ritenuta a titolo di acconto operata nella misura del 10 per cento e di quella ulteriore operata a titolo di conguaglio; Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 32

33 nella colonna 3, il titolo d applicazione della ritenuta, vale a dire se la stessa è stata effettuata a titolo di acconto ( A ) ovvero di imposta ( I ); nella colonna 4, l importo complessivo delle ritenute operate sugli utili pagati nel corso del 2005, comprensivo, come visto, della ritenuta a titolo di acconto nella misura del 10 per cento operata al momento della delibera di distribuzione degli utili. Nel rigo SI9 occorrerà indicare l ammontare degli utili non soggetti a ritenuta (come accade, ad esempio, nel caso di distribuzione di dividendi a soggetti non residenti per i quali spetta l esenzione da ritenuta in virtù delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni ovvero in base alla applicazione della direttiva madre e figlia ). La seconda parte del terzo prospetto prevede, nel rigo SI10, l indicazione delle maggiori ritenute (colonna 1) versate sugli utili pagati nel corso del 2005 nonché dell importo delle ritenute precedentemente versate (colonna 2), il cui ammontare è stato recuperato sui versamenti semestrali effettuati a conguaglio. A tale proposito si ricorda che i recuperi sono ammessi nel caso in cui gli utili siano stati pagati in esenzione da ritenuta o con aliquota di ritenuta inferiore a quelle istituzionalmente previste: in quanto corrisposti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni di cui all art bis della Legge n. 1745/1962 e successive modificazioni; per effetto della applicazione del regime madri e figlie di cui all art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973; in caso di disapplicazione o di riduzione della ritenuta per effetto di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e di altri accordi internazionali e di leggi relative ad enti e organizzazioni internazionali; in caso di disapplicazione delle ritenute nei confronti del socio perché privo di soggettività passiva d imposta ai sensi dell art. 74 del Tuir. In tale circostanza, la società e gli enti che hanno proceduto ai recuperi devono tenere a disposizione dell Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo contenente: 1. l ammontare degli utili corrisposti in esenzione o con riduzione delle relative ritenute versate in precedenza, distintamente per ogni delibera di distribuzione; 2. l ammontare delle maggiori ritenute che dovevano essere versate, ai sensi dell art. 8, n. 5, del D.P.R. n. 602/1973, alla data del 16 settembre dell anno di pagamento degli utili ed a quella del 16 marzo dell anno successivo; 3. l ammontare delle somme effettivamente versate in dipendenza dei recuperi eventualmente eseguiti. 9.4 Quarto prospetto Utili deliberati dal 1 luglio 1998 e proventi equiparati. Il quarto prospetto suddiviso in cinque colonne è riservato all indicazione degli utili e dei proventi equiparati pagati nel corso del 2005 sui quali sono state applicate le aliquote di ritenuta previste dall art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, purché la delibera di distribuzione sia stata assunta a partire dal 1 luglio 1998, nonché alle ritenute operate nel corso del Per la compilazione del quarto prospetto si rinvia a quanto indicato in precedenza con riferimento alla prima parte del terzo prospetto, con l avvertenza che le aliquote da indicare nella colonna 2 si riferiscono alle nuove misure previste dall art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, nel Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 33

34 testo vigente dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 344/2003 e che a colonna 5 va riportato il tipo di somma erogata, vale a dire se trattasi di utili, provento derivante da strumenti finanziari, ovvero utili derivanti da contratti di associazioni in partecipazione con apporto diverso dal lavoro. Al rigo SI22, vanno evidenziati l ammontare degli utili non assoggettati a ritenuta. 10 Modello 770/2006 Ordinario - Quadro SK - Comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non residenti. Il quadro SK del modello 770/2006 Ordinario contiene l indicazione dei dati identificativi dei percettori di utili corrisposti dal 1 gennaio 2005 da società ed enti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, ai fini dell adempimento dell obbligo di comunicazione di cui alla Legge n. 1745/1962, in precedenza effettuata allo Schedario generale dei titoli azionari attraverso i soppressi modelli RAD A e RAD B. Il quadro SK presenta, inoltre, nel riquadro relativo agli utili corrisposti l inserimento di nuove caselle per dare evidenza di alcune modificazioni al regime di tassazione dei redditi di capitale, introdotte dal D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003, che riguardano principalmente l equiparazione agli utili dei proventi relativi a titoli e strumenti finanziari di cui all art. 44, comma 2, lett. a) e b), del TUIR, nonché dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e degli interessi riqualificati come dividendi in applicazione delle regole sulla c.d. thin capitalization previste dall art. 98 del TUIR. Anche per quest anno, le istruzioni alla compilazione danno conferma che non è più richiesta la comunicazione relativa al deposito delle azioni per la partecipazione all assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie prevista dall art. 7, comma 4, della L. 1745/1962 per le società che nell anno 2005 non abbiano effettuato alcuna distribuzione di utili. Il quadro SK presenta, inoltre, rispetto allo scorso anno, l inserimento di una nuova sezione da compilare a cura delle società fiduciarie qualora i soggetti da essa rappresentati abbiano optato per il regime di trasparenza di cui all art. 115 del TUIR. Resta invece confermata, nel riquadro relativo all elenco dei percipienti, l indicazione dei dati del legale rappresentante del percipiente non residente diverso da persona fisica qualora allo stesso non sia già stato attribuito il codice fiscale italiano Soggetti interessati alla compilazione e contenuto del quadro. Secondo quanto precisato dalle istruzioni per la compilazione del modello 770/2006 Ordinario ed in base all art. 1 del predetto D.M. 4 febbraio 1998, sono obbligati alla compilazione del quadro in esame i seguenti soggetti: 1. le società e gli enti emittenti di cui alle lettere a) e b) dell art. 73 del Tuir (trattasi delle società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione e degli enti commerciali, sia pubblici che privati, residenti nel territorio dello Stato) che hanno emesso azioni o quote; 2. le casse incaricate del pagamento degli utili; 3. le società fiduciarie, con riferimento agli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate sui quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati; Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 34

35 4. le imprese di investimento e gli agenti di cambio di cui al D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998; 5. gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. che applicano le disposizioni di cui all art. 27-ter del D.P.R. n. 600/1973; 6. i rappresentanti fiscali (banche o SIM residenti oppure stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti) degli intermediari non residenti aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti aderenti a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.; 7. ogni altro sostituto di imposta che interviene nella riscossione di utili o altri proventi equiparati derivanti da titoli azionari; 8. gli associanti in relazione ai proventi erogati all associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR. Da quanto sopra e secondo i chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze nella Circolare n. 123/E del 12 maggio 1998, il sostituto di imposta obbligato alla compilazione del quadro SK corrisponde al soggetto tenuto all obbligo delle comunicazioni ai sensi dell art. 7 della Legge n. 1745/1962, soggetto che coincide con la società emittente solo nel caso in cui essa abbia gestito direttamente le operazioni di pagamento degli utili o di deposito delle azioni. Il Decreto Ministeriale 4 febbraio 1998 non ha infatti operato alcun travaso di obblighi tributari da un soggetto all altro: gli stessi soggetti che prima effettuavano le comunicazioni sui modelli RAD ora effettuano le comunicazioni sulla dichiarazione del sostituto d imposta. Come detto, le istruzioni alla compilazione precisano che non è più richiesta la comunicazione relativa al deposito delle azioni per la partecipazione all assemblea ordinaria della società azionaria. Per effetto di tale chiarimento non è più necessaria la compilazione del quadro per indicare i dati relativi ai soci che dal 1 gennaio 2005 hanno depositato le proprie azioni al fine della partecipazione all assemblea ordinaria di bilancio e deve quindi intendersi rettificato il contenuto della C.M. n. 123/E del 12 maggio 1998, paragrafo 5, lett. b). Nessun obbligo di comunicazione incombe sui soggetti che nel corso dell anno solare precedente abbiano deliberato una distribuzione di utili cui però non ha fatto seguito alcun effettivo pagamento. Ai sensi dell art. 27, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973, nessun obbligo di comunicazione è previsto anche nel caso in cui sugli utili corrisposti siano state operate ritenute alla fonte a titolo d imposta, ai sensi dello stesso art. 27, o applicate imposte sostitutive, ai sensi dell art. 27-ter dello stesso decreto, fatta salva l ipotesi in cui tali trattenute siano state operate nei confronti di soggetti non residenti. Dovranno altresì essere comunicati gli utili distribuiti nei confronti di soggetti non residenti ai quali si sono rese applicabili le disposizioni di cui all art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973. Al riguardo, le istruzioni al modello precisano che i soggetti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un aliquota di ritenuta o di imposta sostitutiva inferiore a quella istituzionalmente prevista, anche per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di accordi internazionali, di leggi relative ad enti ed organismi internazionali, ovvero in applicazione del regime delle società madri e figlie ai sensi dell art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, devono tenere a disposizione dell Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni ovvero riduzioni dell aliquota applicata. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 35

36 Nel caso in cui esista un modello concordato, lo stesso, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione. 11 Modello 770/2006 Semplificato ed Ordinario prospetto/quadro ST Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive. Quest anno il quadro ST (denominato «prospetto» se inserito nel mod. 770/2006 Semplificato) conferma in gran parte la struttura dello scorso anno. In relazione ai criteri generali di compilazione del quadro si precisa che nel caso in cui il prospetto ST risulti insufficiente per l indicazione di tutte le ritenute operate ed i versamenti effettuati dal sostituto d imposta, quest ultimo dovrà utilizzare il prospetto ST aggiuntivo del modello 770/2006, numerando progressivamente la casella Mod. n. posta in alto a destra del quadro aggiuntivo; in ipotesi di operazioni straordinarie il prospetto ST espone distintamente le situazioni riferibili al dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti mentre il prospetto SX riguarda le compensazioni complessivamente operate dal dichiarante e dal soggetto estinto; il quadro in commento non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo Importi da indicare nel prospetto/quadro ST. I dati da indicare nel prospetto ST sono i seguenti: le ritenute operate sugli emolumenti erogati nel 2005, comprese quelle operate sulle somme e valori corrisposti a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati (ivi compresi i collaboratori coordinati e continuativi) ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, entro il 12 gennaio 2006, se riferiti al 2005, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2006; le imposte sostitutive operate sulle somme e valori erogati nel 2005, l imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR, versata in acconto entro il 16 dicembre 2005 ed a saldo entro il 16 febbraio 2006; le trattenute per addizionali regionale e comunale effettuate a seguito di cessazione di rapporti di lavoro avvenuti nel corso del 2005 o comunque in occasione di altri eventi che hanno determinato il prelievo dei citati tributi locali in un unica soluzione (ad esempio conguagli di fine anno che hanno evidenziato importi modesti o comunque trattenuti e versati in una sola rata con il consenso del soggetto sostituito). Non vanno invece indicate né le trattenute né i versamenti delle predette addizionali effettuati in forma rateizzata nell anno 2006 in base alle risultanze del conguaglio di fine anno 2005; le trattenute relative all addizionale regionale all Irpef effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica; le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2005 ed i relativi versamenti effettuati, a seguito della incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dalle operazioni di conguaglio di fine anno 2004 (art. 23, comma 3, D.P.R. n. 600/1973). Si ricorda che, in tale caso, per ogni mese di ritardo successivo a febbraio, sulla eccedenza era dovuto l interesse dell 0,5%. Dovranno essere esposte nel modello 770/2007 i versamenti per Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 36

37 incapienza successivi al mese di marzo 2006 (vale a dire somme trattenute a partire da marzo 2006 e versate nel successivo mese di aprile); le trattenute ed i relativi versamenti delle addizionali regionale e comunale all Irpef effettuati in forma rateizzata nell anno 2005 con riferimento all anno 2004; le trattenute effettuate a titolo di saldo e acconti Irpef, di addizionale regionale e comunale all Irpef nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2005; i dati dei versamenti effettuati entro marzo 2006, ovvero dei versamenti tardivi effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione. Inoltre nel prospetto ST approvato con il modello 770/2006 Ordinario è presente la sezione riservata all indicazione dei dati relativi all applicazione dell imposta sostitutiva e al versamento di cui all art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del Tuir Modalità di compilazione del prospetto Punto 1 periodo di riferimento -. Nel punto 1 (periodo di riferimento) deve essere riportato, in corrispondenza di ciascun importo trattenuto, il periodo di riferimento, identificato in base al mese ed anno di decorrenza dell obbligo di effettuazione della ritenuta espresso nella forma MMAAAA. Si tratta del mese in cui il sostituto d imposta avrebbe dovuto operare la ritenuta (di norma, il mese di pagamento del compenso), ancorché la stessa non sia stata effettuata in tale mese ma in un periodo successivo. Le istruzioni precisano che l indicazione del mese di riferimento è richiesta ancorché tale dato non sia più desumibile dal modello di pagamento mod. F24 nel quale invece essere riportato l anno di competenza cioè il periodo d imposta cui si riferisce il tributo. Così, ad esempio in caso di versamento relativo all addizionale determinata in sede di conguaglio 2004 e versata in rate nel corso del 2005: il periodo di riferimento del modello F24 sarà l anno 2004; il periodo di riferimento da riportare nel prospetto ST sarà invece il mese ed anno di decorrenza del prelievo della rata. Per i versamenti trimestrali o semestrali, in tale colonna occorrerà indicare l ultimo mese rispettivamente del trimestre o del semestre; nel caso invece di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell esercizio, va indicato il mese di chiusura dell esercizio. Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati le istruzioni precisano che nell ipotesi di ritenute operate su redditi riferiti al 2005, ma corrisposti tra il primo ed il 12 gennaio 2006, come periodo di riferimento deve essere indicato il mese di dicembre 2005 e nel punto 7 note il codice B. Ove invece le ritenute operate su redditi di lavoro dipendente ed assimilati riferiti al 2005, siano relative a conguagli di fine anno effettuati dopo il 12 gennaio 2006 ma entro il 28 febbraio 2006, al punto 1 deve essere indicato il e nel punto 7 note il codice D per il conguaglio effettuato in gennaio ed il codice E per il conguaglio effettuato in febbraio. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 37

38 Per quanto concerne le addizionali (regionale e comunale) trattenute in uno stesso mese ma riferite a periodi d imposta diversi (ad esempio saldo rate del 2004 e pagamento per il 2005), come ad esempio può essere accaduto a seguito di cessazioni del rapporto di lavoro, le istruzioni alla compilazione prevedono la possibilità di esporre su due righi del prospetto ST i dati dei versamenti relativi al medesimo periodo di riferimento e d'imposta (anno 2004), realizzando in tal modo una perfetta corrispondenza tra quanto evidenziato nel prospetto e quanto rappresentato dal sostituto nel modello F24. Così facendo il codice S nel punto 7 (Note) del prospetto ST indicherà i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell'anno d'imposta corrente trattenute e versate con riferimento ai lavoratori cessati. Nessuna particolare segnalazione andrà effettuata invece con riferimento ai dati dell'ammontare complessivo delle addizionali regionali e comunali di competenza dell'anno di imposta precedente trattenute e versate, con riferimento sia a lavoratori cessati che a lavoratori ancora in forza, ipotesi peraltro segnalata fino allo scorso anno tramite l utilizzo del codice "Q" nel punto 7 (Note) del prospetto ST. Le istruzioni precisano inoltre che ove i versamenti siano stati effettuati da sostituti d imposta minori alle scadenze particolari previste dall art. 2 del D.P.R. n. 445/1997, come sostituito dall art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542/1999, si deve compilare un apposito rigo riportando i dati desunti dal modello di pagamento, indicando in particolare nel punto 1 il mese di dicembre 2004, nel punto 2 l ammontare complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce e nel punto 7 il codice A. Per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di TFR la C.M. n. 34/E del 2002 ha chiarito che deve essere sempre indicato il mese di dicembre dell anno di riferimento "12/2005" per il versamento dell'acconto e del saldo Punto 2 ritenute operate -. Nel punto 2 (ritenute operate) deve essere riportato l importo delle ritenute operate o delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell assistenza fiscale e l imposta sostitutiva operata e versata sulle rivalutazioni TFR. Nel caso di rateazione delle somme a debito (ad esempio per assistenza fiscale), l importo degli interessi versati deve essere indicato in un apposito rigo. Relativamente alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati in occasione dei conguagli di fine anno ovvero di fine rapporto, le istruzioni precisano che: qualora l importo delle ritenute da restituire è inferiore al monte ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati disponibile nel mese, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all importo da versare (nulla dovrà essere indicato al punto 3); se l importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute, non va fornito alcun dato tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento; se invece l importo delle ritenute viene restituito dal sostituto d imposta anticipando ovvero attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale e comunale all Irpef e/o dalle ritenute relative ad altre categorie di reddito, tali ultime ritenute devono essere, comunque, analiticamente esposte in singoli righi, indicandone l importo trattenuto al punto 2, l importo non versato per restituzione al punto 3, e l eventuale versamento effettuato al punto 5. In tale ipotesi l importo restituito deve essere esposto Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 38

39 nel rigo SX4 colonna 3 del quadro SX. L importo utilizzato per le restituzioni va invece indicato al rigo SX4, colonna 4, del quadro SX. Le istruzioni alla compilazione del punto 2 precisano inoltre che vanno compilati appositi righi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo addizionale regionale e comunale all Irpef nonché le ritenute relative a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente ed assimilati ancorché non versati o parzialmente versati per effetto delle predette restituzioni. In tale caso, nel punto 2 deve essere indicato l importo delle ritenute o trattenute effettivamente operate; nel successivo punto 3 andrà indicato l importo utilizzato per le restituzioni ed il punto 5, in cui va indicato l importo effettivamente versato (anche se pari a zero), sarà pari a: punto 2 - punto 3 - punto 4. Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionale regionale o comunale all Irpef a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando, rispettivamente, il monte trattenute relativo alla medesima regione o al medesimo raggruppamento di comuni. Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322/1998, (per il marzo 2006) il sostituto d imposta abbia restituito al sostituito ritenute e trattenute a titolo di addizionali all IRPEF operate nell anno 2005 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e nel punto 5, deve essere riportato l importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante, da riportare al rigo SX4, colonna 3, del prospetto SX Punto 3 importi utilizzati a scomputo -. Nel punto 3 (importi utilizzati a scomputo) va indicato l importo di eccedenza di ritenute o imposte e/o di restituzioni (rappresentano crediti per il sostituto) che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti delle ritenute indicate nel precedente punto 2. In particolare il sostituto d imposta ha la facoltà di effettuare un versamento inferiore alle ritenute operate qualora: abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed assimilato (da riportare nel rigo SX1, colonna 1, del prospetto SX) utilizzando: o ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle operate sui redditi di lavoro dipendente o assimilati; o somme trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all Irpef; o importi anticipati dal sostituto stesso; abbia rimborsato crediti di addizionali all Irpef derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente da indicare nel rigo SX1, colonna 1, del prospetto SX; abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2004 (evidenziato nel rigo SX4, colonna 1, del quadro SX). L importo utilizzabile risulterà essere al netto di quanto compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, cosiddetta compensazione orizzontale su modello F24 (evidenziato nel rigo SX4, colonna 2, del quadro SX); abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale, da indicare nel rigo SX1, colonna 2, del prospetto SX; Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 39

40 abbia a disposizione ed utilizzato una eccedenza di imposta derivante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata a scomputo dell imposta dovuta sulla parte di prestazione maturata dal 01/01/2001 soggetta a tassazione ordinaria (R.M. n. 33/E del 2003). Si determina quindi un surplus di tassazione separata operata negli anni precedenti e un nuovo assoggettamento a tassazione ordinaria per una parte della prestazione già assoggettata a tassazione separata. In questi casi è possibile compensare il surplus a tassazione separata con le ritenute a tassazione ordinaria; risulti un eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2005 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto, da evidenziare al rigo SX4, colonna 3 del prospetto SX; abbia a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall assistenza fiscale prestata. Da quest anno nelle istruzioni alla compilazione si precisa che l importo dovrà essere indicato al rigo SX1, colonna 3, del prospetto SX e che dovrà altresì essere compilato un rigo distinto per l esposizione dell ammontare complessivo maturato nell anno 2005, vale a dire: o punto 1 12/2005 ; o punto 2 ammontare complessivo maturato nell anno 2005 ; o punto 7 codice P Punto 4 crediti d imposta utilizzati a scomputo -. Nel punto 4 va indicato l importo dei crediti d imposta utilizzati direttamente a scomputo di versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2 (ad esempio l anticipo irpef sul TFR in compensazione con le ritenute sui TFR). Le istruzioni alla compilazione precisano che non vanno indicati i crediti d imposta da utilizzare esclusivamente nell ambito del modello di pagamento F24 (come ad esempio il credito d imposta sull incremento dell occupazione). L importo complessivo di tale utilizzo deve essere riepilogato nel quadro SX Punto 5 importo versato -. Nel punto 5 va riportato l importo versato che trova riscontro nella colonna Importi a debito versati del mod. F24, diminuito degli eventuali interessi evidenziati al punto 6. Si tratta della differenza ottenuta sottraendo gli importi dei punti 3 e 4 dall importo del punto 2. Tale precisazione è indicativa nel senso che è legittimo disattendere l equivalenza (5= 2-3-4) nei seguenti casi: operazioni societarie straordinarie e successioni nel caso di mensilità sulle quali le ritenute, anche a titolo di addizionale all IRPEF, sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante; dati residui delle addizionali non prelevate per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro senza estinzione del precedente sostituto d imposta; versamento dell acconto dell imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di TFR eccedente rispetto all ammontare dovuto; versamento di ritenute superiore a quelle operate (punto 2). Le istruzioni precisano che, in caso di versamenti Irpef, addizionale regionale o comunale all Irpef, anche per assistenza fiscale nonché di imposte sostitutive, effettuati per ravvedimento Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 40

41 ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 5 va riportato l importo versato al netto degli interessi e nel successivo punto 6 l ammontare degli interessi versati. Viceversa gli interessi per rateazione vanno distintamente indicati utilizzando un apposito rigo dal momento che per il versamento si utilizza un apposito codice tributo. Il punto 5 non dovrà essere compilato nell ipotesi di versamento della sanzione in misura ridotta a seguito dell applicazione del c.d. ravvedimento operoso di cui al citato art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 di cui ha usufruito il sostituto d imposta o altro soggetto tenuto alla compilazione del modello 770 dal momento che le istruzioni alla compilazione precisano che non devono essere fornite indicazioni in ordine al versamento della sanzione Punto 6 Interessi -. Il punto 6 è destinato ad accogliere l importo degli interessi versati dal sostituto d imposta. In particolare, si tratta delle seguenti categorie: Interessi per incapienza. Si tratta degli interessi dovuti a seguito di retribuzione incapiente a subire il prelievo delle imposte da trattenere nel conguaglio di luglio ovvero di novembre 2005 per assistenza fiscale. L interesse, fissato nella misura dello 0,4%, deve essere versato cumulativamente al tributo. In tale evenienza occorrerà indicare oltre ai dati relativi al versamento del tributo anche i seguenti dati aggiuntivi: al punto 2, l ammontare delle ritenute, comprensivo degli interessi; al punto 5, l importo versato compensivo degli interessi dovuti per incapienza; Interessi per rateazione. Si tratta dell interesse maturato (0,5% mensile) sulle somme scaturenti dalle operazioni di conguaglio di luglio della assistenza fiscale e per le quali l assistito ha chiesto la suddivisione in rate mensili. Sul punto si ritiene possibile la seguente rappresentazione: un numero d ordine andrà compilato evidenziando gli interessi trattenuti per rateazione (punti 1; 2; 5), trattandosi di importo da versare separatamente al tributo cui si riferiscono (codici tributo 1668; 3804 e 3805); un numero d ordine dovrà essere compilato per evidenziare la rata trattenuta e versata, indicando al punto 5 l importo delle sole imposte. Interessi per ravvedimento. Si tratta dell interesse maturato sulle somme tardivamente versate, pari al 3% in ragione d anno ridotto al 2.5% dal 1 gennaio 2004, qualora il sostituto si sia avvalso dell istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997). In tale caso al punto 5 occorrerà indicare l importo relativo alle ritenute versate al netto degli interessi e al punto 6 l ammontare degli interessi. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 41

42 Punti 7 note e 8 eventi eccezionali. Il punto 7 (note) deve essere compilato qualora si sia verificato uno o più degli eventi, individuati con appositi codici. Il punto 8 (eventi eccezionali) deve essere compilato qualora si sia verificato uno degli eventi, individuati con appositi codici Punti 9 codice tributo, 11 codice regione e 12 data di versamento -. Nel punto 9 deve essere indicato il codice tributo: si tratta del codice relativo alle ritenute esposte nel punto 2. Per i versamenti effettuati con il modello F24 occorre indicare il codice tributo (ad esempio 1001, 1012, 1004, e così via), mentre se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato va indicato l importo delle ritenute operate nel punto 2, l importo delle ritenute versate nel punto 5 e barrare la casella del punto 10. Nel caso di conguaglio di fine anno 2005 effettuato in gennaio o febbraio 2006, dovrà essere indicato il codice tributo 1013 introdotto con il D.M. 22 dicembre Nell ipotesi in cui il sostituto abbia versato con un unico mod. F24 (come solitamente avviene) ritenute con codici diversi (ad esempio 1001 e 1012), deve essere riportato l ammontare delle ritenute corrispondenti a ciascun codice in distinti righi del prospetto ST. Il punto 11 è riservato al codice identificativo della regione o Provincia autonoma destinataria del tributo, riscontrabile dal mod. F24 di versamento (tranne nell ipotesi di correzione del codice regione nel modello con istanza ad un ufficio locale dell Agenzia delle entrate), ovvero, in assenza di versamento, dalla tabella SF ( Elenco Regioni e Provincie autonome ). Al punto 12, deve essere indicata la data di versamento desunta dal modello F24 nel formato GGMMAAAA Compilazione del prospetto/quadro ST in caso di ravvedimento operoso. Sulla base delle istruzioni alla compilazione del modello 770/2006, in caso di ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. n. 472/1997 il sostituto d imposta dovrà compilare uno specifico rigo riferito al versamento della ritenuta o imposta sostitutiva cumulando gli interessi maturati in misura ridotta, nel modo seguente: al punto 1, sarà indicato il periodo di riferimento della ritenuta o imposta sostitutiva; al punto 2, sarà indicato l importo trattenuto; al punto 5, sarà indicato l importo della ritenuta al netto degli interessi; al punto 6, sarà riportato l ammontare degli interessi versati unitamente al tributo. Nessuna indicazione andrà invece fornita in ordine al versamento della sanzione in misura ridotta. Relativamente al caso in cui il sostituto abbia versato cumulativamente, a seguito di ravvedimento operoso, ritenute relative a più mesi deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento indicando; nel punto 2 deve essere riportato l importo corrispondente alle ritenute operate per ciascun periodo di riferimento; Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 42

43 nel punto 5 deve essere riportato l importo della ritenuta relativo a ciascun periodo di riferimento, al netto degli interessi; nel punto 6 devono essere indicati gli interessi versati relativi alla ritenuta; nel punto 7, Note, deve essere indicato il codice C che sta ad indicare appunto che l importo di punto 5 è parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi. Quest anno le istruzioni consentono, in alternativa all effettuazione un unico versamento cumulativo a titolo di ravvedimento operoso relativo a più adempimenti omessi individuati dal medesimo codice tributo, di riportare nel modello F24 un distinto rigo della delega di pagamento a fronte di ciascun periodo di riferimento da indicare nel prospetto ST; un rigo della delega di pagamento per indicare complessivamente il pagamento della sanzione ridotta. Anche in questo caso non va compilato uno specifico rigo per l indicazione dell importo della sanzione Compilazione del prospetto ST in caso di errata indicazione del codice tributo e/o regione. Le istruzioni alla compilazione precisano che nel caso di errata indicazione del codice tributo e/o regione del modello di pagamento F24 la regolarizzazione è possibile solo con la comunicazione all ufficio locale dell Agenzia delle entrate. Pertanto in caso di comunicazione all ufficio locale dell Agenzia delle entrate dovrà essere compilato un unico rigo del prospetto ST con l indicazione dei dati corretti (codice tributo e/o codice regione). 12 Modello 770/2006 Semplificato ed Ordinario - prospetto/quadro SX - Riepilogo delle compensazioni. Il quadro SX (denominato prospetto se inserito nel mod. 770/2006 Semplificato), ricomprende il riepilogo delle compensazioni evidenziate nel quadro ST atteso che nel modello vanno ora evidenziati gli importi complessivi dei crediti, dei versamenti in eccesso o restituzioni effettuate dal sostituto e degli ammontari utilizzati a scomputo dei versamenti, esposti nelle colonne da 1 a 4 del rigo SX4 del quadro SX. Inoltre il quadro evidenzia anche il credito eventualmente risultante dalla dichiarazione modello 770/2006 esposto al rigo SX4 colonne 5 e 6 del quadro SX. Il quadro SX è inoltre finalizzato ad evidenziare le compensazioni effettuate dal sostituto d imposta, ai sensi dell art. 1 del D.P.R. n. 445/1997, modificato dal D.P.R. n. 542/1999, nonché tramite Mod. F24, tra debiti e crediti esistenti nei confronti dell erario, delle singole regioni e dei comuni, al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori. Tali dati vanno evidenziati analiticamente nei righi da SX5 a SX34. Si ricorda che il citato D.P.R. n. 445/1997 ha introdotto la possibilità di utilizzare le ritenute versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto in compensazione con altre ritenute nell anno in cui le stesse sono sorte (compensazione c.d. verticale ) ovvero a partire dall anno successivo sia in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione c.d. orizzontale ) sia in compensazione verticale. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 43

44 Analogamente al quadro ST del modello 770/2006, il prospetto nonché il quadro SX non devono essere compilati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo Modalità di compilazione del prospetto/quadro SX. Nel rigo SX1, colonna 1 credito derivante dal conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto in corso d anno - deve essere indicato: l importo complessivo delle somme anticipate dal sostituto d imposta per restituzioni di ritenute al dipendente derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno (2005) o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d anno restituiti mediante: o anticipazioni da parte del sostituto d imposta; o ritenute su redditi diversi da quello di lavoro dipendente ed assimilati assoggettati a tassazione ordinaria. Da ciò consegue che le ritenute da versare con i codici tributo 1002 (arretrati) e 1012 (tfr, acconti e anticipazioni) ancorchè formalmente ritenute su redditi di lavoro dipendente devono essere evidenziati nel rigo SX1 se utilizzate per restituire crediti derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto in corso d anno; o trattenute a seguito di addizionale regionale e comunale all irpef emergenti dalle medesime operazioni di conguaglio; o ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2006; eventuali crediti di addizionali all Irpef restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d anno. L importo del predetto punto è compreso in quello indicato nel rigo SX4, colonna 3. Nel rigo SX1 colonne 2 e 3 vanno evidenziati i sotto riportati crediti successivamente da ricomprendere nel rigo SX4, colonna 3: il credito derivante dal conguaglio da assistenza fiscale - rigo SX1, colonna 2; il credito derivante da compenso per assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d imposta - rigo SX1, colonna 3. Dai righi SX4 a SX34 il prospetto è strutturato su sei colonne in cui vanno indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nell anno In particolare: nella colonna 1 va indicato l importo a credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2004 ed evidenziato nella colonna 5 del rigo SX4 del modello 770/2005; nella colonna 2 deve essere riportato l ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, entro la data di presentazione della presente dichiarazione; nella colonna 3 va riportato l ammontare complessivo dei crediti risultanti dal rigo SX1 del prospetto SX e dai versamenti in eccesso effettuati per errore dal sostituto d imposta rispetto alle ritenute operate con riferimento all anno 2005; Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 44

45 nella colonna 4 va indicato l importo del credito complessivo limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al 2005 e quindi va riportata la somma delle colonne 3 dei diversi righi del prospetto ST; nella colonna 5 va indicato il credito, pari all importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997, utilizzando il mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell art. 1 del D.P.R. n. 445/1997, i versamenti di ritenute relativi all anno 2006, senza effettuare la compensazione nel mod. F24 (ad esempio mediante l utilizzo del codice a credito con periodo di riferimento 2004 per i crediti vantati verso l erario); nella colonna 6 va indicato l importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5. Le istruzioni alla compilazione del quadro/prospetto precisano che qualora nella colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato l importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d imposta dovrà comunque presentare il modello 770/2006 (Semplificato o Ordinario) compilando il frontespizio ed il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso del 2005 non sono state operate ritenute alla fonte al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito. Nei righi da SX5 a SX34, per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza, avendo cura che la somma degli importi indicata dai righi SX5 a SX34, per ciascuna colonna corrisponda alle totalizzazioni evidenziate alle colonne da 1 a 6 del rigo SX4. I righi da SX5 a SX34 non devono essere compilati: dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del D.P.R. n. 445/1997; dai sostituti di imposta che nel 2005 hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell art. 1 del D.P.R. n 445/1997, esclusivamente nell ambito dei medesimi enti destinatari del tributo (si tratta della c.d. compensazione verticale, vale a dire a scomputo di altre ritenute nonché della compensazione verticale fra eccedenze di ritenute della addizionale regionale con imposta dovuta alla medesima regione), purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall erario; Con riferimento all ultima ipotesi di esonero dalla compilazione sopra citata, sembrerebbe quindi trattarsi del caso in cui il sostituto d imposta abbia effettuato compensazioni esclusivamente nell ambito di tributi (ritenute) da indicare nella sezione 2 del mod. F24 ( Sezione Erario ), cosicché il credito da eccedenza di ritenute non è stato utilizzato a scomputo di somme destinate a enti diversi dall erario, quali le regioni e i comuni. Analogamente, i righi da SX5 a SX34 non dovrebbero essere compilati qualora il sostituto abbia operato compensazioni fra crediti e debiti all interno della medesima regione ovvero, per i comuni, nell ambito dello stesso codice ente locale. Come si rileva dalle citate istruzioni, dal momento che i righi suddetti del quadro SX svolgono la funzione di consentire all Amministrazione Finanziaria il riparto delle somme di competenza dell erario da quelle destinate alle regioni o da una regione ad una diversa regione o, ancora, da un codice ente locale ad un altro, ove la compensazione delle eccedenze di ritenute non abbia intaccato gli introiti destinati agli enti regionali ovvero non abbia interessato regioni o «enti locali» diverse, l obbligo di compilazione dei righi in esame non dovrebbe sussistere. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 45

46 Al contrario la compilazione dei righi da SX5 a SX34 del quadro SX è obbligatoria in particolare nei seguenti casi: compensazioni di eccedenza di ritenute Irpef con trattenute di addizionale regionale o comunale e viceversa; compensazione di eccedenze o crediti di assistenza fiscale relative all addizionale di competenza di una regione (ad esempio l Emilia Romagna) con trattenute ordinarie o per assistenza fiscale da versare ad una diversa regione (ad esempio il Lazio) ovvero, ad esempio, di eccedenze di addizionale comunale versate sul codice ente «99» con addizionale comunale a debito sul codice ente «03» (provincia di Bolzano). Ove si verifichino le predette condizioni, nei righi da SX5 a SX34 del quadro SX dovranno essere indicate tutte le compensazioni operate dal sostituto a norma del D.P.R. n. 445/1997 e non solo, quindi, quelle effettuate fra enti impositori diversi Riepilogo dei crediti da utilizzare in compensazione. Il sostituto d imposta ha l obbligo di compilare la nuova sezione qualora la colonna 5, del rigo SX4 risulti valorizzata. In questo caso: nel rigo SX36, colonna 2, il sostituto d'imposta dovrà indicare la quota del credito di cui al rigo SX4, colonna 5, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati nonché dall'assistenza fiscale prestata. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente ceduto ed esposto a colonna 1; nel rigo SX36, colonna 1, la cui compilazione è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (articoli 117 e seguenti del Tuir), va indicata la parte di credito di cui a colonna 2 ceduta in tutto o in parte ai fini della compensazione dell'ires dovuta dalla società consolidante; nel rigo SX37, colonna 2, analogamente a quanto indicato al rigo SX36, colonna 2, il sostituto d'imposta dovrà indicare la quota del credito di cui al rigo SX4, colonna 5, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; nel rigo SX37, colonna 1, la cui compilazione è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (articoli 117 e seguenti del Tuir), va indicata la parte di credito di cui a colonna 2 ceduta in tutto o in parte ai fini della compensazione dell'ires dovuta dalla società consolidante. Nel caso di compensazione tramite modello F24 va tenuto presente che: l'importo del credito residuo (SX36 colonna 2 - SX36 colonna 1) dovrà essere utilizzato, con il codice tributo 6781 "Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta Mod. 770 SEMPLIFICATO".; l'importo del credito residuo (SX37, colonna 2 - SX37, colonna 1) dovrà sempre essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 6782 "Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturenti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta Mod. 770 SEMPLIFICATO", istituito con R.M. n. 9/E del Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 46

47 Le istruzioni alla compilazione precisano che, qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata, unitamente al frontespizio, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e dei relativi prospetti ST e SX, potrà utilizzare esclusivamente credito di cui al rigo SX36 per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati. Viceversa in caso di opzione, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata, unitamente al frontespizio, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo e dei relativi prospetti ST e SX, il sostituto d imposta potrà utilizzare esclusivamente il credito di cui al rigo SX37 per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi. Nella compilazione del modello di versamento "F24" la R.M. n. 9/E del 2005 precisa che i codici tributo sopra menzionati devono essere esposti nella colonna "Importi a credito compensati" della "Sezione Erario", con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta a cui si riferisce il credito espresso nella forma "AAAA" In seguito all'istituzione dei suddetti codici, il vigente codice tributo "1678", denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute di imposte erariali da utilizzare in compensazione", dovrà essere utilizzato esclusivamente per la compensazione delle eccedenze di versamenti da ritenute scaturenti dai quadri RZ dei modelli "Unico/società di capitali" e "Unico/enti non commerciali ed equiparati" Riepilogo altri crediti. Al fine di monitorare l'utilizzo da parte del sostituto d'imposta del credi d imposta sull anticipo del TFR, nel prospetto SX, di riepilogo dei crediti e delle compensazioni, è stato introdotto quest'anno il nuovo rigo SX41 "Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998". Nel suddetto rigo andranno esposti: nella colonna 1, l'importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1 gennaio 2005 nella colonna 2, l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1 utilizzato nel modello di pagamento F24 (codice tributo 1250) a compensazione: o delle ritenute operate nell'anno sul Tfr a qualunque titolo erogato (codice tributo 1012) o della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, (codice tributo 1712 per l'acconto, 1713 per l'eventuale saldo) nella colonna 3, l'importo del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato nel punto 4 del prospetto ST della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell'anno sul Tfr erogato (compensazione interna) nella colonna 4, l'importo del credito residuo risultante alla data del 31 dicembre 2005 dalla seguente operazione: colonna 1 - colonna 2 - colonna 3. Va ricordato che il suddetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 47

48 13 Compilazione del modello 770/2006 Semplificato e Ordinario in caso di operazioni straordinarie Criteri generali di compilazione. Le modalità di compilazione del mod. 770, nel caso in cui si siano verificate nell anno di riferimento della dichiarazione (2005) ovvero in quello di presentazione (2006) operazioni societarie straordinarie (fusioni e scissioni totali) ed operazioni ad esse assimilabili presentano alcune significative modifiche rispetto allo scorso anno, anche a seguito della suddivisione della dichiarazione in due parti (modello semplificato e ordinario) da presentare in tempi diversi. In particolare, nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie determinanti l estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto quali, ad esempio, le fusioni, anche mediante incorporazione e le scissioni totali, il sostituto d imposta che succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la dichiarazione, comprensiva anche del periodo dell anno nel quale il soggetto estinto ha effettivamente operato. Ne consegue che nel mod. 770/2006 dovranno essere sempre compilati quadri e comunicazioni dati distinti riferibili al soggetto dichiarante e ai soggetti estinti, anche per quanto concerne il personale dipendente che si è trasferito presso il sostituto d imposta subentrante (ad esempio la società incorporante), naturalmente fino al momento del passaggio. Sono assimilate alle operazioni societarie straordinarie sopra citate, agli effetti della redazione della dichiarazione dei sostituti d imposta, le seguenti operazioni: successione mortis causa dell imprenditore individuale e continuazione della attività da parte degli eredi (in caso di non continuazione v. oltre); scioglimento di società di persone e continuazione della attività in forma individuale da parte di uno solo dei soci ai sensi dell art del cod. civ.; i trasferimenti di competenze fra amministrazioni pubbliche. Ai fini della individuazione dei quadri e delle comunicazioni contenenti i dati dei soggetti per i quali si presenta la dichiarazione in veste di successore, il dichiarante deve indicare nel riquadro contenuto in ciascun quadro denominato Codice fiscale del sostituto d imposta il codice fiscale del soggetto estinto e nel riquadro Codice fiscale quello del soggetto dichiarante. Oltre alle citate situazioni, i passaggi di dipendenti tra un datore di lavoro ed un altro possono avvenire anche per effetto di trasferimento avvenuto nel 2005 (e non fino alla data di presentazione del mod. 770/2006) all interno di gruppi di imprese o di trasferimento di aziende o di rami di aziende ovvero a seguito di scissioni parziali. In queste ipotesi, tuttavia, le modalità di compilazione del mod. 770 differiscono da quelle previste nei casi di estinzione in precedenza elencati Fusione di società (propria o per incorporazione) avvenuta nel Comunicazione dati relativi alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati. Qualora l operazione di fusione sia avvenuta nel 2005 (effetti giuridici sorti in questo anno), il soggetto risultante dalla fusione ovvero la società incorporante deve procedere ad una compilazione distinta delle singole comunicazioni dati a seconda che vengano esposte situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti. Inoltre, relativamente a Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 48

49 questi ultimi, verranno indicati tutti gli elementi richiesti dall art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 (concernente il contenuto della dichiarazione dei sostituti d imposta, come modificata dal D.P.R. n. 435/2001), riguardanti il periodo compreso fra il 1 gennaio 2005 e la data di cessazione dell attività. Le istruzioni alla compilazione del modello 770/2006 Semplificato precisano che, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto tenuto a presentare la dichiarazione (società risultante della fusione), dovrà essere trasmessa una unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni avendo cura di indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla apposita dicitura codice fiscale senza evidenziare il codice fiscale dell estinto nell apposito rigo codice fiscale del sostituto d imposta presente nella comunicazione. In tale evenienza nella parte B, (punti da 1 a 42) i dati dei diversi rapporti andranno indicati complessivamente mentre i punti da 45 a 56 devono essere compilati indicando i redditi corrisposti dal sostituto estinto e conguagliato dal soggetto che rilascia la certificazione (subentrante). Nelle comunicazioni relative al dichiarante/successore dovranno essere compilate distinte comunicazioni per indicare l operato del soggetto estintosi nei confronti: dei dipendenti trasferiti per effetto dell operazione straordinaria; dei dipendenti cessati con il soggetto estinto e successivamente riassunti (nel corso del medesimo anno solare) dal sostituto subentrante. Viceversa, in caso di conguaglio di fine anno 2005 effettuato dalla società estinta, con o senza rilascio del cud 2006 da parte di quest ultima: la società dichiarante dovrà trasmettere una unica comunicazione avendo cura di indicare oltre al proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura codice fiscale anche quello dell estinto nell apposito rigo codice fiscale del sostituto d imposta presente nella comunicazione; la comunicazione dovrà essere ugualmente effettuata dalla società incorporante ancorchè la medesima non abbia operato e versato sugli stessi ritenute; la compilazione, che non richiede indicazioni ai punti da 45 a 56, va effettuata nei confronti: o dei soggetti per i quali si è verificato il passaggio al nuovo datore di lavoro; o dei soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro o sono stati collocati a riposo dal soggetto successivamente estintosi. Per quanto riguarda la sezione D assistenza fiscale le istruzioni per la compilazione del modello precisano che nel caso di operazioni straordinarie con estinzione con estinzione del sostituto d imposta il dichiarante deve esporre i dati complessivi delle operazioni di conguaglio effettuate nei medi da luglio a dicembre Gli altri quadri e comunicazioni dati. In merito alla distinta compilazione delle altre comunicazioni dati e degli altri quadri staccati a nome del soggetto estinto (comunicazione dati lavoro autonomo e provvigioni), innovativamente le istruzioni alla compilazione della comunicazione dati lavoro autonomo Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 49

50 precisano che, ove l operazione straordinaria determini l estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto, il dichiarante deve compilare più comunicazioni ed esporre distintamente la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti semprechè questi ultimi abbiano consegnato al percettore la certificazione di cui all art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322/1998 e quella riferibile al proprio operato in qualità di sostituto d imposta. Nella diversa ipotesi in cui la certificazione sia stata rilasciata dalla società incorporante o risultante (anche se a fronte di pagamenti effettuati dalla società estinta), si ritiene che i relativi dati dovranno essere riportati nella comunicazione omettendo l indicazione del codice fiscale del sostituto d imposta estinto. Relativamente ai quadri del modello Ordinario, le istruzioni precisano invece che occorre procedere sempre alla distinta indicazione dei dati riferibili al soggetto subentrante o risultante e al soggetto estinto, a nulla rilevando si ritiene il soggetto che ha rilasciato la eventuale certificazione (ad esempio per gli utili). Come si è già segnalato, l obbligo di compilazione di separati quadri sussiste tanto nell ipotesi in cui l operazione di fusione abbia avuto effetti fiscali retroattivi, come consentito dall art. 172, comma 7, del Tuir, quanto nel caso ciò non sia avvenuto. Come già detto, ai fini della materiale redazione delle Comunicazioni dati e quadri staccati concernenti i soggetti estinti a seguito dell operazione straordinaria, il soggetto risultante dalla fusione, ovvero l incorporante, oltre ad indicare il proprio codice fiscale, deve anche compilare il riquadro del Codice fiscale del sostituto di imposta relativo al soggetto estinto (ad esempio la società incorporata) Compilazione del quadro/prospetto ST. Qualora per talune mensilità le ritenute siano state operate dalla società estinta ma il versamento sia stato eseguito dalla società dichiarante, la compilazione del quadro ovvero del prospetto ST, relativo all indicazione dei versamenti effettuati, dovrà avvenire nel seguente modo: nel quadro ST intestato alla società (incorporata o fusa), si compileranno esclusivamente i punti 1, 2 e 9 indicando il codice K nel punto 7; nel quadro ST intestato alla società dichiarante occorrerà evidenziare ogni punto secondo le ordinarie modalità, ad eccezione del punto 2, che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice L al punto 7. In questo caso il punto 5 corrisponderà alla differenza tra l importo indicato al punto 2 del quadro ST intestato alla società incorporata o fusa ed i punti 3 e 4 del quadro ST della società incorporante o risultante dalla fusione. Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionali Irpef, ma il relativo versamento è stato eseguito dalla società risultante dalla operazione societaria straordinaria. Al contrario, il quadro SX sarà unico, vale a dire dovrà riportare cumulativamente sia le compensazioni effettuate del soggetto estinto sia quelle operate della società dichiarante con riferimento all intero anno 2005 nonché le eventuali eccedenze da utilizzare nel 2006 e/o di cui si intende chiedere il rimborso. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 50

51 La numerazione dei prospetti/quadri e delle comunicazioni dati. Si ritiene che ai prospetti/quadri omogenei debba essere data una numerazione progressiva unica per ciascuna tipologia. Così, ad esempio, se per l indicazione delle ritenute operate si utilizzano n. 7 moduli riferiti alla società incorporante o risultante dalla fusione e 4 moduli riferiti alla società incorporata o fusa, ai primi dovrà darsi la numerazione da 1 a 7 ed ai secondi quella da 8 a 11. Si precisa infine che anche il numero progressivo di comunicazione dati lavoro dipendente e lavoro autonomo deve essere univoco e crescente nell ambito dell intera dichiarazione anche in presenza di operazioni straordinarie Fusione di società (propria o per incorporazione) avvenuta nel Qualora l operazione di fusione sia avvenuta nel 2006 (effetti giuridici sorti in quest anno), vale a dire nello stesso anno in cui viene presentato il mod. 770/2006 Semplificato (prima del 2 ottobre 2006) ovvero Ordinario, occorre distinguere fra le seguenti due ipotesi: a) fusione avvenuta nei primi (due) mesi del 2006 e comunque prima delle operazioni di conguaglio di fine 2005; b) fusione avvenuta nel 2006, dopo le operazioni di conguaglio di fine anno Nel primo caso, poiché il sostituto d imposta dichiarante (ad esempio la società incorporante) è subentrato al soggetto estinto (la società incorporata) anche nelle operazioni di conguaglio nonché, di norma, nel rilascio delle certificazioni si avrà la seguente situazione: per ogni dipendente cessato anteriormente all operazione straordinaria, la società dichiarante compilerà una comunicazione indicando il codice fiscale del soggetto estinto; per ogni dipendente che si è trasferito dal soggetto estinto al nuovo datore di lavoro dovrà essere trasmessa una unica comunicazione per ciascun percepiente contenente esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura codice fiscale in cui riepilogare ai punti da 45 a 56 le somme corrisposte dalla società estinta ma dalla medesima non conguagliate. Nel caso sub b), invece, la società dichiarante provvederà alla compilazione di distinte comunicazioni per conto del soggetto estinto relativamente ai conguagli da quest ultimo effettuati. Conseguentemente nella comunicazione dei redditi di lavoro dipendente della società estinta non si compilano le caselle da 45 a 56 e si evidenzia il codice fiscale del soggetto estinto nell apposito rigo codice fiscale del sostituto d imposta presente in ciascun quadro/comunicazione. Il dichiarante non compilerà i punti da 45 a 56, neppure per i dipendenti trasferitisi alla società risultante dalla fusione o incorporazione senza cessazione del rapporto, in quanto per questi ultimi il passaggio da un datore di lavoro ad un altro si è verificato nel corso del Sarà infatti con riferimento al 770 relativo al 2006 che la società risultante dalla fusione o incorporazione compilerà la Comunicazione indicando per i dipendenti trasferiti le retribuzioni corrisposte nei primi mesi dell anno 2005 dal soggetto estinto. Le restanti Comunicazioni e quadri del mod. 770/2006 dovranno essere sempre compilati distintamente per i pagamenti effettuati nel 2005 dalla società risultante dalla fusione o incorporante e per quelli fatti dalla società estinta (questi ultimi quadri caratterizzati,come già detto, anche dal codice fiscale della società fusa o incorporata). Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 51

52 Nell ipotesi in cui l operazione straordinaria intervenga successivamente alla scadenza del termine di presentazione del mod. 770/2006 Semplificato, ma entro il termine per la presentazione del modello 770/2006 Ordinario, vale a dire il 31 ottobre 2006, ciascuna società destinata ad estinguersi tra il 3 ottobre ed entro il 31 ottobre 2006 presenterà autonomamente un modello 770/2006 Semplificato. Inoltre ove ad esempio la società incorporante abbia esaurito gli obblighi dichiarativi tramite il 770/2006 Semplificato, la medesima sarà tenuta, per conto delle società estinte, alla presentazione del modello 770/2006 Ordinario entro il 31 ottobre Operazioni straordinarie che non comportano la estinzione dei soggetti partecipanti: trasferimento di dipendenti a seguito di conferimento, cessione od usufrutto d azienda o rami di azienda. Per quanto riguarda la compilazione e la presentazione del modello 770/2006 (Semplificato e Ordinario) da parte delle imprese che hanno realizzato operazioni straordinarie che non hanno comportato l estinzione di alcun soggetto con passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, andranno osservati i seguenti criteri. Con le stesse regole andranno altresì riepilogate le operazioni relative ai passaggi di dipendenti avvenute per effetto della cessione del relativo contratto Modello 770/2006 (Semplificato e Ordinario) dell impresa conferitaria, cessionaria o usufruttuaria. Comunicazione dati lavoro dipendente ed assimilati dell impresa conferitaria cessionaria o usufruttuaria Il nuovo datore di lavoro, oltre ad essere tenuto ad effettuare il conguaglio di fine anno ed a rilasciare la certificazione, comprendente l intero anno, in sede di compilazione della Comunicazione dati lavoro dipendente ed assimilati non deve procedere ad una distinta annotazione dei dati riguardanti ciascun lavoratore dipendente, bensì includere anche il personale dipendente acquisito tramite l operazione di acquisizione dell azienda, evidenziando nei punti da 48 a 59 le somme e i valori corrisposti dalla impresa trasferente. In particolare nel punto 48 dovrà essere indicato il codice 1 desunto dalla Tabella SE riprodotta in calce al presente capitolo. Altri quadri dell impresa conferitaria cessionaria o usufruttuaria Negli altri quadri e Comunicazioni del modello 770/2006 dovranno essere indicati solo i pagamenti effettuati dalla conferitaria, cessionaria o usufruttuaria, senza compilazione, quindi, di quadri distinti relativi a situazioni che si riferiscono al soggetto (società, impresa) che cede o conferisce l azienda. Inoltre, il sostituto d imposta subentrante, tenuto ad effettuare il prelievo delle residue rate di addizionale all Irpef, saldo e primo acconto irpef da assistenza fiscale nonché addizionali irpef e acconto a tassazione separata da assistenza fiscale, oltre ad indicare i dati relativi di versamenti delle predette rate, dovrà compilare ulteriori righi per esporre l importo complessivo residuo delle rate prelevate (addizionali locali da conguaglio di fine anno 2003; irpef, acconto a tassazione separata e addizionali da assistenza fiscale). Per ciascun codice tributo va indicato: punto 1 12/2005 ; punto 2 ammontare complessivo prelevato per effetto del passaggio ; Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 52

53 punto 7 codice N ; punto 9 il codice tributo corrispondente alle rate prelevate su redditi non corrisposti o relativamente ai quali non ha prestato assistenza fiscale (3802; 3816; 4731; 4730; 3803; 3818; 4201) Modello 770/2006 (Semplificato e Ordinario) dell impresa conferente, cedente o nuda proprietaria. Dovrà essere redatta una Comunicazione dati lavoro dipendente ed assimilati comprensivo sia del personale trasferito (fino al conferimento, alla cessione o alla costituzione dell usufrutto) sia di quello eventualmente ancora in forza alla chiusura dell esercizio. Le istruzioni alla compilazione quest anno precisano che il sostituto d imposta cedente, pur non rilasciando la certificazione CUD ai dipendenti trasferiti senza interruzione del rapporto è tenuto ad indicare nella propria comunicazione redditi di lavoro dipendente gli emolumenti corrisposti prima del passaggio dei dipendenti contrassegnando (e in questo consiste la novità) con il codice 8 al punto 48 la parte B della comunicazione dati lavoro dipendente. Nella sezione relativa all assistenza fiscale il sostituto procederà all esposizione di quanto rimborsato e/o trattenuto avendo cura di evidenziare il codice F a casella 53 per indicare i casi in cui, a seguito del passaggio, il sostituto cedente non abbia potuto completare l assistenza fiscale. Negli altri quadri e Comunicazioni dati del modello 770 dovranno essere indicati solo i pagamenti effettuati dalla conferente o cedente. Dovranno inoltre essere evidenziati nel quadro ST i dati relativi alle residue rate delle addizionali all Irpef, saldo e primo acconto irpef da assistenza fiscale nonché addizionali irpef e acconto a tassazione separata da assistenza fiscale non prelevate per effetto del predetto passaggio. A tale fine nel quadro ST dovranno essere esposti i dati relativi alle rate non prelevate per effetto del passaggio (addizionale da conguaglio 2004; irpef, acconto a tassazione separata e addizionali da assistenza fiscale), indicando per ciascun codice tributo: punto 1 12/2005 ; punto 2 ammontare non prelevato per effetto del passaggio ; punto 7 codice M ; punto 9 il codice tributo corrispondente alle residue rate non prelevate (3802; 3816; 4731; 4730; 3803; 3818; 4201). 14 Modello 770 integrativo. Ai sensi dell articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, la correzione degli errori e l integrazione delle omissioni nelle dichiarazioni dei sostituti d imposta, possono effettuarsi, fatta salva l applicazione delle sanzioni, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione. Quest ultima deve essere presentata entro il termine per l accertamento di cui all articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Quindi, l errore commesso nel mod. 770/2006 trasmesso entro 2 ottobre 2006 (ad esempio, l omessa indicazione di una comunicazione dati lavoro autonomo) potrà essere corretto entro il 31 dicembre dell anno Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 53

54 Il nuovo comma 8 dell articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che la dichiarazione integrativa possa presentarsi anche in via telematica e non solo per il tramite di un ufficio postale Modello 770 integrativo a favore del sostituto. Con una diversa disposizione, recata dall articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, è stato previsto che il sostituto d imposta possa integrare a suo favore la dichiarazione mod. 770, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior debito o un minor credito d imposta (ad esempio una eccedenza di ritenute non indicate nella dichiarazione originaria). Tale integrazione deve effettuarsi mediante una successiva dichiarazione che va prodotta entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d imposta successivo (quindi nel caso di specie entro il 30 settembre 2007). Al pari della dichiarazione integrativa di cui al comma 8, quella in esame (dichiarazione integrativa in diminuzione) può presentarsi anche in via telematica, utilizzando i modelli approvati per il periodo d imposta cui la integrazione è riferita. Il maggior credito d imposta risultante dalla dichiarazione integrativa in diminuzione può utilizzarsi in compensazione ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Modello 770 correttivo nei termini. Si tratta della presentazione di una nuova dichiarazione qualora il contribuente ripresenti, entro i termini ordinari (vale a dire entro il 2 ottobre 2006 ovvero entro il 31 ottobre 2006), un successivo mod. 770/2006 che in precedenza era già stato trasmesso. In altri termini la seconda dichiarazione annulla e sostituisce il precedente mod.770 trasmesso Modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative e correttive. I sostituti d imposta che presentano il Mod. 770/2006 Semplificato possono produrre la dichiarazione correttiva nei termini o la Dichiarazione integrativa mediante due modalità: presentazione integrale di una nuova dichiarazione; presentazione delle singole comunicazioni e/o prospetti che si intendono sostituire. Per rettificare la dichiarazione secondo la prima modalità è sufficiente barrare l apposita casella presente nel frontespizio ( correttiva nei termini o dichiarazione integrativa ), ripresentando l intero modello. Per utilizzare la seconda modalità, chiarisce la C.M. n. 34/E del 2002, è necessario riportare, previa barratura di una delle predette caselle: nel prospetto firma della dichiarazione, il numero delle comunicazioni presenti nella dichiarazione. Se ad esempio, la rettifica è stata effettuata per inserire una nuova comunicazione, il campo dovrà riportare il numero complessivo delle comunicazioni trasmesse, comprensivo quindi di quelle aggiunte con la dichiarazione integrativa. Qualora Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 54

55 si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa il numero delle comunicazioni corrisponderà a quello indicato nella dichiarazione originaria; in relazione alle singole comunicazioni o prospetti che si intende sostituire sarà necessario indicare se trattasi di inserimento di una certificazione o di un prospetto (I), aggiornamento di una certificazione o di un prospetto (A) ovvero cancellazione di una certificazione o di un prospetto (C). Il codice da inserire viene visualizzato in sede di compilazione delle comunicazioni dati e non è presente nel modello cartaceo. Nell ipotesi di trasmissione di ulteriori comunicazioni si dovrà rispettare la progressione numerica, riportando nello spazio progressivo comunicazione il numero successivo a quello utilizzato per l invio dell ultima comunicazione contenuta nel Mod. 770 Semplificato oggetto di rettifica. L aggiornamento di comunicazioni già inviate, sarà effettuato utilizzando lo stesso numero progressivo relativo alla comunicazione che si intende sostituire. Analoghe modalità possono essere utilizzate per correggere o integrare i prospetti ST e/o SX avendo cura di ricompilare integralmente detti prospetti. La C.M. n. 34/E del 2002 ha precisato che ai fini dei rapporti tra intermediario e contribuente, a quest ultimo deve essere consegnato quanto trasmesso in via telematica all Agenzia delle entrate, quale dichiarazione integrativa o dichiarazione correttiva nei termini e cioè il frontespizio e le sole comunicazioni oggetto di rettifica. Tale ultima dichiarazione, unitamente a quella precedentemente trasmessa e consegnata al contribuente fornirà la prova al sostituto dell esatto contenuto dell adempimento dichiarativo. Si precisa infine che la dichiarazione correttiva nei termini o integrativa parziale prevede sempre la sostituzione dell intera certificazione o dell intero prospetto, dal momento che non è possibile sostituire singoli campi della comunicazione o del prospetto del mod Sanzioni previste per il modello Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini, si applica la sanzione prevista dall art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, vale a dire dal 120 al 240% delle ritenute non versate con un minimo di 258,00 euro. Al riguardo si precisa che le istruzioni alla compilazione del modello 770/2006 Semplificato stabiliscono che è sanzionabile altresì la violazione dell'obbligo dichiarativo anche qualora questo sia previsto ai soli fini contributivi. L'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello precisano che la medesima sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dalla Agenzia delle Entrate, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale e non regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell invito da parte dell ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni. La violazione relativa all'omessa presentazione della dichiarazione può essere regolarizzata nelle seguenti ipotesi. Se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione, la violazione può essere regolarizzata Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 55

56 eseguendo il pagamento di una sanzione pari ad un ottavo di euro 258, ferma restando l applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi. Se la dichiarazione viene presentata successivamente ai predetti novanta giorni ma, comunque, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, la violazione può essere regolarizzata con il pagamento della sanzione ridotta ad un quinto di euro 258,00, a condizione che le ritenute siano state regolarmente operate e versate Dichiarazione infedele. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, se l ammontare dei compensi, interessi o altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione dal 100 al 200 % dell importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 258,00. Per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata l'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 471/1997 precede la sanzione pari ad euro 51,00. Al fine di avvalersi del ravvedimento operoso, la sanzione minima prevista pari al 100% delle ritenute non versate riferibili ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati, con un minimo di euro 258,00 è ridotta al 20% semprechè, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, il sostituto ponga in essere i seguenti adempimenti: pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno; presentazione di una dichiarazione integrativa. Infine la sanzione di euro 51,00, prevista per ogni percipiente non dichiarato, è ridotta ad un quinto alle medesime condizioni descritte in precedenza Violazione dell obbligo di esecuzione e di versamento delle ritenute. La violazione dell obbligo di esecuzione in tutto o in parte di ritenute alla fonte da parte del sostituto d imposta è disciplinata dall art. 14 del D.Lgs. n. 471/1997, il quale stabilisce in capo al sostituto d imposta una sanzione amministrativa pari al 20% dell ammontare delle ritenute non trattenute. La violazione di omesso o tardivo versamento di ritenute alla fonte da parte del sostituto d imposta è disciplinata dall art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, il quale stabilisce in capo al sostituto d imposta una sanzione amministrativa pari al 30% dell ammontare delle ritenute non versate o versate in ritardo. La sanzione del 30% per il mancato o carente versamento delle ritenute alla fonte operate alle scadenze prescritte è ridotta: ad un terzo (10%) se le somme dovute sono pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973; ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell esito del controllo formale effettuato si sensi dell art. 36-ter del D.P.R. 600/1973. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 56

57 Le violazioni dell obbligo di esecuzione e di versamento di ritenute alla fonte possono essere regolarizzate, a cura del sostituto, con il pagamento di una sanzione ridotta, mediante l istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. In particolare, il mancato o carente versamento delle ritenute alla fonte operate alle scadenze prescritte può essere regolarizzato ai sensi dell art. 13, comma 1, lett. a), del citato Decreto, con il pagamento della ritenuta non tempestivamente versata, degli interessi moratori calcolati al tasso legale (2,5% del 1 gennaio 2004) con maturazione giorno per giorno e della sanzione in misura ridotta, pari ad un ottavo del minimo, se il versamento delle ritenute non tempestivamente versate viene effettuato entro 30 giorni dalla prescritta scadenza. Se la regolarizzazione avviene oltre il suddetto termine di 30 giorni, ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale sono state commesse le violazioni, il sostituto d'imposta dovrà provvedere al pagamento delle ritenute non versate nonchè dei relativi interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione in misura ridotta pari ad un quinto del 30% delle ritenute non tempestivamente versate. La regolarizzazione dell obbligo di mancata esecuzione delle ritenute alla fonte può essere effettuata ai sensi dell art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997, con il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un quinto del 20% delle ritenute non trattenute, se la regolarizzazione viene effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo i migliori saluti. Alessandro Antonelli Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 57

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