STUDIO ANTONELLI A TUTTI I SIGG. CLIENTI LORO SEDI

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1 Dott. Alessandro Antonelli TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA REVISORE CONTABILE Dott.ssa Giancarla Berti COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE Dott. Federico Mambelli ASSISTENTE Dott. Alessandro Mengozzi COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE Dott. Stefano Sgarzani COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE Dott. Stefano Zanfini ASSISTENTE Forlì, 20 settembre 2006 A TUTTI I SIGG. CLIENTI LORO SEDI AREA: DICHIARAZIONI FISCALI CIRCOLARE N. 33/2006 Oggetto: Dichiarazione dei sostituti d imposta per il 2005: Indice: 1) Modello 770/2006 Semplificato Modalità di compilazione dei prospetti di maggiore interesse Termine di presentazione 2 ottobre 2006; 2) Modello 770/2006 Ordinario Modalità di compilazione dei quadri di maggiore interesse Termine di presentazione: 31 ottobre PREMESSA MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO SOGGETTI OBBLIGATI COMPOSIZIONE DEL MODELLO RIQUADRO FIRMA DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 770/2006 ORDINARIO SOGGETTI OBBLIGATI COMPOSIZIONE DEL MODELLO MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI TRONCAMENTO DEGLI IMPORTI TERMINI DI PRESENTAZIONE E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI TERMINI DI TRASMISSIONE DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO SUDDIVISIONE IN DUE PARTI DISTINTE DEL MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO... 9 Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 1

2 6.2.1 TRASMISSIONE INTEGRALE DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO SUSSISTENDO L OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEL MODELLO ORDINARIO TRASMISSIONE DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO IN DUE PARTI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770 ORDINARIO MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO - COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE PARTE B DATI FISCALI PARTE B DATI RELATIVI AL CONGUAGLIO COMPLESSIVO PARTE B INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ED EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE PARTE B DATI RELATIVI AL CUD PARTE B DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO (PUNTI DA 73 A 78) PARTE B DATI RELATIVI AL TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/ PARTE B DATI RELATIVI AL TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DALL 1/1/ PARTE B DATI RIEPILOGATIVI PARTE B COMPILAZIONE DELLA SEZIONE NEL CASO DI INDENNITÀ EROGATE A SEGUITO DI DECESSO DEL LAVORATORE DIPENDENTE AI SENSI DELL ART DEL C.C. OVVERO IN CASO DI EREDITÀ PARTE B COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE IN IPOTESI DI COMPENSI RELATIVI A RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A SOGGETTO NON RESIDENTE PARTE B COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE IN IPOTESI DI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SOGGETTA A TASSAZIONE SEPARATA PARTE B COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE IN IPOTESI DI INCENTIVO ALL ESODO SOGGETTO A TASSAZIONE AD ALIQUOTA AGEVOLATA (50% DELL ALIQUOTA APPLICATA SUL TFR) PARTE D - DATI DELL ASSISTENZA FISCALE PARTE D - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO EFFETTUATE NEI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE PARTE D - COMPILAZIONE IN IPOTESI DI CONGUAGLIO EFFETTUATO TARDIVAMENTE (OLTRE IL MESE DI LUGLIO) PARTE D - COMPILAZIONE IN IPOTESI DI CONGUAGLIO A CREDITO E DI RETTIFICATIVO A DEBITO PARTE D - COMPILAZIONE IN IPOTESI DI CONGUAGLIO A DEBITO E DI INTEGRATIVO MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO - COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE IN IPOTESI DI REDDITI CORRISPOSTI A SOGGETTI NON RESIDENTI DATI RELATIVI AL PERCETTORE ESTERO MODALITÀ DI COMPILAZIONE IN IPOTESI DI REDDITI CORRISPOSTI AD UN LAVORATORE AUTONOMO RESIDENTE MODALITÀ DI COMPILAZIONE IN IPOTESI DI PROVVIGIONI CORRISPOSTE AD AGENTE RESIDENTE MODALITÀ DI COMPILAZIONE IN IPOTESI DI COMPENSI PER ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE MODELLO 770/2006 ORDINARIO - QUADRO SI - UTILI PAGATI NELL ANNO PRIMO PROSPETTO - UTILI PAGATI NELL ANNO 2005 IN QUALITÀ DI EMITTENTE SECONDO PROSPETTO - UTILI ESTERI PAGATI NELL ANNO TERZO PROSPETTO UTILI DELIBERATI FINO AL 30 GIUGNO QUARTO PROSPETTO UTILI DELIBERATI DAL 1 LUGLIO 1998 E PROVENTI EQUIPARATI MODELLO 770/2006 ORDINARIO - QUADRO SK - COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ ED ENTI RESIDENTI E NON RESIDENTI SOGGETTI INTERESSATI ALLA COMPILAZIONE E CONTENUTO DEL QUADRO MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO ED ORDINARIO PROSPETTO/QUADRO ST RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE E IMPOSTE SOSTITUTIVE IMPORTI DA INDICARE NEL PROSPETTO/QUADRO ST MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO PUNTO 1 PERIODO DI RIFERIMENTO PUNTO 2 RITENUTE OPERATE PUNTO 3 IMPORTI UTILIZZATI A SCOMPUTO PUNTO 4 CREDITI D IMPOSTA UTILIZZATI A SCOMPUTO Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 2

3 PUNTO 5 IMPORTO VERSATO PUNTO 6 INTERESSI PUNTI 7 NOTE E 8 EVENTI ECCEZIONALI PUNTI 9 CODICE TRIBUTO, 11 CODICE REGIONE E 12 DATA DI VERSAMENTO COMPILAZIONE DEL PROSPETTO/QUADRO ST IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO COMPILAZIONE DEL PROSPETTO ST IN CASO DI ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE TRIBUTO E/O REGIONE MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO ED ORDINARIO - PROSPETTO/QUADRO SX - RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO/QUADRO SX RIEPILOGO DEI CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE RIEPILOGO ALTRI CREDITI COMPILAZIONE DEL MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO E ORDINARIO IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE CRITERI GENERALI DI COMPILAZIONE FUSIONE DI SOCIETÀ (PROPRIA O PER INCORPORAZIONE) AVVENUTA NEL COMUNICAZIONE DATI RELATIVI ALLE CERTIFICAZIONI DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI GLI ALTRI QUADRI E COMUNICAZIONI DATI COMPILAZIONE DEL QUADRO/PROSPETTO ST LA NUMERAZIONE DEI PROSPETTI/QUADRI E DELLE COMUNICAZIONI DATI FUSIONE DI SOCIETÀ (PROPRIA O PER INCORPORAZIONE) AVVENUTA NEL OPERAZIONI STRAORDINARIE CHE NON COMPORTANO LA ESTINZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI: TRASFERIMENTO DI DIPENDENTI A SEGUITO DI CONFERIMENTO, CESSIONE OD USUFRUTTO D AZIENDA O RAMI DI AZIENDA MODELLO 770/2006 (SEMPLIFICATO E ORDINARIO) DELL IMPRESA CONFERITARIA, CESSIONARIA O USUFRUTTUARIA MODELLO 770/2006 (SEMPLIFICATO E ORDINARIO) DELL IMPRESA CONFERENTE, CEDENTE O NUDA PROPRIETARIA MODELLO 770 INTEGRATIVO MODELLO 770 INTEGRATIVO A FAVORE DEL SOSTITUTO MODELLO 770 CORRETTIVO NEI TERMINI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE SANZIONI PREVISTE PER IL MODELLO MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO DICHIARAZIONE INFEDELE VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI ESECUZIONE E DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE Premessa. Con il provvedimento 17 gennaio 2006 dell Agenzia delle entrate, pubblicato nel S.O. n. 22 alla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006, sono stati approvati: il modello 770/2006 Semplificato, relativo all anno 2005, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte del sostituti d imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, dei dati delle certificazioni relative ai redditi più diffusi sui quali vige l obbligo di effettuazione delle ritenute, dell assistenza fiscale prestata, dei versamenti e delle compensazioni effettuate; il modello 770/2006 Ordinario, relativo all anno 2005, con le relative istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione dei sostituti d imposta per altri redditi soggetti a ritenuta (es. redditi di capitale) nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 3

4 Con successivo provvedimento del 18 aprile 2006, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 109 alla G.U. n. 101 del 3 maggio 2006, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle predette dichiarazioni. Con la presente circolare si intendono illustrare i quadri di maggiore interesse per le imprese in indirizzo, evidenziando le novità nella compilazione dei modelli 770/2006 Semplificato ed Ordinario. 2. Modello 770/2006 Semplificato. 2.1 Soggetti Obbligati. Il modello 770/2006 Semplificato deve essere compilato per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dal nuovo l'art. 4, comma 3-bis, del D.P.R. n. 322/1998, in base al quale i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, obbligati al rilascio della certificazione dei sostituti d imposta di cui all articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 600/1973, devono trasmettere, in via telematica all Agenzia delle entrate, gli stessi dati contenuti nella predetta certificazione, oltre a quelli necessari per la liquidazione dell imposta e dei contributi previdenziali dovuti all Inps, all Inpdap ed all Ipost e/o dei premi assicurativi dovuti all Inail. L obbligo di trasmissione dei dati di cui sopra sostituisce a tutti gli effetti quello di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta previsto dal comma 1 dell art. 4 del D.P.R. n. 322/1998. I sostituti di imposta, diversi da quelli che hanno effettuato ritenute sui redditi di capitale, che hanno erogato redditi, nel corso dell anno 2005, soggetti a ritenuta di cui agli articoli 23 (sui redditi di lavoro dipendente), 24 (sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), 25 (sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi), 25-bis (sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) e 29 (su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) del D.P.R. n. 600/1973, esauriranno i loro obblighi trasmettendo i dati relativi alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo e delle provvigioni nonché dei dati relativi alla assistenza fiscale prestata nel 2005, mediante la presentazione del nuovo modello semplificato, comprensivo dei dati relativi ai versamenti complessivamente effettuati e delle compensazioni operate. In sintesi, i sostituti d imposta di cui sopra esauriranno i loro adempimenti trasmettendo, entro il 30 settembre dell anno successivo a quello di erogazione: i dati relativi alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati; i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo e provvigioni; i dati complessivi dei versamenti effettuati e delle compensazioni operate. Inoltre le istruzioni alla compilazione del prospetto SX precisano che il modello 770/2006 Semplificato va compilato anche per esporre la scelta fra compensazione e rimborso del credito evidenziato nel precedente modello di dichiarazione, anche se nel corso dell anno 2005 non sono state operate ritenute. In questo caso unitamente al prospetto SX va presentato il solo frontespizio. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 4

5 2.2 Composizione del modello. Il modello si compone di un frontespizio e delle seguenti Comunicazioni e prospetti: Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, contenenti i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, alle indennità di fine rapporto ed equipollenti, alle altre indennità e all assistenza fiscale; Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, contenenti i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento di affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio e redditi diversi; Prospetto ST, contenente l indicazione delle ritenute alla fonte operate, delle trattenute per assistenza fiscale e delle imposte sostitutive: Prospetto SX, per l indicazione del riepilogo delle compensazioni effettuate. 2.3 Riquadro firma della dichiarazione. Qualora presso la società o l'ente esista un organo deputato alla funzione di controllo contabile (revisore contabile persona fisica, società di revisione o collegio sindacale), nel riquadro firma della dichiarazione apposto nel frontespizio deve essere apposta la firma dei soggetti che effettuano il suddetto controllo contabile (ad esempio in caso di controllo affidato ad una società di revisione va posta la firma del soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile) ovvero dal presidente se si tratta di organo collegiale. Dovrà essere altresì evidenziato il codice fiscale dell'incaricato del controllo contabile nell'apposita casella di nuova istituzione, mentre nell'altra nuova casella denominata "Soggetto" dovrà essere indicato uno dei seguenti codici: 1. se il controllo è esercitato dal revisore contabile; 2. se il controllo è esercitato dalla società di revisione; 3. se il controllo è esercitato dal Collegio sindacale. Nella sezione "Firma della dichiarazione", è presente la casella "Invio avviso telematico all'intermediario"; tale casella dovrà essere barrata qualora il sostituto d'imposta richieda che eventuali comunicazioni di irregolarità generate dalla liquidazione della dichiarazione siano inviate telematicamente all'intermediario incaricato della trasmissione della dichiarazione (avviso telematico). L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella "Ricezione avviso telematico" inserita nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica". Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità). Si ricorda che la sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni, pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta a un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 5

6 3. Modello 770/2006 Ordinario. Il secondo modello dichiarativo è costituito dal modello 770 Ordinario, che deve essere utilizzato dai sostituti d imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell anno 2005 e ad operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi ai versamenti effettuati, alle compensazioni operate ed ai crediti d imposta utilizzati. 3.1 Soggetti Obbligati. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione mod. 770/2006 Ordinario i soggetti che nel 2005 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a OICVM di diritto estero, utili derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi. Sono in ogni caso tenuti alla presentazione del modello 770/2006 Ordinario i soggetti che: hanno applicato nel 2005 l imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239; hanno applicato nel 2005 l imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell art 27- ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ; hanno applicato nel 2005 l imposta sostitutiva di cui all art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all art. 7 dello stesso D.Lgs. limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi); sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997; sono tenuti all obbligo di comunicazione degli utili pagati nel Si precisa che non è più richiesta la comunicazione relativa al deposito delle azioni per la partecipazione all assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie prevista dall art. 7, comma 4, della L. 1745/1962 per le società che nell anno 2005 non abbiano effettuato alcuna distribuzione di utili. Per effetto di tale chiarimento non sono più tenuti alla presentazione del modello Ordinario i soggetti che nel compilavano unicamente il quadro SK al fine di indicare i dati relativi ai soci che hanno depositato le proprie azioni al fine della partecipazione all assemblea ordinaria di bilancio Composizione del modello. Il modello 770/2006 Ordinario si compone di un frontespizio e di 11 quadri staccati, da SF a SR, oltre ai quadri ST ed SX concernenti il riepilogo delle ritenute operate, dei versamenti e delle compensazioni effettuate. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 6

7 4. Modalità di trasmissione telematica dei modelli. Ai sensi dell'art. 4, commi 3-bis e 4, del D.P.R. n. 322/1998, le dichiarazioni dei sostituti d'imposta devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica. Come già stabilito per la dichiarazione dello scorso anno, non è quindi possibile presentare la dichiarazione modello 770/2006 Semplificato ovvero Ordinario tramite banche convenzionate od uffici postali. L invio telematico può essere effettuato: direttamente tramite il servizio Entratel/Interent; indirettamente tramite intermediario abilitato, secondo le disposizioni di cui all articolo 3 commi 2, 2 bis e 3, del D.P.R n. 322/1998; L'obbligo generalizzato dell'utilizzo della trasmissione telematica si applica anche alle dichiarazioni presentate dall'estero. Pur nel silenzio delle istruzioni si ritiene che, in questo caso, il soggetto debba avvalersi, ai fini della trasmissione, di un intermediario abilitato. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi: del servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti; del servizio telematico Internet, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti. Al fine della verifica del predetto limite dei 20 soggetti occorre fare riferimento al numero delle comunicazioni indicate nel riquadro Redazione della dichiarazione del frontespizio del modello 770 Semplificato. I sostituti d imposta tenuti anche alla presentazione del modello Ordinario devono preventivamente effettuare tale verifica anche con riferimento a tale ultimo modello, in quanto qualora il modello Ordinario debba essere trasmesso utilizzando il servizio Entratel perché compilato con riferimento a un numero di soggetti superiore a 20 anche il modello Semplificato dovrà essere trasmesso attraverso il medesimo canale. Specifiche modalità di verifica del superamento del predetto limite di 20 soggetti sono state individuate per i sostituti d imposta che si avvalgono della facoltà di separare il modello 770 Semplificato. I sostituti in questione, infatti, dovranno tener conto del numero di comunicazioni indicato in ciascuna delle parti di cui si compone la dichiarazione considerando il maggior dei due. Al riguardo si forniscono le seguenti esemplificazioni. In caso di trasmissione di : 19 comunicazioni Dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale e 21 comunicazioni Dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (o viceversa), dovrà essere utilizzato il servizio telematico Entratel per entrambi le parti; 19 comunicazioni Dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale e 11 comunicazioni Dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (o viceversa), dovrà essere utilizzato il servizio telematico Internet per entrambi le parti; 19 comunicazioni Dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, 11 comunicazioni Dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e del Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 7

8 modello 770 Ordinario con riferimento a 42 soggetti, dovrà essere utilizzato, in ogni caso, Entratel; 19 comunicazioni Dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, 11 comunicazioni Dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e del modello 770 Ordinario con riferimento a 19 soggetti, dovrà essere utilizzato, in ogni caso, Internet. Le istruzioni alla compilazione precisano tuttavia che i soggetti i quali già risultano abilitati al servizio telematico Entratel devono continuare ad avvalersi in ogni caso di tale servizio. 5. Troncamento degli importi. Il mod. 770/2006 Semplificato/Ordinario è predisposto per la compilazione in euro e pertanto tutti gli importi indicati devono essere espressi in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono 755, , ,49 = 2.586,61 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 755; 865; 965; Gli importi dei dati contributivi dell INPS, dell IPOST e dell INPDAP vanno, invece, indicati arrotondati all unità di euro non riportando i decimali. L arrotondamento va effettuato all unità inferiore fino a 49 centesimi di euro, all unità superiore da 50 centesimi di euro in poi. Ad esempio, 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa Termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni Come detto, le dichiarazioni dei sostituti d imposta sono presentate esclusivamente in via telematica, direttamente ovvero per il tramite di soggetti abilitati. La C.M n. 48/E del 22 maggio 2001 ha chiarito che il contribuente che intende avvalersi degli intermediari abilitati deve consegnare a questi ultimi la dichiarazione in tempo utile per consentirne la trasmissione. Dovendo rispettare tale termine, l intermediario è quindi libero di rifiutare l incarico di trasmettere la dichiarazione predisposta dal contribuente qualora la stessa sia stata consegnata, ad esempio, entro il 2 ottobre 2006 ma in tempo ormai non più utile per la trasmissione telematica. 6.1 Termini di trasmissione del modello 770 Semplificato. In conformità a quanto previsto dall art. 4, comma 3-bis, del D.P.R. n. 322/1998 e dall art. 2, comma 9 del medesimo D.P.R., il provvedimento 17 gennaio 2006 dell Agenzia delle entrate di approvazione del modello 770/2006 Semplificato fissa al 2 ottobre 2006 il termine per trasmissione del modello Semplificato relativo all anno 2005, cadendo il 30 settembre di sabato ed essendo il 1 ottobre festivo. Tale termine non può essere ulteriormente prorogato, dal momento che il Provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate 17 gennaio 2006, precisa che tale modello non può essere compreso nella dichiarazione unificata, per la quale è prevista la trasmissione telematica entro il 31 ottobre Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 8

9 6.2 Suddivisione in due parti distinte del modello 770/2006 Semplificato. Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta per l'anno 2005 confermano, analogamente a quanto previsto per la dichiarazione relativa all anno 2004, che il modello 770/2006 Semplificato può essere suddiviso in due parti distinte che possono essere trasmesse da due diversi soggetti, se tale modalità risulta più agevole. In particolare, le istruzioni alla compilazione forniscono le seguenti alternative Trasmissione integrale del modello 770 semplificato sussistendo l obbligo di trasmissione del modello ordinario. In conformità alle precedenti istruzioni si prevede che, in presenza di un modello 770 ordinario, il sostituto d'imposta ha facoltà di produrre il modello 770 Semplificato: senza i prospetti ST ed SX, in quanto i dati in essi contenuti saranno evidenziati nei quadri ST e SX del modello 770 Ordinario; comprensivo dei prospetti ST ed SX ad esso relativi. Tale facoltà può essere esercitata solo qualora il sostituto non abbia operato compensazioni "interne" ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 445/1997 tra i versamenti attinenti al modello 770 Semplificato e quelli relativi al modello 770 Ordinario. In presenza delle suddette compensazioni torna applicabile la regola ordinaria e pertanto i prospetti ST ed SX, che comprendono i versamenti e le compensazioni complessivamente effettuate, vanno presentati unitamente al modello ordinario Trasmissione del modello 770 Semplificato in due parti. Le istruzioni, prevedono, la seguente suddivisione: parte 1: frontespizio + comunicazione dati lavoro dipendente ed assimilati, tfr, fondi pensione e contributi, dati assistenza fiscale + prospetti ST ed SX ad esso relativi parte 2: frontespizio + comunicazione dati lavoro autonomo, provvigioni ed alcuni redditi diversi + prospetti ST ed SX ad esso relativi. Tale nuova facoltà risulta possibile sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: che debbano essere trasmesse sia comunicazioni dati certificazioni di lavoro dipendente e assimilati, sia comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli attinenti ai redditi di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale. 6.3 Presentazione del modello 770 Ordinario. Con riferimento alla dichiarazione modello 770 Ordinario, l art. 4, comma 4-bis, del D.P.R. n. 322/1998 fissa il termine di trasmissione telematica al 31 ottobre di ciascun anno. Per l anno 2005, tale termine è quindi fissato al 31 ottobre Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 9

10 Solo quest ultima dichiarazione può essere compresa nella dichiarazione unificata ed a prescindere dal numero di soggetti cui la medesima si riferisce, giacché vi è coincidenza dei termini di presentazione. Si riepilogano di seguito i termini di presentazione dei modelli 770/2006: MODELLO DI DICHIARAZIONE PRESENTAZIONE IN BANCA O UFFICIO POSTALE TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO NON PREVISTA ENTRO IL 2 OTTOBRE 2006 MODELLO 770/2006 SEMPLIFICATO COMPRENSIVO DEI PROSPETTI ST ED SX SE IL SOSTITUTO D'IMPOSTA NON È TENUTO A PRESENTARE ANCHE IL MODELLO ORDINARIO NON PREVISTA ENTRO IL 2 OTTOBRE 2006 MODELLO 770/2006 ORDINARIO NON PREVISTA ENTRO IL 31 OTTOBRE 2006 MODELLO 770/2006 ORDINARIO COMPRESO NELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA NON PREVISTA ENTRO IL 31 OTTOBRE Modello 770/2006 Semplificato - Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale. In relazione ai nuovi obblighi dichiarativi previsti dal comma 3-bis dell art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati nonché all assistenza fiscale devono essere trasmessi compilando la sezione Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, così strutturata: parte A: contenente i dati relativi al percettore delle somme; parte B contenente i dati fiscali relativi alle somme erogate nel periodo d'imposta 2005; parte C contenente le informazioni relative alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali; parte D concernente i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel Si evidenzia che le comunicazioni richiedono l indicazione dei dati presenti nelle certificazioni rilasciate ai sostituiti; a tal fine, i campi già contenuti nel CUD/2006 sono riportati con la stessa numerazione ed evidenziati con il tratteggio. Inoltre, ove vengano richiesti dati non previsti dalla certificazione, le istruzioni relative agli ulteriori dati richiesti nel modello 770 sono evidenziate separatamente. Ogni comunicazione relativa al singolo percettore deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della comunicazione e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra. Il codice fiscale del sostituto d imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di operazioni societarie straordinarie e successioni. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 10

11 7.1. Parte B dati fiscali Parte B dati relativi al conguaglio complessivo. Per i conguagli complessivi i punti da 45 a 56 vanno compilati nel caso in cui il percettore del reddito abbia richiesto all ultimo datore di lavoro l applicazione dell istituto del conguaglio complessivo di cui all art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. Il sostituto d imposta che effettua le operazioni di conguaglio di fine anno tiene conto delle certificazioni reddituali (anche se rilasciate da soggetti non sostituti d imposta) che il percipiente consegna entro il 12 gennaio del periodo d imposta successivo. Nei punti 45 e 46 deve essere indicato l importo complessivo dei redditi corrisposti da altri soggetti e conguagliati dal sostituto d imposta, già inclusi, rispettivamente, nel punto 1 o 2 della comunicazione dati. Inoltre ove siano state effettuate le operazioni di conguaglio complessivo, nei punti da 1 a 42 la comunicazione deve riportare i dati complessivi dei diversi rapporti relativi, ad esempio, al totale di ritenute e detrazioni. I punti 45 e 46 vanno altresì compilati: ove si sia verificato nel 2005 un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall estinzione del precedente sostituto. I punti andranno compilati sia in relazione alle operazioni di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda nonché di scissione parziale, come pure in relazione alle operazioni di fusione propria o per incorporazione, scissione totale ovvero nel caso di scioglimento di società di persone e continuazione dell attività da parte di un socio in forma individuale. Eventuali retrodatazioni degli effetti contabili e fiscali delle operazioni non hanno rilievo ai fini dell adempimento; nell ipotesi di successione mortis causa. Le istruzioni alla compilazione prevedono una particolare causa di conguaglio, quella dei redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta. La causa sembra riferirsi a quelle ipotesi in cui le somme erogate al dipendente vengono assoggettate a ritenuta dal datore di lavoro, ma sono in parte corrisposte da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento (ad esempio distacco) esistente con quest'ultimo. Poiché fra datore di lavoro e terzo erogatore sarà obbligatorio un sistema di comunicazioni, che consenta di assoggettare correttamente a tassazione il reddito totale corrisposto, il datore di lavoro dovrà indicare nei punti da 45 a 56 della comunicazione dati i redditi corrisposti dal terzo erogatore, indicando al punto 48 (causa del conguaglio) il codice Parte B indennità di fine rapporto di lavoro dipendente ed equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale Parte B dati relativi al CUD Il punto 68 (indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell anno) è destinato ad accogliere: indennità di fine rapporto (anticipazioni, acconti e saldi); altre indennità e somme (incentivi all esodo ed indennità di preavviso); somme erogate a fronte di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro; Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 11

12 prestazioni pensionistiche in forma di capitale di cui all'art. 17, comma 1, lettera a-bis), del TUIR; indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e connesse anticipazioni soggette a tassazione separata di cui all'art. 17, comma 1, lettera c), del TUIR; somme erogate a titolo di rivalutazione sul trattamento di fine rapporto maturate a far data dal primo gennaio 2001 (C.M. n. 34/E del 2002). Trattandosi di importo erogato, la rivalutazione dovrà essere esposta al netto della corrispondente imposta sostitutiva il versamento dovrà essere indicato nel quadro/prospetto ST. Nel punto 69 vanno evidenziati eventuali acconti e anticipazioni delle indennità e somme erogate in anni precedenti; Nel successivo punto 70 vanno riportate le ritenute operate nel 2005 sulle indennità e somme di cui al punto 68. In tale casella non va compresa l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR (così le istruzioni alla compilazione del modello e la C.M. n. 34/E del 2002). Nel punto 71 vanno riportate le ritenute operate in anni precedenti sugli acconti e anticipazioni di cui al punto 69; Al punto 72: va indicata la percentuale spettante all'erede ai sensi dell'art C.C. delle indennità di fine rapporto e similari in precedenza indicate corrisposte nel 2005 a seguito di decesso del dipendente o soggetto assimilato Parte B dati relativi al rapporto di lavoro (punti da 73 a 78). Ai punti 73 e 74, rispettivamente, la data di inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro (che potrebbe essere avvenuta anche antecedentemente al 2005). Le istruzioni alla compilazione precisano che in caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto da un sostituto ad un altro va indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto In caso di anticipazione del TFR va indicata la data di richiesta dell anticipazione o, in alternativa il 31 dicembre 2004 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento ai fini della tassazione dell anticipazione). La data del 31 dicembre dell anno precedente la richiesta dell anticipo ovvero delle data di richiesta deve essere coerente con il criterio di tassazione scelto dal sostituto d imposta. (cfr C.M. n. 29/E del 2001). La C.M. 34/E del 2002 ha chiarito che tali caselle vanno compilate anche nell'ipotesi di erogazioni di indennità di fine mandato soggette al regime di tassazione separata, in tale ultima ipotesi i riferimenti andranno desunti dal contratto ovvero mandato anziché dai giorni di effettiva prestazione. In caso di anticipazioni sulle indennità di fine mandato soggette al regime di tassazione separata si indica la data dell erogazione. Il punto 75 quota eccedente, è relativo ai casi di accumulazione anomala del TFR che potevano verificarsi prima dell introduzione della nuova disciplina del trattamento di fine rapporto (Legge n. 297/1982) a seguito di quanto previsto da alcuni contratti collettivi di lavoro. Così come prescritto dalle istruzioni per la compilazione del modello, tale quota va esposta la netto della rivalutazione del TFR maturato dal 1 gennaio Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 12

13 I punti 76 e 77 contengono informazioni per la determinazione della spettanza della detrazione prevista dall art. 19, comma 1-ter, del TUIR, vale a dire la detrazione, pari ad euro 61,98 annui per i titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni. In particolare: al punto 76 i giorni di sospensione dal lavoro qualora la durata effettiva del rapporto abbia superato due anni per una delle cause previste ex art C.C. (ad esempio per effetto di malattia, infortunio, maternità e puerperio). al punto 77 deve essere barrata la casella se trattasi di contratto di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore ai due anni anche se per effetto delle cause di sospensione di cui all art del C.C.. il rapporto abbia durata nominale superiore a due anni. La C.M. n. 34/E del 2002 ha chiarito che il punto 77 deve essere barrato solo se spetta la detrazione prevista dall'art. 19, comma 1-ter, del TUIR. Ricorrendo tale fattispecie al punto 76 dovranno essere indicati i giorni di sospensione del rapporto di lavoro. La C.M. n. 29/E del 2001 precisa che, se per effetto delle cause di sospensione previste dal citato articolo 2110 del C C. (infortunio, malattia, gravidanza o puerperio) il rapporto ha durata superiore a due anni la detrazione va commisurata alla durata effettiva (al netto del periodo di sospensione; inoltre la detrazione non è riconosciuta per i periodi in cui non è maturato Tfr). Quest anno le istruzioni danno ampio risalto alla compilazione della casella 78, - Operazioni straordinarie (codice fiscale del sostituto) - relativo alla gestione delle anticipazioni e degli acconti erogati ad un dipendente transitato poi ad altro sostituto d imposta senza interruzione del rapporto di lavoro per effetto di operazioni straordinarie che possono o meno aver determinato l estinzione del precedente sostituto. A tale riguardo le istruzioni prendono in esame i quattro casi che potrebbero verificarsi: Caso n. 1 anticipazione erogata dal sostituto cedente in anni precedenti (2004 e precedenti) ed anticipazione acconto o saldo nell anno In questa ipotesi, a fronte di un unica comunicazione il sostituto dovrà compilare: o Multirigo A, avendo cura di indicare i dati del sostituto cedente esclusivamente ai punti 78, 98, 116 e 151; o Multiriogo B, in cui il sostituto subentrante compilerà tutti i punti necessari ad esclusione del punto 78; Caso n. 2 - anticipazione erogata dal sostituto cedente nell anno (2005) ed anticipazione o saldo nell anno 2005 da parte di nuovo sostituto d imposta. Anche in queste ipotesi a fronte di una unica comunicazione il sostituto dichiarante dovrà compilare: o Multirigo A, in cui indicare con riferimento al sostituto cedente tutti i punti necessari compreso il punto 78; o Multiriogo B in cui il sostituto subentrante indicherà tutti i punti necessari ad esclusione del punto 78; Caso n. 3 - anticipazione erogata dal sostituto cedente in anni precedenti (2004 e precedenti). In questa ipotesi il sostituto dichiarante non dovrà fornire nessuna esposizione dei dati nell anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti; Caso n. 4 - anticipazione erogata nell anno in cui è avvenuto il passaggio (2005) esclusivamente dal sostituto cedente. Il sostituto subentrante compilerà una unica Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 13

14 comunicazione compilando tutti i punti necessari, compreso il punto 78 in cui indicare il codice fiscale del sostituto d imposta cedente. Si chiarisce infine che rispetto alla modulistica approvata lo scorso anno, la sezione non accoglie più il periodo di commisurazione ed il periodo convenzionale. Tali informazioni vengono richieste autonomamente sia con riferimento al TFR maturato fino al 2000 sia relativamente al TFR maturato dal 2001 nelle rispettive sezioni Parte B Dati relativi al TFR ed altre indennità maturate al 31/12/2000. Al punto 91 - periodo di commisurazione al 31 dicembre 2000 viene richiesto di indicare il periodo (anni e mesi) compreso tra l inizio e la cessazione del rapporto di lavoro, per il quale è maturato il diritto alla corresponsione del TFR. Il periodo, precisano le istruzioni alla compilazione, deve comprendere eventuali riscatti, periodi di anzianità convenzionale e periodi di lavoro parziale ad esso riferibili. Con analogo criterio va compilato il punto 109 periodo di commisurazione dal 1 gennaio 2001 contenuto nella sezione TFR ed altre indennità maturate dal 1 gennaio 2001 in cui andrà indicato il residuo periodo di commisurazione. Al punto 92 - periodo convenzionale al 31 dicembre 2000 va indicato l eventuale periodo di anzianità convenzionale (anni e mesi) del quale si è tenuto conto per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ma durante il quale non vi è stata corresponsione di retribuzione relativa al rapporto di lavoro subordinato. A tale riguardo va predicisato che non si considera convenzionale l anzianità che matura in costanza del rapporto durante l assenza dal servizio per una causa consentita dalla legge (servizio di leva, astensione dal servizio in occasione del parto anche nel caso di astensione facoltativa post partum, periodo in cui la retribuzione e la formazione del tfr è ridotta). Le istruzioni alla compilazione chiariscono che non è convenzionale, e non va indicato al punto 92, il periodo lavorativo svolto presso un precedente datore di lavoro in caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto. Con analogo criterio va compilato il punto 110 periodo convenzionale dal 1 gennaio 2001 contenuto nella sezione TFR ed altre indennità maturate dal 1 gennaio 2001 in cui andrà indicato il residuo periodo convenzionale. I punti 93 e 111 (tempo parziale) devono essere utilizzati per indicare il periodo (anni e mesi) durante il quale il rapporto di lavoro si è svolto a tempo parziale per un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro riferiti al periodo indicato al punto 91 ovvero 109. Ai punti 94 e 112 va invece indicata la relativa percentuale, determinata dal seguente rapporto: ore lavorate/totale ore previste dal contratto nazionale. Le istruzioni alla compilazione precisano che se la percentuale nel corso del tempo è variata va esposta la percentuale risultante dalla media ponderata. Al punto 95 (ammontare maturato), l ammontare del TFR maturato fino al 31 dicembre 2000, inteso come importo accantonato fino a tale data al lordo delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, aumentato delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati. Al punto 96 (ammontare erogato) l ammontare del TFR erogato riferibile al TFR maturato al 31 dicembre L ammontare massimo da indicare nel presente punto deve essere considerato al netto di quanto erogato dal 1974 al 2004 a titolo di acconto o di anticipazione di cui al punto 98 e diminuito delle quote destinate al fondo di previdenza di cui al punto 100. Qualora l'importo ecceda quanto effettivamente corrisposto, la differenza sarà indicata al punto 114. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 14

15 Ai punti 97 e 115 (titolo dell erogazione) presenti nella sezione TFR ed altre indennità maturate al 31/12/200 e TFR ed altre indennità maturate dal 01/01/2001si deve riportare uno dei seguenti codici alfabetici: A) se si tratta di anticipazione; B) se si tratta di saldo; C) se si tratta di acconto: La C.M. 34/E del 2002 ha chiarito che se nello stesso periodo d'imposta ed in relazione al medesimo rapporto di lavoro vengono effettuate più erogazioni di somme del TFR a diverso titolo può essere compilata un unica comunicazione dati per la parte relativa alle indennità di fine rapporto indicando: il codice "B" (saldo) se sono stati corrisposti un acconto e/o un'anticipazione ed un saldo; il codice "C" (acconto) se sono stati corrisposti un anticipazione ed un successivo acconto. Ai punti 98 e 99 (rispettivamente TFR erogato in anni precedenti ed anno di ultima erogazione), trovano una diversa collocazione rispetto al precedente modello le informazioni relativi ad precedenti erogazioni di TFR. In particolare al punto 98 vanno indicati l importo del TFR riferibile al maturato al 31 dicembre 2000 erogato dal 1974 al 2004 a qualunque titolo : acconto; anticipazioni; importi erogati a titolo di saldo di TFR oggetto di riliquidazione qualora successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, siano riconosciute ulteriori quote di TFR o di altre indennità. In tale evenienza gli importi precedentemente riconosciuti a saldo andranno indicati come acconti nei punti 98 e 99. Nel nuovo punto 99 occorre invece indicare l anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 98. Nei punti 100 e 118 (tfr destinato al fondo pensione) vanno indicati gli ammontari complessivi del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2000 (punto 100) e dal primo gennaio 2001 (punto 118). Nel punto 101 va specificata la percentuale di deduzione calcolata in funzione del TFR trasferito. Le istruzioni alla compilazione chiariscono che la percentuale in questione non è quella risultante dal rapporto tra gli importi indicati nel punto 100 e 95, bensì quella risultante dalla media aritmetica ponderata (in funzione ad esempio dei mesi lavorati o delle quote di parttime) delle percentuali di TFR destinate in ciascun anno al fondo pensione. La C.M. n. 34/E del 2002 e le istruzioni alla compilazione del modello 770/2006 Semplificato precisano che tale punto non va compilato con riferimento ai c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi per i quali la deduzione compete indipendentemente dall eventuale destinazione di TFR alle forme pensionistiche complementari. Nel punto 102 va indicato l ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte, al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge. Dal punto 102 vanno altresì dedotti i Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 15

16 contributi a carico del lavoratore nei limiti preesistenti al 31 dicembre 2000, ovvero nei limiti non eccedenti il 4 per cento dell importo annuo dell imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro. Per le indennità commisurate alla durata del rapporto di lavoro (come ad esempio indennità integrative corrisposte dal datore di lavoro) al punto 102 andranno indicate le sole indennità maturate fino al 31 dicembre 2000, mentre al punto 119 sarà indicata la parte di indennità maturata successivamente al 31 dicembre Per indennità che maturano in maniera unitaria al momento stesso della cessazione del rapporto di lavoro (premi di prepensionamento, incentivi all esodo, somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria a seguito del tardivo pagamento del tfr, indennità di preavviso, transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, ecc.) la C.M. n. 34/E del 2002 ha precisato che l indennità, al netto di eventuali contributi obbligatori, dovrà essere suddivisa nella stessa proporzione del TFR maturato dal primo gennaio 2001 e quindi da riliquidare. A tale riguardo le istruzioni alla compilazione forniscono il seguente esempio, qualora il tfr sia pari ad euro (punti ) di cui euro maturato fino al 31 dicembre 2000 (punto 95) (80% di ) ed euro maturato dal primo gennaio 2001 (punto 113) (20% di ) l indennità netta di euro , dovrà essere così suddivisa: punto 102 l 80% di , pari ad euro ; punto 119 il 20% di , pari ad euro Le istruzioni alla compilazione chiariscono che in caso di esclusiva erogazione nell anno di altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR il sostituto dovrà riepilogare i dati delle erogazioni precedenti relative al TFR utili ai fini dell individuazione dell aliquota (data di cessazione del rapporto; ammontare maturato, periodo di commisurazione e rivalutazione) Al punto 103 va indicato il titolo dell erogazione delle altre indennità e somme di cui al recedente punto 102 utilizzando i seguenti codici: A) se si tratta di anticipazione; B) se si tratta di saldo; C) se si tratta di acconto; D) se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro; E) se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; F) se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai punti 104 e 105 (rispettivamente indennità erogate in anni precedenti e anno di ultima erogazione) vanno indicati: l importo del delle altre indennità e somme riferibile al maturato al 31 dicembre 2000 erogato dal 1974 al 2004 a qualunque titolo: o acconto; o anticipazioni; o importi erogati a titolo di saldo qualora successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, siano riconosciute ulteriori quote di altre indennità. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 16

17 Analogamente a quanto previsto per il TFR, gli importi precedentemente riconosciuti a saldo andranno indicati come acconti nei punti 104 e 105; l anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 104. Al punto 106 va indicato l importo ridotto al 50% delle somme corrisposte a titolo di incentivo all esodo ai sensi dell art. 19, comma 4-bis del TUIR e riferibile al maturato al 31 dicembre Si tratta delle indennità di esodo corrisposte a dipendenti che abbiano superato l età di 55 anni se uomini o 50 anni se donne. Ove non ricorrano le predette condizioni l indennità corrisposta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro va suddivisa per l intero ammontare fra i punti 102 e 119. Le istruzioni alla compilazione precisano che in caso di somme corrisposte a titolo di anticipazione sull incentivo all esodo non è possibile fruire del beneficio della tassazione con aliquota ridotta al 50%. Al punto 107 va indicato l importo, ridotto al 50%, dell incentivo all esodo erogato, a qualunque titolo, in anni precedenti riferibile al maturato al 31 dicembre (rispetto al precedente modello non viene più richiesta l indicazione del titolo) Il punto 108 (codice fiscale del sostituto), va compilato nella sola ipotesi in cui le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto e/o l incentivo all esodo agevolato evidenziati rispettivamente ai punti 102 e 106 siano stati erogati da altro sostituto d imposta diverso da quello che ha erogato il TFR. In questo caso al punto 108 occorre indicare il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR Parte B Dati relativi al TFR ed altre indennità maturate dall 1/1/2001. Al punto 113 va indicato, come precisano le istruzioni alla compilazione, l ammontare del TFR maturato dal 1 gennaio 2001 calcolato come al punto 95 ed al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. Il punto va compilato anche nel caso di erogazione di anticipazioni di TFR e, a tale riguardo, l importo da indicare è quello maturato alla data della richiesta ovvero al 31 dicembre 2004 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento). Diversamente dallo scorso anno le istruzioni alla compilazione non richiedono più l indicazione dell importo maturato alla fine dell anno. Nel punto 114 (TFR erogato nel 2005) va indicato l ammontare del TFR erogato, eccedente il punto 96, ovvero l intero ammontare erogato qualora non sia maturato TFR al 31 dicembre La istruzioni alla compilazione precisano, diversamente dallo scorso anno che l'ammontare erogato da indicare non deve comprendere la rivalutazione sul TFR maturata a decorrere dal primo gennaio I punti 116 e 117 sono utilizzati per indicare: l importo del TFR riferibile al maturato dal 1 gennaio 2001 erogato dal 1974 al 2004 a qualunque titolo : o acconto; o anticipazioni; o importi erogati a titolo di saldo di TFR oggetto di riliquidazione qualora successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, siano riconosciute ulteriori quote di TFR o di altre indennità. Gli importi precedentemente riconosciuti a saldo andranno indicati come acconti nei punti 116 e 117. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 17

18 l anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 116. Il punto 119 va indicato l ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2005 al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge (vedi precedente punto 102). Le istruzioni alla compilazione chiariscono che in caso di esclusiva erogazione nell anno di altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR il sostituto dovrà riepilogare i dati delle erogazioni precedenti relative al TFR utili ai fini dell individuazione dell aliquota (data di cessazione del rapporto; ammontare maturato, periodo di commisurazione e rivalutazione). Qualora siano state corrisposte indennità di fine mandato (collaborazioni coordinate e continuative) soggette a tassazione separata a sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) del TUIR, l'intero ammontare dell'indennità erogata andrà indicata nella predetta casella; in tale caso andranno compilati i successivi punti 120; 121; 122; 145; 148; 149; 151; 152; 153 e 154). Al punto 120 va indicato il titolo dell erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 119, utilizzano uno dei seguenti codici: A) se si tratta di anticipazione; B) se si tratta di saldo; C) se si tratta di acconto; D) se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro; E) se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; F) se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; G) se si tratta di anticipazione per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co); H) se si tratta di saldo per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co); L) se si tratta di acconto per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co); Ai punti 121 e 122 vanno indicati: l importo del delle altre indennità e somme riferibile al maturato dal 1 gennaio 2001 erogato dal 1974 al 2004 a qualunque titolo : i. acconto; ii. iii. anticipazioni; importi erogati a titolo di saldo qualora successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, siano riconosciute ulteriori quote di altre indennità. Gli importi precedentemente riconosciuti a saldo andranno indicati come acconti nei punti 121 e 122. l anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 121. Al punto 123 va indicato l importo, ridotto al 50%, delle somme corrisposte nel 2005 a titolo di incentivo all esodo ai sensi dell art. 19, comma 4-bis del TUIR e riferibile al maturato dal 1 gennaio 2001 (vedi precedente punto 106). Si tratta delle indennità di esodo corrisposte a dipendenti che abbiano superato l età di 55 anni se uomini o 50 anni se donne. Al successivo punto 124 va indicato l importo, ridotto al 50%, dell incentivo all esodo erogato, a qualunque titolo, in anni precedenti riferibile al maturato dal 1 gennaio Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 18

19 Parte B Dati riepilogativi. Al punto 144 va indicato il reddito di riferimento calcolato ai sensi degli articoli 19 o 20 del Tuir. Tale punto va compilato nelle ipotesi di erogazione di TFR, altre indennità non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. Al punto 145 va indicata l aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti, al TFR, alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, alle indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Al punto 146 va indicata esclusivamente l aliquota applicata: alle indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro; agli incentivi all esodo agevolati; alle prestazioni pensionistiche erogate ai c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi relativamente all importo maturato al 31 dicembre 2000 (aliquota del TFR). Al punto 147 va indicato il totale delle riduzioni applicate ai fini della determinazione degli imponibili. In particolare per il TFR l'importo di euro 309,87 (lire ) per ciascun anno fino al 31 dicembre 2000, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale. Qualora una parte del TFR sia destinata alle forme di previdenza complementare, l importo deve essere ridotto per i c.d. nuovi iscritti della percentuale indicata al punto 101. Al punto 148 va riportato il totale imponibile riferito a tutte le somme erogate sia nel 2005 che in anni precedenti, al netto delle riduzioni di cui al punto 147. In particolare va indicato l importo imponibile riferito alle seguenti prestazioni: Trattamento di fine rapporto; Altre indennità e somme; Incentivo all esodo agevolato ridotto del 50%; Indennità per la cessazione dei rapporti di co.co.co; Prestazioni in forma di capitale. Rispetto alla precedente modulistica viene meno la precedente tripartizione degli imponibili in imponibile riferito all importo maturato fino al 31 dicembre 2000; l imponibile riferito all importo maturato dal 1 gennaio 2001 ridotto delle rivalutazioni già assoggettate all imposta sostitutiva somma degli imponibili ivi inclusi l incentivo all esodo e le indennità per la cessazione dei rapporti di co.co.co Al punto 149 l imposta complessiva che si ottiene dall applicazione delle aliquote di punti 145 e 146 sui rispettivi imponibili. Il punto 150 evidenzia l importo complessivo delle detrazioni d imposta annue di euro 61,98 (lire ) sul TFR, spettanti fino a capienza del precedente punto 128, nei seguenti casi: Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 19

20 rapporti di lavoro che si risolvono nel periodo tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2005; rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni. Per i periodi inferiori all anno, le detrazioni spettanti devono essere rapportate al mese e ridotte in proporzione per i rapporti di lavoro a tempo parziale ( part time ). Le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni. Ove si verifichino le condizioni, le stesse possono competere anche contestualmente. Tali detrazioni sono riconosciute esclusivamente dal sostituto d imposta datore di lavoro e non subiscono riduzioni in caso di destinazione del TFR al fondo pensione. Nonostante il modello non richieda più l indicazione dell imposta afferente il TFR maturato dal 2001 va precisato che le detrazioni non possono comunque eccedere l imposta calcolata sul TFR maturato al 1 gennaio Nel punto 151 l importo complessivo delle ritenute operate su acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al Al punto 153 ritenute totali operate nel 2005, vale a dire quelle relative alle somme erogate nel Trattasi della differenza fra l imposta complessiva (punto 149) le detrazioni d imposta (punto 150) e le ritenute già operate per effetto di acconti e di anticipazioni (punto 151). Le istruzioni chiariscono che non devono essere indicate né l imposta sostitutiva sul TFR né l imposta sul risultato di gestione del fondo pensione. Qualora l importo delle ritenute dovute è inferiore a quello già versato in anni precedenti ed esposto nel punto 151, in tale punto deve essere indicato zero (il punto non può assumere valore negativo). Se invece l imposta complessiva di punto 149 è inferiore alle ritenute effettivamente operate nell anno 2005 il sostituto, che abbia restituito l eccedenza di imposta al sostituito entro i termini di consegna del CUD (15 marzo 2006), deve indicare nel punto 153 l importo di cui al punto 149. Nel punto 154 si devono invece esporre le ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell importo indicato nel precedente punto 153. Al punto 156 l importo complessivo della rivalutazione del TFR ai sensi dell'art C.C., già assoggettata ad imposta sostitutiva (maturata dal 1 gennaio 2001). Quest anno le istruzioni alla compilazione precisano che il punto va indicato al netto della relativa imposta sostitutiva. La casella dovrà inoltre essere compilato nei casi in cui siano state erogate nel 2005 a qualsiasi titolo TFR; altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ancorchè riferibili al maturato al 31 dicembre Nei punti da 160 a 177, si richiede di riportare i codici alfabetici desunti dalle annotazioni della certificazione CUD Parte B Compilazione della sezione nel caso di indennità erogate a seguito di decesso del lavoratore dipendente ai sensi dell art del C.C. ovvero in caso di eredità. La compilazione dei punti da 68 a 177 presenta alcune particolarità nell ipotesi in cui le indennità da indicare siano erogate ai sensi dell art del C.C. o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 33/2006 pag. 20

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