ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA



Documenti analoghi
Il decreto legislativo 494/96. Geom. Stefano Fiori

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. CAPO I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili


D.Lgs. 81/08 TITOLO IV

Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

La normativa europea

Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza. Corso di aggiornamento per coordinatori CEFAS Ing. Giancarlo Napoli e Dott.

Compiti e responsabilità dei Coordinatori

Il nuovo quadro normativo in materia di Appalti, Cantieri e DUVRI

PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI PRESCRIZIONI LEGISLATIVE


Seminario regionale La sicurezza nei cantieri forestali

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Dlgs 81/2008)

D. Lgs. 81/08. Manutenzione della sicurezza e sicurezza della manutenzione

GESTIONE DEGLI APPALTI. Copyright Diritti riservati

OBBLIGHI DOCUMENTALI da parte di COMMITTENTI IMPRESE e COORDINATORI

Check List dei documenti e degli adempimenti inerenti la sicurezza

NOTA INFORMATIVA PER L UTENTE

Prof. ssa Lucia Niccacci Anno Accademico 2009/2010

Dott.ssa Maria Gabriella Pregnolato

PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI PRESCRIZIONI LEGISLATIVE

LA SICUREZZA NEGLI APPALTI SECONDO IL D. LGS. 81/08

Sogin - Linee Guida sui cantieri temporanei o mobili

Il valore della sicurezza nelle imprese del settore. edile

FASCICOLO DI DOCUMENTI OBBLIGATORI IN CANTIERE D R. M A R R O C C O L U C I O M E D I C O D E L L A V O R O

LEZIONE 10 CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Obblighieadempimenti. TDP:Giuseppe Maiolani MarcoFrabeti MarioBogliari

Focus group Sicurezza Articoli tematici Brevi note sulle interconnessioni tra il RUP ed i soggetti di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

GUIDA SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI CORSO SICUREZZA A CURA DI A. POZZI

D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81

Coordinatore per la progettazione. Coordinatore per l esecuzione

CORSO DI SICUREZZA NEI CANTIERI

Il coordinatore per la sicurezza nei cantieri eolici

Piano operativo di sicurezza.

Dichiarazione Committente/Responsabile lavori AL COMUNE DI RAGUSA. Sportello Unico per l Edilizia S.U.E.

COME STA IL TUO CANTIERE?

Obblighi e verifiche del committente o del responsabile dei lavori Lingotto Fiere - Torino 27 novembre 2009

PiMUS: Il Ruolo del Coordinatore in fase di Esecuzione. PiMUS: Il Ruolo del Coordinatore in fase di Esecuzione. di Farina Geom.

Massa Marittima 14 Marzo 2014

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. TITOLO IV DEL D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Arezzo, 06 maggio 2011

AZIENDA U.S.L. RIMINI Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

IL RUOLO DELL IMPRESA AFFIDATARIA Relatore: Andrea Zaratani

SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA P.O.S.

Il DURC nel contesto della verifica dell idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici

Le Principali Novità

Data di presentazione della DUAAP: N Protocollo / Pratica SUAP:

Confronto tra il vecchio DLgs 494/96 ed il Titolo IV del nuovo DLgs 81/08

Lezione 6: modulo giuridico (Allegato XIV, D.Lgs 81/08)

COME STA IL TUO CANTIERE?

Laura Rossi S.Pre.S.A.L. A.S.L. NO

OGGETTO: Localizzazione dell intervento: Individuazione catastale: Il sottoscritto, quale titolare del Permesso DICHIARA CHE

Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza

SICUREZZA IN CANTIERE SECONDO IL Dlgs 81/2008

EDILIZIA PRIVATA SICUREZZA CANTIERI MOBILI DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL D.LGS. 81/2008 RELATIVA ALL IMPRESA/DITTA CHE ESEGUE I LAVORI

Produzione edilizia e sicurezza a.a Lo schema. TITOLO II Luoghi di lavoro

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. COMMITTENTE Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata

DUVRI. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Le malattie professionali da esposizione a:

UNIVERSITA DEGLI STUDI TOR VERGATA

PROGRAMMA MODULI ARGOMENTI DURATA ORE RESIDUE MODULO

CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

PSC e POS Piano di Sicurezza e Coordinamento Piano Operativo di Sicurezza

I piani di sicurezza e la stima dei costi

Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste. Ufficio Ambiente e sicurezza

REGOLE DI BUONA PRASSI PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

D. LGS. 81/08 testo unico sulla sicurezza

CORSO DI FORMAZIONE PER L AGGIORNAMENTO DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L ESECUZIONE NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI D APPALTO, D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

GILBERTO LOFFREDO. Rimini, via Macanno, 20 p.e.:

Corsi di formazione sulla sicurezza in edilizia 2008/2009 D.Lgs. 81/2008

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

Allegati: Si allegano i seguenti documenti:

LA SICUREZZA DEI CANTIERI. ing. PAOLO IANNELLI- Ministero per i beni e le attività culturali

IL COORDINATORE PER L ESECUZIONE

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (art. 21, comma 6, LR 19/2009)

Il ruolo del coordinatore alla sicurezza: dubbi ed interpretazioni

Al Comune di Scandiano Sportello per l edilizia

Soggetto Documento dovuto Documento opportuno Quando Data Note. scritto con esplicitazione delle incombenze specifiche.

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

Quaderno della sicurezza 1 CASO : LAVORI PRIVATI SOGGETTI A DIA ESEGUITI DA 5 LAVORATORI AUTONOMI

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DATORI DI LAVORO, PREPOSTI, DIRIGENTI E LAVORATORI

CHECK-LIST PER LA VERIFICA DEI CONTENUTI MINIMI DEL POS ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - art. 89, comma 1, lettera h) e Allegato XV

Circolare N.78 del 4 Giugno 2014

DUVRI. Individuazione dei rischi e misure adottate per eliminare le interferenze - Art. 26, commi 3 e 5, D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 D.U.V.R.I.

CHECK-LIST PER LA VERIFICA DEI CONTENUTI MINIMI DEL POS ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - art. 89, comma 1, lettera h) e Allegato XV

La Sicurezza nei luoghi di lavoro: - Corso di Aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

VERBALE DI VERIFICA DEL P.O.S. E RELATIVE DOCUMENTAZIONI

Le politiche delle Regioni per la promozione della. salute e della sicurezza nei cantieri edili: Le linee guida DPR 222/03

QUIZ A TEMA: DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 Quiz estratti dalla banca dati del sito e


ELENCO NON ESAUSTIVO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE NEL CANTIERE EDILE

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/106

Sicurezza nei cantieri: cosa cambia

6 mesi dopo il decreto del fare: bilancio, semplificazione ed attuazione

la valutazione dei rischi nelle costruzioni edili

Il coordinatore in materia di salute e sicurezza nei cantieri ai sensi del D.L.vo 494/96

Sicurezza Condominio. D. Lgs 81/08 e sue modifiche

avente ad oggetto l intervento edilizio di nell immobile posto a Reggio E. in via: n. int. DICHIARA

Transcript:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza in Cantiere ()

IL DUVRI e i CANTIERI Art. 96 D. Lgs. 81/08 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all articolo 18, comma 1, lettera z), e all articolo 26, commi 1, lettera b), e 3. per i cantieri il POS costituisce l insieme di questi adempimenti

IL DUVRI e il PSC Procedura Contratto di appalto o d opera o di somministrazione Presenza 1 impresa Ambito applicazione Titolo IV D.Lgs 81/08 Presenza + di 1 impresa PSC NO Ambito applicazione Titolo IV D.Lgs 81/08 SI DUVRI Presenza rischi interferenti POS POS DVR DVR NO Impresa Committente/ DL

IL TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO I - Misure per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili CAPO II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota SEZIONE I - Campo di applicazione SEZIONE II Disposizioni di carattere generale SEZIONE III Scavi e fondazioni SEZIONE IV - Ponteggi e impalcature in legname SEZIONE V Ponteggi fissi SEZIONE VI Ponteggi movibili SEZIONE VII - Costruzioni edilizie SEZIONE VIII Demolizioni CAPO III - Sanzioni E 14 Allegati..

IL TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08 ALLEGATI N. allegato Descrizione X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all art. 89 c. 1 lett. a) XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all art. 100, comma 1 XII Contenuto della notifica preliminare di cui all articolo 99 XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l esecuzione dei lavori Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Fascicolo con le caratteristiche dell opera Idoneità tecnico professionale Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto di materiali Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi A. Costruzione e impiego di scale B. Autorizzazione dei laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi) XXI XXII XXIII Accordo stato regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota Contenuti minimi del Pi.M.U.S. Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre

IL TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08 DIRETTIVA COMUNITARIA 92/57/CE TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08 FASI TEMPORALI DEL MODELLO PREVENZIONALE Concezione Progetto Affidamento Esecuzione Ciclo di vita PSC FO

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE Allegato X al D. Lgs. 81/08 IL TITOLO IV SI APPLICA A TUTTI I CANTIERI CHE COMPORTANO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE (art. 88 comma 1) LAVORI DI: COSTRUZIONE MANUTENZIONE RIPARAZIONE DEMOLIZIONE CONSERVAZIONE RISANAMENTO RISTRUTTURAZIONE OD EQUIPAGGIAMENTO TRASFORMAZIONE RINNOVAMENTO O SMANTELLAMENTO DI OPERE FISSE, PERMANENTI O TEMPORANEE IN: MURATURA C.L.S. ARMATO LEGNO METALLO ALTRI MATERIALI

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE Allegato X al D. Lgs. 81/08 COMPRESE LE: LINEE ELETTRICHE LE PARTI STRUTTURALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI OPERE STRADALI OPERE FERROVIARIE OPERE IDRAULICHE OPERE MARITTIME OPERE IDROELETTRICHE E SOLO PER LA PARTE CHE COMPORTA LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE: OPERE DI BONIFICA OPERE SISTEMAZIONE FORESTALE OPERE DI STERRO SONO INOLTRE LAVORI DI COSTRUZIONE EDILE O DI INGEGNERIA CIVILE GLI SCAVI IL MONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI E SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE

LAVORI / ATTIVITA ESCLUSE art. 88 comma 2 LE DISPOSIZIONI DEL CAPO I NON SI APPLICANO a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori dal perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato. f) ai lavori svolti in mare; g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile g-bis) ai lavori impiantistici (elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionameno, riscaldamento) che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all ALL. X

IL COMMITTENTE ED IL RESPONSABILE DEI LAVORI Committente: il soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell appalto (art. 89 comma 1 lett. b) OBBLIGHI INDICATI ALL ART. 90 Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Nel campo di applicazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (nuovo codice appalti pubblici), il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento (art. 89 comma 1 lett. c)

LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEI LAVORI PRIVATO IL RESPONSABILE DEI LAVORI E IL SOGGETTO INCARICATO DAL COMMITTENTE PER LA PROGETTAZIONE O PER L ESECUZIONE O PER IL CONTROLLO DELL ESECUZIONE DELL OPERA. IN QUESTA VESTE E UN FIDUCIARIO Delegato dal Committente Concetto di delega Art. 16 D. Lgs. 81/08

RESPONSABILE DEI LAVORI NEGLI APPALTI PUBBLICI APPALTI PUBBLICI RUP Il Responsabile del procedimento assume il ruolo del Responsabile dei Lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell incarico art. 8 del D.P.R. 554/99

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all articolo 91 del presente Capo (art. 89 comma 1 lett. e) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell opera, di seguito denominato coordinatore per l esecuzione di lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all articolo 92 del presente Capo, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato (art. 89 comma 1 lett. f)

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA - Requisiti - Titolo di studio Tipo Esperienza richiesta nel settore delle costruzioni Corso di formazione (durata e contenuti minimi) Diploma di laurea (magistrale o specialistica) Diploma universitario (laurea triennale) Diploma di scuola secondaria Architettura Ingegneria Scienze e tecnologie agrarie Scienze forestali e ambientali Scienze geologiche Ingegneria civile e ambientale Ingegneria dell informazione Ingegneria industriale Scienze dell architettura Scienze e tecniche dell edilizia Geometra Perito industriale Perito agrario Agrotecnico 1 anno 2 anni 3 anni Corso di 120 ore costituito da: Modulo giuridico (28 h) Modulo tecnico (52 h) Modulo metodologico - organizzativo (16 h) Parte pratica (24 h) Aggiornamento a cadenza quinquennale di 40 h Ai laureati in Ingegneria della Sicurezza non è richiesto il corso

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA ART. 127 DPR 554/99 - Lavori pubblici - 1. Le funzioni del coordinatore per l esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l esercizio delle relative funzioni. Nota: è di prossima pubblicazione il nuovo regolamento degli appalti pubblici

D. LGS. 81/08 - DEFINIZIONI uomini giorno: C MO = I M x I L UG = C MO / T MG Dove: C MO = Costo della manodopera I M = Quota percentuale incidenza manodopera I L = Importo dei lavori, desunto dal computo metrico estimativo T MG = Costo medio di una giornata di lavoro (calcolato sulla squadra tipo) Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell articolo 17 comma 1, lettera a), del D.Lgs 81/08, i cui contenuti sono riportati nell allegato XV impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

ENTITÀ PRESUNTA DEL CANTIERE DM 11 dicembre 1978 stabilisce le quote di incidenza della manodopera (IM) per ventitre categorie di lavori, ai soli fini della revisione dei prezzi Categorie di lavori OPERE STRADALI a. Movimenti di materie b. Opere d arte c. Lavori in sotterraneo d. Lavori diversi o di modesta entità e. Sovrastrutture f. Opere con più categorie di lavori e senza lavori in sotterraneo g. Opere con più categorie di lavori e con lavori in sotterraneo Quota percentuale di manodopera 18 30 29 36 7 22 24 OPERE EDILIZIE 40 OPERE IDRAULICHE a. Argini, canalizzazioni, ecc. b. Traverse, difese, sistemazioni varie c. Acquedotti conpreso fornitura tubi d. Acquedotti escluso fornitura tubi e. Fognature 20 38 30 46 38

ENTITÀ PRESUNTA DEL CANTIERE DM 11 dicembre 1978 stabilisce le quote di incidenza della manodopera (IM) per ventitre categorie di lavori, ai soli fini della revisione dei prezzi Categorie di lavori OPERE MARITTIME a. Cassoni per banchine e moli foranei, banchinamenti in paratie b. Per difese foranee in scogliere e massi artificiali c. Ecavazioni Quota percentuale di manodopera OPERE IN CEMENTO ARMATO PER L EDILIZIA 32 LINEE ELETTRICHE ESTERNE A BASSA E MEDIA TENSIONE 30 IMPIANTI TECNICI PER L EDILIZIA a. Impianti igienico sanitari b. Impianti elettrici interni c. Impianti di riscaldamento a termosifone d. Impianti di condizionamento d aria e. Impianti ascensori e montacarichi 32 21 10 43 45 40 40 30

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL Art. 90 comma 1, D. Lgs. 81/08 Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell esecuzione del progetto e nell organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all articolo 15 del D.Lgs 81/08. Progetto Il PSC è idoneo a garantire la sicurezza NO SI Opera realizzabile in sicurezza

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL Art. 90 comma 1, D. Lgs. 81/08 Al fine di permettere la pianificazione dell esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Cronoprogramma di 1 livello PROGETTISTA

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL Art. 90 comma 2, D. Lgs. 81/08 Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC); il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori all atto di lavori successivi sull opera (FO)

Art. 90 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL Art. 90 comma 3, D. Lgs. 81/08 - Condizioni per la nomina dei Coordinatori (art. 90) - 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall articolo 92, comma 2. Art. 92 2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). Art. 90 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL Art. 90 comma 3, D. Lgs. 81/08 - Condizioni per la nomina dei Coordinatori (art. 90) - Ieri con 494/96 Presenza di più imprese 200 uomini*giorno rischi particolari Oggi con 81/08 Presenza di più imprese Lavoro soggetto a permesso di costruire (solo per lavori privati) Negli altri casi Interventi subordinati a permesso di costruire (art. 10 del DPR 380/2001 Testo Unico Edilizia): a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente [ ]

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL Art. 90 comma 3 e 11 D. Lgs. 81/08 Pubblico/Privato in presenza di permesso di costruire Fase di progettazione nomina Presenza + di 1 impresa nomina Progettista Progetto Committente nomina CSP PSC Fascicolo Opera nomina Prima dell inizio dei lavori Direttore dei lavori CSE

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL Art. 90 comma 3 e 11 D. Lgs. 81/08 Privato in assenza di Permesso di costruire Prima dell inizio dei lavori nomina Direttore dei lavori se necessario Presenza + di 1 impresa Committente nomina CSE PSC Fascicolo Opera Dalla lettura del combinato disposto dell art. 90 comma 3 e 11

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL Art. 90 comma 9 D. Lgs. 81/08 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante la presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva (DURC), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall allegato XVII.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL Art. 90 comma 9 D. Lgs. 81/08 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione sull organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce INPS, INAIL, e casse edili; NEI CANTIERI < 200 UG TALE REQUISITO SI INTENDE SODDISFATTO CON IL D.U.R.C. una dichiarazione sul contratto applicato c) trasmette all aministrazione concedente (permesso a costruire DIA) copia della notifica preliminare e D.U.R.C.

VERIFICA DELL IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE Imprese ALLEGATO XVII (prima del D. Lgs. 106/2009) dovranno esibire al Committente o RL: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell emergenza, del medico competente quando necessario f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 del presente decreto legislativo

VERIFICA DELL IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE Imprese ALLEGATO XVII (dopo D. Lgs. 106/2009) dovranno esibire al Committente o RL: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 del presente decreto legislativo

VERIFICA DELL IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE Lavoratori autonomi ALLEGATO XVII dovranno esibire: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL Art. 90 comma 8 D. Lgs. 81/08 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE Art. 91 D. Lgs. 81/08 Durante la progettazione dell opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte il il coordinatore per la progettazione: Redige il PSC ALLEGATO XV Predispone il Fascicolo dell opera ALLEGATO XV

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L ESECUZIONE D. Lgs. 81/08 - articolo 92, comma1 A Verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle procedure di lavoro B Verificare l idoneità del piano operativo di sicurezza, e la coerenza con il PSC C Adeguare il PSC e il FO (evoluzione dei lavori e eventuali modifiche proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere) e verificare che le imprese esecutrici adeguino i POS D Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L ESECUZIONE E F D. Lgs. 81/08 - articolo 92, comma1 Verificare l attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi, o la risoluzione del contratto G Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l esecuzione dà comunicazione dell inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territoriale competente H Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti

VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L ESECUZIONE Articolo 94 Obblighi dei lavoratori autonomi I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al D.Lgs 81/08, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. Utilizzo di attrezzature rispondenti al Titolo III; Utilizzo di DPI conformemente al Titolo III; Tessera di riconoscimento con fotografia; Sorveglianza sanitaria (a proprio carico) Corsi di formazione specifici (a proprio carico) Art. 21 Non rientra nel computo delle imprese operanti in cantiere per l applicazione degli adempimenti del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 riceve copia del PSC (ovvero di un estratto per le parti di interesse)

VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L ESECUZIONE Articolo 95 Misure generali di tutela I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l esecuzione dell opera osservano le misure generali di tutela di cui all art. 15 del D.Lgs 81/08 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; la scelta dell ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L ESECUZIONE Articolo 95 Misure generali di tutela la manutenzione, il controllo prima dell entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; la delimitazione e l allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; l adeguamento, in funzione dell evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all interno o in prossimità del cantiere.

VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L ESECUZIONE Articolo 96 Obblighi dei Datori di Lavoro I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all allegato XIII al D.Lgs 81/08 predispongono l accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili curano la disposizione e l accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitare il crollo o il ribaltamento curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; curano che lo stoccaggio e l evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; redigono il piano operativo di sicurezza.

IMPRESA AFFIDATARIA Articolo 97 Obblighi del Datore di Lavoro dell impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII. 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

GLI ADEMPIMENTI Articolo 101 Obblighi di trasmissione 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. 2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. 3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. CSE Impresa affidataria POS I.E. POS I.E. POS I.E.

LA NOTIFICA PRELIMINARE Art. 99 D.Lgs 81/08 E UNA COMUNICAZIONE CHE IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI DEVE TRASMETTERE A: - ASL territorialmente competente - DPL territorialmente competente Entità lavori uu/gg NO coordinatore SI coordinatore Notifica preliminare 200 NO coordinatore SI coordinatore Allegato XII Una impresa esecutrice Più imprese esecutrici Deve essere trasmessa prima e, comunque, all apertura del cantiere e deve essere custodita in copia all interno del cantiere e messa in esposizione sui cartelli informativi esterni al cantiere

LA NOTIFICA PRELIMINARE Art. 99 D.Lgs 81/08 CONTENUTI (D.Lgs 81/08, allegato XII) Data della comunicazione Indirizzo del cantiere Committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo) Natura dell opera Responsabile dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo) Coordinatore per la progettazione (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo) Coordinatore per l esecuzione (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo) Data presunta d inizio dei lavori in cantiere Durata presunta dei lavori in cantiere Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi sul cantiere Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate Ammontare complessivo presunto dei lavori ( )

IL DATORE DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI RIEPILOGO OBBLIGHI D. Lgs. 81/08 Redige il POS Applica il PSC e POS Datore di lavoro cura la corretta organizzazione del cantiere la cooperazione tra i Datori di lavoro e lav. autonomi Applica l allegato XIII al D.Lgs 81/08 (prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere) Consulta preventivamente il RLS Porte e portoni Areazione Servizi igienici Illuminazione Spogliatoi Refezione Etc.

..PER LA VOSTRA CORTESE ATTENZIONE!