Le insistenze del paziente non giustificano l apprestamento di cure non adeguate La sentenza della Corte di Appello di Genova afferma la responsabilità di un medico odontoiatra che, dietro insistenze del paziente motivate dall esigenza di partire per il viaggio di nozze, aveva eseguito un impianto provvisorio senza la previamente disporre valide cure canalari. Il paziente, disattendendo le raccomandandazioni del sanitario di riprendere le cure non appena rientrato, aveva riportato un danno che la Corte, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto meritevole di risarcimento. A sostegno della decisione adottata, al di là delle emergenze risultanti dalla CTU medico-legale, la Corte ha affermato che il medico, adducendo le insistenze del paziente, non può esimersi dalla responsabilità per l apprestamento di cure non adeguate. Il testo integrale della sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: Dott. FERRO Vincenzo Presidente - Dott. PIROZZI Loris Consigliere - Dott.ssa SANNA Leila Maria - Consigliere Est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello promossa da U. S.p.A. oggi A. ASSICURAZIONI S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione, in persona del suo procuratore speciale dr. M.M., rappresentata e difesa dagli avv. S.C. e M.V., come da manato a margine dell'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Genova ATTORE Contro
I.E. - elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. L.M. che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. I.S. del Foro di Lucca per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO E R.A. - elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. C.C. di Genova e C.P. del Foro di Massa che lo rappresentano e difendono per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. - Osservato sul processo: 1) La A. Ass.ni propone appello, con citazione spedita per notifica il 7.3.2003, contro la sentenza n. 794/02 emessa il 21.1.2002 e depositata il 29.10.2002, con la quale il Tribunale di Massa, in accoglimento della domanda proposta da I.E. con citazione notificata il 20.1.1995, ha condannato il suo assicurato dott. A.R. al pagamento di Lire 7.500.000 pari a Euro 3873,43 per danno biologico, di Lire 3.500.000 pari a Euro 1.936,71 per danno morale, di Lire 5.164,57 per rimborso spese per cure non riuscite, di Lire 30.000.000 pari a Euro 15.493,71 per spese per esecuzione di una corretta terapia odontoiatrica, oltre interessi e rivalutazione, e spese processuali, 2) La A. ha partecipato al giudizio di primo grado, quale terza chiamata in garanzia dal R. per esserne manlevato in forza di polizza assicurativa, 3) In primo grado la causa è stata istruita testimonialmente e con espletamento di consulenza tecnica d'ufficio del dott. P., ed è stato acquisito agli atti l'accertamento tecnico preventivo eseguito dal dott. C., 4) Il primo giudice, ha ritenuto, sulla scorta della ctu, che il dott. R. fosse incorso in errori di valutazione, e di esecuzione, 5) I primi per aver omesso di eseguire preventivamente la bonifica del cavo orale (in una situazione di partenza gravemente compromessa da grave paradontopatia in entrambe le arcate, carie multiple e condizione neuromuscolare non equilibrata), 6) E i secondi in relazione alla scelta del tipo di impianto ed alla lesione nel corso dell'intervento dell'integrità del nervo mandibolare sia di destra che di sinistra, con postumi permanenti del 2-3%, 7) Il Tribunale, in motivazione, ha ritenuto accoglibile la domanda di garanzia, omettendo di farne menzione in dispositivo,
8) L'appellante lamenta la mancata considerazione delle proprie eccezioni relativa alla esclusione dalla garanzia degli interventi di implantologia di cui all'art. 1 delle Condizioni Generali e in subordine l'erroneità della decisione sull'an e sul quantum, per essere stato condizionato l'esito delle cure dal comportamento del paziente sottrattosi volontariamente alla loro conclusione così determinando o aggravando l'esito infausto, 9) Il dott. R. si è costituito in giudizio resistendo ai motivi di appello relativi al rapporto assicurativo e proponendo appello incidentale sull'an e sul quantum contro la condanna pronunciata nei suoi confronti, chiedendo procedersi alla rinnovazione della ctu, 10) L'I. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto degli appelli, 11) Sospesa parzialmente in limine litis la provvisoria esecutività della sentenza appellata, ed espletata nuova ctu collegiale dai proff. C.B. e P.D. dell'università di Pavia, la causa è stata assegnata a decisione all'udienza collegiale del 7.12.2006, 2. Ritenuto sul primo motivo di appello principale: 1) E' infondata l'eccezione del R. di tardività della deduzione della società assicuratrice in ordine all'esclusione degli interventi di implantologia dalla copertura assicurativa, formulata in sede di conclusioni definitive di primo grado, in quanto, sia che la si configuri come mera difesa volta a paralizzare la pretesa attorea, che come eccezione in senso stretto, la sua deduzione in sede di precisazione delle conclusioni definitive era ammissibile secondo la formulazione dell'art. 184 c.p.c. "vecchio rito", 2) Il motivo è fondato, poiché emerge effettivamente dalla lettura delle condizioni di polizza che gli interventi di implantologia sono esclusi dalla garanzia, 3. Ritenuto sui motivi di appello principale e incidentale sull'an: 1) La ctu collegiale svolta in secondo grado ha escluso la responsabilità del dott. R. per la scelta dell'impianto e la lesione al nervo, 2) I ctu sostengono, con ampia e convincente motivazione, che non sia ravvisabile colpa professionale nella scelta di utilizzare impianti a vite, tecnica risalente nel tempo, ma efficace e tuttora in uso, piuttosto che i più moderni impianti osteointegrati, e che nessun danno il paziente ha subito a seguito di tale scelta, poiché gli impianti eseguiti sono stati effettuati in modo ottimale, tanto da essere tuttora in uso, ad eccezione di uno, la cui espulsione non è attribuibile a scorretta esecuzione, ma alle particolari condizioni del paziente, 3) Inoltre, nella relazione a chiarimenti 24.11.2005, precisano che non risultava alla visita da loro effettuata alcuna sintomatologia obiettivabile riferibile alla sofferenza del nervo alveolare, il che è indice di insussistenza di una concreta e reale lesione del nervo, e che dalla TAC eseguita il 7.7.1994 non è evidenziabile tale lesione, potendo accadere che l'ipoanestesia nervosa sia dovuta non all'alterazione del nervo, bensì semplicemente a compressione vascolare,
4) Non condivisibile è la critica avanzata a tali conclusioni dalla difesa dell'i., sotto il profilo che si tratterebbe di affermazioni meramente ipotetiche, stante il mancato utilizzo di documentazione clinica e per non aver tenuto conto che erano nel frattempo intervenute modifiche delle condizioni del paziente, che si era sottoposto a cure odontoiatriche presso medici di Budapest, 5) I ctu hanno tenuto conto di tutta la documentazione medica versata in atti e di quanto emergente dall'atp e dalla CTU circa le condizioni del paziente all'epoca, ed hanno provveduto ad una nuova visita, compiendo, quindi, tutti gli accertamenti possibili sulla scorta della documentazione probatoria disponibile, dalla quale è totalmente assente qualsiasi traccia degli interventi eseguiti all'estero, e se vi fossero lacune nella ricostruzione tecnica della vicenda, queste sarebbero imputabili unicamente al mancato adempimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, 6) I ctu hanno ravvisato un profilo di responsabilità professionale per la mancata esecuzione di cure canalari valide prima dell'esecuzione degli impianti, 7) Il dott. R. si è difeso sostenendo che, su insistenza del paziente, che doveva sposarsi e partire per il viaggio di nozze, era stato eseguito un impianto provvisorio, e che, nonostante le sue raccomandazioni di riprendere subito le cure al rientro, il paziente le aveva interrotte, 8) La difesa non ha pregio non potendosi il medico esimere dalla responsabilità di cure non adeguate adducendo le insistenze del paziente, rientrando nei suoi doveri professionali il rifiuto degli interventi lesivi della salute anche se richiesti, 9) Non si riconosce concorso di colpa dell'i., sotto il profilo della carenza di igiene orale e della mancata presentazione alle visite di controllo, in quanto, pur essendo simili comportamenti in astratto rilevanti, come evidenziato dai ctu, non vi è però sufficiente prova della loro incidenza in concreto, tenuto conto che la procedura adottata di anticipazione dell'intervento implantologico rispetto alle necessarie cure era già di per sé idonea causa del danno, 10) Si limita quindi il riconoscimento di responsabilità del dott. R. soltanto a quest'ultimo aspetto, 4. Ritenuto in ordine ai motivi di appello sul quantum: 1) All'esclusione della responsabilità sotto altri profili, consegue che la liquidazione dei danni va limitata a quelli derivanti dalla mancata esecuzione delle cure canalari, 2) Emergendo dalla ctu la necessità del ritrattamento canalare di rutti gli elementi dentari, con un costo variabile tra Euro 2.500 e 3.000, pare congruo liquidare tale danno in Euro 3.000,00 all'attualità, 3) Va altresì riconosciuto il danno da inabilità temporanea al 25% per le dodici sedute occorrenti per le cure secondo la ctu, e così Euro 113,85 per danno patrimoniale (secondo i parametri di liquidazione in Euro 37,95 al giorno in uso presso questa Corte e resi noti dalle pubblicazioni specializzate), ed altrettanto per danno morale, e così Euro 227,07, 4) In parziale riforma della sentenza appellata il dott. R. viene così condannato al pagamento della complessiva somma di Euro 3.227,07, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo,
5) Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali (commisurate all'importo della pretesa riconosciuta fondata) e le spese di ctu, comunque necessarie per l'accertamento dei danni, vengono poste definitivamente a carico del soccombente, 6) Trattandosi di responsabilità non correlata alle prestazioni escluse dalla copertura di polizza, il R. dovrà essere manlevato dalla società assicuratrice di tutte le somme che è condannato a pagare all'i., e questa viene condannata alla rifusione delle spese processuali dei due gradi in suo favore, P.Q.M. Definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata, 1) Condanna A.R. a pagare E.I. la complessiva somma di Euro 3.227,07, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, 2) Condanna A.R. a rifondere a E.I. le spese processuali che liquida in: per il primo grado in Euro 426,00 per spese, Euro 2.000,00 per diritti, Euro 1.500,00 per onorari, e per il secondo grado in Euro 175,00 per spese, Euro 1.000,00 per diritti, Euro 2.000.00 per onorari, oltre IVA e CPA su diritti e onorari, 3) Pone definitivamente a carico del R. le spese di ctu di primo e secondo grado, 4) Condanna U. S.p.A. oggi A. ASSICURAZIONI S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere il R. manlevato delle somme che è condannato a pare all'i. in base ai capi 1) e 2) e 3) della presente sentenza, 5) Condanna U. ITALIANA S.p.A. oggi A. ASSICURAZIONI S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere al R. le spese processuali sostenute nei suoi confronti che liquida: per il primo grado in Euro 100,00 per spese, Euro 1.000,00 per diritti, Euro 750,00 per onorari, e per il secondo grado in Euro 75,00 per spese, Euro 750,00 per diritti, Euro 1.000.00 per onorari, oltre IVA e CPA su diritti e onorari. Così deciso in Genova il 6 marzo 2007. Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2007.