Abolita la Comunicazione annuale dati IVA



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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 307 29.10.2014 D.D.L. di Stabilità 2015: Dichiarazione IVA entro Febbraio Abolita la Comunicazione annuale dati IVA Categoria: IVA Sottocategoria: Dichiarazione annuale Tra le novità contenute nel D.D.L. della Legge di Stabilità 2015 vi è l anticipo dei termini di invio della Dichiarazione IVA annuale al 28 Febbraio e la contestuale cancellazione dell obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA sancita dall art. 8 bis, D.P.R. 322/1998. Le suddette novità diventeranno efficaci dal periodo d imposta 2015. Dunque, dal 2016 dichiarazione IVA da presentare entro il 28 Febbraio e niente più obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA. L attuale quadro normativo L attuale contesto normativo concernente modalità e i termini di presentazione della Dichiarazione Iva prevede che la dichiarazione IVA può essere presentata in forma unificata o in forma autonoma. Con riferimento alle modalità di presentazione della dichiarazione IVA si deve tener conto di quanto disposto: dal D.L. n. 78/2009, secondo il quale i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata (se a credito d imposta) possono scegliere di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, cioè sganciata dal modello UNICO; dalla Circolare 25 gennaio 2011, n. 1, con la quale l Agenzia delle Entrate ha esteso la facoltà di presentare la dichiarazione IVA a febbraio anche ai contribuenti con saldo IVA annuale a debito, eliminando la disparità di trattamento tra i soggetti a debito e quelli a credito. 1

La possibilità di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio, permette al contribuente di sottrarsi all ulteriore adempimento della presentazione della Comunicazione annuale dati IVA. La dichiarazione va presentata in forma autonoma, indipendentemente da altri fattori, nei seguenti casi: società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare; soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al 31.12.2013 (ad esempio, la società di persone cessata il 14.12.2013, senza messa in liquidazione); società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo (art.73); curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali; soggetti non residenti, che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, D.P.R n. 633/72); soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/72); soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 01.01.2014 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2013, tenuti a presentare la dichiarazione IVA per conto dei soggetti estinti. Possono presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma: i soggetti che intendono: utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso, il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale; i soggetti che presentano la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio, al fine di poter usufruire dell'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva. La dichiarazione in forma unificata comprende due distinte dichiarazioni: redditi; IVA. 2

La dichiarazione in forma unificata NON può comprendere: il Modello 770, ordinario e semplificato; la dichiarazione Irap. Possono presentare la dichiarazione IVA in forma unificata, i contribuenti: con periodo di imposta coincidente con l'anno solare; tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi che di quella IVA. In mancanza di uno dei suddetti requisiti si dovrà presentare obbligatoriamente la dichiarazione IVA in forma autonoma. Per le persone fisiche il periodo d imposta coincide sempre con l anno solare, come disposto dall art. 7, comma 1, D.P.R. 917/1986. Diversamente: per le società di persone, il periodo d imposta coincide con l anno solare quando termina il 31 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni; per le società di capitali, il periodo d imposta coincide con l anno solare quando termina il 31 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni. Termini di presentazione I soggetti: obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma; che potrebbero presentare la dichiarazione unificata, ma che, tuttavia, scelgono di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, devono presentare la dichiarazione annuale a partire dal 1 febbraio ed entro il 30 settembre, in via esclusivamente telematica. Come detto, è, inoltre, consentita la presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio, al fine di beneficiare dell esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA (Circolare Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2011, n. 1). In caso di dichiarazione unificata, invece, il contribuente dovrà: includere la dichiarazione redditi e la dichiarazione annuale IVA nella dichiarazione unificata; inviare telematicamente la dichiarazione unificata dal 1 maggio ed entro il 30 settembre. Anche la dichiarazione unificata dovrà essere presentata in via telematica. 3

D.D.L. di Stabilità 2015 L art. 44, co. 18, del DDL di Stabilità 2015 modifica integralmente la disciplina concernente modalità e termini di invio della Dichiarazione annuale IVA. In particolare: Viene abrogato l art. 3, co. 1, secondo, terzo e quarto periodo, D.P.R. 322/1998 Tale disposizione prevede che possono presentare la dichiarazione IVA in forma unificata, i contribuenti: con periodo di imposta coincidente con l'anno solare; tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi che di quella IVA. Si prevede inoltre che possono presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma: i soggetti che intendono: utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso, il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale; All art. 8, co. 1, primo periodo D.P.R. 322/1998 Le parole Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1 febbraio e il 30 settembre sono sostituite dalle seguenti il contribuente presenta secondo le disposizioni di cui all art. 3, nel mese di Febbraio Abrogato art. 8 bis, D.P.R. 322/1998 Obbligo di inviare entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Riassumendo: viene abrogata la normativa concernente i casi di invio della dichiarazione unificata ed inoltre viene abrogata la facoltà di inviare la Dichiarazione IVA autonoma a partire dal 1 febbraio ed entro il 30 settembre, in via esclusivamente telematica; 4

si prevede l invio della Dichiarazione Iva entro il mese di Febbraio successivo al periodo d imposta di riferimento; viene abrogata la Comunicazione annuale dati IVA. Il quadro normativo che verrebbe a crearsi qualora il suddetto provvedimento venisse approvato è il seguente: anticipo dei termini di invio della Dichiarazione IVA annuale al 28 Febbraio successivo al periodo d imposta di riferimento e la contestuale cancellazione dell obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA sancita dall art. 8 bis, D.P.R. 322/1998. Le suddette novità diventeranno efficaci dal periodo d imposta 2015. Dunque, dal 2016 dichiarazione IVA da presentare entro il 28 Febbraio e niente più obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA. Un analisi della proposta di legge Benché possa apparire eccessivo l anticipo dei termini di invio della Dichiarazione IVA annuale al 28 Febbraio successivo al periodo d imposta di riferimento, questo rappresenta l unica strada per abrogare l obbligo della Comunicazione annuale dati IVA. Infatti, l art. 252 della Direttiva 2006/112/UE prevede l obbligo di fornire le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate dal contribuente entro due mesi dalla fine del periodo d imposta, per calcolare le risorse che competono all UE. Tale obbligo era stato finora assolto tramite l invio della Comunicazione annuale dati IVA entro il 28 Febbraio successivo al periodo d imposta di riferimento o attraverso l invio della Dichiarazione Iva in forma autonoma entro lo stesso termine. Ora il Legislatore in luogo della facoltà di poter inviare la Dichiarazione IVA entro il 28 febbraio, al fine di beneficiare dell esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA, prevede espressamente l obbligo di presentare la Dichiarazione IVA entro il mese di febbraio. Quella che fino ad ora era nella generalità dei casi è una facoltà, con delle eccezioni come sopra evidenziato, diventerà un obbligo a partire dal periodo d imposta 2015 (Dichiarazione IVA 2016). I vantaggi derivanti dalla presentazione della Dichiarazione IVA entro il 28 Febbraio sono sostanzialmente: 1. evitare l obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA ed evitare possibili sanzioni (quelle previste dall articolo 11 comma 1, lettera a), Decreto Legislativo 471/97, da 258 a 2.065 euro) in caso di comunicazione omessa o con dati incompleti o non veritieri; 5

2. anticipare il momento di utilizzo dei crediti IVA di importo superiore ad 5.000,00 e fino a 15.000,00 euro; 3. anticipare utilmente il momento di presentazione della dichiarazione annuale IVA, per richiedere il rimborso del credito. D altro canto anticipare i termini di presentazione della Dichiarazione Iva significa provvedere, tassativamente, a versare l eventuale IVA a debito, entro il 16 Marzo dell anno di presentazione della Dichiarazione IVA. Resta salva la possibilità di rateizzazione con la maggiorazione dello 0,33% mensile sull importo di ogni rata successiva alla prima. Inoltre, i professionisti dovranno attivarsi con largo anticipo per apporre il visto di conformità alla Dichiarazione e consentire l utilizzo in compensazione del credito IVA di importo superiore ad euro 15.000,00. Ulteriore aspetto negativo da tenere in considerazione è che presentando la dichiarazione annuale entro febbraio vi è l'assorbimento del credito residuo della precedente Dichiarazione nella nuova dichiarazione annuale. - Riproduzione riservata - 6