730, Unico 2014 e Studi di settore



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730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 07 22.04.2014 Liquidazione Srl e Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze La messa in è una vicenda societaria piuttosto frequente in questo periodo di crisi. Con la messa in si apre un periodo finalizzato alla realizzazione dell'attivo e all'estinzione del passivo. In questo caso, ai sensi dell'articolo 5 comma 1, del D.P.R. 322/98 il liquidatore ha i seguenti obblighi: presentazione della dichiarazione relativa alla frazione d'anno compresa tra l'inizio del periodo e la data in cui si hanno gli effetti civilistici dello scioglimento, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data; presentazione della dichiarazione relativa al risultato finale complessivo del periodo di, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura della procedura o, se prescritto, al deposito del bilancio finale; ove, tra le due precedenti, sia intervenuta la chiusura di uno o più periodi, presentazione dei relativi modelli, nel termine ordinario di nove mesi dalla chiusura. Premessa Per la di società, indicazioni sui tempi di presentazione delle dichiarazioni vengono date dall art. 5 comma 1, D.P.R. n. 322/1998. L articolo in questione, come da ultimo modificato dal D.L. n. 16/2012 (c.d. Semplificazioni fiscali ), entrato in vigore a decorrere dal 2 marzo 2012, prevede che: il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale presenta [...] la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l inizio del periodo d imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1

1972, n. 633, entro l ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di entro nove mesi successivi alla chiusura della stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto in via telematica. Di conseguenza, per le società in, la dichiarazione relativa al periodo ante va presentata entro l ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento ex artt. 2484 e 2485, C.c. PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI Il liquidatore o in sua mancanza il rappresentante legale deve presentare due dichiarazioni: la prima, attiene al periodo compreso tra l inizio del e la data di iscrizione al Registro delle Imprese della ; la seconda riguarda il periodo compreso tra quest ultima data e la chiusura della. TERMINE DI PRESENTAZIONE: ultimo giorno del nono mese In seguito alle modifiche apportate dal D.L. n. 16/2012 al citato disposto normativo, in generale il termine di decorrenza dei nove mesi non è più rappresentato dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in, bensì: - dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa; - in caso di disposta dall assemblea dei soci, dalla data di iscrizione della relativa delibera. Si determina pertanto un allineamento tra il momento di decorrenza degli effetti fiscali e civili della messa in. Revoca della L articolo 2 comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il nuovo comma 3- bis all articolo 5, D.P.R. n. 322/1998: 3-bis. In caso di revoca dello stato di quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il 2

liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di, ad eccezione dell ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del in cui si verifica l inizio della. In sostanza, la nuova disposizione prevede che in caso di revoca della, se i relativi effetti si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione, il liquidatore non è tenuto a presentare la dichiarazione del periodo ante e post. Restano comunque fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate prima della revoca, salvo il caso in cui la stessa abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d imposta in cui si verifica l inizio della. Liquidazione che si prolunga oltre il periodo di imposta Nel caso in cui la si prolunghi oltre il in corso alla data in cui ha effetto la, il liquidatore deve procedere con delle ulteriori dichiarazioni, così come previsto dal terzo comma dell articolo 5, D.P.R. n. 322/1998: Se la si prolunga oltre il periodo di imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate nei termini stabiliti dall articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo. Con riferimento alla che si protrae oltre il in cui la stessa ha avuto inizio ma per meno di 5 esercizi (3 per le società di persone/ditte individuali) l Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 6.7.2010, n. 66/E ha chiarito l esatta interpretazione del citato art. 5, precisando che in tali casi è necessario presentare: una dichiarazione relativa alla frazione compresa tra l inizio del e la data di messa in (data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento); le dichiarazioni relative ai periodi d imposta intermedi durante i quali perdura la ; una dichiarazione relativa all intero periodo di in base al bilancio finale, nel in cui la si conclude. 3

In merito al in cui la viene chiusa, l Agenzia delle Entrate ritiene che il periodo che intercorre tra l inizio del periodo d imposta e la data di chiusura della non costituisca un autonomo successivo, rispetto al quale il liquidatore deve presentare la dichiarazione dei redditi, liquidando provvisoriamente l imposta sul risultato del periodo. L autonoma determinazione del reddito provvisoria prevista dal citato art. 5 per i periodi in cui la è in atto, va riferita ai soli esercizi provvisori conclusi, antecedenti quello nel corso del quale la ha termine, con la conseguenza che: il reddito prodotto nella frazione di periodo antecedente la chiusura della è... assorbito dal risultato che emerge dal bilancio finale di e conseguentemente anche l imposta ad esso relativa va liquidata sulla base del risultato finale, tenendo conto anche delle eventuali poste di conguaglio. Quanto sopra trova applicazione ai fini delle imposte dirette nel caso in cui la abbia una durata non superiore a 5 esercizi. Infatti, con riferimento alle imposte dirette in caso di di durata superiore a 5 esercizi, all IRAP e all IVA ciascun successivo a quello di messa in è considerato un autonomo periodo da liquidare e dichiarare in via definitiva. ESEMPIO Liquidazione con durata non superiore a 5 esercizi - dei redditi per società con coincidente con l anno solare. 4

01/01/. Data iscrizione della al Registro Imprese finale definitiva intero periodo Chiusura 05/10/. 31/12/. 31/12/. 20/03/. definitiva frazione esercizio ante intermedia provvisoria frazione esercizio post intermedia provvisoria Nessuna dichiarazione intermedia Liquidazione iniziata nel 2013 e che prosegue nel 2014 Un caso che si può presentare frequentemente in questo periodo è la di Srl iniziata nel 2013 e che proseguirà nel 2014 per terminare nel 2015. Alla luce di quanto sopraesposto sarà necessario presentare: una dichiarazione relativa alla frazione compresa tra l 1.1.2013 e la data di messa in (data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento); le dichiarazioni relative ai periodi d imposta intermedi quindi: data di messa in 31.12.2013; 1.1.2014 31.12.2014. una dichiarazione relativa all intero periodo di in base al bilancio finale, nel in cui la si conclude. Una società è stata messa in a partire dal 5.10.2013. Terminerà la in data 20.03.2015. La dichiarazione deve essere presentata per i seguenti periodi. 5

DICHIARAZIONE definitiva frazione esercizio ante intermedia provvisoria frazione esercizio post PERIODO 1.1.2013 4.10.2013 5.10.2013 31.12.2013 intermedia provvisoria 1.1.2014 31.12.2014 DICHIARAZIONE finale definitiva intero periodo PERIODO 5.10.2013 20.03.2015 Termini di versamento Per quanto riguarda i termini di versamento connessi alle operazioni straordinarie non vi sono regole specifiche, pertanto è applicabile la disciplina prevista dall art. 17, D.P.R. n. 435/2001. I termini di versamento sono così individuati per i soggetti IRES: il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di d imposta, differito al 16 del mese successivo in caso di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell esercizio. È inoltre possibile posticipare il versamento entro i 30 giorni successivi applicando agli importi dovuti la maggiorazione dello 0,40%. L obbligo di presentare la dichiarazione con riferimento a un periodo infrannuale si verifica solo ai fini delle imposte sui redditi e dell IRAP. Per quanto riguarda i modelli da, in presenza di un periodo d imposta non coincidente con l anno solare, ossia di un periodo che si chiude prima del 31.12, è previsto che le società di capitali sono tenute a il modello approvato per l anno precedente. Quindi per le società di capitali che nel corso del 2013 sono state interessate: dalla chiusura della, iniziata nello stesso periodo d imposta, va utilizzato per il periodo di : per la dichiarazione dei redditi sulla base del bilancio finale di, il mod. UNICO 2013 SC se la è stata chiusa prima del 31.12.2013 ovvero il mod. UNICO 2014 SC se la stessa è stata chiusa il 31.12.2013; 6

per la dichiarazione IRAP, il mod. IRAP 2013 se la stessa è stata chiusa prima del 31.12.2013 ovvero il mod. IRAP 2014 se la stessa è stata chiusa il 31.12.2013; dalla chiusura della, iniziata in periodi d imposta precedenti, va utilizzato il mod. UNICO 2013 SC per la dichiarazione dei redditi relativa all intero periodo di (dalla messa in alla chiusura della stessa) sulla base del bilancio finale di e il mod. IRAP 2013 per l ultimo. Anche in tal caso si ritiene che se la è chiusa il 31.12.2013 vanno utilizzati i modelli nuovi (modd. UNICO 2014 e IRAP 2014). Iva Ai fini Iva, la messa in volontaria non costituisce cessazione dell attività, né causa di frazionamento del (si veda la circolare dell Agenzia delle Entrate n. 55/E del 14 giugno 2001). La dichiarazione Iva deve quindi essere presentata entro il termine ordinario del 30 settembre 2014 ed esclusivamente in via telematica: per l intero anno solare, con riferimento all anno in cui ha effetto la ; per ciascuno degli anni solari successivi, qualora la si protragga per più anni; per l ultimo periodo di attività, in relazione all anno in cui termina la. In caso di, ai fini della presentazione delle dichiarazioni annuali Iva valgono le regole ordinarie relative alla presentazione in forma unificata o in forma autonoma. Pertanto: se il primo periodo di è considerato ai fini delle imposte dirette, coincidente con l anno solare, vi è l obbligo di presentare la dichiarazione annuale Iva in forma unificata, salvo rientrare in altri casi particolari che impongono la dichiarazione Iva separata (ad esempio Iva di gruppo). In relazione all ultimo periodo di, se lo stesso si chiude prima del 31 dicembre, la presentazione della dichiarazione annuale Iva deve avvenire: in forma autonoma ; utilizzando il Modello Iva relativo all anno in cui si chiude la ; esclusivamente in via telematica; entro il termine ordinario del 30 settembre dell anno successivo. 7

Esempi ESEMPIO 1 La Beta Srl ha deliberato la messa in nel corso del 2013. La ha effetto in data 15.11.2013. I termini per gli adempimenti dichiarativi e di versamento sono i seguenti: Periodo 1.1 14.11.2013 (periodo ante trasformazione) Versamento 16.5.2014(*) Presentazione 02.09.2014 16.6 mese dalla d imposta fine del 9 mese dalla d imposta mod. UNICO 2013 SC e mod. IRAP 2013 Periodo 15.11 31.12.2013 (periodo post ) Versamento 16.6.2014 (*) Presentazione 30.9.2014 16 del 6 mese dalla d imposta fine del 9 mese dalla d imposta mod. UNICO 2014 SC e mod. IRAP 2014 Ai fini IVA - periodo 1.1 31.12.2013 IVA 30.9.2014 mod. IVA 2014 (*) I termini di versamento sono differibili al 30 giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%. ESEMPIO 2 La Gamma Srl ha deliberato la messa in in data 12.11.2011. La si è chiusa in data 30.11.2013. I termini per gli adempimenti dichiarativi e di versamento sono i seguenti: a seguito delle operazioni di chiusura della Ai fini IRES - 12.11.2011 30.11.2013 (intero periodo di ) Versamento 16.5.2014(*) Presentazione 2.9.2014 16.6 mese dalla chiusura del fine del 9 mese dalla chiusura del mod. UNICO 2013 SC 8

Ai fini IRAP - periodo 1.1 30.11.2013 (ultimo periodo di ) Versamento 16.5.2014 (*) Presentazione 2.9.2014 16 del 6 mese dalla chiusura del fine del 9 mese dalla chiusura del mod. IRAP 2013 Ai fini IVA - periodo 1.1 31.11.2013 (ultimo periodo di ) 30.9.2014 mod. IVA 2014 IVA (*) I termini di versamento sono differibili al 30 giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%. ESEMPIO 3 La Delta Srl ha deliberato la messa in in data 10.6.2012. La società ha chiuso la in data 28.2.2014. I termini per gli adempimenti dichiarativi e di versamento sono i seguenti Periodo 1.1 31.12.2013 (periodo provvisorio di ) Versamento 16.6.2014(*) Presentazione 30.9.2014 16.6 mese dalla chiusura del fine del 9 mese dalla chiusura del mod. UNICO 2014 SC e mod. IRAP 2014 a seguito delle operazioni di chiusura della Ai fini IRES - periodo 10.6.2012 28.2.2014 (intero periodo di ) Versamento 20.08.2014 (*) Presentazione 1.12.2014 16 del 6 mese dalla chiusura del fine del 9 mese dalla chiusura del mod. UNICO 2014 SC Ai fini IRAP - periodo 1.1 28.2.2014 (ultimo periodo di ) Versamento 20.08.2014 (*) Presentazione 1.12.2014 16 del 6 mese dalla chiusura del fine 9 mese dalla chiusura del 9

mod. IRAP 2014 Ai fini IVA - periodo 1.1 28.2.2014 (ultimo periodo di ) 30.9.2015 mod. IVA 2014 (in forma autonoma) IVA (*) I termini di versamento sono differibili al 30 giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%. Riepilogo Le diverse fattispecie e le relative conseguenze I CASI Liquidazione che si conclude nel periodo nel quale è cominciata Liquidazioni che hanno durata superiore al periodo di imposta in cui inizia la procedura ma che terminano entro 5 anni La procedura di si protrae oltre i cinque periodi di imposta COMPORTAMENTO Il reddito d impresa è determinato in base al bilancio finale di La determinazione del reddito e la corrispondente tassazione sono effettuate sulla base dell'intero periodo di tenendo conto delle liquidazioni fiscali provvisorie intermedie I redditi determinati inizialmente in via provvisoria, si considerano definitivi LIQUIDAZIONE - ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E DI VERSAMENTO Periodo Periodo antecedente la messa in (1/1 - giorno di iscrizione al registro imprese della ) Termine di presentazione della dichiarazione (art. 5, D.P.R. 322/1998 e succ. modif.) Entro l'ultimo giorno del nono mese Termine di effettuazione dei versamenti delle imposte a saldo (art. 17, D.P.R. 435/2001 e succ. modif.) Entro il giorno sedici del sesto mese successivo alla 10

Primo periodo di (data iscrizione al registro imprese - 31/12) Esercizi intermedi di Ultimo periodo di Entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data di Entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data di Entro la fine del nono mese successivo alla data di deposito del bilancio finale di Entro il giorno sedici del sesto mese successivo alla Entro il giorno sedici del sesto mese successivo alla Entro il giorno sedici del sesto mese successivo alla - Riproduzione riservata 11