Vino Principali Riferimenti di Legge: D.P.R. 12.2.1965 n 162 e successive modificazioni Legge 28.12.1967 n 1374 Legge 18.3.



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Vino Principali Riferimenti di Legge: Legge 30.4.1962 n 283; D.P.R. 12.2.1965 n 162 e successive modificazioni; Legge 6.4.1966 n 207; D.P.R. 24.5.1967 n 506; Legge 28.12.1967 n 1374; Legge 18.3.1968 n 498; Legge 9.10.1970 n 739; Regolamento CEE n 1153/75 della Commissione del 30.4.1975; D.M. 25.11.1982; Legge 28.11.1984 n 851; D.M. 29.11.1984; Legge 7.8.1986 n 462; D.M. 29.12.1986; D.M. 26.1.1987 n 21; D.L. 7.9.1987 n 370. N.B. La normativa grassettata costituisce la legge-guida della materia. Le norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti sono dettate dal D.P.R. 12.2.1965 n 162 e successive modificazioni. L'articolo 5 del predetto decreto disciplina la produzione dei mosti e dei vini, ma per informazioni più dettagliate si veda anche il D.L. 7.9.1987 n 370 sulle norme vitivinicole. Il D.M. 22.5.1975 disciplina le norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli (si veda anche il D.M. 26.1.1987 n 21 ed il Regolamento CEE n 1153/75 della Commissione del 30.4.1975). Le norme che regolano i vini a DOC sono: D.M. 1.12.1978; Legge 3.2.1963 n 116; D.P.R. 12.7.1963 n 930; D.P.R. 24.5.1967 n 506. Le norme per i vermouth ed altri vini aromatizzati sono: D.L. 11.1.1956 n 3; D.M. 6.12.1956; D.M. 1.8.1957; D.M. 1.7.1957. Definizioni e caratterizzazioni: Il nome "vino" è riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell'uva fresca, dell'uva ammostata o del mosto d'uva, con gradazione alcolica non inferiore ai 3/5 della gradazione complessiva (per la specificazione dei singoli termini si veda l'art. 1 del D.P.R. 12.2.1965). La gradazione alcolica dei vini non può essere comunque inferiore a 6, mentre quella complessiva naturale non può essere inferiore a 8. Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno "Moscato" può essere posto in commercio con gradazione alcolica svolta comunque non inferiore a 4 (D.P.R. 12.2.1965, art. 2). Sono "vini liquorosi", quelli ottenuti da un vino base, prodotto esclusivamente con uve di appropriati vitigni indicati con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle Foreste, di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 12, addizionato di mistella, di acquavite di vino, di alcole oppure di mosto concentrato oltre i limiti consentiti dall'articolo 5 del D.P.R. 12.2.1965. I vini liquorosi devono avere una gradazione alcolica non superiore a 22 e non inferiore a 16 ed un contenuto di zuccheri naturali, espressi come zucchero invertito, non inferiore a 50 grammi per litro. I vini liquorosi qualificati "secco" o "dry" devono avere una gradazione alcolica non inferiore a 18 ed un contenuto di zuccheri non superiore a 40 grammi per litro (D.P.R. 12.2.1965, art. 6). Sono "vini aromatizzati", i vini aventi un grado alcolico inferiore al 21% in volume, costituiti in prevalenza da vino addizionato, o non, di alcool e di saccarosio nonché di sostanze permesse dalle vigenti disposizioni per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, atte a conferire al prodotto particolari odori e sapori estranei al vino (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 2). Sono "vini spumanti" quelli caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di

anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente il prodotto e aventi al termine della loro preparazione e prima che vengano estratti dallo stabilimento di produzione una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 20 C, nonché confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione e di tappo comunque ancorato (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 2). Gli spumanti si classificano in: a) spumanti naturali; b) spumanti gassificati (si veda l'art. 8 del D.P.R. 12.2.1965). Gli spumanti naturali devono ottenersi per fermentazione naturale in bottiglia o in altro recipiente chiuso (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 9). Infatti l'aggiunta di anidride carbonica è permessa solo per gli spumanti gassificati (si veda l'art. 10 del D.P.R. 12.2.1965). Nella preparazione di vini spumanti è consentita l'aggiunta di saccarosio e acquavite di vino e di alcole in proporzioni tali che la gradazione alcolica complessiva del prodotto finito non superi di 1/3 la gradazione complessiva del vino base (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 11). Sono "vini speciali" le mistelle, i vini liquorosi, quelli spumanti e quelli aromatizzati (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 2 - per il vino marsala si veda la Legge 28.11.1984 n 851; per il vermouth ed altri vini aromatizzati il D.L. 11.1.1956 n 3, il D.M. 7.11.1977 ed il D.M. 24.10.1975 contenenti anche le norme sui relativi contrassegni di Stato). I vini aromatizzati ed i marsala speciali possono essere qualificati: a) "zabaglione" o "con uova", se contengono almeno 60 grammi di tuorlo di uovo fresco o congelato per litro; b) "all'uovo", a condizione che siano aromatizzati con l'impiego delle materie aromatizzanti naturali estratte dal tuorlo d'uovo,mediante infusione alcoolica e successiva filtrazione,in quantità di almeno 10 grammi di tuorlo d'uovo fresco o congelato per litro e purché sulla confezione figuri anche l'indicazione "aromatizzato con sostanze naturali del tuorlo d'uovo" (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 26). Richieste di autorizzazioni: Chiunque intende produrre e imbottigliare, o solo imbottigliare a scopo di commercio, vini liquorosi (o mistelle) deve munirsi di licenza che viene rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle Foreste, sentito il parere di quelli dell'industria e del Commercio, e delle Finanze (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 6). La produzione dei vini spumanti è subordinata all'autorizzazione dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle Foreste, competente per territorio, che la rilascia a domanda degli interessati da presentarsi ogni 3 anni entro il 31 ottobre per il triennio successivo, nonché alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, documentato allo scarico (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 13). Etichette, tappi e sistemi di chiusura: Chiunque vende vini o mosti in recipienti contenenti non più di 60 litri di prodotto deve: 1) apporre sui recipienti una chiusura di garanzia che per le damigiane sarà costituita da un cappellotto sigillato o altro sistema di chiusura munito di sigillo, e per le bottiglie ed i fiaschi od altri recipienti da un tappo di sughero raso bocca marcato a fuoco con il nome dell'imbottigliatore o da un tappo a fungo ancorato avente un gambo ad espansione, tale da non poter essere riutilizzato, o da un tappo di plastica ancorato con chiusura a strappo, o da un tappo a vite ancorato, o da un tappo tipo corona, oppure da altre chiusure idonee a sigillare il recipiente, da autorizzarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle Foreste. In tali chiusure deve sempre figurare all'esterno una dichiarazione atta ad individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del reci-

piente; 2) indicare in lingua italiana sul recipiente con etichetta o in qualsiasi altro modo mediante scritta ben leggibile ed indelebile: a) la natura merceologica del prodotto (vino, vino liquoroso, spumante od altro); b) il contenuto minimo garantito del recipiente, con una tolleranza non superiore a 2,5% per quello delle bottiglie ed al 3% per quello dei fiaschi; c) il nome, la ditta o la ragione sociale di chi ha operato il riempimento del recipiente e la sede della cantina o dello stabilimento; d) l'indicazione riguardante la gradazione alcolica minima svolta, con una tolleranza di 0,5 gradi in meno rispetto alla gradazione dichiarata, ferma restando in ogni caso la gradazione complessiva minima di 10 (l'indicazione della gradazione complessiva è facoltativa; nel caso che essa venga apposta è consentita la tolleranza di 0,4 gradi, fermi restando i minimi ed i massimi di legge - si veda D.P.R. 12.2. 1965, art. 25). Il vino spumante "Prosecco" può essere confezionato senza capsulone o la stagnola a condizione che sull'etichetta figurino gli estremi del D.M. 25.9.1965. Per i tappi di chiusura dei contenitori dei mosti si vedano anche i D.D.M.M. 18.9.1985 e 21.3.1987; mentre per i tappi di sughero marcati a fuoco si veda il D.M. 9.8.1984. Per i vini diversi da quelli a DOC e a DOCG, è fatto obbligo di indicare sul recipiente, con etichetta, il nome delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle uve stesse (Legge 7.8.1986 n 462, art. 8-ter). Gli spumanti gassificati devono recare sotto la denominazione del vino e sullo stesso fondo dell'etichetta la dicitura "vino addizionato di anidride carbonica", la quale deve figurare anche nelle fatture, nelle lettere di porto, su tutti i documenti commerciali e deve apporsi in senso orizzontale sull'etichetta principale con lettere ben visibili ed indelebili, di formato non inferiore a 4 mm. di altezza e 2 mm. di larghezza, dello stesso colore della dicitura più evidente (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 10). L'apposizione sulle etichette dei vini spumanti delle denominazioni "classico", "riserva", "gran riserva", "gran spumante" e delle indicazioni in lingua straniera "brut", "dry" e similari è consentita soltanto per gli spumanti naturali (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 8). Sui recipienti contenenti vini liquorosi (o mistelle) deve essere riportata,anche a mezzo di etichetta solidamente fissata al recipiente, con caratteri ben leggibili e in ogni caso di formato non inferiore a 1 cm. di altezza e a 2 mm. di larghezza, la dicitura "vino liquoroso" ( o "mistella" - si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 6). Le figurazioni di uova o loro parti possono essere apposte soltanto sulle confezioni dei vini aromatizzati e dei marsala speciali qualificati "zabaglione" o "con uova". Le figurazioni di galli, galline e pulcini possono essere apposte soltanto sulle confezioni dei vini aromatizzati e dei marsala speciali qualificati "zabaglione", "con uova" o "all'uovo" (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 26). Qualunque sia l'origine del prodotto, le indicazioni sopra prescritte devono essere riportate in lingua italiana. I prodotti italiani confezionati in recipienti portanti anche indicazioni in lingua straniera devono riportare sull'etichetta principale in modo ben visibile, con caratteri ben leggibili ed indelebili di altezza non inferiore a 4 mm. e di larghezza non inferiore a 2 mm., la scritta "prodotto in Italia" (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 70). Bottiglie e recipienti: I mosti, i vini speciali e gli aceti devono essere posti in commercio per il consumo diretto in

recipienti di vetro, di terraglia, di ceramica, di porcellana, di legno o di altro materiale riconosciuto idoneo con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle Foreste, di concerto con quello della Sanità (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 28 - per i contenitori in acciaio inox si veda il D.M. 19.10.1982 e per i recipienti alternativi si vedano i D.D.M.M. 25.11.1982, 21.4.1983 e 29.11.1984). I vini non possono essere posti in commercio se confezionati in bottiglie o fiaschi di capacità diversa da una di quelle di seguito indicate: Bottiglie: 1) litri 3,78 al livello di riempimento di cm. 9,5 sotto il raso bocca; 2) litri 2,1 " " " " " cm. 9 " " " " ; 3) litri 2 " " " " " cm. 9 " " " " ; 4) litri 1,750 " " " " " cm. 9 " " " " ; 5) litri 1 " " " " " cm. 7 " " " " ; 6) litri 0,750 " " " " " cm. 7 " " " " ; 7) litri 1 " " " " " cm. 4,5 " " " " ; 8) litri 0,720 " " " " " cm. 9 " " " " ; 9) litri 0,720 " " " " " cm. 7 " " " " ; 10) litri 0,500 " " " " " cm. 7 " " " " ; 11) litri 0,500 " " " " " cm. 4,5 " " " " ; 12) litri 0,360 " " " " " cm. 6 " " " " ; 13) litri 0,250 " " " " " cm. 6 " " " " ; 14) litri 0,250 " " " " " cm. 4 " " " " ; 15) litri 0,200 " " " " " cm. 6 " " " " ; 16) litri 0,200 " " " " " cm. 4 " " " " ; 17) litri 1,490 " " " " " cm. 10 " " " " ; 18) litri 0,770 " " " " " cm. 9 " " " " ; 19) litri 0,385 " " " " " cm. 9 " " " " ; 20) litri 0,190 " " " " " cm. 8 " " " " ; 21) litri 0,680 " " " " " cm. 7 " " " ". I vini "Marsala" e "Marsala speciale" diversi da quelli ad aromatizzazione amara possono essere posti in commercio solamente in bottiglie delle seguenti capacità: a) litri 2 al livello di riempimento di cm. 9 sotto il raso bocca; b) litri 1,750 " " " " " cm. 9 " " " " ; c) litri 1 " " " " " cm. 7 " " " " ; d) litri 0,680 " " " " " cm. 7 " " " ". Resta salva la possibilità di porre in commercio bottiglie di cpacità sino a litri 0,100. E' consentita una tolleranza del 2,5% in più o in meno alle capacità sopra indicate. Fiaschi: 1) litri 3,78 al livello di riempimento di cm. 8,5 sotto il raso bocca; 2) litri 2,1 " " " " " cm. 8 " " " " ; 3) litri 1,880 " " " " " cm. 8 " " " " ; 4) litri 0,95 " " " " " cm. 7 " " " " ; 5) litri 0,720 " " " " " cm. 7 " " " " ; 6) litri 0,475 " " " " " cm. 7 " " " " ; 7) litri 0,360 " " " " " cm. 6 " " " " ; 8) litri 0,250 " " " " " cm. 6 " " " ". E' consentita una tolleranza del 3% in più o in meno sulle capacità sopra elencate (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 29). La sigla apposta dal fabbricante dei recipienti deve essere accompagnata dal suo nome o ragione sociale o da un suo contrassegno depositato; deve essere impressa sul vetro o riportata sull'etichetta o sulla chiusura o altrimenti apposta in caratteri di dimensioni non inferiori a 4 mm. di altezza per 2 di larghezza (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 30). Il fiasco toscano è riservato ai vini, diversi da quelli speciali, a denominazione di origine semplice o

a denominazione di origine controllata o controllata e garantita, per i quali le norme di produzione non fanno obbligo di impiegare recipienti diversi. La bottiglia Marsala è riservata ai vini Marsala ed ai vini liquorosi. Il recipiente denominato pulcianella è riservato ai vini bianchi o rosati diversi da quelli speciali (D.P.R. 12.2.1965, art. 31 - per la definizione delle singole bottiglie si veda l'art. 4 del medesimo decreto). Divieti: E' vietato vendere mosti e vini: a) con gradazione alcolica complessiva inferiore a 10 ; b) con acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro superiore a 1/10 della gradazione alcolica svolta in volume per cento; c) contenenti oltre 1/2 grammo per litro di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino marsala, i vini liquorosi e le mistelle, per le quali tale limite è elevato ad 1 grammo; d) contenenti oltre 1 grammo per litro di solfati, espressi come solfato neutro di potassio fatta eccezione per il vino marsala, i vini liquorosi e le mistelle, per i quali tale limite è elevato a 3 grammi; e) contenenti alcole metilico in quantità superiore a 0,25 ml. per i vini rossi e 0,20 ml. per i vini bianchi, per ogni 100 ml. di alcole complessivo; f) contenenti anidride solforosa totale in quantità superiore a 200 mg. per litro; g) contenenti acido citrico in quantità superiore a 1 grammo per litro; h) contenenti bromo e cloro organici; i) che all'analisi chimica rivelino presenze di ferrocianuro di potassio o dei suoi derivati (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 23 - per ulteriori limitazioni si veda sotto alla voce "obblighi"). La confezione che caratterizza i vini spumanti è vietata per i vini considerati non spumanti (D.P.R. 12.2.1965, art. 8). E' vietata la detenzione di anidride carbonica in bombole, in altri recipienti ed allo stato solido negli stabilimenti in cui si preparano gli spumanti e vini con anidride derivante esclusivamente da fermentazione, commerciabili con l'indicazione "anidride carbonica derivante da fermentazione" (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 9). E' vietato produrre o detenere nello stesso stabilimento di produzione di spumanti, vini spumanti naturali e vini spumanti gassificati (D.P.R. 12.2.1965, art. 12). Obblighi: I vini destinati al consumo non possono contenere più di: 1) 5 mg. di zinco per litro; 2) 1 mg. di rame per litro; 3) 0,3 mg. di pombo per litro; 4) 1 mg. di bromo inorganico per litro; 5) 60 mg. di acido borico per litro; 6) 70 mg. di sorbitolo per litro. Inoltre devono avere: a) estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore a: 1) 14 grammi per litro per i vini bianchi; 2) 15 grammi per litro per i vini rosati; 3) 18 grammi per litro per i vini rossi; b) ceneri non inferiore a: 1) 1 grammo per litro per i vini bianchi; 2) 1,2 grammi per litro per i vini rosati;

3) 1,5 grammi per litro per i vini rossi. Per i vini spumanti ed i vini aromatizzati, si applicano i seguenti valori: a) estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore a: 1) 13 grammi per litro per i vini spumanti bianchi e rosati; 2) 17 grammi per litro per i vini spumanti rossi; 3) 10,5 grammi per litro per i vini aromatizzati; b) ceneri non inferiori a: 1) 1 grammo per litro per i vini spumanti bianchi e rosati; 2) 1,2 grammi per litro per i vini bianchi e rosati di tipo aromatico ad eccezione dei vini spumanti bianchi di qualità Prosecco, dei vini spumanti bianchi a denominazione di origine controllata Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene e superiore Cartizze per i quali il valore è di 1 grammo per litro; 3) 1,4 grammi per litro per i vini spumanti rossi; 4) 0,8 grammi per litro per i vini aromatizzati (si veda il D.M. 29.12. 1986). Nei locali ove si vende vino sfuso al consumatore devono essere esposti cartelli con scritte ben leggibili che indichino il grado alcolico minimo dei vini sfusi che si smerciano. Tali indicazioni devono essere apposte, in modo ben visibile, anche sui recipienti o sopra le spine da cui si estrae il vino (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 25). I produttori e gli imbottigliatori di vini liquorosi (o di mistelle) devono tenere nei propri stabilimenti un registro di produzione ed un registro di imbottigliamento, preventivamente vidimati dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle Foreste, competente per territorio (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 6). Importazione: Sui recipienti e sulle bottiglie in cui viene collocato il vino di provenienza estera devono essere riprodotte le marche e le indicazioni occorrenti a determinare l'origine estera del vino. I vini di provenienza estera, non qualificati con il nome geografico di origine o con il nome di un vitigno possono essere venduti con la denominazione generica della nazione di provenienza, purché non tagliati o trasformati (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 61). Le dogane che trovino vini in arrivo dall'estero, qualunque sia la loro destinazione, sia per importazione che per transito, i quali siano contenuti in recipienti portanti indicazioni tali da farli ritenere di produzione italiana, sempre che non siano vini nazionali di ritorno, devono rifiutare lo sdoganamento e dichiararli sotto sequestro (D.P.R. 12.2.1965, art. 63 - le modalità di svincolo sono specificate all'art. 64 del medesimo decreto). L'autorità doganale può consentire l'introduzione di vini esteri nei punti franchi purché: a) il vino sia scortato ai magazzini di deposito nel punto franco da agenti di finanza; b) i locali di deposito del vino siano distinti e separati dagli altri locali, in modo da poter essere sorvegliati agevolmente dagli agenti di finanza e siano chiusi a doppia e diversa chiave, di cui una in possesso della dogana. La seconda serratura sarà fornita dalla dogana a spese dell'amministrazione del punto franco. Le lavorazioni consentite dalle vigenti leggi, compreso il taglio, dei predetti vini esteri introdotti nel punto franco, devono essere compiute sotto la continua vigilanza della dogana (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 68). Esportazione: I vini in esportazione devono essere spediti dagli stabilimenti direttamente all'estero o ai depositi

doganali e non possono essere destinati al consumo interno (si veda D.P.R. 12.2.1965, art. 65). Controlli e Prelievi: I funzionari e gli agenti delegati per la vigilanza ai sensi del R.D.L. 15.10.1925 n 2033, convertito nella Legge 18.3.1926 n 562, e della Legge 30.4.1962 n 283, possono accedere liberamente anche nei depositi esistenti nei punti franchi, nei magazzini doganali o vincolati alla finanza, per eseguire accertamenti e prelevamenti di campioni. Gli esercenti hanno l'obbligo di dare assistenza agli agenti preposti alla vigilanza e di agevolarne le operazioni, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la mano d'opera ed i mezzi esistenti in azienda (D.P.R. 12.2.1965, art. 75). I metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini e gli aceti sono approvati con i D.D.M.M. 19.6.1965, 18.5.1971, 28.8.1974, 10.2.1976, 30.5.1986. LIMITI MASSIMI DEI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DI PRODOTTI FITOSANITARI ( i dati presentati sono tratti da: D.M. 18.7.1990; D.M. 14.7.1993; D.M. 9.8.1995; D.M. 18.6.1996; D.M. 13.1.1997): NOME DELLA SOSTANZA ATTIVA TIPOLOGIA LMR mg/kg (=p.p.m.) NOTE Bromuconazolo 0,2 Buprofezin insetticida 0,5 Ciproconazolo 0,02 Dietofencarb 0,3 Etefon fitoregolatore 1 vino e succhi d'uva Fenazaquin acaricida 0,01 Miclobutanil 0,1 Procimidone 0,5 Pyrimethanil 2 Tebufenozide insetticida 0,1 Tebufenpirad acaricida 0,1