TITOLO I. Ambito di applicazione del Regolamento. Articolo 1 Ambito di applicazione



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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE (Approvato con delibera di C.C. n. 109/98 e succ. modd. 74/00 e 138/02) TITOLO I Ambito di applicazione del Regolamento Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le esenzioni e le agevolazioni fiscali e tariffarie del Comune di S. Giorgio a Cremano. Articolo 2 Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni fiscali 1. Ai fini del presente regolamento, per esenzioni ed agevolazioni fiscali si intendono quelle concernenti i seguenti tributi comunali: rifiuto; a) Abrogato; b) l'imposta di pubblicità; c) i canoni di fognatura e di depurazione delle acque di d) la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 2. L imposta comunale per l esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) rileva ai fini del presente regolamento solo per quanto attiene la possibilità della rateizzazione della cartella esattorialedi cui all art. 5 bis. Articolo 3 Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni tariffarie 1. Ai fini del presente regolamento per esenzioni ed agevolazioni tariffarie si intendono quelle concernenti le seguenti entrate comunali: a) i canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. b) la tariffa per il servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti. c) il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

TITOLO II AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE Articolo 4 Associazioni Religiose non lucrative Organizzazioni non lucrative di utilità sociale <<Onlus>> 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n 460 e le associazioni religiose: a) possono essere esentati da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti con la delibera di cui all art. 14 del presente regolamento fermo restando il disposto dell art. 9; b) godono della riduzione al 50 per cento di tutti i canoni e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui all'art. 3 del presente regolamento. 2. L'esenzione per le Onlus si applica a condizione che dimostrino d'aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo decreto, e fino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali; 3. Le associazioni religiose possono essere esentate dal pagamento della tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solo limitatamente alle aree e locali in cui vengono svolte attività di carattere non commerciale. 4. I funzionari responsabili dell'applicazione dei tributi comunali verificano annualmente la sussistenza del diritto all'agevolazione mediante controlli sistematici presso l'anagrafe delle ONLUS. Essi hanno anche il potere di inviare alle ONLUS questionari per la richiesta di dati, informazioni e documenti rilevanti per l'applicazione dei benefici. I controlli dei funzionari responsabili dell'applicazione dei tributi comunali sono efficaci anche nei riguardi del benefici tariffari. Articolo 5 Soggetti in disagiate condizioni economiche e sociali 1. In relazione al disposto dell'art. 14 del presente regolamento le persone fisiche, residenti nel territorio comunale, in disagiate condizioni economiche e sociali possono godere delle seguenti agevolazioni fiscali in relazione al pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti smaltimento rifiuti solidi urbani interni relativa

all'abitazione: a) reddito complessivo, di qualsiasi specie, del nucleo familiare, fino a Euro 6.713,94 (esclusi i redditi esenti ai fini IRPEF): esenzione totale dal pagamento della tariffa. b) reddito complessivo, di qualsiasi specie, del nucleo familiare, fino a Euro 9.296,23 (esclusi i redditi esenti ai fini IRPEF): riduzione del 50% della tariffa; 2. Per l'ammissione ai benefici il soggetto interessato dovrà produrre, almeno una volta all'anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n 15, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Il termine di presentazione della dichiarazione sarà stabilito ogni anno dall Amministrazione Comunale ed il reddito di riferimento sarà quello dell anno precedente all anno di presentazione della dichiarazione. Il controllo delle predette dichiarazioni avverrà secondo le modalità stabilite con delibera di G.C. n 352/2000; 3. Le previsioni del presente regolamento sostituiscono le disposizioni di cui alle lettere c) - d) ed e) dell'art. 12 del regolamento approvato con delibera di C.C. n 111/95 nonchè ogni altra disposizione in contrasto. Articolo 5 bis 1. Al fine di evitare infruttuose procedure esecutive e su richiesta del contribuente è possibile concedere una dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. 2. La dilazione viene concessa ai sensi degli articoli 7 e 26 del DLGS 46/99; 3. Ai fini della dilazione il soggetto interessato potrà produrre, in alternativa ad altra documentazione probante, una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti; 4. La dilazione viene concessa con procedimento del Dirigente il Settore Finanziario

Articolo 6 Agevolazioni fiscali per favorire l'occupazione 1. Al fine di promuovere lo sviluppo occupazionale le imprese e gli esercenti attività di lavoro autonomo sono esenti dai tributi inerenti all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo per l anno o per la frazione di anno nel corso del quale si è verificato un incremento occupazionale di almeno il 20%, rispetto al numero medio dei dipendenti occupati nel biennio precedente. Fra i dipendenti assunti che incrementano i livelli occupazionali si considerano solo quelli iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune nel biennio precedente; 2. Se l'incremento è inferiore alla percentuale indicata nel comma 1, il contribuente ha diritto ad uno sgravio proporzionale dei tributi. 3. Ai fini della presente disposizione, sono incluse nelle unità lavorative occupate anche quelle assunte con i benefici dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n 449, nonchè i soggetti inquadrati come: a) apprendisti; b) dipendenti con contratto di formazione e lavoro e borsa lavoro, e con piani di inserimento professionale di cui al Decreto Legge 16 maggio 1994 n 299; c) dipendenti con contratto ad orario parziale ("part-time"), di cui all'art. 5 del Decreto Legge 30 ottobre 1984 n 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984 n 863; 4. Il diritto all'esenzione od allo sgravio parziale esercitato a condizione che l'interessato ne faccia domanda al Comune al momento nel quale l'incremento occupazionale si è verificato, e documenti contestualmente l'anzidetto incremento con idonea certificazione dell'ispettorato del lavoro o di un professionista esercente professione di dottore o di ragioniere commercialista o consulente del lavoro. Se la certificazione è rilasciata da un professionista, alla stessa vanno allegati i necessari documenti probatori, (fotocopie di denunce ad istituti assicurativi o ai fini fiscali, fotocopie dei libri paga e matricola, certificati conformi ai documenti originali dagli stessi professionisti e simili). 5. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e della certificazione il Comune comunica la percentuale riduzione spettante. Articolo 7 Agevolazioni fiscali per favorire le iniziative produttive

1. Possono essere esentati dal pagamento dei tributi comunali mediante la delibera di cui all art 14 del presente regolamento: a) i soggetti, iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune nel biennio precedente, ammessi ai benefici di cui all'art. 9- septies, del Decreto-Legge 1 ottobre 1996, n 510; b) le Società, anche cooperative, ammesse ai benefici di cui al Decreto Ministeriale 24 novembre 1994, n 695, a condizione che la maggioranza dei soci sia costituita da persone fisiche iscritte nell'anagrafe della popolazione del Comune nel biennio precedente; c) i soggetti, iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune nel biennio precedente, ammessi ai benefici della legge 25 febbraio 1992, n 215. Art. 8 Agevolazioni tariffarie per favorire l'occupazione e le iniziative produttive 1. I soggetti di cui al primo comma dell'art. 6, che hanno incrementato di almeno il 20 per cento i propri livelli occupazionali, e quelli di cui all'art. 7, alla fine di ciascun esercizio finanziario possono chiedere al Comune il rimborso del 50 per cento dei corrispettivi pagati per i servizi comunali di cui all'art. 3 del presente regolamento. Il rimborso è disposto dal Comune, previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti. Art. 9 Esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili e agevolazioni I.C.I. 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell ultimo periodo del comma 1 dell articolo 4del Dlgs 30/12/92 n. 504, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette; h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; i) i fabbricati posseduti e utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222. j) i fabbricati appartenenti alle O.N.L.U.S. e alle associazioni religiose destinati all'espletamento di attività sociali, in assenza di reddito, con recupero dei soli costi di gestione. L'assenza di reddito d' esercizio sarà opportunamente documentata. Le associazioni religiose e ONLUS richiederanno, entro la data prevista per il pagamento dell acconto di ogni anno di competenza, al Servizio Tributi, l'esenzione di periodo con la presentazione di copia dello statuto e opportuna istanza. Per Associazione religiosa s'intende, qualsiasi soggetto giuridico, impegnato nel campo dell'assistenza morale, religiosa, tramite azioni che vanno dall'ospitalità, alla diffusione di un messaggio morale, culturale, a mezzo di utilizzo di locali di diretta proprietà oppure locati. All'atto della richiesta di esenzione, nell'istanza, i rappresentanti delle ONLUS e delle Associazioni religiose si impegnano a mettere a disposizione dell'ente risorse umane, locali e mezzi in caso di necessità ovvero in presenza di eventi calamitosi attraverso il rilascio di un attestato di "solidarietà umana". 2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. Art. 10 Esenzione dal canone di occupazione di spazi

ed aree pubbliche 1. Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate: a) dallo Stato, dalle regioni, dalle province, e dai consorzi fra enti locali; b) da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato; c) da enti pubblici, diversi dalle società e residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; d) in occasione di manifestazioni politiche, sindacali di categoria, culturali, sportive, filantropiche o religiose, da chiunque effettuate. 2. Sono altresì esenti dal pagamento del canone: a) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere; b) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonchè di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; c) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, -all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; e) le occupazioni fatte dall'ente gestore del servizio idrico integrato, come definito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche; f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap; g) le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici. Art. 11 Agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio Abrogato Art. 12 Agevolazioni per l'agricoltura 1. I fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione possono essere esentati, con la delibera di cui all art. 14 del presente regolamento, dalla tassa o dalla tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 13 Agevolazioni per la perdita di reddito a causa di lavori pubblici 1. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, possono godere della riduzione del pagamento della tassa o della tariffa sui rifiuti relativamente all'immobile adibito all'attività commerciale od artigianale in proporzione all effettivo minor introito realizzato durante il periodo di preclusione al traffico. 2. La suddetta riduzione si applica proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori e a partire dall anno successivo a quello di conclusione dei lavori sulla scorta dei riferimenti del Settore Tecnico sulla predetta durata effettiva dei lavori. 3. Gli esercizi di cui al comma 1. possono, altresì, essere esonerati: a) dal canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per le occupazioni effettuate nelle medesime zone; b) dall'imposta di pubblicità (o dal canone per l'installazione) relativamente ai mezzi pubblicitari connessi agli esercizi medesimi; c) la previsione di cui alle lettere a) e b) è estesa per tre anni finanziari; 4. Al fine della concessione dei benefici indicati il titolare dell esercizio dovrà produrre regolare certificazione o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, dalla quale risulti che: 1) la situazione reddituale dell anno durante il quale si sono svolti i lavori è inferiore a quella dell anno precedente; 2) è in regola con il pagamento di tutte le imposte e tasse di riferimento dell esercizio commerciale; 5. I benefici di cui sopra si attiveranno su richiesta dell interessato da presentarsi entro l anno successivo alla conclusione dei lavori; 6. Gli esercizi finanziari interessati saranno successivi a quello dell anno di competenza dei lavori Art. 13 bis Esenzioni dal pagamento dell'imposta di pubblicità esterna Sono esenti dal pagamento dell'imposta di pubblicità esterna i

soggetti passivi esercenti arti, professioni e commercio i quali dal 1 gennaio 1999 procedano alla realizzazione dei seguenti interventi: a) Sostituzione della tabella luminosa seguendo le modalità indicate dall'ufficio Tecnico Comunale per forma, colore e tipologia; b) Sostituzione della serranda di delimitazione dell'attività nel rispetto delle prescrizioni fornite dall'u.t.c. in termini di colori e tipologie; c) sostituzione delle tende da sole secondo le prescrizioni fornite dall'utc in termini di colori e tipologie; L'esenzione è concessa nella misura del 50% 1. per il periodo di 3 anni nel caso di intervento realizzato limitatamente al punto a); 2. per il periodo di 6 anni nel caso di interventi di cui ai punti a) + b); 3. per il periodo di 9 anni nel caso di interventi di cui ai punti a) + b) + c); La G.M. è delegata all'adozione di un provvedimento di zonizzazione, con individuazione delle fasce omogenee di colore entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento. TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 14 Per la valutazione degli stanziamenti da iscrivere nel bilancio di previsione, le istanze relative alla concessione delle esenzioni e agevolazioni, per l anno successivo, vanno presentate, inderogabilmente, entro il termine per l approvazione del bilancio di previsione o entro il diverso termine indicato dall Amministrazione Comunale. La G.M. procederà ad individuare, anche sulla scorta di relazione tecnica del Servizio Tributi stilata in base alle istanze pervenute nel termine stabilito, l'ammontare e le tipologie di esenzioni ed agevolazioni richieste, al fine di valutare l'ammontare complessivo dei benefici fiscali da concedersi.

Art. 15 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2003