Il Decreto del Ministero dell Interno del 3 novembre 2004: dispositivi per l apertura delle porte installate lungo le vie di esodo



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Fiera di Bologna Il Decreto del Ministero dell Interno del 3 novembre 2004: dispositivi per l apertura delle porte installate lungo le vie di esodo Dott. Ing. Massimo Nazzareno Bonfatti Area Normazione Notifica e Controllo Direzione Centrale Prevenzione Sicurezza Tecnica DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE

OGGETTO IL PROVVEDIMENTO STABILISCE: i criteri di scelta per l installazione le condizioni identificative della corretta commerciallizzazione (immissione sul mercato) installazione manutenzione

STRUTTURA CINQUE ARTICOLI CONCERNENTI: Oltre all OGGETTO, il campo di applicazione Le definizioni I criteri di installazione La commercializzazione, l installazione e manutenzione dei dispositivi I termini attuativi e le disposizioni transitorie

CAMPO DI APPLICAZIONE IL PROVVEDIMENTO È ESPLICITAMENTE MIRATO SU: dispositivi ad apertura manuale delle porte, installate lungo le vie di esodo, nelle attività soggette al controllo del C.N.VV.F. ai fini del rilascio del C.P.I., quando previsti.

CAMPO DI APPLICAZIONE AL 2 COMMA È DATA UNA DISPOSIZIONE DI PRODOTTO I dispositivi devono essere: UNI EN 179, UNI EN 1125, secondo i criteri indicati all articolo 3

DEFINIZIONI a) Via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga) b) Uscita di emergenza c) Uscita di piano d) Luogo sicuro e) Percorso protetto

a) Via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga) DEFINIZIONI Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. b) Uscita di emergenza Passaggio che immette in un luogo sicuro

DEFINIZIONI c) Uscita di piano uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l uscita che immette in un luogo sicuro c.3) uscita che immette su di una scala esterna

DEFINIZIONI d) Luogo sicuro Luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio e) Percorso protetto Percorso caratterizzato da un adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell edificio. Esso può essere costituito da un corridoi protetto, da una scala protetta o da una scala esterna

ÈRIPORTATA LA TERMINOLOGIA GIÀ IN USO ed in particolare: DEFINIZIONI Via di emergenza Uscita di emergenza art. 13, D.P.R.n.547/55 - D.Lgs.n.626/94 art. 13, D.P.R.n.547/55 - D.Lgs.n.626/94 Uscita di piano All. 3, D.M.10.3.98 punto 3.1 Luogo sicuro All. 3, D.M.10.3.98 punto 3.1 Percorso protetto All. 3, D.M.10.3.98 punto 3.1

CRITERI DI INSTALLAZIONE AL 1 COMMA È DATA UNA DISPOSIZIONE DI PRODOTTO I dispositivi devono essere muniti di: MARCATURA CE,

AL 2 COMMA È DATA LA VERA DISPOSIZIONE DI ISTALLAZIONE I parametri su cui questa à modulata sono: CRITERI DI INSTALLAZIONE l ammissione di pubblico, l affollamento massimo, la pericolosità dell attività,

CRITERI DI INSTALLAZIONE CONSIDERAZIONI il semplice uso agevola un azionamento efficacie la difficoltà d uso può generare panico il facile azionamento agevola l esodo

CRITERI DI INSTALLAZIONE il pubblico: La consentita presenza, o meno, di persone non appositamente addestrate e prive di dimestichezza con gli ambienti e le attrezzature presenti, è considerata significativa per l individuazione di condizioni che agevolino l esodo nel corso dell emergenza.

CRITERI DI INSTALLAZIONE l affollamento: Il numero di persone, che possono utilizzare la stessa porta ed azionare il medesimo dispositivo su di essa montato, è considerato significativo per l individuazione di condizioni che agevolino l esodo nel corso dell emergenza. Tre gruppi: 0 9; 10 25; 26 persone

CRITERI DI INSTALLAZIONE la pericolosità: La presenza di lavorazioni o materiali in relazione ai rischi di incendio, unitamente alla presenza di più di cinque lavoratori addetti, è considerata significativa per l individuazione di condizioni che agevolino l esodo nel corso dell emergenza.

AFFOLLAMENTO 0 10 25 PERSONE CRITERI DI INSTALLAZIONE PUBBLICO NON CONSENTITO PUBBLICO CONSENTITO CON LAVORAZIONI E MATERIALI CON PERICOLI DI ESPLOSIONE E SPECIFICI RISCHI D INCENDIO CON PIÙ DI 5 LAVORATORI ADDETTI PERSONE AFFOLLAMENTO 0 10 25 LIBERA INSTALLAZIONE EN 179 EN 1125

CRITERI DI INSTALLAZIONE CONSIDERAZIONI AGEVOLARE L ESODO per l abbandono degli ambienti pericolosi per tale fine le disposizioni preesistenti e vigenti individuano già altri aspetti: (esempio:) larghezza delle uscite misure gestionali ed organizzative

CRITERI DI INSTALLAZIONE CONSIDERAZIONI I parametri valutati e le relazioni logiche considerate sono analoghi a quelli richiamati nel decreto in argomento le disposizioni preesistenti e vigenti individuanti altri aspetti sui medesimi parametri sono: D.Lgs. n.626/94 art. 4 comma 11 D.P.R. n.547/55 art.14 c.2 e c.3 lett.b) D.M. 10.03.1998 art. 5 e alleg. III (vie di esodo in caso d incendio)

LA COMMERCIALIZZAZIONE, L INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI Sono indicati in modo puntuale gli adempimenti da osservare e le figure deputate a porli in atto. Le figure sono: a) Produttore b) Installatore c) Titolare dell attività

COMMERCIALIZZAZIONE, L INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI adempimenti del a) produttore a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all impiego per: - l installazione e - la manutenzione

COMMERCIALIZZAZIONE, L INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI adempimenti del b) installatore b.1) eseguire l installazione secondo le indicazioni del produttore; b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione secondo le indicazioni del produttore

COMMERCIALIZZAZIONE, L INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI adempimenti del c) titolare dell attività c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione; c.2) effettuare la corretta manutenzione secondo le istruzioni del produttore; c.3) compilare, in modo corrispondente, il registro di cui D.P.R.n.37/98, art.5, comma 2.

TERMINI ATTUATIVI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE I dispositivi già installati, non muniti di marcatura CE, devono essere sostituiti conformemente al decreto a cura del titolare in caso di : rottura del dispositivo sostituzione della porta alterazione peggiorativa delle vie di esodo entro il 16 febbraio 2011

TERMINI ATTUATIVI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE La manutenzione dei dispositivi legittimamente privi di marcatura CE deve: garantire, comunque, il mantenimento della funzionalità originaria essere annotata sul registro di cui D.P.R.n.37/98, art.5, comma 2.