REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI o NUOVO REGIME FORFETARIO



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REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI o NUOVO REGIME FORFETARIO

REGIME FORFETARIO PER AUTONOMI L art. 1 co. 54-89 della legge di stabilità 2015 disciplina il nuovo regime fiscale agevolato per autonomi, destinato agli esercenti attività d impresa, di arti e professioni in forma individuale. REDDITO DETERMINATO FORFETARIAMENTE ESCLUSIONE DA IVA, IRAP, STUDI DI SETTORE E PARAMETRI ESONERO RITENUTE ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA NELLA MISURA DEL 15% CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AGEVOLATI

REGIME FORFETARIO PER AUTONOMI PRINCIPI OPERATIVI DA CONSIDERARE è un regime naturale -> i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare un opzione per l ingresso nello stesso, salvo la facoltà di optare per l applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale. operativo il criterio di cassa -> per i professionisti e per le imprese. è applicabile a tutti coloro che ne rispettano i requisiti -> verifica da effettuare anno per anno. non ha un limite di durata. non è riservato ai soli soggetti che intraprendono una nuova attività.

REGIME TRANSITORIO L art. 1 co. 85 abroga, a decorrere dal 2015: il regime delle nuove iniziative produttive; il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile ed il regime agevolato per gli ex minimi. In relazione all art. 1 co. 88, il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile può continuare ad essere applicato - in via transitoria - fino a scadenza naturale dai soggetti che già lo applicavano nel 2014. Il soggetto che ha applicato il regime di vantaggio nel 2013 e 2014, alla data dell 1.1.2015: accede direttamente al nuovo regime agevolato per autonomi, in presenza dei requisiti necessari; può continuare ad applicare il regime di vantaggio fino alla scadenza naturale dei 5 anni, oppure anche oltre fino al compimento dei 35 anni di età.

PASSAGGIO DI REGIME DAL 2014 AL 2015 2014 2015 Regime nuove iniziative (art. 13, L. 388/2000) Regime di vantaggio (art. 27, c. 1 e 2, DL 98/2011) regime forfettario, se rispettati i requisiti richiesti è applicabile il regime forfettario start up, con riduzione di 1/3 del reddito, se si trovano nel primo triennio di attività regime ordinario. regime forfettario, se rispettati i requisiti richiesti regime dei minimi fino al termine del quinquennio dall inizio attività o fino al compimento del 35 anno di età applicabile il regime forfettario start up, con riduzione di 1/3 del reddito, se si trovano nel primo triennio di attività regime ordinario. Regime contabile agevolato (art. 27, c. 3, DL 98/2011) regime forfettario, se rispettati i requisiti richiesti regime ordinario.

REQUISITI DI ACCESSO - 1 Possono accedere le persone fisiche esercenti attività d impresa o lavoro autonomo che nell anno precedente: hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori in relazione all attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007 (limite compreso tra 15.000 ed 40.000) -> se in presenza di più attività = riferimento alla soglia più elevata, senza considerare l adeguamento agli studi/parametri; hanno sostenuto spese per l impiego di lavoratori non superiori a 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell imprenditore ex art. 60 del Tuir; il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell ammortamento, non deve essere superiore a 20.000 -> esclusi quelli di costo pari o inferiore a 516,46 e beni immobili, qualsiasi sia il titolo di possesso -> al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente) -> beni in locazione o in comodato = valore normale.

REQUISITI DI ACCESSO - 2 Attenzione -> per i soggetti che percepiscono anche redditi di lavoro dipendente (lavoratori subordinati e pensionati) o assimilati (co.co.co. e co.co.pro., ecc.), possono accedere dal 2015 al regime forfetario (o potranno permanervi, dal 2016): se i redditi conseguiti dall attività agevolata sono prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati tenendo presente che tale «prevalenza» non è richiesta se la somma dei redditi agevolati e quelli di lavoro dipendente e/o assimilato è minore o uguale 20.000. Redditi Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Impresa/professionali 21.000 12.000 10.000 13.000 Redditi lavoro - 10.000 12.000 8.000 ammesso ammesso Non ammesso ammesso N.B.: non è preclusiva l effettuazione di cessioni all esportazione per l accesso al regime.

COME I CONTRIBUENTI DI VANTAGGIO MINIMI, SI APPLICA L ESCLUSIONE DA ACCESSO IN CASO DI: REQUISITI DI ACCESSO - 3 soggetti che partecipano, contestualmente all esercizio dell attività, in soggetti trasparenti: - società di persone; - studi associati; - srl in regime di trasparenza fiscale. i soggetti che si avvalgono: - di regimi speciali IVA; - di regimi forfetari del reddito. i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano la cessione: - di fabbricati (o porzioni di fabbricato) e terreni edificabili - di mezzi di trasporto nuovi. i soggetti non residenti (tranne quelli che risiedono in un paese Ue o SEE, che producono redditi in Italia per almeno il 75% del reddito complessivo).

RAGGUAGLIO AD ANNO Per i professionisti il limite dei compensi cui fare riferimento è pari a 15.000. Se un professionista ha aperto la partita Iva il 1.7.2014, il limite dei compensi del semestre non deve superare 7.500 per accedere al regime agevolato dal 2015, in quanto i proventi conseguiti devono essere ragguagliati ad anno. ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ Se un contribuente esercita due attività contraddistinte da codici Ateco diversi, ognuna delle quali potrebbe essere soggetta a limiti di ricavi differenti, si deve assumere il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate e non quello relativo all'attività prevalente. RICAVI ADEGUAMENTO A STUDI DI SETTORE Ai fini del calcolo dei ricavi che non devono essere superati per accedere al regime non si devono considerare quelli rilevanti ai fini degli studi di settore.

ADEMPIMENTI IN SEGUITO ALL ACCESSO IVA È necessario: operare la rettifica (a sfavore) della detrazione dell IVA a credito; chiedere a rimborso utilizzo in compensazione della eventuale Iva a credito del 2014. IMPOSTE SUI REDDITI Tenere presente che: non devono essere tassati per cassa i ricavi di competenza del 2014 che saranno incassati solamente a partire dal 2015; si deve far concorrere al reddito del 2014 le quote residue di componenti positivi e negativi inerenti agli esercizi precedenti rinviati per effetto di obbligo o di facoltà (plusvalenze rateizzate, spese di manutenzione o di pubblicità). sempreché, per entrambe le situazioni, il contribuente non provenga dal regime dei contribuenti minimi (dal quale fuoriesce dal 2015)

SEMPLIFICAZIONI IVA I soggetti che adottano il regime forfettario beneficiano delle seguenti semplificazioni: non addebito dell IVA a titolo di rivalsa e non detrazione dell IVA sugli acquisti; cessioni intraue di beni considerate cessioni interne; acquisti intraue di beni fino ad 10.000 tassati nello Stato UE del cedente; importazioni/esportazioni rispettivamente con IVA assolta in Dogana o non imponibili (senza possibilità di acquistare beni e servizi con utilizzo del plafond). Esonero da: tenuta e conservazione dei registri, nonché registrazione fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto; dichiarazione annuale e comunicazione dati IVA; invio delle comunicazioni clienti/fornitori (spesometro) e black-list. Obbligo di: numerare e conservare le fatture di acquisto/bollette doganali certificare i corrispettivi indicare in fattura il riferimento normativo del regime applicato

SEMPLIFICAZIONI IMPOSTE SUI REDDITI I soggetti che adottano il regime forfettario: sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili; hanno l obbligo della conservazione dei documenti ricevuti ed emessi; Il reddito [d impresa/lavoro autonomo] deve essere determinato in via forfettaria quale percentuale sui ricavi/compensi percepiti, ridotto dei contributi previdenziali obbligatori. SOSTITUTI D IMPOSTA IRAP E STUDI SETTORE I contribuenti forfettari: non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura non effettuano la ritenuta alla fonte, pur avendo l obbligo di indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta. Sussiste l esclusione sia dagli studi di settore/parametri, sia dall IRAP.

RICAVI/COMPENSI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ Gruppo di settore max ricavi Gruppo di settore max ricavi Industrie alimentari e delle bevande 35,000 Intermediari del commercio 15,000 Commercio all ingrosso e al dettaglio 40,000 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 40,000 Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 30,000 Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi 15,000 Commercio ambulante di altri prodotti 20,000 Altre attività economiche 20,000 Costruzioni e attività immobiliari 15,000 N.B.: per gli imprenditori, si ritiene che i ricavi saranno individuati per competenza, sempreché non provengano dal regime dei minimi (da cui sono decaduti).

DETERMINAZIONE REDDITO E IMPOSTA I contribuenti forfettari determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un imposta sostitutiva dell imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell imposta regionale sulle attività produttive -> pari al 15%. Pertanto, il reddito non deve essere calcolato attraverso la contrapposizione di componenti positivi e negativi, ma deriva semplicemente dall applicazione ai ricavi/compensi di una percentuale che rappresenta l entità dei costi riconosciuti e predeterminati a seconda del settore di attività, tenendo presente che sono deducibili i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell impresa familiare fiscalmente a carico, o, se non fiscalmente a carico, se il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi (eccedenza deducibile dal reddito complessivo). reddito Ricavi o compensi % forfait Contributi previdenziali

DETERMINAZIONE REDDITO E IMPOSTA CASO 1 Intermediario del commercio con ricavi annui di 15.000. La situazione reddituale del contribuente è la seguente: Ricavi del periodo.. 15.000 Spese varie. 500 Contributi previdenziali.. 2.000 Soluzione: Voci Contribuenti di vantaggio Nuovo regime forfetario Ricavi 15.000 15.000 Coefficiente/importo - 62% = 9.300 Spese e contributi 2.500 2.000 Reddito imponibile 12.500 7.300 Aliquota 5% 15% Imposta dovuta 625 1.095

DETERMINAZIONE REDDITO E IMPOSTA CASO 2 Operatore del settore «costruzioni e attività immobiliari» con ricavi annui di 14.000, la cui situazione reddituale viene così schematizzata: Ricavi del periodo.. 14.000 Spese varie. 2.000 Contributi previdenziali.. 2.000 Soluzione: Voci Contribuenti di vantaggio Nuovo regime forfetario Reddito 14.000 14.000 Coefficiente/importo - 86% = 12.040 Spese e contributi 4.000 2.000 Reddito imponibile 10.000 10.040 Aliquota 5% 15% Imposta dovuta 500 1.506

DETERMINAZIONE REDDITO E IMPOSTA CASO 3 Operatore del settore «costruzioni e attività immobiliari» con ricavi annui di 14.000, la cui situazione reddituale viene così schematizzata: Ricavi del periodo.. 14.000 Spese varie. 0 Contributi previdenziali.. 2.000 Soluzione: Voci Contribuenti di vantaggio Nuovo regime forfetario Ricavi 14.000 14.000 Coefficiente/importo - 86% = 12.040 Spese e contributi 2.000 2.000 Reddito imponibile 12.000 10.040 Aliquota 5% 15% Imposta dovuta 600 1.506

DETERMINAZIONE REDDITO E IMPOSTA CASO 4 Professionista, che nel 2014 era in regime ordinario, con compensi annui di 14.640 (Iva compresa), la cui situazione reddituale viene così schematizzata: Compensi del periodo 12.000 + Iva 2.640 Spese varie.. 2.000 + Iva 440 Contributi previdenziali.. 2.000 Soluzione: Voci Regime ordinario Nuovo regime forfetario Compensi 12.000 14.640 Coefficiente/importo - 78% = 11.419 Spese e contributi 4.000 2.000 Reddito imponibile 8.000 9.419 Aliquota 23% (senza addizionali) 15% Imposta dovuta 1.840 1.413 Se si considera il costo dell Iva [22% di 2.000 = 440] = 1.853

CONDIZIONI START UP - DETERMINAZIONE REDDITO Regola: per i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfetario che intraprendono una nuova attività, per il primo triennio il reddito, determinato in modo forfetario, è ridotto a un terzo. Nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività oggetto di agevolazione, non deve essere stata esercitata un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare. L'attività non deve rappresentare, in alcun modo, una mera prosecuzione di un'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con l'esclusione dell'ipotesi del tirocinio professionale obbligatorio. Nell ipotesi di prosecuzione di un'attività di impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non può essere di entità superiore a quello fissato per categoria economica.

MODALITÀ PROCEDURALI NUOVO REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO Principio: Per i soli contribuenti esercenti attività d impresa, che aderiscono al regime forfetario, sussiste la possibilità di beneficiare di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla L. 233/1990. Gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti corrispondono i contributi sulla base del reddito effettivo -> non sono tenuti a versare i contributi sul reddito minimale (cosiddetti contributi IVS fissi ). Tale regime agevolato contributivo è subordinato ad un apposita comunicazione telematica da effettuare all INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell anno di decorrenza dell agevolazione contributiva. Attenzione -> al venir meno del regime forfetario, decade anche il regime agevolato contributivo che non può essere più attivato anche se risulta possibile rientrare nel regime forfetario.

Ringrazio per l attenzione prestata