PARTE SECONDA SOMMARIO



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Mercoledì 23 Ottobre 2013 Anno XLIV - N. 43 REPUBBLICA ITALIANA Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851 Redazione: Tel. 010 5485663-4974 - Fax 010 5485531 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363 Internet: www.regione.liguria.it E-mail: abbonati@regione.liguria.it E-mail: burl@regione.liguria.it PARTE SECONDA Genova - Via Fieschi 15 CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo 3,00. La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica- Galleria E. Martino 9. CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale: Canone globale: 160,00 - Parte I: 40,00 - Parte II: 80,00 - Parte III: 40,00 - Parte IV: 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n.,...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni. CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell importo dovuto, secondo le TARIFFE vigenti: diritto fisso di intestazione 5,00 - Testo 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica. TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15-16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti 1 uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione. CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15-16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione. Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale AVELLINO Pianodardine Pubblicazione settimanale - Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005 PARTE SECONDA Atti di cui all art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32 SOMMARIO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 30.09.2013 N. 21 Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis della legge 14 settembre 2011, n. 148 e dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156 in materia di riorganizzazione degli uffici giudiziari. pag. 6 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 30.09.2013 N. 22 Designazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente per la richiesta di referendum abrogativo delle disposizioni di cui all'articolo

Anno XLIV - N. 43 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 23.10.2013 - pag. 52 Nel caso in cui il corpo idrico superficiale risulti nella D.G.R. n. 1615/2012 nello stato Da monitorare 2012-2014 è stato usato il dato della classificazione contenuto nel Piano di Tutela delle Acque di cui alla D.C.R. n. 32/2009. Infine nel caso di impianti mini idroelettrici il valore di SC deve essere sempre posto uguale ad 1, indipendentemente dagli esiti della classificazione dello SC. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.09.2013 N. 1183 Procedura di VIA regionale l.r. 38/98 e ss.mm.ii - Aumento della capacità di trattamento dell'impianto ITR di Savona - Proponente: Consorzio per la depurazione acque di scarico del Savonese SpA - Assoggettamento a VIA art. 2 comma 6 l.r. 38/98. LA GIUNTA REGIONALE omissis DELIBERA per quanto illustrato in premessa, di non escludere dalla procedura VIA, ai sensi dell'art. 2 comma 6 della l.r. 38/98, la richiesta di portare l'attuale limite annuo di rifiuti liquidi trattabili nell'impianto ITR del Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A, in quanto si tratta di modifica ritenuta rilevante dal Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale, tale da richiedere l assoggettamento a VIA. La presente deliberazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria. Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. IL SEGRETARIO Roberta Rossi DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.09.2013 N. 1184 Art.5 bis della l.r. N.29/1983. Prima individuazione degli interventi non soggetti all'autorizzazione sismica ai fini dell'avvio dei lavori di cui all'art.94 del d.p.r. n.380/2001. LA GIUNTA REGIONALE RICHIAMATE: la l.r. n. 29/1893, recante Costruzioni in zone sismiche Deleghe e norme urbanistiche particolari, così come modificata dalla l.r. n. 50/2012 e dalla l.r. n. 11/2013 ed, in particolare, gli artt. 5bis e 6bis, che, innovando il sistema previgente, disciplinano il regime autorizzatorio da applicare nelle zone classificate a bassa sismicità, che ammette, altresì, nell ottica di una gestione più effi-

Anno XLIV - N. 43 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 23.10.2013 - pag. 53 ciente delle funzioni in materia, l adozione, da parte della Giunta regionale, di un provvedimento che individui: a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonchè quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica; b) i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo; c) ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di cui alla presente legge; la l.r. 50/2012, recante Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013, ed, in particolare l art. 26, comma 2bis, che stabilisce che la Giunta regionale assuma il provvedimento di cui all art. 5bis della l.r. n. 29/83, entro il 30 settembre 2013, pena l assoggettamento dei lavori indicati nell art. 6bis all autorizzazione sismica di cui all art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); PREMESSO CHE: la legge n. 29/83 sulle costruzioni in zone sismiche, a seguito delle modifiche apportate dalla l.r. n. 50/2012 ha introdotto, innovando il regime previgente, nell ottica della maggior tutela della pubblica e privata incolumità, l obbligo dell autorizzazione sismica, ai fini dell avvio dei lavori anche nelle zone classificate a bassa sismicità, sia pure nei soli comuni indicati nell Allegato 1, classificati già in zona 2 (media sismicità), come da mappatura approvata con la DGR n. 530/2003; tale disciplina ammette, peraltro, all articolo 5bis, al fine di garantire uno svolgimento più efficace delle funzioni in materia sismica delegate alle Province ai sensi dell art. 8 della citata l.r. n. 29/83, la possibilità di individuare tipologie di intervento, che, in ragione della scarsa o nulla rilevanza ai fini sismici per la tutela della pubblica incolumità, possano essere escluse dall obbligo dell autorizzazione sismica con provvedimento della Giunta regionale; DATO ATTO CHE: la Regione, al fine di dare compiuta attuazione alla nuova disciplina, e di rispondere con tempestività all esigenza di semplificazione ivi prevista, ha avviato con le Province, delegate all esercizio delle funzioni in materia ai sensi dell art. 8 della l.r. 29/83, un confronto tecnico, che ha consentito l individuazione condivisa di un primo elenco di interventi privi di rilevanza sotto il profilo della pericolosità sismica ovvero di quelli, che, per dimensioni e/o funzione, sono strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili sia agli interventi di nuova edificazione sia a quelli sul patrimonio edilizio esistente, come da allegato 1, parte integrate e sostanziale del presente atto; tale elencazione ha carattere tassativo e, come tale, soltanto gli interventi ivi individuati non sono soggetti all obbligo dell autorizzazione sismica preventiva ai fini dell avvio dei lavori, di cui all articolo 6bis della l.r. n. 29/83; tali interventi vanno, comunque, progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia sismica ed, in particolare, delle norme tecniche sulle costruzioni; RITENUTO, pertanto, di approvare, ai sensi e per gli effetti dell art. 5bis della l.r. n. 29/83, la prima individuazione degli interventi non soggetti ad autorizzazione sismica, allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; Su proposta dell Assessore all Ambiente, sviluppo sostenibile, attività di protezione civile, caccia e pesca acque interne altra economia e stili di vita consapevoli

Anno XLIV - N. 43 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 23.10.2013 - pag. 54 per i motivi indicati in premessa: DELIBERA 1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell art. 5bis della l.r. 29/83, la prima individuazione degli interventi non soggetti all autorizzazione sismica ai fini dell avvio dei lavori, di cui all art. 94 del D.P.R. n. 380/2001, allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 2. di disporre la pubblicazione del presente atto e relativo allegato sul B.U.R. ai sensi di legge. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso. IL SEGRETARIO Roberta Rossi (segue allegato)

Anno XLIV - N. 43 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 23.10.2013 - pag. 55 ALLEGATO 1 Prima individuazione, ai sensi dell articolo 5 bis della l.r. n. 29/1983 e succ. mod. ed int., degli interventi non soggetti all autorizzazione sismica di cui all articolo 94 del D.P.R. n. 380/2001. Premessa Come noto la l.r. n. 29/83 sulla disciplina dell attività edilizia in zone sismiche, a seguito delle modifiche apportate dalla l.r. n. 50/2012, prevede che nelle zone classificate a bassa sismicità (zone 2), che ricadono all interno dei comuni indicati nell allegato1 1 alla legge n. 50/2012, l avvio dei lavori, sia di nuova edificazione sia sul patrimonio edilizio esistente, sia subordinato al rilascio dell autorizzazione sismica, di cui all articolo 94 del D.P.R. n. 380/2001. Il nuovo regime autorizzativo ammette, peraltro, all articolo 5bis della citata l.r. 29/83, nell ottica della semplificazione della gestione amministrativa e dell efficacia dell esercizio delle funzioni in materia delegate alle Province ai sensi dell articolo 8, la possibilità che la Giunta regionale individui tipologie di interventi e di opere, che, per caratteristiche e dimensioni, siano qualificabili privi di rilevanza per l incolumità pubblica ai fini sismici e, come tali, possano essere esclusi dall obbligo dell autorizzazione prevista dall articolo 6bis. In particolare ai sensi dell articolo 5bis la Giunta regionale provvede all individuazione: a) degli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonchè di quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica; b) dei casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo; c) di ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di cui alla presente legge. Con il presente provvedimento la Regione, nell esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di costruzioni in zone sismiche, in applicazione del disposto dell articolo 5bis della l.r. n. 29/83 ha, pertanto, individuato, di concerto con le province delegate all esercizio delle funzioni, gli 1 L.R. 21 dicembre 2012, n. 50. ALLEGATO 1 (Articolo 6 bis l.r. 29/1983) Elenco Comuni già in Classe Sismica 2 (media sismicità): Provincia di Imperia 1. BADALUCCO 2. CARPASIO 3. CASTELLARO 4. CERIANA 5. CIPRESSA 6. CIVEZZA 7. COSTARAINERA 8. DOLCEDO 9. IMPERIA 10. MONTALTO LIGURE 11. OSPEDALETTI 12. PIETRABRUNA 13. POMPEIANA 14. PRELA' 15. RIVA LIGURE 16. SAN LORENZO AL MARE 17. SANREMO 18. SANTO STEFANO AL MARE 19. TAGGIA 20. TERZORIO 21. VASIA Provincia della Spezia 1. ARCOLA 2. BOLANO 3. CALICE AL CORNOVIGLIO 4. CASTELNUOVO MAGRA 5. ORTONOVO 6. ROCCHETTA DI VARA 7. SANTO STEFANO DI MAGRA 8. SARZANA 9. VEZZANO LIGURE 10. ZIGNAGO 11. BRUGNATO

Anno XLIV - N. 43 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 23.10.2013 - pag. 56 interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica nonché le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale. Gli elenchi del presente Allegato hanno carattere tassativo e, come tali, soltanto gli interventi ivi individuati non sono soggetti ad autorizzazione sismica ai fini dell avvio dei lavori. A) INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI 1) strutture temporanee per manifestazioni pubbliche con vita nominale inferiore ai 2 anni ai sensi del paragrafo 2.4.1 delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni); 2) opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisionali, temporanee di cantiere di qualunque tipologia e materiale per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche. B) OPERE ED INTERVENTI DI MINOR RILEVANZA AI FINI SISMICI, CHE ASSOLVONO UNA FUNZIONE DI LIMITATA IMPORTANZA STATICA. Opere di limitata importanza statica: 1) interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di altezza inferiore a 3 m, non soggette ad uso abitativo continuativo e non stabilmente fissate al suolo; 2) piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate ad uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano, con copertura leggera e di dimensioni in pianta inferiore ai 20 m 2 e di altezza inferiore ai 3 m; 3) piscine interrate scoperte con altezza inferiore a 2 m, salvo il caso di condizioni geologico- tecniche sfavorevoli di pericolosità elevata e molto elevata, così definite dagli strumenti di pianificazione del comune; 4) opere di sostegno dei terreni di tipo semplice, a gravità o in calcestruzzo armato a mensola, inferiori a 2,5 m di altezza compresa la fondazione; 5) opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa, di altezza inferiore a 3 m compresa la fondazione purché realizzati con fondazioni dirette prive di ancoraggi; 6) gabbionate, muri cellulari e terre armate di altezza inferiore a 3 m compresa la fondazione; 7) locali tecnologici di volume inferiore a 30 m 3 ; 8) serbatoi, cisterne, silos chiusi di altezza inferiore a 3 m; 9) serre ad un piano con struttura leggera e copertura in telo plastico o similare di altezza massima 3,5 m; 10) realizzazione di rampe pedonali con dislivello inferiore a 1,5 m; 11) opere cimiteriali tipo ossario o edicola funeraria di altezza inferiore a 3 m compresa la fondazione; 12) pali per illuminazione pubblica di altezza inferiore a 12 m con unico corpo illuminante o più di dimensioni contenute; 13) pannelli solari/fotovoltaici ancorati al terreno con strutture di altezza inferiore a 3,5 m, o gravanti su porzioni limitate di strutture esistenti e il cui peso sia inferiore al 10% dei pesi propri;

Anno XLIV - N. 43 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 23.10.2013 - pag. 57 14) portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza inferiore a 10 m ed una superficie inferiore a 20 m 2 ; 15) cabine balneari singole o aggregate di altezza inferiore a 2,5 m; 16) pergolati, chioschi, gazebo di altezza inferiore a 3 m; 17) strutture per il sostegno di pannelli fonoassorbenti dotati di certificato e/o brevetto ministeriale con altezza inferiore a 5 m; 18) fognature, pozzetti per fognature, condotte interrate con diametro minore di 1 m; 19) recinzioni senza funzione di contenimento del terreno; 20) demolizioni che non rechino pregiudizi per la sicurezza delle strutture limitrofe; 21) interventi su strutture esistenti, qualificabili di manutenzione ordinaria (art. 6 L.R. 16/2008 e s.m.i.), manutenzione straordinaria (art. 7), restauro (art. 8), mutamento di destinazione d uso senza opere (art. 13), purché non compromettano in alcun modo la sicurezza strutturale della costruzione, cioè non riguardino le strutture portanti principali e sempre che non alterino l entità e la distribuzione dei carichi, nonché i seguenti interventi: a) rifacimento parziale o sostituzione di alcuni elementi dell orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno; b) piccole aperture nei solai che non interessino le strutture principali di superficie inferiore ad 1 m 2 ; c) aperture di areazione a terra o ampliamenti di fondazione mediante cordolature affiancate; d) consolidamenti del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine sintetiche o altre tecniche similari purché non alterino il comportamento globale dell edificio; e) creazione di aperture, anche per passaggio di impianti, di dimensioni inferiori a 0,5 m 2, purché debitamente architravate e distanti almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari; f) semplice sostituzione di architravature con altre in acciaio o calcestruzzo armato senza ampliamento della dimensione del vano; g) realizzazione di piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera con carico complessivo (peso proprio e sovraccarico) inferiore a 100 dan/m 2 a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie inferiore a 10 m 2 ; h) riparazioni localizzate di danni non causati da dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cuci-scuci; i) costruzione di pensiline e tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con sbalzi dalle strutture portanti inferiori a 1 m e superficie inferiore a 5 m 2 ; j) costruzione ovvero sostituzione di abbaini in copertura di superficie in pianta inferiore a 2 m 2 purché non interessino l orditura principale; k) inserimento di travi rompitratta all intradosso di solai o coperture; l) installazione di scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano e di larghezza inferiore a 0,9 m e di altezza inferiore a 3,5 m, purché la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico;

Anno XLIV - N. 43 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 23.10.2013 - pag. 58 m) installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all edificio, che non necessitino di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali. n) canne fumarie e condotte tecnologiche purché non interferiscano con le strutture portanti. 22) gli interventi locali e di riparazione, di cui al paragrafo 8.4.3 delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008, riguardanti opere strategiche e rilevanti, elencate nella D.G.R. n. 1384/2003 e nell allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 3685 del 21/10/2003. C) VARIANTI STRUTTURALI CHE NON RIVESTONO CARATTERE SOSTANZIALE 1) l integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambi di tipologia, di orditura e di massa rispetto a tale progetto; 2) ogni piccola modifica ai fili fissi e alle quote di strutture intelaiate, purché inferiore al 5 per cento degli interassi o delle quote; 3) ogni modifica non sostanziale di un singolo elemento strutturale; 4) ogni piccola modifica agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, scannafossi, parapetti, tamponature; 5) la variante che riguarda le strutture in muratura quali i piccoli spostamenti di porte o finestre nell ambito dello stesso allineamento murario di piano; 6) la mancata esecuzione di interventi già autorizzati, purché tali interventi non abbiano influenza determinante sulle opere già eseguite. Ai fini dell individuazione delle varianti strutturali non sostanziali come sopra elencate, che restano, comunque, soggette all obbligo del preventivo deposito del progetto con contestuale asseverazione, si considera variante strutturale sostanziale la variante in corso d opera, che, ai sensi dell art.25 della L.R. n. 16/2008: a) riguarda un organismo strutturale diverso da quello previsto nel progetto originario; b) comporta una nuova verifica globale dell intera opera, in quanto contempla, ad esempio, un numero di piani diverso da quello originariamente previsto, ovvero dimensioni planivolumetriche, o destinazioni d uso diverse; c) comporta una nuova verifica globale dell intera sottostruttura, in quanto contempla, ad esempio, una tipologia di fondazione diversa ovvero una variazione della destinazione d uso di un piano.