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Il presente documento è stato emesso dalla Direzione Generale il 12/02/10. L originale firmato è conservato presso l ufficio del Responsabile Gestione Qualità INDICE GENERALE 1. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E RESPONSABILITA...2 2. RIFERIMENTI...3 3. REGOLAMENTO 3.1 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE...3 3.2 PUBBLICAZIONI...5 3.3 MODALITÀ DI RIFERIMENTO ALLA CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 2006/42/CE...5 3.4 SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO...6 3.5 RITIRO / ANNULLAMENTO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ...7 3.6 MODIFICHE ALLE CERTIFICATE...8 3.7 MODIFICHE DEI REQUISITI DELLA CERTIFICAZIONE...8 3.8 RICORSI E RECLAMI...9 3.9 RESPONSABILITÀ CIVILE...9 3.10 TARIFFARIO...9 Pagina 1 di 9

1. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E RESPOSABILITÀ Questo regolamento descrive le modalità operative, gli obblighi e le responsabilità del costruttore di macchine e dei relativi componenti di sicurezza (di seguito macchine ) che debba far certificare il proprio prodotto in accordo ai seguenti documenti normativi e legislativi: - Direttiva Macchine 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) Più precisamente le attività cui si applica il presente regolamento sono le procedure di certificazione CE di cui all'articolo 12 comma 3 lettere b) e comma 4 lettera a). Si precisa che, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica e certificazione, Certificazioni non svolge (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate): - attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore delle macchine, - attività di consulenza nel campo della verifica e certificazione delle macchine; - qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di verifica e certificazione delle macchine. Il presente regolamento viene applicato da Certificazioni in maniera uniforme e imparziale a tutti i clienti; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; l'accesso ai servizi offerti da Certificazioni Collaudi s.r.l. non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di macchine già certificate. II presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che il cliente di Certificazioni deve assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di certificazione delle macchine. Pagina 2 di 9

Certificazioni ha facoltà di delegare ad altri (ad esempio laboratori o altri organismi notificati) l'esecuzione di parti delle attività descritte, mantenendo però la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del cliente 2. RIFERIMENTI Le norme di riferimento per la certificazione delle macchine sono principalmente quelle armonizzate ai sensi della direttiva macchine, i cui riferimenti sono periodicamente pubblicati sul sito internet della commissione europea: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html 3. REGOLAMENTO 3.1 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE Domanda: per accedere alla certificazione il costruttore o suo mandatario deve presentare domanda redatta conformemente al modulo fornito dalla Certificazioni La domanda va riferita al tipo di certificazione cui la macchina deve essere soggetta, deve essere richiesta ad un solo Organismo Notificato e deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria alla conduzione delle verifiche. Nel caso in cui la macchina oggetto di verifica non possa essere consegnata dal costruttore assieme alla documentazione per la verifica deve essere indicato in domanda il luogo in cui la macchina può essere esaminata Accettazione della domanda: al ricevimento della domanda la Certificazioni procede a: Riesaminare la documentazione ed accettarla in caso di conformità dei dati o concordare con il richiedente i dati difformi o ancora esporre le ragioni del suo rifiuto. Richiedere all organizzazione eventuali ulteriori informazioni a sostegno della domanda Il cliente può chiedere il nominativo della persona responsabile della valutazione e può esprimere obiezioni sulla nomina della persona incaricata richiedendone per iscritto alla Certificazioni la sostituzione. Pagina 3 di 9

Certificazione: la certificazione consiste in varie fasi distinte che sono indicate nel preventivo che la Certificazioni fa pervenire al richiedente e che deve essere rinviato per accettazione con la domanda di certificazione. Le modalità generali di svolgimento delle certificazioni CE delle macchine sono in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Le modalità particolari adottate da Certificazioni per l'esecuzione delle certificazioni CE sono precisate in apposite procedure operative; tali documenti dettaglio sono a disposizione del cliente su sua richiesta, limitatamente al caso specifico di pertinenza. I controlli in campo e/o in laboratorio sono preceduti da un esame della documentazione; l'esame della documentazione è volto ad accertare che essa sia innanzitutto completa ossia soddisfi tutti i requisiti applicabili; inoltre la documentazione deve essere chiara ossia non deve lasciare adito a dubbi interpretativi, deve essere congruente tra le sue varie parti e deve essere facilmente leggibile. Da parte sua il cliente è impegnato a fornire al tecnico di Certificazioni incaricato dei controlli la massima collaborazione durante tutte le fasi di verifica consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento degli stessi. Alla fine del suo lavoro il tecnico notifica al Comitato di Valutazione di Certificazioni Collaudi s.r.l. tutti i risultati delle prove e degli esami eseguiti successivamente Certificazioni Collaudi s.r.l. invierà ufficialmente il Certificato CE del tipo. Rilascio del Certificato: II certificato viene emesso da Certificazioni su apposita modulistica dopo esito positivo degli esami e dei controlli di cui all'allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Pagina 4 di 9

3.2 PUBBLICAZIONI La Certificazioni tiene aggiornato e pubblica sia il Registro delle macchine che elenchi parziali estratti dallo stesso; tali elenchi sono disponibili a chiunque ne faccia richiesta. II Registro delle macchine riporta almeno le seguenti informazioni, secondo quanto appropriato in funzione della specifica sezione: l'identificazione della macchina il fabbricante la data di emissione del rapporto la data di emissione del certificato II registro viene tenuto aggiornato in funzione non solo dell'emissione di nuovi certificati, ma anche dell'eventuale revisione, sospensione o ritiro dei certificati preesistenti. La Certificazioni comunica in modo ufficiale al Ministero delle Attività Produttive ed agli altri Organismi Notificati la sospensione e revoca di certificati preventivamente rilasciati. La Certificazioni effettua il trattamento dei dati dell organizzazione nel rispetto dei disposti della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Certificazioni assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la certificazione delle macchine vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da: disposizioni di legge; disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, il cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi. Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale ed i tecnici di Certificazioni coinvolti nella certificazione sottoscrivono un impegno formale alla riservatezza. 3.3 MODALITÀ DI RIFERIMENTO ALLA CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 2006/42/CE) Qualora il cliente desideri pubblicizzare la conformità della macchina alla Direttiva macchine 2006/42/CE può, una volta ottenuto il certificato, e per tutto il periodo di validità dello stesso, far riferimento ad esso nelle dichiarazioni di conformità da esso rilasciate. Pagina 5 di 9

Ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare chiaramente che il certificato riguarda esclusivamente quella determinata macchina e non altri prodotti e nemmeno il sistema di gestione dell'organizzazione (ad esempio il sistema qualità o altro tipo di sistema). Possono essere fatte da parte del cliente copie integrali del certificato Certificazioni Collaudi s.r.l. purché in accordo alle prescrizioni seguenti: sono ammesse solo copie integrali del certificato rilasciato da Certificazioni (non copie parziali) sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purché senza distorsioni della struttura del certificato e purché uniformi e leggibili. Nel caso di sospensione o ritiro del certificato (vedere par. 3.4 e 3.5), il cliente deve cessare di fare qualsiasi; qualora ciò non avvenisse, Certificazioni si riserva di adire le vie legali. Se il cliente intende adottare modalità di riferimento diverse da quelle esposte deve contattare Certificazioni per riceverne lo specifico benestare. 3.4 SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO Certificazioni, per motivi ritenuti gravi a proprio insindacabile giudizio e spiegati per iscritto al cliente, ha facoltà di sospendere, per un periodo di tempo definito, la validità del certificato di conformità già concesso. In tali casi, il cliente perde, per il periodo di tempo considerato, il diritto di fare riferimento al certificato secondo le modalità descritte al punto 3.6 In particolare la sospensione del certificato di conformità può avvenire in uno dei seguenti casi: - il cliente fa riferimento al certificato in modo difforme dalle regole prescritte (vedere punto 3.4 del presente regolamento); - il cliente non è in regola coi pagamenti relativi alle attività già effettuate. - la sorveglianza periodica, laddove prevista, ha esito negativo; - Il cliente modifica la macchina certificata senza informare Certificazioni (vedere punto 3.6); In caso di sospensione del certificato, Certificazioni ne da notifica ufficiale al cliente, comunicando anche le condizioni che il cliente stesso deve soddisfare, entro uno specificato periodo di tempo, affinché il certificato riacquisti piena validità e non venga definitivamente annullato. Certificazioni ha facoltà di rendere pubblica tale notifica. Pagina 6 di 9

Qualora il cliente, successivamente alla sospensione del certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, Certificazioni può adire le vie legali. Se il cliente soddisfa le condizioni stabilite da Certificazioni vi è la evoca della sospensione del certificato, dandone immediatamente notizia ufficiale al cliente; in caso contrario Certificazioni provvede al ritiro del certificato (vedere punto 3.5) Se la notifica della sospensione del certificato è stata resa pubblica, viene resa pubblica anche l'eventuale revoca successiva della sospensione. 3.5 RITIRO / ANNULLAMENTO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ Certificazioni, per motivi di notevole gravità a proprio insindacabile giudizio e spiegati per iscritto al cliente, ha facoltà di annullare la validità del certificato di conformità già concesso, il che comporta automaticamente il ritiro dell'autorizzazione rilasciata al cliente di far riferimento ad esso nei modi descritti al punto 3.4. In particolare il ritiro/annullamento del certificato di conformità può avvenire in uno dei seguenti casi: - il cliente non ottempera alle condizioni poste da Certificazioni per la revoca della sospensione del certificato; - Certificazioni modifica le regole del sistema di certificazione e il cliente non può o non vuole conformarsi ai nuovi requisiti. L'annullamento del certificato viene senz'altro attuato quando sia il cliente stesso a farne formale richiesta a Certificazioni Il ritiro / annullamento del certificato deve, in tutti i casi, essere notificato in modo ufficiale al cliente e Certificazioni ha facoltà di rendere pubblica tale notifica. Qualora il cliente, successivamente al ritiro / annullamento del certificato di conformità, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, Certificazioni può adire le vie legali. Pagina 7 di 9

3.6 MODIFICHE ALLE CERTIFICATE II cliente deve informare preventivamente Certificazioni di qualsiasi modifica intenda apportare alla macchina certificata; tali modifiche potrebbero ad esempio riguardare il prodotto in sé, il suo progetto o il suo processo di fabbricazione o più in generale qualsiasi altro aspetto che potrebbe renderlo non più conforme al certificato già emesso o alle regole del sistema di certificazione di Certificazioni In tali situazioni, Certificazioni valuta, caso per caso, la reale necessità di effettuare, a causa di tali modifiche, appositi controlli integrativi, eventualmente accompagnati da una revisione del certificato, o di avviare direttamente un iter di certificazione ex-novo. In tali situazioni, inoltre, il cliente non può procedere con la distribuzione dei prodotti modificati, finché Certificazioni non gli abbia notificato il proprio consenso. La non osservanza di una qualsiasi delle suddette condizioni può comportare la sospensione del certificato (vedere punto 3.4). Quando è lo stesso cliente che richiede una revisione del proprio certificato, Certificazioni valuta, caso per caso, la reale necessità di effettuare, a causa di tali modifiche, appositi controlli integrativi o di avviare un iter di certificazione ex-novo. 3.7 MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE Modifiche allo schema di certificazione possono rendersi necessarie quando: Competenti enti normatori modifichino le leggi/norme di riferimento per la certificazione delle attrezzature a pressione, Competenti enti normatori modifichino le norme di riferimento che regolano il comportamento degli Organismi Notificati, Nel caso di modifiche ai requisiti de certificazione, la Certificazioni : Fornisce adeguate informazioni alle aziende interessate Tiene conto delle opinioni espresse dalle parti interessate prima di decidere la forma precisa e la data di attuazione delle modifiche, Verifica che le aziende interessate attuino ogni modifica necessaria entro un periodo di tempo definito dalla Certificazioni stessa. La mancata attuazione delle modifiche necessarie da parte delle aziende interessate entro la data fissata può comportare la sospensione o la revoca della certificazione. Pagina 8 di 9

3.8 RICORSI E RECLAMI Ogni ricorso contro le decisioni in materia di rilascio, sospensione o di revoca della certificazione deve essere indirizzato alla Direzione della Certificazioni la quale è tenuta a prenderlo in esame. Ogni reclamo relativo all operatore del tecnico o del comitato di valutazione della Certificazioni va inoltrato alla Direzione della Certificazioni la quale è tenuta a prenderlo in esame. Reclami provenienti da Clienti del costruttore che immette sul mercato prodotti certificati possono comportare da parte della Certificazioni l effettuazione di verifiche straordinarie. 3.9 RESPONSABILITÀ CIVILE la Certificazioni si assume la responsabilità civile per l insorgenza di danni per prodotto difettoso. 3.10 TARIFFARIO Le tariffe di Certificazioni relative alla certificazione delle macchine sono riportate nei singoli preventivi redatti specificamente per ciascun cliente sulla base della modulistica standard di Certificazioni Nel caso più generale le voci del tariffario sono: cifra forfettaria per la certificazione; rimborso chilometrico; rimborso spese vive; extra ad esempio in caso di ripetizione parziale di controlli per cause non imputabili a Certificazioni Pagina 9 di 9