REGOLAMENTO AFFIDAMENTO FAMILIARE



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REGOLAMENTO AFFIDAMENTO FAMILIARE AMBITO TERRRITORIALE VALLE SERIANA Comuni di Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano S.A., Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio Approvato nella seduta dell Assemblea dei Sindaci del 20 giugno 2007

PREMESSA I comuni della Media Valle Seriana titolari delle competenze e della programmazione dei servizi socio-assistenziali, alla luce della legge 328/2000, hanno assegnato la gestione dei servizi socio assistenziali alla Società Servizi Sociosanitari Val Seriana srl, in seguito denominata Società. Tra i servizi, in rete, per i minori, il Piano di Zona relativo al triennio 2006-2008 prevede l attivazione dell intervento di affido familiare, oggetto del presente regolamento. L affido familiare è regolamentato dalle Legge 4 Maggio 1983 n.184 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori modificata dalla Legge 28 Marzo 2001 n.149 Modifiche alla Legge 4 Maggio 1983 n.184. Art. 1 DEFINIZIONE DELL INTERVENTO. L affido è un intervento che si prefigge di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui, le cure e gli affetti necessari per la sua crescita. L affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia di origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato l allontanamento. Pertanto esso si pone sia come strumento preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia riparativo in situazioni di crisi già manifesta. Concretamente si realizza attraverso l inserimento del minore in un nucleo affidatario o in una struttura comunitaria che, per un periodo di tempo determinato, gli garantiscani un ambiente adeguato nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, tenendo presente le eventuali prescrizioni dell Autorità giudiziaria competente. Art. 2 DESTINATARI DELL INTERVENTO DI AFFIDO Sono destinatari principali dell'intervento i minori residenti nell ambito territoriale della Media Valle Seriana che vivono con genitori temporaneamente non in grado di prendersi cura di loro, di far fronte ai loro bisogni di cura, di protezione ed educativi. Art. 3 AMBITO TERRITORIALE. L intervento é rivolto ai minori residenti nei comuni dell Ambito Territoriale della Valle Seriana e in specifico nei Comuni di: Albino, Alzano L.do, Aviatico, Casnigo, Cazzano S. Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio. La circolare regionale 42/2003 definisce che la copertura degli oneri finanziari derivanti dal collocamento di un minore in affido, a seguito di provvedimento dell Autorità Giudiziaria, compete al comune nel quale gli esercenti la potestà genitoriale hanno la residenza al momento di avvio dell intervento. Art. 4 FINALITA ED OBIETTIVI L affido familiare ha lo scopo di rispondere al diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell ambito di una famiglia [ ], senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, [ ] quando la famiglia (naturale) non è in grado di provvedere alla (sua) crescita ed educazione (Legge 149/01, art. 1, comma 4 e 5 ). Il progetto di affido comprende tutti gli interventi per la tutela dei diritti evolutivi del minore in difficoltà e gli interventi mirati alla ricostruzione del nucleo familiare problematico.

Art. 5 TIPOLOGIA DELL AFFIDO L affido familiare può essere disposto in forma consensuale o in forma non consensuale. L Affido consensuale è disposto dal Sindaco del Comune di residenza del minore (come da allegato A), su proposta del Servizio Tutela Minori della Società, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà. L Amministrazione Comunale invia tale provvedimento al Giudice Tutelare competente per territorio che lo rende esecutivo con Decreto. Ai sensi della recente normativa sull affido tale provvedimento non può superare la durata di 24 mesi, salvo proroga disposta dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell affido dovesse arrecare pregiudizio al minore; la normativa non indica specifici limiti temporali per i casi di minori inseriti in ambienti comunitari. L Affidamento non consensuale è disposto dal Tribunale per i Minorenni di Brescia attraverso l emanazione di un Decreto e si realizza ove manchi l assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore. L affido familiare può essere articolato secondo tipologie diverse sulla base dei bisogni presenti nella realtà familiare del minore. Pertanto esso può essere: a tempo pieno quando il bambino viene accolto stabilmente dalla famiglia affidataria, da una famiglia afferente ad una Rete di Solidarietà familiare o da una Comunità Alloggio di tipo familiare e mantiene rapporti con la sua famiglia nei momenti concordati; a tempo parziale e/o diurno quando il bambino viene accolto presso la famiglia affidataria o presso una famiglia afferente ad una Rete per alcuni momenti definiti nell arco della giornata. Il minore per il quale è predisposto un provvedimento di affido può essere collocato presso: una famiglia affidataria parentale: il minore viene accolto da parenti entro il IV grado; una famiglia affidataria eterofamiliare: il minore viene inserito presso una famiglia diversa dalla propria, che si è resa disponibile ad accogliere lo stesso; una famiglia affidataria eterofamiliare afferente ad una Rete di solidarietà familiare: il minore viene accolto presso una famiglia diversa dalla propria che afferisce ad una realtà del Privato Sociale o dell associazionismo. Il minore può, a secondo dell organizzazione della Rete e dell Associazione, risultare formalmente affidato alla famiglia o alla Rete familiare. E possibile inoltre: inserire il minore presso una famiglia di appoggio per alcuni momenti settimanali o per periodi limitati (per es. week-end o vacanze) senza che tale intervento si configuri come affidamento familiare (sia a tempo pieno che diurno). Art. 6 ORGANIZZAZIONE DELL INTERVENTO DI AFFIDO FAMILIARE Per la gestione dell intervento di affido la Società si avvale degli operatori del Servizio Tutela Minori, che seguono il minore ed i diversi soggetti coinvolti nel progetto di affido, e di quelli del Servizio Affidi che svolgono l attività di promozione dell affido. Per la realizzazione dell affido il Servizio Tutela Minori ed il Servizio Affidi collaborano con le Reti famigliari presenti sul territorio.

Servizio Tutela Minori Sono gli operatori del Servizio Tutela Minori, assistente sociale e psicologo, che progettano e attivano l intervento di affido rivolto al minore e alla sua famiglia in difficoltà. Essi hanno il compito di: valutare la situazione di rischio del minore e predisporre il progetto di affido specificando gli obiettivi, la durata dell intervento e gli impegni assunti dalle famiglie; formulare un progetto rivolto alla famiglia di origine finalizzato al sostegno e al recupero delle capacità residue del nucleo, con l obiettivo di favorire il rientro del minore presso la stessa; assicurare al minore nelle varie fasi dell affido la cura e il sostegno necessari e garantire il mantenimento dei rapporti tra lo stesso e la famiglia di origine, considerando le eventuali prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; sostenere gli affidatari durante il periodo di affido, garantendo gli opportuni interventi psicosociali, raccordandosi con gli interventi attivati dal Servizio Affidi o dalla Rete familiare qualora la famiglia afferisca a tale realtà; relazionare all Autorità Giudiziaria Minorile sull andamento dell affido secondo le scadenze prestabilite; riferire all Amministrazione Comunale, ogniqualvolta sia necessario, e aggiornare la stessa sull evolversi dell affido in atto almeno una volta all anno attraverso un incontro ed una relazione; Servizio Affidi Attivo sul territorio della Media Valle Seriana dal 2000, si avvale dell azione delle figure professionali dell assistente sociale, psicologo ed educatore, con l obiettivo di: promuovere e diffondere, in concerto con le Amministrazioni Comunali, le Associazioni di Volontariato ed il Privato Sociale, iniziative di pubblicizzazione e di sensibilizzazione al fine di favorire la diffusione di una cultura dell accoglienza e dell affido sul territorio; provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione delle famiglie, coppie o singole persone che si rendono disponibili all affido; offrire alle persone e/o famiglie interessate un percorso di approfondimento e valutazione rispetto alla possibilità di attivare affidi; raccogliere le richieste di affido provenienti dagli operatori del Servizio Tutela Minori ed in collaborazione con gli stessi procedere all abbinamento minore-famiglia; accompagnare e sostenere singoli e/o famiglie che realizzano affidi attraverso l esperienza del gruppo di mutuo auto-aiuto;e dove necessario attraverso un sostegno alla famiglia affidataria, nella relazione con il bambino, da parte di una figura educativa; favorisce il raccordo e la collaborazione con le Reti famigliari e le associazioni di famiglie sensibili all accoglienza, presenti sul territorio, e definire procedure operative tese a declinare le modalità di collaborazione per l attivazione di un affido; Reti di famiglie aperte Le reti familiari sono realtà costituite da insiemi di famiglie e/o persone che si aggregano, condividono un percorso comune che pone al centro il valore dell apertura verso gli altri e l attenzione ai bisogni del proprio territorio, con la tensione a vivere l accoglienza come stile di vita, contribuendo a diffondere una cultura della solidarietà, dell accoglienza e dell affido, nell ottica della cittadinanza attiva. Nella realizzazione dell intervento di affido tali realtà esprimono disponibilità ad accogliere minori attraverso l apertura delle famiglie, che sono formate, accompagnate e sostenute dagli operatori della Rete, in collaborazione con gli operatori della Tutela minori e del Servizio Affidi. In considerazione del fatto che la titolarità e la responsabilità dell affido è del Servizio Tutela Minori territorialmente competente, che ha predisposto il progetto, le famiglie e gli operatori della Rete devono essere disponibili a:

interagire con i servizi sociali del territorio del minore nelle fasi di progettazione, gestione e verifica dell intervento educativo in atto; valutare le soluzioni operative più opportune, in caso di divergenze operative, attraverso una supervisione congiunta con i servizi territoriali; offrire formazione e sostegno specifico al nucleo familiare in relazione all assolvimento delle funzioni educative richieste; sostenere la famiglia nella relazione educativa con il minore. Le Reti e le famiglie ad esse afferenti sono riconosciute come partner nella realizzazione del progetto d affido, al fine di perseguire congiuntamente, nella specificità dei ruoli di ognuno, il benessere dei minori accolti. Art. 7 PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E VERIFICA DELL INTERVENTO Il progetto di affido è rivolto al minore che è il soggetto principale a vantaggio del quale si predispone l intervento. E opportuno che venga formulato, anche in forma scritta, specificando gli obiettivi da raggiungere rispetto al minore e alla sua famiglia, i tempi dell intervento, le modalità dell accoglienza e le attenzioni che ogni caso richiede, oltre alle specifiche richieste alla famiglia affidataria (tempi richiesti settimanalmente, modalità dei rapporti tra famiglia d origine e famiglia affidataria, eventuali rientri del minore). Il progetto potrà essere aggiornato in ragione delle evoluzioni della situazione. Nella realizzazione e nell attivazione del progetto di affido, il bambino sarà adeguatamente preparato ed informato (compatibilmente all età) relativamente alle motivazioni ed alle modalità di attuazione del progetto di affido. Il minore continuerà a mantenere rapporti con la sua famiglia di origine e potrà mantenere legami con la famiglia affidataria, anche al termine dell intervento, qualora non vi siano controindicazioni. Nell attivazione e nella realizzazione del progetto di affido, gli affidatari vengono individuati fra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali il Servizio Affidi della società o la Rete familiare abbia accertato la presenza di alcuni requisiti necessari per poter realizzare l accoglienza del minore quali: conoscenza ed acquisizione consapevole della temporaneità dell affido e dell inesistenza di prospettive adottive; disponibilità ad assicurare al minore un sistema di rapporti affettivi ed educativi che favoriscano la sua maturazione; disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia di origine e con gli operatori dei servizi competenti; La famiglia affidataria sarà preparata, attraverso un adeguato percorso formativo sulle finalità dell affido in generale ed informata sugli aspetti dello specifico progetto che le viene proposto e sostenuta individualmente e/o attraverso il gruppo delle famiglie affidatarie o la Rete familiare durante la realizzazione dell affido. La famiglia affidataria si impegna a: provvedere alla cura, al mantenimento, all educazione e all istruzione del minore in affido, in collaborazione con i servizi tenendo conto, ove possibile delle indicazioni dei genitori, garantendo le condizioni ambientali, relazionali e affettive utili a consentire un adeguato sviluppo psico-fisico dello stesso e partecipando attivamente alla costruzione del progetto educativo rivolto al minore; favorire rapporti proficui tra il minore e la sua famiglia naturale secondo le indicazioni dei Servizi competenti;

assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della sua famiglia; prendere, in caso di assoluta urgenza, i necessari provvedimenti sanitari dandone immediata comunicazioni ai genitori e agli operatori del Servizio Tutela Minori; evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia naturale. Come previsto dalla legge l affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. Gli impegni sopraelencati vengono sottoscritti dagli affidatari su apposito modulo predisposto dagli Operatori del Servizio Tutela Minori della Società (allegato B). Agli affidatari viene rilasciata dalla Società certificazione attestante l avvenuto collocamento del minore presso di loro (allegato C). Nella attivazione e realizzazione del progetto di affido, la famiglia di origine sarà informata, in generale, sulle finalità dell affido ed, in particolare, sulla specificità del progetto relativo alla propria situazione familiare, al percorso di aiuto definito per tentare di superare i problemi individuali o familiari che hanno determinato la necessità dell affido e sulle modalità di mantenimento dei rapporti con il proprio figlio. La famiglia d origine si impegna a: mantenere rapporti con l èquipe psico-sociale del Servizio Tutela Minori; rispettare modalità, luoghi, tempi degli incontri con il minore, preventivamente concordati con gli operatori nel rispetto delle esigenze del bambino e di eventuali prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; collaborare con la famiglia affidataria nell interesse del minore, seguendo le indicazioni fornite; contribuire secondo le proprie possibilità alle spese relative al mantenimento del minore; favorire il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento. Gli impegni sopraelencati, in caso di affido consensuale, vengono sempre sottoscritti dalla famiglia di origine su appositi moduli predisposti dagli Operatori del Servizio Tutela Minori (allegato D). In caso di affido non consensuale sarà il Servizio Tutela Minori a valutare l opportunità di far sottoscrivere il modulo predisposto alla famiglia d origine (allegato E). Nella attivazione e realizzazione del progetto di affido, l Amministrazione Comunale provvede a: disporre il provvedimento di affidamento familiare consensuale a seguito della proposta avanzata dal Servizio Tutela Minori della Società; collaborare con il Servizio Affidi per promuovere la diffusione dell informazione e della cultura dell affido all interno dei propri territori. Art. 8 AMMISSIONI L intervento di affido viene attivato dagli operatori del Servizio Tutela Minori a seguito di provvedimento dell Autorità Giudiziaria Minorile o con il consenso della famiglia del minore. Gli operatori del Servizio Tutela Minori inoltrano richiesta scritta al Servizio Affidi perché proceda ad individuare una famiglia affidataria. Il Servizio Affidi valuta tra le famiglie disponibili, selezionate e preparate, quella ritenuta più adeguata per rispondere ai bisogni del minore. Individuata la possibile risorsa famigliare, gli operatori del Servizio Affidi e quelli del Servizio Tutela Minori procedono all abbinamento minore-famiglia, alla presentazione della potenziale

famiglia affidataria agli operatori del Servizio Tutela Minori che procederanno alla definizione delle azioni necessarie per attivare l affido. Se la famiglia individuata afferisce ad una delle Reti familiari presenti sul territorio (con le quali è in atto un protocollo di intesa) gli operatori del Servizio Affidi e quelli della Tutela Minorile si raccordano con l operatore pedagogico della Rete in tutte le fasi del progetto (dalla valutazione dell abbinamento, all attivazione dell affido, al monitoraggio dello stesso). Art. 9 CONCLUSIONI L affido familiare si conclude quando: la famiglia di origine ha superato le difficoltà che lo hanno determinato; la sua continuazione non è più nell interesse del minore; il minore affidato ha raggiunto la maggiore età o ha terminato il proseguo amministrativo (anni 21); viene definito dall Autorità Minorile che lo aveva disposto. Gli operatori psico-sociali che hanno seguito l evoluzione dell affido informano tutti i soggetti coinvolti (minore, famiglia di origine, famiglia affidataria e operatori delle Reti familiari se la famiglia aderisce ad una di queste realtà, Amministrazione Comunale, Autorità Giudiziaria Minorile), condividendo con loro le valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso. A tale scopo essi: attivano tutti gli interventi ritenuti opportuni per sostenere il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria nel realizzare positivamente il rientro; organizzano, successivamente e per il tempo necessario, momenti di incontro con il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria, allo scopo di accompagnare il ritorno del bambino nella sua realtà di origine. Prosecuzione del progetto di affidamento oltre i 18 anni Qualora un minore in affido prosegua la sua permanenza nella famiglia affidataria dopo il raggiungimento della maggiore età, il Servizio Tutela, sentito il minore, gli affidatari e l amministrazione comunale e valutata la situazione negli aspetti relazionali-affettivi ed economici, può ridefinire la progettualità dell intervento. La prosecuzione, fino al massimo al compimento del 21 anno d età, richiede la predisposizione di un progetto educativo individualizzato che preveda percorsi di avvio e/o accompagnamento al lavoro e la possibilità di continuare percorsi scolatici in atto; è prevista la possibilità che gli affidatari possano continuare a ricevere l accompagnamento da parte degli operatori psico-sociali oltre che, se valutato opportuno, la prosecuzione del contributo economico percepito prima del raggiungimento della maggiore età. ART.10 RICONOSCIMENTO ECONOMICO Alle famiglie affidatarie, considerato il ruolo sociale che esse rivestono nel progetto di affido, nonché l importante lavoro educativo che esse agiscono nei confronti del minore, viene corrisposta, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla legislazione, una quota mensile, indipendentemente dalla situazione economica degli stessi, così come definito di seguito: famiglia affidataria eterofamiliare: il contributo è definito in 400,00 per l affido a tempo pieno e in 200,00 per l affido diurno;

famiglia affidataria eterofamiliare afferente ad una Rete di solidarietà familiare: il contributo economico è erogato sulla scorta degli accordi definiti con ogni singola realtà tenuto conto di quanto previsto nella carta dei servizi delle Reti stesse; famiglia affidataria parentale: l eventuale erogazione del contributo è valutata dal Servizi Tutela Minori, caso per caso, fino ad un massimo di 400,00 per l affido a tempo pieno. Il contributo così definito sarà periodicamente sottoposto a rivalutazione sulla base dell andamento degli indici ISTAT. Si può inoltre prevedere il rimborso degli oneri sostenuti per interventi di cura e di particolare rilevanza per il minore, da definire tenendo conto degli eventuali impegni assunti dalla famiglia di origine. Art. 11 ASSICURAZIONE I minori collocati in affido e le famiglie affidatarie sono coperti da apposita polizza assicurativa Regionale per i servizi socio-assistenziali come previsto dall art.13 della Legge Regionale del 7 gennaio 1986, n.1 Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia. Per le famiglie che si rendono disponibili all attivazione di appoggi diurni, previa sottoscrizione del patto educativo tra le parti coinvolte, è garantita la copertura assicurativa attraverso l attivazione di un apposita polizza.