REGOLAMENTO AFFIDAMENTO FAMILIARE



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REGOLAMENTO AFFIDAMENTO FAMILIARE

Art. 1 Normativa L articolo 31 della Costituzione sancisce che è compito dello Stato agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi. Con l entrata in vigore della legge n. 184 del 1983 il legislatore tenta di sostanziare questo principio ribadendo la necessità di un ambiente familiare per un corretto sviluppo della personalità. Si delinea, quindi, il diritto del bambino alla propria famiglia o, in subordine, ad una famiglia idonea, che gli possa assicurare, con modalità familiari, il mantenimento, l istruzione e l educazione. Viene, quindi, previsto e regolamentato l affidamento familiare. La legge n. 184 del 1983 all art. 2 comma 1, sancisce che il minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto, può essere affidato ad un altra famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola. Nell art. 5 della suddetta legge, viene sancito, che L'affidatario oltre che accogliere presso di sé il minore, deve provvedere al suo mantenimento, osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante, agevolando i rapporti tra il minore e i suoi genitori, volti a favorirne il reinserimento nella sua famiglia di origine. La legge n. 149 del 2001 all art 1 comma 3, sancisce che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l abbandono e di consentire al minore di essere educato nell ambito della propria famiglia. Essi promuovono, altresì, iniziative di formazione dell opinione pubblica sull affidamento e l adozione e di sostegno all attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento minori; La legge n. 149/2001 all articolo 2 comma 3, sancisce che dove non sia possibile l affidamento del minore, è consentito l inserimento dello stesso presso una struttura in grado di assicurare un calore di tipo familiare, prevedendo la contemporanea chiusura dei grandi istituti assistenziali. Nello stesso anno, con la riforma del Titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, la potestà legislativa in materia assistenziale passa alla competenza regionale. Le Regioni hanno dovuto muoversi su un nuovo terreno, con le indicazioni contenute nella legge n. 328 del 2000 ed emanare norme proprie.

La Regione Campania ha pubblicato le Linee d indirizzo per l affidamento familiare con Del. n. 644 del 30 aprile 2004. Il 25 ottobre 2012 sono state, invece, approvate dalla Conferenza Unificata le Linee d indirizzo per l affidamento familiare, prodotte in ambito nazionale, per dare un contributo, ma soprattutto per dirimere problemi sorti a livello territoriale. La Delibera n. 134/2013 della Regione Campania, con cui viene approvato il Piano sociale regionale 2013-2015, al punto 7.2.1. esprime la necessità del potenziamento dei SAT, da parte degli Ambiti Territoriali, con la prospettiva di individuare un nuovo e migliorativo intervento per favorire il benessere psico-fisico del minore stesso e di creare e/o aggiornare l'anagrafe degli affidatari. Art. 2 Finalità Scopo generale dell affidamento è di garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all interno di un nucleo familiare, nelle condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico, in alternativa ad un ricovero in istituto o altra struttura comunitaria. L affidamento familiare è un intervento temporaneo e prevede che siano mantenuti i rapporti tra il minore e il nucleo d origine in vista del suo rientro; non può pertanto essere confuso con l adozione. Art. 3 Soggetti affidati I soggetti per cui è possibile ricorrere all affidamento familiare sono i minori da 0 a 18 anni, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psico-fisico, a causa di: - malattie del/i genitore/i; - morte di uno dei genitori e mancanza di figure parentali disponibili ad accudirlo; - disgregazione del nucleo familiare; - difficoltà educative da parte dei genitori; - carenza delle responsabilità genitoriali. Per situazioni particolari e a seguito di presentazione di specifico progetto del Servizio Sociale Professionale e approvazione dell Autorità Giudiziaria competente, l affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno d'età e sino al raggiungimento di un'autonomia del minore, con revisione del progetto a cadenza semestrale e comunque non oltre il ventunesimo anno d'età. Art. 4 Provvedimento di affidamento familiare L affidamento familiare è disposto dal Servizio Sociale Professionale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore. Il Giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento. Nel caso in cui non vi sia l assenso dell esercente la potestà genitoriale provvede il

Tribunale per il Minorenni competente per zona, con l affidamento giudiziale, sentiti i servizi sociali territoriali. Nel provvedimento di affidamento, che dovrà essere disposto dopo aver ascoltato il minore che abbia compiuto i dodici anni o che sia già capace di discernimento (art. 315-bis L. 219/2012), dovranno essere specificate le ragioni che lo hanno reso necessario e la sua presumibile durata, ma anche i poteri attribuiti agli affidatari e le modalità di rapporto con la famiglia di origine. Deve essere indicato il Servizio Sociale Professionale locale o SAT cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l affidamento. Il periodo di presumibile durata dello stesso non può mai superare i 24 mesi ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni. Lo stesso Tribunale dispone la cessazione di un affidamento, quando sia cessata la situazione di temporanea difficoltà che ne è stata la causa o quando la sua prosecuzione rechi un pregiudizio al minore. Nel provvedimento di affidamento dovrà essere contenuta l indicazione del servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma e la vigilanza dello stesso. Art. 5 Tipologia di affidamento familiare L affidamento familiare può essere: 1) Affidamento consensuale o giudiziale: - consensuale, quando i genitori naturali sono concordi con il provvedimento da adottare. Viene effettuato dal Servizio Sociale Professionale e ratificato dal Giudice Tutelare; - giudiziale, quando è disposto direttamente dal Tribunale per i Minorenni a favore di minori, se manca il consenso dei genitori naturali. 2) Affidamento etero ed intra-familiare: - l affidamento etero-familiare è un intervento momentaneo da parte di una famiglia, coppia o single, che con il minore non ha legami di consanguineità. Il bambino viene accolto presso la casa degli affidatari, con l'impegno di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione, le relazioni affettive e, comunque, un'adeguata risposta ai bisogni di cui necessita. In questo progetto, ogni nucleo affidatario può avere in affido non più di due minori, salvo eccezioni particolari di più fratelli, previa opportuna valutazione del Servizio Sociale Professionale. - l affidamento intra-familiare, all interno della rete parentale naturale, può attuarsi in casi di gravi difficoltà nella cura e nell'educazione da parte del nucleo d'origine, tali da rendere necessario l'allontanamento temporaneo del minore dallo stesso, oppure per situazioni improvvise, quali ricoveri ospedalieri, irreperibilità dei genitori. 3) Affidamento sine - die o part time: Il progetto di affidamento varia a seconda della sua finalità e della durata. - l affidamento sine die si protrae per un periodo di tempo non definito,da parte di una famiglia senza vincoli di parentela con il nucleo familiare di origine; quest affido è disposto dal Tribunale per i Minorenni in tutte quelle ipotesi in cui è necessaria una

limitazione alla potestà genitoriale. Nella scelta degli affidatari dovranno essere presi in considerazione i criteri della prossimità territoriale e della omogeneità tra la famiglia affidataria e quella di origine. - l affidamento part time è considerato un intervento di sostegno alla famiglia e di appoggio al minore, per alcuni momenti della giornata o della settimana. Può essere: - diurno, cioè per alcune ore nella giornata; - notturno, cioè in una fascia oraria che va dalle ore 20.00 alle ore 8.00; - per alcuni giorni della settimana (week-end, altro); - per le vacanze. I minori ospiti di strutture residenziali possono essere affidati, per alcuni giorni della settimana o periodi di vacanza, a famiglie diverse da quella naturale purché inserite nell anagrafe degli affidatari istituita dal competente Servizio. Tale affidamento deve essere preventivamente autorizzato dall autorità che ha disposto il collocamento in istituto o in comunità, sentiti i genitori nei cui confronti non siano stati adottati provvedimenti limitativi della potestà. L affidamento part-time richiede: - la prossimità territoriale ovvero la permanenza del minore nel proprio ambito di vita e di relazioni sociali; - la regolarità ovvero la previsione di tempi e luoghi stabiliti ed organizzati, in modo da offrire il punto di riferimento significativo al minore e alla sua famiglia; - l omogeneità sociale tra la famiglia affidante e quella affidataria; Ogni famiglia affidataria non potrà ospitare contemporaneamente più di un minore, fatta eccezione per fratelli/sorelle. Art. 6 Diritti del minore nell affidamento familiare Il minore ha il diritto di essere preparato, informato e ascoltato nelle diverse fasi dell affidamento familiare, nel rispetto delle sue origini, della sua storia e delle relazioni affettive. Il minore che ha compiuto 12 anni è coinvolto e partecipa alla definizione del progetto di affidamento. Durante l affidamento, il minore ha diritto a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, a non essere separato da fratelli o sorelle, a conservare rapporti con parenti, amici e altre figure di riferimento, qualora non sussistano controindicazioni specificate nel provvedimento. Al termine del periodo di affidamento, il minore ha il diritto di mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria, salvo diverse disposizioni. Art. 7 Affidatari Gli affidamenti familiari possono essere fatti a :

Coppie con o senza figli; Coppie di coniugati e/o conviventi; Persone singole. Non sono fissati vincoli di età rispetto al bambino affidato. Art. 8 Criteri di scelta degli affidatari Gli affidatari sono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali il Servizio Sociale Professionale e/o l équipe affidi abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali, quali: - disponibilità a garantire un valido rapporto educativo, affettivo e materiale per la maturazione del minore, - età idonea e buono stato di salute, - disponibilità di un abitazione con caratteristiche idonee ai bisogni dell affidato, - integrazione della famiglia nel contesto sociale, - consapevolezza dell inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato - disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e compartecipazione al progetto individuale per il minore, - accettazione e comprensione delle esigenze del minore, della sua storia e del suo nucleo familiare e disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia dell affidato. Art.9 Doveri degli Affidatari L affidatario deve: - accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non sia stata pronunciata limitazione nell esercizio della potestà, ai sensi degli art. 330 e 333 del codice civile, - seguire le indicazioni stabilite dall autorità affidante, mantenendo i contatti con gli operatori ed informandoli di ogni difficoltà insorgente, - mantenere valide condizioni ambientali, - assicurare un attenta osservazione dell evoluzione del minore in affido, con particolare attenzione alle condizioni psicofisiche, intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con la sua famiglia d origine, - assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia d origine, - agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia d origine, - prendere i necessari e urgenti provvedimenti, in caso di pericolo della persona accolta e darne immediata comunicazione al Servizio Sociale professionale del Comune, - accettare le disposizioni del presente regolamento.

Art. 10 La famiglia di origine La famiglia di origine è chiamata a collaborare in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare. E informata degli scopi e del significato prima di esprimere il proprio consenso formale all avvio del progetto ed è coinvolta nella definizione di ogni sua fase. Nella fase di avvio viene informata riguardo alla persona o alla famiglia individuata quale possibile affidataria del minore. Durante il periodo di affidamento, la famiglia d origine mantiene i rapporti con la propria figlia/figlio secondo le modalità definite nel progetto e si impegna a rispettare le indicazioni ricevute. Nei casi di affidamento disposto dal Tribunale per i Minorenni, le modalità dei rapporti tra famiglia d origine e minore sono definite dal Tribunale stesso. Art. 11 Competenze e modalità operative Il Servizio Sociale Professionale e/o Equipe Affidi devono provvedere : - all accertamento dello stato di carenze temporanee di cure familiari in cui possono trovarsi i minori; - alla formulazione di un progetto individualizzato per i minori per i quali si prevede la necessità di un allontanamento temporaneo dal nucleo e di un loro affido familiare - all avvio e gestione dell affido familiare mediante attività di appoggio e sostegno alla famiglia affidataria; - alla predisposizione di tutti gli interventi necessari volti a superare lo stato di temporanea carenza da parte della famiglia d origine - alla vigilanza sull affidamento familiare; - alla valutazione del rapporto creatosi, di fatto, tra il minore e la famiglia affidataria. Art. 12 Contributo economico a sostegno dell affidamento familiare L Ambito S4, per conto degli Enti Locali associati competenti alla erogazione del sostegno economico, corrisponde all affidatario, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia affidataria stessa, un contributo, onnicomprensivo dell assicurazione per ciascun minore affidato. L Ente Locale competente alla erogazione del sostegno economico alla famiglia affidataria è identificato, salvo le specifiche competenze alle Amministrazioni Provinciali, nel Comune di residenza del minore alla data del provvedimento. In caso di minori stranieri e Rom la competenza spetta al comune presso cui risiedono gli esercenti la potestà genitoriale. Nel caso di minori extracomunitari senza permesso di soggiorno, e non accompagnati, non residenti in nessun comune, la competenza alla spesa è del Comune di residenza degli affidatari, salvo che il giudice nomini un tutore residente altrove. In tal caso la

competenza alla spesa è a carico del Comune di residenza del tutore, ma solo a partire dalla sua nomina. Il contributo economico agli affidatari, è definito in base alla programmazione annuale del PSR ed alle risorse disponibili, comprese eventuali risorse a carico dei comuni. Per gli affidamenti di durata inferiore al mese si dividerà l importo stabilito per il numero dei giorni reali di affidamento del minore, in relazione al provvedimento di affido emesso dalla competente Autorità. Le istanze di richiesta del contributo economico, dovranno essere formalmente presentate dagli interessati al competente Ufficio di Piano, tramite il Servizio Sociale Professionale dei Comuni dell Ambito S4. La quota di contributo va calcolata per ogni minore affidato, anche se è nella stessa famiglia affidataria. Art. 13 Impegni e obblighi dell Ambito L Ambito S4 deve provvedere alla : - istruttoria e individuazione dei beneficiari, previa trasmissione da parte del Servizio Sociale Professionale di ciascun Comune dell Ambito, del provvedimento di affido e dichiarazioni di affidamento familiare; - corresponsione delle quote di contributo economico a sostegno dell affidamento familiare stabilite dalla programmazione del Piano Sociale Regionale, rispetto alle annualità di riferimento e subordinate al trasferimento finanziario da parte della Regione; - determinazione di spesa e liquidazione ai beneficiari. - stipula della polizza assicurativa, tramite cui i minori e gli affidatari sono coperti per danni che dovessero sopraggiungere al minore o che lo stesso dovesse provocare a terzi nel corso dell affido. Assicurazione Art. 14 L Ambito S4 stipula per ogni affidato una polizza assicurativa, tramite la quale lo stesso è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengono o che egli stessi provochi. Art. 15 Trattamento dei dati personali Il trattamento dei dati, relativi alle procedure dell affido e dei provvedimenti adottati in merito, è svolto nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.