70.600 Regolamento concernente l'erogazione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale * (Regolamento sulla lotteria, RFL) del 7 marzo 998 (stato dicembre 0) emanato dal Governo il 7 marzo 998 in virtù dell'accordo intercantonale concernente l'esecuzione collettiva delle lotterie del 6 maggio 937/7 gennaio 944/4 settembre 976 nonché dell'art. 34 bis della Legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni del 0 marzo 988 ). Disposizioni generali Art. * Mezzi L'aliquota del Cantone dei Grigioni all'utile netto della lotteria intercantonale costituisce, unitamente agli interessi dal patrimonio agli ulteriori redditi, il finanziamento speciale lotteria intercantonale. Esso è gestito quale finanziamento speciale ai sensi della legge sulla gestione finanziaria. Il patrimonio rende un interesse relativo all'aliquota stabilita dal Dipartimento delle finanze e dei comuni. Art. Impiego dei fondi Le risorse del finanziamento speciale lotteria intercantonale possono essere impiegate esclusivamente per scopi di pubblica utilità e di beneficenza. * È escluso l'impiego di risorse per l'adempimento d'impegni di diritto pubblico. * 3 Sono a disposizione della promozione della cultura e della protezione della natura e del patrimonio culturale almeno due quinti ciascuna dell'aliquota annua dell'utile netto. ) Ora art. 5 della legge sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria del Cantone dei Grigioni del 30 agosto 007; CSC 70.00 * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo
70.600 Art. 3 * Vigilanza, preventivo, versamento Il finanziamento speciale lotteria intercantonale è soggetto alla vigilanza del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (Dipartimento) e all'alta vigilanza del Governo. Il Dipartimento è competente della stesura del preventivo e del controllo del patrimonio, nonché del pagamento dei contributi. Art. 4 Concessione di sussidi Non sussiste alcun diritto inalienabile alla concessione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale. * I sussidi si calcolano di regola sulla base delle possibilità finanziarie dei richiedenti e possono essere subordinati alle prestazioni dei comuni, di altre corporazioni di diritto pubblico e di istituzioni nonché a prestazioni proprie adeguate. Art. 5 Sussidi unici È esclusa l'erogazione di sussidi annui ricorrenti. I progetti che si estendono su più anni sono considerati unici se comportano una tematica uniforme e sono chiaramente limitati. Il sussidio totale è stabilito anticipatamente. Art. 6 Oneri, condizioni, limitazioni I sussidi possono essere legati a condizioni e subordinati all'adempimento di oneri e termini. Se manca una limitazione esplicita del termine, la garanzia vale al massimo per tre anni. Art. 7 Rifiuto, restituzione I sussidi vengono rifiutati o devono essere restituiti se: a) * la domanda non corrisponde ai principi d'impiego del finanziamento speciale lotteria intercantonale; b) il sussidio è stato ottenuto mediante indicazioni false o ingannevoli nella domanda; c) i richiedenti non soddisfano le condizioni e gli oneri; d) il sussidio non è stato impiegato per attività nell'ambito della domanda sottoposta.
70.600. Domande Art. 8 Principi Le domande di sussidio devono essere sottoposte per iscritto al Governo o al dipartimento al momento competente prima della messa in opera di eventuali progetti e provvedimenti, unitamente alla documentazione necessaria. Per la messa a pubblico concorso possono essere fissati i termini per la presentazione di una domanda. 3 Non sono considerate le domande presentate in ritardo. Art. 9 Documenti da allegare alla domanda Le domande di sussidio devono contenere in particolare: a) informazioni sui richiedenti; b) una esatta descrizione del progetto; c) un preventivo dei costi dettagliato nonché un piano di finanziamento con le indicazioni relative a tutti i sussidi di terzi secondo le aspettative e i sussidi già assicurati. Se la documentazione non è sufficiente per la valutazione della domanda, possono essere richieste ulteriori informazioni o documenti. 3. Procedura Art. 0 Protezione della natura e del patrimonio culturale Per l'erogazione di sussidi a provvedimenti di protezione della natura e del patrimonio culturale fanno stato le disposizioni particolari giusta gli articoli 9 e 0 della Legge sulla promozione della natura e del patrimonio culturale nel Cantone dei Grigioni ) nonché l'articolo sgg. del Regolamento per l'erogazione di sussidi a provvedimenti della protezione della natura e del patrimonio culturale del 9 febbraio 99 ). Art. * Esame della domanda Il segretariato del Dipartimento esamina la completezza dei documenti allegati alla domanda nonché la conformità della domanda con i principi d'impiego del finanziamento speciale lotteria intercantonale. Esso può respingere una domanda se questa è incompleta o ovviamente non corrisponde ai principi d'impiego del finanziamento speciale. Su istanza del richiedente, il Dipartimento decide in merito al rinvio della domanda. ) CSC 496.000 ) CSC 496.00 3
70.600 Art. Decisione. Operato culturale e scientifico Il Dipartimento concede sussidi a opere culturali e scientifiche fino a 50 000 franchi. * La concessione di sussidi che superano questi importi rientra nella competenza del Governo. * Art. 3. Ulteriori sussidi Il Governo decide, su proposta del Dipartimento, in merito all'impiego delle ulteriori risorse dal finanziamento speciale lotteria intercantonale. * In singoli casi il Dipartimento può concedere sussidi fino a franchi 0 000. * Art. 4 Versamento del sussidio Il sussidio è versato di regola dopo l'esecuzione del progetto in base ad un conteggio finale. Se le circostanze lo giustificano, su richiesta possono essere versati anticipatamente fino a due terzi del sussidio. 4. Disposizioni finali Art. 5 Entrata in vigore La regolamentazione entra in vigore con effetto retroattivo al gennaio 998. 4
70.600 Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS 7.03.998 0.0.998 atto normativo prima versione - 8.0.008 0.0.009 Art. cpv. modifica - 8.0.008 0.0.009 Art. cpv. introduzione - 8.0.008 0.0.009 Art. 3 cpv. modifica - 5.09.0 0..0 titolo dell'atto normativo modifica - 5.09.0 0..0 Art. revisione totale - 5.09.0 0..0 Art. cpv. modifica - 5.09.0 0..0 Art. cpv. modifica - 5.09.0 0..0 Art. 3 revisione totale - 5.09.0 0..0 Art. 4 cpv. modifica - 5.09.0 0..0 Art. 7 cpv., a) modifica - 5.09.0 0..0 Art. revisione totale - 5.09.0 0..0 Art. 3 cpv. modifica - 5
70.600 Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS atto normativo 7.03.998 0.0.998 prima versione - titolo dell'atto normativo 5.09.0 0..0 modifica - Art. 5.09.0 0..0 revisione totale - Art. cpv. 5.09.0 0..0 modifica - Art. cpv. 5.09.0 0..0 modifica - Art. 3 5.09.0 0..0 revisione totale - Art. 4 cpv. 5.09.0 0..0 modifica - Art. 7 cpv., a) 5.09.0 0..0 modifica - Art. 5.09.0 0..0 revisione totale - Art. cpv. 8.0.008 0.0.009 modifica - Art. cpv. 8.0.008 0.0.009 introduzione - Art. 3 cpv. 5.09.0 0..0 modifica - Art. 3 cpv. 8.0.008 0.0.009 modifica - 6