Regolamento concernente l'erogazione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale * (Regolamento sulla lotteria, RFL)



Documenti analoghi
Ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult)

Ordinanza sull'anticipo di contributi per il mantenimento di figli aventi diritto al mantenimento *

Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport)

Su richiesta motivata degli offerenti, le forfettarie possono venire riesaminate e adeguate.

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Regolamento sul pensionamento anticipato

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Legge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport)

I. DISPOSIZIONI GENERALI. Oggetto e scopo

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

in base all'art. 14 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno )

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Legge federale sulla politica regionale

Legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico)

Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate alimentari)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

visto l'art. 27 cpv. 2-4 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA) 1) del 22 marzo 1995

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing)

Ordinanza d'esecuzione della legge federale sul credito al consumo (OE della LCC)

Cancelleria comunale Via Municipio Mendrisio

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza

Regolamento per il sostegno dei progetti di Memoriav Versione del 4 marzo 2014 approvata dall Assemblea generale di Memoriav il 4 aprile 2014

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)

Regolamento CFSL. Nr Edizione ottobre Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

art. 3 condizioni per la concessione e il pagamento dell anticipazione

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

HOTELA Fondo di previdenza. Regolamento d'affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza

CORPORAZIONE DEI COMUNI DEL MOESANO PER LA RACCOLTA E L ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI (CRER) REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO

Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr)

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA Consiglio di amministrazione

R E G O L A M E N T O

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

D. L. 21 marzo 2003, n. 45. Disposizioni urgenti relative all'unire ed alle scommesse ippiche

Regolamento scolastico per il Centro di formazione e consulenza agraria Plantahof

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)

RISOLUZIONE N. 304/E. Quesito

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Regolamento della Conferenza universitaria svizzera

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

UET 4/ Coira, Reichsgasse 35 Tel Fax D E C I S I O N E D I P A R T I M E N T A L E

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Atto di fondazione. Atto di fondazione 1/6

Referendum facoltativo

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

DECISIONE DIPARTIMENTALE. concernente la concessione di mutui e sussidi a esercizi ricettivi

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

Fondazione umanitaria CRS Direttive per le attribuzioni dei fondi della Fondazione umanitaria CRS (Direttive sulle dotazioni)

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

Immatricolazioni degli studenti stranieri e comunitari presso:

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo. Regolamento di investimento

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

Art. 1 Premessa. Art. 2 Ambito di applicazione

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Legge 30 aprile 1999, n " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "

Randazzo, 9 Novembre 2015

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Regolamento della legge sull integrazione sociale e professionale degli invalidi

Sezione 1: Obiettivi. Sezione 2: Strumenti. del 25 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)

RISOLUZIONE.N. 391/E

COMUNE DI RAVENNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori

Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing)

Ordinanza sul servizio dentistico scolastico

Regolamento sulla formazione continua dei docenti

DECRETO 20 dicembre 2002 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. (Periodo gennaio-marzo 2003). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

- b) sotto la colonna Corrispettivo (Euro) risulta una riga vuota si chiede se è da compilare e nel caso a quale corrispettivo si riferisce;

REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO. Politecnico di Bari

Transcript:

70.600 Regolamento concernente l'erogazione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale * (Regolamento sulla lotteria, RFL) del 7 marzo 998 (stato dicembre 0) emanato dal Governo il 7 marzo 998 in virtù dell'accordo intercantonale concernente l'esecuzione collettiva delle lotterie del 6 maggio 937/7 gennaio 944/4 settembre 976 nonché dell'art. 34 bis della Legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni del 0 marzo 988 ). Disposizioni generali Art. * Mezzi L'aliquota del Cantone dei Grigioni all'utile netto della lotteria intercantonale costituisce, unitamente agli interessi dal patrimonio agli ulteriori redditi, il finanziamento speciale lotteria intercantonale. Esso è gestito quale finanziamento speciale ai sensi della legge sulla gestione finanziaria. Il patrimonio rende un interesse relativo all'aliquota stabilita dal Dipartimento delle finanze e dei comuni. Art. Impiego dei fondi Le risorse del finanziamento speciale lotteria intercantonale possono essere impiegate esclusivamente per scopi di pubblica utilità e di beneficenza. * È escluso l'impiego di risorse per l'adempimento d'impegni di diritto pubblico. * 3 Sono a disposizione della promozione della cultura e della protezione della natura e del patrimonio culturale almeno due quinti ciascuna dell'aliquota annua dell'utile netto. ) Ora art. 5 della legge sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria del Cantone dei Grigioni del 30 agosto 007; CSC 70.00 * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

70.600 Art. 3 * Vigilanza, preventivo, versamento Il finanziamento speciale lotteria intercantonale è soggetto alla vigilanza del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (Dipartimento) e all'alta vigilanza del Governo. Il Dipartimento è competente della stesura del preventivo e del controllo del patrimonio, nonché del pagamento dei contributi. Art. 4 Concessione di sussidi Non sussiste alcun diritto inalienabile alla concessione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale. * I sussidi si calcolano di regola sulla base delle possibilità finanziarie dei richiedenti e possono essere subordinati alle prestazioni dei comuni, di altre corporazioni di diritto pubblico e di istituzioni nonché a prestazioni proprie adeguate. Art. 5 Sussidi unici È esclusa l'erogazione di sussidi annui ricorrenti. I progetti che si estendono su più anni sono considerati unici se comportano una tematica uniforme e sono chiaramente limitati. Il sussidio totale è stabilito anticipatamente. Art. 6 Oneri, condizioni, limitazioni I sussidi possono essere legati a condizioni e subordinati all'adempimento di oneri e termini. Se manca una limitazione esplicita del termine, la garanzia vale al massimo per tre anni. Art. 7 Rifiuto, restituzione I sussidi vengono rifiutati o devono essere restituiti se: a) * la domanda non corrisponde ai principi d'impiego del finanziamento speciale lotteria intercantonale; b) il sussidio è stato ottenuto mediante indicazioni false o ingannevoli nella domanda; c) i richiedenti non soddisfano le condizioni e gli oneri; d) il sussidio non è stato impiegato per attività nell'ambito della domanda sottoposta.

70.600. Domande Art. 8 Principi Le domande di sussidio devono essere sottoposte per iscritto al Governo o al dipartimento al momento competente prima della messa in opera di eventuali progetti e provvedimenti, unitamente alla documentazione necessaria. Per la messa a pubblico concorso possono essere fissati i termini per la presentazione di una domanda. 3 Non sono considerate le domande presentate in ritardo. Art. 9 Documenti da allegare alla domanda Le domande di sussidio devono contenere in particolare: a) informazioni sui richiedenti; b) una esatta descrizione del progetto; c) un preventivo dei costi dettagliato nonché un piano di finanziamento con le indicazioni relative a tutti i sussidi di terzi secondo le aspettative e i sussidi già assicurati. Se la documentazione non è sufficiente per la valutazione della domanda, possono essere richieste ulteriori informazioni o documenti. 3. Procedura Art. 0 Protezione della natura e del patrimonio culturale Per l'erogazione di sussidi a provvedimenti di protezione della natura e del patrimonio culturale fanno stato le disposizioni particolari giusta gli articoli 9 e 0 della Legge sulla promozione della natura e del patrimonio culturale nel Cantone dei Grigioni ) nonché l'articolo sgg. del Regolamento per l'erogazione di sussidi a provvedimenti della protezione della natura e del patrimonio culturale del 9 febbraio 99 ). Art. * Esame della domanda Il segretariato del Dipartimento esamina la completezza dei documenti allegati alla domanda nonché la conformità della domanda con i principi d'impiego del finanziamento speciale lotteria intercantonale. Esso può respingere una domanda se questa è incompleta o ovviamente non corrisponde ai principi d'impiego del finanziamento speciale. Su istanza del richiedente, il Dipartimento decide in merito al rinvio della domanda. ) CSC 496.000 ) CSC 496.00 3

70.600 Art. Decisione. Operato culturale e scientifico Il Dipartimento concede sussidi a opere culturali e scientifiche fino a 50 000 franchi. * La concessione di sussidi che superano questi importi rientra nella competenza del Governo. * Art. 3. Ulteriori sussidi Il Governo decide, su proposta del Dipartimento, in merito all'impiego delle ulteriori risorse dal finanziamento speciale lotteria intercantonale. * In singoli casi il Dipartimento può concedere sussidi fino a franchi 0 000. * Art. 4 Versamento del sussidio Il sussidio è versato di regola dopo l'esecuzione del progetto in base ad un conteggio finale. Se le circostanze lo giustificano, su richiesta possono essere versati anticipatamente fino a due terzi del sussidio. 4. Disposizioni finali Art. 5 Entrata in vigore La regolamentazione entra in vigore con effetto retroattivo al gennaio 998. 4

70.600 Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS 7.03.998 0.0.998 atto normativo prima versione - 8.0.008 0.0.009 Art. cpv. modifica - 8.0.008 0.0.009 Art. cpv. introduzione - 8.0.008 0.0.009 Art. 3 cpv. modifica - 5.09.0 0..0 titolo dell'atto normativo modifica - 5.09.0 0..0 Art. revisione totale - 5.09.0 0..0 Art. cpv. modifica - 5.09.0 0..0 Art. cpv. modifica - 5.09.0 0..0 Art. 3 revisione totale - 5.09.0 0..0 Art. 4 cpv. modifica - 5.09.0 0..0 Art. 7 cpv., a) modifica - 5.09.0 0..0 Art. revisione totale - 5.09.0 0..0 Art. 3 cpv. modifica - 5

70.600 Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS atto normativo 7.03.998 0.0.998 prima versione - titolo dell'atto normativo 5.09.0 0..0 modifica - Art. 5.09.0 0..0 revisione totale - Art. cpv. 5.09.0 0..0 modifica - Art. cpv. 5.09.0 0..0 modifica - Art. 3 5.09.0 0..0 revisione totale - Art. 4 cpv. 5.09.0 0..0 modifica - Art. 7 cpv., a) 5.09.0 0..0 modifica - Art. 5.09.0 0..0 revisione totale - Art. cpv. 8.0.008 0.0.009 modifica - Art. cpv. 8.0.008 0.0.009 introduzione - Art. 3 cpv. 5.09.0 0..0 modifica - Art. 3 cpv. 8.0.008 0.0.009 modifica - 6