REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO PREVISTO DALLA LEGGE 2 APRILE 2007, n. 40.

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Allegato A) alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 20 febbraio 2008, che si compone di n 11 pagine. REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO PREVISTO DALLA LEGGE 2 APRILE 2007, n. 40.

Art. 1 (Oggetto del regolamento e definizioni ) 1. Il presente regolamento disciplina l accesso alla professione di guida turistica e di accompagnatore turistico ai sensi della legge 2 aprile 2007, numero 40, e della deliberazione della giunta regionale del Veneto 3 luglio 2007, n. 1981 ( Atto di indirizzo e di coordinamento alle amministrazioni provinciali in materia di disciplina delle professioni turistiche di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, numero 33, articoli 82 e seguenti ). 2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) Provincia, la Provincia di Verona; b) legge 40/2007 la legge 2 aprile 2007, numero 40; c) legge regionale 33/2002, la legge 4 novembre 2002, numero 33 Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo ; d) atto di indirizzo la deliberazione della giunta regionale del Veneto 3 luglio 2007, numero 1981 avente per oggetto: Atto di indirizzo e di coordinamento alle amministrazioni provinciali in materia di disciplina delle professioni turistiche di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, numero 33, articoli 82 e seguenti; e) DPR n. 445/2000, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, numero 445; f) richiedente o interessato il soggetto richiedente l accesso alla professione di guida turistica o di accompagnatore turistico. Art. 2 (Presentazione delle domande) 1. La richiesta di verifica da parte dei soggetti in possesso dei titoli di studio individuati dall articolo 10, comma 4, della legge 40/2007, è inoltrata, in bollo, alla Provincia. 2. L interessato presenta la propria istanza almeno 40 giorni prima della data utile per la verifica; in caso contrario la richiesta può essere rinviata alla sessione successiva. 3. Le equipollenze dei titoli di studio posseduti con quelli individuati dalla legge 40/2007, sono dimostrate dai richiedenti secondo le modalità indicate nell atto di indirizzo e coordinamento regionale. Gli aspiranti accompagnatori turistici producono specifica documentazione atta a dimostrare l effettivo programma di studi svolto concernente le materie pertinenti all esercizio della professione, come individuate alla lettera b) della parte III ^ dell allegato T) della legge regionale 33/2002 (geografia turistica italiana ed estera, regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti, organizzazione turistica e legislazione turistica). La struttura organizzativa competente in materia turistica individua le eventuali 2

specifiche conoscenze che, in quanto non ricomprese nel corso degli studi universitari, sono oggetto della verifica di cui all articolo 3. Art. 3 (Modalità di svolgimento delle verifiche ) 1. Le verifiche in merito alle specifiche conoscenze richieste dalla legge 40/2007, così come enunciato nell atto di indirizzo e coordinamento regionale, sono organizzate, di norma, tre volte all anno. E possibile riunire nella stessa giornata le verifiche di più richiedenti. 2. Gli argomenti sui quali si effettua la verifica per le guide turistiche e per gli accompagnatori turistici sono indicati nel programma allegato sub 1 e sub 2 al presente regolamento. 3. Per gli accompagnatori turistici è richiesto che il piano di studi universitari comprenda almeno una delle seguenti materie d esame, previste dalla legge regionale 33/2002 : a) geografia turistica italiana ed estera; b) regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti; c) organizzazione turistica; d) legislazione turistica 4. La Provincia comunica ai richiedenti le materie oggetto di verifica individuate tra quelle ricomprese nel programma di verifica allegato sulla base del percorso di studi adeguatamente documentato e presentato dal richiedente. 5. L interessato all esercizio della professione di guida turistica è tenuto a superare le verifiche delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. 6. La verifica delle conoscenze linguistiche viene effettuata esclusivamente per lingue di stato ufficiali e correnti, con esclusione di dialetti e sistemi linguistici. 7. Se la Provincia non è in grado di individuare idoneo esperto nella lingua indicata dagli interessati, i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi, fintantoché il collegio non è integrato con tutti i componenti necessari, oppure il richiedente non concordi che la verifica sia effettuata, in sostituzione, su altra lingua straniera della quale la Provincia già disponga di esperto linguistico. 8. Sono esentati dalla verifica sulle lingue straniere: a) chi è già guida turistica in altre città e per le lingue già abilitate; se la guida è in possesso di abilitazione per una sola lingua, è soggetta a verifica sulla conoscenza di una seconda lingua; b) chi ha compiuto tutto il ciclo di studi superiori od universitari all estero, relativamente alla lingua parlata; c) chi ha conseguito una certificazione linguistica, rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell Università e Ricerca, corrispondente al livello intermedio B2 progresso, così come individuato nel Quadro Comune Europeo di 3

Riferimento per le Lingue dal Consiglio d Europa nel 2001; d) chi è in possesso di una laurea ad indirizzo linguistico. Art. 4 (Criteri per l individuazione dei componenti del collegio di verifica e suo funzionamento ) 1. La Provincia istituisce un elenco di docenti ed esperti, esterni e/o interni alla Provincia, che compongono il collegio di verifica, con il compito di accertare la conoscenza delle lingue straniere e del territorio di riferimento da parte degli aspiranti alla professione di guida turistica, e la conoscenza delle materie specifiche da parte degli aspiranti accompagnatori turistici. 2. Il collegio è permanente. Esso si riunisce ogni quadrimestre ed è composto da esperti intercambiabili che, in considerazione delle esigenze di funzionalità e speditezza organizzativa delle verifiche, sono contattati di volta in volta dalla Provincia per partecipare alla seduta fissata sulla base della disponibilità personale di tempi ed orari. 3. La nomina del collegio è effettuata dal dirigente della Provincia responsabile della struttura organizzativa in materia turistica. 4. Il collegio di verifica è costituito dal dirigente responsabile della struttura amministrativa provinciale competente in materia turistica con funzioni di coordinamento, o da un suo delegato, dai vari docenti/esperti nelle materie oggetto della verifica, nonché da un dipendente provinciale con funzioni di segretario. Il collegio può essere integrato con docenti/esperti linguistici di volta in volta individuati. 5. Il collegio è validamente costituito quando è presente almeno un docente/esperto utile ad effettuare la verifica, oltre al presidente ed al segretario. Quando non è possibile verificare contestualmente se il richiedente possiede tutte le conoscenze necessarie, è consentito l accertamento parziale, da integrare successivamente, sempre nell ambito della stessa sessione di verifica collegiale. 6. I componenti del collegio non devono versare, nei confronti del soggetto richiedente la verifica, in una delle situazioni di incompatibilità previste dall articolo 51 del codice di procedura civile. A tal fine agli stessi è richiesta apposita autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. 7. Ai componenti del collegio di verifica è corrisposto un compenso da determinarsi con il provvedimento di costituzione del collegio, oltre al rimborso delle eventuali spese di accesso. Art. 5 (Esito della verifica ) 4

1. La verifica si conclude con giudizio di idoneità o di non idoneità del richiedente. 2. Il richiedente acquisisce il diritto all iscrizione all albo professionale quando consegue una votazione di almeno 7/10 in ciascuna materia oggetto di verifica. 3. Nel caso di non idoneità totale, il richiedente può presentare una nuova richiesta, per una sessione successiva, di verifica relativa a tutte le materie; in caso di non idoneità solo parziale, il richiedente può presentare, per una sessione successiva, nuova richiesta di verifica per le sole materie per le quali non ha già conseguita l idoneità. Art. 6 (Iscrizione ai rispettivi elenchi provinciali ) 1. Se l esito della verifica di cui all art. 5 è positivo, il soggetto idoneo è iscritto nel corrispondente elenco professionale con le modalità indicate nell atto di indirizzo e coordinamento regionale, previa presentazione della seguente documentazione: a) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa con la causale: iscrizione all albo delle guide turistiche / accompagnatori turistici della Provincia di Verona ; b) foto formato tessera per il rilascio del tesserino di riconoscimento; c) modello, debitamente sottoscritto, di autorizzazione al trattamento dati personali ai sensi del decreto legislativo numero 196/2003, e successive modificazioni. 2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 comporta la non iscrizione all elenco provinciale delle guide turistiche o rispettivamente degli accompagnatori turistici. 5

Allegato 1) al Regolamento per l accesso alla professione di Guida turistica e di accompagnatore turistico previsto dalla legge 2 aprile 2007, numero 40. PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA EX L. 40/2007 PROGRAMMA PER LA VERIFICA DELLE CONOSCENZE TERRITORIALI E LINGUISTICHE CONOSCENZE TERRITORIALI Il richiedente deve possedere una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti e dei beni archeologici del territorio in cui viene esercitata la professione. TERRITORIO CITTÀ DI VERONA: Illustrazione storico-artistica dei principali monumenti e opere d arte della provincia, con particolare riferimento a: Monumenti romani: L 'Arena, il Teatro Romano, le porte romane, il Ponte Pietra, l'arco dei Gavi, ricordi della pianta e della cinta romana (acquedotto, terme); Resti dell'alto medioevo: Nella chiesa di S. Stefano, presso la Cattedrale, nelle chiese di S. Procolo, di S. Lorenzo, di S. Zeno. Monumenti medioevali e moderni. Edifici sacri e profani, periodo cui appartengono, con le indicazioni delle opere d'arte in essi contenute, con accenni per i principali, sulle trasformazioni ed aggiunte che vi si fecero nello svolgersi dei secoli. In particolare dovranno illustrarsi: Edifici sacri: - Basilica di San Zenone: vicende costruttive, bronzi della porta; le sculture del portale e della facciata (Nicolò, Guglielmo, Brioloto e Adamino di S. Giorgio); la cripta; la Cappella Maggiore col Trittico del Mantegna e gli stalli del Correr; il Campanile; il Chiostro e il Sacello di S. Benedetto; la Torre Abbaziale; gli Affreschi. - Basilica cimiteriale di S. Stefano: le varie trasformazioni dei secoli VII, VIII; la cappella degli Innocenti; affreschi e dipinti. - S. Lorenzo: le successive ricostruzioni; le torri nella facciata e i matronei, il protiro nel fianco di mezzogiorno, affreschi e dipinti. - Cattedrale: esterno: la facciata e il protiro di Nicolò, il fianco e il protiro minore; l'abside. Interno: altari, il tornacoro sanmicheliano, affreschi, dipinti, iscrizioni. Adiacenze della Cattedrale: S. Elena; resti di S. Maria Matricolare; il chiostro capitolare e i suoi mosaici, la biblioteca capitolare, S. Giovanni in Fonte; l'episcopio. - S. Fermo Maggiore: resti della chiesa benedettina e trasformazioni francescane. La chiesa inferiore. La chiesa superiore: dipinti, altari, sculture. In particolare il pulpito e la tomba ordinata dal Morani; gli affreschi del Pisanello intorno il sepolcro Brenzoni, il mausoleo Torriani. - SS. Nazario e Celso: affreschi, tele, altari; la cappella S. Biagio; la grotta presso S. Nazaro, i suoi mosaici e i suoi affreschi. - S. Maria in Organo: cenni storici costruttivi, la cripta, la chiesa, affreschi altari, tele; il coro e la sagrestia con le sculture in legno di Fra Giovanni. 6

Allegato 1) al Regolamento per l accesso alla professione di Guida turistica e di accompagnatore turistico previsto dalla legge 2 aprile 2007, numero 40. - S. Anastasia e le sue adiacenze: la chiesa, il portale, il pavimento, gli affreschi, gli altari, le sculture, le tele, la Cappella Pellegrini con le interne figure di terracotta e gli esterni affreschi del Pisanello; l'oratorio di S. Giorgio dei Domenicani e i suoi affreschi; la tomba del Castelbarco. - S. Giorgio in Braida: altari, dipinti, sculture e in particolare la tela del Veronese con martirio di San Giorgio. - S. Bernardino: gli affreschi, la sanmicheliana Cappella Pellegrini, la sala Morone. - S. Giovanni in Valle: la chiesa e i suoi affreschi, la cripta con i sepolcri paleocristiani; le absidi. - S. Paolo in Campo Marzio: la chiesa e la cappella Marogna con la tela del Veronese. - SS. Apostoli: la chiesa romanica e l'attiguo sacello delle SS.Teutera e Tosca. Edifici civili: - Edifici del periodo comunale. Edifici scaligeri (palazzo dei Signori e annesse Arche Scaligere e S. Maria Antica). Edifici pubblici e privati della rinascenza (Loggia del Consiglio, Casa Confalonieri ecc.). Portali e candelabri marmorei scolpiti, puteali, ante di portoni. Edifici cinquecenteschi, in particolare i sanmicheliani (palazzo Bevilacqua, Canossa e Guastaverze). Edifici barocchi, settecenteschi e neoclassici. Costruzioni militari: - I Muri Novi e le porte del periodo comunale; la cinta di Cangrande; le fortificazioni veneziane con le Porte del Vescovo e S.Giorgio e le Sanmicheliane con le Porte nuove, Palio e S.Zeno; - Le trasformazioni austriache: I castelli della città (Castel Vecchio e il ponte Scaligero, Castel S. Pietro e Castel S. Felice). Biblioteche (Capitolare, Comunale, Archivio di Stato). I musei di Verona: archeologico Teatro Romano, Castelvecchio, Civico di scienze naturali di Verona, Lapidario Maffeiano, Galleria d arte Moderna, Miniscalchi Erizzo, Canonicale di Verona, Casa di Giulietta, Tomba di Giulietta, Torre dei Lamberti. TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VERONA: Illustrazione storico-artistica dei principali monumenti e opere d arte della provincia, con particolare riferimento a: - pievi romaniche, abbazie, santuari e luoghi religiosi, - castelli scaligeri, - palazzi, ville e giardini storici; - la riviera veronese del Garda; I musei in provincia di Verona: Nicolis di Villafranca, Napoleonico di Arcole, Napoleonico di Rivoli Veronese, dei Cimbri di Giazza, del Castello Scaligero di Malcesine, del Castello Scaligero di Torri del Benaco, archeologico di Cavaion Veronese, preistorico di Gazzo Veronese, Civico di Bosco Chiesanuova, dell olio di Cisano di Bardolino, del vino c/o Cantine Zeni f.lli di Bardolino, Civico Archeologico di Cologna Veneta, Fondazione Fioroni di Legnago, Centro Ambientale Archeologico Civico di Legnago, della Pieve di S. Giorgio di Sant Ambrogio di Valpolicella, 7

Allegato 1) al Regolamento per l accesso alla professione di Guida turistica e di accompagnatore turistico previsto dalla legge 2 aprile 2007, numero 40. Castello di Soave, dei Fossili di Bolca di Vestenanuova, Museo Preistorico e Paleontologico di Sant Anna d Alfaedo. Ville venete Conoscenza storico-artistica delle ville della provincia di Verona e delle più importanti Ville del Veneto. Si elencano qui di seguito le principali ville venete, con l avvertenza però che questo elenco è puramente indicativo: Foscari (Malcontenta), Pisani (Stra), Widman-Foscari (Riscossa di Mira), Casa del Petrarca (Arquà Petrarca), Barbarigo (Galzignano), Contarini (Piazzola sul Brenta), Cornaro (Piombino Dese), Lattes (Istriana), Barbaro (Maser), Emo Capodilista (Fanzolo), Badoer (Fratta Polesine), Villa Capra La Rotonda (Vicenza), Valmarana ai Nani (Vicenza), Cordellina Lombardi (Montecchio Maggiore), Godi-Valmarana (Lonedo), Castello da Porto-Colleoni (Thiene), Caldogno (Caldogno), Rocca Pisana (Lonigo), Piovene (Lonedo), Poiana (Poiana Maggiore), Trissino (Vicenza), Serego Alighieri (S. Pietro in Cariano). CONOSCENZE LINGUISTICHE L interessato deve dimostrare di conoscere le due lingue straniere per le quali chiede la verifica, anche su argomenti attinenti l esercizio della professione. La competenza linguistica richiesta è quella relativa al livello intermedio B2 progresso, così come individuato nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue dal Consiglio d Europa nel 2001 (dal sito www.anils.it / portaolio è possibile scaricare i principi, le linee guida e una griglia di autovalutazione). 8

Allegato 2) al Regolamento per l accesso alla professione di Guida turistica e di accompagnatore turistico previsto dalla legge 2 aprile 2007, numero 40. PROFESSIONE DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO EX L. 40/2007 PROGRAMMA PER LA VERIFICA DELLE CONOSCENZE SPECIALISTICHE 1 - ORGANIZZAZIONE TURISTICA L accompagnatore turistico e l attività professionale: - la definizione della figura professionale - le diverse figure di accompagnatore - le funzioni dell accompagnatore turistico nel turismo incoming e outgoing I compiti dell accompagnatore turistico in relazione all attuazione del programma di viaggio: Prima della partenza: - lettura e analisi del programma di viaggio, delle condizioni e delle norme che lo regolano - il controllo della documentazione costituente il dossier di viaggio - l itinerario e gli strumenti di lavoro - i documenti per l'espatrio - i mezzi di pagamento all'estero Alla partenza (pick-up) e durante il viaggio (sul mezzo e a terra): - L'incontro e la conoscenza con il gruppo: il discorso introduttivo - Le pratiche d'imbarco e di sbarco - La presentazione del viaggio - Il voucher: definizione e utilizzo - La sistemazione negli alberghi e ristoranti - Le visite e le escursioni facoltative - Il tempo libero - Il diario giornaliero delle spese e degli incassi - La gestione del fondo cassa - Le emergenze e gli imprevisti A conclusione del viaggio: - la relazione finale all'agenzia di viaggio e la presentazione del rendiconto delle spese sostenute - l'emissione dei documenti fiscali necessari per regolarizzare il diritto ai compensi I rapporti con l agenzia e/o tour operator: - i rapporti contrattuali con l organizzatore del viaggio - l inquadramento fiscale e contabile: esercizio della professione abituale o occasionale - le Associazioni di categoria e le tariffe professionali - la presentazione della documentazione finale a conclusione del viaggio 1.A Le agenzie di viaggio e turismo: - il quadro normativo generale - il contratto di viaggio: generalità - il concetto di pacchetto turistico - organizzazione e distribuzione del prodotto viaggio - organizzazione e gestione di una agenzia di viaggio 9

Allegato 2) al Regolamento per l accesso alla professione di Guida turistica e di accompagnatore turistico previsto dalla legge 2 aprile 2007, numero 40. - le attività tipiche delle agenzie di viaggio 1.B I servizi ricettivi: - le strutture ricettive: i servizi alberghieri ed extralberghieri. - il contratto d albergo ed i diversi tipi di prenotazione per viaggiatori individuali ed in gruppo. Il contratto d allotment. - le catene alberghiere. - la responsabilità dell albergatore nei confronti dei clienti. - Le agenzie corrispondenti. I servizi caratteristici di agenzia. 1.C Nozioni di tecnica valutaria e doganale e profilassi sanitaria: - norme valutarie per i viaggi all estero, il cambio e le modalità. L euro - i documenti di identificazione del turista - mezzi di pagamento in Italia ed all estero (titoli di credito, disciplina delle girate, della intrasferibilità, smarrimento, tipologie di assegno e vaglia). - modalità doganali, nozioni sulle norme in materia di passaporti, visti consolari, disposizioni di pubblica sicurezza per l espatrio e per il soggiorno di stranieri nel territorio italiano; - cenni di profilassi sanitaria per i viaggi all estero con particolare riferimento a certificati e vaccinazioni; - le assicurazioni 1.D Cenni sull importanza del turismo dal punto di vista economico: - i bisogni del turista la domanda e l offerta di beni e servizi, i flussi turistici. - Cenni sulle attività del marketing nel settore turistico. - le ricerche sulle diverse tipologie di consumatori turistici. - la centralità della figura dell accompagnatore nella valutazione delle caratteristiche e delle motivazioni dei viaggiatori e nella soddisfazione delle loro aspettative. 2 - REGOLAMENTI PER LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI - vie di comunicazione terrestri, marittime ed aeree in generale; - la rete stradale ed autostradale italiana; - strade, autostrade e ferrovie d Europa; - grandi comunicazioni internazionali e collegamenti marittimi ed aerei; 2.A I servizi di trasporto ferroviario: - il contratto di trasporto nazionale ed internazionale. - la rete Trenitalia ed i principali collegamenti ferroviari internazionali. - la tipologia dei treni. Gli itinerari e i servizi. - consultazione dell orario ufficiale di Trenitalia - cenni sulle varie tipologie di biglietti e le agevolazioni tariffarie sia nazionali che internazionali - le funzioni dell accompagnatore nell uso dei servizi ferroviari. 2.B I servizi di trasporto aereo: - il contratto aereo nazionale ed internazionale. Cenni sulle convenzioni di Varsavia e Chicago. Cenni sulle organizzazioni internazionali ICAO (International Civil Aviation Organization) e IATA (International Air Transport Association) - norme di sicurezza in volo - tipologia degli aeromobili in circolazione. I servizi di bordo. - gli aeroporti, norme relative ai bagagli. Le compagnie aeree. - i voli di linea ed i voli charter. Gli itinerari. 10

Allegato 2) al Regolamento per l accesso alla professione di Guida turistica e di accompagnatore turistico previsto dalla legge 2 aprile 2007, numero 40. - Cenni su consultazioni degli opuscoli orari delle compagnie aeree, sulle tariffe nazionali ed internazionali sui biglietti aerei e sui rimborsi - Le funzioni dell accompagnatore sull aereo. 2.C I servizi di trasporto marittimo: - le principali compagnie di navigazione italiane, le rotte percorse ed i servizi offerti. - la navigazione interna nei principali paesi europei. - gli opuscoli relativi ai servizi marittimi di linea. Le crociere. - le funzioni dell accompagnatore sulla nave. 2.D I servizi di trasporto su strada: - i servizi di linea. - i servizi di noleggio e di locazione. - le funzioni dell accompagnatore sul pullman. 3 - LEGISLAZIONE TURISTICA - legge quadro sul turismo 29/3/2001 n. 135; - legge regionale 4/11/2002 n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo ; - la Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) e la legge 27/12/1977 n. 1084 di esecuzione; - D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo artt. 82-100; - L. 10 gennaio 2004, n. 12 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999 - Reg. (CE) 11-2-2004 n. 261/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91; - la Convenzione A.I.H. F.U.A.V. del 1979, - Regolamento comunitario 1546/2006 del 4 ottobre 2006 in materia di nuove regole di sicurezza negli aeroporti dell Unione Europea (trasporto di liquidi) 4 - GEOGRAFIA TURISTICA - nozioni fondamentali di geografia generale e descrittiva dell Italia, dell Europa e dei Paesi Extraeuropei; - elementi costitutivi del patrimonio turistico dell Italia; - consultazione ed uso (lettura, commento ed interpretazione) delle carte geografiche, turistiche e stradali; - geografia delle risorse turistiche dei Paesi europei, del bacino del Mediterraneo e dei Paesi extraeuropei. - Interazioni fra il fenomeno turistico e clima, ambiente (naturale e sociale), vie di comunicazione. 11