IL PUNTO SULLO SPESOMETRO DEL PRIMO SEMESTRE 2017

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Transcript:

IL PUNTO SULLO SPESOMETRO DEL PRIMO SEMESTRE 2017 L art. 4, co. 1, del D.L. 193/2016, ha introdotto, a decorrere dall 1.1.2017, la comunicazione trimestrale dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate (c.d. spesometro) e delle relative variazioni, con conseguente abolizione del c.d. spesometro annuale. Questo nuovo adempimento deve essere assolto entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per quello relativo al secondo trimestre da effettuarsi entro il 16.9. Soltanto per il 2017, primo anno di applicazione del nuovo adempimento, la comunicazione in parola assume cadenza semestrale. Con comunicato stampa il Ministero dell Economia e delle finanze ha reso noto che il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al primo semestre 2017, è stato posticipato al 28 settembre 2017, in luogo del termine ordinario del 16 settembre Sono obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA, ovvero: gli esercenti attività d impresa; gli esercenti arti e professioni; le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti assimilati, che aderiscono al regime forfetario previsto dalla L. 398/1991, tenuti alla comunicazione dei soli dati relativi alle sole fatture emesse. Sono esonerati dalla comunicazione infrannuale dei dati delle fatture emesse e ricevute: soggetti passivi IVA che, ai sensi dell art. 1, co. 3, del DLgs. 127/2015, hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all Agenzia delle Entrate; i soggetti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 98/2011, o in quello forfetario di cui all art. 1, co. 54-89, della Legge 190/2014. Rientrano nell obbligo comunicativo i dati relativi a: tutte le fatture emesse; tutte le fatture d acquisto e le bollette doganali registrate. Sul punto, l Agenzia delle Entrate ha confermato che le fatture (come le bollette doganali e le note di variazione) sono inserite nella comunicazione per competenza. In particolare, per le fatture attive rileva la data di emissione, mentre per le fatture passive rileva la data di registrazione. Di conseguenza, la prima comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, da trasmettere entro il prossimo 28.9.2017, avrà ad oggetto: i dati delle fatture emesse che riportano, quale giorno di emissione, una data compresa fra l 1.1.2017 ed il 30.6.2017; i dati delle fatture ricevute annotate nel medesimo periodo sul registro degli acquisti. pologia di operazione Chiarimenti Agenzia delle Entrate Operazioni fuoricampo IVA Sono soggette all obbligo di comunicazione in rassegna, le operazioni non rilevanti ai fini IVA in Italia per mancanza del requisito di territorialità a norma degli artt. 7 e ss. del D.P.R. 633/1972 (es. prestazione di servizi generica resa ad un soggetto non stabilito in Italia). Queste operazioni, infatti, sono soggette all obbligo di emissione della fattura, anche in assenza del requisito di

territorialità, sulla base di quanto disposto dall art. 21, co. 6-bis, del D.P.R. 633/1972. Analogamente, si ritiene che debbano essere comunicate anche le operazioni fuori campo IVA per le quali non vi è l obbligo di emissione della fattura nella misura in cui la fattura sia stata emessa su base volontaria dal cedente o prestatore (es. fattura emessa a fronte dell operazione di cessione d azienda, esclusa da IVA ai sensi dell art. 2, co. 3, lett. b), del D.P.R. 633/1972). Documenti riepilogativi delle fatture Le informazioni da trasmettere in ossequio al nuovo adempimento comunicativo riguardano le singole fatture emesse e ricevute, ivi comprese le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300, per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo: conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura. Fatture annotate sul registro dei corrispettivi L obbligo di comunicazione di cui trattasi riguarda anche le fatture emesse e annotate nel registro dei corrispettivi. Sistema Tessera sanitaria Sono esclusi dalla comunicazione i dati relativi alle spese mediche e veterinarie che vengono trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria. Il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 58793/2017 ha definito le informazioni che i soggetti passivi IVA devono essere veicolate all Amministrazione Finanziaria utilizzando la suddetta comunicazione. In particolare, dovranno essere indicati, con riferimento a ciascun documento: i dati identificativi del cedente o prestatore; i dati identificativi del cessionario o committente; la data del documento; la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione); il numero del documento; la base imponibile; l aliquota IVA applicata e l imposta ovvero, qualora la cessione o prestazione non comporti l annotazione dell imposta nel documento, la tipologia dell operazione (intesa come il motivo specifico per il quale non è applicata l imposta quali, ad esempio, le fattispecie in reverse charge, non imponibili o esenti). Di seguito sono indicati i dati (per semplicità di sintesi relativi alle sole fatture emesse) che dovranno essere oggetto di comunicazione, così come indicati nel documento Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture, allegato al provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 58793/2017. DATI DA COMUNICARE DESCRIZIONE Dati identificativi del cedente o prestatore Codice Paese (IT); Numero di partita IVA; Codice fiscale (dato opzionale);

Denominazione (persona giuridica) / Nome e Cognome (persona fisica); Sede (dato opzionale; se valorizzato, devono essere presenti almeno gli elementi Indirizzo, CAP, Comune, Provincia e Nazione). Dati identificativi del cessionario o committente Codice del Paese che ha assegnato l identificativo fiscale al cessionario/ committente; Numero di identificazione fiscale; Codice fiscale (tale campo può non essere valorizzato se sono valorizzati i campi Codice Paese e Numero di identificazione fiscale); Denominazione (persona giuridica) / Nome e Cognome (persona fisica); Sede (Indirizzo, CAP, Comune, Provincia, Nazione); Indirizzo, CAP, Comune e Nazione della stabile organizzazione (solo se il cessionario/committente è un soggetto non residente e ha effettuato la transazione oggetto del documento tramite l organizzazione residente sul territorio nazionale; si riferiscono alla stabile organizzazione in Italia); Partita IVA, Codice Paese, Denominazione/Nome e Cognome del rappresentante fiscale (gli elementi indicati devono essere valorizzati soltanto qualora il cessionario/committente si avvalga di un rappresentante fiscale): Dati identificativi del documento Tipo di documento (fattura, nota di credito, nota di debito); Data del documento; Numero progressivo attribuito al documento dal cedente/prestatore. Dati relativi all operazione Imponibile (ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi su cui applicare l IVA) o Importo (ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi per il quale non deve essere evidenziata l imposta); Imposta; Aliquota IVA; Natura dell operazione (codice che esprime il motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l imposta in fattura); Percentuale di detraibilità (se gli importi si riferiscono a spese detraibili); Deducibilità (se gli importi si riferiscono a spese deducibili); Esigibilità IVA (i valori ammessi sono I per esigibilità immediata, D per esigibilità differita e S per scissione dei pagamenti). Secondo quanto indicato dall Agenzia delle Entrate, posto che a norma dell art. 21, co. 2, lett. b), del D.P.R. 633/1972 ogni fattura emessa deve riportare un numero progressivo che la identifichi in modo univoco, nella comunicazione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute deve essere sempre valorizzato il campo Numero, riportando al suo interno esattamente il valore presente nel documento. Diversamente, poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti di cui all art. 25 del D.P.R. 633/1972, il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve, in sostituzione di esso, valorizzare il campo del tracciato con il valore 0.

L Agenzia delle Entrate aveva inizialmente chiarito che, in mancanza dei dati del cedente sulla bolletta doganale, si sarebbero dovuti riportare i dati dell ufficio doganale presso il quale la stessa era stata emessa. Tuttavia, la successiva R.M. 87/E/2017 ha diversamente stabilito che le informazioni che identificano il fornitore extra-ue (compreso il Paese di riferimento) sono anch esse da annotare nel registro degli acquisti, in considerazione del fatto che l art. 25 del D.P.R. 633/1972 dispone, tra l altro, che dalla registrazione devono risultare la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti. Conseguentemente, posto che i dati identificativi del cedente extra-ue devono essere indicati nel registro IVA degli acquisti, anche i campi IdPaese e IdCodice presenti nella comunicazione devono essere compilati obbligatoriamente. Nell ipotesi in cui la fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l elemento informativo Tipo Documento deve essere valorizzato utilizzando un criterio di prevalenza legato all importo delle cessioni e delle prestazioni. Secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui al provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 58793/2017, tra le informazioni rilevanti da fornire mediante la comunicazione dei dati delle fatture vi è anche la misura della percentuale di detraibilità o di deducibilità del costo, riportata sulla fattura. Nello specifico: il campo Detraibile contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili; il campo Deducibile può essere compilato con il valore SI se gli importi si riferiscono a spese deducibili, ai fini di imposte diverse dall IVA (es. lavori relativi ad una ristrutturazione edilizia). Sul punto, la C.M. 1/E/2017 ha meglio precisato che la comunicazione di tali informazioni ha carattere facoltativo; I dati contenuti nel campo Deducibile o Detraibile si intendono riferiti all eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all acquirente o committente persona fisica che non opera nell esercizio di impresa, arte o professione; Per la compilazione del campo Natura, occorre fare riferimento alla tipologia dell operazione effettuata. In particolare, secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate il campo Natura dovrà essere valorizzato soltanto nella circostanza in cui l operazione non comporti l esposizione dell IVA in fattura. Di conseguenza, il cedente o prestatore dovrà, alternativamente: indicare l imposta presente sulla fattura, per l operazione effettuata; valorizzare il campo Natura, riportando lo specifico motivo per il quale l imposta non è stata indicata sulla fattura (es. operazione in reverse charge, operazione esente, operazione non imponibile, ecc.). Si riporta, di seguito, tabella riepilogativa della causali relative al campo Natura dell operazione in presenza di particolari operazioni.

Tabella campo Natura Tipologia di operazione Causale campo natura Escluse N1 escluse (es. ex artt. 2, 3, 5, 13,15, del DPR n. 633/72) Non soggette N2 non soggette (es. ex art.7-bis, 7-ter, 7-quater, 7- quinquies, ecc. del DPR n. 633/72) Non imponibili N3 non imponibile (es. ex artt.8, 8-bis, 9, 71, 72, del DPR n. 633/72 e artt.41 e 58 del D.L. n. 331/793) Esenti Soggette al regime del margine Soggette a inversione contabile/reverse charge Soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell Iva N4 esente (ex art.10 del DPR n.633/72) N5 regime del margine per i beni usati /editoria/ agenzie di viaggio e turismo N6 inversione contabile ( reverse charge ) (es. ex art.74 commi 7 e 8, art.17, commi 2 e 6 del DPR n. 633/72, artt.38 e 40 del D.L. n. 331/93) N7 IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza sopra la soglia, commercio elettronico diretto verso privati) Udine, 13 settembre 2017 Dea Studio S.r.l.