PROTOCOLLO D INTESA TRA Provincia di Roma Dipartimento III - Servizio I Politiche del Lavoro e Servizi per l Impiego - SILD e Dipartimenti di Salute Mentale della ASL della Provincia di Roma e Associazioni per la salute mentale: Aresam, Arap, Diapsigra di seguito denominati parti, al fine di promuovere l inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichiatrica attraverso la messa in campo di sinergie operative tra servizi pubblici e associazioni presenti nel territorio della Provincia di Roma. - Vista la legge 68/99 che ha come finalità la promozione dell inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato; - Visto, in particolare, l articolo 6 della legge 68/99 in base al quale gli uffici competenti, provvedono in raccordo con i servizi sociale, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro; - Vista la Legge n. 328 dell 8 novembre 2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che attribuisce la competenza in materia di programmazione e di organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali agli enti locali, alle regioni e allo Stato, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, con il riconoscimento del ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, e delle associazioni; 1
- Vista la Legge Regione Lazio n. 19 del 21 luglio 2003, che prevede, tra le priorità del programma operativo approvato ogni tre anni dalla Giunta Regionale, l integrazione tra i servizi per l impiego, i servizi sociale e sanitari territoriali, le attività formative, le azioni di supporto e gli strumenti di politica attiva del lavoro a sostegno dell occupazione delle persone disabili; - Vista la Legge Regione Lazio n. 27 del 6 novembre 2009 che ha modificato la Legge regionale n.19/2003 e, introducendo l art. 7 bis, specifica che il servizio inserimento lavorativo disabili promuove, anche in accordo con i servizi formativi sociali e sanitari territorialmente competenti progetti di inserimento mirato con compiti di (omissis) g)tutoraggio, monitoraggio e valutazione in itinere e finale dei tirocini ; - Vista la Legge Regione Lazio n. 49 del 14/07/1983, relativa all organizzazione dei Dipartimenti di Salute Mentale, che, tra le funzioni attribuite ai suddetti Dipartimenti, prevede lo svolgimento di interventi riabilitativi finalizzati all inserimento lavorativo e sociale delle persone con disagio psichico; - Vista la Dichiarazione di consenso dell OMS del 1996, in cui si esplicita che è importante favorire l integrazione sociale mediante l inserimento degli utenti del DSM delle Aziende USL, come strumento di tutela e promozione della Salute degli stessi ; - Visto lo schema di Piano Sanitario Nazionale 2011 2013 che al fine di superare eccessive disomogeneità territoriali propone il potenziamento del rapporto dei DSM con enti locali, servizi pubblici e privati, terzo settore e associazioni, promuovendo il coordinamento di tutto il lavoro per la salute mentale nell ambito complessivo dell integrazione socio-sanitaria; - Considerato che la disabilità psichiatrica, è sovente oggetto di una particolare discriminazione a causa della quale i cittadini con tale disabilità risultano particolarmente svantaggiati nel reperimento di un posto di lavoro e dunque vivono un maggior rischio di esclusione dal mercato del lavoro; - Considerato che in numerosi studi scientifici si evidenzia il ruolo determinate delle dinamiche del mercato del lavoro sugli esiti della malattia mentale e che la stigmatizzazione sociale è un fenomeno direttamente legato all andamento del mercato del lavoro; - Considerato che condizione fondamentale per il collocamento mirato del cittadino disabile con problematiche psichiatriche è la possibilità di attuare programmi di inserimento fondati sull integrazione degli interventi socio sanitari e formativo lavorativi; - Considerata l opportunità di attivare azioni positive che, pur nel rispetto delle norme, permettano di superare la discriminazione descritta, nell inserimento lavorativo di tali cittadini; 2
- Ritenuto che un intensa attività di promozione e attivazione di tutte le risorse che, a questi fini, può offrire il territorio possa contribuire a rendere disponibile un significativo numero di ulteriori opportunità lavorative; Le parti concordano quanto segue: A) PROCEDURE GENERALI 1) Ogni inserimento lavorativo deve essere preparato ed eseguito con un progetto personalizzato per il quale i DSM, sulla base delle azioni terapeutiche precedentemente svolte, arrivino a una valutazione delle competenze lavorative del disabile in relazione agli specifici e concreti inserimenti previsti. Questo comporta che le conseguenti azioni di carattere informativo, formativo,di contesto lavorativo,etc.vengano discusse e concordate fin dall inizio del progetto tra gli operatori dei DSM,del Sild e delle Aziende 2) Al fine di realizzare al meglio nelle varie condizioni di applicazione la procedura qui sintetizzata è oggetto di ulteriori articolati accordi fra i DSM e il SILD B) Costituzione gruppi di lavoro Nell ambito territoriale di ciascuna ASL della Provincia di Roma sono costituiti gruppi di lavoro permanenti composti da: Un operatore del SILD Servizio I Dip.to III della Provincia di Roma Uno o due operatori del DSM della ASL del territorio considerato Uno o due membri delle Associazioni sopra citate UN OPERATORE DEL CENTRO PER L IMPIEGO COMPETENTE PER IL TERRITORIO A tali gruppi di lavoro potranno partecipare, qualora le parti ne ravvisino l opportunità i rappresentanti dei Municipi, di Aziende Pubbliche o Private, di Cooperative Sociali, gli operatori di servizi di orientamento al lavoro e i rappresentanti di altre associazioni interessate allo scopo premesso. I gruppi di lavoro si riuniranno compatibilmente con gli impegni istituzionali degli operatori coinvolti. 1. Impegni delle parti: a) Provincia di Roma - SILD 3
Gli operatori del SILD del Servizio 1 - Dipartimento III della Provincia di Roma contribuiranno all attività dei gruppi di lavoro così costituiti con indicazioni, direttive ed azioni di coordinamento nonché per il tramite di risorse strumentali, logistiche e di personale. L Ufficio SILD, inoltre: - svolgerà azioni di promozione e di sensibilizzazione nei confronti delle aziende del territorio; a tal fine sarà utilizzato lo strumento delle convenzioni, ex art. 11 L. 68/99; - favorirà l attivazione di tirocini finalizzati all assunzione garantendo il tutoraggio e l accompagnamento al lavoro in sinergia con i tutor aziendali, i tutor dei Dipartimenti di Salute Mentale e i tutor del terzo settore; - attiverà la rete dei servizi coinvolti nell inserimento lavorativo nella fase di individuazione dei disabili da avviare. Inoltre in base alle competenze istituzionali in materia di attuazione di collocamento mirato, sosterrà, e se necessario darà veste ufficiale ai contatti e alle istanze che i gruppi di lavoro territoriali potranno attivare per il raggiungimento dell obiettivo previsto dal presente accordo. B. ASL Dipartimenti di Salute Mentale I Dipartimenti di Salute Mentale - strutture operative delle ASL che hanno tra le loro funzioni, la promozione dell integrazione socio-lavorativa di cittadini con disagio psichico, attraverso l attivazione di percorsi psico sociali, che coniugano la dimensione sanitaria con le dimensioni formativa e lavorativa - si occuperanno in particolare di: - valutare adeguatamente,dalla fase iniziale del progetto personalizzato,le potenzialità e le abilità possedute dalle persone con disabilità psichiatrica affinchè possano essere tradotte in effettive capacità lavorative; tale valutazione costituirà parte integrante del percorso terapeutico riabilitativo adottato dal DSM. - attuare azioni positive per la soluzione dei problemi connessi con gli ambienti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro; - agire nella direzione del superamento dei pregiudizi sulla malattia mentale e di lotta allo stigma; - fornire all Ufficio SILD una scheda valutativa per ogni singolo cittadino che sia stato reputato idoneo all inserimento lavorativo, specificando i percorsi ritenuti ottimali ai fini 4
dell inserimento anche attraverso la rilevazione del fabbisogno formativo. A tal fine sarà utilizzata la Scheda di osservazione globale S.O.G. allegata al presente Protocollo d Intesa - garantire azioni di tutoraggio e accompagnamento al lavoro anche successive all assunzione, in sinergia con gli operatori dell Ufficio SILD. b) Associazioni interessate in materia di disabilità psichica ARESAM ARAP- DIAPSIGRA Le Associazioni ARESAM ARAP- DIAPSIGRA, tramite la partecipazione dei loro rappresentanti in ogni gruppo territoriale, si impegnano a far valere e a tutelare i diritti riconosciuti per legge ai loro associati, in particolare nelle questioni relative alle attività oggetto del presente accordo. Le suddette associazioni promuoveranno e sosterranno, sia presso soggetti privati che enti pubblici, tutte le iniziative e le sinergie che possano generare occasioni di lavoro per i disabili psichiatrici. Le medesime contribuiranno altresì a svolgere azioni di promozione, di sensibilizzazione e di lotta allo stigma insieme al SILD della Provincia di Roma e ai Dipartimenti di Salute Mentale delle ASL. 2.Trattamento dei dati Tutte le operazioni inerenti il trattamento dei dati resi disponibili avverranno per i soli fini attinenti lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo e nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali. Le parti si impegnano in tal senso al corretto utilizzo dei dati per le necessità di svolgimento dei compiti istituzionali delle due amministrazioni e delle associazioni sottoscrittrici, sempre nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 3.Attività inerenti l attuazione del presente protocollo d intes Allo scopo di disciplinare l attuazione di dettaglio del presente Protocollo d Intesa è facoltà delle parti sottoscrivere specifiche Convenzioni in materia. 4. DurataIl presente Protocollo ha la durata di TRE anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato salva manifestazione di diversa volontà evidenziata da una o più parti. Roma, PROVINCIA DI ROMA del Dipartimento III Dr.ssa Paola Bottaro ARESAM Il Presidente 5 ARAP Il Presidente
DIAPSIGRA Il Presidente ASL RM A Dipartimento di Salute Mentale ASL RM B Dipartimento di Salute Mentale ASL RM C Dipartimento di Salute Mentale ASL RM D Dipartimento di Salute Mentale ASL RM E Dipartimento di Salute Mentale ASL RM F Dipartimento di Salute Mentale ASL RM G Dipartimento di Salute Mentale ASL RM H Dipartimento di Salute Mentale 6