LE ASSUNZIONI CONGIUNTE IN AGRICOLTURA
ASSUNZIONI CONGIUNTE IN AGRICOLTURA Con le assunzioni congiunte, due o più imprese agricole, a certe condizioni, possono instaurare congiuntamente un rapporto di lavoro con la stessa persona al fine di utilizzarla promiscuamente presso le rispettive aziende
NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.L. 28-6-2013 n 76 conv. In L. 99/2013, art. 9, comma 11 D.L. Lavoro 27-03-2014 Decreto direttoriale Min. Lavoro n 85 del 28-11-2014 Circolare congiunta Direzione sistemi informativi e Direzione attività ispettiva del Min. Lavoro (non ancora emanata)
PREVISIONE NORMATIVA /1 ART. 31, comma 3 bis Dlsg 10-09-2003 n 76 Testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 76/2013 3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
PREVISIONE NORMATIVA /2 ART. 31, comma 3 ter Dlsg 10-09-2003 n 76 3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
PREVISIONE NORMATIVA /3 ART. 31, comma 3 quater / 3 quinquies Dlsg 10-09-2003 n 76 3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite la modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis. 3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.
CHI PUO PROCEDERE ALLE ASSUNZIONI CONGIUNTE? /1 1.Imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo societario: imprese condotte in forma societaria che risultino tra loro controllate o collegate (art. 2359 cod. civ.); 2.imprese riconducibili allo stesso proprietario: quelle che appartenendo allo stesso soggetto (sia persona fisica che società) risultino dotate di un certo grado di autonomia economica e gestionale.
CHI PUO PROCEDERE ALLE ASSUNZIONI CONGIUNTE? /2 3.imprese condotte da soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il 3 grado (imprese individuali e società di persone); 4.imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% siano aziende agricole.
QUALI LAVORATORI POSSONO ESSERE ASSUNTI? NON CI SONO LIMITAZIONI, dunque: operai, impiegati, quadri, dirigenti a tempo determinato e a tempo indeterminato
COMUNICAZIONE L'ASSUNZIONE CONGIUNTA DEVE ESSERE COMUNICATE DA UN SOLO DATORE DI LAVORO. CHI? Per i gruppi societari: dall'impresa capogruppo per le imprese riconducibili ad uno stesso proprietario: dal proprietario stesso per le imprese condotte da familiari : dal soggetto individuato dal gruppo familiare tramite un accordo da depositarsi presso l'associazione di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa (raccomandata a.r., PEC, timbro postale); per le imprese legate da contratto di rete: dal retista individuato da contratto di rete (depositato presso la CCIAA) o dall'accordo tra retisti depositato presso l'associazione di categoria;
COME SI DEVE PROCEDERE? Si deve utilizzare un modello denominato UNILAV CONG (che si differenzia dal tradizionale UNILAV perchè contiene la sezione altri datori di lavoro, ove devono essere indicati gli estremi degli ulteriori datori di lavoro che, insieme a quello che effettua la comunicazione, procedono all'assunzione. Nel modello deve essere indicato il CODICE CIDA, che viene rilasciato dall'inps ai datori di lavoro agricolo al momento della presentazione della denuncia aziendale. Nell' UNILAV CONG deve essere fornito il dato del luogo di conservazione dell'accordo tra datori di lavoro interessati. Per l'assunzione congiunta la trasmissione avviene attraverso il portale cliclavoro.gov.it.
LA NORMATIVA E' COMPLETA? No! manca la circolare ministeriale che dovrà definire alcuni aspetti operativi relativi agli adempimenti successivi alla comunicazione di assunzione, quali: libro unico del lavoro, prospetti paga, denunce previdenziali, imputazione delle giornate lavoro ai singoli datori di lavoro...
FINE Grazie per l attenzione