Nuove modifiche alla normativa concorsuale e alle procedure esecutive: prime osservazioni al d.l. 27 giugno 2015, n. 83

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Nuove modifiche alla normativa concorsuale e alle procedure esecutive: prime osservazioni al d.l. 27 giugno 2015, n. 83 1. Premessa. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015 il decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell amministrazione giudiziaria». Nelle intenzioni espresse del legislatore, questo decreto legge si pone lo scopo di razionalizzare le procedure di recupero dei crediti, favorendo la più rapida ed efficace soddisfazione dei creditori, in particolare bancari, attraverso strumenti di velocizzazione e semplificazione delle procedure esecutive e fallimentari, misure volte a salvaguardare il valore dell impresa in crisi, aumento della flessibilità delle ristrutturazioni stragiudiziali e dell efficienza delle vendite fallimentari. Il d.l. 83/2015 ha dunque apportato una serie di modifiche all ordinamento in particolare, per quel che qui nello specifico interessa, in tema di procedure concorsuali e procedure esecutive individuali. Si precisa che l art. 24 del decreto legge ha fissato l entrata in vigore del medesimo il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con l art. 23, è stata poi prevista una disciplina transitoria, che programma l applicazione delle norme nuove o modificative introdotte con detto decreto alla stregua di otto distinti criteri temporali. Nell analisi che segue, per ciascuna norma che verrà esaminata si darà conto in nota anche di questo aspetto. Di seguito, si fornisce dunque una panoramica delle principali e più rilevanti novità introdotte dal decreto legge nelle materie sopra precisate (i.e.: procedure concorsuali; procedure esecutive individuali), seguendo il seguente schema: indicazione dello specifico profilo oggetto di riforma, testo della norma (con evidenziate in rosso le modifiche e con a fronte la versione ante riforma), brevissima nota di commento. 2. In tema di procedure concorsuali: accesso al credito nel corso di una crisi aziendale.

L art. 1 d.l. n. 83/2015 apporta alcune modifiche all art. 182-quinques r.d. 16 marzo 1942, n. 267 («Legge Fallimentare»), con la finalità di agevolare - in vista della conclusione dei concordati - l accesso al credito da parte del soggetto che si trova in stato di crisi. Art. 182-quinquies. (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti). Il debitore che presenta, anche ai sensi dell articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell art. 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell impresa sino all omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. L autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti. Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182- bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale diessere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67. Art. 182-quinquies. (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti). Il debitore che presenta, anche ai sensi dell articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell art. 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell impresa sino all omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. 1 L autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative. Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182- bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta incorso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La 1 Il primo comma è stato così modificato dall art. 1, co. 1, lett. a), del d.l. 83/15. 2

richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda. 2 Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei medesimi finanziamenti. 3 Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182- bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all azione revocatoria di cui all art. 67. A fronte di alcuni dubbi interpretativi che erano emersi nell applicazione del testo pre-riforma, le modifiche introdotte alla norma in esame chiariscono che il Tribunale può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti prededucibili nella delicata fase che ha inizio con il deposito della domanda prenotativa ai sensi dell art. 161, comma 6, legge fall. e, pertanto, prima che siano stati predisposti e depositati il piano e la proposta di concordato, proprio al fine di consentire che ciò avvenga. La disposizione prevede, dunque, che ai fini dell autorizzazione de qua pere il conseguimento del finanziamento interinale non è richiesto al debitore di depositare l intera documentazione richiesta per l ammissione alla procedura di concordato, ferma restando, in ogni caso, la necessità che il debitore alleghi - all atto del deposito della relativa istanza - l attestazione dell esperto circa la funzionalità del finanziamento richiesto alla migliore soddisfazione dei creditori (come peraltro già previsto dalla formulazione originaria della norma in esame). 2 Comma aggiunto dall art. 1, co. 1, lett. b), del d.l. 83/15. 3 Il terzo comma è stato così modificato dall art. 1, co. 1, lett. c), del d.l. 83/15. 3

Oltre a ciò, il nuovo terzo comma dell art. 182-quinques consente poi al debitore che presenti la domanda prenotativa di cui all art. 161, comma 6, legge fall ( 4 ) di richiedere e ottenere dal Tribunale, con provvedimento d urgenza, l autorizzazione a contrarre limitati finanziamenti prededucibili necessari a sostenere l attività aziendale per il periodo necessario alla preparazione dell istanza di autorizzazione del vero e proprio finanziamento interinale (comma 1), la cui funzione è invece circoscritta al sostegno dell attività d impresa durante tutto il periodo della procedura e che, di conseguenza, sarà di importo ben superiore. Il carattere d urgenza che connota siffatta istanza fa sì che il debitore che la presenta non sia onerato dal deposito della attestazione del professionista circa la funzionalità del finanziamento alla migliore soddisfazione dei creditori. Il debitore istante sarà invece tenuto a specificare la destinazione del finanziamento, a dichiarare di non essere in grado di reperire in altro modo le risorse finanziarie di cui necessita, oltre che a dimostrare che in assenza dei finanziamenti per i quali è richiesta l autorizzazione l azienda subirebbe un pregiudizio imminente e irreparabile. Al fine di permettere al Tribunale di disporre di elementi per decidere, si prevede espressamente che il Tribunale possa sentire senza formalità i principali creditori. Dunque, in una prima fase vi è la possibilità di ottenere l autorizzazione a finanziamenti prededucibili strettamente funzionali a supportare l attività durante la pendenza del termine per il deposito della domanda di omologa del concordato o per il deposito dell accordo ex art. 182-bis legge fall. 3. (Segue): In tema di procedure concorsuali: apertura alla concorrenza nel concordato preventivo. Le offerte concorrenti. L art. 2 d.l. n. 83/2015 introduce il nuovo art. 163-bis legge fall. e modifica l art. 182 legge fall., consentendo l apertura di un procedimento competitivo in ordine all offerta di acquisto dei beni individuata nel piano concordatario, con ciò attribuendo ai creditori concordatari una terza possibilità rispetto a quelle sino a oggi date di accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore. Il fine perseguito dalle norme così come modificate è di ottenere la migliore valorizzazione possibile dei beni oggetto di cessione, per consentire ai creditori il recupero più ampio possibile del loro credito. 4 Ovvero una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell art. 182-bis, comma 1, legge fall. o una proposta di accordo ai sensi dell art. 182-bis, comma 6, legge fall. 4

Art. 163-bis. (Offerte concorrenti). Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore e verso un corrispettivo in denaro dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il commissario è tenuto a valutare, motivando le proprie conclusioni, la congruità dell'offerta, tenuto conto dei termini e delle condizioni della stessa, del corrispettivo e delle caratteristiche dell'offerente. L'offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento abbia luogo prima dell'omologazione. Nel caso in cui il commissario ritenga, alla luce di manifestazioni di interesse comunque pervenute, del valore dell'azienda o del bene, che l'offerta contemplata dal piano possa non corrispondere al miglior interesse dei creditori, chiede al tribunale, con istanza motivata, di aprire un procedimento competitivo. L'offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento abbia luogo prima dell'omologazione. Il tribunale, sentito il commissario, decide sull'istanza ovvero dispone d'ufficio l'apertura di un procedimento competitivo, tenuto conto del valore dell'azienda o del bene, nonché della probabilità di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori. Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al presente comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione. Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate piu' offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al primo comma, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato. Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara. 5

La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda. 5 Posto che non vi è garanzia che le condizioni economiche pattuite nel piano concordatario con cessione di beni (cessione dell azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni) assicurino il miglior realizzo di tali beni e di conseguenza la massimizzazione del recupero del credito da parte dei creditori concordatari, la norma prevede la possibilità - nel pieno rispetto del piano approntato dal debitore e nell esclusivo caso in cui questo preveda una cessione con corrispettivo in denaro - di offerte competitive migliorative rispetto a quella originaria del piano presentato dal debitore. In particolare, la norma in commento dispone che il commissario sia tenuto a valutare la congruità dell'offerta prevista nel piano presentato dal debitore, motivando le sue conclusioni. Ove la ritenga non corrispondente al miglior interesse dei creditori (quando cioè ritenga che il mercato possa consentire un migliore realizzo degli asset oggetto di cessione da parte dell impresa in crisi), il commissario deve dunque proporre istanza al Tribunale per l apertura di un procedimento competitivo. Il Tribunale può in ogni caso disporre anche d ufficio l apertura del procedimento competitivo, tenuto conto del valore dell azienda o del bene e della probabilità di conseguire a seguito di tale procedimento competitivo un miglior realizzo e quindi una migliore soddisfazione dei creditori. Ove provveda in tal senso, il Tribunale stabilisce le modalità di svolgimento della procedura competitiva, in particolare e tra le altre cose con riferimento alle modalità di accesso alle informazioni rilevanti, alle modalità di presentazione delle offerte - che devono essere irrevocabili e tali da assicurare la comparabilità tra le medesime - e definisce i requisiti di partecipazione degli offerenti e le garanzie che è loro richiesto di presentare. La comparabilità delle offerte dovrebbe garantire un veloce confronto tra le medesime e impedire che le stesse possano costituire un ostacolo al complessivo progetto di superamento in via concordata della crisi predisposto dall imprenditore in difficoltà. Nelle intenzioni del legislatore, infatti, l offerta migliorativa avrebbe solo l effetto nel quadro del medesimo piano presentato dall impresa in crisi di aumentare il valore di realizzazione del bene o dei beni per cui il piano 5 Articolo aggiunto dall art. 2, co. 1, del d.l. 83/15. Le disposizioni di tale articolo si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all entrata in vigore del presente decreto ex art. 25, co. 1, del d.l.83/15. 6

già in origine prevedeva la cessione, con conseguente miglioria della proposta ai creditori. Le offerte sono rese pubbliche all udienza fissata per l esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualsiasi interessato. In caso di più offerte migliorative, il Giudice dispone la gara tra gli offerenti, da tenersi nella stessa udienza o nell udienza immediatamente successiva e, comunque, prima dell adunanza dei creditori. Al fine di scongiurare il rischio che la prospettiva di una successiva procedura competitiva disincentivi i terzi rispetto alla presentazione di proposte di acquisto durante la fase iniziale del processo di risoluzione concordata della crisi, è stata poi inserita la previsione per cui a fronte della vendita o della aggiudicazione a soggetto diverso dall originario cessionario quest ultimo (oltre a essere liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte) sia rimborsato delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell offerta. L ultimo comma dell articolo in esame prevede, infine, l estensione, in quanto compatibile, della procedura competitiva sopra descritta all ipotesi i) dell affitto di azienda o di uno o più rami di azienda e ii) delle cessioni nella fase del concordato con riserva. Viene in tal modo legittimata la prassi delle cessioni in pendenza del termine per la presentazione del piano e della proposta ai sensi dell art. 161, comma 6, legge fall. (che talora si rivelano assai opportune al fine di evitare la perdita dell avviamento o della continuità aziendale in danno dei creditori). * * * Art. 182 (Provvedimenti in caso di cessione di beni). Art. 182 (Cessioni) 6 Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita. 7 6 La rubrica è stata così sostituita dall art. 2, co. 2, lett. a), del d.l. 83/15. 7 Il primo comma è stato così sostituito dall art. 2, co. 2, lett. b), del d.l. 83/15. Le disposizioni di tale articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla 7

Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108- ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi. 8 Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma. Sempre nell ottica di stimolare la competitività, la novella portata dal d.l. 83/2015 estende alle cessioni di beni del debitore effettuate ai sensi dell art. 182 legge fall. le forme di pubblicità previste dal codice di procedura civile in relazione alle vendite pubbliche (art. 490, comma 1, cod. proc. civ.). Con la modifica al quinto comma della norma in esame, è stato poi rimosso ogni dubbio circa l effetto «purgativo» anche delle cessioni effettuate prima dell ammissione alla procedura di concordato, purché debitamente autorizzate, nonché delle cessioni attuate in esecuzione del concordato omologato, ma ad opera di un soggetto diverso dal liquidatore giudiziale (come accade ad esempio quando la proposta non preveda la nomina di un liquidatore giudiziale o per le dismissioni previste ai sensi dell art. 186-bis, primo comma, nell ambito di un concordato con continuità aziendale). pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall art. 161-quater delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile ex art. 23, co. 2, del d.l. 83/15. 8 Il primo comma è stato così sostituito dall art. 2, co. 2, lett. b), del d.l. 83/15. Le disposizioni di tale articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall art. 161-quater delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile ex art. 23, co. 2, del d.l. 83/15. 8

4. (Segue): In tema di procedure concorsuali: apertura alla concorrenza nel concordato preventivo. Proposte concorrenti. L art. 3 d.l. n. 83/2015 apporta alcune modifiche agli artt. 163, 165, 172, 175 e 185 della legge fall. che consentono ai creditori di presentare proposte di concordato alternative rispetto a quella sottoposta dal debitore alla valutazione dell adunanza dei creditori. Al pari delle modifiche introdotte in tema di offerte concorrenti (v. il precedente paragrafo 3), le modifiche in discorso hanno la finalità di massimizzare la recovery dei creditori concordatari e di mettere a disposizione dei medesimi uno strumento che consenta loro di sottrarsi alla scelta, secca, di accettare o rifiutare la proposta del debitore. Nelle intenzioni del legislatore, la novella legislativa in esame si pone come funzionale a consentire ai creditori di «superare» proposte del debitore che non rispecchino il reale valore dell azienda, come pure di creare i presupposti per la nascita di un mercato c.d. dei distressed debt. Art. 163. (Ammissione alla procedura). Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'art. 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale: 1) delega un giudice alla procedura di concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29; 4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su Art. 163. (Ammissione alla procedura e proposte concorrenti 9 ). Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'art. 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale: 1) delega un giudice alla procedura di concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre centoventi 10 giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29; 4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera 9 La rubrica è stata così modificata dall art. 3, co. 1, lett. a), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui all art. 3 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art. 23, co. 1, secondo periodo, d.l. 83/2015 10 Al secondo la parola trenta è stata sostituita con centoventi dall art. 3, co. 1, lett. b), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui all art. 3 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art. 23, co. 1, secondo periodo, d.l. 83/2015. 9

proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'art. 34, primo comma. Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'art. 173, primo comma. procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'art. 34, primo comma. Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'art. 173, primo comma. Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della societa' che controlla la societa' debitrice, delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 puo' essere limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti che non siano gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere omessa qualora non ve ne siano. Le proposte di concordato concorrenti sono ammissibili se non risulta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento, ancorché dilazionato, di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta puo' prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di societa' per azioni o a responsabilità limitata, puo' prevedere un aumento di capitale della societa' con esclusione o limitazione del diritto d'opzione. I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe. Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. 11 Il novellato art. 263 legge fall. consente ai creditori di presentare proposte di concordato concorrenti a quella del debitore. Il nuovo quarto comma dell articolo in esame prevede infatti che uno o più creditori - che rappresentano, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, almeno il dieci per cento dei crediti possono depositare una proposta concorrente e il relativo piano. A tal fine, la norma in esame ha previsto una sequenza temporale idonea a conciliare l esigenza dei creditori interessati ad avere un quadro informativo adeguato e di non dilatare eccessivamente il tempo per arrivare all adunanza dei creditori (il termine per la convocazione dei 11 Gli ultimi quattro commi sono stati aggiunti dall art. 3, co. 1, lett. c), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui all art. 3 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art. 23, co. 1, secondo periodo, d.l. 83/2015. 10

creditori è stato portato a centoventi giorni; nei trenta giorni antecedenti a tale adunanza, è possibile per i creditori presentare proposte concorrenti). È previsto che la proposta dei creditori possa prevedere l intervento di terzi e che - nell ipotesi in cui il debitore abbia la forma di società per azioni o a responsabilità limitata possa altresì prevedere un aumento di capitale della società con esclusione/limitazione del diritto di opzione. I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima, nella sola ipotesi tuttavia in cui siano collocati in un autonoma classe (il nuovo settimo comma applica poi anche alle proposte concorrenti il controllo giudiziario sulla correttezza dei criteri di formazione delle classi). Le proposte di concordato concorrenti sono ammissibili nella misura in cui non risulta che la proposta di concordato del debitore assicuri il pagamento ancorché dilazionato di almeno il quaranta per cento dell ammontare dei crediti chirografari. La possibilità di un apertura al mercato al di sotto di tale soglia dovrebbe rappresentare negli intendimenti del legislatore un incentivo per il debitore a far emergere prima la crisi; la previsione di tale soglia minima dovrebbe poi svolgere una funzione di garanzia circa la serietà e la congruità della proposta del debitore. * * * Art. 165. (Commissario giudiziale). Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39. Art. 165. (Commissario giudiziale). Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all articolo 124, comma primo, ultimo periodo. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di 11

informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis. 12 Al fine di consentire la predisposizione da parte dei creditori di proposte alternative a quella del debitore, l art. 165 legge fall. (come modificato dal decreto legge n. 83/2015) prevede che il commissario giudiziale - nel caso in cui la manifestazione di interessi appaia particolarmente seria - fornisca ai creditori richiedenti elementi per svolgere un approfondita due diligence sull impresa in crisi. A fronte dell esigenza di garantire comunque il riserbo circa le informazioni così acquisite, è altresì previsto che il commissario possa stabilire specifici obblighi di riservatezza a carico del creditore. Inoltre, per evitare che le manifestazioni di interesse siano presentate in via strumentale (con l intento cioè di acquisire informazioni utili alla successiva presentazione di una proposta di concordato fallimentare), si prevede che il creditore cui sia riconosciuta la possibilità di visionare la documentazione dell impresa in crisi sia soggetto alle stesse limitazioni previste per la presentazione di una proposta di concordato fallimentare da parte del debitore o di un soggetto ad esso legato ex art. 124, comma 1, legge fall. * * * Art. 172. (Operazioni e relazione del commissario). Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei Art. 172. (Operazioni e relazione del commissario). Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque 13 giorni prima 12 Gli ultimi due commi sono stati aggiunti dall art. 3, co. 2, del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui all art. 3 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art. 23, co. 1, secondo periodo, d.l. 83/2015. 13 Al primo comma il termine dieci è stato sostituito con quarantacinque dall art. 3, co. 3, lett. a), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui all art. 3 si 12

creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma. Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni. dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma. Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. 14 Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni. Con le modifiche all art. 172 legge fall. si prevede che il commissario rediga l inventario e depositi la sua relazione almeno quarantacinque giorni prima dell adunanza dei creditori (è stato ampliato il termine - che, ante riforma, era di dieci giorni prima al fine di consentire ai creditori che siano interessati a presentare proposte alternative di avvalersi dell enorme patrimonio informativo contenuto nella relazione del commissario). Nell ipotesi poi in cui, successivamente (nel rispetto comunque del termine di trenta giorni antecedenti l adunanza dei creditori), siano presentate proposte concorrenti, il commissario integra la sua relazione, depositandola almeno dieci giorni prima della detta adunanza, svolgendo una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Soprattutto al fine di consentire al debitore di aumentare la possibilità di conseguire la maggioranza dei voti favorevoli, è poi previsto che le proposte di concordato possano essere modificate fino a quindici prima dell adunanza dei creditori. * * * applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art. 23, co. 1, secondo periodo, d.l. 83/2015 14 Commi aggiunti dall art. 3, co. 2, lett. b), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui all art. 3 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art. 23, co. 1, secondo periodo, d.l. 83/2015. 13

Art. 175. (Discussione della proposta di concordato). Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore. La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Art. 175. (Discussione della proposta di concordato). Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell articolo 163, comma quarto. 15 La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l inizio delle operazioni di voto 16. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti. 17 Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l ordine temporale del loro deposito. 18 E stata modificata la norma dell art. 175 legge fall. che disciplina il procedimento di voto. La odierna disciplina tiene conto delle modifiche sopra indicate circa la possibilità che siano presentate proposte alternative a quella del debitore. 15 Il primo comma è stato così modificato dall art. 3, co. 4, lett. a), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui all art. 3 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art. 23, co. 1, secondo periodo, d.l. 83/2015. 16 Il secondo comma è stato soppresso dall art. 3, co. 4, lett. b), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui all art. 3 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art. 23, co. 1, secondo periodo, d.l. 83/2015. 17 Il terzo comma è stato così sostituito dall art. 3, co.4, lett. c), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui all art. 3 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art. 23, co. 1, secondo periodo, d.l. 83/2015. 18 L ultimo comma è stato aggiunto dall art. 3, co. 4, lett. d), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui all art. 3 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art. 23, co. 1, secondo periodo, d.l. 83/2015. 14

In particolare, si segnala che il commissario illustra non solo la proposta del debitore, ma altresì quelle eventualmente presentate dai creditori. Al debitore è poi consentito di esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le proposte dei creditori. * * * Art. 177. (Maggioranza per l'approvazione del concordato). Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato. Art. 177. (Maggioranza per l'approvazione del concordato). Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio dissenso con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma. 19 I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari 19 Il primo comma è stato così modificato dall art. 3, co. 5, lett. a), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui all art. 3 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art. 23, co. 1, secondo periodo, d.l. 83/2015. 15

per la parte residua del credito. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato. 20 Circa il tema della «maggioranza per l approvazione del concordato», le modifiche apportate dal d.l. 83/2015 riguardano l ipotesi in cui alla proposta del debitore se ne aggiungano altre dei creditori. Così, è previsto che qualora siano poste al voto più proposte, deve considerarsi approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto, dando la preferenza in caso di parità a quella del debitore. Nel caso poi in cui la parità di voti sussista tra proposte presentate da creditori, la preferenza andrà assegnata a quella presentata per prima. Quando poi nessuna delle proposte concorrenti al voto sia stata approvata con tali maggioranze, è stabilito che il Giudice delegato rimetta al voto la sola proposta che abbia conseguito la maggioranza relativa dei crediti, senza necessità di fissare una nuova udienza. È stato poi integrato il quarto comma della norma in esame, con la previsione che non partecipano al voto la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo. * * * Art. 185. (Esecuzione del concordato). Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Si applica il secondo comma dell'art. 136. Art. 185. (Esecuzione del concordato). Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Si applica il secondo comma dell'art. 136. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o 20 Il quarto comma è stato così modificato dall art. 3, co. 5, lett. b), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui all art. 3 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art. 23, co. 1, secondo periodo, d.l. 83/2015. 16

più creditori, qualora sia stata approvata e omologata. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti. Fermo restando il disposto dell articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi incluso, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti. 21 Al precipuo fine di rendere possibile l esecuzione del piano concordatario approvato che sia stato presentato dai creditori, il legislatore è altresì intervenuto per riformare l art. 185 della legge fall. Segnatamente, le modifiche introdotte dal d.l. 83/2015 prevedono, tra le altre cose, che il debitore sia tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione ai termini della proposta alternativa approvata e che qualora non adempia tale obbligo il Tribunale, su istanza del commissario giudiziale (il quale vigila sull esecuzione del concordato) ovvero dei creditori che abbiano presentato la proposta approvata, possa attribuire al commissario giudiziale stesso i poteri necessari per porre in essere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta. Nel caso in cui il debitore sia una società, il Tribunale può revocare l organo amministrativo e, se ritenuto opportuno, nominare un 21 Gli ultimi quattro commi sono stati aggiunti dall art. 3, co. 6, del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui all art. 3 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art. 23, co. 1, secondo periodo, d.l. 83/2015. 17