LE FUNZIONI E LE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LE FUNZIONI E LE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE"

Transcript

1 Genova, 27 febbraio 2018 LE FUNZIONI E LE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE Luigi Figari Commissione di studio Diritto Fallimentare, Esecuzioni Immobiliari 1

2 Gli interventi normativi Il ruolo, i poteri, i doveri e le responsabilità del commissario giudiziale nelle diverse fasi in cui si articola la procedura di concordato preventivo sin dal deposito della domanda di cui all art. 161, 6 L.F. sono stati oggetto di intervento da parte legislatore negli ultimi anni. In particolare: D.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 (c.d. Decreto Sviluppo); D.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare); D.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 (Decreto Competitività); D.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 30 giugno 2016, n. 119 (in G.U. n. 153 del 2 luglio 2016). 2

3 Le funzioni del Commissario Giudiziale Le funzioni del Commissario Giudiziale in generale sono tradizionalmente divise in tre diverse direzioni: 1) Vigilanza; 2) Consulenza, mediante l assunzione di pareri; 3) Informazione e segnalazione, sia agli organi della procedura, sia ad altri organi giudiziari, sia ai creditori. Al Commissario Giudiziale non spettano in generale funzioni direttamente di gestione della società ovvero di rappresentanza processuale, a differenza di quanto previsto per il Curatore fallimentare, salvo le ipotesi eccezionali di cui all art. 185, 4 e 5 L.F., ossia: «4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti. 5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.» 3

4 Le funzioni del Commissario Giudiziale nel concordato «con riserva» Il c.d. «Decreto del Fare» ha introdotto l art. 161, 6 L.F., prevedendo il c.d. concordato «in bianco» o «con riserva». L art. 161, 6 L.F. prevede testualmente che «L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. ( ). Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3» Il «pre-commissario» non rappresenta una figura differente rispetto al Commissario Giudiziale, con norme diverse in tema di requisiti e responsabilità, ma si tratta, più semplicemente, di funzioni specifiche in una determinata fase della procedura di concordato. 4

5 Le funzioni del Commissario Giudiziale nel concordato «con riserva» - Vigilanza Nel concordato c.d. «con riserva» il commissario giudiziale, ove nominato, è chiamato ad esercitare la propria funzione nelle tre direzioni (cfr. slide 3). In particolare: Vigilanza ai sensi dell art. 161, 6 L.F. «quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18». Condotte previste dall art. 173 L.F. «il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode». 5

6 Le funzioni del Commissario Giudiziale nel concordato «con riserva» - Vigilanza Vigilanza rispetto da parte del debitore «obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato» (art. 161, 6 L.F.). Peraltro lo stesso articolo in commento precisa che «quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo». L attività di vigilanza nella fase di concordato «con riserva» è funzionale i) all esercizio del potere di attivare il procedimento ex art. 173 L.F. per la revoca dell ammissione al concordato e ii) al provvedimento giudiziale di abbreviazione del termine fissato con decreto di cui all art. 161, 6 L.F. 6

7 Le funzioni del Commissario Giudiziale nel concordato «con riserva» - Vigilanza L attività di vigilanza non potrà basarsi unicamente sulle relazioni periodiche e sui documenti che il debitore deve depositare unitamente alla domanda prenotativa (bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), ma dovrà essere effettuata anche attraverso l analisi delle scritture contabili obbligatorie. Nella relazione periodica verranno in particolare messi in evidenza: i principali fatti occorsi nel periodo oggetto della relazione, di carattere gestionale, industriale e finanziario; l evoluzione della situazione finanziaria dell impresa; l evoluzione della preparazione del piano e della proposta. Non bisogna dimenticare comunque che il debitore nella fase prenotativa ha ancora in corso l analisi delle attività e delle passività attuali e potenziali e pertanto talune informazioni potranno essere oggetto di informativa dettagliata in sede di redazione del piano definitivo. La relazione periodica viene accompagnata dalla situazione finanziaria prevista dall art. 161, 8 L.F., che è oggetto di deposito presso il registro delle imprese. 7

8 Le funzioni del Commissario Giudiziale nel concordato «con riserva» - Vigilanza Finalità delle relazioni periodiche: gli obblighi informativi rispondono alla necessità di consentire un costante monitoraggio della situazione economica e finanziaria del debitore al fine di evitare un utilizzo fraudolento dello strumento del concordato preventivo; il pre-commissario deve controllare il rispetto dei termini di presentazione delle informative richieste, verificare la completezza delle relazioni e delle situazioni presentate e accertare l attendibilità delle informative mediante approfondimenti effettuati tramite l analisi delle scritture contabili. 8

9 Le funzioni del Commissario Giudiziale nel concordato «con riserva» - Consulenza Consulenza ai sensi dell art. 161, 7 L.F. «il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato». Non sussiste una definizione legislativa di «atti di straordinaria amministrazione» e pertanto i confini sono spesso incerti la dottrina prevalente ritiene che per atto di straordinaria amministrazione debba intendersi un atto che presenti qualche connotato di anormalità ed eccezionalità rispetto al tipico modo di realizzazione dell attività di gestione. La ratio della disposizione normativa è da ricercare nel tentativo del legislatore di evitare che vengano posti in essere atti potenzialmente pericolosi che possono compromettere il soddisfacimento dei creditori senza l autorizzazione del tribunale. La norma prevede anche che debbano essere «urgenti» si ritengono tali gli atti che se non compiuti immediatamente siano in grado di determinare un danno all impresa ed ai creditori I pareri del commissario giudiziale sono obbligatori ma non vincolanti per il tribunale (o per il giudice delegato) e dovranno riguardare non soltanto la rispondenza dell atto all interesse dei creditori, ma anche l esistenza delle ragioni dell urgenza 9

10 Le funzioni del Commissario Giudiziale nel concordato «con riserva» - Consulenza Consulenza ai sensi dell art. 182-quinquies, 3 L.F. «il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma ( ), può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, ( ), funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma ( ). Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione». 10

11 Le funzioni del Commissario Giudiziale nel concordato «con riserva» - Consulenza Consulenza art. 182-quinquies, 5 L.F.: «Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. ( )». Consulenza art. 169-bis, 1 L.F.: «il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l altro contraente assunte, ove occorra, sommarie informazioni lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso». 11

12 Le funzioni del Commissario Giudiziale nel concordato «con riserva» - Consulenza Consulenza art. 186-bis, 4 L.F.: «Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato» La dottrina evidenzia che l istanza presentata dal debitore relativamente alla quale il Commissario Giudiziale dovrà emettere il proprio parere deve essere adeguatamente motivata, in ragione dell interesse della massa dei creditori alla preservazione della loro garanzia patrimoniale in assenza di indicazioni da parte del debitore, il parere del Commissario Giudiziale ed il provvedimento del Tribunale rischierebbero di essere del tutto discrezionali. 12

13 Le funzioni del Commissario Giudiziale nel concordato «con riserva» - Informazione e segnalazione Informazione e segnalazione relativamente a tutte le funzioni sopra indicate si applica la previsione di cui all art. 165, 5 L.F., ossia «Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni». 13

14 Le funzioni del Commissario Giudiziale Informazione e segnalazione Ai sensi dell art. 163, 2 L.F., il Tribunale con il provvedimento con cui «dichiara aperta la procedura di concordato preventivo», «nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29» Con l apertura del concordato, la normativa vigente prevede diversi compiti in capo al commissario giudiziale. In particolare lo stesso deve: procedere alla verifica dell elenco dei creditori allegato alla domanda di concordato preventivo «con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche» ai sensi dell art. 171, 1 L.F.; analisi dei soggetti aventi diritto al voto e determinazione del passivo finalizzato al computo del fabbisogno concordatario; accertamento di eventuali omissioni, ai fini di quanto previsto dall art. 173 L.F.; il Commissario Giudiziale può procedere alla correzione di errori materiali le rettifiche non sono vincolanti (la sussistenza, l entità ed il rango dei crediti vanno risolte negli ordinari giudizi di cognizione). 14

15 Le funzioni del Commissario Giudiziale Informazione e segnalazione sulla base dell elenco di cui sopra e nel termine stabilito dal Tribunale nel decreto di apertura, comunicare ai creditori ai sensi dell art. 171, 2 L.F. un avviso contenente: la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore sommaria esposizione della proposta nelle sue linee essenziali; il decreto di ammissione, l indirizzo di posta elettronica certificata, l invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata in assenza, le successive comunicazioni vengono effettuate mediante deposito in Tribunale. «Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126» (art. 171, 3 L.F.) procedura del tutto eccezionale. 15

16 Le funzioni del Commissario Giudiziale Informazione e segnalazione redigere l inventario del patrimonio del debitore, facendosi assistere eventualmente da uno stimatore nominato dal Giudice Delegato (art. 172, 1 L.F.) la finalità è quella di propiziare il più possibile la formazione del consenso informato dei creditori redigere «una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi» (art. 172, 1 L.F.). Detta relazione deve essere comunicata nello stesso termine ai creditori. Nel passato detta relazione appariva funzionale al giudizio di meritevolezza che il Tribunale doveva pronunciare in sede di omologazione; oggi la funzione è quella di fornire ai creditori tutti gli elementi per permettere agli stessi di esprimere il loro voto e di verificare l eventuale esistenza di profili ex art. 173 L.F. 16

17 La relazione ex art. 172 L.F. del Commissario Giudiziale Nella Relazione ex art. 172 L.F., come precisato nel testo della norma, il Commissario Giudiziale procedere a illustrare : le cause del dissesto e la condotta del debitore analisi finalizzata all accertamento di eventuali profili di revoca del concordato preventivo ai sensi dell art. 173 L.F.; la proposta di concordato e le garanzie offerte ai creditori elemento di interesse per i creditori ammessi al voto per l espressione di voto; le utilità che potrebbero essere apportate a beneficio dei creditori in un eventuale fallimento tempi piuttosto ristretti per effettuare le verifiche (settantacinque giorni); l obiettivo è ridurre il più possibile il margine dell ignoto per i creditori. la Relazione ex art. 172 L.F. trova la propria finalità principale nell arricchire le conoscenze dei creditori e nel fornire agli stessi una gamma il più possibile ampia di informazioni idonee sia alla formazione del giudizio sulla convenienza e sulla fattibilità del piano concordatario (analisi delle garanzie offerte), sia all esercizio consapevole del diritto di voto in sede di adunanza. la relazione ex art. 172, L.F. deve essere trasmessa anche al Pubblico Ministero. 17

18 La relazione ex art. 172 L.F. del Commissario Giudiziale Esempio di relazione ex art. 172 L.F. (Sommario) 1.Brevi cenni storici sulla società debitrice; 2.Cause del dissesto e analisi economico patrimoniale e finanziaria (Analisi dei bilanci; Le cause della crisisecondo la Società ed a parere dell esponente Commissario); 3.Il piano concordatario proposto ai creditori dalla società debitrice (Attivo secondo le determinazioni della società, Il passivo secondo le determinazioni della società); 4.Verifica delle poste attive esperita dal Commissario Giudiziale; 5.Analisi delle poste passive esperita dal commissario giudiziale; 6.Fabbisogno del concordato e maggioranze; 7.Tempi previsti dal Commissario per il pagamento dell onere concordatario; 8.Convenienza del concordato rispetto al fallimento (Della eventuale variazione di poste debitorie e dell attivo nell ipotesi di fallimento; Del possibile esperimento di azioni revocatorie; Del possibile esperimento di azioni di responsabilità per danni agli organi sociali); 9.Dei comportamenti del debitore nel periodo successivo alla presentazione della domanda ex art. 161, 6 L.F. 10.Conclusioni. 18

19 Le funzioni del Commissario Giudiziale Informazione e segnalazione A seguito del deposito della relazione ex art. 172 L.F., sussistono obblighi informativi in capo al Commissario Giudiziale, ossia: il Commissario Giudiziale deve predisporre una relazione integrativa qualora vengano depositate proposte concorrenti nel termine di cui all art. 163, 4 L.F. (introdotto dal «Decreto Competitività»); La relazione integrativa deve essere predisposta altresì qualora «emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell espressione del voto» (art. 172, 2 L.F.); 19

20 Le funzioni del Commissario Giudiziale Il motivato parere ante omologa Il giudizio di omologa è disciplinato dall art. 180 L.F., il quale prevede che «Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale. ( ) Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere». Finalità fornire al Tribunale una piena informazione su ogni circostanza utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti accertativi e valutativi e deve contenere ogni fatto nuovo e/o elemento intervenuto successivamente al deposito della Relazione ex art. 172 L.F., ossia: indicazione del raggiungimento delle maggioranze; una analisi di eventuali novità intervenute con riferimento all attivo realizzabile ed al passivo accertato. Al termine dell elaborato il Commissario Giudiziale fornisce un parere nel quale illustra e argomenta la propria conclusione, favorevole o contraria, rispetto all omologazione della proposta concordataria. 20

21 Le funzioni del Commissario Giudiziale Informazione e segnalazione Inoltre nel corso della procedura: Informazione e segnalazione ai sensi dell art. 165, 5 L.F. «Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni»; Informazione e segnalazione nei casi di concordato preventivo in continuità di cui all art. 186-bis L.F.: «ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto» 21

22 Le funzioni del Commissario Giudiziale Nel corso della procedura inoltre: Vigilanza «Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale»; ai fini del recupero o della cessione dei crediti con l autorizzazione del giudice può avvalersi degli strumenti di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare di cui all art. 155-sexies disp. att. c.p.c. «anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragione di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti». 22

23 Le funzioni del Commissario Giudiziale Dopo l omologazione del concordato il Commissario Giudiziale: Vigilanza «ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione» (art. 185, 1 L.F.); Informazione e segnalazione riferisce «al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori»; Informazione e segnalazione nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti» (art. 185, 4 L.F.) Conclusa l esecuzione del concordato con continuità, il commissario giudiziale deve predisporre anche un «rapporto riepilogativo finale» redatto in conformità a quanto previsto dall art. 33, 5 L.F. e depositarlo con modalità telematiche (art. 16-bis, 9-quater, quinquies e septies d.l. 179/2012). 23

MODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO

MODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO MODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO L art. 82 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 ha revisionato il concordato in bianco. Per impedire condotte

Dettagli

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONCORDATO IN BIANCO (art. 82 decreto legge 21 giugno 2013, n. 69)

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONCORDATO IN BIANCO (art. 82 decreto legge 21 giugno 2013, n. 69) Segnalazioni Novità Normative MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONCORDATO IN BIANCO (art. 82 decreto legge 21 giugno 2013, n. 69) Le modifiche apportate dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 all art. 161

Dettagli

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267 REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) Vigente al: 13 5 2015 TITOLO

Dettagli

CONCORDATO PREVENTIVO (art. 160 l. fall.)

CONCORDATO PREVENTIVO (art. 160 l. fall.) CONCORDATO PREVENTIVO (art. 160 l. fall.) q PRESUPPOSTI: stato di crisi / insolvenza q FINALITÀ: liquidazione/risanamento dell impresa q INIZIATIVA debitore con PROPOSTA ai creditori: Ø RISTRUTTURAZIONE

Dettagli

LE PROCEDURE CONCORSUALI MINORI A.A. 2018/2019 DOTT.SSA M. BELLOMO

LE PROCEDURE CONCORSUALI MINORI A.A. 2018/2019 DOTT.SSA M. BELLOMO LE PROCEDURE CONCORSUALI MINORI A.A. 2018/2019 DOTT.SSA M. BELLOMO Se lo stato della crisi dell impresa non ha ancora assunto i caratteri della definitiva insolvenza, ed emerge l inidoneita della procedura

Dettagli

La relazione di attestazione di cui all'art. 161, 3 comma L.F.

La relazione di attestazione di cui all'art. 161, 3 comma L.F. DOCENTE A CONTRATTO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE La relazione di attestazione di cui all'art. 161, 3 comma L.F. 5 Maggio 2015 INDICE 1. Il concordato preventivo

Dettagli

Lo stato di pre-crisi e di crisi dell impresa

Lo stato di pre-crisi e di crisi dell impresa COMMISSIONE DIRITTO DELL IMPRESA: L accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. ROMA, 14 MARZO 2018 Lo stato di pre-crisi e di crisi dell impresa Marco Pochetti Membro Commissione Diritto

Dettagli

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. ( 1 ) Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo

Dettagli

Art Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate

Art Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate Art. 17 - Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all art. 15, il terzo

Dettagli

Il concordato di gruppo

Il concordato di gruppo Il concordato di gruppo di Commercialista telematico,, Luca Bianchi Pubblicato il 28 gennaio 2013 in Italia manca una normativa sui concordati di gruppo; la giurisprudenza, tuttavia, sta prendendo atto

Dettagli

PROCEDURE CONCORSUALI Disposizioni generali

PROCEDURE CONCORSUALI Disposizioni generali PROCEDURE CONCORSUALI Disposizioni generali r.d. 16.3.1942 n. 267 crisi del modello impostazione autoritaria / no diritto difesa espulsione del debitore dal ciclo produttivo non cura dell impresa e dei

Dettagli

Concordato in bianco e obblighi informativi

Concordato in bianco e obblighi informativi Concordato in bianco e obblighi informativi di Commercialista telematico, - Luca Bianchi Pubblicato il 26 novembre 2012 La nuova formulazione dell art. 161 L.F.1 Introdotta col DL 83/2012 (conv. in L.

Dettagli

IL DECRETO CRESCITA E SVILUPPO N.83 DEL 22/06/2012 in vigore dal 26/06/2012

IL DECRETO CRESCITA E SVILUPPO N.83 DEL 22/06/2012 in vigore dal 26/06/2012 IL DECRETO CRESCITA E SVILUPPO N.83 DEL 22/06/2012 in vigore dal 26/06/2012 L E P R O C E D U R E C O N C O R S U A L I D O P O I L D E C R E T O S V I L U P P O FINALITA DEL DECRETO: EVITARE IL DEFAULT

Dettagli

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI TESTI COORDINATI E AGGIORNATI Testo del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (in Gazzetta Uffi ciale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2015), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015,

Dettagli

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 1 di 109 24/08/2015 16.53 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 Testo del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2015), coordinato

Dettagli

Il rapporto tra il giudizio di impugnazione del diniego di omologazione del concordato e il giudizio di impugnazione della dichiarazione di fallimento

Il rapporto tra il giudizio di impugnazione del diniego di omologazione del concordato e il giudizio di impugnazione della dichiarazione di fallimento Il rapporto tra il giudizio di impugnazione del diniego di omologazione del concordato e il giudizio di impugnazione della dichiarazione di fallimento (Nota a Cass. SS. UU., 10.04.2017, n. 9146, Presidente

Dettagli

Cosa cambia. Articolo 161 Domanda di concordato

Cosa cambia. Articolo 161 Domanda di concordato Articolo 161 Domanda di concordato La domanda per l ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l impresa ha la propria

Dettagli

Il restyling delle procedure concorsuali

Il restyling delle procedure concorsuali Il restyling delle procedure concorsuali di Anna Maria Pia Chionna Pubblicato il 30 giugno 2015 insieme alle deleghe fiscali, il Governo ha emanato un Decreto Legge che intende migliorare alcune criticità

Dettagli

Le novità del Destinazione Italia sulla prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo

Le novità del Destinazione Italia sulla prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo Le novità del Destinazione Italia sulla prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo Autore: Maria Cristina Storchi e Andrea Novarese, Latham &

Dettagli

Legge 18 febbraio 2004, n. 39 (cosiddetta Legge Marzano )

Legge 18 febbraio 2004, n. 39 (cosiddetta Legge Marzano ) Legge 18 febbraio 2004, n. 39 (cosiddetta Legge Marzano ) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale

Dettagli

CONTENUTO DELLA PROPOSTA

CONTENUTO DELLA PROPOSTA CONTENUTO DELLA PROPOSTA PARAGRAFO I IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA A SEGUITO DELLA RIFORMA INTRODOTTA DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169, PUBB. IN GAZZ. UFF. N. 241 DEL 16 OTTOBRE 2007, CON EFFETTO DAL

Dettagli

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) Vigente al:

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) Vigente al: DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) Vigente al: 6-5-2014 Sezione VI Giustizia digitale Art. 17 Modifiche alla legge fallimentare e al decreto

Dettagli

Introduzione ai principi di attestazione

Introduzione ai principi di attestazione S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO XIX FORUM SAF: DAI PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO ALLE NORME DI COMPORTAMENTO Introduzione ai principi di attestazione Prof. Alessandro

Dettagli

Modifiche all art. 16-bis, d.l. n. 179/2012

Modifiche all art. 16-bis, d.l. n. 179/2012 Modifiche all art. 16-bis, d.l. n. 179/2012 Vecchio testo 9-sexies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice

Dettagli

DOMANDE PROVA SCRITTA. Diritto Commerciale 1. Corso di Laurea in Economia. Si informano gli studenti che:

DOMANDE PROVA SCRITTA. Diritto Commerciale 1. Corso di Laurea in Economia. Si informano gli studenti che: DOMANDE PROVA SCRITTA Diritto Commerciale 1 Corso di Laurea in Economia Si informano gli studenti che: la prima delle quattro risposte che corredano le domande è quella corretta. Arcavacata di Rende, 22

Dettagli

Legge 18 febbraio 2004, n. 39

Legge 18 febbraio 2004, n. 39 Legge 18 febbraio 2004, n. 39 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato

Dettagli

Istruttoria prefallimentare (art.15) (giudizio a cognizione piena e non più sommario)

Istruttoria prefallimentare (art.15) (giudizio a cognizione piena e non più sommario) Il fallimento (d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5) Il procedimento sino alla sentenza di fallimento Istruttoria prefallimentare (art.15) (giudizio a cognizione piena e non più sommario) Si svolge dinanzi al tribunale

Dettagli

NEWSLETTER 21/2015. Corato, 06 ottobre 2015 SOMMARIO

NEWSLETTER 21/2015. Corato, 06 ottobre 2015 SOMMARIO NEWSLETTER 21/2015 Corato, 06 ottobre 2015 SOMMARIO 1 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE Decreto Legge n. 83/2015 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 (c.d. Decreto Giustizia per la crescita)

Dettagli

LA COMUNICAZIONE TELEMATICA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E LE NUOVE MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INSINUZIONE AL PASSIVO

LA COMUNICAZIONE TELEMATICA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E LE NUOVE MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INSINUZIONE AL PASSIVO LA COMUNICAZIONE TELEMATICA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E LE NUOVE MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INSINUZIONE AL PASSIVO Modifiche alle Legge Fallimentare (R.D. 16.03.1942 N.267), artt. 31-bis,

Dettagli

IL PIANO ATTESTATO EX ART. 67 L.F.

IL PIANO ATTESTATO EX ART. 67 L.F. PROF. ALBERTO TRON INCARICATO DI ECONOMIA AZIENDALE NELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE - PUBBLICISTA CONSULENTE TECNICO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA IL PIANO

Dettagli

Crisi Aziendale Strumenti e Soluzioni

Crisi Aziendale Strumenti e Soluzioni Crisi Aziendale Strumenti e Soluzioni Andrea Pinto K&L Gates Milano Copyright 2012 by K&L Gates LLP. All rights reserved. FONTI Regio Decreto n. 267/1942 e successive modificazioni ( LF ) L. n.134/2012

Dettagli

Il "nuovo" concordato preventivo alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Sviluppo. (Avv. Davide Guardamagna)

Il nuovo concordato preventivo alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Sviluppo. (Avv. Davide Guardamagna) Il "nuovo" concordato preventivo alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Sviluppo (Avv. Davide Guardamagna) Milano, 23 novembre 2012 Introduzione Il cd Decreto Sviluppo Decreto Legge del 22 giugno

Dettagli

Stefano Negrini, avvocato Martedì 26 marzo 2013

Stefano Negrini, avvocato Martedì 26 marzo 2013 SCUOLA DI FORMAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA Anno 2012-2013 Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis e relative relazioni: Le relazioni del professionista dopo il Decreto

Dettagli

Premessa...» 5 Presentazione...» 7

Premessa...» 5 Presentazione...» 7 INDICE SOMMARIO Premessa...............................................» 5 Presentazione...» 7 Profili generali e presupposti del concordato preventivo 1. Profili generali e presupposti del concordato

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. L ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative

CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. L ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative 1 CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Mercoledì 9 novembre L ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative Dott. Davide Borla Dottore Commercialista

Dettagli

Rag. Simone Gori componente commissione di studio sul fallimento dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia

Rag. Simone Gori componente commissione di studio sul fallimento dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia Rag. Simone Gori componente commissione di studio sul fallimento dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE alla LEGGE FALLIMENTARE e al D.LGS

Dettagli

Sez. VI Giustizia Digitale - Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali (1)(A) Art. 16-bis.

Sez. VI Giustizia Digitale - Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali (1)(A) Art. 16-bis. DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ordinario n. 194 alla Gazz. Uff., 19 ottobre 2012, n. 245). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Ulteriori misure

Dettagli

Le procedure concorsuali

Le procedure concorsuali Le procedure concorsuali L imprenditore, nel corso dell esercizio della sua attività d impresa può venire a trovarsi in una situazione di difficoltà economica che gli impedisce di far fronte agli impegni

Dettagli

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale

Dettagli

CAPO IV - MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI Art. 12 (Revisione della legge fallimentare e del codice dei contratti pubblici)

CAPO IV - MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI Art. 12 (Revisione della legge fallimentare e del codice dei contratti pubblici) CAPO IV - MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI Art. 12 (Revisione della legge fallimentare e del codice dei contratti pubblici) 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate

Dettagli

rilevato che nel termine assegnato la documentazione prevista è stata depositata; valutato che il piano concordatario prevede la cessione di tutte le

rilevato che nel termine assegnato la documentazione prevista è stata depositata; valutato che il piano concordatario prevede la cessione di tutte le TRIBUNALE DI MANTOVA Il Tribunale di Mantova riunito in Camera di Consiglio e composto da: dott.luciano Alfani dott. Laura De Simone dott.francesca Arrigoni Presidente Giudice est. Giudice nel procedimento

Dettagli

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI ODCEC Torino in collaborazione con Aidda - Federmanager Minerva Gammadonna Apid con il Patrocinio di Regione Piemonte LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI a cura di Dott.ssa Cristina Chiantìa per il dell

Dettagli

Tribunale di Mantova - Sezione Seconda civile - Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio e composto da: dott. Luciano Alfani Presidente

Tribunale di Mantova - Sezione Seconda civile - Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio e composto da: dott. Luciano Alfani Presidente Tribunale di Mantova - Sezione Seconda civile - Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio e composto da: dott. Luciano Alfani Presidente dott. Andrea Gibelli Giudice dott. Laura De Simone

Dettagli

E riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale al professionista incaricato della relazione per il concordato preventivo?

E riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale al professionista incaricato della relazione per il concordato preventivo? E riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale al professionista incaricato della relazione per il concordato preventivo? Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto penale Al professionista che redige la relazione

Dettagli

Nuove modifiche alla normativa concorsuale e alle procedure esecutive: prime osservazioni al d.l. 27 giugno 2015, n. 83

Nuove modifiche alla normativa concorsuale e alle procedure esecutive: prime osservazioni al d.l. 27 giugno 2015, n. 83 Nuove modifiche alla normativa concorsuale e alle procedure esecutive: prime osservazioni al d.l. 27 giugno 2015, n. 83 1. Premessa. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015

Dettagli

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Disposizioni relative ai gruppi di imprese COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI Disposizioni relative ai gruppi di imprese dott.ssa Fabiola Di Francesco Pescara, 16 maggio 2019 Sede ODCEC di Pescara GRUPPI DI IMPRESE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI Nella

Dettagli

PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. a.a. 2018/2019 Dott.ssa M.Bellomo

PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. a.a. 2018/2019 Dott.ssa M.Bellomo PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO a.a. 2018/2019 Dott.ssa M.Bellomo La legge n. 3 del 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento i procedimenti di composizione della crisi da

Dettagli

1. All'articolo 4 bis del decreto legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a)

1. All'articolo 4 bis del decreto legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) D.L. 3 maggio 2004, n.119. Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza. (Gazzetta Ufficiale Serie Gen. n. - 106 del 7 maggio 2004). Art. 1. (Programmi

Dettagli

Titolo II capo Sesto Dell esercizio provvisorio e della liquidazione dell attivo D. L.vo n.5 (Gazzetta Ufficiale n.12 del 16.1.

Titolo II capo Sesto Dell esercizio provvisorio e della liquidazione dell attivo D. L.vo n.5 (Gazzetta Ufficiale n.12 del 16.1. Titolo II capo Sesto Dell esercizio provvisorio e della liquidazione dell attivo D. L.vo 9.1.2006 n.5 (Gazzetta Ufficiale n.12 del 16.1.2006) Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

Dettagli

Le modifiche alla legge fallimentare introdotte dal D.L. n. 83 del (in G.U. n. 147 del )

Le modifiche alla legge fallimentare introdotte dal D.L. n. 83 del (in G.U. n. 147 del ) Le modifiche alla legge fallimentare introdotte dal D.L. n. 83 del 27.06.2015 (in G.U. n. 147 del 27.06.2015) L art. 1 del D.L. 83 del 27 giugno 2015 introduce la modifica dell art. 182quinquies l.f. Art.

Dettagli

(elaborato sulla base del contributo offerto da 5 Tribunali del Triveneto) ***** . SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI) in persona dei Magistrati:

(elaborato sulla base del contributo offerto da 5 Tribunali del Triveneto) ***** . SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI) in persona dei Magistrati: ***** MODELLO DECRETO NOMINA PRE-COMMISSARIO (elaborato sulla base del contributo offerto da 5 Tribunali del Triveneto) ***** IL TRIBUNALE DI... SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI) in persona dei Magistrati: 1)

Dettagli

Corso di formazione per CURATORE FALLIMENTARE Catania, 6 maggio 2016

Corso di formazione per CURATORE FALLIMENTARE Catania, 6 maggio 2016 Corso di formazione per CURATORE FALLIMENTARE Gli adempimenti iniziali e la relazione ex art. 33 l.f. dott.ssa Daniela D Arrigo Corso di formazione per Curatore Fallimentare ADEMPIMENTI INIZIALI 1. Accettazione

Dettagli

CONCORDATO CON CONTINUITA AZIENDALE Art. 186-bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare), introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012,

CONCORDATO CON CONTINUITA AZIENDALE Art. 186-bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare), introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012, CONCORDATO CON CONTINUITA AZIENDALE Art. 186-bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare), introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 Agosto 2012, n. 134 ...

Dettagli

IL TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni forzate

IL TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni forzate IL TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni forzate riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.laura De Simone dott.giovanna Golinelli dott.giovanni

Dettagli

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni integrative e correttive del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento,

Dettagli

TRIBUNALE DI LIVORNO sezione fallimentare

TRIBUNALE DI LIVORNO sezione fallimentare N. C.P. 18/2018 TRIBUNALE DI LIVORNO sezione fallimentare Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Orlando Presidente rel. dott. Luigi Nannipieri Giudice

Dettagli

la crisi di impresa e le soluzioni legislative L istituto...21 Orientamenti...57

la crisi di impresa e le soluzioni legislative L istituto...21 Orientamenti...57 INDICE SOMMARIO 9 Premessa.............................................. pag. 5 Prefazione... 7 CAPITOLO I la crisi di impresa e le soluzioni legislative L istituto...17 CAPITOLO II IL CONCORDATO PREVENTIVO

Dettagli

Genova, 31 marzo 2016 Dr. Federico Diomeda. Corso Praticanti Diritto Fallimentare

Genova, 31 marzo 2016 Dr. Federico Diomeda. Corso Praticanti Diritto Fallimentare Genova, 31 marzo 2016 Dr. Federico Diomeda Corso Praticanti Diritto Fallimentare Le modifiche introdotte dal DL 27.6.2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015 n. 132 1 Articoli della

Dettagli

CONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt bis)

CONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt bis) 217 FALLIMENTO 1 Artt. 160-186bis CONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 160-186-bis) Presupposti: - oggettivo, STATO DI CRISI (comprensivo anche dello stato d insolvenza) - soggettivo,

Dettagli

Gli adempimenti nelle nuove disposizioni di legge

Gli adempimenti nelle nuove disposizioni di legge Le Comunicazioni a mezzo PEC nelle Procedure Concorsuali Gli adempimenti nelle nuove disposizioni di legge Fulvio Pizzelli Dottore Commercialista 21 marzo 2013 - Tribunale di Milano Riferimenti normativi

Dettagli

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE IL COMMISSARIO GIUDIZIALE 1) Poteri e funzioni nel concordato con cessioni di beni1 Nel precedente elaborato abbiamo analizzato le funzioni del commissario giudiziale nominato nella fase di pre-concordato.

Dettagli

DECRETO LEGGE 27 GIUGNO 2015 N. 83 Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'ammini

DECRETO LEGGE 27 GIUGNO 2015 N. 83 Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'ammini DECRETO LEGGE 27 GIUGNO 2015 N. 83 Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (G.U. n. 147 del 27 giugno 2015)

Dettagli

Brevi appunti sulle modifiche alla disciplina della ristrutturazione dei debiti

Brevi appunti sulle modifiche alla disciplina della ristrutturazione dei debiti Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Brevi appunti sulle modifiche alla disciplina della ristrutturazione dei debiti Le modifiche all articolo 182bis

Dettagli

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE. a cura del Dott. Riccardo Bartoli - ODCEC Pistoia

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE. a cura del Dott. Riccardo Bartoli - ODCEC Pistoia COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE a cura del Dott. Riccardo Bartoli - ODCEC STRUMENTI DEL DEBITORE IN CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE

Dettagli

RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (L. 7 Agosto 2012 N. 134)

RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (L. 7 Agosto 2012 N. 134) S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO COMMISSIONE GESTIONE CRISI D IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (L. 7 Agosto 2012 N. 134) CARLO BIANCO 9 Ottobre 2012 - Sala

Dettagli

GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONE FISCALI. Docente:Avv.

GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONE FISCALI. Docente:Avv. GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONE FISCALI Docente:Avv. Andrea Leoni Milano, 14 Settembre 2010 Le fonti RD 16 marzo 1942 nr. 267 (Legge fallimentare)

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione di S. Sanzo e M. Vitiello...

INDICE SOMMARIO. Presentazione di S. Sanzo e M. Vitiello... INDICE SOMMARIO Presentazione di S. Sanzo e M. Vitiello.............................. XV INTRODUZIONE LE LINEE GUIDA DELLE RIFORME E LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE RORDORF 1. Il Decreto Sviluppo......................................

Dettagli

GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO NELLA CRISI D IMPRESA. CONCORDARDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI.

GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO NELLA CRISI D IMPRESA. CONCORDARDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI. GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO NELLA CRISI D IMPRESA. CONCORDARDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI. Avv. Andrea Leoni Milano, 04 Aprile 2011 1 Le fonti RD 16 marzo 1942

Dettagli

TITOLO V LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CAPO I SEZIONE I Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti Articoli dal 125 al 137 C.c.i.

TITOLO V LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CAPO I SEZIONE I Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti Articoli dal 125 al 137 C.c.i. Codice della Crisi d Impresa e dell Insolvenza: le principali novità del ruolo di Curatore TITOLO V LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CAPO I SEZIONE I Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Dettagli

Intervento di Dario Finardi. Dario Finardi - V.lo San Bernardino 3, Verona 1

Intervento di Dario Finardi. Dario Finardi - V.lo San Bernardino 3, Verona 1 DIALOGHI SU CRISI E INSOLVENZA *** «Il vaglio del tribunale. Le condizioni di legalità dell attestazione ed il perimetro dell eccezione di inammissibilità» Intervento di Dario Finardi 1 Dibattito dottrinale

Dettagli

Concordato con riserva, offerta da parte di soggetto già individuato e procedimento competitivo

Concordato con riserva, offerta da parte di soggetto già individuato e procedimento competitivo Concordato con riserva, offerta da parte di soggetto già individuato e procedimento competitivo Tribunale di Rovigo, 17 novembre 2015. Presidente D Amico. Estensore Martinelli. Concordato preventivo -

Dettagli

LE ATTESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA

LE ATTESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA Giampaolo Provaggi DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI CHARTERED ACCOUNTANTS & TAX ADVISORS & LE ATTESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA MODIFICHE ALL ART. 160 ED ALL ART. 161 L.F. ART. 160 - U.CO. INTRODUZIONE

Dettagli

GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA. e per la. SALVAGUARDIA del PATRIMONIO AZIENDALE e PERSONALE

GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA. e per la. SALVAGUARDIA del PATRIMONIO AZIENDALE e PERSONALE Newsletter del 2.12.2014 GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA e per la SALVAGUARDIA del PATRIMONIO AZIENDALE e PERSONALE Dal Piano Attestato al Concordato Preventivo, passando per l Accordo

Dettagli

Schemi 10A 10B 10C 10D 10E 15A 15B 16A 16B 16C

Schemi 10A 10B 10C 10D 10E 15A 15B 16A 16B 16C INDICE Schemi 1 Presupposti del fallimento (artt. 1-5)... 3 2 Dichiarazione di fallimento: iniziativa e competenza (artt. 6-9)... 4 3 Dichiarazione di fallimento: incompetenza (art. 9-bis)... 5 4A Dichiarazione

Dettagli

Scuola del Curatore Fallimentare Il Programma di Liquidazione e i contratti pendenti I CONTRATTI PENDENTI. MODALITA E NOVITA DAL 2015 Dlgs 83/2015

Scuola del Curatore Fallimentare Il Programma di Liquidazione e i contratti pendenti I CONTRATTI PENDENTI. MODALITA E NOVITA DAL 2015 Dlgs 83/2015 I CONTRATTI PENDENTI MODALITA E NOVITA DAL 2015 Dlgs 83/2015 PRINCIPALE NOVITA Modifica dell art 169 bis in tema di concordato preventivo a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs 83/2015 : il debitore,

Dettagli

19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART BIS COD. PROC. CIV.

19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART BIS COD. PROC. CIV. Formulario annotato dell esecuzione 19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 492- BIS COD. PROC. CIV. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (1) IL... (2) rilevato

Dettagli

TRIBUNALE DI LIVORNO sezione fallimentare

TRIBUNALE DI LIVORNO sezione fallimentare N. C.P. 6/2018 TRIBUNALE DI LIVORNO sezione fallimentare Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Orlando dott. Luigi Nannipieri dott. Franco Pastorelli

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1

INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 1. La crisi dell impresa e la nuova soluzione legislativa... 1 2. Le principali novità del concordato preventivo... 9 3. La natura del nuovo concordato

Dettagli

Il ruolo del Dottore Commercialista e la crisi d impresa

Il ruolo del Dottore Commercialista e la crisi d impresa S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Scuola per la preparazione all Esame di Stato Il ruolo del Dottore Commercialista e la crisi d impresa RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (D.L. 22 GIUGNO 2012

Dettagli

La relazione di attestazione ex art 186 bis, co. 2, e co. 3 e 4, lett. a)

La relazione di attestazione ex art 186 bis, co. 2, e co. 3 e 4, lett. a) La relazione di attestazione ex art 186 bis, co. 2, e co. 3 e 4, lett. a) Commissione Diritto dell impresa Odcec Roma Roma, 11 aprile 2016 1 Quadro normativo Art. 186 - bis L.F. concordato con continuità

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le disposizioni sull'erogazione di provvista finanziaria alle imprese in crisi, di promuovere la contendibilità

Dettagli

A cura dell avv. Maurizio Argento Fonte di produzione Unione Triveneta

A cura dell avv. Maurizio Argento Fonte di produzione Unione Triveneta A cura dell avv. Maurizio Argento Fonte di produzione Unione Triveneta Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le disposizioni sull'erogazione di provvista finanziaria alle imprese

Dettagli

Il concordato preventivo in continuità: il caso ATP Esercizio S.r.l.

Il concordato preventivo in continuità: il caso ATP Esercizio S.r.l. ODCEC DI GENOVA CORSO SULLE PROCEDURE CONCORSUALI Il concordato preventivo in continuità: il caso ATP Esercizio S.r.l. Genova, 27 febbraio 2018 Avv. Giovanni Bravo Premessa: ATP Esercizio A. La Società

Dettagli

Procedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017

Procedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017 Procedure Concorsuali e Risanamento d Impresa Corso di Alta formazione 2017 Napoli 200 ore Febbraio - Dicembre 2017 1 Procedure concorsuali e risanamento d impresa Periodo: febbraio 2017 dicembre 2017

Dettagli

Capo I Facilitazione della finanza nella crisi

Capo I Facilitazione della finanza nella crisi Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132. - Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento

Dettagli

Dispaccio Anticrisi a cura di Elisabetta Ciuffa

Dispaccio Anticrisi a cura di Elisabetta Ciuffa Dispaccio Anticrisi a cura di Elisabetta Ciuffa 5 agosto 2013 5 agosto 2013 numero 0 Numero 0 Camera di Commercio di Roma Indebitamento patologico e credito illegale nella crisi attuale. Convegno L emersione

Dettagli

IL CONCORDATO IN CONTINUITA LE MODIFICHE PROCEDURALI AL CONCORDATO PREVENTIVO INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO

IL CONCORDATO IN CONTINUITA LE MODIFICHE PROCEDURALI AL CONCORDATO PREVENTIVO INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO IL CONCORDATO IN CONTINUITA LE MODIFICHE PROCEDURALI AL CONCORDATO PREVENTIVO INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO Avv. Prof. Umberto Ferrari Cremona, 15 febbraio 2013 Obiettivo: continuità aziendale Oggetto

Dettagli

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (GU n. 302 del 29-12-2012) Art. 1, comma 19 Al decreto-legge 18 ottobre

Dettagli

INDICE. 1 Il Tribunale fallimentare

INDICE. 1 Il Tribunale fallimentare INDICE 1 Il Tribunale fallimentare di MARIACARLA GIORGETTI 1. La competenza del Tribunale fallimentare.................. 1 1.1. La competenza per materia e per territorio............. 1 1.2. Il concetto

Dettagli

Giudice Delegato Dr.ssa Caterina Asciutto

Giudice Delegato Dr.ssa Caterina Asciutto Creditore: Ordine Dei Farmacisti (C.F. ) N. 05/2016 R.C.P. TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO FARMACIA BOVA S.A.S. DELLA DOTT.SSA CATERINA BOVA & C. Giudice Delegato

Dettagli

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014 ATTI DEPOSITABILI TELEMATICAMENTE CON VALORE LEGALE PRESSO I TRIBUNALI CIVILI ITALIANI SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014 Presso il Tribunali Civili del territorio nazionale - OBBLIGO ai termini della normativa

Dettagli

Il concordato in continuità aziendale: continuità in gestione diretta e in conto terzi. L affitto di azienda

Il concordato in continuità aziendale: continuità in gestione diretta e in conto terzi. L affitto di azienda Il concordato in continuità aziendale: continuità in gestione diretta e in conto terzi. L affitto di azienda Commissione Diritto dell impresa Odcec Roma Dott. Ettore Giovannetti Roma, 26 febbraio 2015

Dettagli

Codice di procedura civile. Estratto. Art. 61. Consulente tecnico

Codice di procedura civile. Estratto. Art. 61. Consulente tecnico Codice di procedura civile Estratto Art. 61 Consulente tecnico Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di

Dettagli

Opposizione allo stato passivo ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini

Opposizione allo stato passivo ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini Opposizione allo stato passivo ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto civile e commerciale Nei giudizi di opposizione allo stato

Dettagli

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9

Dettagli

Il nuovo diritto fallimentare nella sua pratica applicazione. Come strutturare un concordato fallimentare

Il nuovo diritto fallimentare nella sua pratica applicazione. Come strutturare un concordato fallimentare Il nuovo diritto fallimentare nella sua pratica applicazione Siena, 16 aprile 2009 Come strutturare un concordato fallimentare Dott. Eros Ceccherini Chi può presentare la proposta di concordato Uno o più

Dettagli

1 Corso di alta formazione per Compositori della crisi da sovraindebitamento

1 Corso di alta formazione per Compositori della crisi da sovraindebitamento 1 Corso di alta formazione per Compositori della crisi da sovraindebitamento Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento Ordine degli Avvocati di Benevento Università degli

Dettagli