Dispaccio Anticrisi a cura di Elisabetta Ciuffa

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1 Dispaccio Anticrisi a cura di Elisabetta Ciuffa 5 agosto agosto 2013 numero 0 Numero 0 Camera di Commercio di Roma Indebitamento patologico e credito illegale nella crisi attuale. Convegno L emersione anticipata della crisi d impresa. Primi commenti al Decreto Legge Sviluppo Art. 161 l. fall. (attuale testo con emendamenti Camera dei deputati) Associazione Sindacale Notai Lombardia Quaderno n. 22 Indebitamento patologico e credito illegale nella crisi attuale La Camera di Commercio di Roma, nell ambito del Progetto di sicurezza partecipata dedicata alle imprese ha realizzato una ricerca sulle dimensioni del rischio e prospettive per imprese e famiglie produttrici dal titolo Indebitamento patologico e credito illegale nella crisi attuale. Lo studio evidenzia il disagio in cui versano le imprese testimoniato dalla numerosità dei fallimenti dichiarati e dall aumento delle sofferenze bancarie (che, solo a Roma e provincia superano il 10% del totale nazionale) e sottolinea la necessità che i principali attori istituzionali ed economici del territorio (istituzioni, banche, associazioni di categoria) intraprendano azioni condivise di prevenzione e contrasto alle varie forme di criminalità economica La ricerca esamina il fenomeno dell usura e la sua diffusione nazionale per concludere con i dati a livello nazionale e regionale. Due focus finali sono dedicati: - alle informazioni sui finanziamenti accordati al sistema imprenditoriale, ai finanziamenti utilizzati e alle sofferenze bancarie nel periodo e (dati banca d Italia); la divisione temporale consente di meglio evidenziare come nel primo periodo si è prodotto uno sviluppo economico considerevole che ha trovato sostegno nei finanziamenti resi disponibili dal sistema bancario mentre nel secondo periodo si è verificata una consistente e progressiva riduzione dei finanziamenti accordati a causa della riduzione dell attività produttiva e conseguente aumento delle sofferenze bancarie (riepilogate in una tabella per ripartizioni geografiche); - agli effetti della spesa per gioco d azzardo con una valutazione sull impatto del fenomeno sulla spesa di welfare, sulla politica fiscale e tributaria, sulla esposizione del sistema bancario, sull economia in generale. Nelle considerazioni conclusive la situazione emersa dallo studio viene riassunta con riferimento alle famiglie, alle banche, alle imprese. I dati macroscopici evidenziano come nel Lazio ed in particolare a Roma si concentrano sofferenze bancarie superiori all 11% del totale nazionale e che le cessazioni di imprese per fallimento nel Lazio hanno una concentrazione pari al 14,19% del totale nazionale. Brevi raccomandazioni finali riassunti in: rilancio della domanda, efficienza dei comportamenti della PA, idonea strategia di servizio del sistema di sicurezza pubblica e della giustizia penale, efficienza della giustizia civile, miglioramento dei criteri operativi delle istituzioni finanziarie e creditizie, apporto delle associazioni di categoria verso i loro stakeholders, politiche di welfare in tempo di Grande Crisi, ricerca indipendente e oggettiva per il monitoraggio dei fenomeni. Indebitamento patologico e credito illegale nella crisi attuale

2 Convegno L emersione anticipata della crisi d impresa. Primi commenti al Decreto Legge Sviluppo. L 11 luglio scorso a Roma, nella splendida cornice del Tempio di Adriano a piazza di Pietra, illustri relatori hanno partecipato al convegno dal titolo L emersione anticipata della crisi d impresa. Primi commenti al decreto legge Sviluppo. L evento si è svolto a pochi giorni dall entrata in vigore delle nuove norme sul concordato preventivo con riserva introdotte dal decreto del fare con decorrenza 22 giugno 2013 attualmente in via di conversione. Il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, Dott.ssa Giovanna Russo, ha illustrato la nuova formulazione dell art. 161 l. fall. ed ha fornito indicazioni operative evidenziando le criticità emerse nella gestione delle procedure di concordato preventivo con riserva. Il Consigliere Roberto Fontana Giudice delegato presso il Tribunale di Milano - ha illustrato i risultati dell indagine condotta sulle procedure di concordato preventivo con riserva presentate presso il Tribunale di Milano dal 11/9/2012 (entrata in vigore del decreto sviluppo) al 31/12/2012 (rilevamento al 15/6/2013). Ha poi illustrato l esito delle analisi effettuate dall Osservatorio crisi di impresa Università Bocconi e dell Università degli studi di Brescia. Il risultato che ne emerge è un deciso incremento delle procedure di concordato preventivo, la prevalenza dei concordati di pura liquidazione rispetto a quelli in continuità aziendale (solo il 3%), la diminuzione della percentuale offerta ai creditori privilegiati e chirografari. Il Dott. Fontana ha poi evidenziato come nel 90% dei casi i debiti vengono soddisfatti al 10% e solo un terzo dei ricorsi arriva all omologa. Un altro interessante dato che si ricava dall analisi dei bilanci delle società in concordato preventivo è che l 87% delle imprese già nei tre anni precedenti alla presentazione del concordato si trovavano in una situazione di alta probabilità di fallimento (l analisi è stata condotta secondo la formula di Altman ove: Z-score < 1,8 probabilità di fallimento elevata). Si è posto l accento sull importanza della prevenzione nella gestione e nel superamento della crisi dell impresa evidenziando come l alternativa del concordato preventivo spesso è subita dai creditori come male minore e non come concreto ed efficace strumento in grado di ricollocare l impresa sul mercato. Nella pagina seguente viene riportata l attuale formulazione dell art. 161 l. fall. con le modificazioni apportate dal DL 69/2013 in rosso; in verde sono evidenziati gli emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati. Attualmente il D.L.è all esame del Senato per la conversione in legge entro il 21 agosto p.v..

3 Art. 161 l. fall. - Domanda di concordato (in rosso le modifiche introdotte dall art. 82 DL 69/2013 e in verde gli emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati) I. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. II. Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta III. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. IV. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152. V. La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. VI. L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all elenco nominativo dei creditori con l indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore puo' depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con il decreto che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all articolo 163, secondo comma, n. 3, e si applica l articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell articolo 18. VII. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale puo' assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111. VIII. Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori. IX. La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. X. Fermo quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

4 D.L. 69/2013 art. 82 Modifiche all art. 161 Legge Fallimentare Dossier Senato L art. 82, comma 1, lett. a), del D.L. 69/2013 modifica l art. 161, sesto comma, LF prevedendo che l imprenditore che presenti la domanda per il concordato in bianco debba presentare insieme non solo i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ma anche l elenco nominativo dei creditori con l indicazione dei rispettivi crediti. L art. 82, comma 1, lett. b), del D.L. 69/2913, aggiunge due periodi all art. 161, sesto comma, LF, in base a cui: il Tribunale, nel fissare un termine per la presentazione del piano, può nominare il commissario giudiziale (in precedenza invece la nomina del commissario da parte del Tribunale poteva avere luogo solamente con il decreto con cui è dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, successivamente alla presentazione del piano); si applica l art. 170, secondo comma, LF, in base a cui i libri su cui è stato annotato il decreto di ammissione al concordato sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale; il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al Tribunale, il quale nelle forme seguite per la dichiarazione di fallimento e verificata la sussistenza delle condotte stesse può con decreto dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o del p.m., accertati i presupposti per la dichiarazione di fallimento, lo dichiara con sentenza reclamabile ai sensi dell art. 18 LF (reclamo del debitore e di qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d appello nel L art. 82, comma 2, del D.L. 69/2013 integra l art. 161, settimo comma, LF, concernente gli atti urgenti di straordinaria amministrazione che il debitore può compiere fino al decreto di apertura del concordato preventivo, previa autorizzazione del Tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. In base alla modifica introdotta il Tribunale ha altresì l'obbligo di acquisire il parere del commissario giudiziale. In fine, il comma 3 dell art. 82 sostituisce l art. 161, ottavo comma, della L.F., specificando ulteriormente gli obblighi informativi periodici disposti dal Tribunale, che il debitore deve assolvere. In base alle modifiche introdotte: è precisato che gli obblighi informativi sono relativi anche all attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano; è stabilito che tali obblighi debbono essere assolti con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, se nominato; il debitore, con periodicità mensile, deve depositare una situazione finanziaria dell impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere; quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il Tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale, se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo (sarebbe il termine per la presentazione del piano e della documentazione). Il Tribunale può in ogni momento sentire i creditori.

5 Conversione in legge D.L. 69 del 21/06/2013 Gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati Gli emendamenti presentati al Senato Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell esame presso la Camera dei deputati, riconosce, al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, il privilegio generale sui mobili di cui all articolo bis, comma 1, numero 5), c.c., spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, a condizione che le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione cooperativa di cui agli articoli 2-7 del D.Lgs. 220/2002, recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi. Le proposte di modifica attualmente all esame del Senato prevendono in estrema sintesi: obbligatorietà della nomina del Commissario Giudiziale; - la previsione che la nomina del commissario possa avvenire solo nei casi di concordato in continuità aziendale ovvero, laddove venga richiesto, dal debitore; - il riconoscimento della prededuzione ex art. 111 l. fall. ai crediti derivanti da somministrazioni, forniture e appalti eseguiti nei tre mesi antecedenti il deposito del ricorso di cui all art. 161 l. fall. comma 6 e funzionali all esercizio dell impresa; - la previsione che il c.p. diverso da quello in continuità aziendale debba prevedere il pagamento di almeno il 30% dell ammontare dei crediti chirografari; - la modifica dell art. 178 l. fall. con soppressione del voto per silenzio- assenso; - la previsione che il Tribunale possa stabilire già nel decreto di fissazione del termine il deposito di una somma pari al 10% delle spese che si presumono necessarie per la procedura da versare entro 20 giorni; - nel piano deve essere indicata la missione che l azienda intenderà perseguire ovvero quali strategie aziendale adotterà per aumentare il volume di fatturato, i business sui quali investirà e le politiche perseguite in materia di personale; - la riduzione del termine per la presentazione della proposta compreso tra trenta e sessanta giorni prorogabile di non oltre trenta giorni per giustificati motivi. - la previsione della

6 Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia Composizione della crisi da sovraindebitamento Via di fuga per consumatori, professionisti e piccoli imprenditori? Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E nella crisi che sorgono l inventiva, le scoperte e le grandi strategie. L associazione sindacale dei notai della Lombardia ha pubblicato il quaderno n. 22 interamente dedicato alla composizione della crisi da sovraindebitamento. Il quaderno raccoglie le conclusioni di un lavoro realizzato all interno delle tappe di un convegno itinerante nel periodo da ottobre a dicembre 2012 coordinato dal Notaio Alessandra Mascellaro di Como e dimostra l interesse della categoria professionale ala materia atteso che nel novero dei soggetti che possono svolgere i compiti attribuiti agli OCC sono compresi i notai Lo studio affronta ed approfondisce il tema del procedimento, dei poteri e le funzioni del Tribunale, l attività degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento, le implicazioni sull attività notarile della L. 3/2012. Viene infine esaminato un caso pratico. Quaderno 22 Associazione Sindacale Notai Lombardia Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Albert Einstein

7 Associazione no profit Via Fulcieri Paulucci de Calboli n Roma Codice fiscale Posta elettronica info@anticrisi.net Il Tribunale di Torino nello spazio Servizi al cittadino come fare per.. ha pubblicato una scheda riepilogativa sulla composizione della crisi da sovraindebitamento con le principali indicazioni Vai al sito: torino.it/it/content/in dex/26760 Il sito portale informativo delle procedure esecutive e concorsuali pubblica i documenti di tre procedure di composizione della crisi (una a Milano, una a Catania e una a Tivoli) Il Tribunale di Roma ha pubblicato la circolare contenente indicazioni operative rivolte ai curatori e ai commissari per l attivazione degli indirizzi PEC dedicati alle procedure concorsuali. La circolare contiene altresì le istruzioni per i creditori ai fini della presentazione della domanda di ammissione al passivo. Circolare Tribunale di Roma 179 Visita il nostro sito

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