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Accertare e dichiarare la correttezza del saldo del conto corrente oggetto di causa e per l effetto respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate e comunque non provate. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 22 marzo 2016, Impresa Individuale Renato Prevedello (d ora in poi anche solo Prevedello) ha convenuto in giudizio Monte dei Paschi di Siena S.p.A., chiedendo l accertamento dell illegittima capitalizzazione degli interessi a debito sul conto corrente ordinario n. 1041 (poi n. 104/E, infine n. 104.96), dell illegittima applicazione di interessi usurari e ultralegali, C.M.S. e spese di chiusura trimestrale; per l effetto, chiedeva la condanna della Banca al pagamento in favore di Prevedello della somma di 14.692,73. Con comparsa di costituzione e risposta del 29 giugno 2016, si è costituita nel presente giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. eccependo, in via preliminare, l inammissibilità della domanda attorea, la decadenza e la carenza di interesse ad agire ex art. 2034 c.c., nonché la prescrizione quinquennale e decennale dei diritti vantati dalla attrice; nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande attoree. È seguito rituale scambio di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.; in particolare con la prima memoria parte attrice ha ridotto il petitum, espungendo la domanda di ripetizione per interessi ultralegali. La causa è stata istruita tramite CTU contabile a cura della dott.ssa Elena Mercante. All esito è stata fissata udienza di precisazione delle conclusione per il giorno 25 gennaio 2018, a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto della presente controversia è il conto corrente di corrispondenza n. 1041 (poi n. 104/E e 104.96), intestato a Impresa Individuale Renato Prevedello ed acceso in data 28.05.2002 presso l allora Banca Popolare Veneta filiale di Maserada sul Piave (TV), oggi Monte dei Paschi di Siena S.p.a. In particolare, l attore ha dimesso in atti gli estratti conto trimestrali, ovvero riassunti scalari ed elementi per il conteggio delle competenze, afferenti il rapporto di conto corrente oggetto di causa dal 4 trimestre 1996 al 1 trimestre 2013 (cfr. doc. da 4 a 65 attore) e il convenuto ha prodotto i contratti che hanno regolato il rapporto di conto corrente de quo. A tal proposito, va preliminarmente respinta l eccezione della Banca di inammissibilità della domanda per inidoneità degli estratti conto dimessi. Nel caso di specie, la documentazione contabile prodotta da parte attrice risulta idonea a sostenere la domanda svolta in giudizio, tanto che ha consentito il CTU di svolgere l incarico peritale assegnato, portando ad una valida ricostruzione dei rapporti di conto corrente, effettuando un conteggio corretto ed attendibile sotto il profilo logico e tecnico, richiamando e spiegando in modo accurato e diffuso i criteri utilizzati. In tal senso va osservato che il metodo cd. sintetico, pur non consentendo un analitica e giornaliera ricostruzione dei movimenti di conto, nondimeno è attendibile in quanto supportato da dati di partenza oggettivi. Dunque, si può dire che parte attrice, con la produzione documentale esaminata dal perito, ha assolto al proprio onere della prova. Viceversa, grava sul convenuto che contesta le conclusioni della consulenza dimostrare in quale misura i calcoli della CTU debbano essere rivisti, eventualmente producendo analitica documentazione. Ebbene, a fronte della documentazione prodotta da Prevedello e del risultato sufficientemente certo raggiunto dal CTU, la Banca non ha adempiuto al suddetto onere. Sotto altro profilo, la Banca ha eccepito l incompletezza della documentazione contabile dimessa dall attore. 2

Anche tale censura è infondata. Al riguardo, si rileva che parte attrice ha prodotto tutte le contabili trimestrali a partire dal 4 trimestre 1996 sino alla estinzione del conto (1 trimestre 2013), con le sole eccezioni di 6 trimestri (seconda e terza contabile trimestrale dell anno 1996, terzo trimestre 1997, primo e terzo trimestre 1999, terzo trimestre 2010). Peraltro, la correntista non ha agito in ripetizione per i periodi mancanti (6 trimestri su conto corrente di 17 anni), ma solo per quelli oggetto di produzione documentale. Sempre in via preliminare, vanno rigettate le difese di parte convenuta di decadenza per mancata contestazione degli estratti conto nei termini di legge e di carenza di interesse per aver il correntista adempiuto ad una obbligazione naturale. Quanto alla prima, basti rammentare il consolidato insegnamento della Suprema Corte <<Ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti>> (Cass., n. 11626 del 26/05/2011). Quanto alla seconda, il pagamento eseguito dal correntista non è sussumibile nell adempimento di un obbligazione naturale; difetta, infatti, il requisito della spontaneità nell adempimento, in quanto il correntista ha pagato ritenendo che si trattasse di pagamenti giuridicamente dovuti e leciti. Tanto premesso, la causa è stata istruita tramite una consulenza tecnica d ufficio, a cura della Dott.ssa Mercante Elena, che viene posta alla base della presente decisione in quanto ritenuta logica, completa e attendibile. In particolare il C.T.U. ha proceduto, con metodologia esente da vizi e conformemente al quesito, a verificare il Tasso di Interesse Effettivo Globale, l applicazione Commissioni di Massimo Scoperto, l importo degli eventuali interessi anatocistici e le spese di chiusura periodica del conto. Quanto al TEG praticato durante il rapporto, ponendolo in confronto con i tassi soglia previsti per l usura, è emerso che la Banca ha superato le soglie usurarie nei seguenti trimestri: II, III e IV trimestre 2001, I e III trimestre 2002, I, II e III trimestre 2004, I, II, III e IV trimestre 2005 e I trimestre 2006. Con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, lo scrivente ritiene che non vi sia necessità di dilungarsi sulle questioni inerenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei contratti di conto corrente stipulati anteriormente all entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 (ex multis: Cass. S.U. n. 21095/2004, Cass. n. 1816/2017). Peraltro, anche con riferimento al periodo successivo all entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è legittima solo ove oggetto di specifica pattuizione scritta approvata dal cliente (art. 7 co. 3), posto che comporta un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. Nel caso di specie, osservato che il contratto di conto corrente accesso nel 1996 prevede diverse periodicità di capitalizzazione tra interessi attivi (annuali) e passivi (trimestrali), considerato altresì che successivamente alla delibera del CICR del 2000 non risulta pattuita tra le parti alcuna clausola di capitalizzazione reciproca degli interessi, l ausiliario del Giudice ha correttamente escluso la capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del rapporto documentata. Quanto invece alle C.M.S., l ausiliario del giudice ha correttamente escluso gli addebiti, posto che dalla documentazione in atti non risultano indicati e convenuti tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione; in particolare, difetta l indicazione sulle specifiche modalità di calcolo. Infine il C.T.U. ha correttamente escluso l addebito per spese fisse di chiusura periodica del conto in assenza di specifica pattuizione sottoscritta dalle parti. 3

Pertanto, la Banca è tenuta a restituire a parte attrice l importo complessivo di 8.770,14 (cfr. ipotesi A a) pag. 22 elaborato peritale). Infine, l istituto di credito convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. e decennale del diritto alla ripetizione dei pagamenti asseritamente illegittimi. Quanto alla prima, si rileva che non è stato azionato il diritto di riscossione di interessi maturati su credito scaduto, ma la restituzione o riaccredito di quanto pagato e non dovuto. Risulta dunque inconferente il richiamo all art. 2948 n. 4 c.c. Quanto al secondo profilo invece, si rammenta che i versamenti effettuati dal correntista in conto corrente si distinguono in solutori e ripristinatori: i primi, effettuati a fronte di importi extra fido, configurano veri e propri pagamenti e, dunque, il termine decennale di prescrizione per la ripetizione dell indebito decorre dal momento della loro esecuzione; i secondi, che si collocano all interno del fido accordato al cliente, non possono essere configurati come veri e propri pagamenti in quanto non modificano la provvista concessa al correntista, sicché il termine prescrizionale decorre dalla chiusura del rapporto, momento nel quale si perfezionano i pagamenti (Cass. S.U. n. 24418 del 02.12.10); quanto all onere della prova, i versamenti eseguiti in corso di rapporto su conto corrente hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all accipiens, sicché grava sulla Banca l onere di dimostrare il carattere solutorio dei versamenti (Cass. n. 4518/2014). Nel caso di specie, osservato che il conto corrente di corrispondenza è stato estinto il 1 trimestre 2013, gli unici versamenti che rilevano ai fini della prescrizione sono quelli di natura solutoria. Ebbene, la Banca non ha adempiuto al predetto onere probatorio. Invero, il C.T.U. non ha potuto procedere alla verifica in punto prescrizione attesa la mancata produzione degli estratti conto mensili, carenza peraltro neppure sanata dalla convenuta nel corso delle operazioni peritali. Va pertanto respinta anche tale eccezione. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste interamente a carico della convenuta in ragione della soccombenza dell istituto di credito e considerato altresì che la condotta illecita di quest ultima ha determinato l instaurazione del presente giudizio. Le spese della C.T.U., già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e integralmente a carico della convenuta con condanna della stessa a restituire quanto anticipato a tale titolo dall attore Parimenti le spese del C.T.P. attoreo, pari ad euro 1167,66, vengono poste integralmente a carico della banca soccombente. P.Q.M. Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3140/2016, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta: 1) Accertata l illegittimità della capitalizzazione periodica di interessi passivi, dell applicazione di C.M.S., dell addebito di spese di chiusura periodica trimestrale e di interessi usurari, condanna BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA a pagare alla attrice la somma complessiva di 8.770,14, oltre interessi dalla domanda al saldo. 2) Condanna BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA a pagare in favore dell attore le spese di lite, con distrazione delle stesse a favore del procuratore avv.to fabiani Franco dichiaratosi anti- statario che si liquidano come segue: Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della Causa: Da 5.201 a 26.000 Fase di studio della controversia: 875,00 Fase introduttiva del giudizio: 740,00 Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.600,00 4

Fase decisionale: 1.620,00 Compenso tabellare: 4.835,00 Spese generali (15% sul compenso totale ): 725,25 TOTALE 5.560,25 oltre IVA E CPA. Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di CTP, che ammontano a complessivi Euro 1167,66 3) Pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente e per l intero a carico di parte convenuta, condannando la stessa a restituire a parte attrice quanto anticipato per la ctu Treviso, li 25.5.2018 Il Giudice Unico (Deli Luca) 5