CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI Sanità



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Il Divulgatore n 10-11/2005 Condizionalità un modo nuovo di fare agricoltura Pagg. 26-38 CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI Sanità COMPULSORY MANAGEMENT CRITERIA (CMC-HEALTH) Identification and registration of animals (Act A6 Directive 92/102/EEC, Act A7 Commission Regulation (EC) No 2629/97, Act A8 - Regulation (EC) No 1760/2000,Act 8 bis Council Regulation (EC) No 21/2004 Release and trade of phytosanitary products (Act 9 Directive 91/414/EEC) Use of hormones in animal husbandry (Act 10 Directive 96/22/EC) General Principles and requirements of food law (Act 11 EC Regulation No 178 /2002) Rules for prevention, control and eradication of certain diseases in animal husbandry (Act 12 EC Regulation No 999/2001,Act 13 Council Directive 85/511/EEC, Act 14 Council Directive 92/119/EEC, Act 15 Council Directive 2000/75/EC) Atti della condizionalità e riferimenti legislativi Obbligatori dal 1 gennaio 2005 Identificazione e registrazione degli animali - Atto A6 - Direttiva 92/102/Cee relativa all identificazione e alla registrazione degli animali - Atto A7 - Regolamento Ce 2629/97 (abrogato dal Reg. Ce 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Reg. Ce 820/97 (abrogato dal Reg. Ce 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini - Atto A8 - Regolamento Ce 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all etichettatura delle carni bovine e dei prodotti di carni bovine e che abroga il Reg. Ce 820/97 - Atto 8 bis - Regolamento (Ce) 21/2004 riferito al sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. 1782/2003 e le direttive 92/102/Cee e 64/432/Cee; articoli 3, 4 e 5 Obbligatori dal 1 gennaio 2006 Immissione e commercio dei prodotti fitosanitari - Atto 9 - Direttiva 91/414/Cee del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Impiego di sostanze ormonali nell attività di allevamento - Atto 10 - Direttiva 96/22/Ce del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali Norme per la sicurezza alimentare - Atto 11 - Regolamento (Ce) n. 178 /2002 del Parlamento europeo che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Controllo ed eradicazione di alcune malattie negli allevamenti - Atto 12 - Regolamento (Ce) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l eradicazione di alcune encelopatie spongiformi trasmissibili - Atto 13 - Direttiva 85/511/Cee del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l afta epizootica - Atto 14 - Direttiva 92/119/Cee del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini - Atto 15 - Direttiva 2000/75/Ce del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alla misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

ATTI A6, A7, A8, A8 bis - IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI APPLICABILITÀ Aziende agricole con allevamenti di specie bovina, bufalina, suina e ovicaprina. OBIETTIVO Istituzione di uno speciale sistema di identificazione e registrazione delle specie zootecniche (bovina, bufalina, suina e ovicaprina) onde conseguire i seguenti risultati: - tutelare la sanità pubblica e la salute degli animali; - effettuare una razionale gestione, erogazione e controllo degli aiuti comunitari nel settore zootecnico; - effettuare un etichettatura chiara e completa delle carni, in particolare della carne bovina. Un sistema di identificazione di questo tipo offre molteplici vantaggi in quanto consente un innalzamento della fiducia dei consumatori nella qualità delle carni, con conseguente stabilità dei mercati. OBBLIGHI L azienda che alleva animali deve essere identificata e registrata con assegnazione di un codice aziendale, entro 20 giorni dall inizio dell attività. L allevatore inoltre si impegna a fornire eventuali variazioni anagrafiche e/o fiscali relative all azienda stessa. Qualsiasi cambiamento deve essere notificato alla Ausl entro 7 giorni dall avvenuta variazione. Possono essere escluse dall elenco delle aziende le persone fisiche che detengono un suino o due esemplari della specie ovicaprina destinati all uso o al consumo personale purché in caso di movimentazione siano accompagnati dal modello 4 (si veda oltre). L allevatore deve richiedere i codici identificativi dei capi (marchi auricolari) ed effettuare la marcatura degli stessi. Per ogni specie di animali si sono stabilite le caratteristiche dei marchi e dove ed entro quando è necessario apporli. Per i capi che provengono dall estero si deve procedere nel modo seguente: - per i capi provenienti da Paesi Ue mantenere i marchi d origine; - per i capi provenienti da paesi terzi occorre effettuare la marcatura entro 7 giorni dal superamento dei controlli di frontiera ad eccezione del caso in cui il capo sia inviato alla macellazione direttamente secondo i termini stabiliti. Altro compito dell allevatore è quello di tenere e aggiornare il registro di stalla, che deve riportare le specifiche informazioni previste per ogni singola specie. Il registro di stalla è composto da pagine numerate vidimate dal Servizio Sanitario competente e deve essere conservato per almeno 5 anni. Per bovini, suini e ovi-caprini, ogni qual volta l animale viene movimentato si rende necessario monitorarne tutti gli spostamenti sino alla macellazione o alla cessione dell animale ad azienda di altro Paese. Per ogni movimento in uscita (cessione del capo a un altro allevamento, uscita del capo per il macello verso stalle di sosta, fiere, mercati, ecc.) deve essere compilato il modello di dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4). Modello 4 va compilato in quattro copie: la prima è trattenuta dal cedente e allegata al registro per giustificare lo scarico degli animali, la seconda è inviata al Servizio Veterinario dell Azienda Usl di competenza sull azienda di partenza, la terza all Azienda Usl competente sull azienda destinataria, la quarta è tenuta agli atti nell allevamento di destinazione assieme all eventuale passaporto, ove previsto come nel caso dei bovini. I capi di specie bovina e bufalina devono essere registrati alla Banca Dati Nazionale, obbligo che verrà esteso alla specie ovina e caprina a decorrere dal 1 gennaio 2008. La registrazione dei capi può essere fatta direttamente dall allevatore, con accesso tramite smart card, oppure attraverso l assistenza di un soggetto delegato (CAA, Associazione Italaliana Allevatori, veterinario riconosciuto) infine, mediante il Servizio Veterinario dell Ausl competente territorialmente. titolare della smart card può eseguire direttamente le operazioni di inserimento dei capi in anagrafe, la movimentazione degli animali in ingresso e in uscita, la denuncia

SUINI Identificazione degli animali Registrazioni obbligatorie OVI-CAPRINI Identificazione degli animali Registrazioni obbligatorie di morte dei capi in azienda, la richiesta di assegnazione marchi auricolari e la registrazione dei marchi auricolari sostitutivi. Gli animali devono essere contrassegnati nell azienda di origine, con un tatuaggio nell orecchio sinistro o in alternativa nella parte esterna della coscia. Il codice identificativo è composto dalla sigla IT, dal codice aziendale (8 cifre) e da un numero progressivo. Per i suini iscritti al libro genealogico o allevati secondo un disciplinare di produzione è possibile l individuazione del singolo capo purché sia equivalente alla metodica precedente. L apposizione del marchio di identificazione deve avvenire prima della movimentazione dei capi e comunque entro 70 giorni dalla nascita. Numero di animali presenti nell azienda con indicazione del relativo marchio di identificazione e della categoria. Tutte le nascite, i decessi e i movimenti con menzione della loro origine o destinazione e della data dell evento, indicando in ogni caso il marchio di identificazione. La registrazione va effettuata entro 3 giorni dall evento, salvo che per le nascite, che possono essere registrate entro 15 giorni dal parto. Per i capi nati prima del 9 luglio 2005,il sistema di identificazione degli ovicaprini avviene prevalentemente per lotti e consiste nell applicazione di un tatuaggio recante la sigla IT e il codice aziendale alla grassella o all orecchio sinistro, con auricolare o tatuaggio sull orecchio destro recante il numero progressivo individuale. Il codice identificativo individuale non è obbligatoriamente riportato nei registri aziendali o nei documenti di accompagnamento. Oggi l assegnazione dei marchi auricolari viene fatta dai Servizi Veterinari sulla base del fabbisogno trimestrale; inoltre l apposizione del marchio auricolare deve avvenire entro 2 mesi dalla nascita e non è necessaria se l animale viene macellato prima. Per i capi nati dopo il 9 luglio 2005, tutti gli animali devono essere identificati con un codice individuale entro sei mesi dalla nascita o in ogni caso prima che lascino l azienda in cui sono nati. Due sono i mezzi di identificazione. 1. Un marchio auricolare autorizzato dal Ministero della Salute, apposto all orecchio sinistro, di materiale inalterabile, a prova di manomissione e facilmente leggibile per tutta la durata di vita dell animale e progettato in modo da rimanere fissato all animale senza nuocergli. Sul marchio sono riportati la sigla IT, che individua lo Stato membro dell azienda in cui l animale è stato identificato per la prima volta (Italia), quindi un codice individuale costituito da 13 cifre, emesso dal numeratore nazionale collocato presso la Banca Dati Nazionale, dove sono registrate da parte dei Servizi Veterinari entro il 31 dicembre 2005 tutte le aziende ovi-caprine. 2. Un marchio auricolare con le stesse caratteristiche del primo, un tatuaggio riportante le stesse caratteristiche del primo tranne per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari e, dal 1 gennaio 2008, un transponder elettronico che risponde alle caratteristiche stabilite dal Ministero della Salute. In alternativa, per gli ovini e i caprini destinati al macello entro 12 mesi dalla nascita e non destinati agli scambi intracomunitari né all esportazione è prevista una modalità d identificazione semplificata con un marchio auricolare applicato all orecchio sinistro degli animali riportante il codice d identificazione dell azienda di nascita. Nella Banca Dati Nazionale, oltre alle informazioni riguardanti l azienda, dovranno essere registrati la consistenza e i dati relativi alle movimentazioni. Con l istituzione della banca dati informatizzata per la specie ovi-caprina diventerà obbligatoria, dal 1 gennaio 2008, una procedura d identificazione dei capi analoga a quella prevista per la specie bovina. Codice identificativo dell azienda. Codice fiscale dell allevamento. Indirizzo e coordinate geografiche. Tipo di produzione prevalente. Numero complessivo di animali rilevato nel corso del mese di marzo di ogni anno. Nome, codice fiscale e indirizzo del proprietario. Nome, codice fiscale e indirizzo del detentore. Per gli animali in uscita, il numero di capi che compone la partita, la data di uscita, il

BOVINI Identificazione degli animali nome del trasportatore, il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, il codice dell azienda di destinazione, o per gli animali in partenza per il macello il relativo codice identificativo, gli estremi del documento di trasporto. Per gli animali in entrata, il numero di capi che compone la partita, la data di entrata, il codice identificativo e dell azienda di provenienza. A partire dal 9 luglio 2005 valgono gli obblighi individuati dal Reg. (CE) 21/2004. In particolare le informazioni soprariportate andranno annotate sul registro fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dal 1 gennaio 2008, quando dovrà essere istituita obbligatoriamente la banca dati informatizzata degli ovi-caprini, per ciascun animale occorrerà riportare il codice di identificazione auricolare, il codice di identificazione elettronico nonché l eventuale marchio precedente; inoltre dovranno essere registrati l anno di nascita e la data d identificazione, la razza e, se conosciuto, il genotipo, il mese e l anno del decesso. Ogni capo deve essere contrassegnato da un codice identificativo entro 20 giorni dalla nascita o prima che l animale lasci l azienda. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura va fatta entro 20 giorni dai controlli eseguiti ai punti di ispezione frontaliera ed è necessario che rimanga traccia dell identificazione originaria nel documento identificativo. Il detentore degli animali o suo delegato richiede, alla Banca Dati Nazionale, assegnazione di un determinato quantitativo di codici (che non può in alcun caso superare il previsto fabbisogno annuale) da utilizzare per l identificazione degli animali nati in stalla o importati da Paesi terzi. Nella richiesta il responsabile dell allevamento indica il fornitore autorizzato registrato presso gli elenchi dei fornitori autorizzati del Ministero della Sanità) da cui intende approvvigionarsi. Il Servizio Veterinario competente sull allevamento verifica i dati introdotti e provvede a validare la richiesta inviando in forma elettronica, al fornitore autorizzato indicato dal detentore, l elenco dei codici che devono essere stampati. Il detentore dell allevamento può marcare i capi in azienda utilizzando esclusivamente i codici prodotti per quello specifico allevamento. Il fornitore di marchi auricolari consegna le marche richieste, allegando a ciascuna di esse la relativa cedola identificativa sulla quale deve riportare, oltre al codice che viene assegnato al capo, anche gli estremi dell allevamento in cui può essere utilizzata la marca auricolare. Entro 7 giorni dalla marcatura dell animale il detentore, per i capi nati in stalla o importati da Paesi terzi, è tenuto a registrare direttamente alla Banca Dati Nazionale l evento o ad inviare la cedola identificativa al suo delegato. I marchi auricolari apposti sugli animali non possono essere tolti o sostituiti. In caso di smarrimento di uno dei due marchi auricolari, il marchio da apporre deve riportare il medesimo codice identificativo di quello smarrito. Sui marchi auricolari vengono riportate le seguenti indicazioni: - sigla IT (Italia); - codice Istat della provincia in cui è ubicato l allevamento che ha richiesto le marche, seguito da un progressivo numerico univoco le cui prime due cifre sono costitute dal numero 99. Il Servizio Veterinario dell Asl competente rilascia il documento di identificazione individuale dei bovini e bufalini, di seguito definito passaporto. Contenuti del passaporto - Autorità che ha rilasciato il documento (SSN) e data del rilascio. - Nome e codice fiscale del proprietario e del detentore. - Firma del veterinario responsabile. - Codice aziendale. - Data d ingresso in stalla. - Codice identificativo dell animale e della madre nonché eventuale marca precedente.- Razza, sesso. - Data di nascita. - Codice del Paese di origine dell animale. - Eventuali passaggi di proprietà. - Domanda o concessione di premio per la prima o la seconda fascia di età.

Il detentore completa il passaporto, all arrivo di ciascun animale, inserendo la data d introduzione nell azienda o allevamento,il codice aziendale,il codice fiscale dell allevamento e la propria firma. Qualora l animale venga a morte in azienda, il detentore (o suo delegato) notifica l evento immediatamente al Servizio Veterinario di competenza, il quale provvede a effettuare i controlli previsti ai fini della sorveglianza delle TSE, nonché al ritiro e all annullamento dello stesso con apposito timbro. Il detentore deve assicurare lo smaltimento della carcassa nel rispetto delle norme previste. Il passaporto così annullato è conservato dal Servizio Veterinario per almeno tre anni. Qualora il detentore perda il passaporto di uno o più animali, deve darne comunicazione entro 48 ore all autorità di Polizia Giudiziaria competente e al Servizio Veterinario dell Asl competente, che provvederà alla registrazione nella Banca Dati Nazionale. Registrazioni - Codice identificativo, sesso e razza di ciascun animale nonché codice identificativo obbligatorie della madre. - Tutte le informazioni dei movimenti, con menzione della loro origine o destinazione (il codice aziendale, il codice fiscale dell allevamento e gli estremi del documento di trasporto) e della data dell evento. - Ogni eventuale sostituzione del marchio auricolare e il motivo. L aggiornamento del registro aziendale deve avvenire entro 3 giorni dall ingresso o dall uscita degli animali e dalla marcatura degli stessi. VERIFICHE La presenza di un registro di stalla non conforme, la presenza di capi senza passaporto, marche auricolari o qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti la provenienza e i dati identificativi (mod. 4), la presenza di capi non registrati presso la Banca Dati Nazionale (solo per i bovini) e la mancata registrazione dell azienda nella suddetta Banca (solo per i bovini) costituiscono parametri di valutazione in sede di controllo che possono provocare decurtazioni nell erogazione del contributo comunitario. Le eventuali violazioni sono espresse, ove pertinente, in Unità di Bestiame Adulto (UBA), in base alla tabella di conversione riportata qui sotto. Tabella di conversione degli animali in Unità Bestiame Adulto (UBA) CATEGORIA UBA Vitelli da ingrasso 0,40 Altri bovini (età inferiore a 1 anno) 0,40 Bovini con età da 1 anno a meno di 2 anni 0,60 Bovini maschi di 2 anni ed oltre 1 Giovenche 0,80 Vacche 1 Ovi-caprini con età superiore a 10 mesi 0,15 Suinetti 0.03 Scrofe riproduttrici 0,50 Altri suini 0,40 ATTO A9 - IMMISSIONE E COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI I presidi sanitari per la difesa delle colture e per la lotta contro le malerbe possono essere impiegati solo dall operatore in possesso dell autorizzazione all acquisto dei presidi stessi (cosiddetto patentino), classificabili come molto tossici, tossici o nocivi. Il titolare del patentino è infatti responsabile della loro corretta custodia e del loro corretto impiego. I presidi fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi devono essere tenuti separati dagli altri prodotti fitosanitari, in armadietti chiusi e fuori dalla portata dei bambini, nei pressi dei quali devono essere disponibili mezzi per la protezione e la sicurezza dell operatore (guanti, mascherina, ecc.) - al fine di evitare pericolo di contagi per contatto o inalazione - le schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari fornite dal venditore e infine materiali inerti (sabbia, segatura, ecc.) per tamponare le eventuali fuoriuscite. Ogni volta che viene eseguito un trattamento, l operatore deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nell etichetta e nelle schede di sicurezza, al fine di evitare sprechi, danni alle altre persone, agli animali, agli insetti pronubi e all ambiente.

In fase di fioritura è opportuno evitare il trattamento con prodotti che possano causare la morte degli insetti pronubi. In presenza di terreni inerbiti in fioritura, in corrispondenza dell area da trattare è necessario effettuare preliminarmente le operazioni di sfalcio per evitare che i prodotti fitosanitari possano contagiare i fiori e conseguentemente danneggiare gli insetti pronubi. L operatore ha l obbligo di conservare le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari e i relativi moduli che vengono rilasciati all atto dell acquisto. Entro 30 giorni dal trattamento, l operatore ha l obbligo di registrare gli interventi fitosanitari effettuati su un registro (cosiddetto quaderno di campagna), che non va vidimato. Il registro deve contenere le seguenti informazioni: dati anagrafici dell azienda; denominazione della coltura trattata; superficie della coltura trattata espressa in ettari; prodotto impiegato (formulato commerciale e/o principio attivo); quantità impiegata espressa in litri o chilogrammi; data di semina e di trapianto; data di fioritura e inizio raccolta; avversità da combattere. ATTO A10 - IMPIEGO DI SOSTANZE ORMONALI NELL ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO L utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, nonché delle sostanze beta-agoniste è di norma vietato, salvo i casi in cui la somministrazione di tali sostanze venga autorizzata dal veterinario a scopo di trattamento terapeutico. È infatti ammesso il trattamento terapeutico con la somministrazione a un singolo animale, di una delle sostanze autorizzate, previo esame dell animale da parte di un veterinario, nei seguenti casi: - disfunzione della fecondità, inclusa l interruzione di una gravidanza indesiderata; - induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonché disfunzioni respiratorie e l induzione della tocolisi negli equidi allevati per fini diversi dalla produzione di carni (sostanze beta-agoniste); - sincronizzazione del ciclo estrale e preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l impianto di embrioni, previo esame dell animale in oggetto da parte di un medico veterinario. Il trattamento terapeutico è comunque vietato per gli animali da produzione, inclusi gli animali a fine carriera. La somministrazione delle sostanze ad azione ormonica e delle sostanze betaagoniste deve essere effettuata esclusivamente dal veterinario, sotto sua diretta responsabilità; il trattamento deve essere registrato a cura del veterinario responsabile, il quale deve indicare la natura del trattamento e dei prodotti autorizzati, la data del trattamento, l identificazione degli animali trattati. ATTO A11 - NORME PER LA SICUREZZA ALIMENTARE L evoluzione dell interesse dei consumatori verso la salubrità degli alimenti ha indotto la Commissione Europea e, sul piano nazionale, il Ministero della Salute a considerare come priorità strategica il raggiungimento di standard più elevati possibili di sicurezza alimentare. La strada da percorrere a tale scopo si snoda attraverso varie tappe: l applicazione del nuovo quadro giuridico del settore alimentare, che riflette la politica dai campi alla tavola andando a coprire l intera catena alimentare; l attribuzione al mondo della produzione della responsabilità primaria di una produzione alimentare sicura; l esecuzione di appropriati controlli ufficiali; la capacità di attuare rapide ed efficaci misure di salvaguardia di fronte a emergenze sanitarie che si manifestino in qualsiasi punto della catena alimentare; l attenzione verso nuove problematiche emergenti. La responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti grava sull operatore del settore alimentare, ossia ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. Quindi, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, devono essere messe in atto procedure che consentano la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

ATTI A12, A13, A14, A15 - CONTROLLO ED ERADICAZIONE DI ALCUNE MALATTIE NEGLI ALLEVAMENTI Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili Afta epizootica L encefalopatia spongiforme bovina conosciuta anche con il termine di "BSE" (Bovine Spongiform Encephalopathy) o "malattia della mucca pazza" è una malattia neurologica di tipo degenerativo dei bovini ad esito costantemente fatale, rinvenuta per la prima volta in Inghilterra nel 1985, dove si è manifestata in forma epidemica a seguito del consumo da parte di bovini di farine animali contaminate. Tale malattia rientra nel gruppo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili definite anche come TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathies), provocate da agenti non classificabili come virus o batteri (prioni), che colpiscono i bovini (BSE) e gli ovicaprini (scrapie). Al fine di evitare i rischi d insorgenza di tale malattia, il Ministero della Salute ha introdotto alcune misure sanitarie che riguardano: per il settore mangimistico, il divieto di utilizzazione di farine animali nell alimentazione di tutti i ruminanti (bovini, bufalini, ovini e caprini); il miglioramento del sistema di vigilanza veterinaria permanente negli allevamenti, con obbligo della notifica al Servizio Veterinario della Asl di qualsiasi comportamento sospetto degli animali riconducibile a una sintomatologia nervosa; un accurata ispezione ante mortem degli animali condotti al macello e l effettuazione obbligatoria di test per la BSE per i bovini al di sopra dei 30 mesi di età; l eliminazione di tutti gli organi e tessuti bovini che possono costituire materiale a rischio (MRS) specifico per BSE nel macello in cui gli animali vengono abbattuti; la distruzione del MRS mediante incenerimento e coincenerimento; l intensificazione della lotta alle macellazioni clandestine svolta in collaborazione con il NAS. Tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi destinati alla macellazione per il consumo, sono sottoposti sistematicamente al test rapido. Le carni vengono immesse sul mercato solo dopo l esito favorevole del test. In tutti i macelli italiani è presente il Sevizio Veterinario pubblico. Il veterinario ufficiale presente nello stabilimento di macellazione effettua su tutti gli animali una visita clinica allo scopo di verificarne l idoneità alla macellazione e per escludere pertanto la presenza di patologie trasmissibili all uomo. Il veterinario ufficiale è presente durante tutte le operazioni di macellazione, è responsabile dell ispezione delle carni e controlla la corretta eliminazione del materiale specifico a rischio. La finale apposizione del bollo sanitario testimonia l esito favorevole dell ispezione veterinaria. A partire dal 1 gennaio 2002 si attua un programma di sorveglianza attiva anche su ovini e caprini regolarmente macellati con età superiore ai 18 mesi, in aggiunta all esame e alla segnalazione obbligatoria degli ovini e dei caprini in cui si sospetta la presenza di segni o sintomi clinici di una TSE. L afta epizootica è una malattia virale infettiva che può essere trasmessa anche attraverso l aria e può infettare maiali, pecore, bovini e capre. Le zampe e la bocca degli animali infetti si coprono di vesciche che causano incremento della salivazione e perdita di appetito. Rapidamente gli animali perdono peso e producono meno latte. Sui bovini provoca inappetenza,riduzione nella produzione di latte per 2-3 giorni, quindi digrignamento dei denti, movimento delle labbra, movimento nervoso delle zampe causati da vesciche (aphtae) sulle mucose orali e nasali e/o tra le zampe e sulle ghiandole mammarie, che provocano complicazioni quali l erosione della lingua, infezioni in corrispondenza delle lesioni, mastiti e permanente riduzione della produzione di latte, miocarditi, aborti, morte degli animali giovani, perdita di peso permanente. Nelle pecore e nelle capre si possono riscontrare lesioni sulle gengive, sugli arti e sulle mammelle, che comportano anoressia, riduzione di latte e nei casi più gravi la morte dei capi giovani. Nei maiali la malattia comporta gravi lesioni ai piedi, vesciche su lingua, gengive, guance, palato duro e molle, labbra, spazi interdigitali, lesioni che provocano nei maialini un elevata mortalità. Trattandosi di una malattia altamente infettiva, l allevatore ha l obbligo di segnalare all autorità sanitaria casi sospetti d infezione o contaminazione riscontrati dal veterinario

Malattia vescicolare dei suini Febbre catarrale degli ovini (lingua blu) e, nel caso in cui venga accertata la presenza di un focolaio, il sindaco, su proposta del Servizio Veterinario dell Asl competente, ordina l abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti d infezione e la disinfezione di tutti i materiali infetti (abbigliamento, automezzi, ecc.), disponendo, se del caso, misure di quarantena. È una malattia che colpisce esclusivamente i suini, con sintomi sostanzialmente identici a quelli causati dall afta epizootica. Qualora in un azienda siamo presenti animali che si sospettano infetti o contaminati da tale malattia, il veterinario deve effettuare la procedura d indagine diagnostica per la conferma o l esclusione della malattia stessa. Nel caso in cui venga confermata la presenza della malattia, vengono adottate le seguenti misure di carattere sanitario: immediato abbattimento in loco degli animali, con distruzione per incenerimento degli animali abbattuti o morti; distruzione o idoneo trattamento di disinfezione di tutti i materiali, come i mangimi, e di tutti i rifiuti come lettiere, letame o liquami, che potrebbero essere contaminati; pulizia e disinfezione dei fabbricati adibiti al ricovero degli animali nonché dei veicoli usati per qualunque tipo di trasporto. La lingua blu, o febbre catarrale degli ovini, più comunemente conosciuta come Blue tongue (BT), è una malattia infettiva di origine virale. Il contagio non avviene direttamente da un animale malato a uno sano, ma attraverso un insetto vettore (del genere Culicoides) che, succhiando il sangue, trasmette il virus da un capo all altro. I sintomi della malattia sono caratterizzati da infiammazione, congestione, edema a carico della regione della testa, emorragie ed ulcere delle mucose con erosioni dell area boccale e delle gengive, che assumono in un secondo momento colore cianotico da cui prende il nome la malattia. La malattia si manifesta raramente anche nei bovini, che spesso sono portatori sani del virus senza mostrarne i sintomi. In Italia la Blue tongue è comparsa nel 2000 e dal 2001 è in vigore l Ordinanza 11 maggio 2001, che prevede un sistema di sorveglianza applicato su tutto il territorio nazionale e basato su controlli sierologici e virologici su animali sentinella e sulla sorveglianza entomologica. In caso di positività confermata, l allevamento viene posto sotto sequestro e viene istituita una zona di restrizione del raggio di 20 km, nella quale si attuano i controlli sierologici e clinici in tutte le aziende bovine e ovi-caprine presenti. Durante questo periodo, nella zona di restrizione sono bloccate le movimentazioni degli animali delle specie sensibili.trascorsi 60 giorni, se non vi sono ulteriori positività in seguito ai controlli effettuati in tutte le aziende presenti nella zona di restrizione, le misure sanitarie vengono revocate. La normativa (ordinanza 25 ottobre 2004 e ordinanza 8 febbraio 2005) prevede deroghe al divieto di spostamento, in caso di movimentazioni per macellazione o per gli animali vaccinati. È infatti in vigore anche un Piano nazionale di vaccinazione, che si applica in alcune province (elencate nell allegato I della nota del Ministero della Salute prot.dgva-viii-2601.p.i.8.d/18 del 5 febbraio 2004).