La Manovra Monti - DL n.201/2011 ed il Cuneo fiscale Relatore: dott. Paolo Meneguzzo

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Le Novità fiscali per le Imprese dopo le Manovre correttive del 2011 a cura del Servizio Tributario Vicenza, 24 gennaio 2012 La Manovra Monti - DL n.201/2011 ed il Cuneo fiscale Relatore: dott. Paolo Meneguzzo Confindustria Vicenza 1

Il concetto chiave: il Cuneo fiscale E la differenza tra il costo del lavoro (dipendente e assimilato) totale (= retribuzione lorda) sostenuto dall impresa e la retribuzione netta percepita (dal dipendente o collaboratore): il cuneo fiscale ha dunque 2 lati, quello dell impresa e quello del lavoratore. Uno dei fattori è l indeducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP = l IRAP che l impresa paga sulle retribuzioni erogate ai dipendenti, di fatto gravate da una maggiorazione fiscale, pari oggi al 3,9% (aliquota ordinaria). Un altro fattore è l'indeducibilità dell IRAP dall IRES / IRPEF, pagata sulle varie voci di costo, indeducibili ai fini IRAP, in particolare costo del lavoro (oltre che interessi passivi), ex art.1, c.2. D.Lgs. n.446/1997. Confindustria Vicenza 2

La Manovra Monti, DL n.201/2011, art.2, interviene sul lato impresa del cuneo fiscale con 2 misure: a) IRES o IRPEF: Deducibilità dal reddito d impresa, dell IRAP calcolata e versata sul costo del lavoro dipendente e assimilato a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31.12.2012 b) IRAP: Deduzioni per dipendenti con contratto a tempo indeterminato donne e giovani under-35: Deduzione annua di 10.600; Deduzione annua di 15.200 in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 Confindustria Vicenza 3

a) IRES o IRPEF: Deducibilità dell IRAP calcolata e versata sul costo del lavoro dipendente e assimilato La nuova deduzione analitica vale nell IRES un risparmio d imposta pari a: costo lavoro ind.le x 3,9% x 27,5% = costo lavoro ind.le x 1,0725% Regole (struttura della norma): 1. deduzione ai sensi dell art.99, c.1, TUIR; 2. applicabilità a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31.12.2012; 3. l IRAP deducibile è calcolata al netto delle varie deduzioni spettanti; 4. norma di coordinamento con la deduzione forfettaria del 10% dell IRAP pagata, ex art. 6, DL n.185/2008; Confindustria Vicenza 4

1) Deduzione ai sensi dell art.99, c.1, TUIR TUIR, Art. 99 - Oneri fiscali e contributivi 1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. principio di cassa.. e prima applicazione 2) a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31.12.2012 IRAP pagata nel 2012 da dedurre in sede di calcolo dell IRES o IRPEF per il 2012 in Unico2013 (= monetizzazione con saldo IRES del 2012): sede di calcolo in Unico 2013 (salvo effetto anticipato nel calcolo dell acconto IRES con il metodo previsionale: giugno, novembre 2012 ); rif.to al versamento del saldo del 2011, pagato a giugno 2012; rif.to al versamento dell acconto del 2012, pagato a giugno e novembre 2012 Confindustria Vicenza 5

( continua ) 2) applicabilità a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31.12.2012 nessun effetto nel calcolo del saldo dell esercizio corrente (se solare: anno 2011); per il periodo d imposta 2011, resta in vigore la deduzione del 10% in base all art.6, DL n.185/2008 prima delle modifiche (Circ.re Ag. E. n.16/e/2009). Si segnalano le seguenti regole: l IRAP rilevante per la deduzione è quella versata nel periodo di imposta di riferimento, a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e a titolo d acconto di quello successivo, nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta il riferimento agli interessi passivi ed alle spese per i dipendenti non va inteso in termini analitici, ma forfetari e non è necessario procedere al calcolo analitico della quota di IRAP riferibile ai singoli componenti (costo personale e interessi passivi).(segue) Confindustria Vicenza 6

( continua ) 2) applicabilità a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31.12.2012 nessun effetto nel calcolo del saldo dell esercizio corrente (se solare: anno 2011); per il periodo d imposta 2011, resta in vigore la deduzione del 10% ex art. 6, DL 185/2008 prima delle modifiche (C.re Ag. E. n.16/e/2009). Si segnalano le seguenti regole: (. segue ) è necessario, invece, che nei periodi di imposta cui si riferisce il versamento, a saldo o in acconto, gli oneri per il personale oppure per interessi passivi abbiano concorso all imponibile dell'irap (solo costi personale; solo interessi passivi; entrambi i componenti) la deduzione del 10% dell IRAP versata compete anche in caso di perdita: potrà dar luogo ad una maggiore perdita a cui si applica il regime ex art.84 TUIR ( recentemente modificato) Confindustria Vicenza 7

3) l IRAP deducibile è calcolata al netto delle varie deduzioni.1 Provv.to D.Lgs. n.446/1997 Legge n. 388/2000 (Disabili) Legge n.289/2002 Legge n.311/2004 (100% CFL) Legge n.311/2004 Confindustria Vicenza D.Lgs. n.446/1997, art.11 lett.a), n.1) lett.a), n.5), 1.a parte comma 4- bis.1 lett.a), n.5), 1.a parte lett.a), n.5), 2.a parte principali Voci deducibili contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro le spese relative agli apprendisti, ai disabili Con componenti positivi non superiori nel periodo d'imposta a 400.000: deduzione dalla base imponibile pari a 1.850 su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro (in origine, 70%) costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, compresi quelli sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per realizzare programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro 8

3) l IRAP deducibile è calcolata al netto delle varie deduzioni.2 Provv.to Legge n.296/06 DL n.201/2011, art.2 Manovra Monti D.Lgs. n.446/1997, art.11 lett. a), n.2) lett. a), n.3) lett. a), n.4) lett. a), n.2) lett. a), n.3) principali Voci deducibili Deduzione annua di 4.600 (5.000) per ogni dipendente a tempo indeterminato Deduzione annua di 9.600 (10.000) per ogni dipendente a tempo indeterminato nelle aree del Centro e Sud Deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali Deduzione annua di 10.600 per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni per ogni dipendente a tempo indeterminato; Deduzione annua di 15.200 per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni per ogni dipendente a tempo indeterminato nelle aree del Centro e Sud Confindustria Vicenza 9

4) coordinamento con la deduzione forfettaria del 10% dell IRAP pagata, ex art. 6 DL n.185/2008: 1.., è ammesso in deduzione ai sensi dell'art.99, c.1, TUIR, un importo pari al 10 per cento dell IRAP determinata ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7, 8, D.lgs n.446/1997, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati (la Man. Monti SOPPRIME: ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, cc.1, lett.a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1, del medesimo D.lgs. n.446/1997). La nuova deduzione analitica si affianca a quella del 10% ora espressamente riferita ai soli interessi passivi indeducibili ai fini IRAP Si ritiene che 1 ) prima si calcola la deduzione analitica per costo del lavoro, 2 ) poi, sull IRAP pagata, cioè netta della deduzione analitica", si calcola la deduzione del 10% a titolo di forfait per interessi indeducibili IRAP Confindustria Vicenza 10

b) IRAP: Deduzione per dipendenti con contratto a tempo indeterminato donne e giovani under-35 : Vale 234 in più, per ciascun lavoratore donna o giovane under-35 (10.600 4.600 = 6.000 x 3,9% = 234) a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 Nessun effetto sul saldo 2011 Effetto sul debito per il 2012 (se l esercizio è solare); su saldo e acconto per il 2013 e succ.vi Possibile rilevanza ai fini dell acconto per il 2012, in caso di metodo previsionale Es. Beta Srl 50 dip.ti a tempo indet.to (28 donne; 5 uomini under-35 = 33 dip.ti agevolati) IRAP 2012: per l Acconto per il 2012 (al 16.06.12 e 30.11.12) calcolato con metodo previsionale : 33 x 234=7.722 (minore IRAP corrispondente) Confindustria Vicenza 11

b) IRAP: Deduzione per donne e giovani under-35 a tempo indeterminato: Aspetti operativi alla luce della Prassi esistente.1 * La deduzione maggiorata (n.3) è alternativa a quella di cui al n.2) (art.11,c.1, a), n.3 : Circ. Ag. Entrate 2007, n. 61/E/2007 la deduzione maggiorata è alternativa alla deduzione base in relazione ai singoli lavoratori senza obbligo di effettuare un'unica scelta valida per tutti i dipendenti * La deduzione maggiorata (n.3) è fruita nel rispetto della regola de minimis Regolamento (CE) n.69/2001 e ss.mm. (art. 11,c.1,a,n.3) Ris. Ag. E. n.375/e/2007 di rettifica della Circ. n.61/e/2007 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non deve essere presentata in relazione ad aiuti di Stato che,, possono essere fruiti nei limiti stabiliti dai cd. regimi de minimis.. non è necessario, in particolare, presentare la dichiarazione sostitutiva per fruire della deduzione dalla base imponibile IRAP di 10.000 euro di cui all'art. 11, lett. a), n. 3, del D.Lgs. n. 446/1997. Sul punto deve intendersi superata, pertanto, l'indicazione fornita con circolare n.61/e del 19 novembre 2007. Confindustria Vicenza 12

Aspetti operativi alla luce della Prassi esistente.2 * ragguaglio alla durata del rapporto di lavoro e all orario Art.11,comma 4-bis.2 ( ) Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 - sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta - nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; ( ) Circ. Ag. Entrate 2007, n. 61/E/2007 * le nuove deduzioni di cui al lett. a), n. 2) [deduzione base] e 3) [deduzione maggiorata], sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro e in caso di contratti di lavoro a tempo parziale sono ridotte in misura proporzionale Confindustria Vicenza 13

Aspetti operativi alla luce della Prassi esistente.3 * Applicazione delle deduzioni in caso di ripartizione regionale della base imponibile Art.11, Comma 4-ter I soggetti di cui all'art.4, co.2, applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale. * Limite del costo del lavoro individuale Art.11, Comma 4-septies > Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e > l'applicazione delle disposizioni di cui al lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies Confindustria Vicenza 14