riguardante: SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Alimenti, bevande: igiene, vigilanza sanitaria, metodi di analisi

Documenti analoghi
Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea 30 aprile 2004, n Preambolo

REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari

L 313/16 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del 29 aprile 2004

sommario REG 183_05 CE Pag: 1

DECRETO 31 luglio 2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 2).

Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Categorie di dati personali oggetto di trattamento

Il Regolamento diventerà applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.

(pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione europea n. L 139 del 30 aprile 2004). (I) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA,

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 13 dicembre 2017

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

riguardante: SOSTANZE ALIMENTARI - Alimenti per animali - Norme di carattere generale

CONVENZIONE. Alternanza Scuola lavoro

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E RISORSE AREA DI COORDINAMENTO RISORSE FINANZIARIE SETTORE CONTRATTI

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PROTOCOLLO D INTESA. tra

Obiettivi Contenuti Ore Docente proposto. I Decreti di lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 291/3

MISURE DI PREVENZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero dello sviluppo economico

Ministero della Salute Dir. Gen. Sanità Vet. e Alimenti DM 4 MARZO 2005

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Documento di accompagnamento informatizzato (ruolo : detentore/delegato/ Servizio Veterinario : specie equina)

Asse culturale x Scientifico-tecnologico -sociale. Competenze chiave. Competenze tecnico professionali

Allegato IV Dati statistici Elenco dei modelli

Allegato IV Dati statistici Elenco dei modelli

PROTOCOLLO DI INTESA UNIONE VALDERA CONSORZIO DI BONIFICA UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI CONSORZIO DI BONIFICA VALDERA PROVINCIA DI PISA OGGETTO

COMUNE DI TREVISO SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (ART. 26, COMMA 3, DLGS. N. 81/2008 e s.m.i.

SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - Criteri Verdi

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE. del (...)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO A FAVORIRE IL REINSERIMENTO SOCIALE DI PERSONE ADULTE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE E/O LIMITATIVE DELLA

I.P.S.S.A.R PIETRO D ABANO ABANO TERME (PD) PIANO ANNUALE DI LAVORO DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTIVA RICETTIVA

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E UNONCAMERE LOMBARDIA E ANFIA, UNRAE, FEDERAUTO e FEDERMOTORIZZAZIONE

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

COMUNE DI MOZZECANE Provincia di Verona Via C.B. Brenzoni n. 26 CF/PI

La Formazione in Bilancio delle Unità Previsionali di Base

ELENCO DEGLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI E ATTI DELEGATI DAL DIRETTORIO IN MATERIA DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA (delibera n. 347 del 21.7.

Distanze di sicurezza e prevenzione degli infortuni. Distanze di sicurezza secondo le norme EN 349 e EN ISO 13857

PROGRAMMAZIONE MATERIA. PROGRAMMAZIONE: MATERIA DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA CLASSI III e IV SS A.S. 2017/2018

CONVENZIONE. Percorsi per le competenze trasversali e l orientamento

Procedura Operativa Standard. Internal Dealing. Rev. 0 In vigore dal 28 marzo 2012 COMITATO DI CONTROLLO INTERNO. Luogo Data Per ricevuta

CONVENZIONE. Alternanza Scuola lavoro

PROGETTO STARS. I cittadini ed il Piano di Salute Regionale. Portale web e-democracy. Potenza, 4 Maggio 2009

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,

Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero dello sviluppo economico

Divieto vendita e somministrazione alcolici nelle aree di servizio autostradali

Maratea (Pz) 26 maggio 2005

Il punto sulla liberalizzazione del mercato postale

TABELLA C CAPACITÀ GESTIONALI E RISORSE PROFESSIONALI

Certificato per gli scambi intracomunitari Parte 1: Informazioni relative alla partita presentata

Si trasmette in copia la determinazione AIFA PQ/N.40/GC/2013 del 20/11/2013, con la quale

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ENERGIA PULITA DA IMPIANTI FOTOVOLTACI Le proposte di finanziamento di Banca Etica e Le opportunità dell incentivo in conto energia

(7) Il requisito del regolamento (CE) n. 852/2004 che impone agli operatori del settore alimentare che intervengono in qualsivoglia fase della

Art. 10. Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Il nuovo Contratto una forte e continua iniziativa sindacato sia a livello nazionale che territoriale una puntuale dei vari punti normativi in

Trento, 22 dicembre 2009

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO Centro Regionale di Programmazione

Copia conforme all originale firmato e conservato presso l Ente.

CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N. Cronologico 199 approvata il 20 agosto 2018

alla Sanità dovranno trasmettere ad AIFA, su CD-rom e in formato Excel come da fac-simile

QUALITA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE LIVELLI ATTESI DELLA QUALITÀ DELLA TENSIONE PER L ANNO 2018

INTERNAZIONALIZZ. E MARKETING TERRITORIALE DETERMINAZIONE. Estensore TENNENINI MASSIMO. Responsabile del procedimento TENNENINI MASSIMO

Comune di Savignano sul Panaro Provincia di Modena AVVISO INDAGINE DI MERCATO

ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e Il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare

OGGETTO: Autorizzazione all'importazione del medicinale "ATGAM {SIERO ANTILINFOCITARIO DI CAVALLO) STERILE SOLUTION SOMG/ML"

UF n. Consultare il progetto dell'impianto elettrico su software dedicato.

- Accordi con soggetti privati. Impatto: Basso. Probabilità: Alterazione/mani Basso polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Sistema gerarchico. Sistema partecipativo. Comando. Esecuzione. Politica Aziendale. Miglioramento. Esame iniziale. Monitoraggio e riesame

6.5. Rubriche di valutazione del comportamento nella scuola primaria

Società della Salute di Firenze ESECUTIVO

SCHEMA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DI AS, ETAS e MCAS. Rev. 03 Pagina 1 di 5

IL DIRETTORE GENERALE

Sicurezza informativa: verso l integrazione dei sistemi di gestione per la sicurezza

ACCORDO MODIFICATIVO DELL ACCORDO QUADRO. tra. A2A S.p.A. ACSM-AGAM S.p.A. ASPEM S.p.A. Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (EPSO)

Allegato 8 Ristorazione. Ulteriori requisiti di certificazione - ALLEGATI - ELEMENTI DISTINTIVI DEL SERVIZIO:

CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N. Cronologico 385 approvata il 30 novembre 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DEL MEDICINALE "IMOVAX POLIO (VACINA JNATIVADA CONTRA A POLIOMIELITE} - SERINGA- PRÉ-CHEIA DE 0,5ML"

COMUNE DI VALDASTICO

Allegato: Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 Testo Normativo

Transcript:

Rgolamnto CEE/UE n 852 dl 29/04/2004 Rgolamnto (CE) n. 852/2004 dl Parlamnto Europo dl Consiglio dl 29 april 2004 sull'igin di prodotti alimntari Doc. 304R0852.000 di Origin Comunitaria manato/a da: Consiglio CEE/UE pubblicato/a su: Gazz. Uff. Union uropa n L139 dl 30/04/2004 riguardant: SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni gnrali - Alimnti, bvand: igin, vigilanza sanitaria, mtodi di analisi SOMMARIO NOTE TESTO CAPO I - NORME GENERALI Art. 1 - Ambito di applicazion Art. 2 - Dfinizioni CAPO II - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE Art. 3 - Obblighi gnrali Art. 4 - Rquisiti gnrali spcifici in matria d'igin Art. 5 - Analisi di pricoli punti critici di controllo Art. 6 - Controlli ufficiali, rgistrazion riconoscimnto CAPO III - MANUALI DI CORRETTA PRASSI OPERATIVA Art. 7 - Elaborazion, diffusion uso di manuali Art. 8 - Manuali nazionali Art. 9 - Manuali comunitari CAPO IV - IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI Art. 10 - Importazioni Art. 11 - Esportazioni CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI Art. 12 - Misur di attuazion disposizioni transitori Art. 13 - Modifica adattamnto dgli allgati I II Art. 14 - Procdura dl comitato Art. 15 - Consultazion dll'autorità uropa pr la sicurzza alimntar Art. 16 - Rlazion al Parlamnto uropo al Consiglio

Art. 17 - Abrogazion Art. 18 - Entrata in vigor ALLEGATO I ALLEGATO II - - NOTE Il tsto dl prsnt rgolamnto è stato intramnt sostituito dalla rttifica pubblicata sulla Gazztta ufficial dll'union uropa L 226 dl 25 giugno 2004. Luogo dlla firma: così corrtto dalla rttifica pubblicata sulla Gazztta ufficial dll'union uropa L 204 dl 4 agosto 2007. Art.4, paragrafo 4: così sostituito dall'art.1 dl rgolamnto (CE) n. 219/2009. Art.6, paragrafo 3: così modificato dall'art.1 dl rgolamnto (CE) n. 219/2009. Art.12: così sostituito dall'art.1 dl rgolamnto (CE) n. 219/2009. Art.13: così modificato dall'art.1 dl rgolamnto (CE) n. 219/2009. Art.14, paragrafo 3: così sostituito dall'art.1 dl rgolamnto (CE) n. 219/2009. Allgato II, capitolo VII, punto 1, lttra b): così sostituita dall'art. 1 dl rgolamnto (CE) n. 1019/2008. TESTO - - IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato ch istituisc la Comunità uropa, in particolar l'articolo 95 l'articolo 152, paragrafo 4, lttra b), vista la proposta dlla Commission ( 1 ), visto il parr dl Comitato conomico social uropo ( 2 ), prvia consultazion dl Comitato dll rgioni, dlibrando scondo la procdura di cui all'articolo 251 dl trattato ( 3 ), considrando quanto sgu:

(1) Il consguimnto di un lvato livllo di protzion dlla vita dlla salut umana è uno dgli obittivi fondamntali dlla lgislazion alimntar stabiliti nl rgolamnto (CE) n. 178/2002 ( 4 ). Qust'ultimo stabilisc anch altri principi dfinizioni comuni pr la lgislazion alimntar nazional comunitaria, comprso l'obittivo dlla ralizzazion dlla libra circolazion dgli alimnti nlla Comunità. (2) La dirttiva 93/43/CEE dl Consiglio, dl 14 giugno 1993, sull'igin di prodotti alimntari ( 5 ), ha prvisto l norm gnrali in matria di igin di prodotti alimntari l procdur pr vrificar la conformità con tali norm. (3) L'sprinza dimostra ch qust norm procdur costituiscono una solida bas pr garantir la sicurzza alimntar. Nll'ambito dlla politica agricola comun sono stat adottat vari dirttiv volt a fissar norm sanitari spcifich pr la produzion l'immission sul mrcato di prodotti lncati nll'allgato I dl trattato. Tali norm sanitari hanno ridotto l barrir commrciali pr i prodotti di cui trattasi, contribundo alla crazion dl mrcato intrno garantndo nl contmpo un lvato livllo di tutla dlla salut pubblica. (4) In matria di salut pubblica, l norm l procdur summnzionat contngono principi comuni, in particolar in rlazion all rsponsabilità di fabbricanti dll autorità comptnti, ai rquisiti strutturali, oprativi iginici dgli stabilimnti, all procdur di riconoscimnto dgli stabilimnti, ai rquisiti pr il magazzinaggio il trasporto ai bolli sanitari. (5) Qusti principi costituiscono una bas comun pr la produzion in condizioni d'igin di tutti gli alimnti, comprsi i prodotti di origin animal lncati nll'allgato I dl trattato. (6) In aggiunta a qusta bas comun, occorrono norm d'igin spcifich pr dtrminati prodotti alimntari. Il rgolamnto (CE) n. 856/2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 29 april 2004, ch stabilisc norm spcifich in matria d'igin pr gli alimnti di origin animal ( 6 ), stabilisc tali norm. (7) L'obittivo fondamntal dll nuov norm d'igin gnrali spcifich è qullo di garantir un lvato livllo di tutla di consumatori con riguardo alla sicurzza dgli alimnti. (8) Pr garantir la sicurzza dgli alimnti dal luogo di produzion primaria al punto di commrcializzazion o sportazion occorr una stratgia intgrata. Ogni oprator dl sttor alimntar lungo la catna alimntar dovrbb garantir ch tal sicurzza non sia compromssa. (9) L norm comunitari non dovrbbro applicarsi alla produzion primaria pr uso privato domstico, né alla prparazion, alla manipolazion o alla consrvazion domstica di alimnti dstinati al consumo privato domstico. Inoltr, ss dovrbbro applicarsi solo all imprs, conctto ch implica una crta continuità dll attività un crto grado di organizzazion. (10) I pricoli alimntari prsnti a livllo dlla produzion primaria dovrbbro ssr idntificati adguatamnt controllati pr garantir il consguimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto. Tuttavia, in caso di fornitura dirtta di piccoli quantitativi di prodotti primari, da part dll'oprator dl sttor alimntar ch li produc, al consumator final o a dttaglianti locali, è opportuno tutlar la salut pubblica mdiant la normativa nazional, in particolar data la strtta rlazion tra il produttor il consumator. (11) L'applicazion di principi dl sistma dll'analisi di pricoli di punti critici di controllo (HACCP) alla produzion primaria non è ancora praticabil su bas gnralizzata. Manuali di corrtta prassi oprativa dovrbbro tuttavia incoraggiar l'uso di prassi corrtt in matria di igin a livllo di azinda agricola. S occorr, tali manuali dovrbbro ssr intgrati da norm d'igin spcifich pr la produzion primaria. È opportuno ch i rquisiti d'igin applicabili alla produzion primaria a oprazioni connss diffriscano da qulli prvisti pr altr oprazioni. (12) La sicurzza dgli alimnti è il risultato di divrsi fattori: la lgislazion dovrbb stabilir rquisiti d'igin minimi; dovrbbro ssr ffttuati controlli ufficiali pr vrificarn l'ossrvanza da part dgli opratori dl sttor alimntar qusti ultimi dovrbbro laborar ralizzar programmi procdur pr la sicurzza dgli alimnti basati sui principi dl sistma HACCP. (13) L'fficac applicazion dll procdur basat sui principi dl sistma HACCP implica la

collaborazion l'impgno pini di dipndnti dll imprs alimntari. A tal fin, sarbb ncssaria una formazion dgli stssi. Il sistma HACCP è uno strumnto volto ad aiutar gli opratori dl sttor alimntar a consguir un livllo più lvato di sicurzza alimntar. Tal sistma non dovrbb ssr considrato com un mccanismo di autorgolamntazion non dovrbb sostituir i controlli ufficiali. (14) Il rquisito di dfinir procdur basat sui principi dl sistma HACCP non dovrbb inizialmnt ssr applicato alla produzion primaria, ma la fattibilità dlla sua stnsion sarà uno dgli lmnti dl risam ch la Commission fftturà in sguito all'attuazion dl prsnt rgolamnto. È tuttavia opportuno ch gli Stati mmbri incoraggino gli opratori a livllo dlla produzion primaria ad applicar tali principi pr quanto possibil. (15) I rquisiti dl sistma HACCP dovrbbro tnr conto di principi contnuti nl Codx Alimntarius. Essi dovrbbro ssr abbastanza flssibili pr potr ssr applicati in qualsiasi situazion, anch nll piccol imprs. In particolar, è ncssario riconoscr ch in talun imprs alimntari non è possibil idntificar punti critici di controllo ch, in alcuni casi, l prassi in matria di igin possono sostituir la sorvglianza di punti critici di controllo. Analogamnt, il rquisito di stabilir «limiti critici» non implica la ncssità di fissar un limit numrico in ciascun caso. Inoltr, il rquisito di consrvar documnti dv ssr flssibil ond vitar onri inutili pr l imprs molto piccol. (16) È inoltr opportuna una crta flssibilità pr prmttr di continuar ad utilizzar mtodi tradizionali in ogni fas dlla produzion, trasformazion o distribuzion di alimnti in rlazion ai rquisiti strutturali dgli stabilimnti. La flssibilità è particolarmnt important pr l rgioni soggtt a particolari vincoli gografici, tra cui l rgioni ultraprifrich di cui all'articolo 299, paragrafo 2, dl trattato. Tuttavia, la flssibilità non dovrbb compromttr gli obittivi di igin alimntar. Inoltr, dato ch tutti gli alimnti prodotti conformmnt all norm d'igin saranno in libra circolazion in tutta la Comunità, la procdura ch consnt flssibilità agli Stati mmbri dovrbb ssr pinamnt trasparnt. Pr risolvr contrasti dovrbb prvdr, s ncssario, un dibattito in sd di comitato prmannt pr la catna alimntar la salut dgli animali istituito dal rgolamnto (CE) n. 178/2002. (17) La fissazion di obittivi di riduzion di patogni o standard di produzion può orintar l'applicazion dll norm d'igin. Occorr prtanto stabilir l procdur all'uopo ncssari. Dtti obittivi intgrrbbro la lgislazion alimntar vignt, qual il rgolamnto (CEE) n. 315/93 dl Consiglio, dll'8 fbbraio 1993, ch stabilisc procdur comunitari rlativ ai contaminanti ni prodotti alimntari ( 7 ), ch prvd la fissazion di tollranz massim pr contaminanti spcifici il rgolamnto (CE) n. 178/2002 ch vita l'immission sul mrcato di alimnti non sicuri stabilisc una bas uniform pr l'applicazion dl principio di prcauzion. (18) Pr tnr conto dl progrsso scintifico tcnico dovrbb ssr assicurata una cooprazion strtta d fficac fra la Commission gli Stati mmbri nll'ambito dl comitato prmannt pr la catna alimntar la salut dgli animali. Il prsnt rgolamnto tin conto dgli obblighi intrnazionali prvisti nll'accordo dll'ocm sull'applicazion di misur sanitari fitosanitari dll norm intrnazionali pr la sicurzza alimntar contnut nl Codx Alimntarius. (19) La rgistrazion dgli stabilimnti la cooprazion dgli opratori dl sttor alimntar sono ncssari pr consntir all autorità comptnti di ffttuar in modo fficac i controlli ufficiali. (20) La rintracciabilità dgli alimnti di rlativi ingrdinti lungo la catna alimntar è un lmnto ssnzial pr garantir la sicurzza dgli alimnti. Il rgolamnto (CE) n. 178/2002 contin norm pr garantir la rintracciabilità dgli alimnti di rlativi ingrdinti stabilisc la procdura pr l'adozion dll norm di applicazion di tali principi in rlazion a sttori spcifici. (21) Gli alimnti importati nlla Comunità dvono rispondr ai rquisiti gnrali fissati dal rgolamnto (CE) n. 178/2002 oppur rispondr a norm quivalnti all norm comunitari. Il prsnt rgolamnto fissa taluni rquisiti spcifici in matria di igin pr gli alimnti importati nlla Comunità.

(22) Gli alimnti sportati dalla Comunità vrso i pasi trzi dvono rispondr ai rquisiti gnrali fissati dal rgolamnto (CE) n. 178/2002. Il prsnt rgolamnto fissa taluni rquisiti spcifici in matria di igin pr gli alimnti sportati dalla Comunità. (23) La normativa comunitaria sull'igin dgli alimnti dovrbb ssr avvalorata da parri scintifici. A tal fin, l'autorità uropa pr la sicurzza alimntar andrbb consultata ogniqualvolta risultass ncssario. (24) Dato ch il prsnt rgolamnto sostituisc la dirttiva 93/43/CEE, qust'ultima dovrbb ssr abrogata. (25) I rquisiti dl prsnt rgolamnto non dovrbbro applicarsi sinché non siano ntrati in vigor tutti gli lmnti dlla nuova disposizion sull'igin dgli alimnti. È altrsì opportuno prvdr ch dbbano intrcorrr almno diciotto msi tra l'ntrata in vigor l'applicazion dll nuov norm, affinché l industri intrssat possano disporr dl tmpo ncssario pr adattarvisi. (26) L misur ncssari pr l'attuazion dl prsnt rgolamnto sono adottat scondo la dcision 1999/468/CE dl Consiglio, dl 28 giugno 1999, rcant modalità pr l'srcizio dll comptnz di scuzion confrit alla Commission ( 8 ), ( 1 ) GU C 365 E dl 19.12.2000, pag. 43. ( 2 ) GU C 155 dl 29.5.2001, pag. 39. ( 3 ) Parr dl Parlamnto dl 15 maggio 2002 (GU C 180 E dl 31.7.2003, pag. 267), posizion comun dl Consiglio dl 27 ottobr 2003 (GU C 48 E dl 24.2.2004, pag. 1) posizion dl Parlamnto uropo dl 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nlla Gazztta ufficial) dcision dl Consiglio dl 16 april 2004. ( 4 ) Rgolamnto (CE) n. 178/2002 dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 28 gnnaio 2002, ch stabilisc i principi i rquisiti gnrali dlla lgislazion alimntar, istituisc l'autorità uropa pr la sicurzza alimntar fissa l procdur nl campo dlla sicurzza alimntar (GU L 31 dl 1.2.2002, pag. 1). Rgolamnto modificato dal rgolamnto (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 dl 29.9.2003, pag. 4). ( 5 ) GU L 175 dl 19.7.1993, pag. 1. Dirttiva modificata dal rgolamnto (CE) n. 1882/2003 dl Parlamnto uropo dl Consiglio (GU L 284 dl 31.10.2003, pag. 1). ( 6 ) GU L 139 dl 30.4.2004, pag. 22 ( 7 ) GU L 37 dl 13.2.1993, pag. 1. Rgolamnto modificato dal rgolamnto (CE) n. 1882/2003. ( 8 ) GU L 184 dl 33 17.7.1999, pag. 23. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I - NORME GENERALI Art. 1 - Ambito di applicazion 1. Il prsnt rgolamnto stabilisc norm gnrali in matria di igin di prodotti alimntari dstinat agli opratori dl sttor alimntar, tnndo conto in particolar di sgunti principi: a) la rsponsabilità principal pr la sicurzza dgli alimnti incomb all'oprator dl sttor alimntar; b) è ncssario garantir la sicurzza dgli alimnti lungo tutta la catna alimntar, a cominciar dalla produzion primaria; c) è important il mantnimnto dlla catna dl frddo pr gli alimnti ch non possono ssr immagazzinati a tmpratura ambint in condizioni di sicurzza, in particolar pr qulli conglati; d) l'applicazion gnralizzata di procdur basat sui principi dl sistma HACCP, unitamnt

all'applicazion di una corrtta prassi iginica, dovrbb accrscr la rsponsabilità dgli opratori dl sttor alimntar; ) i manuali di corrtta prassi costituiscono uno strumnto przioso pr aiutar gli opratori dl sttor alimntar nll'ossrvanza dll norm d'igin a tutti i livlli dlla catna alimntar nll'applicazion di principi dl sistma HACCP; f) è ncssario dtrminar critri microbiologici rquisiti in matria di controllo dll tmpratur sulla bas di una valutazion scintifica di rischi; g) è ncssario garantir ch gli alimnti importati rispondano almno agli stssi standard iginici stabiliti pr qulli prodotti nlla Comunità, o a norm quivalnti. Il prsnt rgolamnto si applica a tutt l fasi dlla produzion, dlla trasformazion dlla distribuzion dgli alimnti nonché all sportazioni frmi rstando rquisiti più spcifici rlativi all'igin dgli alimnti. 2. Il prsnt rgolamnto non si applica: a) alla produzion primaria pr uso domstico privato; b) alla prparazion, alla manipolazion alla consrvazion domstica di alimnti dstinati al consumo domstico privato; c) alla fornitura dirtta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttor al consumator final o a dttaglianti locali ch forniscono dirttamnt il consumator final. d) ai cntri di raccolta all concri ch rintrano nlla dfinizion di imprsa dl sttor alimntar solo prché trattano matri prim pr la produzion di glatina o di collagn. 3. Gli Stati mmbri stabiliscono, in conformità dlla lgislazion nazional, norm ch disciplinano l attività di cui al paragrafo 2, lttra c). Siffatt norm nazionali garantiscono il consguimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto. Art. 2 - Dfinizioni 1. Ai fini dl prsnt rgolamnto si applicano l sgunti dfinizioni: a) «igin dgli alimnti», in sguito dnominata «igin»: l misur l condizioni ncssari pr controllar i pricoli garantir l'idonità al consumo umano di un prodotto alimntar tnndo conto dll'uso prvisto; b) «prodotti primari»: i prodotti dlla produzion primaria comprsi i prodotti dlla trra, dll'allvamnto, dlla caccia dlla psca; c) «stabilimnto»: ogni unità di un'imprsa dl sttor alimntar; d) «autorità comptnt»: l'autorità cntral di uno Stato mmbro incaricata di garantir il risptto dll prscrizioni di cui al prsnt rgolamnto o qualsiasi altra autorità a cui dtta autorità cntral abbia dlgato tal comptnza; la dfinizion includ, s dl caso, l'autorità corrispondnt di un pas trzo; ) «quivalnt»: rifrito a sistmi divrsi, significa capac di consguir gli stssi obittivi; f) «contaminazion»: la prsnza o l'introduzion di un pricolo; g) «acqua potabil»: l'acqua rispondnt ai rquisiti minimi fissati nlla dirttiva 98/83/CE dl Consiglio, dl 3 novmbr 1998, sulla qualità dll acqu dstinat al consumo umano ( 1 ); h) «acqua di mar pulita»: l'acqua di mar o salmastra natural, artificial o dpurata ch non contin microrganismi, sostanz nociv o plancton marino tossico in quantità tali da incidr dirttamnt o indirttamnt sulla qualità sanitaria dgli alimnti; i) «acqua pulita»: acqua di mar pulita acqua dolc di qualità analoga; j) «confzionamnto»: il collocamnto di un prodotto alimntar in un involucro o contnitor posti a dirtto contatto con il prodotto alimntar in qustion, nonché dtto involucro o contnitor; k) «imballaggio»: il collocamnto di uno o più prodotti alimntari confzionati in un scondo contnitor, nonché dtto scondo contnitor; l) «rcipint rmticamnt chiuso»: contnitor dstinato ad impdir la pntrazion al suo intrno di pricoli;

m) «trattamnto»: qualsiasi azion ch provoca una modificazion sostanzial dl prodotto inizial, comprsi trattamnto trmico, affumicatura, salagion, stagionatura, ssiccazion, marinatura, strazion, strusion o una combinazion di tali procdimnti; n) «prodotti non trasformati»: prodotti alimntari non sottoposti a trattamnto, comprsi prodotti ch siano stati divisi, sparati, szionati, affttati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, dcorticati, macinati, rfrigrati, conglati, surglati o sconglati; o) «prodotti trasformati»: prodotti alimntari ottnuti dalla trasformazion di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contnr ingrdinti ncssari alla loro lavorazion o pr confrir loro carattristich spcifich. 2. Si applicano altrsì l dfinizioni contnut nl rgolamnto (CE) n. 178/2002. 3. Ngli allgati dl prsnt rgolamnto pr «ov ncssario», «ov opportuno», «adguato» «sufficint» si intndono rispttivamnt laddov risulti ncssario, opportuno, adguato o sufficint pr raggiungr gli obittivi prsguiti dal prsnt rgolamnto. ( 1 ) GU L 330 dl 5.12.1998, pag. 32. Dirttiva modificata dal rgolamnto (CE) n. 1882/2003. CAPO II - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE Art. 3 - Obblighi gnrali Gli opratori dl sttor alimntar garantiscono ch tutt l fasi dlla produzion, dlla trasformazion dlla distribuzion dgli alimnti sottopost al loro controllo soddisfino i prtinnti rquisiti di igin fissati nl prsnt rgolamnto. Art. 4 - Rquisiti gnrali spcifici in matria d'igin 1. Gli opratori dl sttor alimntar ch ffttuano la produzion primaria l oprazioni connss lncat nll'allgato I rispttano i rquisiti gnrali in matria d'igin di cui alla part A dll'allgato I ogni rquisito spcifico prvisto dal rgolamnto (CE) n. 853/2004. 2. Gli opratori dl sttor alimntar ch sguono qualsivoglia fas dlla produzion, dlla trasformazion dlla distribuzion di alimnti succssiva a qull di cui al paragrafo 1, rispttano i rquisiti gnrali in matria d'igin di cui all'allgato II ogni rquisito spcifico prvisto dal rgolamnto (CE) n. 853/2004. 3. Gli opratori dl sttor alimntar s ncssario adottano l sgunti misur iginich spcifich: a) risptto di critri microbiologici rlativi ai prodotti alimntari; b) l procdur ncssari a raggiungr gli obittivi fissati pr il consguimnto dgli scopi dl prsnt rgolamnto; c) risptto di rquisiti in matria di controllo dll tmpratur dgli alimnti; d) mantnimnto dlla catna dl frddo; ) campionatur analisi. 4. La Commission stabilisc i critri, i rquisiti gli obittivi di cui al paragrafo 3, nonché i mtodi connssi di campionatura di analisi. Tali misur ints a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto compltandolo sono adottat scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. 5. S il prsnt rgolamnto, il rgolamnto (CE) n. 853/2004 l rlativ misur di applicazion non spcificano i mtodi di campionatura o di analisi, gli opratori dl sttor alimntar possono utilizzar mtodi appropriati contnuti in altr normativ comunitari o nazionali o, qualora non siano disponibili, mtodi ch consntano di ottnr risultati quivalnti a qulli ottnuti utilizzando il mtodo di rifrimnto, purché dtti mtodi siano scintificamnt convalidati in conformità di norm o protocolli riconosciuti a livllo intrnazional.

6. Gli opratori dl sttor alimntar possono utilizzar i manuali di cui agli articoli 7, 8 9 com ausilio ai fini dll'ossrvanza di loro obblighi ai snsi dl prsnt rgolamnto. Art. 5 - Analisi di pricoli punti critici di controllo 1. Gli opratori dl sttor alimntar prdispongono, attuano mantngono una o più procdur prmannti, basat sui principi dl sistma HACCP. 2. I principi dl sistma HACCP di cui al paragrafo 1 sono i sgunti: a) idntificar ogni pricolo ch dv ssr prvnuto, liminato o ridotto a livlli accttabili; b) idntificar i punti critici di controllo nlla fas o nll fasi in cui il controllo stsso si rivla ssnzial pr prvnir o liminar un rischio o pr ridurlo a livlli accttabili; c) stabilir, ni punti critici di controllo, i limiti critici ch diffrnziano l'accttabilità l'inaccttabilità ai fini dlla prvnzion, liminazion o riduzion di rischi idntificati; d) stabilir d applicar procdur di sorvglianza fficaci ni punti critici di controllo; ) stabilir l azioni corrttiv da intraprndr nl caso in cui dalla sorvglianza risulti ch un dtrminato punto critico non è sotto controllo; f) stabilir l procdur, da applicar rgolarmnt, pr vrificar l'ffttivo funzionamnto dll misur di cui all lttr da a) ad ); g) prdisporr documnti rgistrazioni adguati alla natura all dimnsioni dll'imprsa alimntar al fin di dimostrar l'ffttiva applicazion dll misur di cui all lttr da a) ad f). Qualora intrvnga un qualsiasi cambiamnto nl prodotto, nl procsso o in qualsivoglia altra fas gli opratori dl sttor alimntar risaminano la procdura vi apportano l ncssari modifich. 3. Il paragrafo 1 si applica unicamnt agli opratori dl sttor alimntar ch intrvngono in qualsivoglia fas dlla produzion, trasformazion distribuzion dgli alimnti succssiva alla produzion primaria all oprazioni associat di cui all'allgato I. 4. Gli opratori dl sttor alimntar: a) dimostrano all'autorità comptnt ch ssi rispttano il paragrafo 1, scondo l modalità richist dall'autorità comptnt, tnndo conto dl tipo dlla dimnsion dll'imprsa alimntar; b) garantiscono ch tutti i documnti in cui sono dscritt l procdur laborat a norma dl prsnt articolo siano costantmnt aggiornati; c) consrvano ogni altro documnto rgistrazion pr un priodo adguato. 5. L modalità dttagliat di attuazion dl prsnt articolo possono ssr stabilit scondo la procdura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Tali modalità possono facilitar l'attuazion dl prsnt articolo da part di taluni opratori dl sttor alimntar, in particolar prvdndo la possibilità di utilizzar l procdur contnut ni manuali pr l'applicazion di principi dl sistma HACCP, al fin di rispttar il paragrafo 1. Siffatt modalità possono spcificar inoltr il priodo durant il qual gli opratori dl sttor alimntar consrvano i documnti l rgistrazioni a norma dl paragrafo 4, lttra c). Art. 6 - Controlli ufficiali, rgistrazion riconoscimnto 1. Gli opratori dl sttor alimntar collaborano con l autorità comptnti conformmnt ad altr normativ comunitari applicabili o, in mancanza, conformmnt alla lgislazion nazional. 2. In particolar, ogni oprator dl sttor alimntar notifica all'opportuna autorità comptnt, scondo l modalità prscritt dalla stssa, ciascuno stabilimnto posto sotto il suo controllo ch sgua una qualsiasi dll fasi di produzion, trasformazion distribuzion di alimnti ai fini dlla rgistrazion dl suddtto stabilimnto. Gli opratori dl sttor alimntar fanno altrsì in modo ch l'autorità comptnt disponga costantmnt di informazioni aggiornat sugli stabilimnti, notificandol, tra l'altro, qualsivoglia cambiamnto significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimnti sistnti. 3. Tuttavia, gli opratori dl sttor alimntar provvdono affinché gli stabilimnti siano

riconosciuti dall'autorità comptnt, succssivamnt ad almno un'ispzion, s il riconoscimnto è prscritto: a) a norma dlla lgislazion nazional dllo Stato mmbro in cui lo stabilimnto è situato; b) a norma dl rgolamnto (CE) n. 853/2004; o c) da una dcision adottata dalla Commission. Tal misura intsa a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto è adottata scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Lo Stato mmbro ch impon il riconoscimnto di taluni stabilimnti situati nl suo trritorio a norma dlla lgislazion nazional, com prvisto alla lttra a), comunica alla Commission agli altri Stati mmbri l prtinnti disposizioni nazionali. CAPO III - MANUALI DI CORRETTA PRASSI OPERATIVA Art. 7 - Elaborazion, diffusion uso di manuali Gli Stati mmbri promuovono l'laborazion di manuali nazionali di corrtta prassi oprativa in matria di igin di applicazion di principi dl sistma HACCP, a norma dll'articolo 8. Manuali comunitari sono laborati a norma dll'articolo 9. La divulgazion l'uso di manuali nazionali comunitari sono incoraggiati. Ciononostant, gli opratori dl sttor alimntar possono usar tali manuali su bas volontaria. Art. 8 - Manuali nazionali 1. I manuali nazionali di corrtta prassi oprativa, una volta laborati, sono sviluppati diffusi dai sttori dll'industria alimntar: a) in consultazion con rapprsntanti di soggtti i cui intrssi possono ssr sostanzialmnt toccati, quali autorità comptnti gruppi di consumatori; b) tnndo conto di prtinnti codici di prassi dl Codx alimntarius; c) s riguardano la produzion primaria l oprazioni associat lncat nll'allgato I, tnndo conto dll raccomandazioni di cui alla part B dll'allgato I. 2. I manuali nazionali possono ssr laborati sotto l'gida di uno dgli organismi nazionali di normalizzazion di cui all'allgato II dlla dirttiva 98/34/CE ( 1 ). 3. Gli Stati mmbri valutano i manuali nazionali al fin di garantir ch: a) siano stati laborati a norma dl paragrafo 1; b) il loro contnuto risulti funzional pr i sttori a cui sono dstinati; c) costituiscano uno strumnto atto a favorir l'ossrvanza dgli articoli 3, 4 5 ni sttori pr i prodotti alimntari intrssati. 4. Gli Stati mmbri trasmttono alla Commission manuali nazionali ch soddisfano l condizioni di cui al paragrafo 3. La Commission cra mantin un sistma di rgistrazion di tali manuali lo mtt a disposizion dgli Stati mmbri. 5. I manuali di corrtta prassi laborati ai snsi dlla dirttiva 93/43/CEE continuano ad applicarsi dopo l'ntrata in vigor dl prsnt rgolamnto, purché siano compatibili con i suoi obittivi. ( 1 ) Dirttiva 98/34/CE dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 22 giugno 1998, ch prvd una procdura di informazion nl sttor dll norm dll rgolamntazioni tcnich (GU L 204 dl 21.7.1998, pag. 37). Dirttiva modificata da ultimo dall'atto di adsion dl 2003.

Art. 9 - Manuali comunitari 1. Prima ch siano laborati manuali comunitari di corrtta prassi oprativa pr l'igin o pr l'applicazion di principi dl sistma HACCP, la Commission consulta il comitato di cui all'articolo 14. L'obittivo di tal consultazion è di saminar l'utilità di tali manuali, la loro portata gli argomnti da trattar. 2. Quando vngono approntati manuali comunitari, la Commission garantisc ch siano laborati diffusi: a) dai rapprsntanti intrssati di sttori dll'imprsa alimntar uropa, comprs l PMI, di altr parti in causa, quali gruppi di consumatori o in consultazion con gli stssi; b) in collaborazion con i soggtti i cui intrssi possano ssr sostanzialmnt toccati, comprs l autorità comptnti; c) tnndo conto di prtinnti codici di prassi dl Codx alimntarius; d) s riguardano la produzion primaria l oprazioni associat lncat nll'allgato I, tnndo conto dll raccomandazioni di cui alla part B dll'allgato I. 3. Il comitato di cui all'articolo 14 valuta i progtti di manuali comunitari al fin di garantir ch: a) siano stati laborati a norma dl paragrafo 2; b) il loro contnuto risulti funzional pr i sttori a cui sono dstinati in tutta la Comunità; c) costituiscano uno strumnto atto a favorir l'ossrvanza dgli articoli 3, 4 5 ni sttori pr i prodotti alimntari intrssati. 4. La Commission invita priodicamnt il comitato di cui all'articolo 14 a risaminar ogni manual comunitario laborato a norma dl prsnt articolo, in cooprazion con gli organismi mnzionati nl paragrafo 2. Scopo di tal risam è garantir ch i manuali rimangano praticabili tnr conto dgli sviluppi tcnologici scintifici. 5. I titoli i rifrimnti di manuali comunitari approntati a norma dl prsnt articolo sono pubblicati nlla Gazztta ufficial dll'union uropa (sri C). CAPO IV - IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI Art. 10 - Importazioni In matria di igin dgli alimnti importati l prtinnti disposizioni dlla lgislazion alimntar di cui all'articolo 11 dl rgolamnto (CE) n. 178/2002 includono i rquisiti di cui agli articoli da 3 a 6 dl prsnt rgolamnto. Art. 11 - Esportazioni In matria d'igin dgli alimnti sportati o risportati l prtinnti disposizioni dlla lgislazion alimntar di cui all'articolo 12 dl rgolamnto (CE) n. 178/2002 includono i rquisiti di cui agli articoli da 3 a 6 dl prsnt rgolamnto. CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI Art. 12 - Misur di attuazion disposizioni transitori Misur transitori di portata gnral ints a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto anch compltandolo con nuovi lmnti non ssnziali, in particolar ultriori spcificazioni di rquisiti stabiliti nl prsnt rgolamnto, sono adottat scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Altr misur d'applicazion o transitori possono ssr adottat scondo la procdura di rgolamntazion di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Art. 13 - Modifica adattamnto dgli allgati I II 1. Gli allgati I II possono ssr modificati o aggiornati dalla Commission tnndo conto di quanto sgu: a) dlla ncssità di sottoporr a rvision l raccomandazioni di cui all'allgato I, part B, punto 2; b) dll'sprinza maturata con l'applicazion di sistmi basati sul sistma HACCP a norma dll'articolo 5; c) dgli sviluppi tcnologici, dll loro consgunz pratich dll aspttativ di consumatori pr quanto riguarda la composizion dgli alimnti; d) di parri scintifici, in particolar dlla valutazion di nuovi rischi; ) di critri microbiologici rlativi alla tmpratura dgli alimnti. Tali misur ints a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto anch compltandolo sono adottat scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. 2. La Commission può concdr drogh agli allgati I II in particolar allo scopo di agvolar l'applicazion dll'articolo 5 pr l piccol imprs tnndo conto di rlativi fattori di rischio, purché tali drogh non compromttano il consguimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto. Tali misur ints a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto compltandolo sono adottat scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. 3. Gli Stati mmbri possono, snza compromttr il raggiungimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto, adottar, a norma di paragrafi da 4 a 7, misur nazionali pr adattar i rquisiti di cui all'allgato II. 4. a) L misur nazionali di cui al paragrafo 3 prsguono l'obittivo di: i) consntir l'utilizzazion inintrrotta di mtodi tradizionali in una qualsiasi dll fasi dlla produzion, trasformazion o distribuzion dgli alimnti; o ii) tnr conto dll signz dll imprs alimntari situat in rgioni soggtt a particolari vincoli gografici. b) In altri casi, ss si applicano soltanto alla costruzion, allo schma all'attrzzatura dgli stabilimnti. 5. Uno Stato mmbro ch dsidri adottar misur nazionali a cui fa rifrimnto il paragrafo 3 invia una notifica in tal snso alla Commission agli altri Stati mmbri. Tal notifica: a) fornisc una dscrizion particolarggiata di rquisiti ch il suddtto Stato mmbro ritin ncssario adattar la natura di tal adattamnto; b) dscriv i prodotti alimntari gli stabilimnti intrssati; c) spon l motivazioni dll'adattamnto, s dl caso, fornndo anch una sintsi dll'analisi dl pricolo ffttuata indicando l vntuali misur da adottar pr garantir ch l'adattamnto non prgiudichi gli obittivi dl prsnt rgolamnto; d) fornisc ogni altra informazion prtinnt. 6. Gli altri Stati mmbri dispongono di tr msi, a dcorrr dal ricvimnto dlla notifica di cui al paragrafo 5, pr inviar ossrvazioni scritt alla Commission. Qualora si tratti dgli adattamnti drivanti dal paragrafo 4, lttra b), tal priodo è prorogato, su richista di qualsiasi Stato mmbro, di quattro msi. La Commission può, s ricv ossrvazioni scritt da uno o più Stati mmbri, dv consultar gli Stati mmbri nll'ambito dl comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1. La Commission può dcidr scondo la procdura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, s l misur prvist possano ssr attuat prvi, s ncssario, l opportun modifich. La Commission può, s dl caso, proporr misur gnrali a norma dl paragrafo 1 o 2 dl prsnt articolo. 7. Uno Stato mmbro può adottar misur nazionali pr adguar i rquisiti di cui all'allgato II soltanto:

a) in conformità di una dcision adottata ai snsi dl paragrafo 6; o b) s, un ms dopo la scadnza dl priodo di cui al paragrafo 6, la Commission non ha provvduto a informar gli Stati mmbri di avr ricvuto ossrvazioni scritt o ch intnd proporr l'adozion di una dcision a norma dl paragrafo 6. Art. 14 - Procdura dl comitato 1. La Commission è assistita dal comitato prmannt pr la catna alimntar la salut dgli animali. 2. Ni casi in cui è fatto rifrimnto al prsnt paragrafo, si applicano gli articoli 5 7 dlla dcision 1999/468/CE, tnndo conto dll disposizioni di cui all'articolo 8 dlla stssa. Il priodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, dlla dcision 1999/468/CE è fissato a tr msi. 3. Ni casi in cui è fatto rifrimnto al prsnt paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 7 dlla dcision 1999/468/CE, tnndo conto dll disposizioni dll'articolo 8 dlla stssa. Art. 15 - Consultazion dll'autorità uropa pr la sicurzza alimntar La Commission consulta l'autorità uropa pr la sicurzza alimntar su ogni qustion rintrant nll'ambito di applicazion dl prsnt rgolamnto ch potrbb avr un impatto significativo sulla salut pubblica, in particolar, prima di proporr critri, rquisiti o obittivi a norma dll'articolo 4, paragrafo 4. Art. 16 - Rlazion al Parlamnto uropo al Consiglio 1. Entro il 20 maggio 2009, la Commission prsnta al Parlamnto uropo al Consiglio una rlazion. 2. La rlazion in particolar prnd in sam l'sprinza acquisita nll'applicazion dl prsnt rgolamnto valuta altrsì l'opportunità la fattibilità di prvdr l'stnsion di rquisiti dll'articolo 5 agli opratori dl sttor alimntar impgnati nlla produzion primaria nll oprazioni connss lncat nll'allgato I. 3. La Commission, s dl caso, corrda dll prtinnti propost la suddtta rlazion. Art. 17 - Abrogazion 1. La dirttiva 93/43/CEE è abrogata a dcorrr dalla data di applicazion dl prsnt rgolamnto. 2. I rifrimnti alla dirttiva abrogata s'intndono fatti al prsnt rgolamnto. 3. Tuttavia, l dcisioni adottat ai snsi dll'articolo 3, paragrafo 3, dll'articolo 10 dlla dirttiva 93/43/CEE rimangono in vigor fino alla loro sostituzion con dcisioni adottat a norma dl prsnt rgolamnto o dl rgolamnto (CE) n. 178/2002. Nll'attsa ch siano dfiniti i critri o i rquisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lttr da a) a ), dl prsnt rgolamnto, gli Stati mmbri possono mantnr l norm nazionali ch stabiliscono tali critri o rquisiti da ssi adottat ai snsi dlla dirttiva 93/43/CEE. 4. In attsa dll'applicazion di una nuova normativa comunitaria ch stabilisc norm pr il controllo ufficial dgli alimnti, gli Stati mmbri adottano tutt l misur idon a garantir l'assolvimnto dgli obblighi fissati dal prsnt rgolamnto o da sso drivanti. Art. 18 - Entrata in vigor Il prsnt rgolamnto ntra in vigor il vntsimo giorno succssivo alla pubblicazion nlla Gazztta ufficial dll'union uropa. Esso si applica diciotto msi dopo la data in cui sono ntrati in vigor i sgunti atti: a) rgolamnto (CE) n. 853/2004; b) rgolamnto (CE) n. 854/2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 29 april 2004, ch

stabilisc norm spcifich pr l'organizzazion di controlli ufficiali sui prodotti di origin animal dstinati al consumo umano ( 1 ); c) dirttiva 2004/41/CE dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 21 april 2004, ch abroga alcun dirttiv rcanti norm sull'igin dgli alimnti l disposizioni sanitari pr la produzion la commrcializzazion di dtrminati prodotti di origin animal dstinati al consumo umano ( 2 ). Tuttavia, sso non si applica antriormnt al 1 gnnaio 2006. Il prsnt rgolamnto è obbligatorio in tutti i suoi lmnti dirttamnt applicabil in ciascuno dgli Stati mmbri. Fatto a Bruxlls, addì 29 april 2004. ( 1 ) Cfr. pagina 83 dlla prsnt Gazztta ufficial. ( 2 ) GU L 157 dl 30.4.2004. Pr il Parlamnto uropo Il prsidnt P. COX Pr il Consiglio Il prsidnt M. McDOWELL ALLEGATO I - RODUZIONE PRIMARIA PARTE A: REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA E LE OPERAZIONI ASSOCIATE I. Ambito d'applicazion 1. Il prsnt allgato si applica alla produzion primaria all sgunti oprazioni associat: a) il trasporto, il magazzinaggio la manipolazion di prodotti primari sul luogo di produzion, a condizion ch ciò non altri sostanzialmnt la loro natura; b) il trasporto di animali vivi, ov ncssario pr il raggiungimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto; c) in caso di prodotti di origin vgtal, prodotti dlla psca dlla caccia, l oprazioni di trasporto pr la consgna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmnt modificata, dal luogo di produzion ad uno stabilimnto. II. Rquisiti in matria di igin 2. Nlla misura dl possibil, gli opratori dl sttor alimntar dvono assicurar, ch i prodotti primari siano prottti da contaminazioni, tnndo conto di tutt l trasformazioni succssiv cui saranno soggtti i prodotti primari. 3. Fatto salvo l'obbligo gnral di cui al punto 2 gli opratori dl sttor alimntar dvono rispttar l prtinnti disposizioni lgislativ comunitari nazionali rlativ al controllo di rischi nlla produzion primaria nll oprazioni associat, comprs:

a) l misur di controllo dlla contaminazion drivant dall'aria, dal suolo, dall'acqua, dai mangimi, dai frtilizzanti, dai mdicinali vtrinari, dai prodotti fitosanitari dai biocidi, nonché il magazzinaggio, la gstion l'liminazion di rifiuti; b) l misur rlativ alla salut al bnssr dgli animali nonché alla salut dll piant ch abbiano rilvanza pr la salut umana, comprsi i programmi pr il monitoraggio il controllo dll zoonosi dgli agnti zoonotici. 4. Gli opratori dl sttor alimntar ch allvano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origin animal dvono, s dl caso, adottar misur adguat pr: a) tnr puliti tutti gli impianti utilizzati pr la produzion primaria l oprazioni associat, inclusi qulli utilizzati pr immagazzinar manipolar i mangimi, ov ncssario dopo la pulizia, disinfttarli in modo adguato; b) tnr puliti, ov ncssario dopo la pulizia, disinfttar in modo adguato l attrzzatur, i contnitori, l gabbi, i vicoli l imbarcazioni; c) pr quanto possibil, assicurar la pulizia dgli animali inviati al macllo, ov ncssario, dgli animali da produzion; d) utilizzar acqua potabil o acqua pulita, ov ncssario in modo da prvnir la contaminazion; ) assicurar ch il prsonal addtto alla manipolazion di prodotti alimntari sia in buona salut sgua una formazion sui rischi sanitari; f) pr quanto possibil, vitar la contaminazion da part di animali altri instti nocivi; g) immagazzinar gstir i rifiuti l sostanz pricolos in modo da vitar la contaminazion; h) prvnir l'introduzion la propagazion di malatti contagios trasmissibili all'uomo attravrso gli alimnti, anch adottando misur prcauzionali al momnto dll'introduzion di nuovi animali comunicando i focolai sosptti di tali malatti all autorità comptnti; i) tnr conto di risultati dll analisi prtinnti ffttuat su campioni prlvati da animali o altri campioni ch abbiano rilvanza pr la salut umana; j) usar corrttamnt gli additivi pr i mangimi i mdicinali vtrinari, com prvisto dalla normativa prtinnt. 5. Gli opratori dl sttor alimntar ch producono o raccolgono prodotti vgtali, dvono, s dl caso, adottar misur adguat pr: a) tnr puliti, ov ncssario dopo la pulizia, disinfttar in modo adguato l struttur, l attrzzatur, i contnitori, l cass di trasporto, i vicoli l imbarcazioni; b) assicurar, ov ncssario, la produzion, il trasporto condizioni di magazzinaggio iginich la pulizia di prodotti vgtali; c) usar acqua potabil o acqua pulita, ov ncssario in modo da prvnir la contaminazion; d) assicurar ch il prsonal addtto alla manipolazion di prodotti alimntari sia in buona salut sgua una formazion sui rischi sanitari; ) pr quanto possibil, vitar la contaminazion da part di animali instti nocivi; f) immagazzinar gstir i rifiuti l sostanz pricolos in modo da vitar la contaminazion; g) tnr conto di risultati dll analisi prtinnti ffttuat su campioni prlvati da piant o altri campioni ch abbiano rilvanza pr la salut umana; h) utilizzar corrttamnt i prodotti fitosanitari i biocidi, com prvisto dalla normativa prtinnt. 6. Gli opratori dl sttor alimntar dvono adottar opportun misur corrttiv quando sono informati di problmi individuati durant controlli ufficiali. III. Tnuta dll rgistrazioni 7. Gli opratori dl sttor alimntar dvono tnr consrvar l rgistrazioni rlativ all misur adottat pr il controllo di pricoli in modo appropriato pr un priodo di tmpo adguato

commisurato alla natura all dimnsioni dll'imprsa alimntar dvono mttr a disposizion dll autorità comptnti dgli opratori dl sttor alimntar ch ricvono i prodotti l prtinnti informazioni contnut in tali rgistrazioni a loro richista. 8. Gli opratori dl sttor alimntar ch allvano animali o producono prodotti primari d'origin animal dvono tnr rgistrazioni, in particolar, riguardanti: a) la natura l'origin dgli alimnti somministrati agli animali; b) i prodotti mdicinali vtrinari o l altr cur somministrat agli animali, con l rlativ dat i priodi di sospnsion; c) l'insorgnza di malatti ch possono incidr sulla sicurzza di prodotti di origin animal; d) i risultati di tutt l analisi ffttuat su campioni prlvati da animali o su altri campioni prlvati a scopi diagnostici, ch abbiano rilvanza pr la salut umana; ) tutt l sgnalazioni prtinnti sui controlli ffttuati su animali o prodotti di origin animal. 9. Gli opratori dl sttor alimntar ch producono o raccolgono prodotti vgtali dvono tnr l rgistrazioni, in particolar riguardanti: a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario biocido; b) l'insorgnza di qualsiasi malattia o infstazion ch possa incidr sulla sicurzza di prodotti di origin vgtal; c) i risultati di tutt l analisi prtinnti ffttuat su campioni prlvati da piant o altri campioni ch abbiano rilvanza pr la salut umana. 10. Gli opratori dl sttor alimntar possono ssr assistiti da altr prson, quali i vtrinari, gli agronomi i tcnici agricoli, nlla tnuta dll rgistrazioni. PARTE B: RACCOMANDAZIONI INERENTI AI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA 1. I manuali nazionali o comunitari di cui agli articoli da 7 a 9 dl prsnt rgolamnto dovrbbro contnr orintamnti pr una corrtta prassi iginica ai fini dl controllo di rischi nlla produzion primaria nll oprazioni associat. 2. I manuali di corrtta prassi iginica dovrbbro contnr informazioni adguat sui pricoli ch possono insorgr nlla produzion primaria nll oprazioni associat sull azioni di controllo di pricoli, comprs l misur prtinnti prvist dalla normativa comunitaria nazional o dai programmi comunitari nazionali. Tra tali pricoli misur figurano ad smpio: a) il controllo dlla contaminazion dovuta a micotossin, mtalli psanti matrial radioattivo; b) l'uso di acqua, rifiuti organici prodotti frtilizzanti; c) l'uso corrtto adguato di prodotti fitosanitari biocidi loro rintracciabilità; d) l'uso corrtto adguato di prodotti mdicinali vtrinari di additivi di mangimi loro rintracciabilità; ) la prparazion, il magazzinaggio, l'uso la rintracciabilità di mangimi; f) l'adguata liminazion di animali morti, rifiuti stram; g) l misur protttiv volt a vitar l'introduzion di malatti contagios trasmissibili all'uomo tramit gli alimnti, nonché l'obbligo di informarn l autorità comptnti; h) l procdur, l prassi i mtodi pr garantir ch l'alimnto sia prodotto, manipolato, imballato, immagazzinato trasportato in condizioni iginich adguat, comprsi la pulizia accurata il controllo dgli animali infstanti; i) l misur concrnnti la pulizia dgli animali da macllo da produzion; j) l misur concrnnti la tnuta dll rgistrazioni. ALLEGATO II - REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE APPLICABILI A

TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ALLEGATO I) INTRODUZIONE I capitoli da V a XII si applicano a tutt l fasi di produzion, trasformazion distribuzion dgli alimnti i rimannti capitoli dll'allgato si applicano com sgu: - il capitolo I si applica a tutt l struttur dstinat agli alimnti, salvo qull a cui si applica il capitolo III, - il capitolo II si applica a tutti i locali in cui gli alimnti vngono prparati, trattati o trasformati, salvo i locali adibiti a mnsa a cui si applica il capitolo III, - il capitolo III si applica all struttur lncat nl titolo dl capitolo, - il capitolo IV si applica a tutti i tipi di trasporto. CAPITOLO I - Rquisiti gnrali applicabili all struttur dstinat agli alimnti (divrsi da qulli indicati nl capitolo III) 1. L struttur dstinat agli alimnti dvono ssr tnut pulit, sottopost a manutnzion tnut in buon condizioni. 2. Lo schma, la progttazion, la costruzion, l'ubicazion l dimnsioni dll struttur dstinat agli alimnti dvono: a) consntir un'adguata manutnzion, pulizia /o disinfzion, vitar o ridurr al minimo la contaminazion trasmssa pr via ara assicurar uno spazio di lavoro tal da consntir lo svolgimnto di tutt l oprazioni in condizioni d'igin; b) ssr tali da impdir l'accumulo di sporcizia, il contatto con matriali tossici, la pntrazion di particll ngli alimnti la formazion di condnsa o muffa indsidrabil sull suprfici; c) consntir una corrtta prassi di igin alimntar, comprsa la protzion contro la contaminazion, in particolar, la lotta contro gli animali infstanti; d) ov ncssario, disporr di adguat struttur pr la manipolazion il magazzinaggio a tmpratura controllata, con sufficint capacità pr mantnr i prodotti alimntari in condizioni adguat di tmpratura progttat in modo ch la tmpratura possa ssr controllata, ov opportuno, rgistrata. 3. Dv ssr disponibil un sufficint numro di gabintti, collgati ad un buon sistma di scarico. I gabintti non dvono dar dirttamnt sui locali di manipolazion dgli alimnti. 4. Dv ssr disponibil un sufficint numro di lavabi, adguatamnt collocati sgnalati pr lavarsi l mani. I lavabi dvono disporr di acqua corrnt frdda calda, matrial pr lavarsi l mani un sistma iginico di asciugatura. Ov ncssario, gli impianti pr il lavaggio dgli alimnti dvono ssr sparati da qulli pr il lavaggio dll mani. 5. Si dv assicurar una corrtta arazion mccanica o natural, vitando il flusso mccanico di aria da una zona contaminata vrso una zona pulita. I sistmi di arazion dvono ssr tali da consntir un accsso agvol ai filtri all altr parti ch dvono ssr pulit o sostituit. 6. Gli impianti sanitari dvono disporr di un buon sistma di arazion, natural o mccanico. 7. Ni locali dstinati agli alimnti dv ssrci un'adguata illuminazion, natural /o artificial. 8. Gli impianti di scarico dvono ssr adatti allo scopo, nonché progttati costruiti in modo da vitar il rischio di contaminazion. Qualora i canali di scarico siano totalmnt o parzialmnt scoprti, ssi dvono ssr progttati in modo da vitar ch il flusso procda da una zona contaminata vrso o in un'ara pulita, in particolar un'ara dov vngano manipolati alimnti ch possono prsntar un alto rischio pr i consumatori finali. 9. Ov ncssario, dvono ssr prvist installazioni adguat adibit a spogliatoio pr il prsonal. 10. I prodotti pr la pulizia la disinfzion non dvono ssr consrvati nll ar dov vngono

manipolati alimnti. CAPITOLO II - Rquisiti spcifici applicabili ai locali all'intrno di quali i prodotti alimntari vngono prparati, lavorati o trasformati (sclusi i locali adibiti a mnsa qulli spcificati nl capitolo III) 1. I locali dov gli alimnti sono prparati, lavorati o trasformati (sclusi i locali adibiti a mnsa qulli spcificati nl capitolo III, ma comprsi i locali a bordo di mzzi di trasporto) dvono ssr progttati disposti in modo da consntir una corrtta prassi iginica impdndo anch la contaminazion tra durant l oprazioni. In particolar: a) i pavimnti dvono ssr mantnuti in buon condizioni, ssr facili da pulir, s ncssario, da disinfttar; ciò richid l'impigo di matrial rsistnt, non assorbnt, lavabil non tossico, a mno ch gli opratori alimntari non dimostrino all'autorità comptnt ch altri tipi di matriali possono ssr impigati appropriatamnt. Ov opportuno, la suprfici di pavimnti dv assicurar un sufficint drnaggio; b) l parti dvono ssr mantnut in buon condizioni d ssr facili da pulir, s ncssario, da disinfttar; ciò richid l'impigo di matrial rsistnt, non assorbnt, lavabil non tossico una suprfici liscia fino ad un'altzza adguata pr l oprazioni, a mno ch gli opratori alimntari non dimostrino all'autorità comptnt ch altri tipi di matriali possono ssr impigati appropriatamnt; c) i soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la suprfici intrna dl ttto) l attrzzatur sopralvat dvono ssr costruiti prdisposti in modo da vitar l'accumulo di sporcizia ridurr la condnsa, la formazion di muffa indsidrabil la caduta di particll; d) l finstr l altr aprtur dvono ssr costruit in modo da impdir l'accumulo di sporcizia qull ch possono ssr aprt vrso l'strno dvono ssr, s ncssario, munit di barrir antinstti facilmnt amovibili pr la pulizia; qualora l'aprtura di finstr provochi contaminazioni, qust dvono rstar chius bloccat durant la produzion; ) l port dvono avr suprfici facili da pulir, s ncssario, da disinfttar; a tal fin si richidono suprfici lisc non assorbnti, a mno ch gli opratori alimntari non dimostrino all'autorità comptnt ch altri tipi di matriali utilizzati sono adatti allo scopo; f) l suprfici (comprs qull dll attrzzatur) nll zon di manipolazion dgli alimnti, in particolar, qulli a contatto con qusti ultimi dvono ssr mantnut in buon condizioni d ssr facili da pulir, s ncssario, da disinfttar; a tal fin si richidono matriali lisci, lavabili, rsistnti alla corrosion non tossici, a mno ch gli opratori alimntari non dimostrino all'autorità comptnt ch altri tipi di matriali utilizzati sono adatti allo scopo. 2. Ov ncssario, si dvono prvdr opportun attrzzatur pr la pulizia, la disinfzion il dposito dgli strumnti di lavoro dgli impianti. Tali attrzzatur dvono ssr in matrial rsistnt alla corrosion facili da pulir disporr di un'adguata rogazion di acqua calda frdda. 3. Si dvono prvdr adguat attrzzatur, ov ncssario, pr l oprazioni di lavaggio dgli alimnti. Ogni acquaio o impianto analogo prvisto pr il lavaggio dgli alimnti dv disporr di un'adguata rogazion di acqua potabil calda /o frdda, conformmnt ai rquisiti dl capitolo VII, dv ssr mantnuto pulito, ov ncssario, disinfttato. CAPITOLO III - Rquisiti applicabili all struttur mobili /o tmporan (quali padiglioni, chioschi di vndita, banchi di vndita autotrasportati), ai locali utilizzati principalmnt com abitazion privata ma dov gli alimnti sono rgolarmnt prparati pr ssr commrcializzati ai distributori automatici 1. L struttur i distributori automatici dbbono, pr quanto ragionvolmnt possibil, ssr