LEGGE REGIONALE 26 giugno 1997, n. 22 (1)

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LEGGE REGIONALE 26 giugno 1997, n. 22 (1) (1) In B.U.R.L. 10 luglio 1997, n. 19 Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione Epigrafe Art. 1 - Oggetto. Art. 2 - Caratteri del programma integrato. Art. 3 - Documentazione annessa ai programmi integrati. Art. 4 - Procedure per l'approvazione. Art. 5 - Oneri a carico dei soggetti proponenti. Art. 6 - Varianti al programma. Art. 7 - Programmi di recupero urbano. Art. 1 Oggetto. 1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei princìpi stabiliti dall'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, la formazione e la realizzazione di programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale finalizzati ad una più razionale utilizzazione e riorganizzazione del territorio della Regione, ed in particolare del patrimonio edilizio e delle infrastrutture in esso presenti. 2. Il programma integrato, disciplinato dalla presente legge, costituisce piano attuativo dello strumento urbanistico generale. Art. 2 Caratteri del programma integrato. 1. Il programma integrato consiste in un progetto operativo complesso, di interesse pubblico, con rilevante valenza urbanistica ed edilizia, ed è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie per assicurare la completezza e 21/09/2016 1

la piena funzionalità dell'intervento stesso, e da dimensioni tali da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano. 2. Il programma integrato può essere localizzato soltanto sul territorio di comuni provvisti di strumento urbanistico generale approvato e può interessare immobili pubblici e/o privati. La sua realizzazione può avvenire anche attraverso la compartecipazione di soggetti pubblici e/o privati, con rispettivi apporti di risorse finanziarie. 3. Fermo restando quanto indicato al comma 1, il programma integrato riguarda essenzialmente: a) aree interne e contigue ai perimetri urbani come definiti dagli strumenti urbanistici al cui interno siano presenti aree degradate in tutto o in parte edificate e si riscontrino carenze di strutture e di servizi; b) centri minori oggetto di sensibili sviluppi insediativi con servizi inadeguati; c) nuclei di urbanizzazione rada e diffusa, privi di servizi ed elementi infrastrutturali, nonché di una specifica identità urbanistica; d) parti di centri urbani con forti fenomeni di congestionamento; e) aree con destinazioni produttive o terziarie dismesse, parzialmente utilizzate o degradate, ma con forte capacità di polarizzazione urbana. 4. Il programma integrato può comprendere anche zone agricole contigue ai perimetri urbani come definiti dagli strumenti urbanistici, escluse quelle di pregio ambientale (2). 5. [In tali zone possono altresì essere realizzati quegli interventi di edilizia residenziale per fabbisogni abitativi conseguenti a ristrutturazione e/o demolizione di edifici esistenti nell'ambito territoriale del programma integrato che non possano trovare localizzazione nell'ambito medesimo] (3). 6. Nei confronti dei programmi integrati sono applicabili le disposizioni relative ai comparti edificatori di cui all'articolo 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la disciplina prevista agli articoli 22 e 23 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35. (2) Comma così modificato dall art. 5, comma 22, lettera a), L.R. 13 agosto 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto (3) Comma abrogato dall art. 5, comma 22, lettera b), L.R. 13 agosto 2011, n. 10, a 21/09/2016 2

Art. 3 Documentazione annessa ai programmi integrati. 01. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità edilizia, sicurezza nei luoghi di lavoro e regolarità contributiva gli interventi della presente legge sono realizzati da soggetti pubblici o privati associati con soggetti in possesso di capacità tecnica, organizzativa ed economica adeguati all'importo dei lavori oggetto della proposta, che, prima della sottoscrizione dell'atto convenzionale attuativo del programma integrato, dimostrino l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore e presentino il documento unico di regolarità contributiva (DURC) (4). 1. I programmi integrati possono essere redatti direttamente dal comune, ovvero presentati presso il comune competente da soggetti pubblici e/o privati, singolarmente ovvero consorziati od associati tra di loro. In ogni caso devono essere forniti dei seguenti elaborati: a) relazione tecnico-illustrativa, con allegato schema planovolumetrico in scala 1:500, nella quale siano evidenziate le eventuali varianti previste dal programma rispetto allo strumento urbanistico generale del Comune ed ai relativi strumenti attuativi; b) documentazione attestante la proprietà o la disponibilità delle aree o degli edifici interessati dal programma; c) schema di impegnativa di programma che indichi i tempi e le modalità di realizzazione e che disciplini i rapporti tra i soggetti promotori od attuatori del programma ed il Comune, nonché tra i soggetti attuatori tra di loro, ivi comprese le garanzie di carattere finanziario. (4) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 5, L.R. 11 agosto 2009, n. 21 e poi così modificato dall art. 5, comma 23, lettere a) e b), L.R. 13 agosto 2011, n. 10, a Art. 4 Procedure per l'approvazione. 1. Il comune adotta i programmi integrati di cui all'articolo 3, presentati da soggetti pubblici o privati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione, ovvero di novanta giorni, qualora siano in variante allo strumento urbanistico generale. Il comune può subordinare l'avvio dei programmi in variante ad un preventivo atto di indirizzo da assumersi con deliberazione di consiglio (5). 21/09/2016 3

2. Al fine di pervenire alla sollecita definizione ed approvazione dei programmi integrati si applicano le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, concernenti lo snellimento delle procedure, contenute nell'articolo 1 se trattasi di programmi conformi allo strumento urbanistico generale approvato e vigente, anche se comportano varianti comprese fra quelle previste dallo stesso articolo, e nell'articolo 5, se trattasi di programmi difformi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 (6). 3. In sede di approvazione dei programmi integrati difformi dallo strumento urbanistico generale approvato e vigente, la Regione può introdurre modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, ovvero che non mutino le caratteristiche essenziali del programma ed i criteri di impostazione dello stesso. La comunicazione delle modifiche al Comune ai fini delle previste controdeduzioni deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione alla Regione del programma integrato. Le modifiche proposte si intendono accettate dal Comune interessato, qualora le controdeduzioni comunali non vengono comunicate alla Regione entro il termine previsto dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Le determinazioni definitive della Regione debbono essere assunte entro i successivi sessanta giorni (7). 4. In alternativa ai commi 2 e 3, al fine di accelerare le procedure di definizione dei programmi integrati, può farsi ricorso allo strumento dell'accordo di programma previsto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni (8). (5) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 11 agosto 2009, n. 21. Il testo originario era così formulato: «1. Sui programmi integrati presentati ai sensi dell'articolo 3 dai soggetti pubblici e/o privati il Comune provvede entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione, elevato a centottanta giorni per i programmi che si pongono in variante allo strumento urbanistico generale.». (6) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, L.R. 11 agosto 2009, n. 21. (7) Periodo così modificato dall'art. 11, comma 3, L.R. 11 agosto 2009, n. 21. (8) Comma così modificato dall'art. 11, comma 4, L.R. 11 agosto 2009, n. 21. Art. 5 Oneri a carico dei soggetti proponenti. 1. Successivamente all'approvazione del programma integrato, i soggetti interessati provvedono ad inviare al Comune la documentazione necessaria per il rilascio della concessione. 2. I soggetti attuatori non possono dare inizio ai lavori prima del versamento degli oneri concessori da effettuarsi in conformità alla normativa vigente in materia. È 21/09/2016 4

ammesso il pagamento dei suddetti oneri sulla base della determinazione effettuata dai soggetti attuatori, salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94. È fatta salva la facoltà dei soggetti attuatori di richiedere lo scomputo totale o parziale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; tale previsione, se espressamente formulata nello schema di impegnativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), vincola sia i soggetti attuatori che il Comune. Art. 6 Varianti al programma. 1. Nella fase di realizzazione degli interventi, non costituiscono variante al programma integrato le modifiche dei progetti esecutivi nei casi di seguito elencati: a) mutamento delle destinazioni d'uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dal programma integrato, e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista dal programma, entro il limite massimo del 10 per cento (9) ; b) modifiche all'altezza degli edifici in misura non superiore a metri 1,00 purché senza variazione del numero dei piani e nel rispetto delle norme relative alle distanze degli edifici dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà; c) non mutamento delle caratteristiche degli interventi previsti dai programmi in relazione alla classificazione di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; d) modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento nel suo complesso; d-bis) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano (10) ; d-ter) le modifiche alla viabilità secondaria e la precisazione dei tracciati della viabilità primaria (11). 2. Le predette modifiche sono autorizzate dal competente organo comunale abilitato al rilascio della concessione edilizia (12) 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle modifiche che incidono sull'entità delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici e sulla distribuzione interna delle singole unità immobiliari, nonché alle modifiche che variano il numero delle unità stesse. (9) Lettera così modificata dall art. 5, comma 24, lettera a), L.R. 13 agosto 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto 21/09/2016 5

(10) Lettera aggiunta dall art. 5, comma 24, lettera b), L.R. 13 agosto 2011, n. 10, a (11) Lettera aggiunta dall art. 5, comma 24, lettera b), L.R. 13 agosto 2011, n. 10, a (12) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 10 novembre 2014, n. 10, a stabilito dall'art. 8, comma 1, della stessa legge). Per completezza espositiva, si riporta il comma 15 dell articolo 20 della Legge Regionale 10/08/2016, n. 12 15. Il rinvio operato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) per i programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398(Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, non incide sui termini di validità temporale degli stessi che sono definiti all'interno dell'accordo di programma secondo i principi stabiliti dall'articolo 11, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. Per le varianti o modifiche dei programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del D.L. n. 398/1993 convertito dalla L. 493/1993 si applicano, se non disciplinato altrimenti nell'accordo di programma, le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche. Art. 7 Programmi di recupero urbano. 1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai programmi di recupero urbano definiti dall'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493. 21/09/2016 6

1-bis. Le modifiche ai programmi di cui al comma 1, approvati con la procedura dell accordo di programma che non incidono sul perimetro di zona di PRG, sulla volumetria massima consentita, nonché sul rapporto tra l edificazione residenziale e non residenziale, sono autorizzate dal responsabile dell ufficio procedente, sentito il collegio di vigilanza, nei casi in cui i piani attuativi sono stati oggetto di approvazione con le procedure dell accordo di programma (13). (13) Comma aggiunto dall art. 5, comma 25, L.R. 13 agosto 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai 21/09/2016 7