Tribunale Civile e penale di Milano



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N. N. r 107/2009 R G. Tribunale Civile e penale di Milano Sezione Lavoro Il Giudice dott. Marco Lualdi, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza in data 30.3.2009 nel procedimento n. LI0712009 aí sensi dell' art. 28 Legse n300/70. promosso da; SDL Intercategoriale - Segreteria Provinciale Intercategoriale di Milano in persona del Componente della Segreteria Intercategoriale Provinciale. dorniciliato elettivarnente ai fini del presente procedimento in Milano alla via Verdi n.2 presso lo studio dell'aw. Gatti che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso nei confronti di Coop Lombardia Soc. coop. a r.l. domiciliato elettivamente ai fini del presente procedimento in Milano alla via R. Margherita n.26 presso lo studio dell'aw. Trioni che lo rappresenta e difende con procura speciale a rnargine della memoria di costituzione letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, ritenuta la propria competenza a prowedere, ha emesso il seguente DECRETO Con ricorso ex art. 28 Legge n.300178 depositato in data 16.2.2009 l'associazione sindacale SDL Intercategoriale, Segreteria Provinciale Intercategoriale di Milano ( da ora in avanti anche e piu' sernplicemente SDL ) ha chiesto che il Giudice designato, previo accertamento della natura antisindacale della condotta posta in essere dalla Coop Milano, ordinasse alla resistente di mettere a disposizione della commissione elettorale l'elenco dei lavoratori addetti alla punto vendita Ipercoop di Bonola nonché l'apposito albo per affrggere la comunicazione della indizione delle elezioni RSU. Il Giudice designato fissava l'udienza avanti a se' per la data del 30.3.2009. Si costituiva ritualmente la Coop Lombardia soc. coop. a r.l. la quale si opponeva alle domande svolte nei suoi confronti chiedendone il rigetto in quanto da ritenersi infondate in fatto ed in diritto.

Rilevava in particolare la Coop. resistente come non potesse configurarsi alcuna condotta antisindacale nel comportamento tenuto dalla società posto che la SDL, le cui richieste dovevano ritenersi pacificamente funzionali alla successiva attività tesa ad indire le votazioni per la elezione delle RSU, non poteva ritenersi in ogni caso legittimata a tale iniziativ a. All'esito della discussione il Giudice, ritenuto il procedimento di natura documentale e senza la necessità di escutere eventuali informatori, si riservava la decisione. NEL MERITO DEL RICORSO: I presupposti in fatto della presente controversia non sono oggetto di contestazione. Le associazioni sindacali FILMCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e IIILTSUCS-IIIL, in forzadelprotocollodiintesa 3.9.I994edelsuccessivoaccordo12.l0. 995> costituivano presso I'Ipermercato Bonola gestito dalla Coop odierna resistente, la RSU con un mandato triennale. In data15.3.2007 la medesima RSU giungeva alla sua naturale scadenza senza che le OO.SS. originariamente firmatarie prowedessero ( e/o abbiano successivamente proweduto ) ad indire nuove elezioni per il suo rinnovo, neppure all'esito di espressa e formale comunicazione di intervenuta decadenza della precedente RSU che veniva inviata da Coop alle medesime organizzazioni sindacali in data 27.6.2007 ( ctoc. 5 cli parte ricorrente ). In successiva data 1.9.2007 la SDL comunicava a tutti i soggetti già stipulanti e sottoscrittori degli accordi 13.9.2004 e 12.10 1995 la propria adesione agli accordi predetti cosi' come espressamente previsto e stabilito dalle parti firmatarie. Ugualmente pacifica in atti deve ritenersi la circostanza in fatto che, seppure a seguito di espressa e formale richiesta formulata da SDL a Coop, la società resistente si sia rifiutata di trasmettere alla odierna ricorrente I'elenco dei lavoratori addetti all'ipercoop Bonola e di porre a disposizione l'apposito albo per affliggere la comunicazione dell'indizione delle elezioni della RSU. Ritiene questo giudice come la condotta tenuta dalla resistente Coop e consistente nella omessa consegna dell'elenco dei lavoratori e nella mancata messa a disposizione degli albi per l'affissione della indizione delle elezioni, attività prodromiche e funzionali alla indizione delle successive elezioni delle RSU, configuri un evidente condotta antisindacale qualora SDL dovesse ritenersi soggetto legittimato alla indizione delle elezioni medesime.

Le condotte che, come quella indicata nel caso di specie, impediscono e/o rendono piu' difficile I'esercizio delle attività sindacali costituzionalmente garantite quali deve indubbiamente ritenersi I'elezione delle rappresentanze dei lavoratori, deve infatti ritenersi certamente condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori indipendentemente dall'elemento soggettivo ed alle motivazioni sottese alla scelta della parte datoriale. Appare d'altra parte evidente come tale condotta, che peraltro è stata contestata dalla sola SDL, sia suscettibile di integrare una condotta antisindacale solo nel càso in cui la SDL sia riconosciuta "titolare e portatrice" di quegli interessi e di quelle attribuzioni che la condotta medesima cosi' come rappresentata tenderebbe a frustrare e/o impedire. Da cio' ne consegue come la questione controversa si riduca, in ultima analisi, alla verifica della sussistenza o meno in capo a SDL del potere di indire l'elezioni della RSU nonche alla individuazione del dato normativo e/o contrattuale fondante tale legittimazione. Ritiene questo giudice come tale legittimazione debba ritenersi sussistente. Preliminarmente, i fatti che oggi occupano il Tribunale devono essere ricondotti nella fattispecie regolata originariamente dall'art.l comma 2 del Protocollo 13.9.1994 che riguarda le modalità di costituzione delle RSU. L'articolo sopra richiamato prevede espressamente come alla costituzione di tale organismo di rappresentanza possano prowedere r...anche le organizzazioni firmatarie del CCNL applicato nelltimpresa cooperativa possono assumere ltiniziativa, owero quelle abilitate alla presentazione delle liste elettorali e che hanno formalmente aderito al presente accordo r. Tale premessa deve ritenersi necessaria in ragione del fatto che le parti appaiono sostanzialmente in disaccordo anche con riferimento alla eventuale possibilità di ricondurre i fatti del presente giudizio alla ipotesi di costituzione di RSU owero di mero rinnovo della medesima RSU decaduta, ipotesi pure regolamentata dal successivo art. 9 dello stesso accordo cosi' come modificato dall'art. 3 dell'accordo del 12.10.1995. Peraltro, che si tratti di una vera e propria costituzione e non di un mero rinnovo di RSU decaduta lo si evince da una serie di dati fattuali e normativi; o la procedura di rinnovo prevede l'attlazione del necessario procedimento con un congruo anticipo di tre mesi rispetto alla scadenza del mandato, all'evidente scopo di evitare periodi di incertezzaelo difetto di rappresentanza;periodo che nel caso di specie non è stato rispettato.

la stessa COOP ha comunicato in data27.6.2007 l'intervenuta decadenza della RSU eletta. gli Accordi sopra richiamati prevedono espressamente l'automatica decadenza dei componenti della RSU decorso il termine di anni tre. la stessa COOP ha escluso con raccomandata in data 27.6.2007 la possibilità, stante I'intervenuta decadenza della RSU, di concedere ai rappresentanti sindacali ulteriori permessi retribuiti. le OO SS legittimate hanno costituito presso l'ipercoop dibonola, suciessivamente alla decadenza della RSU, delle proprie RSA ai sensi dell'art. 19 della Legge n30011970.. nessuna norma di carattere generale e/o contrattuale prevede una sorta di prorogatio dei poteri e/o delle prerogative e/o anche solo della formale esistenza finalizzata alle mere operazioni di rinnovo della RSU decaduta. Appare di tutta evidenza peftanto come nel caso di specie si verta in un caso di maîcanza assoluta di RSU che dovrebbe essere pertanto nuovamente costituita sulla scorta degli Acordi sopra richiamati, senza che si possa ragionevolmente parlare di un suo mero rinnovo con conseguente applicabilità della procedura pure espressamente prevista per tale ipotesi. Posta questa premessa la tesi di COOP si fonda sostanzialmente sul fatto che pur essendo pacifico come I'art. I comma 2 del Protocollo 13.9.1994 attribuisca il diritto di indire le lezioni delle RSU anche alle organizzazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali e che abbiano aderito anche successivamente al predetto accordo ( circostanze queste pacificarnente sussistenti in capo alla sdl ) non possa non rilevare il fatto che tale protocollo sia stato successivamente modificato dall'accordo 18.9.2007 sottoscritto dalle OO SS originariamente stipulanti. Tale Accordo 2007, con espresso riferimento alla facoltà di indire le elezioni delle RSU, ha infatti disposto all'art. I "... Le rappresentanze sindacati unitarie saranno costituite unicamente su iniziativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni sripuranfi it GGNL..." tra cui pacificamente non figura la SDL. Afferma la difesa della Coop come la modifica in questione, resa possibile tn forza dell'art. 31 dell'accordo 1994 che stabiliva r... ll presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti lirmatarie, previo preawiso di 4 mesi... r pfoduca i pfopfi effetti anche nei confronti della SDL che pure ha successivamente e legittimamente

aderito all'accordo medesimo, con cio' escludendo la possibilità per SDL di indire le elezioni proprio in quanto non firmataria del CCNL. La tesi non merita di essere condivisa. Ora non vi è dubbio come SDL non potrebbe vantare alcun diritto e/o manifestare alcuna doglianza in caso di integrale disdetta dell'accordo da parte delle OO.SS. firmatarie in ragione proprio dell'art. 3l sopra richiamato ed a cui evidentemente la stessa SDL, nell'aderire all'accordo, ha preso piena consapevolezza condividendone implicitamente il contenuto. D'altra parte non avrebbe ragion d'essere e sarebbe difficilmente configurabile sotto il profilo giuridico il mantenimento dell'accordo nel soli confronti della SDL, soggetto successivamente aderente, nel caso in cui lo stesso Accordo fosse disdettato dalle OO S S originariamente firmatarie. Nel caso di specie peraltro si verte nella diversa ipotesi di parziale modifica dell'accordo medesimo che per il resto mantiene la sua piena efficacia ed operatività, modifica che non puo' produrre i suoi effetti nei confronti della SDL avendo quest'ultima, in epoca antecedente alla modifica, aderito all'accordo medesimo divenendo portatrice dei diritti, degli obblighi e delle prerogative unitariamente intesi e connaturati dell' Accordo. Il corretto richiamo effettuato dalla ricorrente ai principi generali sanciti dall'art. l4l1 C. C. confortano tale interpretazione. Nel caso di specie le parti originariamente stipulanti hanno infatti convenuto che un terzo (l'associazione successivamente aderente) acquisisse un diritto o piu' correttamente, nel caso di specie, una posizione giuridicamente rilevante costituita da un insieme di diritti/doveri/prerogative. A seguito dell'accettazione, negozio unilaterale ricettizio pacificamente perfezionatosi nel caso di specie a seguito delle comunicazioni inviate da SDL, il terzo acquisisce infatti un autonomo diritto suscettibile di essere fatto valere direttamente nei confronti della controparte interessata. Nel caso di specie è pacifico come SDL sia divenuta titolare delle posizioni formali e sostanziali riconosciute nel predetto Accordo ancora pienamente vigente tra le parti, posizioni formali e sostanziali tra cui figura il diritto di indire le elezioni della RSU. Se è pur vero infatti come le parti stipulanti nel contratto a favore di terzo rimangano le uniche parti del contatto in senso sostanziale e formale, e altrettanto indubitabile come il terzo che abbia prestato accettazione prima della eventuale revoca della disposizione a

suo favore divenga " titolare" di quel diritto che gli dovrà essere comunque riconosciuto. La modifica del contenuto della "prestazione" a favore di teízo intervenuta successivamente all'accettazione da parte di quest'ultimo costituisce pertanto una determinazione da ritenersi illegittima. La sussisteruain capo a SDL del diritto ad indire le elezioni delle RSU rende pertanto antisindacale la condotta tenuta da COOP e consistente nel rifiuto di mettere a disposizione I'apposito albo per affiggere la comunicazione della indizione delle elezioni. Quanto poi alla circostanza che la SDL non possa ritenersi legittimata a richiedere le liste elettorali, non potendosi ritenere costituita la necessaria Commissione Elettorale, appare evidente come nel caso di specie non si verta nell'ipotesi di rinnovo di RSU in scaderua ma di elezione ex novo di RSU; non puo'pertanto ritenersi ancora costituita alcuna Commissione Elettorale di cui peraltro SDL non puo' ritenersi unica componente e la eventuale consegna delle liste elettorali potrà e dovrà essere effettuata solo una volta perfezionatisi i singoli passaggi previsti dalla procedura di riferimento tra cui appunto la corretta costituzione della Commissione medesima. n ricorso merita pertanto di essere accolto solo con riferimento alla accertata antisindacalità del rifiuto di Coop di mettere a disposizione di SDL l'apposito albo per affiggere la comunicazione della indizione delle elezioni delle RSU. La natura del giudizio, l'oggettiva incertezza della materia, le successive modifiche degli accordi su cui si fondano le rispettive pretese delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese. DICHIARA l'antisindacalità del comportamento tenuto da Coop Lombardia scarl e per l'effetto ORDINA a Coop Lombardia scarl di mettere a disposizione di SDL I'apposito albo per afliggere la comunicazione della indizione delle elezioni delle RSU. RESPINGE per il resto il proposto ricorso. DICHIARA integralmente compensate tra le parti MANDA alla cancelleria per la comunicazione del Milano,2410412009 - ^n. ) ltt *ffiffi*oy $Tiilbgsrs:"': OGGI 2 8 APR. go{ le spese di causa. presente decreto alle parti costituite. / Il Giudice dellavot "::::;f:'tr{ Ṉ \),s t:_ \,\ c,- $