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Dott. Sergio Massa Bologna, 24 giugno 2010 Dott. Elena Melandri Dott. Paola Belelli Dott. Pierpaolo Arzarello A TUTTI I CLIENTI LORO INDIRIZZI Con la presente Circolare Vi aggiorniamo sulle ultime disposizioni fiscali e sui provvedimenti recentemente emanati di interesse generale. Un nuovo elenco Clienti e Fornitori per i paesi black list Riferimenti: Art. 1 DL n. 40/2010; DM 30.3.2010; Provvedimento Agenzia Entrate 28.5.2010. Un nuovo adempimento a carico delle imprese, dei professionisti e degli Enti non commerciali (solo quando agiscono nella sfera commerciale) si aggiunge agli ormai numerosi appuntamenti telematici col Fisco: l elenco Clienti e Fornitori residenti nei paesi cosiddetti paradisiaci. L Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato il Provvedimento contenente il modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list. Sono tali quei paesi aventi fiscalita privilegiata, chiamati anche paradisi fiscali (es.: Hong Kong, Singapore, San Marino, ecc.). Per ogni cliente / fornitore black list (imprese, professionisti, enti) andra compilata una scheda riepilogativa delle operazioni intrattenute nel periodo di riferimento. Nelle comunicazioni dovranno essere indicati: il codice fiscale (o altro codice identificativo) del soggetto estero; la relativa denominazione (ovvero nome e cognome e data di nascita per le persone fisiche); il domicilio fiscale; l'importo complessivo delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento per ciascuna controparte, distinguendo tra imponibili, non imponibili, esenti e non soggette a Iva; l Iva riferita alle operazioni imponibili. A partire dal 1 luglio 2010 per i soggetti passivi IVA è OBBLIGATORIO memorizzare le operazioni intercorse con tali soggetti (consigliamo di fotocopiare le fatture emesse o ricevute per agevolare la successiva compilazione della dichiarazione) e comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate/ricevute (beni e servizi), registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici dei Paesi black list. Il primo invio interessa i soggetti mensili relativamente alle operazioni di luglio 2010, da effettuare entro il 31.8.2010. La periodicita della comunicazione e la seguente: PERIODICITA TRIMESTRALE, in caso di operazioni che, per ciascuna delle 4 categorie (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi rese, ovvero ricevute), non eccedono i 50.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti; MENSILE negli altri casi PRIMO INVIO 31 ottobre 2010, relativo alle operazioni del terzo trimestre 2010. Pag. 1 31 agosto 2010, relativo alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2010. Attenzione: la soglia di 50.000 euro si applica distintamente a ciascuna delle quattro categorie di operazioni: cessioni di beni, servizi resi, acquisti di beni, servizi ricevuti. E sufficiente il superamento in un trimestre della soglia di 50.000 in una sola delle quattro categorie per aversi la periodicita mensile.

Casi particolari a) Inizio attivita da meno di 4 trimestri Per i soggetti che hanno iniziato l attività da meno di 4 trimestri la comunicazione va presentata con periodicità trimestrale, a condizione che nel trimestre in corso e in quelli precedenti non abbiano superato il predetto limite di 50.000. b) Superamento del limite I soggetti trimestrali che superano il limite di 50.000 nel corso di un trimestre devono presentare le comunicazioni con periodicità mensile a decorrere dal mese successivo a quello di superamento. Per i mesi già trascorsi vanno presentate le singole comunicazioni appositamente contrassegnate, come sopra accennato (con barratura della casella Variazione di periodicità ). QUALI SONO I PAESI BLACK LIST Per l individuazione dei Paesi black list il decreto 30 marzo 2010 rinvia ai DM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, senza prevedere alcuna esclusione, né soggettiva, né legata alla tipologia di attività esercitata; per cui è sufficiente che uno Stato o territorio sia ricompreso in una delle due black list per determinare l obbligo della comunicazione dei dati all Agenzia delle Entrate. Riteniamo che il trattamento da riservare agli Stati che non sono contemplati dal DM 4 maggio 1999 e che, invece, lo sono dal DM 21 novembre 2001, sia da limitare alle tipologie societarie espressamente indicate. Di seguito Vi forniamo un elenco dei paesi compresi attualmente nella black list, di parecchi dei quali nemmeno sapevamo dell esistenza: DM 4 maggio 1999 DM 21 novembre 2001 Alderney (Isole del Canale) Alderney (Isole del Canale) Andorra Andorra Angola, ma solo per operazioni con societa : petrolifere esenti dall Oil Income Tax; - società che godono di esenzioni o riduzioni d imposta in settori fondamentali dell economia; investimenti previsti dal Foreign Investment Code Anguilla Anguilla Antigua (solo le International business companies non operanti in Antigua e società che effettuano Antigua produzioni autorizzate) Antille Olandesi Antille Olandesi Aruba Aruba Bahamas Bahamas Bahrein (escluse le società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore Bahrein petrolifero) Barbados Barbados Barbuda Barbuda Belize Belize Bermuda Bermuda Brunei Brunei Cipro Cipro Corea del Sud, ma solo le società che godono delle agevolazioni previste dalla Tax Incentives Limitation - Law) Costarica Costarica (sole società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché società di alta tecnologia) Dominica Dominica (sole international companies esercenti l attività all estero) Emirati Arabi Uniti (escluse le società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad Emirati Arabi Uniti imposta) Ecuador (sole società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell esenzione dalle imposte sui Ecuador redditi) Filippine Filippine Gibilterra Gibilterra Giamaica, ma solo le società di produzione per l esportazione che usufruiscono dei benefici dell Export - Industry Encourage Act e società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act Gibuti Gibuti Grenada Grenada - Guatemala Guernsey (Isole del Canale) Guernsey (Isole del Canale) Pag. 2

- Herm (Isole del Canale) Hong Kong Hong Kong Isola di Man Isola di Man Isole Cayman Isole Cayman Isole Cook Isole Cook Isole Marshall Isole Marshall Isole Turks e Caicos Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Isole Vergini britanniche - Isole Vergini statunitensi Jersey (Isole del Canale) Jersey (Isole del Canale) - Kenia, ma solo le società insediate nelle Export Processing Zones - Kiribati Libano Libano Liberia Liberia Liechtenstein Liechtenstein - Lussemburgo, ma solo le holding di cui alla L. 31.7.29 Macao Macao Malaysia Malaysia Maldive Maldive Malta Malta (sole società i cui proventi affluiscono da fonti estere) Mauritius (ma solo le società certificate che si occupano di servizi all export, espansione industriale, Mauritius gestione turistica, ecc. soggette a imposta in misura ridotta, Off-shore Companies e International Companies) Monaco Monaco (escluse le società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato) Montserrat Montserrat Nauru Nauru Niue Niue - Nuova Caledonia Oman Oman Panama Panama (sole società i cui proventi affluiscono da fonti estere, società situate nella Colon Free Zone e società operanti nelle Export Processing Zones) Polinesia francese Polinesia francese - Portorico (sole società esercenti attività bancarie e società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993) Saint Kitts e Nevis Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Saint Vincent e Grenadine - Salomone Samoa Samoa San Marino - - Sant Elena Sark (Isole del Canale) Sark (Isole del Canale) Seychelles Seychelles Singapore Singapore Svizzera Svizzera (sole società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e di domicilio) Taiwan - Tonga Tonga Tuvalu Tuvalu Oman Oman Uruguay Uruguay (sole società esercenti attività bancarie e holding che esercitano esclusivamente attività offshore) Vanuatu Vanuatu Nel nostro sito www.studio-dott-comm.it potete trovare alla Sezione Approfondimenti il testo dei Decreti sui paesi back list. Modello ed istruzioni li potete trovare sul solito sito www.agenziaentrate.gov.it. La mancata comunicazione è soggetta a pesanti sanzioni: da un minimo di 516 a un massimo di 4.130 euro; tali sanzioni saranno relative ad ogni violazione, anche nel caso in cui vengano commesse violazioni diverse, originate da un unica azione od omissione, o riferite a più periodi d imposta. Pag. 3

STRUTTURA DELL ELENCO CLIENTI/FORNITORI BLACK LIST L elenco si compone, oltre che dal frontespizio, di tanti quadri A quanti sono gli operatori economici per i quali sussiste l obbligo di comunicazione. 1) IL FRONTESPIZIO. Esso contiene i seguenti quadri: TIPO DI COMUNICAZIONE: in caso di comunicazione correttiva nei termini o integrativa va barrata l apposita casella. PERIODO DI RIFERIMENTO: va indicato l anno, il mese o il trimestre di riferimento delle operazioni da comunicare. Nel riquadro è presente una specifica casella da barrare in caso di variazione del periodo di riferimento della comunicazione a seguito del superamento, nel trimestre, del limite di 50.000, anche per una sola delle categorie di operazioni (beni o servizi). In tal caso la casella Variazione di periodicità deve essere utilizzata per ognuna delle comunicazioni mensili da presentare. La casella va utilizzata anche in caso di scelta per la presentazione mensile in luogo di quella trimestrale. In tal caso la stessa va barrata soltanto nella prima comunicazione mensile dell anno. DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE: oltre al numero di partita IVA vanno indicati i consueti dati identificativi del contribuente distinguendo tra Persone fisiche, Soggetti diversi dalla persone fisiche e Soggetti non residenti. Vanno inoltre indicati i dati del dichiarante che sottoscrive il modello. FIRMA DELLA COMUNICAZIONE: nel riquadro Firma della comunicazione va riportato il numero di moduli di cui si compone l elenco. 2) IL QUADRO A DATI ANAGRAFICI rigo A1: vanno evidenziati i dati anagrafici dell operatore economico con il quale sono state intrattenute le operazioni di seguito elencate: OPERAZIONI ATTIVE (righi da A2 ad A18) Va riportato l ammontare complessivo: delle cessioni di beni; delle prestazioni di servizi rese; distinguendo tra, operazioni: imponibili (righi da A2 a A5), con indicazione separata dell IVA; non imponibili (righi A6 e A7); esenti (rigo A8); non soggette ad IVA (righi A9 e A10). L importo complessivo delle operazioni attive deve essere riportato al netto delle relative note di variazione. Va inoltre indicato l imponibile e/o l IVA delle note di variazione, per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi), distinguendo tra quelle relative: ad operazioni già comunicate nell anno (righi da A11 a A14); ad annualità precedenti (righi da A15 a A18). OPERAZIONI PASSIVE (righi da A19 a A35) Va indicato l ammontare complessivo: degli acquisti di beni; delle prestazioni di servizi ricevute; distinguendo tra, operazioni: imponibili (righi da A19 a A22), con indicazione separata dell IVA; non imponibili (righi A23 e A24); esenti (rigo A25); non soggette ad IVA (righi A26 e A27). Pag. 4

L importo complessivo delle operazioni passive deve essere riportato al netto delle relative note di variazione. Va inoltre indicato l imponibile e/o l IVA delle note di variazione, per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi), distinguendo tra quelle relative: ad acquisti già comunicati nell anno (righi da A28 a A31); ad annualità precedenti (righi da A32 a A35). Cosa Vi consigliamo di fare: 1) Verificare se in qualcuno dei 4 trimestri precedenti il 1 luglio 2010 (3 e 4 trimestre 2009, 1 e 2 trimestre 2010) si e superata la soglia di 50.000 relativamente a ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi rese, prestazioni di servizi ricevute); 2) se in almeno una delle 4 categorie e stato superato nel trimestre il limite di 50.000, allora la periodicita e mensile e la prima Dichiarazione va spedita telematicamente entro il 31.8.2010; in tal caso consigliamo di cimentarsi subito nella sua compilazione perche in agosto e difficile trovare in ufficio consulenti. 3) Nella maggioranza dei casi la periodicita sara trimestrale e ci si pensera ad ottobre 2010. Nella malaugurata ipotesi di periodicita mensile, qui di seguito Vi riportiamo il fac simile del modello per i primi allenamenti. Pag. 5

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INTRA SBAGLIATI? RIMEDIO ENTRO IL 20 LUGLIO Vi ricordiamo che, in caso di errori commessi nei modelli Intrastat presentati per i mesi da gennaio a maggio 2010, e possibile ricorrere senza sanzioni all invio di Dichiarazioni integrative, purche entro il 20.7.2010. INTRA SERVIZI: NON SI INDICANO I SERVIZI CON SOGGETTI EXTRACOMUNITARI Con la Circolare 36/E del 21.6.2010 e stato precisato che i servizi resi o ricevuti da soggetti passivi italiani nei confronti di soggetti passivi extracomunitari non vanno indicati nell Intra servizi, nemmeno se il soggetto extracomunitario si e identificato nella UE con una partita Iva comunitaria. Al contrario per le cessioni e gli acquisti di beni a/da soggetti passivi extracomunitari identificati nella UE, che vanno sempre inseriti negli elenchi Intra. CONTRIBUENTI MINIMI ED ELENCHI INTRA I contribuenti minimi sono coloro che hanno un volume d affari inferiore a 30.000 annuali. Nel caso in cui ad un minimo capitasse di acquistare un bene da un fornitore comunitario, ipotesi possibilmente da evitare, questi dovra comunque integrare la fattura ricevuta con l Iva, senza detrarsela ma versandola entro il 16 del mese successivo. Al contrario, le cessioni di beni non sono rilevanti ai fini dell Iva. Nel caso dei servizi, il contribuente minimo che riceve un servizio comunitario deve integrare la fattura con l Iva, senza detrarsela ma versandola e presentando l Intra servizi. Al contrario nel caso di servizi resi ad un soggetto comunitario, che viene considerata un operazione interna, quindi senza applicazione dell Iva e senza obbligo di compilare l Intra. MINIPROROGA PER UNICO 2010 Come gia avete saputo, causa il ritardo nella pubblicazione degli Studi di Settore e stata concessa una proroga di 20 giorni per i pagamenti dei contribuenti soggetti agli Studi. Il termine di pagamento delle imposte e slittato dal 16 giugno al 6 luglio (al 5 agosto con la maggiorazione dello 0,4%). Lo slittamento trascina anche il pagamento dei diritti CCIAA e dei contributi Inps. Per gli altri contribuenti restano ferme le vecchie scadenze, e cioe il 16 giugno ovvero il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4%. IRAP ED AGENTI DI COMMERCIO Continua la telenovela dell Irap: dopo l esonero da Irap dei professionisti senza dipendenti e con limitati beni strumentali la giurisprudenza ha ammesso all esonero anche gli agenti, gli intermediari finanziari e le micro imprese, purche prive di autonoma organizzazione, quindi senza dipendenti, senza prestazioni lavorative di terzi e col minimo di beni strumentali utilizzati. Naturalmente, in assenza di norme precise, occorrera adire un contenzioso per vedersi riconosciuto l esonero. Vi ricordiamo che l Irap ammonta al 3,9% e, in generale, colpisce il reddito conseguito maggiorato delle spese del personale e degli interessi passivi. SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DOCUMENTATE DA RICEVUTA FISCALE Passo indietro dell Agenzia delle Entrate: finalmente ha riconosciuto che il contribuente che documenti la spesa di vitto o alloggio scegliendo per semplicita o per economicita la ricevuta fiscale anziche la fattura, potra dedurre come costo anche l Iva incorporata nel corrispettivo; in precedenza l Agenzia aveva negato tale possibilita. Per le imprese quindi i costi di albergo e ristorante sostenuti per dipendenti e amministratori in trasferta sono deducibili al 100%, al 75% negli altri casi. Riepilogando potremmo avere tre situazioni: - spese di rappresentanza non costituite da vitto o alloggio (es.: omaggi di beni di valore superiore a 50 euro): sono interamente deducibili se inferiori all 1,3% dei ricavi; - spese di vitto e alloggio per clienti (non sono considerate spese di rappresentanza): si deduce il 75% delle spese; analogo regime vale per la cena di Natale con i dipendenti; - vitto e alloggio a terzi in genere (sono considerate spese di rappresentanza): hanno due limiti. Prima si rende indeducibile il 25% poi si somma il 75% alle altre spese di rappresentanza per verificare il secondo limite dell 1,3% dei ricavi. Nella Dichiarazione dei redditi mod. Unico occorre inserire tra le variazioni in aumento il 100% delle spese e tra le variazioni in diminuzione quelle rimaste deducibili. Pag. 8

DALL 1.1.2011 UN ULTERIORE PALETTO ALLE COMPENSAZIONI Pare sia intenzione del Governo di limitare le compensazioni di crediti erariali fino alla concorrenza dell importo dei debiti verso l Erario superiori a 1.500 euro. In pratica il contribuente che ha una cartella esattoriale scaduta di importo superiore a tale cifra dovra limitare le compensazioni mantenendo un credito almeno dello stesso importo. Speriamo che la norma non passi anche perche tutti questi ostacoli non fanno bene alla ripresa dell economia. NOVITA SU AFFITTI E COMPRAVENDITE DI IMMOBILI DALL 1.7.2010 Attenzione d ora in poi quando si vende un immobile: secondo l art. 19 del DL 78/2010 il contratto di vendita dovra contenere, oltre ai dati catastali, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e una dichiarazione del venditore in cui si afferma che la situazione dell immobile e conforme ai dati catastali ed alle planimetrie. Percio e bene consultare previamente su Internet il sito dell Agenzia del Territorio per verificare l esattezza dei dati catastali e soprattutto incaricare un tecnico per verificare la correttezza delle planimetrie. E attenzione a quando si affitta un immobile: per la registrazione del contratto di locazione dall 1.7.2010 e necessario che in esso siano riportati tutti i dati catastali. RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE AGEVOLATE: OBBLIGO DI UNA RITENUTA 10% DA PARTE DELLE BANCHE Secondo il Decreto Legge da poco approvato, a decorrere dall 1.7.2010 le Banche e le Poste dovranno effettuare una ritenuta del10% sui bonifici effettuati alle imprese ristrutturatrici per beneficiare delle agevolazioni 36% per ristrutturazioni edilizie (L. 449/97) o 55% per risparmio energetico (L. 296/06). Tale ritenuta viene effettuata dalla Banca a titolo di acconto delle imposte dovute dalle imprese. Attendiamo la conversione del Decreto per la conferma di questo ulteriore balzello. PAGAMENTI PER CONTANTI: LIMITE A 5.000 EURO E stata fissata la soglia di 5.000 euro per tutti i pagamenti per contanti. Oltre tale cifra il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili, cioe assegni, bonifici, ecc. INTERESSA I PRIVATI: ATTENZIONE AL REDDITOMETRO Come gia Vi anticipammo nel corso del 2009, il Fisco sta raschiando il barile e, alla continua ricerca di materia imponibile, ha intensificato di recente il ricorso all accertamento tramite il redditometro. Cos e il redditometro? E un calcolo presuntivo di possibile ricchezza del contribuente privato che parte dalle sue manifestazioni di spesa, naturalmente quelle conosciute dal Fisco, per pervenire al probabile reddito. Per fare un esempio, l acquisto o il mantenimento di un auto di grossa cilindrata costituisce un indizio di disponibilita di denaro. Analogamente l acquisto o il mantenimento di un abitazione principale o secondaria, il pagamento di rate di un mutuo, una vacanza in un paese esotico, ecc. L abitazione principale viene normalmente valutata in 100 al mq., per cui da sola equivale, per un abitazione di 100 mq., ad un reddito presuntivo di 10.000 annui. Questi sono i principali segnali di ricchezza conoscibili dal Fisco, oltre al possesso di imbarcazioni, cavalli, ecc. Il calcolo che viene effettuato parte percio dalla spesa sostenuta o attribuibile al contribuente per arrivare alla sua reale capacita contributiva: se quest ultima supera quanto dichiarato al Fisco, parte l Avviso d accertamento. In particolare occorre fare attenzione agli acquisti immobiliari, per i quali va sempre dimostrata la regolare disponibilta e provenienza del denaro. Attenzione percio a conservare ogni documento od elemento utile a giustificare queste spese quando il reddito dichiarato al Fisco non le sopporta: in tal caso puo essere d aiuto il reddito dei famigliari conviventi, il regalo in denaro del genitore, il possesso di redditi non dichiarabili (interessi, dividendi, ecc.), la vendita di auto o immobili, ecc. Insomma tutto quanto possa concorrere a dimostrare che la spesa era sostenibile da parte del contribuente. Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e Vi inviamo i nostri piu cordiali saluti. Pag. 9