A decorrere dal 1 Gennaio 2012 è stata introdotta l Imposta Municipale propria IMU, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

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COMUNE DI ARTOGNE Via IV Novembre, 8-25040 Artogne (BS) Tel. 0364 598280 - Fax 0364 598408 A Tutti i Contribuenti del Comune di Artogne INFORMATIVA I.M.U. 2012 (Imposta Municipale Propria Sperimentale) A decorrere dal 1 Gennaio 2012 è stata introdotta l Imposta Municipale propria IMU, in tutti i Comuni del territorio nazionale; L'imposta municipale propria IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta Comunale sugli Immobili I.C.I.. IMPOSTA E SOGGETTI PASSIVI L imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi possesso durante l'anno, il mese durante il quale il possesso è protratto per almeno 15 giorni è considerato per intero. L'imposta grava sui fabbricati, le aree fabbricabili, i terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; dal superficiario, dall'enfiteuta, dal coniuge separato assegnatario dell abitazione, dal locatario finanziario e dal concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. BASE IMPONIBILE L'imposta si determina applicando al valore degli immobili le aliquote previste. Fabbricati - Il valore da utilizzare è dato dalla rendita catastale, aumentata del 5%, moltiplicata per i seguenti coefficienti: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso categoria A/10) - C/2 -C/6 - C/7 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e categorie C/3 - C/4 - C/5 80 per la categoria D/5 - A/10 60 per la categoria D (esclusi fabbricati categoria D/5) 55 fabbricati di categoria C/1 Aree fabbricabili - Valore venale in comune commercio al 1 Gennaio dell'anno di imposizione. Terreni agricoli (in Artogne, alla data odierna, sono esenti) comunque la loro base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto,al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per: 110 per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti. 135 per i terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali. ALIQUOTA DI BASE - L'aliquota IMU DI BASE è pari allo 0,76 per cento (da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili che non sono abitazione principale, pertinenze e fabbricati rurali strumentali attività agricola). N.B.: I Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l aliquota di base sino a 0,30 punti percentuali. Pagina 1 di 6

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE - L aliquota IMU per l ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE è pari allo 0,40 per cento. N.B.: I Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l aliquota per abitazione principale e pertinenze sino a 0,20 punti percentuali. ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. PERTINENZE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE Sono considerate pertinenze dell abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell abitazione principale. Le ulteriori unità immobiliari C2,C6 e C7sono assoggettate al pagamento dell'imposta con aliquota di base. DETRAZIONI a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 annuali (oppure l importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro all anno per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (oppure dell importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base L importo delle detrazioni deve essere rapportato ai mesi per i quali il diritto alle stesse si realizza. Per l'anno 2012, il pagamento per Abitazione Principale e Pertinenze potrà essere effettuato : - in 2 rate (prima rata 50% entro 16 giugno seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre) - in 3 rate (prima rata 33,33% entro 16 giugno seconda rata 33,33% entro 16 settembre terza rata a conguaglio entro 16 dicembre) Il calcolo dell imposta IMU 2012 per le RATE DI ACCONTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (50% o 33,33%) dovrà essere effettuato obbligatoriamente sull aliquota stabilita dallo Stato pari allo 0,40 per cento (4 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia deliberate. Entro il 16 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell aliquota definitivamente stabilita dal Comune (aumento o diminuzione di 0,20 punti percentuali) che ha tempo fino al 30/09/2012 per approvare o modificare le aliquote base e/o dello Stato che potrà ulteriormente variarle fino al 10/12/2012. (Quindi bisogna ricordarsi di verificare le determinazioni definitive sul sito del Comune). Pagina 2 di 6

ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI Il pagamento IMU per TUTTI GLI IMMOBILI CHE NON SONO ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, E PER LE AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato : - in 2 rate (prima rata 50% entro 16 (18) giugno seconda rata a conguaglio entro 16 (17) dicembre) Il calcolo dell imposta IMU 2012 per la RATA DI ACCONTO SU ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI (50%) dovrà essere effettuato obbligatoriamente sull aliquota stabilita dallo Stato pari allo 0,76 per cento (7,6 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia deliberate. Entro il 16 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell aliquota definitivamente stabilita dal Comune (aumento o diminuzione di 0,30 punti percentuali) che ha tempo fino al 30/09/2012 per approvare o modificare le aliquote base e/o dello Stato che potrà ulteriormente variarle fino al 10/12/2012). (Quindi bisogna ricordarsi di verificare le determinazioni definitive sul sito del Comune). CALCOLO e PAGAMENTO IMU Il Calcolo IMU dovrà essere effettuato scorporando la quota stato e la quota comune dei singoli immobili, utilizzando i Codici Tributo e Codice Comune di seguito riportati, ed effettuando il pagamento con modello F24. - Per il calcolo è messo a disposizione il software EasyIMU che effettua in automatico il calcolo degli importi IMU e la compilazione del modulo di versamento F24. Dalla home page del Comune di Artogne www.comune.artogne.bs.it si accede cliccando su EasyIMU. Sulla medesima pagina del sito sono presenti tutte le ulteriori informazioni necessarie inerenti l IMU. - Per la sola compilazione del modello F24 è messo a disposizione un modello F24 compilabile e stampabile on-line dalla pagina IMU del sito del Comune di Artogne. - I versamenti vanno effettuati procedendo all'arrotondamento per difetto fino a 49 centesimi e per eccesso se superiore (1,49=1,00-1,50=2,00). - Il versamento non andrà effettuato se l'importo totale annuo non è superiore a 3,00. IMPORTANTE: SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE I VERSAMENTI IMU 2012 COME SPECIFICATO NELLA PRESENTE: ENTRO 16/062012 L ACCONTO DEL 50% CALCOLATO SULL ALIQUOTA BASE E IL SALDO ENTRO IL 16/12/2012 (A CONGUAGLIO) CALCOLATO CON LE ALIQUOTE EFFETTIVE CHE SARANNO INTRODOTTE DAL COMUNE E/O DALLO STATO. CODICI PER IL VERSAMENTO DELL IMPOSTA CON F24 CODICE ENTE DEL COMUNE DI ARTOGNE : A451 D E S C R I Z I O N E CODICE TRIBUTO F24 COMUNE STATO IMU su ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze 3912 - IMU su ALTRI FABBRICATI 3918 3919 IMU su AREE FABBRICABILI 3916 3917 IMU su Fabbricati Rurali ad uso Strumentale 3913 - IMU su Terreni Agricoli 3914 3915 Pagina 3 di 6

DICHIARAZIONI IMU I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. Il modello di dichiarazione IMU dovrà essere approvato a breve con idoneo Decreto. ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI - sono state espressamente abrogate dalla legge le agevolazioni precedentemente ammesse per le Unità Immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale - sono esenti dall IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/021994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all elenco dei comuni italiani predisposto dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel quale è ricompreso il Comune di Artogne. Pertanto nel Comune di Artogne tali immobili sono esenti da imposta. - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati nell art. 7 comma 1 lettera h) del D.Lgs 504/1992 (confermati nell art. 9 comma 8 del D.Lgs 23/2011 e ripresi nel comma 5/bis dell art. 13 del D.L. 211/2011 conv. in Legge 214/2011 e succ. modif.) allo stato attuale sono esenti poiché il Comune di Artogne è inserito nel vecchio elenco dei comuni montani. I Ministeri dell Economia e Finanze e delle Politiche Agricole hanno però la facoltà di modificare tale situazione. - le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all imposta IMU come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e le detrazioni. - Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l utilizzazione agro-silvo-pastorale; (Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola). Pagina 4 di 6

- la base imponibile è ridotta del 50 per cento : a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art. 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni, con norma regolamentare, possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. - si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente : - le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. - l aliquota ridotta per l abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano (per legge - art. 13 comma 10 L. 214/2011) anche alle fattispecie di cui all articolo 6, comma 3- bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente : - al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale (l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione). - Per l ottenimento delle agevolazioni per le quali il Comune non ha la conoscenza dei fatti o che non può conoscere altrimenti è d obbligo la presentazione di idonea comunicazione nella forma della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà eventualmente corredata da idonea documentazione (ad esempio: per far valere la detrazione su una pertinenza quando ve ne sono più di una per categoria, per far valere la situazione di inagibilità, per l applicazione dell eventuale aliquota ridotta e detrazione per gli anziani in case di cura e per i cittadini residenti all estero, per l esenzione del pagamento delle aree fabbricabili possedute e coltivate da Agricoltori, ecc.); La dichiarazione deve essere presentata appena si realizza la situazione e comunque entro i termini dei versamenti. Per quanto non riportato nella presente nota informativa, e per i possibili futuri aggiornamenti, si rimanda ai documenti che sono o saranno pubblicati sul sito del Comune : - Avvisi, Informative, istruzioni, calcolo; - Regolamento per l applicazione dell Imposta Municipale Propria IMU ; - Deliberazione di determinazione aliquote e detrazioni IMU ; - Normativa (decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 articoli 8 e 9, all art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m. e i.); Per informazioni rivolgersi all Ufficio Tributi del Comune nelle ore di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 18 nonchè il venerdì dalle 10 alle 12 tel. 0364 598280 fax 036 598408 uff.tributi@comune.artogne.bs.it Documento aggiornato al 22 MAGGIO 2012 Pagina 5 di 6

I M P O R T A N T E Considerato che: - a dicembre, in fase di saldo IMU 2012, è obbligatorio ricalcolare l imposta con le aliquote definitive per poter effettuare il corretto versamento, a conguaglio, previa sottrazione della quota di imposta già versata in acconto; - entro il 30 settembre 2012 il Comune dovrà deliberare le aliquote IMU ed adottare idoneo Regolamento Comunale, nel quale potrebbero essere introdotte nuove o diverse agevolazioni; - entro il 10/12/2012 lo Stato si è riservato la facoltà di emanare ulteriori variazioni delle aliquote e delle detrazioni IMU; si invitano i sigg. Contribuenti a tenere consultati, sul sito del Comune di Artogne, gli aggiornamenti della nota informativa e le aliquote definitive che verranno adottate. Il sito internet del comune di Artogne è: www.comune.artogne.bs.it DICHIARAZIONI I.C.I. 2011 (pro - memoria) SI RICORDA CHE, COME ULTIMO ADEMPIMENTO RELATIVO ALL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, SI RENDE NECESSARIO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DELLE VARIAZIONI I.C.I. PER L ANNO 2011, PER LE FATTISPECIE ANCORA OBBLIGATORIE. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011. Documento aggiornato al 22 MAGGIO 2012 Pagina 6 di 6