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RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Gestione Tributi Roma, 10 gennaio 2003 OGGETTO: Chiarimenti sulla trasmissione per via telematica dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali, ai sensi dell art.3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.404. L art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.404 ha introdotto l obbligo della trasmissione per via telematica dei dati delle forniture effettuate ai rivenditori o ai soggetti utilizzatori di documenti fiscali. Tale adempimento è posto a carico delle tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed ai soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita. Le modalità tecniche di trasmissione dei dati e i tempi di attivazione del servizio sono stati fissati con il provvedimento del 30 maggio 2002. In particolare, i dati relativi alle forniture eseguite nei quattro trimestri solari dell anno 2002 devono essere trasmessi cumulativamente entro il 31 gennaio 2003; a regime, tali comunicazioni devono essere effettuate entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre solare nel quale le forniture sono effettuate. Al riguardo questa Direzione ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti sulle modalità di trasmissione dei dati in questione. Pertanto ritiene necessario fornire alcune precisazioni e, nello spirito dello Statuto dei diritti del contribuente, accordare solo per le comunicazioni relative ai quattro trimestri solari dell anno 2002, alcune deroghe alle specifiche tecniche approvate con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 30 maggio 2002.

2 Infatti, nel periodo transitorio, cioè fino all emanazione del Provvedimento del 30 maggio 2002, i soggetti obbligati potrebbero aver effettuato nei propri registri annotazioni non conformi a tali specifiche. In via preliminare, questa Direzione rammenta che le tipografie e i soggetti autorizzati alla rivendita dei documenti fiscali possono trasmettere i dati relativi alle forniture: a) direttamente, tramite i servizi telematici Internet o Entratel, in relazione ai requisiti posseduti ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali; b) tramite gli intermediari di cui all art 3, commi 2-bis e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, e successive modificazioni. Si ricorda, inoltre, che l Agenzia delle Entrate rende disponibile, gratuitamente, il software necessario per effettuare il controllo dei file che gli utenti devono trasmettere per via telematica utilizzando prodotti di compilazione reperibili sul mercato. Detto software di controllo è prelevabile dai siti Internet dei predetti servizi. 1) Specifiche tecniche e record. Ciascuna fornitura di dati si compone di una sequenza di record. I record previsti per l invio dei dati in esame sono: a) Record di tipo A: è il record che si riferisce al soggetto responsabile dell invio telematico; b) Record di tipo B: è il record relativo ai dati identificativi di chi effettua le forniture di documenti; c) Record di tipo C: è il record relativo ai dati delle forniture di documenti fiscali; nel file da inviare dovranno essere presenti tanti record di tipo C per quante sono state le forniture effettuate nel periodo di riferimento; d) Record di tipo Z: è il record finale che riepiloga i dati del file. I dati relativi al soggetto responsabile dell invio, i dati di chi effettua le forniture, i dati di dettaglio delle singole forniture e i dati del soggetto acquirente sono obbligatori: di conseguenza, la loro assenza determina la mancata accettazione del file da parte dell Agenzia delle Entrate. 2) Quesiti riguardanti la compilazione dei record

3 Con riferimento ai quesiti formulati in merito alle modalità di compilazione dei record descritti nelle specifiche tecniche di cui al provvedimento 30 maggio 2002, per alcuni di essi si offrono soluzioni valide solo per i dati relativi all anno 2002. Viceversa, per altri si forniscono precisazioni applicabili a regime. Qui di seguito si forniscono soluzioni riferibili esclusivamente all invio dei dati relativi all anno 2002. 2.1 Indisponibilità di un dato, tra codice fiscale e partita IVA, del soggetto acquirente, richiesto come dato obbligatorio nel campo 4 del record C. Come anticipato in premessa, esclusivamente per le comunicazioni dei dati relativi all anno 2002, il fornitore (o l incaricato della trasmissione telematica), qualora non conosca o non abbia annotato nei propri registri il codice fiscale o la partita IVA dell acquirente, può omettere il dato mancante purché sia indicato almeno uno tra essi. L assenza di tale condizione minima determina lo scarto del file inviato telematicamente. 2.2 Indisponibilità del codice fiscale del rappresentante legale dell acquirente soggetto diverso da persona fisica, richiesto come dato obbligatorio nel campo 10 del record C e del codice fiscale del soggetto delegato all acquisto, richiesto come dato obbligatorio nel campo 13 del record C. Poiché molti soggetti obbligati alla comunicazione dei dati in parola hanno fatto presente di essere in possesso dei soli dati anagrafici del rappresentante legale dell acquirente e del soggetto delegato all acquisto è consentito, soltanto per le comunicazioni relative ai quattro trimestri solari dell anno 2002, di omettere l indicazione del codice fiscale di tali soggetti, pur trattandosi di un dato obbligatorio, e di inserire soltanto il nome e cognome del rappresentante legale o del delegato all acquisto. Per le comunicazioni delle informazioni relative agli anni successivi all anno 2002, i dati richiesti nelle specifiche tecniche dovranno essere indicati in maniera completa. 2.3 Indicazione del nome e del cognome dell acquirente.

4 Qualora l acquirente sia una persona fisica, ed il suo nome e cognome siano stati annotati congiuntamente nei registri tenuti con sistemi informatizzati dal soggetto obbligato alla trasmissione telematica dei dati, il fornitore (o il soggetto incaricato della trasmissione telematica) può indicare il nome ed il cognome dell acquirente nel campo 8 del record C ( Ditta dell acquirente ) anziché nei campi 6 e 7 del medesimo record. Per le comunicazioni delle informazioni relative agli anni successivi al 2002 i dati relativi al nome e cognome dell acquirente dovranno essere indicati distintamente. Qui di seguito sono elencati i quesiti per i quali si forniscono soluzioni applicabili a regime. 2.4 Soggetto (tipografia o rivenditore) che opera in sedi diverse. La trasmissione dei dati relativi alle forniture deve essere effettuata con riferimento alla sede presso la quale è esercitata l attività da parte del tipografo o rivenditore che ha ottenuto la prescritta autorizzazione alla stampa e/o alla rivendita di documenti fiscali dall Ufficio Centrale del Ministero delle Finanze ovvero dalla Direzione Regionale o dall Ufficio IVA o, ancora, dal competente Ufficio dell Agenzia delle Entrate. Pertanto, nel caso di un soggetto obbligato alla comunicazione dei dati ai sensi dell art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.404, titolare della predetta autorizzazione che, nell esercizio della propria attività, si avvale di più punti di distribuzione dei documenti fiscali, dislocati in zone diverse nel territorio nazionale, sarà la sua sede principale, come sopra definita, a curare la comunicazione dei dati relativi a tutte le forniture sebbene la materiale distribuzione di esse sia stata affidata alle sedi secondarie. Queste ultime potranno, quindi, limitarsi a tenere la documentazione cartacea idonea a soddisfare le esigenze di controllo da parte dell Amministrazione Finanziaria. 2.5 Indicazione dell identificativo di serie dei documenti L identificativo dei documenti fiscali risulta stampato sui documenti medesimi secondo la notazione <id documento> <progressivo> <anno di stampa >. Le specifiche tecniche approvate col provvedimento del 30 maggio 2002 prevedono, nel record C, l indicazione dell identificativo di serie del documento e del numero progressivo iniziale e finale

5 di ciascuna fornitura. Pertanto, nel campo denominato Identificativo di serie del record C deve essere indicata la coppia di dati <id documento> e <anno di stampa>, separati dal carattere - (es.: AXR-02). 2.6 Correzione o integrazione di un file precedentemente inviato. Qualora i soggetti obbligati o il soggetto incaricato della trasmissione intendano correggere od integrare un file precedentemente inviato, devono trasmettere il nuovo file, completo non solo delle parti corrette od integrate, ma anche dei dati presenti nel precedente file, entro i termini previsti dalla normativa vigente. In altri termini il successivo invio sostituisce automaticamente ed integralmente il precedente. Qualora il file inviato venga scartato dal servizio telematico, l utente è tenuto a reiterare l invio entro i cinque giorni lavorativi successivi all avvenuto scarto: in tal caso l invio si considera comunque tempestivo se il file viene correttamente accettato dal sistema informativo dell Agenzia delle Entrate. 2.7 Formulari di accompagnamento rifiuti La tipologia di documento relativa ai Formulari accompagnamento rifiuti, identificata con il codice 09 deve essere esclusa dal novero dei documenti da indicare nel campo14 del record C in quanto, come precisato nella risoluzione n.180 dell 11 giugno 2002, le tipografie e i rivenditori autorizzati alla fornitura dei formulari per il trasporto dei rifiuti sono esonerati da qualsiasi adempimento in merito alla registrazione ed alla comunicazione periodica dei dati ai fini fiscali. 2.8 Bolla d accompagnamento. Questa Direzione precisa che le diverse tipologie di documenti di accompagnamento (es. modello di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, contraddistinto dalla serie IT, documenti amministrativi di accompagnamento per merci soggette ad accisa, ecc.) possono essere identificate, nel campo 14 del record C, con il valore 01. Le precisazioni sopra riepilogate sono formulate al fine di consentire il più agevole rispetto degli adempimenti a carico dei soggetti individuati dall art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001 n. 404.

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