TRIBUNALE CIV. DI PALERMO - SEZ LAVORO AL SIG G.U. IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO RICORSO dei Sigg.ri Antonino AGNELLO, nato a Palermo il 05.11.1945, CF. GNL NNN 45S05 G273W, residente a Erice Casa Santa (TP), via Manzoni,31; Antonino ISCA, nato a Trapani il 23. 01.1947, CF. SCI NNN 47A23 I,331 W, residente ad Erice Casa Santa (TP), Via Santa Benedetta,10; Giacomo FODERA', nato a Trapani il 06.08.1948, CF. FDR GCM 48M06 L3310, residente a Trapani, c.so Pier Santi Mattarella,92; tutti elett.te domiciliati in Palermo, via Nominiamo per rappresentarci e difenderci i n ogni fase e grado del presente giudizio ed atti inerenli conseguenli e.successivi, compreso il processo di esecuzione e l'eventuale giudizio di opposizione il Prof.. Avv. Giovanni Tesoriere, ed eleggiamo domicilio presso il suo situili! ir: l'alenilo, via Cimabue 41 conferendogli ogni facoltà inerente a! mandato, compresa quella di farsi sostituire transigere e conciliare. Dichiariamo espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del DLGS. 196/2003 ED AUTORIZZIAMO IL trattamento dei dati Cimabuc,41 presso lo studio del Prof. Avv. Giovanni Tesoriere, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del presente allo CONTRO la BANCA INTESA s.p.a, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica presso la sede della Società, in Milano, Piazza Paolo Ferrari,n. IO IN FATTO E IN DIRITTO I. - Con lettere dell'01.03.2004 (pervenute rispettivamente ai Sigg. Agnello e Isca il 17 e al Sig. Foderà il 24 dello stesso mese) la Banca Intesa s.p.a. ha comunicato agli interessati, suoi dipendenti (il Sig. Agnello e Isca 4 livello categ. Quadri direttivi; il Sig. Foderà 4 liv.area professionale(cat. Impiegati), tutti addetti presso l'area Sicilia occidentale della Divisione Rete
di Palermo) la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dall'01.04.2004. A tanto la Banca si è determinata, dichiarando di fare corretta applicazione della procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge del 1991, n. 223, nonché dell'accordo sindacale 15.01.2003, siglato in base ai criteri stabiliti dal D.M. 28.04.2000, n. 158. Entro i termini di legge, con racc.te r.r. del 28.04.2004 (ricevute dalla Banca il 10.05.2004) e con lett. racc.ta del 03.05.2004 (ricevuta il 07), i Sigg.ri Agnello e Isca e il Sig. Fodera hanno impugnato detto atto di recesso anticipato siccome illegittimo, illecito, invalido, nullo e/o annullabile ed inefficace, manifestando altresì l'intenzione di interrompere ogni prescrizione relativa a retribuzioni maturate, qualifica e danni derivanti dal rapporto di lavoro e dalla sua interruzione, ed impugnando pure ogni eventuale rinuncia e/o transazione ai sensi e per gli effetti dell' art.2113 c.c. La Banca però, senza deflettere dalla sua posizione alla data del 01.04.2004 ha esodati i Sigg.ri Agnello e Isca, perché in possesso dei requisiti per ottenere la pensione, e nel licenziare il Sig. Foderà che di tali requisiti era privo, lo ha invitato a presentare istanza di accesso al Fondo di Solidarietà. 2. - Nella specie la Banca Intesa, lungi dal fare corretta applicazione delle norme legali e pattizie sopra ricordate, le ha apertamente violate, come può evincersi dalle seguenti considerazioni. A parte i gravi vizi formali di cui è costellata tutta la procedura di riduzione del personale e che in data 22.04.2004 hanno formato oggetto di ricorso alla DPL di Roma e al Ministero del Lavoro da parte delle Segreterie Provinciali FABI, SINFUB e delle rappresentanze Sindacali Aziendali, le circostanze di.
maggior rilievo che inficiano l'operazione consistono da un lato nel non avere la Banca indicato, per come prescritto, i profili professionali dei dipendenti da esodare, nell'avere comunque arbitrariamente ecceduto nel numero dei licenziamenti rispetto a quello in precedenza stabilito e comunicato alle Amministrazioni ed alle Associazioni sindacali; nell'avere indicato come unico criterio di scelta quello della maturazione del diritto a pensione o della prossimità allo stesso ed in ogni caso nell'avere omesso l'indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. In particolare, per quanto riguarda il primo aspetto, occorre evidenziare come già nella lettera del 19.1 2.2002, con cui Banca Intesa ha avviato la procedura de qua, essa abbia indicato soltanto la categoria di inquadramento del personale da licenziare ( AP l -2 e 3 livello, quadri direttivi l c,2,3 e 4 livello) ma non anche i profili professionali (ad esempio, gestore base, gestore premium, addetto amministrativo, responsabile di filiale, operatore di sportello, ecc), con ciò violando la prescrizione imperativa dell'art. 4, comma 3 della legge 1991,n.223. Secondo la giurisprudenza dì merito, che va formandosi sul punto con assoluta uniformità (v., fra le tante, Trib. Napoli, sez lav. 10.07.03; Trib. Tonno, 13.09.03, n.5579; Trib. Viterbo 18.06.04, n.330; Trib. Rieti. 23.09.04), "la indicazione dei profili professionali dei dipendenti da licenziare è espressamente prescritta dalla disposizione dell'art.4, comma 3 e trova fondamento nell'esigenza di garantire l'assoluta trasparenza della procedura di licenziamento, nonché nella necessità di consentire uria verifica circa la coerenza dei licenziamenti disposti in relazione agli indicati motivi che determinano la situazione di eccedenza; la semplice indicazione delle
qualifiche dei dipendenti da licenziare non dà conto dei profili professionali ricoperti dai lavoratori nell'ambito dell'azienda ". Sicché la violazione dell'indicata disposizione comporta, ai sensi dell art 5 della legge 1991, n. 223, la inefficacia e/o l'invalidità del disposto licenziamento, con integrale applicazione dell'art. 18 legge 1970, n. 300, espressamente richiamato dal cit. art. 5. Sotto l'altro profilo, concernente soprattutto i quadri direttivi, come si evince dal comunicato del Sinfub n. 121 /2004, che si basa su dati fomiti dalla stessa Banca Intesa (a suo tempo comunicati agli Enti e alle Associazioni competenti nell'ambito della procedura di riduzione del personale), a fronte della riduzione complessiva di n. 642 unità a livello nazionale, per l'intero triennio 2003 2005, al 1 luglio 2003, cioè molto prima del licenziamento degli istanti Agnello e Isca, risultavano già esodati 689 quadri direttivi di 4 livello, con una eccedenza di 47 unità. Per altro, anche successivamente Banca Intesa ha continuato ad allargare unilateralmente la platea degli esodati, fino a raggiungere la sorprendente cifra di 536 quadri direttivi di 4 livello in più rispetto al numero originariamente previsto. Altra circostanza da rilevare è che la motivazione del licenziamento si incentra per i ricorrenti soltanto sul criterio dell'anzianità contributiva, senza alcun riferimento alle esigenze tecnico produttive ed organizzative sia del complesso aziendale sia della singola unità produttiva ; criterio che è stato recentemente censurato dalla Suprema Corte (cfr, Cass. 2001, n. 10171 e Cass., n. 12194), secondo cui appunto il criterio legato all'anzianità contributiva e/o anagrafica non è legittimo quando non consenta - come nella specie - un reale controllo e verifica delle scelte aziendali secondo i canoni
della imparzialità, correttezza e razionalità, con riferimento anche agli altri criteri previsti dall'art..5 (carichi di famiglia, esigenze tecnico- produttive ed organizzative a ziendali), in tal senso dovendosi interpretare 1 'art. 5 9 della legge 1997,n.449. La conseguenza, anche in questo caso, è che risultano del tutto inefficaci e/o invalidi i licenziamenti dei ricorrenti, operati al 1 Aprile 2004. Va rilevato,infine, che l'omissione dell'indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, non ha consentito il formarsi di quella comparazione che conduce alla graduatoria fra i lavoratori interessati, in modo da permettere alle 00.SS. ed al giudice il controllo e la verifica di come i lavoratori da espellere siano stali scelti. Il datore di lavoro, infatti, non può prescindere dal predisporre una graduatoria a punteggi dei licenziati e del personale in servizio (cfr. Cass.,5718/1999,4121/1998 e 4685/1997). Tanto premesso, e ritenuto che la domanda giudiziaria è divenuta procedibile a seguito del verbale negativo di conciliazione davanti alla DPL di Palermo in data 7.10.2004, si chiede che VOGLIA IL SIG. G.U. G.L. disattesa ogni contraria domanda eccezione e difesa, accogliere le seguenti CONCLUSIONI - ritenere e dichiarare inefficaci i disposti licenziamenti, ai sensi degli artt 4, 3 e 9 comma, dell'art.5, 3 comma e 24 della legge 1991, n. 223; - condannare Banca Intesa a reintegrare i ricorrenti nel loro posto di lavoro; - condannare altresì la Banca convenuta al risarcimento del danno mediante il pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto
dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione, con gli interessi e la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo ; - condannare la stessa banca al risarcimento degli ulteriori danni provocati dal recesso anticipato (perdita di indennità, di premi di anzianità, di missioni, di alloggio ecc., per la cui determinazione v. doc.ne prodotta), nonché anche il danno biologico e quello legato alla perdita della professionalità, da valutare equitativamente; - condannare la Banca convenuta all'adeguamento previdenziale e al versamento delle quote dovute per il fondo pensioni Comit; - condannare, infine, Banca Intesa al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio, ivi comprese quelle inerenti la fase conciliativa. Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti: 1. verbale negativo DPL del 7.10.04 2. copia istanza tentativo obbligatorio di conciliazione: 3. copia lettera licenziamento Agnello del 01.03.04; 4. " " " Isca del 01.03.04; 5. " " " Foderà del 01.03.04 6. copia racc.ta rr. Agnello del 28,04.04 7. " " Isca del 26.04.04 8. " " Foderà del 30.04.04 9. copia accordo di programma 5.12.2002; 10. copia accordo del 15,01.03; 11. copia D.M. del 28.04.2000 n. 158; 12. prospetto uscite previste per il 31.04.04;
13. copia ricorso SS.PP. di Roma 22.04.04 con allegati 14. copia comunicato SINFUB n. 121/2004; 15. " " " n.122/2004; 16. " " " ri. 123/2004; 17. copia sentenza Trib. Milano 02/04/03; 1 8. copia sent. Cass. Lavoro 08.11.03; 19. copia disp. Sent. Trib. Rieti 23/09/2004; 20. documentazione maggior danno Agnello 21- " Isca 22. Foderà Si chiede ammettersi C.T.U. per la quantificazione dei danni richiesti. Sempre come mezzo al fine si chiede che il Giudice assuma informazioni e osservazioni sia scritte che orali alle associazioni sindacali SINFUB via Balbo,35 -Roma e FASI, via Livenza, 7 -Roma Palermo, lì 15/12/2004 Prof. Avv. Giovanni Tesoriere