BANCA POPOLARE VESUVIANA

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BANCA POPOLARE VESUVIANA Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n 14 del 27/06/2012

Regolamento del processo del Comitato soggetti collegati Il presente documento è reso disponibile a tutto il personale attraverso la comunicazione a mezzo elettronica. Si ricorda che Il corpo della normativa aziendale e il presente regolamento ne fa parte integrante - è assolutamente riservato, viene quindi, anche in questo caso, fatto carico a tutto il personale di assumere e mantenere un comportamento finalizzato a garantire la protezione più rigorosa delle informazioni aziendali. Aggiornamenti DATA REVISIONE DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE 27/06/2012 1.0 Prima versione del documento delibera C.d.A 2

INDICE REGOLAMENTO DEL PROCESSO DEL COMITATO SOGGETTI COLLEGATI... 4 1. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SOGGETTI COLLEGATI... 4 1.1 Composizione del Comitato soggetti collegati... 4 1.2 Convocazione e deliberazioni del Comitato soggetti collegati... 5 2. DEFINIZIONE DEL RUOLO E DELLE FUNZIONI DEL COMITATO SOGGETTI COLLEGATI... 6 2.1 Definizione del ruolo del Comitato soggetti collegati... 6 2.2 Definizione delle funzioni del Comitato soggetti collegati... 6 3. DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL COMITATO SOGGETTI COLLEGATI... 7 3.1 Definizione delle attività del Comitato soggetti collegati... 7 3

Regolamento del processo del Comitato soggetti collegati Il presente regolamento disciplina i criteri per la gestione dei rischi ovvero gli aspetti delle singole fasi del processo, nonché le attività da svolgere per l applicazione dei citati criteri. Le procedure da utilizzare a supporto delle attività complesse sono disciplinate in apposite disposizioni interne. Il ruolo e le responsabilità delle unità organizzative deputate allo svolgimento delle attività e all utilizzo delle procedure sono disciplinate in un apposito regolamento. 1. Composizione e funzionamento del Comitato soggetti collegati Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le vigenti disposizioni di legge e della Banca d'italia e della Consob in materia di operazioni con soggetti collegati e le relative attività da svolgere per la composizione ed il funzionamento del Comitato soggetti collegati. 1.1 Composizione del Comitato soggetti collegati Il Comitato soggetti collegati della Banca è composto da tre componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa nominati a maggioranza dal Consiglio. Gli Amministratori indipendenti sono quelli in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto aziendale della Banca secondo quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario e che non hanno interessi - ai sensi dell articolo 2391 del codice civile - né sono controparti o soggetti collegati alle controparti nelle operazioni con la Banca. La durata dell'incarico è abbinata alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione nomina anche il Presidente e il Vice Presidente del Comitato. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente il ruolo di Presidente viene svolto dal membro più anziano del Comitato. I membri del Comitato che in determinate operazioni della Banca sono soggetti collegati vengono sostituiti secondo i criteri previsti dalle procedure predisposte per la complessiva gestione delle operazioni con soggetti collegati. Alle sedute del Comitato possono essere chiamati ad assistere con funzione consultiva il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali e i Responsabili delle unità organizzative competenti nelle materie previste all ordine del giorno. In sintesi, per l applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività: a. nominare, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Banca, i tre componenti indipendenti che costituiscono il Comitato soggetti collegati e i relativi Presidente e Vice Presidente. 4

1.2 Convocazione e deliberazioni del Comitato soggetti collegati Il Comitato è convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci e si riunisce ogni qualvolta deve esaminare le operazioni con soggetti collegati della Banca e le procedure che disciplinano tali operazioni. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Comitato. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. Il voto è espresso in maniera palese. Le deliberazioni assunte dal Comitato devono risultare da appositi verbali delle sedute redatti dal Segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, il suo sostituto svolgono anche la funzione di Segretario del Comitato. I verbali sono conservati a cura del Segretario del Comitato. Nelle sue deliberazioni il Comitato può farsi assistere, a spese della Banca e in funzione della specifica materia da trattare, da esperti indipendenti competenti per materia, nominati dal medesimo Comitato. Nella valutazione dei requisiti di indipendenza degli esperti anzidetti occorre, in particolare, fare riferimento alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie fra tali soggetti, da un lato, e la Banca e i componenti del suo Consiglio di Amministrazione, dall'altro. Per le operazioni di minore rilevanza della Banca con soggetti collegati il Consiglio di Amministrazione della Banca stessa può stabilire che il ricorso ad esperti indipendenti sia sottoposto ad un ammontare massimo di spesa per singola operazione, individuato in valore assoluto o in proporzione al controvalore della medesima operazione. In sintesi, per l applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività: a. convocare le riunioni del Comitato soggetti collegati secondo le procedure previste; b. riconoscere al Comitato la facoltà di nominare, a spese della Banca e in funzione della specifica materia da trattare, esperti indipendenti competenti per materia; c. stabilire eventualmente, per le operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati, un ammontare massimo di spesa per singola operazione per il ricorso ad esperti indipendenti; d. assumere le deliberazioni secondo le prescritte procedure; e. redigere e conservare i verbali delle deliberazioni assunte dal Comitato. 5

2. Definizione del ruolo e delle funzioni del Comitato soggetti collegati Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le vigenti disposizioni di legge e della Banca d'italia e della Consob in materia di operazioni con soggetti collegati e le relative attività da svolgere per la definizione del ruolo e delle funzioni del Comitato soggetti collegati. 2.1 Definizione del ruolo del Comitato soggetti collegati Ai fini delle pertinenti delibere dei competenti organi della Banca o dei loro delegati il Comitato soggetti collegati formula analitici e motivati pareri: a) sulla conformità alle disposizioni di legge e di vigilanza e al regolamento della Banca sul processo dei soggetti collegati delle procedure per la complessiva gestione delle operazioni con soggetti collegati; b) sull interesse della Banca al compimento delle singole operazioni con soggetti collegati e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Comitato soggetti collegati è coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati, ricevendo ed esaminando dati ed informazioni complete e tempestive su tali operazioni. Può richiedere ulteriori dati e informazioni e formulare osservazioni agli organi competenti della Banca o ai loro delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell istruttoria. In sintesi, per l applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività: a. formulare analitici e motivati pareri sulla conformità alle disposizioni di legge, di vigilanza e regolamentari delle procedure per la complessiva gestione delle operazioni con soggetti collegati; b. formulare analitici e motivati pareri sull interesse della Banca al compimento delle singole operazioni con soggetti collegati e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle loro condizioni; c. partecipare alle fasi delle trattative e dell'istruttoria delle operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati. 2.2 Definizione delle funzioni del Comitato soggetti collegati Il Comitato soggetti collegati svolge una funzione: a) consultiva dei competenti organi della Banca sulle delibere da assumere riguardo alle procedure per la complessiva gestione delle operazioni con soggetti collegati; b) propositiva nei confronti dei soggetti incaricati della conduzione delle fasi delle trattative e dell'istruttoria delle singole operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati; 6

c) propositiva nei confronti dei competenti organi della Banca e dei loro delegati sulle delibere da assumere sulle singole operazioni con soggetti collegati. In sintesi, per l applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività: a. svolgere una funzione consultiva sulle delibere riguardanti le procedure per la complessiva gestione delle operazioni con soggetti collegati; b. svolgere una funzione propositiva nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria delle singole operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati; c. svolgere una funzione propositiva sulle delibere relative alle singole operazioni con soggetti collegati. 3. Definizione delle attività del Comitato soggetti collegati Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le vigenti disposizioni di legge e della Banca d'italia e della Consob in materia di operazioni con soggetti collegati e le relative attività da svolgere per la definizione della attività del Comitato soggetti collegati. 3.1 Definizione delle attività del Comitato soggetti collegati Il Comitato soggetti collegati svolge le seguenti attività: a) esamina e valuta le procedure predisposte per la complessiva gestione delle operazioni con soggetti collegati e le loro eventuali modifiche nel tempo, al fine di accertarne l'idoneità a conseguire gli obiettivi fissati dalle disposizioni della Banca d'italia e della Consob in materia di soggetti collegati e dal regolamento della Banca sul processo dei soggetti collegati. In particolare, il Comitato: i) acquisisce i dati e le informazioni necessari per svolgere i suddetti esami e formulare le conseguenti valutazioni; ii) verifica che le procedure permettano di identificare correttamente i soggetti collegati nonché le operazioni con gli stessi e in tale ambito quelle di maggiore rilevanza, per permettere alla Banca di assicurare il costante rispetto delle vigenti disposizioni in materia e di assumere le conseguenti deliberazioni; iii) verifica che le procedure: - disciplinino in maniera adeguata le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni con soggetti collegati, distinguendo tra quelle di maggiore e quelle di minore rilevanza; 7

- stabiliscano la formulazione dei prescritti pareri da parte del Comitato e riconoscano a quest'ultimo la facoltà di farsi assistere - a spese della Banca e negli eventuali limiti di spesa dalla stessa preventivamente stabiliti per le sole operazioni di minore rilevanza - da uno o più esperti indipendenti competenti per materia; - prescrivano, per le operazioni di maggiore rilevanza, il coinvolgimento del Comitato - o di uno o più dei suoi membri dallo stesso a ciò delegati - nelle fasi della trattativa e dell'istruttoria, prevedendo la trasmissione di dati e informazioni completi e tempestivi nonché la facoltà di richiederne ulteriori e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria; - fissino, per le operazioni di maggiore rilevanza diverse da quelle rientranti nella competenza deliberativa dell'assemblea dei soci, la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione della Banca; - prevedano per le operazioni di minore rilevanza di loro competenza che il Consiglio di Amministrazione della Banca e gli organi o i responsabili di funzione dallo stesso delegati assumano le relative delibere solo previo il parere favorevole del Comitato soggetti collegati sull'interesse della Banca al compimento delle operazioni e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni e, in caso contrario, che ciascuna di dette delibere fornisca analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal predetto Comitato e che la stessa sia comunicata, non appena assunta, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale; - prevedano che il Consiglio di Amministrazione della Banca approvi le operazioni di maggiore rilevanza di sua competenza solo previo il parere favorevole del Comitato soggetti collegati sull'interesse della Banca al compimento delle operazioni e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni e, in caso contrario, che il Consiglio di Amministrazione possa deliberare l'operazione ma sottoponendola a successiva delibera dell'assemblea dei soci da convocarsi senza indugio. In ogni caso, l operazione può essere compiuta solo con il voto favorevole della maggioranza dei soci non collegati votanti; - prevedano che per le operazioni sia di minore sia di maggiore rilevanza di competenza dell Assemblea dei soci le proposte del Consiglio di Amministrazione della Banca da sottoporre all'assemblea siano approvate solo previo il parere favorevole del Comitato soggetti collegati sull'interesse della Banca al compimento delle operazioni e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni e, in caso contrario, che le operazioni stesse siano deliberata dall Assemblea dei soci con le maggioranze statutariamente previste, se le operazioni sono di minore rilevanza, con le maggioranze previste dal codice civile e con il voto favorevole della maggioranza dei soci votanti non collegati, se le operazioni sono di maggiore rilevanza; 8

iv) verifica che le procedure prescrivano che i verbali delle delibere di approvazione delle operazioni con soggetti collegati rechino adeguata motivazione e idonei elementi a supporto delle stesse in merito all'opportunità e alla convenienza economica per a Banca e alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici delle operazioni medesime, rispetto a quelli standard o di mercato; v) verifica che le procedure: - fissino modalità e tempi per la trasmissione con congruo anticipo agli organi e alle funzioni competenti alla deliberazione, al Collegio Sindacale e al Comitato soggetti collegati di dati e informazioni completi e adeguati sulle operazioni con soggetti collegati sia prima delle deliberazioni sia durante e dopo la loro esecuzione, prevedendo in particolare una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche; - stabiliscano che la documentazione di supporto delle operazioni le cui condizioni sono definite equivalenti a quelle di mercato o "standard" contenga oggettivi elementi di riscontro; - verifica che le procedure garantiscano il rispetto delle disposizioni di vigilanza relative alle procedure anzidette e le relative modifiche siano pubblicate senza indugio nel sito internet della Banca 1 ; vi) verifica che le procedure: - garantiscano il rispetto delle disposizioni di legge e di vigilanza relative alle informative al pubblico e alle autorità di vigilanza da rendere sui soggetti collegati e sulle operazioni con gli stessi nonché il coordinamento con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra comunicazione finanziaria della Banca; - stabiliscano che per le operazioni di minore rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il parere contrario o condizionato del Comitato soggetti collegati la Banca metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del "regolamento emittenti" della Consob, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell esercizio, un documento informativo con l indicazione della controparte, dell oggetto e del corrispettivo delle predette operazioni e delle ragioni per le quali gli organi o funzioni deliberanti hanno ritenuto di non condividere tale parere e che lo stesso venga allegato al documento informativo; - stabiliscano che per le operazioni di maggiore rilevanza sottoposte all'assemblea dei soci a seguito di parere contrario o condizionato del Comitato soggetti collegati la Banca metta a disposizione del pubblico nel suo sito internet le informazioni sugli esiti del voto; 1 In mancanza vengono pubblicate nel sito internet dell'associazione di categoria di appartenenza o a mezzo stampa. 9

vii) verifica che le procedure identifichino correttamente gli eventuali casi di deroga e di esenzione ai quali è possibile fare ricorso nonché le eventuali scelte opzionali consentite dalle disposizioni di legge e di vigilanza e i relativi obblighi informativi; viii) verifica che, se per determinate categorie di operazioni le procedure ammettono "deliberequadro" relative a serie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate con soggetti collegati, le procedure stesse: - prevedano regole conformi a quelle precedenti, in particolare distinguendo le operazioni di minore e quelle di maggiore rilevanza in base al prevedibile ammontare massimo delle operazioni, oggetto delle suddette delibere, considerate cumulativamente; - stabiliscano che le "delibere-quadro" non abbiano efficacia superiore a un anno, siano riferite a operazioni sufficientemente determinate e indichino almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste; - prescrivano la trasmissione al Consiglio di Amministrazione della Banca con cadenza almeno trimestrale di un completa informativa sull'attuazione delle "delibere-quadro"; ix) verifica che le procedure identifichino correttamente i requisiti di indipendenza dei componenti del Comitato soggetti collegati e degli esperti indipendenti dallo stesso nominati per coadiuvarlo sulle materie di rispettiva competenza; x) formula motivati pareri per il Consiglio di Amministrazione della Banca in ordine ai precedenti punti da ii) a ix), al fine di consentire allo stesso di assumere le conseguenti decisioni, b) esamina e valuta le proposte delle operazioni con soggetti collegati da sottoporre all'approvazione dei competenti organi aziendali della Banca. In particolare, il Comitato soggetti collegati: i) acquisisce i dati e le informazioni necessari per svolgere i suddetti esami e formulare le conseguenti valutazioni. A tali fini riceve le necessarie informative anche nelle fasi della trattativa e dell'istruttoria delle operazioni di maggiore rilevanza e può eventualmente acquisirne anche di ulteriori; ii) formula osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle fasi della trattativa e dell'istruttoria delle operazioni di maggiore rilevanza, rappresentando le eventuali lacune e manchevolezze riscontrate nella fase pre-deliberativa; iii) verifica la coerenza o meno delle operazioni con l'interesse della Banca; 10

iv) verifica la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni delle operazioni; v) formula analitici e motivati pareri per i competenti organi aziendali della Banca in ordine ai precedenti punti sub iii) e iv), al fine di consentire agli stessi di assumere le conseguenti decisioni; vi) verifica con frequenza almeno annuale la sussistenza delle pertinenti condizioni richieste per l'applicazione delle esenzioni e deroghe previste per le operazioni ordinarie con soggetti collegati e per quelle con soggetti collegati rappresentati da società controllate o sottoposte a influenza notevole, ai fini dell'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca di eventuali interventi correttivi; vii) verifica, prima del compimento delle operazioni con soggetti collegati da assumere in caso di urgenza e se non ricadenti nella competenza dell'assemblea dei soci, la sussistenza di tale carattere e in caso negativo ne dà pronta informativa al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione nonché, alla prima occasione utile, all Assemblea dei soci. Per tutte le operazioni assunte con carattere d'urgenza verifica con frequenza almeno annuale la sussistenza di tale carattere, ai fini dell'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di eventuali interventi correttivi; viii) svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e di gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell attività con gli indirizzi strategici e gestionali della Banca. In sintesi, per l applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività: a. esaminare e valutare le procedure predisposte per la complessiva gestione delle operazioni con soggetti collegati e le loro eventuali modifiche nel tempo; b. esaminare e valutare le proposte delle operazioni con soggetti collegati da sottoporre all'approvazione dei competenti Organi aziendali della Banca. 11