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Transcript:

Delibera n. 402 del 02/04/2015 REGIONE DEL VENETO UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 PIEVE DI SOLIGO DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE L`anno duemilaquindici, il giorno due del mese di Aprile Il Direttore Generale dell U.L.S.S. n. 7, Dott. Gian Antonio Dei Tos, nominato con D.P.G.R.V. n. 227 del 29.12.2012, coadiuvato da: Il Direttore Amministrativo Dott. Paolo Pavan Il Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Grazia Carraro Il Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale Dott. Giuseppe Bazzo ha adottato la seguente deliberazione: OGGETTO PROGRESSIONE ECONOMICA DELL'INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ E DELL'EQUIPARAZIONE.-

Pag. n. 2, segue delib. n. 402 del 02/04/2015 IL DIRETTORE GENERALE Preso atto che: con il c.c.n.l. 08/06/2000, secondo biennio economico, delle due aree dirigenziali del s.s.n. sono stati definiti gli istituti dell indennità per l esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario e dell equiparazione; gli artt. 4 e 5 del c.c.n.l. dell 08/06/2000 della dirigenza medico-veterinaria, secondo biennio economico, disciplinano, rispettivamente, l istituto dell equiparazione e dell indennità per l esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari; gli artt. 3, 4 e 5 del c.c.n.l. dell 08/06/2000 della dirigenza sanitaria, secondo biennio economico, disciplinano, rispettivamente, l istituto dell equiparazione e dell indennità per l esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario; l art. 12, comma 3, del citato c.c.n.l. della dirigenza medico-veterinaria e l art. 11, comma 4, del citato c.c.n.l. della dirigenza sanitaria prevedono che, con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale, si deve intendere: a) ai fini del compimento del quinquennio di attività (equiparazione), l anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del s.s.n., a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, anche se prestato in aziende o enti diversi del comparto; b) ai fini dell applicazione dell art. 5 (esclusività), l anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità, anche in aziende ed enti diversi del comparto; la dichiarazione congiunta n. 3 dei medesimi cc.cc.nn.ll. stabilisce che l esperienza professionale richiesta ai dirigenti medici e veterinari dall art. 12, comma 3, deve essere maturata nel profilo di appartenenza anche in più discipline; Verificato che l ARAN, nell orientamento applicativo AIV182 dell 08/10/2011, relativo alle modalità con cui va corrisposta l indennità di esclusività del rapporto di lavoro, precisa che: l'indennità di esclusività è corrisposta in stretta correlazione con la tipologia dell'incarico solo nel caso di titolarità dell'incarico di struttura complessa; in tutti gli altri casi, la misura dell'indennità di esclusività è strettamente correlata alla esperienza professionale, indipendentemente dall'incarico conferito, tanto è vero che in mancanza del conferimento dello stesso, come da dichiarazioni congiunte n. 2 dei cc.cc.nn.ll. delle due aree dirigenziali, II biennio economico 2000-2001, si deve fare riferimento alle posizioni giuridiche di provenienza. Infatti, la fascia più bassa dell'indennità compete ai dirigenti con meno di cinque anni di servizio. Le fasce intermedie competono, invece, in base all'esperienza professionale, ivi indicata, ai relativi dirigenti, anche se titolari di incarico che attualmente corrisponde anche a quelli rientranti nella tipologia d) dell'art. 27 del c.c.n.l. del I biennio 1998-1999; Riscontrato che fino al 31/12/2010 gli istituti dell indennità per l esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario e dell equiparazione sono stati riconosciuti ai dirigenti in base alla maturazione della esperienza professionale prevista e al superamento positivo della apposita verifica; Atteso che l art. 9 del decreto legge n. 78 del 31/05/2010, convertito con modifiche nella legge n. 122 del 30/07/2010: al comma 1, stabilisce che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le

Pag. n. 3, segue delib. n. 402 del 02/04/2015 progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall articolo 8, comma 14 ; al comma 2 bis, specifica che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo ; al comma 21, dispone che per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici ; Richiamata la circolare n. 12 del 15 aprile 2011 della Ragioneria Generale dello Stato, relativamente all art. 9 del succitato decreto legge, che stabilisce che: il tetto dell anno 2010 abbia valenza di carattere generale e di cornice in relazione alle misure di contenimento della spesa, non considerando gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva che possono ridurre o incrementare il percepito 2010; per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 possono essere programmate ai soli fini giuridici, ma non economici, le progressioni economiche all interno delle aree professionali, quantificando i relativi oneri finanziari e rendendo indisponibili le necessarie risorse. Solo dal 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza retroattività; Preso atto delle disposizioni del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, e del decreto del presidente della repubblica n. 122 del 4 settembre 2013 che prorogano al 31/12/2014 le limitazioni alla crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni; Considerato che la legge di stabilità per l anno 2015, legge n. 190 del 23/12/2014, ai commi 254 e 255 dell art. 1 ( 254. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015» ; 255. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018» ) non prevede più i vincoli ed i congelamenti relativi al tetto del trattamento economico ordinario del 2010; Atteso, quindi, che, dal 01/01/2015, riprendono gli effetti economici degli istituti contrattuali dell esclusività e dell equiparazione, ma senza i relativi arretrati che sarebbero stati maturati dal 01/01/2011 al 31/12/2014 in assenza del blocco della legge finanziaria, per i dirigenti ricompresi nell allegato alla presente deliberazione che, nel corso del quadriennio 2011-2014, hanno maturato gli anni necessari ed hanno superato positivamente la relativa verifica; Richiamati: la deliberazione n. 752 del 04/06/2004 con la quale sono state recepite le intese con le organizzazioni sindacali dell area medico-veterinaria relativamente al regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Collegio tecnico per i dirigenti del ruolo medico-veterinario dell azienda ulss n. 7 Pieve di Soligo nonché al regolamento per l attribuzione degli incarichi dirigenziali dell area medico-veterinaria; la deliberazione n. 1436 del 16/11/2004 con la quale sono state recepite le intese con le organizzazioni sindacali dell area sanitaria relativamente al regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Collegio tecnico per i dirigenti del ruolo sanitario dell azienda ulss n. 7 Pieve di Soligo nonché al regolamento per l attribuzione degli incarichi dirigenziali dell area sanitaria;

Pag. n. 4, segue delib. n. 402 del 02/04/2015 la deliberazione n. 1156 del 25/08/2010, n. 798 del 21/06/2011 e n. 59 del 20/01/2011 con le quali sono stati recepiti gli accordi con le organizzazioni sindacali della dirigenza medico-veterinaria che hanno rideterminato il valore economico complessivo della funzione dirigenziale, stabilito dall art. 7 del precedente regolamento (punti 61 per l area medica e punti 53 per l area veterinaria); i regolamenti in base ai quali si è proceduto all invio della scheda di valutazione al valutatore di prima istanza ed alla costituzione dei collegi tecnici preposti alla valutazione di seconda istanza; i verbali resi dai singoli collegi tecnici, che si conservano agli atti, dai quali risulta che il singolo dirigente ha superato positivamente la valutazione; l art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e l art. 28, comma 2, del c.c.n.l. del 03/11/2005 in merito agli effetti dell esito positivo della verifica affidata al collegio tecnico; Ritenuto di: prendere atto dell esito positivo della verifica effettuata nei confronti dei dirigenti elencati nell allegato alla presente deliberazione; riconoscere dal 01/01/2015 gli effetti economici degli istituti contrattuali dell esclusività e dell equiparazione, ma senza i relativi arretrati che sarebbero stati maturati dal 01/01/2011 al 31/12/2014 in assenza del blocco imposto dalla legge finanziaria, per i dirigenti elencati che, nel corso del quadriennio 2011-2014, hanno maturato gli anni necessari ed hanno superato positivamente la relativa verifica; riconoscere ai dirigenti veterinari evidenziati in allegato, con la medesima decorrenza, il trattamento economico previsto dall art. 7 del regolamento succitato, pari a punti 53; prendere atto che l onere derivante dal riconoscimento delle fasce superiori dell indennità di esclusività del rapporto trova copertura nel bilancio aziendale; prendere atto che l onere derivante dal riconoscimento dell equiparazione e dal passaggio, per la dirigenza medico-veterinaria, a punti 61 e 53 dell incarico di base è ricompreso nel fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità per i dirigenti con incarico di struttura complessa e, per successiva ricaduta, nel fondo della retribuzione di risultato di entrambe le aree dirigenziali coinvolte; Vista l attestazione con cui il direttore dell unità operativa complessa risorse umane assicura l avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; Acquisiti il parere favorevole del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale, ciascuno per la materia di rispettiva competenza; DELIBERA 1. di prendere atto dell esito positivo della verifica effettuata nei confronti dei dirigenti elencati nell allegato alla presente deliberazione, che forma parte integrante della stessa; 2. di riconoscere ai dirigenti in allegato: - dal 01/01/2015 gli effetti economici degli istituti contrattuali dell esclusività e dell equiparazione, ma senza i relativi arretrati che sarebbero stati maturati dal 01/01/2011 al 31/12/2014 in assenza del blocco imposto dalla legge finanziaria, per i dirigenti che nel corso del quadriennio 2011-2014 hanno maturato gli anni necessari ed hanno superato positivamente la relativa verifica (come da allegato); - dalla data di decorrenza del beneficio, gli effetti economici degli istituti contrattuali dell esclusività e dell equiparazione, per i dirigenti che hanno maturato nel 2015 gli anni necessari ed hanno superato positivamente la relativa verifica (come da allegato); 3. di riconoscere ai dirigenti veterinari, in allegato evidenziati, con la medesima decorrenza, il trattamento economico previsto dall art. 7 del regolamento succitato, pari a punti 53;

Pag. n. 5, segue delib. n. 402 del 02/04/2015 4. di prendere atto che l onere derivante dal riconoscimento delle fasce superiori dell indennità di esclusività del rapporto trova copertura nel bilancio aziendale dell anno 2015; 5. di prendere atto che l onere derivante dal riconoscimento dell equiparazione e dal passaggio, per la dirigenza medico-veterinaria, a punti 61 e 53 dell incarico di base è ricompreso nel fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità per i dirigenti con incarico di struttura complessa e, per successiva ricaduta, nel fondo della retribuzione di risultato delle aree dirigenziali coinvolte; 6. di delegare il direttore dell unità operativa complessa risorse umane alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all esecuzione della presente deliberazione. CB/sz VC0402APR

Delib. n. 402 del 02/04/2015 IL DIRETTORE GENERALE f.to Dott. Gian Antonio Dei Tos Per il parere di competenza: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE f.to Dott. Paolo Pavan f.to Dott.ssa Maria Grazia Carraro f.to Dott. Giuseppe Bazzo PUBBLICAZIONE La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal 09/04/2015., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale. PIEVE DI SOLIGO, lì 09/04/2015 Il Direttore dell U.O.C. Affari Generali f.to Dott. Filippo Spampinato

allegato alla deliberazione n. 402 del 02/04/2015 Cognome Nome Descr. profilo Esclusività 2ª fascia Esclusività 3ª fascia Equiparazione Punti Filippin Antonella Farmacista 01/10/2014 Villanova Roberta Farmacista 01/11/2014 Guzzo Marco Veterinario 16/01/2015 Maiorano Massimo Veterinario 01/02/2015 16/01/2015 53 VC0402APRA