Trust testamentario e vincoli di destinazione costituiti per testamento

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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO LE SUCCESSIONI E LE DONAZIONI ASPETTI GENERALI, CIVILISTICI E TRIBUTARI Trust testamentario e vincoli di destinazione costituiti per testamento Massimo Lodi Direttore Generale UBI TRUSTEE S.A. 27 Ottobre 2008 - Auditorium di Milano

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO IL TRUST nozioni generali

Definizione di Trust T R U S T Consiste in un istituto giuridico in virtù del quale un soggetto, denominato TRUSTEE gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto, denominato DISPONENTE (O SETTLOR), per uno scopo prestabilito nell interesse di uno o più BENEFICIARI o PER UN FINE SPECIFICO. Può anche essere nominato un GUARDIANO (O PROTECTOR) che ha il compito di controllare che l operato del trustee sia volto a perseguire lo scopo del trust 3

Soggetti del Trust SETTLOR Conferimento dei beni in Trust PROTECTOR TRUSTEE Potere di veto sul Trust T R U S T BENEFICIARI Potere di controllo e amministrazione del Trust 4

Trust discrezionale ed irrevocabile E La forma più utilizzata e concentra la maggioranza dei poteri sul Trustee. Il Settlor è invitato ad identificare coloro che egli desidera nominare beneficiari ed in quali circostanze (anche il Settlor può essere beneficiario del Trust). Può anche specificare il modo in cui vorrebbe che i beni del Trust venissero amministrati e distribuiti. Inoltre il Settlor nomina qualcuno prossimo alla famiglia al quale il Trustee possa fare riferimento ogni volta che c è da prendere una decisione importante (Protector). 5

Principali effetti del Trust Trasferimento del diritto di proprietà Il conferimento dei beni ai trust implica che gli stessi diventano formalmente di proprietà del trust, il quale non ne ha, tuttavia, la piena disponibilità, attesa l esistenza di un rapporto di natura fiduciaria che gli impone di esercitare il suo diritto reale a beneficio di un altro soggetto (il beneficiario), al quale saranno trasferiti in piena proprietà i beni alla fine del trust. Segregazione del Patrimonio I beni conferiti all interno del trust (beni in trust), costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del disponente e del trustee; non può, pertanto, essere aggredito dai creditori personali del disponente o del trustee. 6

Casi di non riconoscimento del Trust Art. 15 della Convenzione dell Aja I Paesi sottoscrittori possono rifiutarsi di riconoscere l efficacia del Trust se questi viola norme imperative dei rispettivi ordinamenti ed in particolare nelle seguenti materie: protezione dei minori e degli incapaci; effetti personali e patrimoniali del matrimonio; protezione dei terzi in buona fede; trasferimento della proprietà e le garanzie reali; protezione dei creditori in caso di insolvenza; e Norme di successione necessaria 7

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO IL TRUST TESTAMENTARIO

Il Trust Testamentario La fattispecie è specificatamente prevista dall art. 2 della Convenzione dell'aja sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratificata dall Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364). «Ai fini della presente Convenzione, per trust s intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente (3) con atto tra vivi o mortis causa- qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell interesse di un beneficiario o per un fine determinato.. 9

Il Trust Testamentario Si parla di trust testamentario nel caso in cui il Disponente istituisca un trust mediante disposizioni testamentarie. E opportuno che tale documento indichi: Chi sono i beneficiari del Trust; Quali beni debbano essere conferiti al Trust; Il soggetto che dovrà ricoprire la carica di Trustee; Le caratteristiche del contratto di trust; Nominare un esecutore testamentario. 10

Due regimi differenti... MORTIS CAUSA VS INTER VIVOS diversi gradi di autonomia (es divieto di patti fedecommissori) 11

Perchè istituire un trust testamentario? Le ragioni possono essere molteplici, le piu comuni sono: mantenimento della piena disponibilità del patrimonio sinchè in vita; possibilità di «cambiare idea»; volontà di non modificare lo «status quo»; mantenimento del riserbo sulle proprie decisioni; sostanziale assenza di costi sino all effettiva istituzione del Trust. 12

Punti di attenzione - Minore autonomia contrattuale, (cfr. patto di famiglia); - Impossibilità di verifica dell effettivo funzionamento dell istituto; - Art 457 comma 2 cod.civ. «... Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari». 13

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