IL PROCESSO TRIBUTARIO



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procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale presidente della sezione (scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti) esamina preliminarmente il ricorso art.27 fissa la trattazione della controversia art.30 decreta nomina il relatore inammissibilità (se manifesta) estinzione sospensione interruzione

procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale decreta Inammissibilità se manifesta Art.18, c.1 contenuto del ricorso Art.18, c.4 sottoscrizione del ricorso Art.21, c.1 termine per la proposizione del ricorso Art.22, c.1 costituzione in giudizio del ricorrente L inammissibilità è comunque rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Se non rilevata in sede di esame preliminare, potrà essere rilevata dalla Commissione, o anche in sede di gravame

procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale decreta Sospensione art.39 (difficilmente rilevabile in sede di esame preliminare) presentazione di querela di falso (su documenti rilevanti ai fini della decisione) decisione in via pregiudiziale di una questione sullo stato o la capacità delle persone (con rilevanza pregiudiziale sulla controversia tributaria)

procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale decreta Interruzione art.40 per il venir meno, morte o altre cause, o per la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati

procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale decreta Estinzione del processo - artt.44-45-46 rinuncia al ricorso inattività delle parti (riassunzione, integrazione, ripresa) cessazione della materia del contendere rimborso delle spese alle altre parti (salvo diverso accordo) Liquidazione con ordinanza con efficacia esecutiva accettata dalle parti costituite con interesse alla prosecuzione spese a carico delle parti che le hanno anticipate (*)

Orientamenti giurisprudenziali in materia di spese del giudizio per i casi di cui all art.46 Corte Costituzionale, sentenza n. 274 del 12 luglio 2005 Illegittimità costituzionale dell art.46, c.3 nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge Il il processo tributario è in linea generale ispirato - non diversamente da quello civile o amministrativo - al principio di responsabilità per le spese del giudizio, come dimostrano l'art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese, salvo il potere di compensazione della commissione tributaria (a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile), e l'art. 44 del medesimo decreto legislativo, secondo cui, in caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, rendendo inoperante quel principio, si traduce, dunque, in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento (il ritiro dell'atto, nel caso dell'amministrazione, o l'acquiescenza alla pretesa tributaria, nel caso del contribuente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, e, corrispondentemente, in un del pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell'assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio.

segue Orientamenti giurisprudenziali in materia di spese del giudizio per i casi di cui all art.46 L'intrinseca irragionevolezza della norma, in quanto riferita all'ipotesi di ritiro dell'atto impugnato, che ricorre nel giudizio a quo, emerge del resto con particolare evidenza anche nel confronto con la disciplina prevista per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto, in via di autotutela, nel corso del processo amministrativo, avente analoga natura impugnatoria. L'art. 23, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), dispone infatti, in tal caso, che "il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese", anche, ovviamente, dichiarandone la compensazione qualora ne ricorrano i presupposti. L'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 risulta in definitiva lesivo, sotto l'aspetto considerato, del principio di ragionevolezza, riconducibile all'art. 3 della Costituzione, e ne va di conseguenza dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferisce alle ipotesi - cui esclusivamente ha riguardo l'ordinanza di rimessione - di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, dovendo, pertanto, in tali ipotesi la commissione tributaria pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992.

segue Orientamenti giurisprudenziali in materia di spese del giudizio per i casi di cui all art.46. Nelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge (condoni, conciliazione giudiziale, ecc.), il giudice dovrà pronunciarsi sulle spese, ponendole a carico della parte virtualmente soccombente ovvero compensandole, e quindi lasciandole, in tutto o in parte, in capo a chi le ha anticipate, ove ritenga che sussistano "giusti motivi

procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale decreto presidenziale Reclamo art.28 Procedura sostanzialmente identica alla proposizione del ricorso e costituzione in giudizio, con termini a metà notifica alle parti costituite termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria deposito termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione

procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale decreto presidenziale Reclamo Decisione della Commissione art.28, c.4-5 camera di consiglio sentenza ordinanza (non impugnabile) inammissibilità estinzione prosecuzione del processo

procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale deposito di documenti - 20 gg liberi - fissazione della trattazione della controversia deposito di memorie illustrative - 10 gg liberi - Comunicazione art.31 30 gg liberi prima dell udienza parti costituite (al procuratore domiciliatario, se nominato) istanza per pubblica udienza art.33, c.1-10 gg liberi discussione in pubblica udienza deposito di brevi repliche - 5 gg liberi - camera di consiglio

procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale Attività processuali delle parti anteriori alla trattazione Computo dei termini Giorni liberi : Non si computa nè il dies a quo, nè il dies ad quem. Nel computo non opera la proroga per i giorni festivi di cui all art.155 c.p.c., c.3., per non ridurre il periodo di tempo che si vuole assicurare come libero. Se il termine scade in giorno festivo, la scadenza è anticipata al primo giorno precedente non festivo.

procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale Trattazione della controversia Pubblica udienza- art.34 Istanza autonoma di trattazione: Notifica alle parti costituite Deposito in Commissione Camera di consiglio art.33 Relatore: espone fatti e questioni Segretario: redige processo verbale Istanza di trattazione proposta unitamente al primo scritto difensivo: ricorso introduttivo (ricorrente) controdeduzioni (resistente) Corte Cost., sent.23.4.88, n.141 C.M.21.10.1998, N.242/E

procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale segue Discussione in pubblica udienza art.34 redazione di processo verbale da parte del segretario (il p.v.fa fede fino a querela) relatore espone al collegio i fatti discussione tra parti costituite rinvio della discussione a udienza fissa (a istanza di parte) decisione in segreto nella camera di consiglio sentenza

procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale Sentenza art.36 l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori la concisa esposizione dello svolgimento del processo Provvedimento giurisdizionale Elementi costitutivi: la data della deliberazione e la sottoscrizione del presidente e dell'estensore il dispositivo le richieste delle parti la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto

procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale Sentenza art.37 PUBBLICAZIONE deposito del testo integrale originale nella segreteria della commissione Entro 30 gg dalla deliberazione COMUNICAZIONE dispositivo Entro 10 gg dalla pubblicazione pubblicità legale richiesta copie autentiche comunicato alle parti costituite notifica

VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi di cui all art.36) Omessa sottoscrizione Nullità insanabile, rilevabile anche dopo il decorso dei termini di impugnazione (rimessione della causa alla CTP) Composizione del Collegio Mancata indicazione di uno o più giudici: no nullità se rilevabili dal contesto della sentenza Diversità dal verbale d udienza: presunzione di delibera da parte del collegio indicato nel verbale d udienza - errore materiale emendabile Prova di diversa composizione del collegio che ha deliberato rispetto al collegio che ha assistito alla trattazione: nullità insanabile (violazione principio di immodificabilità del collegio giudicante art.276 c.p.c.)

segue VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi) Omessa, errata, o incompleta indicazione di una delle parti No nullità se rilevabile dal contesto della sentenza Nullità solo se è indice di irregolare costituzione del contraddittorio Omessa indicazione nome del difensore dall epigrafe: no nullità Omessa o difettosa esposizione dei fatti processuali La difettosa esposizione non ha effetti invalidanti se non determina il mancato raggiungimento dello scopo della sentenza L assenza totale costituisce motivo di nullità solo se impedisce di verificare l osservanza delle forme indispensabili a garantire il regolare esercizio della giurisdizione Contrasto della narrativa dello svolgimento processuale con il verbale di udienza: prevale il verbale che fa fede fino a querela di falso

segue VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi) Omissione o inesatta indicazione delle richieste delle parti Non costituisce di per sé motivo di nullità Può individuare vizio di motivazione se se ne rileva il mancato esame delle richieste, non superabile dal fatto che il collegio ha fondato la sentenza su altri elementi Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (motivazione: giustificazione logico-giuridica delle argomentazioni seguite per giungere alla pronuncia) Omessa motivazione Mancanza assoluta: nullità della sentenza (violazione dell obbligo di cui all art.111 c.p.c. di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - sentenza non in grado di raggiungere il suo scopo)

segue VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi) Insufficiente motivazione Oggettiva deficienza nel percorso logico giuridico seguito dal giudice No affermazioni apodittiche o generiche Motivazione per relationem: ammesso il riferimento a consulenze tecniche se le conclusioni del CTU contengono esplicita confutazione delle tesi di parte (sentenza di appello) no acritico recepimento della sentenza di I grado ammesso il richiamo alla giurisprudenza di Cassazione su questioni univocamente espresse, se accompagnato dalla valutazione della fattispecie concreta Contraddittoria motivazione Le ragioni addotte a fondamento della decisione risultano sostanzialmente contrastanti in modo da elidersi a vicenda e non consentono l individuazione della ratio decidendi

segue IL PROCESSO TRIBUTARIO VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi) Dispositivo Può essere integrato dalla motivazione, se contiene enunciazioni di carattere precettivo Se contrasta con la motivazione: nullità della sentenza - non è ammessa l interpretazione, né la valutazione secondo criteri di prevalenza Omissione data della deliberazione Atto interno: errore materiale emendabile

Termini di impugnazione della sentenza della CTP art.51, c.1 Termine breve: 60 giorni dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte (art.38, c.2) Notificazione ex art.137 ss. c.p.c. (ufficiale giudiziario) a tutte le parti (anche non costituite) Deposito originale (o copia autentica) alla CTP entro 30 gg Termine lungo (art.38, c.3) : art.327, c.1, c.p.c.: 1 anno e 46 giorni (incluso il periodo di sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza presso la CTP Sovrapposizione (tardiva notificazione): prevale il termine lungo Rimessione in termini (art.38, c.3) La pare non costituita non decade dal diritto a proporre impugnazione se dimostra: La nullità della notificazione del ricorso e, la prova della mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità

procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale Appello art.53, c.1 deve contenere, a pena d inammissibilità, l'indicazione precisa: a) della commissione tributaria cui è diretto (art.4, c.2); b) dell'appellante; c) delle altre parti nei cui confronti è proposto; d) degli estremi della sentenza impugnata; e) dell'esposizione sommaria dei fatti; f) dell'oggetto della domanda; g) dei motivi specifici. essere autorizzato dalla D.R.E. per l appello principale proposto dagli uffici periferici art.52, c.2 essere sottoscritto (sia nell'originale che nelle copie) dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico

Orientamenti giurisprudenziali Inammissibilità dell Appello in assenza di autorizzazione della DRE: Cass.n.9716/2004 Cass.Sez. Unite n.21709/2004 Onere della prova dell avvenuta autorizzazione della DRE: Cass.n.12702/2004: Inammissibilità dell autorizzazione tardiva Onere della prova dell intervenuta autorizzazione in capo all Ufficio Provvedimento da produrre negli atti di causa entro l udienza di discussione Ius superveniens: Cass., Sez. unite, 14.1.2005, n.604: La norma di cui all art.52, c.2, è divenuta inoperante a seguito dell istituzione delle Agenzie fiscali (art.57 del D.Lgs.300/99 e DM 28.12.2003), con l attribuzione a esse della gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del ministero delle Finanze, e con il trasferimento alle medesime dei relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli uffici e organi ministeriali ai quali fa riferimento l'articolo 52 comma 2, del Dlgs 546/1992, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie di impugnare in Appello le sentenze delle commissioni tributarie provinciali ad esse sfavorevoli.

procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale Appello art.53, c.2 Notifica (ex art.20, c.1 e 2) Deposito (ex art.22, c.1,2 e 3) a tutte le parti del giudizio di I grado controdeduzioni / appello incidentale segreteria C.T.R. costituzione in giudizio Trasmissione fascicolo segreteria C.T.P. (*)

Novità legislative e orientamenti giurisprudenziali (*) Dal 3.12.2005 (art.3-bis D.L.203/2005, conv. con modif.nella L.248 del 2.12.2005) l appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare l appello anche presso la Commissione Tributaria Provinciale (a meno che l appello sia stato notificato alle parti a mezzo di ufficiale giudiziario) Commissione tributaria regionale Lazio, sez. IV, 02-08-2006, n. 69 : inammissibilità di appello non depositato presso la CTP Termini: La disposizione non prevede termini. Si ritiene, in generale, che il deposito presso la CTP della copia dell appello notificato debba precedere la costituzione in giudizio dell appellante e che, in tale ultima sede, l appellante debba allegare al fascicolo di parte depositato in CTR anche la ricevuta di avvenuto deposito rilasciata dalla CTP.

procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale APPELLO INCIDENTALE Giudizio di I grado: soccombenza ripartita - entrambe le parti hanno interesse all impugnazione Qualifica che dipende dalla successione cronologica: A.I. è l impugnazione successiva alla prima (Appello principale) Deve essere proposto nell atto di controdeduzioni per costituzione in giudizio dell appellato Non deve essere notificato alla controparte Termine: 60 gg dalla notificazione dell Appello principale, a pena di inammissibilità

Segue APPELLO INCIDENTALE APPELLO INCIDENTALE TEMPESTIVO Impugnazione entro i termini per la proposizione dell impugnazione in via autonoma a norma dell art.51 (breve o lungo) Se l Appello principale viene dichiarato inammissibile, mantiene autonoma vitalità APPELLO INCIDENTALE TARDIVO (art.334 c.p.c. Cass.11349/2001) Impugnazione oltre la scadenza dei termini per la proposizione dell impugnazione in via autonoma a norma dell art.51 (breve o lungo) Può riguardare qualsiasi capo della pronuncia di I grado (Cass. Sez.Unite n. 4640/1989) Se l Appello principale viene dichiarato inammissibile, perde efficacia

procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale Appello - disciplina delle preclusioni (questioni - eccezioni - prove) questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della C.T.P. - art.56 se non sono specificamente riproposte in appello (no richiamo generico alla difese svolte in I grado) s'intendono rinunciate (giudicato interno) art.346 c.p.c. L appellato totalmente vittorioso nel giudizio di I grado deve riproporre nelle controdeduzioni le domande non accolte, o assorbite.

procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale Segue Appello - disciplina delle preclusioni (questioni - eccezioni - prove) Domande ed eccezioni nuove art.57 nuove : diverse o ulteriori rispetto a quelle proposte in I grado inammissibili d ufficio : non è ammesso l ampliamento del thema decidendum Cass.10864/2005: non costituisce domanda nuova la richiesta di applicazione di norme di legge diverse e ulteriori rispetto a quelle invocate in I grado ammissibile la sola domanda relativa agli interessi maturati dopo la sentenza impugnata (art.57, c.1): deroga operante solo se gli interessi sono stati chiesti già in I grado (Cass. 1955/1966)

procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale Segue Appello - disciplina delle preclusioni (questioni - eccezioni - prove) eccezioni nuove art.57, c.2 inammissibili se non siano rilevabili anche d'ufficio

procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale Segue Appello - disciplina delle preclusioni (questioni - eccezioni - prove) prove nuove art.58, c.1 inammissibili: 1) salvo che il giudice non le ritenga necessarie ai fini della decisione; 2) salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale Segue Appello - disciplina delle preclusioni (questioni - eccezioni - prove) Documenti nuovi art.58, c.2 Le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti Cass. 20086/2005: eccezione rispetto al processo civile (nuovi documenti ammessi solo in caso di impossibilità dell interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile art.345 c.p.c.)

procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale pagamento del tributo in pendenza del processo art.68 sentenza C.T.P. che respinge il ricorso che accoglie parzialmente il ricorso due terzi tributo con i relativi interessi al netto di quanto già corrisposto ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi

procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale pagamento del tributo in pendenza del processo sentenza C.T.R. che respinge (totalmente o parzialmente) l appello che accoglie l appello rimborso eccedenza residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale

Esecuzione della sentenza sentenza (passata in giudicato) giudizio di ottemperanza art.70 messa in mora decorsi trenta giorni, ricorso alla C.T. che ha emesso la sentenza Contraddittorio Trattazione in Camera di Consiglio - Sentenza esecuzione forzata ex C.P.C. art.69 Ottenimento copia della sentenza passata in giudicato munita di formula esecutiva Azione civile di esecuzione forzata Provvedimenti per l ottemperanza Nomina commissario ad acta