Allegato A: riconoscimento dei crediti e personalizzazione del percorso.

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Allegato A: riconoscimento dei crediti e personalizzazione del percorso. Premessa Il sistema dell educazione degli adulti, in considerazione delle sue finalità e dei bisogni formativi dell utenza, si caratterizza per la specificità organizzativa e didattica e si fonda sul principio che l adulto è una persona che nella sua vita scolastica e professionale ha già acquisito un suo patrimonio personale di competenze, che devono essere riconosciute e valorizzate dal sistema scolastico. A differenza del sistema scolastico del diurno, organizzato per classi di età e con una percorrenza rigida, il sistema degli adulti prevede la possibilità di una percorrenza più flessibile e di un tempo personalizzato in relazione al patrimonio di competenze del singolo studente. A tal fine le istituzioni scolastiche attivano tutte le opportunità previste dal Regolamento e utilizzano gli strumenti previsti da questa deliberazione; ulteriori strumenti e procedure condivise, potranno essere definite nell ambito dell attività della Rete provinciale dell educazione degli adulti, per garantire l omogeneità del servizio a livello provinciale. 1. Gli strumenti, le procedure e l organismo responsabile per la personalizzazione del percorso. La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona, a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale, come già accennato, rappresenta la cifra innovativa del nuovo sistema di educazione degli adulti, in coerenza con le politiche nazionali dell apprendimento permanente. A tal fine il Regolamento prevede che i percorsi d istruzione e formazione per gli adulti siano organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto Formativo Individuale (PFI), definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dagli adulti. Per dare concreta attuazione alla personalizzazione dei percorsi il Regolamento prevede i seguenti strumenti e procedure: - le attività di accoglienza, orientamento e iscrizione; - la procedura per il riconoscimento dei crediti; - misure specifiche per la frequenza e le FAD; - l elaborazione e la sottoscrizione del PFI. 1. a Le attività di accoglienza, orientamento e iscrizione Le attività di accoglienza rivestono un ruolo fondamentale, decisivo rispetto alla scelta di tornare sui banchi: la persona adulta che rientra in formazione, nella maggior parte dei casi, ha alle spalle un rapporto non positivo con la scuola oppure non ha avuto l opportunità di usufruire del servizio scolastico. Pertanto le persone che accolgono l adulto devono prendersi cura in primo luogo della persona. Queste attività sono curate, ciascuno per le proprie competenze, dalla segreteria e da docenti opportunamente individuati. Le attività di accoglienza, che possono svolgersi individualmente o per piccoli gruppi, devono fornire innanzitutto all adulto le necessarie informazioni sul percorso scolastico richiesto; inoltre, devono consentire alla scuola di acquisire i dati di riferimento della persona e i principali elementi sul percorso scolastico e lavorativo. Dopo questo primo contatto, il docente referente dell accoglienza inviterà lo studente a un successivo colloquio, più strutturato, per: - ascoltare le aspettative e i bisogni formativi dello studente; - presentare, in modo più approfondito, il percorso di studio richiesto dall adulto e verificare la sua motivazione;

- ricostruire, insieme allo studente, il quadro delle precedenti esperienze scolastiche e formative al fine di individuare i crediti formali; - aiutare lo studente ad individuare eventuali competenze acquisite in contesti non formali e informali; - mettere in chiaro aspetti della situazione personale che possono condizionare la frequenza e l attività di studio; - ipotizzare il periodo didattico di inserimento e l effettuazione di eventuali prove di accertamento di competenze. A tal fine si allegano il modulo Scheda di primo contatto-colloquio, allegato D1, e il modulo Scheda bilancio competenze, allegato D2a, che dovranno essere compilati in esito al colloquio; i suddetti moduli rappresentano una traccia standard per il colloquio e la registrazione delle principali informazioni; le istituzioni scolastiche potranno opportunamente integrarli, ove ritenuto necessario, sulla base delle proprie specificità di contesto. Nell ambito delle attività di accoglienza e orientamento possono essere previsti altri interventi finalizzati a favorire il reinserimento dello studente nel percorso scolastico. Queste attività, che possono essere svolte in forma individuale o di gruppo, possono comprendere il recupero di conoscenze di base funzionali al riallineamento con i livelli didattici attesi per il percorso di riferimento, approfondimenti didattici disciplinari, attività di tutoraggio, percorsi motivazionali, nonché ogni altra attività, che sulla base dell esperienza, risulti funzionale a favorire un efficace ripresa degli studi. Le attività di accoglienza e orientamento, nel loro complesso, sono propedeutiche e funzionali alla formalizzazione della proposta di Certificazione di riconoscimento dei crediti e all elaborazione della proposta di PFI, a cura del docente referente. La partecipazione dell adulto alle attività di accoglienza e orientamento può essere riconosciuta nell ambito del PFI, fino a un massimo del 10 % del monte ore previsto per quel percorso e periodo didattico e quindi concorre alla definizione del monte ore personalizzato che l adulto è tenuto a frequentare. 1. b Procedura e criteri per il riconoscimento dei crediti I crediti riconoscibili fanno riferimento alle competenze comunque acquisite dall adulto e possono riferirsi a contesti di apprendimento di tipo formale, informale e non formale. Ai sensi dell articolo 2, della legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10 Disciplina per favorire l apprendimento permanente e la certificazione delle competenze- si intende: - per apprendimento formale, quello che si attua nel sistema dell istruzione e della formazione, nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o di un diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari ; - per apprendimento non formale, quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona che si realizza al di fuori dei sistemi formali, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese ; - per apprendimento informale, quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero; rientra nell apprendimento informale anche lo studio autodidattico atto ad accrescere senso di competenza e di partecipazione alla vita attiva.

Alla procedura per il riconoscimento dei crediti e alla formulazione del PFI provvede una specifica Commissione, istituita presso ogni singola istituzione scolastica. La Commissione è nominata dal dirigente scolastico, è composta, oltre che dal dirigente che la presiede, da un numero minimo di due docenti ed è coadiuvata dai docenti referenti delle attività di accoglienza ai fini della formulazione della proposta di PFI. Nelle istituzioni scolastiche e formative ove siano presenti percorsi sia di primo che di secondo livello si procede alla costituzione di due commissioni, distinte per livello. Ove nel secondo livello siano previsti più indirizzi di studio, la Commissione sarà opportunamente integrata, di volta in volta, da almeno un docente per ciascun indirizzo. La commissione è convocata dal dirigente scolastico, di norma con cadenza bimestrale, per l approvazione delle proposte di riconoscimento crediti e del conseguente PFI. La Commissione attiva un percorso di riconoscimento dei crediti articolato in tre fasi: identificazione, valutazione e attestazione. La fase di Identificazione è finalizzata all individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze degli adulti, acquisite nell apprendimento formale, non formale e informale, riconducibili a una o più competenze attese in esito al percorso e al periodo didattico richiesto dall adulto all atto dell iscrizione. In questa fase, la scuola, attraverso il docente referente dell accoglienza, supporta l adulto nell analisi e documentazione delle diverse esperienze di apprendimento, con la predisposizione di un dossier personale contenente i titoli di studio, gli attestati, le certificazioni, le dichiarazioni e ogni altra evidenza utile a documentare le competenze da certificare. La fase di Valutazione è finalizzata all accertamento delle competenze precedentemente individuate e riconducibili a quelle attese in esito al percorso, al livello e al periodo didattico richiesto. Nel caso di competenze acquisite in contesti formali costituiscono evidenze documentali utili quelle rilasciate nei sistemi che attuano un apprendimento formale. Nel caso di competenze acquisite nell apprendimento non formale e informale la fase di valutazione comporta l adozione di adeguate metodologie valutative, di riscontri e prove, idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute. Agli atti della scuola dovrà essere conservata idonea documentazione di quanto accertato al fine di assicurare equità, trasparenza e oggettività. La fase di Attestazione è finalizzata al rilascio del Certificato di Riconoscimento crediti per la personalizzazione del percorso, allegato D3. Sulla base della scheda sul bilancio delle competenze, tenuto conto delle competenze attese in relazione al percorso e al periodo didattico di riferimento, su proposta del docente referente per l accoglienza, la Commissione procede al riconoscimento dei crediti. Esso può comportare il riconoscimento dell intera disciplina ovvero di singole Unità di Apprendimento (UdA); in ogni caso va quantificato il corrispondente monte ore e va attribuita la relativa valutazione, che va espressa sotto forma di giudizio sintetico nei percorsi di primo livello e in quelli dell Istruzione e Formazione professionale, sotto forma di voto in decimi nei percorsi del secondo livello. In considerazione dei crediti riconosciuti la Commissione individua il livello e il periodo didattico a cui iscrivere lo studente. 1. c - Indicazioni specifiche per il riconoscimento dei crediti Le istituzioni scolastiche e formative che erogano i percorsi per gli adulti, in particolare con riferimento al delicato aspetto del riconoscimento crediti, hanno operato spesso scelte diversificate che creano disorientamento e possono indurre comportamenti opportunistici nei corsisti. Il Regolamento e le indicazioni fornite con questa deliberazione si pongono l obiettivo di valorizzare tutte le positive esperienze maturate nei passati decenni, riconducendole a una logica di sistema, evitando nel contempo disomogeneità fra istituti. In questa prospettiva è stata costituita la Rete

provinciale per l educazione degli adulti alla quale è affidato il compito di concorrere ad assicurare al sistema il massimo di equità, trasparenza e oggettività. In questa sede si ritiene comunque utile e necessario fornire alcune indicazioni per le situazioni più critiche e ricorrenti. Riconoscimento delle valutazioni formali. In linea di principio un voto positivo riportato in un percorso formale va riconosciuto integralmente; tuttavia ci possono essere situazioni in cui non è funzionale né equo applicare un tale automatismo. Non sorgono problemi per le valutazioni che si riferiscono alle discipline comuni ai percorsi del primo biennio del secondo ciclo del vigente ordinamento: infatti, in ragione dell equipollenza formativa prevista in esito all obbligo d istruzione che può essere assolto in tutti i percorsi del secondo ciclo, la valutazione positiva, nelle singole discipline, va riconosciuta con il medesimo voto già attribuito nel percorso di provenienza, senza l effettuazione di alcuna prova integrativa. Più complesso è il caso delle valutazioni riferite a ordinamenti diversi: nei casi in cui, in relazione al vigente ordinamento, il voto in questione si riferisca a indirizzi di studio con programmi significativamente diversi (per tipologia di indirizzo di studi o per percorsi di studio risalenti a ordinamenti precedenti o a studi effettuati in paesi stranieri) la scuola dovrà procedere al confronto delle competenze previste dai rispettivi programmi e, ove necessario, in caso di significativa discordanza, sottoporre lo studente a una verifica integrativa per accertare il reale possesso delle competenze previste nel percorso di studi richiesto all atto dell iscrizione. Una situazione simile si presenta frequentemente anche relativamente ai percorsi del vigente ordinamento, in particolare nel secondo e terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello quando lo studente proviene da un percorso di studi diverso: infatti, considerata la specificità che la disciplina assume nell ambito dei diversi indirizzi di studio, la singola materia pur avendo una base comune può avere caratteristiche che dipendono dai singoli percorsi. Pertanto, in questi casi, le singole scuole, considerate le competenze previste nel percorso di provenienza e quelle attese in esito al percorso d inserimento, valuteranno l opportunità di sottoporre lo studente a eventuali prove integrative sulla parte di programma differenziato. Un altra questione è riconducibile alle carenze formative: la promozione con carenza formativa evidenzia una preparazione incompleta o lacunosa che, se trascurata, potrebbe compromettere l apprendimento nei periodi didattici successivi. Pertanto una valutazione positiva con carenza, riferita a un precedente percorso di studio, anche in considerazione del fatto che il Regolamento non prevede carenze ma una valutazione di almeno 6/10 in ciascuna disciplina, non è riconoscibile automaticamente ma previa verifica delle effettive competenze possedute dallo studente. Un'altra problematica si verifica negli istituti del secondo ciclo che, relativamente ai percorsi di secondo livello, non attivano i percorsi del primo periodo didattico ed iscrivono gli studenti direttamente al secondo periodo didattico. A tal proposito si ricorda che, a norma di Regolamento, resta fermo il principio che per l ammissione al 2 periodo didattico è richiesto il possesso delle competenze relative al 1 periodo didattico,valutate in 6/10 in tutte le discipline previste dal piano di studio del relativo indirizzo. A tal fine le scuole potranno procedere con due modalità: a) sottoporre lo studente a prove integrative sulle discipline per le quali non ha un credito riconoscibile; b) attivare, nei primi mesi dell anno scolastico, dei moduli specifici di riallineamento che si concludono con una valutazione finale. In esito a tali accertamenti verrà attribuito il credito formale e conseguentemente aggiornato il PFI. Un altra problematica è quella degli studenti privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d istruzione: questi studenti, a norma di Regolamento, possono essere iscritti ai percorsi del primo livello, primo periodo didattico, per il conseguimento del titolo di studio finale relativo al primo ciclo d istruzione. Tuttavia, considerata la possibilità di poter iscrivere ai percorsi per adulti anche gli studenti sedicenni, si ritiene necessario e opportuno una riflessione in merito, al fine di

individuare approcci innovativi, in grado di favorire il successo formativo degli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono o dispersione scolastica. A tal fine va considerata la positiva esperienza delle cosiddette azioni formative, attivate in Trentino, da oltre un decennio, in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2087, del 30 settembre 2005. Esse prevedono la stretta collaborazione tra istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, con la possibilità per lo studente di frequentare contemporaneamente una parte del percorso scolastico nella scuola del primo ciclo e una parte in quella del secondo ciclo. Ciò consente allo studente, nei casi positivi, di sostenere al termine dell anno scolastico l esame per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e, contestualmente, di ottenere la promozione alla classe successiva nel percorso del secondo ciclo. Questa possibilità è stata finora riservata agli studenti in obbligo d istruzione, ma considerati i nuovi limiti di età per accedere all educazione degli adulti e tenuto conto del fatto che permane l obiettivo di sistema del contrasto attivo ai fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, si ritiene utile e necessario, a partire dal prossimo anno scolastico, estendere l esperienza delle azioni formative anche all ambito dell educazione degli adulti, per gli studenti che hanno compiuto i sedici anni. Inoltre, non va trascurato che il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo d istruzione è obbligatorio per accedere all esame di qualifica nei percorsi della Formazione Professionale. Lo studente sarà iscritto al percorso di primo livello, primo periodo didattico e potrà frequentare una parte del percorso del secondo livello, primo periodo didattico, allo scopo di acquisire crediti, sulla base di una apposita convenzione e di un PFI integrato e condiviso tra le due istituzioni coinvolte, ovvero di apposito atto interno qualora i due percorsi siano presenti all interno dello stesso istituto. Considerata la complessità del percorso integrato, l impegno e la motivazione richieste, questa possibilità sarà riservata agli studenti che abbiano frequentato il terzo anno della scuola secondaria di primo grado e che non siano stati ammessi all esame conclusivo ovvero non l abbiano superato, cioè a studenti che possiedono in buona parte le competenze previste in esito ai percorsi d istruzione del primo ciclo. Questa innovazione consentirà di risolvere anche un annoso problema relativo all iscrizione degli adulti stranieri, extracomunitari, in possesso di titoli di studio conseguiti nel loro paese d origine, ma privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Spesso l esperienza dimostra che queste persone possiedono competenze molto più elevate di quelle previste nei percorsi del primo livello, anche se hanno bisogno di acquisire o potenziare quelle nella lingua italiana. Analogamente a quanto previsto per gli studenti italiani queste persone potranno essere iscritte a un percorso del primo livello per l acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e, contemporaneamente, essere ammesse a frequentare un percorso del secondo livello ai fini dell acquisizione di crediti, da riconoscere l anno scolastico successivo per la prosecuzione degli studi. Di norma questi studenti, in relazione ai percorsi di secondo livello, potranno essere ammessi a frequentare moduli del primo periodo didattico; eccezionalmente, qualora siano in possesso di un diploma conseguito nel paese di origine e di un adeguata competenza nella lingua italiana, potranno essere ammessi a frequentare moduli del secondo periodo didattico. 1d - Elaborazione e sottoscrizione del PFI Il PFI rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall adulto e dal dirigente dell istituzione scolastica e formativa. Con questo documento, a esito della procedura di riconoscimento dei crediti, viene formalizzato il percorso di studio personalizzato relativo al periodo didattico del percorso richiesto dall adulto all atto dell iscrizione. Il PFI contiene i seguenti elementi minimi: - i dati anagrafici dell adulto; - il livello, il periodo didattico e l indirizzo di studio a cui si riferisce;

- le discipline previste dal piano degli studi; - i crediti riconosciuti, con la relativa votazione e monte ore; - le attività di accoglienza a cui l adulto ha partecipato, in relazione alle diverse discipline; - le eventuali attività, ove previste, che potrà frequentare in modalità a distanza; - le attività didattiche che lo studente deve frequentare per completare il percorso di studio relativo al periodo didattico considerato. In relazione alle attività didattiche da frequentare il relativo valore si ottiene sottraendo dal monte ore previsto per ciascuna disciplina dai piani di studio provinciali le ore riconosciute come credito e quelle effettuate nell ambito delle attività di accoglienza; queste ultime non possono superare il limite massimo del 10% del monte ore complessivo. Per la stesura del PFI le istituzioni scolastiche e formative utilizzeranno i modelli allegati D4, D5, e D6 che, fatti salvi gli elementi minimi, potranno opportunamente integrare in relazione a specifiche esigenze. Il PFI viene sottoscritto, di norma, entro due mesi dalla presentazione della domanda d iscrizione.