TAX & LEGAL Compensazione dei crediti fiscali. Nuovi vincoli per l utilizzo del credito IVA e innalzamento del tetto disponibile. Paolo Dragone Verona 2 Ottobre 2009 TAX
Fonti normative Articolo 10 del D.L. 78/2009, conv. con legge n.102 del 3 agosto 2009 2
Finalità della norma Contrastare gli abusi in occasione dell utilizzo dei crediti IVA Incrementare la liquidità delle imprese 3
Interventi di modifica A tali fini, sono soggette a modifica: 1. Le regole per la compensazione dei crediti IVA, annuali e infrannuali 2. Le regole per la richiesta di rimborso dei crediti IVA 3. Il limite massimo di compensazione annuale dei crediti di imposta che potrebbe essere innalzato, a decorrere dal 1 gennaio 2010, fino ad un massimo di Euro 700mila per anno 4
Nuove regole sulle compensazioni. Entrata in vigore Le nuove regole sulle compensazioni saranno applicabili dal 1 gennaio 2010 Pertanto, per l anno corrente restano applicabili le regole attuali 5
Le regole di compensazione dei crediti IVA Le nuove regole sulle compensazioni dei crediti IVA non incidono sulla compensazione verticale di tale imposta (che configura l ipotesi di riporto del credito di un periodo annuale o infrannuale - nella prima liquidazione utile) Pertanto, se l anno 2009 si chiuderà con un credito IVA di Euro 55.000 e il contribuente decide di riportare tale credito nell anno successivo, inserendolo nella liquidazione di gennaio 2010, non troveranno applicazione le modifiche recate dal D.L. 78/2009 Le nuove regole sulle compensazioni, quindi, riguardano la cosiddetta compensazione orizzontale del credito IVA con altri tributi e contributi 6
Le regole di compensazione dei crediti IVA Secondo le nuove regole, il credito IVA: Annuale o infrannuale Superiore, per importo annuo, ad Euro 10.000 Può essere usato in compensazione a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA o dell istanza da cui emerge il credito stesso N.B. Nulla cambia per crediti IVA annuali e infrannuali da compensare per importi annui inferiori o uguali a Euro 10.000 7
Le regole di compensazione dei crediti IVA Pertanto: oggi l utilizzo in compensazione del credito IVA annuale e infrannuale può avvenire a partire dal 1 giorno del periodo successivo a quello di formazione del credito (1 gennaio per il credito annuale, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre per i crediti trimestrali) a decorrere dal 1 gennaio 2010, l utilizzo in compensazione: del credito IVA annuale, di importo superiore a Euro 10.000, potrà avvenire a decorrere dal 16 marzo 2010 (in ipotesi di dichiarazione IVA presentata entro fine febbraio 2010) Del credito IVA trimestrale, di importo superiore a Euro 10.000, potrà avvenire a decorrere dal 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2010 (ferme restando le scadenze di presentazione delle istanze, attualmente previste) 8
Le regole di compensazione dei crediti IVA Per consentire ai contribuenti di presentare la dichiarazione annuale IVA già a febbraio 2010 è stata prevista una eccezione alla regola generale che impone l inserimento della dichiarazione IVA in quella delle Imposte Dirette In particolare, i soggetti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale POSSONO non comprendere tale dichiarazione nel modello UNICO Dal tenore letterale della norma sembra che anche i contribuenti con crediti annuali da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso per importi annui inferiori o uguali a Euro 10.000 siano ammessi a tale opzione 9
Le regole di compensazione dei crediti IVA Si osserva che tale opzione non sembra essere riconosciuta a tutti i contribuenti, in quanto sembrano esclusi: I contribuenti a credito IVA che optano per il riporto dello stesso I contribuenti che non risultano a credito IVA I contribuenti che presenteranno la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio 2010 saranno esclusi dall obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA (giacché tale adempimento risulterebbe inutile) 10
Le regole di compensazione dei crediti IVA I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a Euro 15.000 hanno l obbligo di ottenere, per ciascuna dichiarazione dalla quale emerge il credito, il visto di conformità o attestazione equivalente Non è chiaro se il visto di conformità o l attestazione equivalente debbano essere ottenuti sia per le dichiarazioni annuali a credito IVA che per le richieste trimestrali. Si propende per la risposta positiva a tale questione Il visto di conformità sarebbe la regola generale. Il rilascio del visto di conformità implica la verifica della corrispondenza dei dati della dichiarazione alla relativa documentazione e alle risultanze contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile 11
Le regole di compensazione dei crediti IVA Per i soggetti sottoposti al controllo contabile le dichiarazioni possono essere sottoscritte dal rappresentante legale e dal soggetto incaricato di tale controllo attestando che è stata verificata: la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell Imposte sul Valore Aggiunto; la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione 12
Riepilogo nuove regole di compensazione dei crediti IVA Compensazioni per un importo non superiore a 10.000 euro annui Compensazioni per un importo superiore a 10.000 euro e non superiore a 15.000 euro annui Compensazioni per un importo superiore a 15.000 euro annui Crediti IVA risultanti dalla dichiarazione annuale Compensazioni ammesse dal 1 gennaio successivo senza preventiva presentazione della dichiarazione e senza visto di conformità Compensazioni ammesse dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e senza visto di conformità Compensazioni ammesse dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dotata di visto di conformità Crediti IVA ammissibili al rimborso infrannnuale Compensazioni ammesse dal 1 giorno del trimestre successivo senza preventiva presentazione della dichiarazione e senza visto di conformità Compensazioni ammesse dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della istanza senza visto di conformità Compensazioni ammesse dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della istanza dotata di visto di conformità 13
Le regole di compensazione dei crediti IVA Infine, i soggetti che intenderanno utilizzare in compensazione il credito IVA annuale o infrannuale per importi superiori a euro 10.000 annui dovranno inviare le dichiarazioni e le istanze esclusivamente utilizzando i servizi telematici che verranno appositamente predisposti dall Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche che verranno definite da un provvedimento dell Agenzia di prossima emanazione 14
Le regole per i rimborsi IVA E stata disposta l abrogazione delle norme che attualmente regolano le modalità e i termini per la richiesta di rimborso dei crediti IVA risultanti dalla dichiarazione annuale Un apposito D.M. regolerà tali modalità e termini Fino all emanazione di tale provvedimento, si continueranno ad applicare le regole attuali (cioè richiesta di rimborso mediante modello VR all agente della riscossione) 15
Le sanzioni (non penali) per il contribuente che compensa troppo L utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è punito con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi È punito con la sanzione del 200% della misura dei crediti compensati chiunque utilizzi crediti inesistenti per un ammontare superiore a euro 50.000 per ciascun anno solare E stato aggiunto, con la manovra estiva, che nelle due ipotesi suindicate non è ammessa la riduzione ad un quarto in ipotesi di pagamento delle sanzioni entro 60 giorni dalla loro irrogazione Si osserva che si tratta di violazioni che non sembrano essere limitate al comparto dell IVA. Inoltre, la novità di cui al punto precedente dovrebbe essere entrata già in vigore. Non vale per essa il differimento al 1 gennaio 2010 16
Le sanzioni per il soggetto che rilascia il visto In ipotesi di rilascio di visto di conformità o di attestazione infedele è prevista la sanzione da euro 258 a euro 2.582 In ipotesi di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi è prevista: In ipotesi di rilascio di visto di conformità, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità, per un periodo da uno a tre anni; In ipotesi di attestazione rilasciata dal revisore contabile, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l adozione di ulteriori provvedimenti 17
L innalzamento del tetto delle compensazioni Infine, è disposto, come ultimo comma della norma in esame, che con decreto del Ministro delle Finanze, tenendo conto delle esigenze di bilancio, il limite annuale di compensabiiità dei crediti di imposta può essere elevato fino a 700.000 euro, a decorrere dal 1 gennaio 2010 Di fatto tale incremento appare meramente ipotetico 18
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